Commissioni Riunite VI e X - Giovedì 15 luglio 2004
ALLEGATO
Interventi per la tutela del risparmio. Testo unificato C. 2436 ed abbinati.
ULTERIORI EMENDAMENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAI RELATORI
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), numero 4, capoverso 4, sostituire le
parole: del Ministro della giustizia con le seguenti: adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro della giustizia.
2. 200.I relatori.
Al comma 2, sopprimére la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera b), sopprimere il primo capoverso;
alla lettera d), sopprimere le parole: dopo le parole: «gli articoli
2388», sono aggiunte le seguenti: « 2397, terzo comma», e;
alla lettera e), sopprimere il secondo capoverso;
sopprimere la lettera f).
2. 201.I relatori.
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:
«Sezione VI-bis. - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-bis.
- (Ambito d'applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni
contenute nel presente capo le società italiane che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, le quali controllino società aventi sede legale in
Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione,
della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società,
ovvero le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da
queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite
dall'articolo 2359 del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione
delle società:
1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto,
nonché delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i
terzi creditori, per la costituzione
delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione
del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione
entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto
appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o
giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni
richieste per la costituzione delle società;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della
previsione di un organo di controllo distinto dall'organo d'amministrazione, o
di un comitato di controllo costituito all'interno dell'organo
d'amministrazione, dotato di adeguati poteri di controllo sulla gestione e
composto da soggetti forniti di idonei requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio,
comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con
l'osservanza dei seguenti principi:
i) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico
dell'esercizio;
ii) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella
redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza di adeguate forme di pubblicità del bilancio redatto secondo i
requisiti di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle
società a verifica da parte dell'organo o comitato di controllo di cui alla
lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti.
Art. 165-ter.
- (Obblighi delle società italiane controllanti), - 1. Le società
italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali
controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto
di cui all'articolo 165-bis, comma 3, debbono allegare al proprio
bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a
predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i
principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i
principi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della
società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi
d'amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal direttore
finanziario di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio.
3. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una
relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società
italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra
loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal
direttore generale, dal direttore finanziario e dall'organo di controllo.
4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della
società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma
dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del
bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi
nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra
idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di
quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia
incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque
conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera
controllata;
5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del
comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai
sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma
2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a
responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in
relazione al bilancio delle società italiane.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-bis, comma 3, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal direttore finanziario e dall'organo di controllo.
Art. 165-quinquies.
- (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle
società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero
che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate
da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di
cui all'articolo 165-bis, comma 3, deve essere corredato da una
relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società
italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa
controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con
particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle
operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari
emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale, dal direttore finanziario e dall'organo di
controllo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, qualora le informazioni
contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete,
coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.
Art. 165-sexies.
- (Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione). - 1. La CONSOB
esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate
dall'articolo 91 nei riguardi delle società italiane di cui alla presente
sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione
da parte delle società italiane può esercitare i medesimi poteri nei riguardi
delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o
chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di
accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento le disposizioni per l'attuazione
della presente sezione.
5. 200.I relatori.
ART. 7.
Al comma 1, lettera c) capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai soggetti fino a: della stessa banca con le seguenti: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale di una banca nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca.
Conseguentemente, al medesimo comma lettera e capoverso, dopo il primo
periodo, aggiungere il seguente: I sottoscrittori dei patti di cui al
precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un
ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto
di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.
7. 200.I relatori.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, aggiungere, in
fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano
quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta
nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di
recesso, sia maggiore di cinquecentomila euro ovvero, se superiore, dello 0,5
per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore
della quota azionarie sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei
patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto
legislativo n. 58 del 1998.
7. 201.I relatori.
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere
il seguente:
4-bis. 1. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di
cui al comma 4-bis, sulla base dei criteri da essa stabiliti.
7. 202.I relatori.
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Conflitti
d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo
del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali, nonché nella gestione di
portafogli su base individuale). - 1. Il Governo e delegato ad adottare,
entro sei mese dalla data do entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella
gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio
(OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle
gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti
assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su
base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società
appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i
suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza
complementare, emessi anche de alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive;
b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla
lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi
legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce
tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene,
c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al
medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla
lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento
dei servizi di gestione di cui al
presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione
dell'obbligo di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate
nonché dell'efficienza e delle qualità dei servizi offerti, l'impiego di
intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti
finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione indicati di cui al
presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo
degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o
portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la
misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da
essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della
sottoscrizione di quote di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza
complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base
individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni
successiva variazione e comunque annualmente;
f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla
CONSOB;
g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in
caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla
base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai
casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;
h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera
g) alla CONSOB.
