CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Giovedì 1° aprile 2004

Progetti di legge C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe e C. 4747 Letta. Interventi per la tutela del risparmio.

RELAZIONE CONSEGNATA DAI RELATORI ALLE COMMISSIONI

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

La bozza di testo unificato che sarà presentata per la discussione prevede disposizioni in materia di:
1) governo societario;
2) trasparenza delle società estere;
3) società di revisione;
4) promotori finanziari, mercati regolamentati e informazione societaria;
5) regolamentazione dei conflitti d'interessi;
6) circolazione di strumenti finanziari e abusi di mercato;
7) disciplina delle autorità di vigilanza;
8) concorrenza nei settori bancario e assicurativo;
9) fondo di garanzia per i risparmiatori;
10) sanzioni penali, sanzioni accessorie e sanzioni amministrative.

1. Governo societario.

La prima parte del testo reca modifiche alla disciplina delle società per azioni.
In particolare, per quanto concerne gli organi di amministrazione e di controllo, si è inteso valorizzare la partecipazione agli stessi delle minoranze, conferendo inoltre al presidente del consiglio di amministrazione un compito di supervisione generale della corretta gestione.
Per le società quotate si prevede, ad esempio, che uno dei membri del consiglio d'amministrazione, ovvero due se i membri sono più di sette, sia espresso dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata in alcun modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il maggior numero di voti. Parimenti, si è previsto che l'Autorità per i mercati finanziari - che, secondo quanto si illustrerà più avanti, esercita la vigilanza sulla trasparenza - stabilisca con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che almeno un membro effettivo del collegio sindacale non sia eletto dai soci che detengono il controllo. In caso di mancata elezione provvede l'Autorità. Ancora, il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
Con riferimento al problema del cumulo di incarichi, si intende prevedere che l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento il numero massimo di cariche come membro di organi di controllo che uno stesso soggetto può ricoprire in società per azioni. A tal fine, i membri del collegio sindacale e dei corrispondenti organi di controllo dei modelli dualistico e monistico dovranno informare l'Autorità e il mercato, nelle forme e con le modalità prescritte dall'Autorità medesima, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società per azioni.
Al collegio sindacale verrebbe affidato, inoltre, il compito di vigilare sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi. La vigilanza a questo riguardo è affidata all'Autorità per i mercati finanziari. Sono previste sanzioni in caso di falsa informazione al pubblico.
Nelle società con azioni non quotate in mercati regolamentati ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante o che emettono titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari, lo statuto contiene le clausole necessarie ad assicurare che almeno un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dalla minoranza, ove questa sussista, ovvero dai rappresentanti dei possessori dei titoli obbligazionari e degli strumenti finanziari emessi dalla società.
Nelle stesse società, lo statuto contiene le clausole necessarie ad assicurare che almeno un membro del consiglio d'amministrazione sia eletto dalla minoranza, ove questa sussista, ovvero dai rappresentanti dei possessori dei titoli obbligazionari e degli strumenti finanziari emessi dalla società. Parimenti, almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione dev'essere altresì nominato tra i membri del consiglio d'amministrazione eletti dalla minoranza.
Con riguardo all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, si prevede che possa anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La deliberazione dell'azione di responsabilità dovrebbe importare la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta se adottata, oltre che col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, anche col voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si stabilisce che l'azione di responsabilità possa essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale (attualmente è previsto un ventesimo) o la minore misura prevista nello statuto.

2. Trasparenza delle società estere.

Con riguardo alla problematica delle società localizzate in paradisi legali o fiscali, si conferisce al Governo una delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia.
I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane; la sottoscrizione del bilancio della società estera anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da parte di altra società di revisione; la stesura di una relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera; il controllo, da parte dell'Autorità per i mercati finanziari, del bilancio della società estera controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana; l'estensione al bilancio della società estera delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana; l'attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.
Inoltre il Governo verrebbe delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati sopra citati, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma.
I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega dovrebbero prevedere l'attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione; l'applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia; la subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle norme che vengono introdotte; la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte.

