CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Martedì 23 marzo 2004

Proposta di legge C. 4747

TESTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONSEGNATA DAI RELATORI

La proposta di legge C. 4747 Letta, recante «Istituzione del Sistema di tutela del risparmio» mira a tutelare il risparmio privato, prevedendo una serie di norme in tema di disciplina delle autorità di controllo pubblico di settore, di tutela dei risparmiatori e degli investitori, di disciplina dei conflitti d'interessi e delle informazioni relative alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, di attività di revisione contabile, di disciplina dell'ammissione alla quotazione; la proposta contiene inoltre disposizioni sanzionatorie.
Il capo I della proposta configura un Sistema di tutela del risparmio, che, ai sensi dell'articolo 1, viene istituito in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione, coerentemente con i princìpi comunitari e con le raccomandazioni degli organismi di coordinamento internazionale. Tale Sistema, di cui fanno parte la Banca d'Italia e la nuova Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, opera al fine di garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e la stabilità complessiva del mercato finanziario, di assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e degli emittenti, e di tutelare i diritti riconosciuti dallo Statuto dei diritti dei risparmiatori.
Lo svolgimento delle funzioni del sistema è ispirato a princìpi di collaborazione istituzionale e di efficienza e trasparenza dei processi decisionali; esso favorisce lo sviluppo di forme di autoregolamentazione sotto il controllo pubblico; riconosce e garantisce la partecipazione dei soggetti vigilati, delle relative associazioni di categoria e delle organizzazioni rappresentative degli investitori e dei risparmiatori.
Il capo II detta norme a tutela dei risparmiatori e degli investitori, prevedendo l'adozione di uno Statuto dei diritti dei risparmiatori, l'introduzione di azioni collettive nel processo civile, forme d'indennizzo automatico nei casi di inadempimento degli obblighi d'informazione e di correttezza, l'introduzione di limiti alla circolazione di titoli e relative garanzie di solvenza, nonché limiti all'emissione di obbligazioni societarie.
In particolare, l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori che, secondo i princìpi e criteri direttivi dettati, determini i diritti dei risparmiatori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari; stabilisca princìpi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti; stabilisca princìpi e regole in materia di sollecitazione d'interventi di controllo e di tutela delle autorità del Sistema da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative.
Con riguardo all'introduzione nell'ordinamento della cosiddetta class action, l'articolo 3 dispone che la disciplina della stessa sia ispirata ad alcuni princìpi, intesi a rendere compatibile questo genere di azioni collettive con i principi generali del

 

 

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processo civile e dell'ordinamento interno. Ai fini dell'esercizio dell'azione collettiva si prevede, in particolare, un meccanismo di autorizzazione a far valere in giudizio i diritti altrui.
La norma dispone infatti, fra l'altro, che il giudice possa autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale. L'attore, per essere autorizzato a far valere i diritti altrui, deve comunque identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso, l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella causa.
Il giudice, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova, se ritiene che l'attore non versi in conflitto d'interessi con coloro i cui diritti richiede di far valere in giudizio.
I soggetti i cui diritti si fanno valere in giudizio, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione, della sua revoca, della pronunzia della sentenza e degli altri eventi rilevanti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso.
Per quanto concerne gli effetti sostanziali della domanda giudiziale, compreso l'impedimento della decadenza, essi, quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, si producono relativamente a tali diritti, purché questi non siano fatti valere in proprio o rinunziati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.
Con riguardo, invece, agli effetti della decisione giudiziale, se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non è stata revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere con le modalità in esame. Tali soggetti possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi indicati dalla legge.
In tema d'indennizzi automatici a tutela dei risparmiatori, l'articolo 4, dopo aver previsto che la Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari debbano stabilire gli obblighi d'informazione e di correttezza delle banche e degli intermediari finanziari nei rapporti con i risparmiatori e con gli investitori, dispone che le stesse autorità stabiliscono forme d'indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori in caso d'inadempimento dei citati obblighi d'informazione e di correttezza. La corresponsione di tale indennizzo automatico non è comunque preclusiva dell'esercizio delle azioni dinnanzi al giudice ordinario per il risarcimento del maggior danno eventualmente subìto.
L'articolo 5 inserisce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, un nuovo articolo 24-bis, secondo il quale gli investitori istituzionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, che sottoscrivano o acquistino obbligazioni o altri titoli di debito loro destinati, sono tenuti a conservarli nel proprio patrimonio per un periodo non inferiore a due anni dalla data di sottoscrizione o di acquisto. Tali soggetti sono altresì tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non sono investitori professionali o soci della società emittente, qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di due anni ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.
L'articolo 6, concernente il limite all'emissione di obbligazioni da parte delle società, stabilisce che detto limite, previsto dall'articolo 2412 del codice civile, deve

