CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 22 gennaio 2003

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Angelo SANTORI - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 14.40.

Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, illustra la proposta di legge in esame che, all'articolo 1, istituisce, a carico dei sindacati e delle loro associazioni comunque costituiti, l'obbligo della redazione e pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio. L'obbligo è subordinato a due condizioni: si richiede che il sindacato o l'associazione dei datori di lavoro percepisca a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici e che esso sia ammesso alla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda i profili di legittimità costituzionale dell'obbligo di rendicontazione, non sembra in concreto che la proposta di legge in esame sia suscettibile di incidere negativamente sulla libertà di organizzazione sindacale o di associazionismo, il cui contenuto tipico, secondo la dottrina, è rappresentato solo dalla libertà di costituzione, di adesione, di elaborazione di norme interne, di elezione di rappresentanti, di organizzazione della gestione e dell'attività.
Sottolinea che le modalità di redazione del rendiconto ripropongono nella sostanza i contenuti dei corrispondenti obblighi sanciti a carico dei responsabili dei partiti politici dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici», che a sua volta si rifà alla normativa di bilancio relativa alle società per azioni.
In particolare, l'articolo 2, comma 1, prevede per il rappresentante legale o per il tesoriere l'obbligo di redigere il rendiconto annuale di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A della proposta di legge. Tale modello si adegua, con gli indispensabili adattamenti, a quello previsto dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, per quanto riguarda il rendiconto dei partiti e movimenti politici e quindi riflette, in linea di massima, come il modello per i partiti, quanto previsto per i bilanci delle società per azioni differenziandosene in talune voci in considerazione della particolare attività svolta dai soggetti in questione. Il comma 2 dispone che il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato B. Il comma 3, prevede, inoltre, che il bilancio deve essere corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. I commi 5, 6, 7 e 8 e 9 del medesimo articolo 2 recano poi disposizioni, funzionali all'adempimento degli obblighi di cui ai primi tre commi, in materia di libri obbligatori e scritture contabili. Ai sensi dei commi 4 e 5, i rappresentanti legali di cui al comma 1 devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari e conservare ordinatamente per almeno cinque anni gli originali o le copie di tutta la documentazione di natura amministrativa e contabile. Al comma 6 si prevede che i libri contabili, prima di essere messi in uso, debbano essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. La gestione dell'esercizio si chiude con la redazione dell'inventario al 31 dicembre di ogni anno; l'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. Ai sensi del comma 9, tutte le scritture debbono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine, senza possibilità di fare abrasioni e se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Il comma 10 obbliga i legali rappresentanti di cui al comma 1 a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto annuale di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa. A questa forma di pubblicità si aggiunge l'obbligo stabilito nel comma 11, consistente nella trasmissione al Ministero del lavoro, sempre entro il mese di giugno di ogni anno, degli stessi documenti di cui sopra, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere ed integrati con la relazione dei revisori dei conti, nonché delle copie dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione. Osserva che potrebbe essere opportuno disgiungere il termine di scadenza dell'obbligo di pubblicazione rispetto a quello di trasmissione delle copie attestanti la pubblicazione stessa.
Ai sensi dell'articolo 3, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli precedenti, qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali può ricorrere al tribunale il quale, assunte informazioni e sentite le parti, irroga con decreto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823 a euro 51.646. Con lo stesso decreto il tribunale dispone la redazione e pubblicazione del rendiconto annuale, a cura del Ministero del lavoro e con spese a carico del sindacato inadempiente, nonché la sospensione, sino all'ottemperanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, delle contribuzioni a favore del sindacato. Osserva che sarebbe opportuno precisare se la sospensione delle contribuzioni si riferisce anche i contributi degli iscritti.
L'articolo 4 dispone che contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il solo ricorso in Cassazione per violazione di legge.
L'articolo 5 prevede, oltre alla soppressione di ogni forma di trattenuta sindacale sulle retribuzioni, che la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti avvenga attraverso diretto versamento volontario o, comunque, con il loro assenso.