Interventi per la tutela del risparmio.
C. 4639 Fassino e C. 4705 Governo.
Il disegno di legge C. 4705, che reca interventi per la tutela del risparmio,
intende configurare una competenza istituzionale organica sul bene del
risparmio, tutelato dall'articolo 47, comma 1, della Costituzione.
A questo fine, la Commissione nazionale per le società e la borsa viene
trasformata in una nuova Autorità che esercita i propri poteri per assicurare
la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati,
l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
Le norme recate dal provvedimento non si limitano a riformare il sistema di
controllo, ma si estendono ad una serie di ulteriori ambiti d'intervento: la
disciplina degli abusi di mercato, la trasparenza delle attività svolte nei
cosiddetti paradisi fiscali, i conflitti d'interessi fra banche e imprese, la
circolazione degli strumenti finanziari esteri, le società di revisione, i
conflitti d'interessi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio, i
sistemi d'indennizzo dei risparmiatori, il governo societario e l'apparato
sanzionatorio.
Nel ridisegnare il sistema dei controlli interni ed esterni a presidio della
trasparenza, della stabilità e della concorrenzialità del mercato finanziario,
il provvedimento in esame s'innesta nell'ambito dell'attività di regolazione
svolta dalle istituzioni europee, orientate verso una sempre maggiore
integrazione dei mercati e dei livelli di armonizzazione normativa.
In particolare, per quanto concerne la disciplina degli abusi di mercato, sulla
base della delega di poteri esecutivi contenuta in alcune delle disposizioni
della direttiva 2003/6/CE, concernente l'abuso di informazioni privilegiate e la
manipolazione del mercato (abusi di mercato), nel dicembre del 2003 la
Commissione ha adottato le prime misure di attuazione della medesima direttiva:
la direttiva 2003/124/CE, concernente la definizione e la comunicazione al
pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del
mercato; la direttiva 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione per quanto
riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni d'investimento e la
comunicazione al pubblico dei conflitti d'interessi; il regolamento 2273/2003,
recante modalità di esecuzione relative alla deroga per i programmi di
riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti
finanziari.
Con riguardo alla disciplina dei servizi d'investimento, il 19 novembre 2002 la
Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sui servizi
d'investimento e i mercati regolamentati (COM(2002)625), che intende modificare
la vigente disciplina in materia, di cui alla direttiva 1993/22/CEE, per
adeguarla ai mutamenti strutturali intervenuti nell'ultimo decennio nei mercati
finanziari e creare le premesse per il completamento del mercato interno dei
servizi finanziari. In particolare, la proposta mira a conseguire due obiettivi
principali sul piano della regolamentazione: per un verso, la tutela degli
investitori e la salvaguardia dell'integrità del mercato, attraverso
l'armonizzazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari
autorizzati; per altro verso, la promozione della trasparenza e
dell'integrazione nei mercati finanziari, tramite l'elaborazione di norme di
base per la disciplina delle negoziazioni e dell'esecuzione delle operazioni
sugli strumenti finanziari, sui sistemi organizzati di negoziazione e sui
mercati ad opera delle imprese d'investimento.
Nel programma legislativo e di lavoro per il 2004, la Commissione europea ha
annunziato la presentazione di una proposta di modifica all'ottava direttiva in
materia di diritto societario, riguardante l'abilitazione delle persone
incaricate del controllo dei documenti contabili. Le modifiche saranno intese,
mediante la fissazione di un quadro di princìpi comuni, a rafforzare
l'affidabilità dell'attività di revisione contabile. In particolare, la
proposta conterrà misure riguardanti la responsabilità dei revisori di
bilancio per i conti consolidati di gruppi d'imprese, l'obbligo di un controllo
indipendente per le società quotate in borsa, stringenti regole di rotazione e
sanzioni più gravi per le violazioni.
Nel corso del 2004 la Commissione intende, inoltre, provvedere alla
predisposizione di nuove proposte legislative concernenti in particolare il
ruolo dei direttori non esecutivi, la responsabilità dei direttori per i conti
delle società e la trasparenza nei conti delle strutture off-shore delle
società europee.
Con riguardo agli obblighi di trasparenza degli emittenti, il 26 marzo 2003 la
Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sull'armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato [COM(2003)138].
La proposta rientra nel pacchetto «comunicazione e trasparenza», che comprende
anche la direttiva sul prospetto unico, il regolamento sui princìpi contabili
internazionali e la direttiva sugli abusi di mercato, e mira ad imporre un
livello di trasparenza e d'informazione commisurato agli obiettivi di una solida
tutela degli investitori e dell'efficienza del mercato. In particolare, la
proposta intende modificare i requisiti di trasparenza cui debbono soddisfare
gli emittenti di valori mobiliari le cui azioni o titoli di credito sono ammessi
alla negoziazione su un mercato regolamentato, per garantire alti livelli di
tutela degli investitori, soprattutto esteri; distribuire meglio i capitali tra
gli emittenti di valori mobiliari sui mercati regolamentati; eliminare barriere
fondate su requisiti di trasparenza per gli emittenti che cercano un accesso a
mercati regolamentati, e non solo a quelli del loro Stato d'origine, ma anche in
altri Stati membri dell'Unione. Con tale proposta si fissano inoltre obblighi
d'informazione periodica - che impongono agli emittenti di valori mobiliari di
elaborare e rendere pubbliche relazioni finanziarie annuali, semestrali o anche
trimestrali per chi emetta azioni -, d'informazione continua, soprattutto sulle
modifiche alla struttura di detenzione delle azioni degli emittenti, nonché
d'informazione ai detentori di azioni e titoli di credito così da agevolarne la
partecipazione alle assemblee generali.
