CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Giovedì 1° aprile 2004
Progetti di legge C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe e C. 4747 Letta. Interventi per la tutela del risparmio.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
La bozza di testo unificato che sarà presentata per la discussione prevede
disposizioni in materia di:
1) governo societario;
2) trasparenza delle società estere;
3) società di revisione;
4) promotori finanziari, mercati regolamentati e informazione societaria;
5) regolamentazione dei conflitti d'interessi;
6) circolazione di strumenti finanziari e abusi di mercato;
7) disciplina delle autorità di vigilanza;
8) concorrenza nei settori bancario e assicurativo;
9) fondo di garanzia per i risparmiatori;
10) sanzioni penali, sanzioni accessorie e sanzioni amministrative.
1. Governo societario.
La prima parte del testo reca modifiche alla disciplina delle società per
azioni.
In particolare, per quanto concerne gli organi di amministrazione e di
controllo, si è inteso valorizzare la partecipazione agli stessi delle
minoranze, conferendo inoltre al presidente del consiglio di amministrazione un
compito di supervisione generale della corretta gestione.
Per le società quotate si prevede, ad esempio, che uno dei membri del consiglio
d'amministrazione, ovvero due se i membri sono più di sette, sia espresso dalla
seconda lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata in alcun
modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il maggior numero di voti.
Parimenti, si è previsto che l'Autorità per i mercati finanziari - che,
secondo quanto si illustrerà più avanti, esercita la vigilanza sulla
trasparenza - stabilisca con regolamento le procedure di voto idonee ad
assicurare che almeno un membro effettivo del collegio sindacale non sia eletto
dai soci che detengono il controllo. In caso di mancata elezione provvede
l'Autorità. Ancora, il presidente del collegio sindacale è nominato
dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
Con riferimento al problema del cumulo di incarichi, si intende prevedere che
l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento il numero
massimo di cariche come membro di organi di controllo che uno stesso soggetto può
ricoprire in società per azioni. A tal fine, i membri del collegio sindacale e
dei corrispondenti organi di controllo dei modelli dualistico e monistico
dovranno informare l'Autorità e il mercato, nelle forme e con le modalità
prescritte dall'Autorità medesima, degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società per azioni.
Al collegio sindacale verrebbe affidato, inoltre, il compito di vigilare sulle
modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da
codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di
gestione di mercati regolamentati cui la società, mediante informativa al
pubblico, dichiara di attenersi. La vigilanza a questo riguardo è affidata
all'Autorità per i mercati finanziari. Sono previste sanzioni in caso di falsa
informazione al pubblico.
Nelle società con azioni non quotate in mercati regolamentati ma diffuse tra il
pubblico in misura rilevante o che emettono titoli obbligazionari o altri
strumenti finanziari, lo statuto contiene le clausole necessarie ad assicurare
che almeno un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dalla
minoranza, ove questa sussista, ovvero dai rappresentanti dei possessori dei
titoli obbligazionari e degli strumenti finanziari emessi dalla società.
Nelle stesse società, lo statuto contiene le clausole necessarie ad assicurare
che almeno un membro del consiglio d'amministrazione sia eletto dalla minoranza,
ove questa sussista, ovvero dai rappresentanti dei possessori dei titoli
obbligazionari e degli strumenti finanziari emessi dalla società. Parimenti,
almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione
dev'essere altresì nominato tra i membri del consiglio d'amministrazione eletti
dalla minoranza.
Con riguardo all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, si prevede
che possa anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio
sindacale, assunta dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La
deliberazione dell'azione di responsabilità dovrebbe importare la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta se adottata, oltre che
col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, anche col voto
unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi l'assemblea stessa
provvede alla loro sostituzione.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si
stabilisce che l'azione di responsabilità possa essere esercitata dai soci che
rappresentino un quarantesimo del capitale sociale (attualmente è previsto un
ventesimo) o la minore misura prevista nello statuto.
2. Trasparenza delle società estere.
Con riguardo alla problematica delle società localizzate in paradisi legali
o fiscali, si conferisce al Governo una delega ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del provvedimento, norme dirette ad assicurare la
trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con
i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti
di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono
risparmio in Italia.
