Commissioni Riunite VI e X - Giovedì 15 luglio 2004

 

ALLEGATO

Interventi per la tutela del risparmio. Testo unificato C. 2436 ed abbinati.

ULTERIORI EMENDAMENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAI RELATORI

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 4, capoverso 4, sostituire le parole: del Ministro della giustizia con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia.
2. 200.I relatori.

Al comma 2, sopprimére la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera
b), sopprimere il primo capoverso;
alla lettera
d), sopprimere le parole: dopo le parole: «gli articoli 2388», sono aggiunte le seguenti: « 2397, terzo comma», e;
alla lettera e), sopprimere il secondo capoverso;
sopprimere la lettera
f).
2. 201.I relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-bis. - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-bis. - (Ambito d'applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, ovvero le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione

delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo d'amministrazione, o di un comitato di controllo costituito all'interno dell'organo d'amministrazione, dotato di adeguati poteri di controllo sulla gestione e composto da soggetti forniti di idonei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:
i) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
ii) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza di adeguate forme di pubblicità del bilancio redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti.

Art. 165-ter. - (Obblighi delle società italiane controllanti), - 1. Le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, debbono allegare al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi d'amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal direttore finanziario di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal direttore finanziario e dall'organo di controllo.
4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra

idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata;
5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal direttore finanziario e dall'organo di controllo.

Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal direttore finanziario e dall'organo di controllo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

Art. 165-sexies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91 nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento le disposizioni per l'attuazione della presente sezione.
5. 200.I relatori.

ART. 7.

Al comma 1, lettera c) capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai soggetti fino a: della stessa banca con le seguenti: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale di una banca nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca.

Conseguentemente, al medesimo comma lettera e capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.
7. 200.I relatori.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia maggiore di cinquecentomila euro ovvero, se superiore, dello 0,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionarie sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
7. 201.I relatori.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis. 1. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base dei criteri da essa stabiliti.
7. 202.I relatori.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8. - (Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali, nonché nella gestione di portafogli su base individuale). - 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro sei mese dalla data do entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche de alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene,
c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al

presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e delle qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione indicati di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;
f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla CONSOB;
g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB.
8. 100. (nuova formulazione). I relatori.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente capo:

«Capo I-bis.
Depositi giacenti presso le banche

Art. 120.
(Restituzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme depositate, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito di fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciandone il certificato.
3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Può chiedere altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto, Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito.
4. Qualora dalle ricerche effettuate a norma del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3 è pubblicato mediante avviso cumulativo contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno, anche per cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
6. Per i libretti di deposito al portatore in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma, la banca procede direttamente a norma dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto.

Art. 120-ter.
(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 4 e 5, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è devoluto allo Stato e destinato alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1».

2. Nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti «a 120-ter».

Conseguentemente, all'articolo 74 aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiunti dall'articolo 10-bis, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane» provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3, per il contratti di deposito relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 120-ter, comma 2.
10. 0100. (nuova formulazione). I relatori.

ART. 11.

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente 5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercato regolamentato ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi debbono avere un contenuto tipico determinato.

Conseguentemente, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis».
11. 200.I relatori.

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

Sezione I-bis.
Regole di governo societario previste da codici di comportamento.

Art. 124-bis.
(Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento).

1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 42.
11. 201.I relatori.

ART. 13.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole da: ad un milione di euro fino a: conseguibile con le seguenti: , rispettivamente, a tre milioni di euro per l'abuso d'informazioni privilegiate e a cinque milioni di euro per la manipolazione del mercato da aumentare fino al triplo ovvero fino al maggiore importo pari a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la qualità personale del responsabile, per l'entità del profitto o del prodotto conseguito dall'illecito, .
13. 200.I relatori.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole da: quantitativi fino a: e qualitativi, in relazione con le seguenti: qualitativi, in relazione al tipo di condotta e.
13. 201.I relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'allegato B alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, è soppressa la voce: 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi do mercato).
13. 202.I relatori.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo «La responsabilità patrimoniale per danni conseguenti a comportamenti non dolosi e limitata ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione.
14. 200.I relatori.

ART. 15.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 17.
15. 200.I relatori.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 200.I relatori.

ART. 22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I provvedimenti della Banca d'Italia e della CONSOB aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, debbono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 200.I relatori.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Atti di politica monetaria).