Infine, l'11 febbraio 2004 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione
comune sul «governo societario e la vigilanza dei servizi finanziari (caso
Parmalat)», che pone in risalto l'esigenza di migliorare il governo societario
e la vigilanza dei servizi finanziari.
In particolare, il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione a prendere
l'iniziativa di riunire a livello europeo gli organi e le istituzioni incaricati
della sorveglianza e del controllo dei rapporti tra imprese e banche, al fine di
tutelare gli interessi dei risparmiatori. Più in generale, il Parlamento ha
auspicato che gli organi nazionali di vigilanza cooperino pienamente fra loro,
sottolineando che, a tal fine, una soluzione a lungo termine può consistere
nell'istituzione di un'Autorità unica incaricata della vigilanza prudenziale
finanziaria in Europa. Esso ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati
membri ad esaminare l'opportunità di rivedere le regole e i princìpi sul
governo societario, indicati dall'Organizzazione europea per la cooperazione e
lo sviluppo (OCSE), e ad accelerare nelle sedi internazionali i negoziati volti
a prevedere un inquadramento vincolante per i centri off-shore e altri
cosiddetti paradisi finanziari, sollecitando la Commissione a presentare la sua
terza proposta di direttiva contro il riciclaggio di denaro.
Con riguardo al contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge C.
4705, viene innanzitutto disposta la trasformazione della Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB) in Autorità per la tutela del risparmio,
organismo indipendente con personalità giuridica di diritto pubblico.
Si individuano, quali finalità che l'Autorità persegue nell'esercizio dei
propri poteri, la tutela del risparmio e degli investitori; la fiducia del
mercato; la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti
vigilati; l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
Viene attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della
stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
È previsto che l'Autorità continui ad esercitare i poteri e le competenze
della CONSOB; restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP)
i poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle
imprese di assicurazione nonché sui relativi prodotti. Resta inoltre ferma la
competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le
integrazioni risultanti dall'articolo 29 del provvedimento. Vengono trasferiti
alla nuova Autorità i poteri e le competenze già attribuiti alla Banca
d'Italia dal testo unico bancario in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali, raccolta del risparmio, obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche.
L'Autorità può emanare disposizioni di carattere generale nelle materie
attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei
soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri. L'Autorità esercita,
nei confronti dei soggetti disciplinati dal testo unico bancario, i medesimi
poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia,
nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dal medesimo testo unico in
materia di proposte al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
di audizione degli amministratori e convocazione degli organi collegiali, di
scioglimento degli organi amministrativi, di gestione provvisoria, di divieto di
nuove operazioni e chiusura di succursali, dell'adozione di misure in caso
d'irregolarità commesse da banche comunitarie e di liquidazione coatta
amministrativa. L'Autorità e la Banca d'Italia coordinano le rispettive attività
attraverso apposite convenzioni; tali autorità, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, l'ISVAP e la COVIP non possono opporsi reciprocamente
in alcun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni
indicate nell'articolo 30. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e
ispettiva, l'Autorità e la Banca d'Italia possono avvalersi dell'assistenza
della Guardia di finanza.
Per quanto riguarda l'organizzazione istituzionale della nuova Autorità, essa
è retta da un proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'Autorità adotta
inoltre regolamenti interni in conformità alle disposizioni del proprio
statuto.
Gli organi istituzionali dell'Autorità sono la commissione, il presidente e il
collegio dei revisori.
La commissione, organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro
membri, esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali,
all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le
connesse funzioni d'indirizzo e di controllo sull'attività della struttura
amministrativa.
I membri della commissione sono nominati, per un periodo di sette anni, con
decreto del Presidente della Repubblica, su designazione congiunta delle
Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, con la maggioranza di due terzi dei componenti. Essi non sono
rieleggibili. La revoca dei commissari può essere disposta, con la stessa
procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i
requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si
siano resi colpevoli di gravi mancanze.
Con riguardo ai meccanismi di deliberazione, si dispone che la commissione
delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi
componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il commissario
che si trovi in conflitto d'interessi in relazione a una specifica deliberazione
deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla
discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso di
situazione di conflitto continuata o ripetuta. Si specifica che i commissari
devono esercitare le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza,
secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni
di conflitto d'interessi.
L'ufficio di commissario è dichiarato incompatibile con qualsiasi impiego
pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro
autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche
anche elettive. Si precisa che nei due anni successivi alla scadenza
dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività di lavoro
autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di
soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.
L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto presente il
trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità
indipendenti.
