CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Martedì 23 marzo 2004
Proposta di legge C. 4747
La proposta di legge C. 4747 Letta, recante «Istituzione del Sistema di
tutela del risparmio» mira a tutelare il risparmio privato, prevedendo una
serie di norme in tema di disciplina delle autorità di controllo pubblico di
settore, di tutela dei risparmiatori e degli investitori, di disciplina dei
conflitti d'interessi e delle informazioni relative alle società che fanno
ricorso al mercato dei capitali di rischio, di attività di revisione contabile,
di disciplina dell'ammissione alla quotazione; la proposta contiene inoltre
disposizioni sanzionatorie.
Il capo I della proposta configura un Sistema di tutela del risparmio, che, ai
sensi dell'articolo 1, viene istituito in attuazione dell'articolo 47 della
Costituzione, coerentemente con i princìpi comunitari e con le raccomandazioni
degli organismi di coordinamento internazionale. Tale Sistema, di cui fanno
parte la Banca d'Italia e la nuova Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari, opera al fine di garantire la sana e
prudente gestione dei soggetti vigilati e la stabilità complessiva del mercato
finanziario, di assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e
la correttezza dei comportamenti degli intermediari e degli emittenti, e di
tutelare i diritti riconosciuti dallo Statuto dei diritti dei risparmiatori.
Lo svolgimento delle funzioni del sistema è ispirato a princìpi di
collaborazione istituzionale e di efficienza e trasparenza dei processi
decisionali; esso favorisce lo sviluppo di forme di autoregolamentazione sotto
il controllo pubblico; riconosce e garantisce la partecipazione dei soggetti
vigilati, delle relative associazioni di categoria e delle organizzazioni
rappresentative degli investitori e dei risparmiatori.
Il capo II detta norme a tutela dei risparmiatori e degli investitori,
prevedendo l'adozione di uno Statuto dei diritti dei risparmiatori,
l'introduzione di azioni collettive nel processo civile, forme d'indennizzo
automatico nei casi di inadempimento degli obblighi d'informazione e di
correttezza, l'introduzione di limiti alla circolazione di titoli e relative
garanzie di solvenza, nonché limiti all'emissione di obbligazioni societarie.
In particolare, l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
lo Statuto dei diritti dei risparmiatori che, secondo i princìpi e criteri
direttivi dettati, determini i diritti dei risparmiatori nei confronti delle
banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari; stabilisca
princìpi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle
condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti; stabilisca princìpi e
regole in materia di sollecitazione d'interventi di controllo e di tutela delle
autorità del Sistema da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni
rappresentative.
Con riguardo all'introduzione nell'ordinamento della cosiddetta class action,
l'articolo 3 dispone che la disciplina della stessa sia ispirata ad alcuni princìpi,
intesi a rendere compatibile questo genere di azioni collettive con i principi
generali del
processo civile e dell'ordinamento interno. Ai fini dell'esercizio
dell'azione collettiva si prevede, in particolare, un meccanismo di
autorizzazione a far valere in giudizio i diritti altrui.
La norma dispone infatti, fra l'altro, che il giudice possa autorizzare
l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di
cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto,
quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li
abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa
condotta abituale. L'attore, per essere autorizzato a far valere i diritti
altrui, deve comunque identificarne personalmente i titolari, a meno che si
tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al
limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In
ogni caso, l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è
litisconsorte necessario nella causa.
Il giudice, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, concede
l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei
mezzi di prova, se ritiene che l'attore non versi in conflitto d'interessi con
coloro i cui diritti richiede di far valere in giudizio.
I soggetti i cui diritti si fanno valere in giudizio, se personalmente
identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione, della sua
revoca, della pronunzia della sentenza e degli altri eventi rilevanti tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre i soggetti non
personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso.
Per quanto concerne gli effetti sostanziali della domanda giudiziale, compreso
l'impedimento della decadenza, essi, quando viene concessa l'autorizzazione a
far valere diritti altrui, si producono relativamente a tali diritti, purché
questi non siano fatti valere in proprio o rinunziati, dal momento della
proposizione della domanda da parte dell'attore.
Con riguardo, invece, agli effetti della decisione giudiziale, se
l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non è stata revocata, la
sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di
coloro i cui diritti siano stati fatti valere con le modalità in esame. Tali
soggetti possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei
modi indicati dalla legge.