 

 

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intendersi riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società.
Il capo III detta norme in tema di disciplina dei conflitti d'interessi e delle informazioni in ordine alle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio.
L'articolo 7, in particolare, vieta alle banche diverse da quelle cooperative i cui titoli non sono stati ammessi alla quotazione di concedere prestiti, fideiussioni, garanzie, di acquistare strumenti finanziari di qualsivoglia natura e di avere rapporti contrattuali inerenti all'attività bancaria con azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipano a sindacati di voto. Tale divieto si applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci, ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo, hanno una partecipazione rilevante o di controllo, nonché alle società presso le quali i medesimi soggetti sono componenti degli organi di amministrazione e controllo.
La verifica dell'insussistenza di operazioni vietate, da effettuarsi almeno ogni triennio, viene affidata alla Banca d'Italia nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui dispone. I contratti vietati che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge rimangono tuttavia efficaci sino alla scadenza, ma per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.
Il capo IV detta norme riguardanti la disciplina della revisione contabile obbligatoria e la disciplina dell'ammissione alla quotazione.
L'articolo 8 istituisce presso l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari un Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione.
Tale Comitato è formato da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale. Dei cinque componenti, due vengono designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari; uno è designato dall'associazione di categoria delle società per azioni più rappresentativa a livello nazionale; uno è designato dall'associazione di categoria dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali più rappresentativa a livello nazionale; uno è designato da Borsa italiana S.p.A. Il presidente viene eletto dal Comitato tra i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. I componenti durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili; tuttavia, in sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari durano in carica sette anni.
Con riguardo alle funzioni svolte dal Comitato, tale organo ammette le società alla quotazione, stabilendo i criteri e vigilando sul loro effettivo rispetto, e assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.
A questi fini, il Comitato designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio; stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta; gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.

 

 

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Ai sensi dell'articolo 10, l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari è tenuta ad adottare, su proposta del Comitato di garanzia della quotazione e dell'attività di revisione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il regolamento sulle attività di revisione contabile, contenente i criteri e le regole necessari a garantire l'indipendenza della società di revisione contabile e l'efficacia della relativa attività. In particolare, il regolamento deve prevedere: le linee e i princìpi contabili cui l'attività di revisione contabile deve attenersi; il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre mandati consecutivi; le regole di rotazione del partner incaricato della revisione contabile di ciascuna società; le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo; le regole sulla possibilità e sui limiti alla consulenza prestata alla società revisionata dalla società di revisione contabile o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o da essa controllate; i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione contabile; i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'attività di revisione contabile; le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione contabile; le misure per l'incentivazione di nuove società all'ingresso nel mercato della revisione.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione contabile. Tale decreto dovrà essere conforme a specifici princìpi e criteri direttivi, che prevedono l'attribuzione all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione contabile e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di apposite procedure e regole a garanzia delle stesse società; l'attribuzione all'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari di adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione contabile e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione contabile dettate dalla legge e dal regolamento sopra citato, nel rispetto del principio del contraddittorio; l'esclusione delle società sanzionate dai benefìci delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.
Il capo V della proposta reca la disciplina delle autorità del sistema, prevedendo la ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità, l'istituzione e i criteri di nomina dei componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, forme di coordinamento fra le autorità, la disciplina dei rapporti istituzionali e dei procedimenti generali e individuali delle autorità del sistema, nonché la costituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
In particolare, l'articolo 12 prevede un criterio di ripartizione di competenze in materia di vigilanza per finalità, stabilendo che la Banca d'Italia assicura la stabilità delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari, garantendone la sana e prudente gestione. A tal fine, alla Banca d'Italia vengono attribuiti anche le competenze e i poteri di vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in materia di stabilità.
L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari assicura la trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e intermediari finanziari e le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. A tal fine, alla stessa Autorità sono inoltre assegnate le competenze in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari attribuite dal titolo VI del Testo unico bancario alla Banca d'Italia; le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 174 del

 

 