Per quanto concerne i poteri e le competenze del presidente, egli è l'organo di
rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne
fissa l'ordine del giorno; in caso di urgenza, ove non sia possibile riunire
tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di
funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di
competenza della commissione, sottoponendole alla ratifica della stessa nella
prima riunione successiva. Al presidente sono trasferiti i poteri e le
competenze attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti.
Il presidente dell'Autorità è nominato tra i commissari con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri.
È prevista la figura professionale del direttore generale dell'Autorità. Egli
è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità, cui spetta lo
svolgimento delle funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive. È nominato,
per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso;
l'incarico è rinnovabile una sola volta. Partecipa alle riunioni della
commissione senza diritto di voto e può essere coadiuvato da uno o più vice
direttori generali.
Con riguardo al collegio dei revisori, si prevede che esso esercita il controllo
sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità
che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa. È
stabilito che tale collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni
di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti; con la stessa procedura sono altresì nominati due
membri supplenti. I componenti del collegio durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Per quanto concerne l'attività del collegio dei revisori, i componenti dello
stesso possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo
svolgimento delle funzioni. Il collegio deve informare regolarmente la
commissione dell'attività di controllo svolta e comunicare senza indugio tutti
gli atti e i fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una
violazione di norme. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene
anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione
della società di revisione.
L'Autorità gode di ampia autonomia organizzativa e gestionale, contabile e
negoziale.
Essa definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura
amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità
di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed
economicità; tale regolamento può prevedere l'istituzione di distinte aree
funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.
Il personale dell'Autorità è reclutato mediante concorso pubblico per titoli
ed esami. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale, l'Autorità può
assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello
dirigenziale, di specifica ed elevata esperienza e professionalità. L'Autorità
adotta un codice etico del personale, la cui violazione dovrà essere sanzionata
sul piano disciplinare, anche al fine di garantire l'indipendenza e disciplinare
i conflitti d'interessi dei dipendenti.
Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Autorità provvede al proprio
funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse
destinate alla CONSOB a carico del bilancio dello Stato e con le eventuali
risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria. Essa provvede alla
gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia; disciplina con
regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga
alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i princìpi e i criteri
stabiliti per il bilancio delle società per azioni. Inoltre, è previsto che
l'Autorità disciplini con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di princìpi di
trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.
I rapporti fra le istituzioni formano oggetto di apposita disciplina.
Si stabilisce che i presidenti dell'Autorità, della COVIP, dell'ISVAP,
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Governatore della
Banca d'Italia debbano coordinare l'attività delle rispettive istituzioni
attraverso un Comitato permanente di coordinamento. Il Comitato si riunisce
almeno una volta al mese, ovvero su richiesta di uno dei componenti.
Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, in particolare, entro il 31
ottobre di ogni anno l'Autorità deve presentare alle Commissioni parlamentari
competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta
nell'anno successivo. L'Autorità deve tener conto delle indicazioni delle
Commissioni conseguenti alla presentazione e alla discussione del documento.
II bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è
trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione. L'Autorità
trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, anche una relazione
sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del
sistema finanziario; il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente tale
relazione in concomitanza con la trasmissione al Parlamento. Il presidente
dell'Autorità può essere inoltre invitato a riferire al Parlamento o alle
competenti Commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni
istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dalla legge.
Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio informazioni sui fatti di
maggiore rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni
istituzionali, e provvede a segnalare l'opportunità di interventi normativi o
amministrativi nei settori di competenza.
Il disegno di legge C. 4705 reca un parziale nuovo riparto di poteri e di
competenze fra le autorità di controllo del mercato finanziario.
In particolare, con riferimento all'applicazione della disciplina in materia di
concorrenza nel settore bancario, si prevede, dopo aver disposto l'abrogazione
dei commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che per
le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico bancario, e
per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della citata legge
n. 287 del 1990, che riguardano banche, sono necessarie sia l'autorizzazione
della Banca d'Italia, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia
l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ovvero
il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto
concorrenziale del mercato. Tali provvedimenti vengono emanati con un unico
atto, contenente le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite
alle due Autorità, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
completa della documentazione occorrente.
Nell'esercizio della funzione di alta vigilanza in materia di credito e di
tutela del risparmio, il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio può chiedere dati, notizie e informazioni generali all'Autorità,
alla Banca d'Italia, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
all'ISVAP e alla COVIP, ed emanare atti di carattere generale sui criteri
dell'attività di vigilanza delle medesime autorità. Il Comitato esercita le
sue funzioni anche su proposta delle suddette autorità.
Viene inoltre disposto il trasferimento all'Autorità e alla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze, delle funzioni del Ministro e del Ministero
dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del testo unico
bancario e dall'articolo 195 del testo unico in materia di intermediazione
finanziaria, che recano norme in tema di controlli sulla trasparenza delle
condizioni contrattuali e procedimento sanzionatorio, nonché le altre analoghe
competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
Vengono altresì trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del
Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e
45 del testo unico bancario, in tema di autorizzazione allo stabilimento di
succursali di banche extracomunitarie e di fondo interbancario di garanzia per
le operazioni di credito agrario.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione
delle proprie attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della
presente legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Il presidente e i
commissari dell'Autorità, i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali
essa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di
riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate.