I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in
particolare, l'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il
bilancio della società estera, redatto secondo i princìpi e le regole
applicabili ai bilanci delle società italiane; la sottoscrizione del bilancio
della società estera anche da parte degli organi di amministrazione e di
controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte
della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da
parte di altra società di revisione; la stesura di una relazione dell'organo di
amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al
bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società
italiana e la società estera; il controllo, da parte dell'Autorità per i
mercati finanziari, del bilancio della società estera controllata o collegata a
società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al
bilancio della società italiana; l'estensione al bilancio della società estera
delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al
bilancio della società italiana; l'attribuzione all'Autorità per i mercati
finanziari del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei
poteri informativi e ispettivi.
Inoltre il Governo verrebbe delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la
trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati sopra citati,
controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società
italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero
che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di
credito, in qualsiasi forma.
I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega dovrebbero
prevedere l'attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari di poteri
informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;
l'applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di
gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia; la subordinazione del
rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi
amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle
norme che vengono introdotte; la previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte.
3. Disciplina delle società di revisione.
Con riguardo alla disciplina dell'attività di revisione contabile, si
prevede, fra l'altro, che l'incarico duri sei esercizi e non possa essere
rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del
medesimo.
Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico sono trasmesse
all'Autorità per i mercati finanziari ai fini della relativa approvazione.
L'Autorità, entro quindici giorni dalla ricezione delle deliberazioni, può
negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità,
ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non sia
tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia
in relazione al numero degli incarichi già assunti. La deliberazione del
conferimento dell'incarico ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine
citato, qualora l'Autorità non abbia negato l'approvazione.
L'Autorità dispone inoltre d'ufficio la revoca dell'incarico qualora rilevi una
causa di incompatibilità. Qualora la società interessata non deliberi il
conferimento di un nuovo incarico, vi provvede d'ufficio l'Autorità, la quale
ne determina anche il corrispettivo.
Con riguardo alla disciplina delle incompatibilità, si prevede che in ogni
caso, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo o i
dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico
di revisione e delle società da questa controllate o ad essa collegate, non
possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha
conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa
collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o
subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un
triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui
abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della
società di revisione e delle società da questa controllate o ad essa
collegate. La revisione dei conti di una società non può essere esercitata da
soggetti che abbiano avuto, nel triennio precedente, incarichi di
amministrazione, controllo, direzione generale o responsabilità contabile
presso di esse.
L'Autorità detta altresì con regolamento disposizioni al fine di assicurare
l'indipendenza delle persone incaricate della revisione e può in ogni tempo
imporre modifiche nella composizione della squadra incaricata, ove ravvisi
elementi tali da far dubitare della sua indipendenza dalla società quotata.
4. Altri poteri dell'Autorità per i mercati finanziari promotori finanziari, mercati regolamentati e informazione societaria.
Altri poteri vengono attribuiti all'Autorità in tema di tutela degli
investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e
informazione societaria.
Fra l'altro, si prevede che i soggetti abilitati debbano classificare, sulla
base di criteri generali minimali individuati dall'Autorità, sia il grado di
rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di
investimento che i profili di propensione al rischio delle singole categorie di
clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali,
rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli di
investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la
propensione al rischio del cliente.
Presso l'Autorità viene istituito l'albo unico dei promotori finanziari. Alla
tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati.
L'organismo è ordinato in forma di associazione, è dotato di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa e statutaria; provvede alla selezione
degli iscritti; svolge tutte le altre funzioni necessarie per la tenuta
dell'albo; opera secondo i princìpi e i criteri stabiliti dall'Autorità.
Per quanto concerne la segmentazione dei mercati regolamentati, il regolamento
del mercato deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione
stabilisce che le società controllanti il cui attivo è prevalentemente
composto dalla partecipazione in una o più società vengano quotate in segmento
distinto del mercato; stabilisce i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni
che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Paesi non
appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché la controllante
possa essere quotata su un mercato organizzato italiano; stabilisce le
condizioni in presenza delle quali le società controllate sottoposte
all'attività di direzione e coordinamento di altra società non possono essere
quotate.