3. Disciplina delle società di revisione.

Con riguardo alla disciplina dell'attività di revisione contabile, si prevede, fra l'altro, che l'incarico duri sei esercizi e non possa essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del medesimo.
Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico sono trasmesse all'Autorità per i mercati finanziari ai fini della relativa approvazione. L'Autorità, entro quindici giorni dalla ricezione delle deliberazioni, può negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia in relazione al numero degli incarichi già assunti. La deliberazione del conferimento dell'incarico ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine citato, qualora l'Autorità non abbia negato l'approvazione.
L'Autorità dispone inoltre d'ufficio la revoca dell'incarico qualora rilevi una causa di incompatibilità. Qualora la società interessata non deliberi il conferimento di un nuovo incarico, vi provvede d'ufficio l'Autorità, la quale ne determina anche il corrispettivo.
Con riguardo alla disciplina delle incompatibilità, si prevede che in ogni caso, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da questa controllate o ad essa collegate, non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione e delle società da questa controllate o ad essa collegate. La revisione dei conti di una società non può essere esercitata da soggetti che abbiano avuto, nel triennio precedente, incarichi di amministrazione, controllo, direzione generale o responsabilità contabile presso di esse.
L'Autorità detta altresì con regolamento disposizioni al fine di assicurare l'indipendenza delle persone incaricate della revisione e può in ogni tempo imporre modifiche nella composizione della squadra incaricata, ove ravvisi elementi tali da far dubitare della sua indipendenza dalla società quotata.

4. Altri poteri dell'Autorità per i mercati finanziari promotori finanziari, mercati regolamentati e informazione societaria.

Altri poteri vengono attribuiti all'Autorità in tema di tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria.
Fra l'altro, si prevede che i soggetti abilitati debbano classificare, sulla base di criteri generali minimali individuati dall'Autorità, sia il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento che i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli di investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione al rischio del cliente.
Presso l'Autorità viene istituito l'albo unico dei promotori finanziari. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo è ordinato in forma di associazione, è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e statutaria; provvede alla selezione degli iscritti; svolge tutte le altre funzioni necessarie per la tenuta dell'albo; opera secondo i princìpi e i criteri stabiliti dall'Autorità.
Per quanto concerne la segmentazione dei mercati regolamentati, il regolamento del mercato deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione stabilisce che le società controllanti il cui attivo è prevalentemente composto dalla partecipazione in una o più società vengano quotate in segmento distinto del mercato; stabilisce i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Paesi non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché la controllante possa essere quotata su un mercato organizzato italiano; stabilisce le condizioni in presenza delle quali le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società non possono essere quotate.
All'Autorità è conferito il potere di disporre l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
La stessa Autorità prescrive che determinati strumenti o prodotti finanziari, quotati ovvero diffusi fra il pubblico, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. L'emittente risponde per la violazione di tali prescrizioni.
Inoltre, le operazioni in prodotti finanziari dell'emittente o in prodotti finanziari a essi collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, devono essere comunicate al pubblico. L'Autorità detta le disposizioni di attuazione del presente comma, ispirandosi a princìpi di massima trasparenza e di tempestività dell'informazione.
L'Autorità, infine, stabilisce con regolamento le modalità e termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, incluse quelle contenute nei bilanci di esercizio, dagli emittenti quotati.

5. Norme in tema di conflitti di interesse.

Vengono dettate norme in tema di conflitti di interesse fra banche e imprese e di conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Per quanto concerne la concessione di credito in favore di azionisti bancari, si dispone, in particolare, che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca i quali detengano una partecipazione nel capitale di una banca, ovvero ai soggetti che siano sottoscrittori di patti di sindacato di voto riguardanti una banca, non può essere concesso credito da parte della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. Per l'applicazione della presente disposizione si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche.
Inoltre, si stabilisce, allargandone l'ambito soggettivo di applicabilità, che le disposizioni recate dall'articolo 136 del testo unico bancario si applicano anche alle società controllate dai soggetti ivi indicati, o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché alle altre società facenti parte dello gruppo cui dette società appartengono.
In tema, invece, di conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio, il Governo è delegato ad adottare norme dirette a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;
b) attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari del potere di dettare disposizioni di attuazione;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge.