Per quanto concerne i profili tributari, gli atti connessi all'istituzione
dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni
previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui all'articolo 35, sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Per l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferiti si dispone il
trasferimento all'Autorità del personale della Banca d'Italia necessario,
secondo accordi conclusi tra le due Autorità. Il personale così trasferito
conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso
l'Autorità di provenienza. Si precisa che l'Autorità subentra nelle situazioni
giuridiche di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle
competenze trasferiti, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.
La data di entrata in funzione dell'Autorità è stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, intendendosi la CONSOB trasformata alla
stessa data.
Il disegno di legge C. 4705 conferisce al Governo una serie di deleghe
legislative, da esercitarsi entro sei mesi dalla data della sua entrata in
vigore.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento
della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato (abusi di mercato). Sono dettati princìpi e criteri direttivi specifici
per l'esercizio della delega.
Si conferisce poi la delega al Governo ad adottare, secondo specifici princìpi
e criteri direttivi, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società
aventi sede legale in uno degli Stati a regime fiscale privilegiato, individuati
ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi,
controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi
con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in
Italia, nonché delle società aventi sede legale in uno degli Stati a regime
fiscale privilegiato, controllate o collegate a società o altri enti esteri che
controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto
rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma.
Il Governo è altresì delegato ad adottare norme dirette a disciplinare i
conflitti d'interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
L'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da
società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o
della società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o
collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la
società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;
attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del potere di dettare
disposizioni di attuazione; previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi dell'articolo
in oggetto, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge.
Il Governo è chiamato ad adottare, nell'esercizio di apposita delega
legislativa, sempre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
norme dirette ad introdurre un sistema d'indennizzo dei risparmiatori, di tipo
mutualistico o assicurativo, per i danni patrimoniali causati dalla violazione
ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività relative ai
servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, il cui
esercizio viene subordinato all'adesione a tale sistema d'indennizzo.
Infine, si delega al Governo ad adottare, attribuendo all'Autorità per la
tutela del risparmio il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per
la disciplina delle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto
dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
dirette, fra l'altro, ad adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto
della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la
società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete,
dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti
alla medesima rete e dei compensi percepiti; a garantire la terzietà della
società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla
società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa; a
prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte
da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo; a
introdurre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie alle
sanzioni pecuniarie.
Sono poi previste una serie di norme specifiche, volte a fornire un'apposita
tutela a determinate fattispecie.
È previsto, in particolare, che agli strumenti e agli altri prodotti finanziari
emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori
professionali si applica la garanzia di solvenza dell'emittente prevista
dall'articolo 2412, comma 2, secondo periodo, del codice civile, ove la
successiva circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle attività
relative ai servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio.
Viene poi specificato l'ambito applicativo dell'articolo 136 del testo unico
bancario, in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, disponendo che le
relative disposizioni si applicano a chi esercita funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo
di questa, alle società che tali soggetti controllano o presso le quali
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società
facenti parte dello stesso gruppo.
L'apparato sanzionatorio viene rafforzato, anche mediante la previsione di
specifiche norme a tutela del risparmio.
In particolare, si inserisce, nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice
penale, dopo l'articolo 499, l'articolo 499-bis (Nocumento al risparmio),
che, fra l'altro, punisce, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa
non inferiore a 500.000 euro, chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più
illeciti amministrativi previsti dal testo unico bancario, dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla legge 12 agosto
1982, n. 576 e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave
nocumento ai risparmiatori, in concorso con le sanzioni amministrative
applicabili. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero
di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante
dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o
riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per
mille del prodotto interno lordo.
Viene inserito nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima
dell'articolo 2630, l'articolo 2629-bis (Omessa comunicazione del
conflitto di interessi), secondo cui l'amministratore o il componente del
consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di un soggetto
vigilato ai sensi del testo unico bancario, del citato testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, della legge 12 agosto
1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice
civile, in tema di conflitti di interessi, è punito con la reclusione da uno a
tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
È stabilito un aumento dell'entità di specifiche sanzioni già esistenti,
stabilendosi, fra l'altro, che le pene previste dal testo unico bancario, dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sono raddoppiate.
In tale contesto, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per
l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai
sensi del testo unico bancario, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziaria, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La delega dovrà essere esercitata nel
rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi.
Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge dovranno essere
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini per l'esercizio della delega legislativa o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Il Capo I della Pdl 4639 stabilisce i principi generali dell'attività di
vigilanza e ha l'obiettivo di razionalizzare e riorganizzare la suddivisione dei
poteri di supervisione sui mercati finanziari tra le diverse autorità
indipendenti. La Pdl, a tale proposito, adotta un modello di vigilanza per «finalità»
(articolo 2), in cui alla Banca d'Italia sono affidate le competenze di verifica
della sana e prudente gestione degli intermediari e di stabilità dei mercati e
alla CONSOB quelle di trasparenza e correttezza nei comportamenti di
intermediati ed emittenti nonché di promozione di una maggiore conoscenza da
parte degli investitori dei rischi insiti nelle varie attività finanziarie ed
all'Autorità Garante sulla concorrenza ed il mercato le competenze in materia
Antitrust, anche nei casi in cui sono coinvolte delle banche.