All'Autorità è conferito il potere di disporre l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
La stessa Autorità prescrive che determinati strumenti o prodotti finanziari,
quotati ovvero diffusi fra il pubblico, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un
contenuto tipico determinato. L'emittente risponde per la violazione di tali
prescrizioni.
Inoltre, le operazioni in prodotti finanziari dell'emittente o in prodotti
finanziari a essi collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di
partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, devono essere
comunicate al pubblico. L'Autorità detta le disposizioni di attuazione del
presente comma, ispirandosi a princìpi di massima trasparenza e di tempestività
dell'informazione.
L'Autorità, infine, stabilisce con regolamento le modalità e termini per il
riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge,
incluse quelle contenute nei bilanci di esercizio, dagli emittenti quotati.
5. Norme in tema di conflitti di interesse.
Vengono dettate norme in tema di conflitti di interesse fra banche e imprese
e di conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del
risparmio.
Per quanto concerne la concessione di credito in favore di azionisti bancari, si
dispone, in particolare, che ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso una banca i quali detengano una
partecipazione nel capitale di una banca, ovvero ai soggetti che siano
sottoscrittori di patti di sindacato di voto riguardanti una banca, non può
essere concesso credito da parte della stessa banca per un ammontare che superi
il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. Per l'applicazione della
presente disposizione si considerano anche le partecipazioni indirette al
capitale delle banche.
Inoltre, si stabilisce, allargandone l'ambito soggettivo di applicabilità, che
le disposizioni recate dall'articolo 136 del testo unico bancario si applicano
anche alle società controllate dai soggetti ivi indicati, o presso le quali gli
stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,
nonché alle altre società facenti parte dello gruppo cui dette società
appartengono.
In tema, invece, di conflitti di interesse degli organismi di investimento
collettivo del risparmio, il Governo è delegato ad adottare norme dirette a
disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società
appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della
società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o collocati
da società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la società di
gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;
b) attribuzione all'Autorità per i mercati finanziari del potere di
dettare disposizioni di attuazione;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso
di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base
dei princìpi e criteri di cui alla presente legge.
6. Disposizioni in materia di circolazione di strumenti finanziari.
Si prevede che agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e
collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si
applica, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la
durata di un anno dall'emissione, la garanzia della solvenza, ove la successiva
circolazione avvenga in Italia, presso investitori non istituzionali.
L'Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento i casi in cui
gli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o
all'estero, presso i soli investitori professionali non possono essere da questi
negoziati, in tutto o in parte, presso investitori non professionali per un
determinato periodo di tempo.
Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di
cui sopra è comunque prescritta a pena di nullità la consegna da parte degli
intermediari del prospetto informativo, anche qualora la vendita avvenga su
specifica richiesta degli investitori non professionali.
7. Disciplina in materia di abusi di mercato.
Si conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo
recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Si è seguito
il testo del disegno di legge del Governo, dal quale differiscono per aspetti di
dettaglio le corrispondenti parti delle proposte di legge Fassino e Benvenuto.
Il recepimento della direttiva dovrà essere informato a una serie di princìpi
e criteri direttivi specifici, fra i quali rilevano l'individuazione dell'ambito
di applicazione della normativa di recepimento, definendo altresì le nozioni di
informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché
i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le
prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima; l'individuazione
nell'Autorità per i mercati finanziari l'autorità nazionale competente in
materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre
Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle
disposizioni contenute nei suddetti decreti legislativi, della circolazione
delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio.
8. Disposizioni in materia di Autorità di vigilanza.
Le Autorità considerate nel presente provvedimento sono:
1) Banca d'Italia;
2) Autorità per i mercati finanziari;
3) Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso
delibera su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, suo presidente,
ovvero delle Autorità nelle materie di rispettiva competenza.
