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CAMERA DEI DEPUTATI
- XIV LEGISLATURA |
Mercoledì 22 gennaio 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Angelo SANTORI
- Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.40.
Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, illustra la proposta di legge in esame
che, all'articolo 1, istituisce, a carico dei sindacati e delle loro
associazioni comunque costituiti, l'obbligo della redazione e pubblicazione del
rendiconto annuale di esercizio. L'obbligo è subordinato a due condizioni: si
richiede che il sindacato o l'associazione dei datori di lavoro percepisca a
qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti
pubblici e che esso sia ammesso alla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda i profili di legittimità costituzionale dell'obbligo di
rendicontazione, non sembra in concreto che la proposta di legge in esame sia
suscettibile di incidere negativamente sulla libertà di organizzazione
sindacale o di associazionismo, il cui contenuto tipico, secondo la dottrina, è
rappresentato solo dalla libertà di costituzione, di adesione, di elaborazione
di norme interne, di elezione di rappresentanti, di organizzazione della
gestione e dell'attività.
Sottolinea che le modalità di redazione del rendiconto ripropongono nella
sostanza i contenuti dei corrispondenti obblighi sanciti a carico dei
responsabili dei partiti politici dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici», che a sua volta si rifà alla normativa di
bilancio relativa alle società per azioni.
In particolare, l'articolo 2, comma 1, prevede per il rappresentante legale o
per il tesoriere l'obbligo di redigere il rendiconto annuale di esercizio
secondo il modello di cui all'allegato A della proposta di legge. Tale modello
si adegua, con gli indispensabili adattamenti, a quello previsto dalla legge 2
gennaio 1997, n. 2, per quanto riguarda il rendiconto dei partiti e movimenti
politici e quindi riflette, in linea di massima, come il modello per i partiti,
quanto previsto per i bilanci delle società per azioni differenziandosene in
talune voci in considerazione della particolare attività svolta dai soggetti in
questione. Il comma 2 dispone che il rendiconto deve essere corredato di una
relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione
economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso, da
redigersi secondo il modello di cui all'allegato B. Il comma 3, prevede,
inoltre, che il bilancio deve essere corredato di una nota integrativa secondo
il modello di cui all'allegato C. I commi 5, 6, 7 e 8 e 9 del medesimo articolo
2 recano poi disposizioni, funzionali all'adempimento degli obblighi di cui ai
primi tre commi, in materia di libri obbligatori e scritture contabili. Ai
sensi dei commi 4 e 5, i rappresentanti legali di cui al comma 1 devono tenere
il libro giornale e il libro degli inventari e conservare ordinatamente per
almeno cinque anni gli originali o le copie di tutta la documentazione di
natura amministrativa e contabile. Al comma 6 si prevede che i libri contabili,
prima di essere messi in uso, debbano essere numerati progressivamente in ogni
pagina e bollati in ogni foglio da un notaio, che deve dichiarare nell'ultima
pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale deve
indicare giorno per giorno le operazioni compiute. La gestione dell'esercizio
si chiude con la redazione dell'inventario al 31 dicembre di ogni anno;
l'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e
delle passività. Ai sensi del comma 9, tutte le scritture debbono essere tenute
secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee
e trasporti in margine, senza possibilità di fare abrasioni e se necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili. Il comma 10 obbliga i legali rappresentanti di cui al comma 1
a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, su almeno tre quotidiani, di cui
uno a diffusione nazionale, il rendiconto annuale di esercizio corredato della relazione
sulla gestione e della nota integrativa. A questa forma di pubblicità si
aggiunge l'obbligo stabilito nel comma 11, consistente nella trasmissione al
Ministero del lavoro, sempre entro il mese di giugno di ogni anno, degli stessi
documenti di cui sopra, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere
ed integrati con la relazione dei revisori dei conti, nonché delle copie dei
giornali ove è avvenuta la pubblicazione. Osserva che potrebbe essere opportuno
disgiungere il termine di scadenza dell'obbligo di pubblicazione rispetto a
quello di trasmissione delle copie attestanti la pubblicazione stessa.
Ai sensi dell'articolo 3, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli
articoli precedenti, qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali può
ricorrere al tribunale il quale, assunte informazioni e sentite le parti,
irroga con decreto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 25.823 a euro 51.646. Con lo stesso decreto il tribunale dispone la
redazione e pubblicazione del rendiconto annuale, a cura del Ministero del
lavoro e con spese a carico del sindacato inadempiente, nonché la sospensione,
sino all'ottemperanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, delle
contribuzioni a favore del sindacato. Osserva che sarebbe opportuno precisare
se la sospensione delle contribuzioni si riferisce anche i contributi degli
iscritti.
L'articolo 4 dispone che contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il
solo ricorso in Cassazione per violazione di legge.
L'articolo 5 prevede, oltre alla soppressione di ogni forma di trattenuta
sindacale sulle retribuzioni, che la riscossione dei contributi dovuti dagli
iscritti avvenga attraverso diretto versamento volontario o, comunque, con il
loro assenso.