L'articolo 3 individua i criteri ai quali le Autorità di vigilanza dovranno
attenersi nello svolgimento della loro attività. Oltre a richiamare canoni già
da tempo individuati come elementi che contribuiscono a rafforzare le garanzie
per i terzi vigilati, la norma impone alle Autorità di favorire il
coinvolgimento dei soggetti privati nelle procedure di regolazione (procedure
che dovranno tener conto anche del metodo di analisi di impatto della
regolamentazione) e di garantire efficienza e trasparenza non solo nelle
procedure decisionali, ma anche nell'organizzazione interna.
L'articolo 4 definisce i principi che l'ordinamento deve rispettare al fine di
garantire l'indipendenza delle Autorità. Si fa riferimento alla autonomia
organizzativa, contabile, e gestionale e, inoltre, si rafforza la dotazione di
risorse professionali delle Autorità ampliando la possibilità di assunzione a
tempo determinato di personale con particolari qualifiche (articolo 14).
L'articolo 5 individua come Autorità competenti La Banca d'Italia e la CONSOB.
Gli articolo 6 e 7 attribuiscono alle due Autorità le competenze di vigilanza
secondo il criterio per «finalità» prima illustrato. Vengono trasferite,
inoltre, rispettivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, sempre nel solco di
una suddivisone «per finalità», i poteri spettanti alla COVIP, all'ISVAP, e
all'UIC. In ragione delle difficoltà a realizzare tale trasferimento incidendo
solamente sulla normativa vigente, viene prevista una delega (articolo 8) al
governo per favorire l'attribuzione di competenze alla Banca d'Italia e alla
CONSOB secondo i suddetti criteri.
Alle due Autorità vengono trasferiti anche i poteri regolamentari e
sanzionatori attribuiti dal Testo unico della Finanza e dal Testo Unico Bancario
al Ministro del tesoro e al CICR. Gli articoli 10 e 11, infatti, non sopprimono
solo l'ISVAP, la COVIP, e l'UIC, ma anche il CICR.
Per favorire il coordinamento nell'azione di vigilanza la Pdl 4639 prevede
l'istituzione di un apposito comitato (articolo 9) composto esclusivamente dai
vertici delle Autorità competenti e da quelli dell'Autorità garante per la
concorrenza e il mercato e da altri due membri nominati secondo le modalità
utilizzate per i commissari della CONSOB. Il comitato oltre ad adottare tutte le
misure funzionali ad una stretta cooperazione tra le Autorità, segnala anche
alla Commissione Bicamerale per i rapporti con le Autorità di cui all'articolo
12 tutti provvedimenti necessari per rafforzare l'esercizio coordinato della
vigilanza. L'articolo 12 istituisce, appunto, tale Commissione che ha
innanzitutto il potere di esprimere un parere vincolante, a maggioranza di due
terzi, sulle nomine dei commissari della CONSOB e può procedere alla audizione
dei soggetti nominati.
L'articolo13 istituisce un nuovo Comitato di consultazione per la vigilanza sui
mercati finanziari. Composto dai rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative di intermediari e investitori. Il comitato, svolge funzione
consultiva nei confronti delle Autorità competenti e collabora con queste per
favorire, elemento questo di indubbia rilevanza, la diffusione di forme di
autoregolamentazione, soprattutto impegnandosi per garantirne l'effettiva
applicazione. Inoltre ha il compito, in collaborazione con la CONSOB, di
promuovere la conoscenza del funzionamento dei mercati e delle caratteristiche
dei prodotti finanziari verso il pubblico degli investitori.
Il Capo II della Pdl 4639 modifica la l. 7 giugno 1974, n. 216, il d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF), il d.lgs. 1o
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito TUB).
L'articolo 15 innova le regole di nomina dei membri CONSOB e le loro
incompatibilità, al fine di evitare rischi di cattura sia rispetto ai soggetti
vigilati, che rispetto al ceto politico. I membri CONSOB dovrebbero essere
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio e dietro deliberazione del Consiglio stesso, come secondo
l'attuale disciplina, ma la Pdl 4639 prevede il previo parere vincolante della
Commissione bicamerale per i rapporti con le Autorità indipendenti che delibera
con maggioranza dei 2/3 dei componenti (articolo 15, comma 1, lettera b).
I membri della Commissione, inoltre, dovrebbero durare in carica sette anni e
non essere rieleggibili. La Pdl 4639, infine, introduce severe incompatibilità
tra la carica di commissario e qualsiasi posizione ed attività che possa
sollevare il dubbio del conflitto d'interessi con la funzione svolta.
Si propone, infine, d'introdurre la figura del direttore generale della CONSOB e
si eleva la pianta organica della CONSOB a 650 unità.