In tema d'indennizzi automatici a tutela dei risparmiatori, l'articolo 4, dopo
aver previsto che la Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari debbano stabilire gli obblighi
d'informazione e di correttezza delle banche e degli intermediari finanziari nei
rapporti con i risparmiatori e con gli investitori, dispone che le stesse
autorità stabiliscono forme d'indennizzo automatico in favore dei risparmiatori
e degli investitori in caso d'inadempimento dei citati obblighi d'informazione e
di correttezza. La corresponsione di tale indennizzo automatico non è comunque
preclusiva dell'esercizio delle azioni dinnanzi al giudice ordinario per il
risarcimento del maggior danno eventualmente subìto.
L'articolo 5 inserisce nel testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, un
nuovo articolo 24-bis, secondo il quale gli investitori istituzionali
sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, che
sottoscrivano o acquistino obbligazioni o altri titoli di debito loro destinati,
sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore a
due anni dalla data di sottoscrizione o di acquisto. Tali soggetti sono altresì
tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli
acquirenti che non sono investitori professionali o soci della società
emittente, qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di
debito prima della scadenza del termine di due anni ovvero se, al momento in cui
è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.
L'articolo 6, concernente il limite all'emissione di obbligazioni da parte delle
società, stabilisce che detto limite, previsto dall'articolo 2412 del codice
civile, deve
intendersi riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di
debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società
medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società
controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso
soggetto che controlla detta società.
Il capo III detta norme in tema di disciplina dei conflitti d'interessi e delle
informazioni in ordine alle società che fanno appello al mercato dei capitali
di rischio.
L'articolo 7, in particolare, vieta alle banche diverse da quelle cooperative i
cui titoli non sono stati ammessi alla quotazione di concedere prestiti,
fideiussioni, garanzie, di acquistare strumenti finanziari di qualsivoglia
natura e di avere rapporti contrattuali inerenti all'attività bancaria con
azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori
al 2 per cento o che comunque partecipano a sindacati di voto. Tale divieto si
applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e
vigilanza, ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci,
ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e
controllo, hanno una partecipazione rilevante o di controllo, nonché alle
società presso le quali i medesimi soggetti sono componenti degli organi di
amministrazione e controllo.
La verifica dell'insussistenza di operazioni vietate, da effettuarsi almeno ogni
triennio, viene affidata alla Banca d'Italia nell'ambito dei poteri di vigilanza
di cui dispone. I contratti vietati che siano stati conclusi prima della data di
entrata in vigore della presente legge rimangono tuttavia efficaci sino alla
scadenza, ma per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.
Il capo IV detta norme riguardanti la disciplina della revisione contabile
obbligatoria e la disciplina dell'ammissione alla quotazione.
L'articolo 8 istituisce presso l'Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari un Comitato di garanzia della quotazione e
dell'attività di revisione.
Tale Comitato è formato da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di
materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti
all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori
contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale. Dei
cinque componenti, due vengono designati dall'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari; uno è designato
dall'associazione di categoria delle società per azioni più rappresentativa a
livello nazionale; uno è designato dall'associazione di categoria dei gestori
di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali più rappresentativa a livello
nazionale; uno è designato da Borsa italiana S.p.A. Il presidente viene eletto
dal Comitato tra i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari. I componenti durano in carica
cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili; tuttavia, in sede di prima
istituzione i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari durano in carica sette anni.
Con riguardo alle funzioni svolte dal Comitato, tale organo ammette le società
alla quotazione, stabilendo i criteri e vigilando sul loro effettivo rispetto, e
assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di
revisione contabile.
A questi fini, il Comitato designa, sulla base di criteri di rotazione
preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società
che fanno appello al mercato dei capitali di rischio; stabilisce, sulla base dei
criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile, il
compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta; gestisce il
fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile costituito dai
compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi
pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di
revisione contabile.