8. 100. (nuova formulazione). I relatori.
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Depositi giacenti presso le banche).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente capo:
«Capo I-bis.
Depositi giacenti presso le banche
Art. 120.
(Restituzione dei depositi giacenti presso le banche).
1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di
libera disponibilità delle somme depositate, non siano state compiute
operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa
la banca stessa, relative ai contratti di deposito di fondi con obbligo di
rimborso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la banca informa l'intestatario
del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata
all'ultimo indirizzo conosciuto.
2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario
del deposito di cui al comma 1, la banca chiede al sindaco del comune di
residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il
domicilio del medesimo, rilasciandone il certificato.
3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del
tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti
circa la successione del medesimo. Può chiedere altresì al sindaco del luogo di
apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di
famiglia del defunto, Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti
l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito.
4. Qualora dalle ricerche effettuate a norma del comma 3 non sia risultata
l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano
irreperibili, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente
mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della
stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita
dell'intestatario del deposito.
5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno
precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3
è pubblicato mediante avviso cumulativo contenente soltanto i dati indicati nel
comma 4, è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno, anche per cura di
associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione
nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo
le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
6. Per i libretti di deposito al portatore in cui non risulti l'identità del
depositante, decorso il termine indicato dal comma, la banca procede
direttamente a norma dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di
cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi
del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto.
Art. 120-ter.
(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).
1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui
all'articolo 120-bis, commi 4 e 5, il deposito giacente presso la banca
e non rivendicato è devoluto allo Stato e destinato alla dotazione patrimoniale
del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1».
2. Nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti «a 120-ter».
Conseguentemente, all'articolo 74 aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, aggiunti dall'articolo 10-bis, comma 1, della presente legge,
entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro
i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane»
provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3,
per il contratti di deposito relativamente ai quali non siano state compiute
operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle
suddette disposizioni. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 120-ter,
comma 2.
10. 0100. (nuova formulazione). I relatori.
ART. 11.
Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente 5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercato regolamentato ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi debbono avere un contenuto tipico determinato.
Conseguentemente, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis».
11. 200.I relatori.
Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:
Sezione I-bis.
Regole di governo societario previste da codici di comportamento.
Art. 124-bis.
(Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da
codici di comportamento).
1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 42.
11. 201.I relatori.
ART. 13.
Al comma 3, lettera g), sostituire le parole da: ad un milione
di euro fino a: conseguibile con le seguenti: , rispettivamente,
a tre milioni di euro per l'abuso d'informazioni privilegiate e a cinque
milioni di euro per la manipolazione del mercato da aumentare fino al triplo
ovvero fino al maggiore importo pari a dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dall'illecito quando, per la qualità personale del responsabile, per
l'entità del profitto o del prodotto conseguito dall'illecito, .
13. 200.I relatori.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole da: quantitativi fino
a: e qualitativi, in relazione con le seguenti: qualitativi, in
relazione al tipo di condotta e.
13. 201.I relatori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'allegato B alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, è soppressa
la voce: 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato (abusi do mercato).
13. 202.I relatori.
ART. 14.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo «La
responsabilità patrimoniale per danni conseguenti a comportamenti non dolosi e
limitata ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per
l'incarico di revisione.
14. 200.I relatori.
ART. 15.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 17.
15. 200.I relatori.
ART. 21.
Sopprimerlo.
21. 200.I relatori.
ART. 22.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I provvedimenti della Banca d'Italia e della CONSOB aventi natura regolamentare
o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna,
debbono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di
vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 200.I relatori.
ART. 23.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Atti di politica monetaria).
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 non è prescritta la motivazione per gli atti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria ne è ammesso ricorso giurisdizionale avverso essi.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
23. 200.I relatori.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle
banche e degli intermediari finanziari).
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 2, dopo le parole: «sentita la Banca
d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «e la CONSOB»;
b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca
d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la CONSOB,»; al terzo
periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti:
«emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB»;
c) all'articolo 127, il comma 3 e sostituito dal seguente:
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono
assunte su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB;
d) all'articolo 128, al comma 1, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono
aggiunte le seguenti: «anche su segnalazione della CONSOB,»; al comma 2, le
parole «dall'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «, anche su segnalazione
della CONSOB, dalla Banca d'Italia»; al comma 5, le parole: «della Banca
d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della Banca d'Italia o
della CONSOB».
2. Le competenze e i poteri attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le competenze e i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dagli articoli 9-ter, comma 3, e 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono esercitati d'intesa con la CONSOB.
Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 2, 3 e 6.
23. 0. 201.I relatori.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).
1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del
Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e
45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385.
2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero
dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettiva
competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Conseguentemente:
all'articolo 29, sopprimere i commi 1 e 2;
all'articolo 40, sopprimere il comma 5.