La Pdl 4639 introduce anche una delega dettagliata per disciplinare il sindacato
giurisdizionale sugli atti della CONSOB (articolo 15, comma 2). Gli obiettivi
della delega sono di garantire certezza e stabilità ai provvedimenti della
CONSOB e, a tale fine, si esclude l'impugnabilità dei meri pareri della CONSOB
e si limita la possibilità di sospendere i regolamenti.
L'articolo 16 introduce alcune norme generali per tutelare gli investitori,
modificando il TUF.
In primo luogo, si prevede che la CONSOB non possa opporre il segreto d'ufficio
al giudice ordinario in relazione a giudizi civili, ai sensi dell'articolo 213
c.p.c.
All'articolo 16, lettera b) si prevede che la CONSOB debba regolamentare le
modalità di sottoscrizione e, soprattutto, di pubblicazione dei protocolli
d'autonomia dei soggetti abilitati e delle società del gruppo. La lettera c)
impone ai soggetti abilitati (banche e intermediari) di classificare prodotti
finanziari e categorie di clienti in funzione del rischio e del patrimonio,
attribuendo alla CONSOB la competenza a stabilire i criteri minimali di tale
classificazione (articolo 16, comma 1, lettera c).
La Pdl 4639 affronta alcuni temi legati alla quotazione e alla regolazione dei
gruppi di società. Si impone, in particolare, al Regolamento della società di
gestione del mercato di quotare in un segmento distinto del mercato le holding
pure, di stabilire che le società che controllano altre società situate in
paesi extra-UE che non assicurano adeguati standard di trasparenza e correttezza
nella gestione non possano essere quotate, di non quotare le società
controllate prive di autonomia operativa.
Inoltre, l'articolo 17 separa l'attività di listing da quella di
trading, attribuendo la prima interamente alla CONSOB, unitamente all'esclusione
ed alla sospensione dalle quotazioni (articolo 17, lettera c).
La Pdl 4639 modifica anche la disciplina dell'appello al pubblico risparmio.
L'articolo 18, lettera a) esclude dall'obbligo di prospetto solo i depositi
bancari ed i titoli che li incorporano.
L'articolo 18, lettera b), inoltre, introduce un comma 2-bis
all'articolo 100 TUF, col quale si prevede che gli strumenti finanziari esentati
dall'obbligo di prospetto perché acquistati da investitori professionali,
debbano essere trattenuti nel portafoglio di questi ultimi per un anno, prima di
essere ceduti alla clientela retail. Tale disposizione è analoga alla
Rule 144 della SEC statunitense e ha l'obiettivo di accollare agli investitori
professionali il rischio relativo, disincentivando comportamenti infedeli.
Riguardo ai poteri della CONSOB, la Pdl 4639 estende in via generale i poteri
d'ispezione e d'indagine, modificando l'articolo 115 del TUF ed estendendo all'insider
trading i poteri previsti da tale articolo. In tale maniera si compie una
prima attuazione alla direttiva sugli abusi di mercato. L'articolo 19 lettera b)
della proposta, in particolare, attribuisce alla CONSOB il potere di: convocare
direttamente gli esponenti degli emittenti quotati, delle società controllate e
dei soggetti controllanti; richiedere all'autorità atti di assunzione
probatoria (ad esempio intercettazioni telefoniche); disporre direttamente
ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza.
Infine, l'articolo 19, lettera a) della Pdl 4639 impone agli esponenti aziendali
e ai soci con più del 2 per cento del capitale di comunicare al pubblico, con
le modalità stabilite dalla CONSOB, le operazioni su strumenti finanziari della
società stessa o su strumenti collegati da loro compiute.
La Pdl 4639 introduce alcune disposizioni di diritto societario atte a
rafforzare i poteri delle minoranze azionarie.
L'articolo 20, lettera a) prevede che azionisti che detengono una partecipazione
pari ad almeno 100.000 euro possano chiedere l'integrazione dell'ordine del
giorno dell'assemblea e dell'adunanza delconsiglio di sorveglianza che deve
approvare il bilancio.
L'articolo 20, lettera b) consente alla minoranza di nominare uno o due
membri del consiglio di amministrazione, a seconda del numero complessivo di
componenti dell'organo.
Per agevolare la raccolta delle deleghe di voto, l'articolo 20, lettera c)
sostituisce l'attuale articolo 139 TUF, che limita la possibilità di promuovere
la sollecitazione di deleghe (committente) ai soggetti che siano soci per almeno
l'1 per cento del capitale con diritto di voto e siano iscritti da almeno 6 mesi
nel libro soci (articolo 20, lettera d). Il nuovo articolo 139 TUF prevedrà
solamente che il committente debba essere iscritto nel libro soci per almeno sei
mesi e che la società non possa assumere la veste di committente.
Riguardo al collegio sindacale, l'articolo 20, lettera e), prevede che la
maggioranza dei membri debba essere nominata dalla minoranza dei soci. Inoltre,
per evitare che la stessa persona assuma un numero eccessivo di cariche in
organi di controllo di diverse società, si attribuisce alla CONSOB la
competenza a stabilire un numero massimo a tali cariche. Infine, la Pdl prevede
che i membri del collegio sindacale debbano informare la CONSOB ed il mercato,
nelle forme e maniere prescritte dalla CONSOB stessa, degli analoghi incarichi
ricoperti in altre società.