Ai sensi dell'articolo 10, l'Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari è tenuta ad adottare, su proposta del
Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il regolamento sulle
attività di revisione contabile, contenente i criteri e le regole necessari a
garantire l'indipendenza della società di revisione contabile e l'efficacia
della relativa attività. In particolare, il regolamento deve prevedere: le
linee e i princìpi contabili cui l'attività di revisione contabile deve
attenersi; il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in
misura comunque non superiore a tre mandati consecutivi; le regole di rotazione
del partner incaricato della revisione contabile di ciascuna società; le
regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che
la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo; le regole sulla
possibilità e sui limiti alla consulenza prestata alla società revisionata
dalla società di revisione contabile o da società ad essa, anche
indirettamente, collegate o da essa controllate; i criteri generali di
determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione contabile; i
criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante
dall'attività di revisione contabile; le modalità di gestione del fondo per la
remunerazione delle società di revisione contabile; le misure per
l'incentivazione di nuove società all'ingresso nel mercato della revisione.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo in materia
di vigilanza sulle attività di revisione contabile. Tale decreto dovrà essere
conforme a specifici princìpi e criteri direttivi, che prevedono l'attribuzione
all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati
finanziari di adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di
revisione contabile e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di
apposite procedure e regole a garanzia delle stesse società; l'attribuzione
all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati
finanziari di adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di
revisione contabile e delle società sottoposte a revisione, in caso di
violazione delle norme in materia di attività di revisione contabile dettate
dalla legge e dal regolamento sopra citato, nel rispetto del principio del
contraddittorio; l'esclusione delle società sanzionate dai benefìci delle
misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente
in materia di sanzioni amministrative.
Il capo V della proposta reca la disciplina delle autorità del sistema,
prevedendo la ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità,
l'istituzione e i criteri di nomina dei componenti dell'Autorità per la
trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, forme di
coordinamento fra le autorità, la disciplina dei rapporti istituzionali e dei
procedimenti generali e individuali delle autorità del sistema, nonché la
costituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
In particolare, l'articolo 12 prevede un criterio di ripartizione di competenze
in materia di vigilanza per finalità, stabilendo che la Banca d'Italia assicura
la stabilità delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari
finanziari, garantendone la sana e prudente gestione. A tal fine, alla Banca
d'Italia vengono attribuiti anche le competenze e i poteri di vigilanza
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
in materia di stabilità.
L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati
finanziari assicura la trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti
gli altri operatori e intermediari finanziari e le società i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati. A tal fine, alla stessa Autorità sono
inoltre assegnate le competenze in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari attribuite dal titolo VI del Testo unico bancario alla Banca
d'Italia; le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto
legislativo n. 174 del
1995, in tema d'informazione al contraente; le competenze attribuite alla
COVIP dal decreto legislativo n. 124 del 1993, in particolare all'articolo 17,
comma 2, lettera e) (definizione, d'intesa con le autorità di vigilanza
dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti
tra i fondi e i gestori), lettera f) (autorizzazione preventiva delle
convenzioni), lettera h) (valutazione dell'attuazione dei princìpi di
trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi,
criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica
agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle
modalità di pubblicità), e lettera n) (pubblicazione e diffusione
d'informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali).
L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati
finanziari succede in tutti i rapporti attivi e passivi spettanti alla
Commissione nazionale per le società e la borsa.
In tema di tutela della concorrenza, vengono abrogati i commi 2, 3 e 6
dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, che radicano nella Banca d'Italia
la competenza in materia nei confronti delle aziende e istituti di credito. Si
prevede comunque che i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato siano adottati sentito il parere della Banca d'Italia in ordine ai
possibili riflessi sulla stabilità delle banche e degli altri operatori e
intermediari finanziari.
L'articolo 13 istituisce l'Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari, organo collegiale composto dal presidente
e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Si prevede che le designazioni del Governo in merito alle nomine vengano
previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che
possono procedere all'audizione delle persone designate. Le nomine non possono
essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza di
due terzi dei componenti le Commissioni parlamentari.
I componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei
mercati finanziari sono scelti tra persone di indiscussa moralità e
indipendenza e di comprovate esperienza e competenza nei settori in cui opera la
stessa Autorità; il curriculum dei componenti dell'Autorità per la
trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Essi sono
nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella
carica.
Con riguardo al coordinamento dell'attività delle autorità, l'articolo 14
istituisce il Comitato di coordinamento tra le autorità del Sistema, che adotta
le misure necessarie per assicurare il coordinamento nella regolazione del
mercato e lo scambio d'informazioni, prevedendo a tale fine protocolli tra le
autorità del Sistema.
Per quanto concerne i rapporti istituzionali, le autorità del Sistema
riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una
relazione annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari
competenti.
Le autorità del Sistema, inoltre, trasmettono alle Camere e al Governo pareri e
segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie
alla tutela del risparmio; collaborano, anche mediante scambio d'informazioni,
con le autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli
altri Stati esteri, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive
funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità del
Sistema, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per
l'adempimento delle loro funzioni.