23. 0. 202.I relatori.
ART. 24.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).
1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un limite non inferiore a cinque e
non superiore a otto anni per la durata della carica di Governatore della
Banca.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblee
straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica
con proprio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 75.
24. 200.I relatori.
ART. 25.
Sopprimerlo.
25. 200.I relatori.
ART. 30.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli da 31 a 56;
all'articolo 70, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6;
all'articolo 74, sopprimere il comma 7;
dovunque ricorrano, sostituire le parole: Autorità per i mercati finanziari
con le seguenti: Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
30. 200.I relatori.
ART. 58.
Sopprimerlo.
58. 200.I relatori.
ART. 59.
Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 6 e 7 con i
seguenti:
6. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede
ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
7. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista
dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria
ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione,
rilevo che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa
coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del
comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la
conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla
comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
al capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: nel parere di cui al
comma 7 con le seguenti: nel provvedimento motivato ai sensi del comma
7, secondo periodo;
sostituire il capoverso 8-bis con il seguente:
8-bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i
provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il
parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale
termine, l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua
competenza;
al comma 2, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza
prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione
tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio
regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino
agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio
e verbalizzazione;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
Art. 155-bis. -
(Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione).
1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto
dall'articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento
relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
59. 200.I relatori.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Trasferimento di competenze dell'Ufficio Italiano dei cambi alla Banca
d'Italia e trasformazione dell'ente in Agenzia per l'investigazione
finanziaria).
1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze attribuiti
dalla legge all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) fatto salvi quello previsto
dalle disposizioni citate al comma 2.
2. L'UIC è trasformato in Agenzia per l'investigazione finanziaria (AIF), cui
sono attribuite le funzioni e i poteri esercitati dallo stesso UIC a norma del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e
dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
prevenzione e contrasto della criminalità economica e del riciclaggio dei
proventi di attività criminose.
3. L'AIF è sottoposta al potere d'indirizzo e di vigilanza del Governatore
della Banca d'Italia, fatta salva l'autonomia necessaria per lo svolgimento
delle attività richieste dall'autorità giudiziaria, ed è organizzata secondo le
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
quanto compatibili.
4. Il personale dell'UIC mantiene il trattamento giuridico ed economico già
spettante. L'AIF succede nelle situazioni giuridiche attive e passive, di
diritto privato e pubblico, di cui l'UIC era titolare in relazione alle
competenze e ai poteri trasferiti.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 71, sostituire l'articolo 72 con il seguente:
Art. 72.
(Trasferimento di personale e di dotazioni).
1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i dipendenti e le dotazioni
dell'Ufficio italiano dei cambi che risultino in eccesso rispetto alla misura
necessaria ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.
2. Parte dei dipendenti della Banca d'Italia, compreso eventualmente il
personale proveniente dall'Ufficio italiano dei cambi, è trasferita alla
CONSOB, previo accordo fra i due enti, nella misura dagli stessi enti
determinata.
3. All'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 si provvede con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB
e, limitatamente a quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi,
nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.
4. I dipendenti di ruolo sono trasferiti con la qualifica corrispondente a
quella rivestita presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore
della presente legge e sono collocati nel ruolo dell'ente o amministrazione di
destinazione dopo i dipendenti di eguale anzianità nella qualifica. Si
applicano ad essi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di
attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente
di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto
e conservato fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.
5. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato transita
alle dipendenze dell'amministrazione o ente di destinazione alle condizioni e
per la durata prevista dal contratto stipulato con l'ente di provenienza.
6. I dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio, in
posizione di comando o di distacco, presso gli enti di cui al comma 2
riprendono servizio presso le amministrazioni di provenienza dalla data dalla
quale decorre il trasferimento del personale di cui al medesimo comma.
7. Il personale della Banca d'Italia e dell'UIC trasferito conserva il
trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di
provenienza. I periodi di servizio eventualmente già svolti presso l'Autorità
di destinazione sono computati per la determinazione della nuova posizione nel
ruolo organico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono adottate le disposizioni di attuazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli
obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di
banche centrali.
all'articolo 74, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Il trasferimento delle competenze dell'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi
dell'articolo 59-bis, comma 1, avviene entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, contestualmente al trasferimento del
personale ai sensi dell'articolo 72, comma 1. Alla stessa data l'UIC è
trasformato nell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 72, comma 3.
59. 0. 200.I relatori.
ART. 68.
Al comma 4, capoverso numero 1-bis), dopo la parola:
amministrative aggiungere la seguente: pecuniarie.
68. 200.I relatori.
ART. 76.
Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
24, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , nonché delle
altre leggi speciali.
76. 200.I relatori.