Roma 19 aprile 2002

Rinnovato il contratto nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio nel comparto della piccola e media industria

A distanza di tredici anni, Confapi e le associazioni sindacali di categoria hanno finalmente rinnovato il contratto nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio. L’accordo regolamenterà, a partire dal 1 aprile 2002, in maniera innovativa le materie del Tfr e dei patti di non concorrenza.
Con la firma di tutte le parti interessate avvenuta ieri si chiude, sottolinea il presidente della Confapi Roberto Maria Radice, un lungo periodo di dubbi interpretativi, caratterizzato da interventi legislativi e pronunce della magistratura a volte contrastanti.
"Finalmente le parti sociali, ha aggiunto Radice, sono tornate a gestire la materia. I diversi interventi del legislatore e del giudice nel settore avevano sottratto alle parti sociali la titolarità delle relazioni sindacali".
"Queste novità, ha concluso Radice, spazzeranno via le diffidenze che l’incertezza giuridica aveva portato nel settore. Ora, la riacquistata capacità di autoregolamentazione produrrà un aumento dell’utilizzo dei contratti d’agenzia".

L’attuale regolamentazione collettiva che si applicherà a tutte le imprese industriali del sistema CONFAPI, si caratterizza per i seguenti contenuti di merito:

  - viene precisato che l'Accordo si applica anche agli agenti che operano in tentata vendita (art. 1);

- la disciplina delle provvigioni, è stata armonizzata con le nuove norme del Codice Civile introdotte nel 1999 (artt. 6-7);

- le misure dei termini di preavviso si collocano in via intermedia tra quelle del vecchio accordo e quelle della successiva modifica civilistica (art. 9);

- in tema d'indennità per lo scioglimento del contratto, è stato previsto un elemento di natura meritocratica, collegato all'incremento della clientela o del fatturato apportato dall'agente, fermo restando l'impianto sostanziale della normativa contrattuale (artt. 10-11);

- è stata introdotta ex novo la regolamentazione dei casi di assenza per gravidanza e puerperio (art. 13);

- in conformità delle disposizioni introdotte dall'art. 1751-bis del Codice Civile, viene introdotta e regolamentata la disciplina del patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 14).

La decorrenza delle nuove disposizioni contrattuali collettive è stata fissata – in via generale – al 1° aprile 2002 e scadrà il 31 marzo 2005, eccezion fatta per le specifiche disposizioni sotto indicate:

indennità di cessazione del rapporto – artt. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto) ed 11 (Individuazione del valore dell’incremento e del relativo tasso) –:

in considerazione della caratterizzazione annuale dei meccanismi ivi inclusi (valori massimali delle indennità, meccanismi di individuazione dei tassi di incremento finale annuo) ed allo scopo di evitare eventuali operazioni di riproporzionamento o conguaglio, le parti stipulanti fissano al 1° gennaio 2002 la decorrenza di tale normativa contrattuale collettiva; 

coperture assicurative – art. 12 (Malattia ed infortunio) –:

le parti stipulanti convengono che le nuove misure delle prestazioni ivi previste avranno effetto dal momento in cui l'Enasarco avrà provveduto all'adeguamento della polizza assicurativa in atto.