La Pdl 4639 affronta anche le società di revisione. L'articolo 20, lettera f)
prevede che per nominare la società di revisione sia necessario il parere
vincolante del collegio sindacale, il quale, come, si ricorderà, dovrebbe
essere nominato in prevalenza dalle minoranze. La lettera g) garantisce
la rotazione dei soggetti che svolgono l'incarico di revisione per una società
e le società del suo gruppo (articolo 20, lettera g).
L'articolo 20, lettera l) vieta alle società del gruppo della società
di revisione di prestare attività professionale o di consulenza per le società
del gruppo della società oggetto della revisione. Si estende, inoltre,
l'obbligo di revisione a tutte le società del gruppo della società quotata, e
non solo alle controllate, come secondo l'attuale articolo 165 TUF.
L'articolo 21, lettera e) prevede la costituzione di un fondo di
garanzia, che contribuisce a risarcire i danni arrecati dall'inadempimento di
banche e intermediari, fondo alimentato destinandogli il 50 per cento delle
multe comminate per gli illeciti commessi da esponenti aziendali e revisori.
La Pdl 4639, all'articolo 21, lettera e), introduce un istituto analogo
alla disqualification del Sarbanes-Oxley act, inasprendo le
incompatibilità con cariche aziendali per chi sia stato condannato con sanzioni
penali o amministrative.La CONSOB, precisamente, potrà dichiarare l'impedimento
all'assunzione di cariche aziendali di società quotate o facenti parte del
gruppo di società quotate chi sia stato condannato in primo grado per reati
societari o per quelli previsti nel TUF o sia stato condannato alle sanzioni del
TUF stesso. Infine (articolo 21, comma 2), s'introducono i requisiti di
onorabilità per le società quotate o con titoli diffusi, analogamente a quanto
avviene già per banche e SIM; tali requisiti vengono stabiliti dalla CONSOB con
regolamento e tra essi vi è il non essere oggetto della dichiarazione di
incompatibilità prima illustrata.
La Pdl 4639 affronta la questione delle competenze in materia di antitrust
quando sono coinvolte banche, attribuendo Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM) la competenza ad applicare la legge antitrust anche alle
imprese bancarie mantenendo tuttavia in capo alla Banca d'Italia il potere di
vietare operazioni di concentrazione che possano pregiudicare la sana e prudente
gestione delle banche coinvolte.
Per quanto riguarda le concentrazioni tra banche, l'articolo 24 modifica dispone
che l'operazione debba essere preventivamente notificata sia all'AGCM che alla
Banca d'Italia. La prima valuterà la concentrazione sotto il profilo
concorrenziale ai sensi delle disposizioni già contenute nella l. n. 287/1990 e
- su segnalazione della Banca d'Italia - potrà autorizzare una concentrazione
restrittiva della concorrenza al solo fine di garantire la stabilità di una
delle banche coinvolte. Alla seconda è riservato, invece, l'esame delle
eventuali ricadute dell'operazione sulla stabilità del sistema creditizio. Si
tratta di giudizi tra loro autonomi, basati su presupposti diversi, che possono
portare all'adozione di provvedimenti di segno non coincidente, o addirittura
opposto, da parte delle due Autorità.
Riguardo alla durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia,
l'articolo 23 prevede che sia lo stesso statuto di quest'ultima a dovere
decidere la durata del mandato del Governatore.
La Pdl 4639 affronta il tema dei reati societari, superando le scelte compiute
con la riforma attuata col d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (articolo 28). Le linee
generali sono: riqualificazione generale della specie e della misura delle
sanzioni; previsione della perseguibilità d'ufficio per tutti gli illeciti
penali societari; recupero dell'unitarietà di disciplina della fattispecie
delle false comunicazioni sociali, da configurarsi in ogni caso come delitto;
eliminazione delle soglie quantitative di punibilità previste per le false
comunicazioni sociali; eliminazione dell'evento di danno patrimoniale come
momento consumativo delle false comunicazioni sociali; più specifica disciplina
della responsabilità penale dei revisori; eliminazione dell'eccezionale
efficacia estintiva del reato riconosciuta a taluni comportamenti riparatori post
factum nelle fattispecie a tutela del capitale sociale e dei creditori;
previsione di una circostanza aggravante dei reati societari per le ipotesi di
grave danno alla società, ai soci o ai terzi; previsione della legittimazione
della CONSOB alla costituzione di parte civile nell'interesse dei risparmiatori;
previsione, nei casi di commissione di reati societari nell'interesse della
società, di sanzioni interdittive a carico dell'ente, da applicarsi nei casi più
gravi accanto alle sanzioni pecuniarie.
Per assicurare che i risparmiatori possano fare valere le loro ragioni nei
confronti di banche e imprese creditrici, la Pdl propone due innovazioni
significative.