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1995, in tema d'informazione al contraente; le competenze attribuite alla COVIP dal decreto legislativo n. 124 del 1993, in particolare all'articolo 17, comma 2, lettera e) (definizione, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori), lettera f) (autorizzazione preventiva delle convenzioni), lettera h) (valutazione dell'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità), e lettera n) (pubblicazione e diffusione d'informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali).
L'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari succede in tutti i rapporti attivi e passivi spettanti alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
In tema di tutela della concorrenza, vengono abrogati i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, che radicano nella Banca d'Italia la competenza in materia nei confronti delle aziende e istituti di credito. Si prevede comunque che i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano adottati sentito il parere della Banca d'Italia in ordine ai possibili riflessi sulla stabilità delle banche e degli altri operatori e intermediari finanziari.
L'articolo 13 istituisce l'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Si prevede che le designazioni del Governo in merito alle nomine vengano previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti le Commissioni parlamentari.
I componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovate esperienza e competenza nei settori in cui opera la stessa Autorità; il curriculum dei componenti dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Essi sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica.
Con riguardo al coordinamento dell'attività delle autorità, l'articolo 14 istituisce il Comitato di coordinamento tra le autorità del Sistema, che adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento nella regolazione del mercato e lo scambio d'informazioni, prevedendo a tale fine protocolli tra le autorità del Sistema.
Per quanto concerne i rapporti istituzionali, le autorità del Sistema riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
Le autorità del Sistema, inoltre, trasmettono alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla tutela del risparmio; collaborano, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità del Sistema, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
Ai sensi dell'articolo 16 della proposta in esame, i procedimenti delle autorità del Sistema volti all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono assicurare la partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano espressione

 

 

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degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi d'interessi collettivi e diffusi. L'adozione degli atti dev'essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, nonché dalla convocazione di audizioni dei soggetti interessati fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
Le autorità del Sistema sono inoltre tenute a promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte dei soggetti operanti nel settore interessato.
L'adozione degli atti regolamentari e generali dev'essere preceduta da un'analisi sull'impatto della regolamentazione, con particolare riguardo all'analisi sul rapporto costi-benefìci, sull'attività delle imprese e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, e dev'essere ispirata al principio di proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. È prevista una revisione periodica, da effettuarsi al massimo ogni tre anni, del contenuto degli atti di regolazione adottati, al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
Con riferimento ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali, l'articolo 17 dispone l'applicazione dei princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge n. 241 del 1990. Si prevede che i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori siano svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni giudicanti del collegio.
Viene data facoltà alle autorità del Sistema d'irrogare, nel rispetto del principio di proporzionalità, sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei casi di compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza, ovvero di inottemperanza o inosservanza dei provvedimenti da parte dei soggetti vigilati. È escluso che i soggetti così sanzionati possano beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.
L'articolo 18 prevede poi che i proventi delle sanzioni irrogate per gl'illeciti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e revisori di società quotate, nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività, sono devoluti ad un apposito fondo, destinato a garantire il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle norme a tutela degli investitori e dei risparmiatori.
Il capo VI reca una serie di disposizioni sanzionatorie.
L'articolo 19 sostituisce il disposto dell'articolo 2621 del codice civile, in tema di false comunicazioni sociali. Si prevede che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione d'ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Viene nel contempo abrogato l'articolo 2622 del codice civile, in tema di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

 

 

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L'articolo 20 reca norme a tutela del corretto svolgimento dell'incarico di revisione contabile.
Fra l'altro, dopo il primo comma dell'articolo 2624 del codice civile, in tema di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, viene inserita la disposizione secondo la quale i responsabili della revisione che omettono di compiere i dovuti controlli sulle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, siano esse state ricevute dalla società, dall'ente o dal soggetto stesso ovvero da altra società, ente o soggetto incaricati della revisione dei bilanci delle società da questa controllate, sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a cinquemila euro.
Inoltre, in relazione alle sanzioni pecuniarie che si applicano ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si prevede che dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 sia inserita la disposizione secondo la quale, per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, viene stabilita la sanzione pecuniaria da cinquanta a ottanta quote (così come sono ivi definite agli articoli 10 e 11).
Si prevede poi l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2407, primo comma, del codice civile, non solo alle società di revisione - così come attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 164 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - ma anche ai revisori incaricati. Ai sensi di tale disposizione, essi devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Infine, l'articolo 21 della proposta dispone che la violazione dei divieti di rapporti finanziari diretti e indiretti previsti dall'articolo 7 è sanzionata con un'ammenda pari al 30 per cento del credito illecitamente concesso, dei titoli irregolarmente acquisiti, delle forniture e dell'intero importo di eventuali prestazioni, a carico, in parti eguali, della banca erogante e del beneficiario. Inoltre, si prevede che le operazioni eseguite in violazione dei predetti divieti sono nulle e che gli amministratori delle banche i quali abbiano partecipato alle relative deliberazioni e i componenti gli organi di controllo decadono nel momento della rilevazione del fatto vietato, non potendo poi assumere cariche di qualsiasi natura in istituti di credito per un quinquennio.