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 non è prescritta la motivazione per gli atti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria ne è ammesso ricorso giurisdizionale avverso essi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
23. 200.I relatori.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche e degli intermediari finanziari).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, dopo le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «e la CONSOB»;
b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB»;
c) all'articolo 127, il comma 3 e sostituito dal seguente:
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB;
d) all'articolo 128, al comma 1, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «anche su segnalazione della CONSOB,»; al comma 2, le parole «dall'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «, anche su segnalazione della CONSOB, dalla Banca d'Italia»; al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della Banca d'Italia o della CONSOB».

2. Le competenze e i poteri attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le competenze e i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dagli articoli 9-ter, comma 3, e 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono esercitati d'intesa con la CONSOB.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 2, 3 e 6.
23. 0. 201.I relatori.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettiva competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Conseguentemente:
all'articolo 29, sopprimere i commi 1 e 2;
all'articolo 40, sopprimere il comma 5.
23. 0. 202.I relatori.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un limite non inferiore a cinque e non superiore a otto anni per la durata della carica di Governatore della Banca.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblee straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 75.
24. 200.I relatori.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 200.I relatori.

ART. 30.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli da 31 a 56;
all'articolo 70, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6;
all'articolo 74, sopprimere il comma 7;
dovunque ricorrano, sostituire le parole:
Autorità per i mercati finanziari con le seguenti: Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
30. 200.I relatori.

ART. 58.

Sopprimerlo.
58. 200.I relatori.

ART. 59.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 6 e 7 con i seguenti:
6. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevo che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
al capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole:
nel parere di cui al comma 7 con le seguenti: nel provvedimento motivato ai sensi del comma 7, secondo periodo;
sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
8-bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza;
al comma 2, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
59. 200.I relatori.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Trasferimento di competenze dell'Ufficio Italiano dei cambi alla Banca d'Italia e trasformazione dell'ente in Agenzia per l'investigazione finanziaria).

1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze attribuiti dalla legge all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) fatto salvi quello previsto dalle disposizioni citate al comma 2.
2. L'UIC è trasformato in Agenzia per l'investigazione finanziaria (AIF), cui sono attribuite le funzioni e i poteri esercitati dallo stesso UIC a norma del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
3. L'AIF è sottoposta al potere d'indirizzo e di vigilanza del Governatore della Banca d'Italia, fatta salva l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle attività richieste dall'autorità giudiziaria, ed è organizzata secondo le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili.
4. Il personale dell'UIC mantiene il trattamento giuridico ed economico già spettante. L'AIF succede nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui l'UIC era titolare in relazione alle competenze e ai poteri trasferiti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 71, sostituire l'articolo 72 con il seguente:

Art. 72.
(Trasferimento di personale e di dotazioni).

1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i dipendenti e le dotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi che risultino in eccesso rispetto alla misura necessaria ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.
2. Parte dei dipendenti della Banca d'Italia, compreso eventualmente il personale proveniente dall'Ufficio italiano dei cambi, è trasferita alla CONSOB, previo accordo fra i due enti, nella misura dagli stessi enti determinata.
3. All'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB e, limitatamente a quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.
4. I dipendenti di ruolo sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e sono collocati nel ruolo dell'ente o amministrazione di destinazione dopo i dipendenti di eguale anzianità nella qualifica. Si applicano ad essi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto e conservato fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.
5. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato transita alle dipendenze dell'amministrazione o ente di destinazione alle condizioni e per la durata prevista dal contratto stipulato con l'ente di provenienza.
6. I dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio, in posizione di comando o di distacco, presso gli enti di cui al comma 2 riprendono servizio presso le amministrazioni di provenienza dalla data dalla quale decorre il trasferimento del personale di cui al medesimo comma.
7. Il personale della Banca d'Italia e dell'UIC trasferito conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di provenienza. I periodi di servizio eventualmente già svolti presso l'Autorità di destinazione sono computati per la determinazione della nuova posizione nel ruolo organico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di banche centrali.

 

all'articolo 74, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi dell'articolo 59-bis, comma 1, avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contestualmente al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 1. Alla stessa data l'UIC è trasformato nell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 72, comma 3.
59. 0. 200.I relatori.

ART. 68.

Al comma 4, capoverso numero 1-bis), dopo la parola: amministrative aggiungere la seguente: pecuniarie.
68. 200.I relatori.

ART. 76.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 24, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , nonché delle altre leggi speciali.
76. 200.I relatori.