6. Disposizioni in materia di circolazione di strumenti finanziari.

Si prevede che agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applica, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, la garanzia della solvenza, ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non istituzionali.
L'Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento i casi in cui gli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali non possono essere da questi negoziati, in tutto o in parte, presso investitori non professionali per un determinato periodo di tempo.
Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui sopra è comunque prescritta a pena di nullità la consegna da parte degli intermediari del prospetto informativo, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta degli investitori non professionali.

7. Disciplina in materia di abusi di mercato.

Si conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Si è seguito il testo del disegno di legge del Governo, dal quale differiscono per aspetti di dettaglio le corrispondenti parti delle proposte di legge Fassino e Benvenuto.
Il recepimento della direttiva dovrà essere informato a una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, fra i quali rilevano l'individuazione dell'ambito di applicazione della normativa di recepimento, definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima; l'individuazione nell'Autorità per i mercati finanziari l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei suddetti decreti legislativi, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio.

8. Disposizioni in materia di Autorità di vigilanza.

Le Autorità considerate nel presente provvedimento sono:
1) Banca d'Italia;
2) Autorità per i mercati finanziari;
3) Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, suo presidente, ovvero delle Autorità nelle materie di rispettiva competenza.
Per l'esame delle materie concernenti le forme pensionistiche complementari, la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
È istituita una Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, composta di 10 deputati e 10 senatori, che esprime il parere parlamentare per la nomina dei presidenti e dei membri delle Autorità; esprime il parere parlamentare per la revoca dei presidenti e dei membri delle Autorità nei casi previsti dalla presente legge; esamina le relazioni annuali presentate dalle Autorità; si esprime sui pareri e sulle segnalazioni trasmesse dalle Autorità e può segnalare al Governo le iniziative, anche di carattere normativo, che ritenga opportune; può invitare i presidenti e i membri delle Autorità e chiedere che essi dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori delle autorità medesime; può ascoltare i membri del Governo, i rappresentanti delle associazioni dei soggetti operanti professionalmente nei settori di competenza delle Autorità e gli altri soggetti che ritenga utile di sentire.
Vengono previste apposite disposizioni relative alla nomina, ai princìpi d'organizzazione e ai rapporti tra le autorità.
In materia possono considerarsi due ipotesi, l'una più ampia, l'altra di estensione più limitata.

Prima ipotesi

Con riguardo alla nomina, l'ipotesi più ampia potrebbe prevedere che il Governatore della Banca d'Italia, i membri della Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria nonché i presidenti e i membri delle altre Autorità siano nominati per la durata prevista dalla legge e il loro incarico non è rinnovabile.
Il Governatore della Banca d'Italia, i membri della Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria nonché i presidenti e i membri delle altre Autorità sarebbero nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il parere vincolante della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Non può procedersi alla nomina in mancanza del prescritto parere parlamentare.
I poteri dei presidenti e dei membri delle Autorità sarebbero prorogati fino all'entrata in carica dei nuovi componenti, anche oltre il termine previsto dalle disposizioni generali in materia di prorogatio degli organi amministrativi.
I membri nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi causa siano cessati dall'incarico rimangono in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio. Al subentrante, il quale sia rimasto in carica per un periodo inferiore alla metà della durata ordinaria, non si applica il divieto di rinnovo dell'incarico.

Il Governatore della Banca d'Italia, i membri della Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria nonché i presidenti e i membri delle altre Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, anche elettivi, né essere imprenditori commerciali.
La causa d'incompatibilità dev'essere rimossa entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, ovvero, se intervenuta successivamente, dalla data in cui si sia verificata. Sono disciplinate le forme per la pronunzia di decadenza.