Per l'esame delle materie concernenti le forme pensionistiche complementari, la
composizione del Comitato è integrata con la partecipazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
È istituita una Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i
mercati finanziari, composta di 10 deputati e 10 senatori, che esprime il parere
parlamentare per la nomina dei presidenti e dei membri delle Autorità; esprime
il parere parlamentare per la revoca dei presidenti e dei membri delle Autorità
nei casi previsti dalla presente legge; esamina le relazioni annuali presentate
dalle Autorità; si esprime sui pareri e sulle segnalazioni trasmesse dalle
Autorità e può segnalare al Governo le iniziative, anche di carattere
normativo, che ritenga opportune; può invitare i presidenti e i membri delle
Autorità e chiedere che essi dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a
settori delle autorità medesime; può ascoltare i membri del Governo, i
rappresentanti delle associazioni dei soggetti operanti professionalmente nei
settori di competenza delle Autorità e gli altri soggetti che ritenga utile di
sentire.
Vengono previste apposite disposizioni relative alla nomina, ai princìpi
d'organizzazione e ai rapporti tra le autorità.
In materia possono considerarsi due ipotesi, l'una più ampia, l'altra di
estensione più limitata.
Prima ipotesi
Con riguardo alla nomina, l'ipotesi più ampia potrebbe prevedere che il
Governatore della Banca d'Italia, i membri della Commissione per la vigilanza
prudenziale creditizia e finanziaria nonché i presidenti e i membri delle altre
Autorità siano nominati per la durata prevista dalla legge e il loro incarico
non è rinnovabile.
Il Governatore della Banca d'Italia, i membri della Commissione per la vigilanza
prudenziale creditizia e finanziaria nonché i presidenti e i membri delle altre
Autorità sarebbero nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri e con il parere vincolante della Commissione parlamentare
per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, espresso a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti. Non può procedersi alla nomina in mancanza del
prescritto parere parlamentare.
I poteri dei presidenti e dei membri delle Autorità sarebbero prorogati fino
all'entrata in carica dei nuovi componenti, anche oltre il termine previsto
dalle disposizioni generali in materia di prorogatio degli organi
amministrativi.
I membri nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi causa siano cessati
dall'incarico rimangono in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio. Al
subentrante, il quale sia rimasto in carica per un periodo inferiore alla metà
della durata ordinaria, non si applica il divieto di rinnovo dell'incarico.
Il Governatore della Banca d'Italia, i membri della Commissione per la
vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria nonché i presidenti e i membri
delle altre Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio,
alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere
amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società
commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti
pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
anche elettivi, né essere imprenditori commerciali.
La causa d'incompatibilità dev'essere rimossa entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, ovvero, se intervenuta
successivamente, dalla data in cui si sia verificata. Sono disciplinate le forme
per la pronunzia di decadenza.
Seconda ipotesi
La seconda ipotesi prevedrebbe che le modalità di nomina sopra descritte si
applicassero ai soli membri delle autorità collegiali, mantenendosi per la
Banca d'Italia l'attuale assetto, ma introducendo un termine per la durata in
carica del Governatore.
In quest'ipotesi, dovrebbe prevedersi l'adeguamento dello Statuto della Banca
alle nuove disposizioni di legge entro un termine definito.
Per quanto concerne i rapporti fra Autorità, esse operano in forma coordinata
nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite. A questo fine, di propria
iniziativa o sulla base degl'indirizzi determinati dal Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, esse determinano idonee modalità
di collaborazione e adottano modelli organizzativi, strumenti e archivi, anche
informatici, anche gestiti congiuntamente, per lo scambio e la condivisione di
dati, informazioni e documenti.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle Autorità in
ragione delle loro funzioni sono coperti da segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per
le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Gli
stessi dipendenti delle autorità sono vincolati dal segreto d'ufficio.
Le Autorità collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i
documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso
l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, sono soggetti al segreto
d'ufficio, salvo che l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima non
disponga diversamente.
Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità
possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i
poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Relativamente alle disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle
autorità, si stabilisce che ai procedimenti delle Autorità volti all'adozione
di atti regolamentari e generali, esclusi quelli attinenti all'organizzazione
interna, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'adozione dei suddetti atti dev'essere preceduta da
un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto
del rapporto tra costi e benefìci.
Ai procedimenti delle Autorità volti all'emanazione di atti individuali si
applicano, in quanto compatibili, i princìpi sulla partecipazione al
procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle
funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Gli atti adottati da tutte le Autorità devono essere motivati, dovendo la
motivazione indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La
motivazione non è richiesta per gli atti regolamentari e per quelli di
contenuto generale.
Avverso gli atti adottati dalla Commissione può essere proposto ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale regionale amministrativo per il Lazio. I
termini processuali sono ridotti della metà, ad esclusione di quelli previsti
per la presentazione del ricorso.
8.2 Disposizioni relative alla Banca d'Italia.
Nella prima ipotesi sopra descritta, il Governatore della Banca d'Italia
potrebbe durare in carica otto anni. Egli esercita in piena autonomia e nel
rispetto delle condizioni d'indipendenza previste dall'articolo 108 del trattato
istitutivo della Comunità europea le funzioni inerenti alla conduzione della
politica monetaria e alla vigilanza sul sistema dei pagamenti. Svolge inoltre le
funzioni di presidente della Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia
e finanziaria.
In conformità con l'articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo
di banche centrali (SEBC), il Governatore può essere sollevato dall'incarico
solo se si sia reso colpevole di gravi mancanze. In tali casi, la revoca è
disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con
il parere vincolante della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio
e i mercati finanziari, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. Non può procedersi alla revoca in mancanza del prescritto parere
parlamentare.
Correlativamente, nella medesima ipotesi, verrebbe altresì istituita la
Commissione per la vigilanza prudenziale creditizia e finanziaria.
La Commissione sarebbe composta dal Governatore della Banca d'Italia, che la
presiede, e da quattro membri. I commissari dovrebbero essere nominati tra
persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
moralità e indipendenza. I commissari durerebbero in carica otto anni.
Le deliberazioni della Commissione sarebbero adottate collegialmente. Nei casi
d'urgenza, il Governatore potrebbe adottare i provvedimenti di competenza della
Commissione, che devono essere ratificati dalla stessa nella prima seduta
successiva all'adozione. Il Governatore sovrintenderebbe all'attività
istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrebbe chiedere notizie,
informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le
notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue
attribuzioni sarebbero tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Entro il 31 maggio di ciascun anno la Commissione trasmetterebbe alla
Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari e al
Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta,
sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende
seguire.
I commissari potrebbero essere revocati dall'incarico, anche individualmente,
qualora non soddisfassero le condizioni richieste per l'adempimento delle
funzioni o si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
Sia per quest'ipotesi, sia per il caso di revoca del Governatore sarebbero
previste disposizioni per garantire la continuità dello svolgimento delle
funzioni.
Con riguardo alle attribuzioni della Commissione per la vigilanza prudenziale
creditizia e finanziaria, essa eserciterebbe le funzioni in materia di vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e finanziari attribuite al Governatore della
Banca d'Italia e alla Banca d'Italia testo unico bancario, dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e dalle altre leggi
vigenti.
La Commissione eserciterebbe altresì le competenze e i poteri attribuiti
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in
materia di stabilità.
Essa eserciterebbe tutte le proprie funzioni avvalendosi della struttura
organizzativa della Banca d'Italia. Si prevedono forme organizzative particolari
per l'esercizio delle funzioni in materia assicurativa e di fondi pensione.
Nella seconda ipotesi sopra descritta resterebbero invece ferme le attuali
competenze degli organi della Banca d'Italia, salvo quanto detto circa la
riallocazione delle funzioni tra essa e le altre Autorità.
8.3 Disposizioni relative all'Autorità per i mercati finanziari.
Viene istituita l'Autorità per i mercati finanziari, che vigila sulla
trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e
intermediari finanziari nonché le società i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati.
L'Autorità per i mercati finanziari succede in tutti i rapporti attivi e
passivi di cui è titolare la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), e ne esercita tutte le relative competenze.