L'articolo 29, comma 1 delega il governo ad emanare un decreto legislativo che
attribuisca alla CONSOB la legittimazione attiva ad agire per il risarcimento
dei danni derivanti dalla prestazione di servizi d'investimento e di gestione
collettiva del risparmio o delle norme di diritto societario del TUF. Il decreto
legislativo dovrà superare il principio-cardine dell'attuale diritto al
risarcimento del danno dell'equivalenza tra danno e risarcimento: analogamente
ai punitive damages statunitensi, il danno risarcibile potrebbe essere
anche un multiplo del profitto realizzato dal convenuto.
L'articolo 29, comma 2 introduce le c.d. azioni collettive o class actions,
ossia l'esperibilità delle azioni di risarcimento del danno da parte di un
soggetto in nome di una «classe» di potenziali danneggiati. Anche su questo
tema la proposta prevede una delega al governo secondo criteri piuttosto
stringenti.
L'articolo 29, per rispettare l'articolo 24 Cost., ossia il diritto di ogni
cittadino di fare valere in giudizio la lesione di propri diritti e interessi
legittimi, prevede un meccanismo di scelta da parte del singolo risparmiatore
danneggiato. In particolare, quando un soggetto agisce in nome dell'intera
classe, il giudice deve omologare tale azione collettiva e può farlo solo se
ritiene che l'esercizio individuale non sia concretamente possibile o
conveniente per il numero dei potenziali danneggiati. A tale omologazione dovrà
darsi adeguata pubblicità e gli effetti del giudicato di condanna non si
estenderanno al soggetto che si sia opposto formalmente all'omologazione o alla
successiva sentenza. Analogamente, quando intercorre la rinuncia o una
transazione, esse sono efficaci solo nei confronti di chi vi abbia
esplicitamente aderito. Ogni singolo danneggiato, infine, potrà impugnare la
sentenza in appello e in Cassazione.
Il decreto legislativo, quindi, dovrà:
individuare criteri oggettivi per isolare in concreto classi omogenee di pretese
al risarcimento;
individuare classi di soggetti danneggiati, comprendendo tra essi almeno: i soci
che agiscono per il risarcimento del danno arrecato da organi sociali a loro
individualmente o alla società; i creditori e tutti i titolari di pretese al
risarcimento del danno per fatto illecito; i sottoscrittori di prodotti
finanziari e assicurativi e i clienti di servizi d'investimento per azioni di
risarcimento dei danni per violazione di leggi o regolamenti;
individuare i legittimati passivi, includendo tra essi almeno: le società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e gli emittenti di strumenti
finanziari che abbiano fatto appello al pubblico risparmio; banche, intermediari
finanziari non bancari, istituti di moneta elettronica, assicurazioni, SGR,
SICAV e gestori di SICAV, imprese di investimento, chi abbia svolto servizi
accessori ai sensi del TUF; i soggetti controllanti dei soggetti sopra elencati
ed i loro esponenti aziendali; infine, chi abbia svolto tali attività
economiche riservate in maniera abusiva;
individuare i soggetti legittimati a rappresentare la classe, tra cui devono
esservi le associazioni dei consumatori individuate ai sensi della l. 281/1998;
L'articolo 30 delega il governo ad emanare un decreto legislativo d'attuazione
della direttiva sugli abusi di mercato, int. Il decreto, in particolare, dovrà:
introdurre la nuova fattispecie di «manipolazione del mercato», che si
aggiungerà all'attuale insider trading (abuso di informazioni
privilegiate) e verrà colpita da una sanzione amministrativa e, nei casi più
gravi, da sanzione penale;
ridefinire gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate da parte degli emittenti di strumenti finanziari;
prevedere forme di responsabilità di chi produce e diffonde informazioni e
ricerche su emittenti per violazione dei doveri di correttezza;
aumentare i poteri della CONSOB di ispezione e raccolta prove;
prevedere che alle sanzioni amministrative sia collegata la perdita dei
requisiti di onorabilità di esponenti aziendali e la temporanea incapacità di
assumere cariche in società quotate;
stabilire che i procedimenti penali e amministrativi siano tra loro
indipendenti.
L'articolo 31 introduce le sezioni specializzate presso il giudice ordinario
competenti a conoscere le controversie in materia di diritto societario e
diritto dell'economia, riprendendo alcuni spunti della proposta di legge già
presentata nel corso della XII legislatura (AC 7123).
Il comma 1 prefigura, in termini generali, il modello di giudice cui devolvere
le controversie e la trattazione di ogni altro ricorso camerale in materie che
richiedono un elevato tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia,
del commercio e della finanza. Vengono istituite, a tale fine, sezioni
specializzate presso le sedi di Corte d'Appello.
Tali sezioni specializzate si occuperanno delle questioni in materia societaria,
comprese le cessioni delle partecipazioni sociali e i patti parasociali, in
materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa nel rispetto
degli impegni comunitari e internazionali, nonché le questioni disciplinate dal
TUF e dal TUB e la materia concorsuale. Riguardo alla composizione del collegio,
esso viene integrato con esperti non togati. Dovrebbero, peraltro, essere
previsti meccanismi idonei a prevenire conflitti d'interesse tra la professione
dell'esperto ed il ruolo di giudice.