Seconda ipotesi

La seconda ipotesi prevedrebbe che le modalità di nomina sopra descritte si applicassero ai soli membri delle autorità collegiali, mantenendosi per la Banca d'Italia l'attuale assetto, ma introducendo un termine per la durata in carica del Governatore.
In quest'ipotesi, dovrebbe prevedersi l'adeguamento dello Statuto della Banca alle nuove disposizioni di legge entro un termine definito.
Per quanto concerne i rapporti fra Autorità, esse operano in forma coordinata nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite. A questo fine, di propria iniziativa o sulla base degl'indirizzi determinati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, esse determinano idonee modalità di collaborazione e adottano modelli organizzativi, strumenti e archivi, anche informatici, anche gestiti congiuntamente, per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle Autorità in ragione delle loro funzioni sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Gli stessi dipendenti delle autorità sono vincolati dal segreto d'ufficio.
Le Autorità collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, sono soggetti al segreto d'ufficio, salvo che l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima non disponga diversamente.
Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Relativamente alle disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle autorità, si stabilisce che ai procedimenti delle Autorità volti all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'adozione dei suddetti atti dev'essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefìci.
Ai procedimenti delle Autorità volti all'emanazione di atti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli atti adottati da tutte le Autorità devono essere motivati, dovendo la motivazione indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti regolamentari e per quelli di contenuto generale.
Avverso gli atti adottati dalla Commissione può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale regionale amministrativo per il Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, ad esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso.

8.2 Disposizioni relative alla Banca d'Italia.

Nella prima ipotesi sopra descritta, il Governatore della Banca d'Italia potrebbe durare in carica otto anni. Egli esercita in piena autonomia e nel rispetto delle condizioni d'indipendenza previste dall'articolo 108 del trattato istitutivo della Comunità europea le funzioni inerenti alla conduzione della politica monetaria e alla vigilanza sul sistema dei pagamenti. Svolge inoltre le funzioni di presidente della Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria.
In conformità con l'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il Governatore può essere sollevato dall'incarico solo se si sia reso colpevole di gravi mancanze. In tali casi, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Non può procedersi alla revoca in mancanza del prescritto parere parlamentare.
Correlativamente, nella medesima ipotesi, verrebbe altresì istituita la Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria.
La Commissione sarebbe composta dal Governatore della Banca d'Italia, che la presiede, e da quattro membri. I commissari dovrebbero essere nominati tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza. I commissari durerebbero in carica otto anni.
Le deliberazioni della Commissione sarebbero adottate collegialmente. Nei casi d'urgenza, il Governatore potrebbe adottare i provvedimenti di competenza della Commissione, che devono essere ratificati dalla stessa nella prima seduta successiva all'adozione. Il Governatore sovrintenderebbe all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrebbe chiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sarebbero tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Entro il 31 maggio di ciascun anno la Commissione trasmetterebbe alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
I commissari potrebbero essere revocati dall'incarico, anche individualmente, qualora non soddisfassero le condizioni richieste per l'adempimento delle funzioni o si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
Sia per quest'ipotesi, sia per il caso di revoca del Governatore sarebbero previste disposizioni per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni.
Con riguardo alle attribuzioni della Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria, essa eserciterebbe le funzioni in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e finanziari attribuite al Governatore della Banca d'Italia e alla Banca d'Italia testo unico bancario, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e dalle altre leggi vigenti.

La Commissione eserciterebbe altresì le competenze e i poteri attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in materia di stabilità.
Essa eserciterebbe tutte le proprie funzioni avvalendosi della struttura organizzativa della Banca d'Italia. Si prevedono forme organizzative particolari per l'esercizio delle funzioni in materia assicurativa e di fondi pensione.
Nella seconda ipotesi sopra descritta resterebbero invece ferme le attuali competenze degli organi della Banca d'Italia, salvo quanto detto circa la riallocazione delle funzioni tra essa e le altre Autorità.