Ai sensi dell'articolo 16 della proposta in esame, i procedimenti delle autorità
del Sistema volti all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli
attinenti all'organizzazione interna, devono assicurare la partecipazione
all'attività istruttoria di organismi che siano espressione
degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei
soggetti rappresentativi d'interessi collettivi e diffusi. L'adozione degli atti
dev'essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla
diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di
acquisire osservazioni scritte, nonché dalla convocazione di audizioni dei
soggetti interessati fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi
e le osservazioni presentate.
Le autorità del Sistema sono inoltre tenute a promuovere la redazione di codici
deontologici o norme di autoregolamentazione da parte dei soggetti operanti nel
settore interessato.
L'adozione degli atti regolamentari e generali dev'essere preceduta da
un'analisi sull'impatto della regolamentazione, con particolare riguardo
all'analisi sul rapporto costi-benefìci, sull'attività delle imprese e sugli
interessi degli investitori e dei risparmiatori, e dev'essere ispirata al
principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore sacrificio degli
interessi dei destinatari. È prevista una revisione periodica, da effettuarsi
al massimo ogni tre anni, del contenuto degli atti di regolazione adottati, al
fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi
degli investitori e dei risparmiatori.
Con riferimento ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali,
l'articolo 17 dispone l'applicazione dei princìpi sulla partecipazione al
procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle
funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge n. 241 del
1990. Si prevede che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori siano svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà
di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio orale, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie degli uffici e funzioni giudicanti del collegio.
Viene data facoltà alle autorità del Sistema d'irrogare, nel rispetto del
principio di proporzionalità, sanzioni amministrative, anche di carattere
pecuniario, nei casi di compimento di atti o di comportamenti in contrasto con
la disciplina del settore di competenza, ovvero di inottemperanza o inosservanza
dei provvedimenti da parte dei soggetti vigilati. È escluso che i soggetti così
sanzionati possano beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni
amministrative.
L'articolo 18 prevede poi che i proventi delle sanzioni irrogate per gl'illeciti
commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e revisori
di società quotate, nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività, sono
devoluti ad un apposito fondo, destinato a garantire il risarcimento dei danni
conseguenti alla violazione delle norme a tutela degli investitori e dei
risparmiatori.
Il capo VI reca una serie di disposizioni sanzionatorie.
L'articolo 19 sostituisce il disposto dell'articolo 2621 del codice civile, in
tema di false comunicazioni sociali. Si prevede che gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione
d'ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero
ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo
a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi. Viene nel contempo abrogato l'articolo 2622 del codice civile,
in tema di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.
L'articolo 20 reca norme a tutela del corretto svolgimento dell'incarico di
revisione contabile.
Fra l'altro, dopo il primo comma dell'articolo 2624 del codice civile, in tema
di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
viene inserita la disposizione secondo la quale i responsabili della revisione
che omettono di compiere i dovuti controlli sulle informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del
soggetto sottoposto a revisione, siano esse state ricevute dalla società,
dall'ente o dal soggetto stesso ovvero da altra società, ente o soggetto
incaricati della revisione dei bilanci delle società da questa controllate,
sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, con la reclusione
fino a sei mesi e la multa fino a cinquemila euro.
Inoltre, in relazione alle sanzioni pecuniarie che si applicano ai reati in
materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della
società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone
sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si
prevede che dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25-ter del
decreto legislativo n. 231 del 2001 sia inserita la disposizione secondo la
quale, per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione, viene stabilita la sanzione pecuniaria da cinquanta a
ottanta quote (così come sono ivi definite agli articoli 10 e 11).
Si prevede poi l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2407,
primo comma, del codice civile, non solo alle società di revisione - così come
attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 164 del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - ma anche ai revisori
incaricati. Ai sensi di tale disposizione, essi devono adempiere i loro doveri
con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Infine, l'articolo 21 della proposta dispone che la violazione dei divieti di
rapporti finanziari diretti e indiretti previsti dall'articolo 7 è sanzionata
con un'ammenda pari al 30 per cento del credito illecitamente concesso, dei
titoli irregolarmente acquisiti, delle forniture e dell'intero importo di
eventuali prestazioni, a carico, in parti eguali, della banca erogante e del
beneficiario. Inoltre, si prevede che le operazioni eseguite in violazione dei
predetti divieti sono nulle e che gli amministratori delle banche i quali
abbiano partecipato alle relative deliberazioni e i componenti gli organi di
controllo decadono nel momento della rilevazione del fatto vietato, non potendo
poi assumere cariche di qualsiasi natura in istituti di credito per un
quinquennio.