8.3 Disposizioni relative all'Autorità per i mercati finanziari.

Viene istituita l'Autorità per i mercati finanziari, che vigila sulla trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e intermediari finanziari nonché le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
L'Autorità per i mercati finanziari succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e ne esercita tutte le relative competenze.
Viene operata una riorganizzazione delle competenze fra le Autorità, ferma restando l'attribuzione in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
L'Autorità per i mercati finanziari è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Autorità durano in carica per sette anni.
Il presidente e i membri dell'Autorità possono essere revocati dall'incarico, anche individualmente, qualora non soddisfino le condizioni richieste per l'adempimento delle funzioni o si siano resi colpevoli di gravi mancanze. In tali casi, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Non può procedersi alla revoca in mancanza del prescritto parere parlamentare.
L'Autorità per i mercati finanziari esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni che regolano le materie di sua competenza.
Con riguardo alla struttura organizzativa della nuova Autorità, si prevede che la stessa sia retta da uno statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni del proprio statuto.
Gli organi istituzionali dell'Autorità sono la commissione e il presidente.
La commissione, in particolare, è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni d'indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.
Il presidente rappresenta l'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.
Al presidente sono conferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dalle leggi vigenti.

9. Fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

Con riguardo ai sistemi di indennizzo degli investitori, si conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

L'istituzione di tale fondo è informata ad una serie di princìpi e criteri direttivi, quali la destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di prestazione di servizi di investimento; finanziamento del fondo con una quota fissa del 50 per cento delle sanzioni irrogate per le violazioni citate; l'attribuzione della gestione del fondo all'Autorità per i mercati finanziari; la determinazione della misura massima dell'indennizzo da parte del fondo e individuazione dei soggetti che possono fruirne, escludendo comunque gli investitori professionali; l'emanazione delle disposizioni di attuazione da parte dell'Autorità per i mercati finanziari.

10. Disposizioni relative alle operazioni di concentrazione.

Viene conferita all'Autorità per la concorrenza la competenza anche in materia bancaria e assicurativa, rimanendo fermo il potere della Banca d'Italia di vietare le operazioni di concentrazione che possono pregiudicare la stabilità.
In tutti gli altri casi la decisione definitiva è adottata dall'autorità per la concorrenza, previo motivato parere della Banca d'Italia. Si prevede espressamente che possa derogarsi alle norme in materia di concorrenza entro gli stretti limiti necessari qualora detto parere rilevi la necessità dell'operazione per assicurare la stabilità di uno dei soggetti coinvolti.

11. Disposizioni transitorie.

Viene disciplinata con disposizioni transitorie la soppressione dell'Ufficio italiano cambi (UIC), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in corrispondenza con il trasferimento del personale, delle dotazioni e delle competenze all'Autorità per il mercato e alla Banca d'Italia nell'ambito delle rispettive finalità.
Al trasferimento si provvede mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previ accordi con le Autorità. Sono previste le usuali garanzie per il personale trasferito rispetto al trattamento giuridico ed economico e alle funzioni.

12. Sanzioni penali e amministrative.

Viene disposto un generale rafforzamento, mediante conferimento di apposita delega ala Governo, della misura delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendosi anche l'introduzione di sanzioni reputazionali.
Viene riformata, in particolare, la disciplina in materia di false comunicazioni sociali, provvedendosi a ripristinare per tutte le fattispecie la perseguibilità d'ufficio, ad eliminare le soglie quantitative di punibilità del reato e ad innalzare la misura delle pene previste.
Tra le fattispecie previste si segnala il nuovo reato di falsità nella redazione dei documenti contabili societari, con la previsione di sanzioni a carico dei dipendenti responsabili della redazione di tali documenti, nominati a norma dello statuto, qualora scrivano o lascino scrivere negli stessi informazioni o notizie false.
I relatori si riservano di valutare la possibilità d'introdurre ulteriori disposizioni per la revisione della disciplina della giurisdizione nelle materie societaria e bancaria.