Viene operata una riorganizzazione delle competenze fra le Autorità, ferma
restando l'attribuzione in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della
stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
L'Autorità per i mercati finanziari è organo collegiale composto dal
presidente e da quattro membri. I componenti dell'Autorità durano in carica per
sette anni.
Il presidente e i membri dell'Autorità possono essere revocati dall'incarico,
anche individualmente, qualora non soddisfino le condizioni richieste per
l'adempimento delle funzioni o si siano resi colpevoli di gravi mancanze. In
tali casi, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, con il parere vincolante della Commissione parlamentare
per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, espresso a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti. Non può procedersi alla revoca in mancanza del
prescritto parere parlamentare.
L'Autorità per i mercati finanziari esercita i propri poteri al fine di
assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato,
la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati,
l'osservanza delle disposizioni che regolano le materie di sua competenza.
Con riguardo alla struttura organizzativa della nuova Autorità, si prevede che
la stessa sia retta da uno statuto, che regola gli aspetti non disciplinati
dalla legge. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle
disposizioni del proprio statuto.
Gli organi istituzionali dell'Autorità sono la commissione e il presidente.
La commissione, in particolare, è organo collegiale composto dal presidente e
da quattro membri.
La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie
istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità,
nonché le connesse funzioni d'indirizzo e di controllo sull'attività della
struttura amministrativa.
Il presidente rappresenta l'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne
fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla
legge.
Al presidente sono conferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente
della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dalle leggi
vigenti.
9. Fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
Con riguardo ai sistemi di indennizzo degli investitori, si conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
L'istituzione di tale fondo è informata ad una serie di princìpi e criteri direttivi, quali la destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di prestazione di servizi di investimento; finanziamento del fondo con una quota fissa del 50 per cento delle sanzioni irrogate per le violazioni citate; l'attribuzione della gestione del fondo all'Autorità per i mercati finanziari; la determinazione della misura massima dell'indennizzo da parte del fondo e individuazione dei soggetti che possono fruirne, escludendo comunque gli investitori professionali; l'emanazione delle disposizioni di attuazione da parte dell'Autorità per i mercati finanziari.
10. Disposizioni relative alle operazioni di concentrazione.
Viene conferita all'Autorità per la concorrenza la competenza anche in
materia bancaria e assicurativa, rimanendo fermo il potere della Banca d'Italia
di vietare le operazioni di concentrazione che possono pregiudicare la stabilità.
In tutti gli altri casi la decisione definitiva è adottata dall'autorità per
la concorrenza, previo motivato parere della Banca d'Italia. Si prevede
espressamente che possa derogarsi alle norme in materia di concorrenza entro gli
stretti limiti necessari qualora detto parere rilevi la necessità
dell'operazione per assicurare la stabilità di uno dei soggetti coinvolti.
11. Disposizioni transitorie.
Viene disciplinata con disposizioni transitorie la soppressione dell'Ufficio
italiano cambi (UIC), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP), in corrispondenza con il trasferimento del personale, delle
dotazioni e delle competenze all'Autorità per il mercato e alla Banca d'Italia
nell'ambito delle rispettive finalità.
Al trasferimento si provvede mediante decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, previ accordi con le Autorità. Sono previste le usuali garanzie per
il personale trasferito rispetto al trattamento giuridico ed economico e alle
funzioni.
12. Sanzioni penali e amministrative.
Viene disposto un generale rafforzamento, mediante conferimento di apposita
delega ala Governo, della misura delle sanzioni penali e delle sanzioni
amministrative pecuniarie, prevedendosi anche l'introduzione di sanzioni
reputazionali.
Viene riformata, in particolare, la disciplina in materia di false comunicazioni
sociali, provvedendosi a ripristinare per tutte le fattispecie la perseguibilità
d'ufficio, ad eliminare le soglie quantitative di punibilità del reato e ad
innalzare la misura delle pene previste.
Tra le fattispecie previste si segnala il nuovo reato di falsità nella
redazione dei documenti contabili societari, con la previsione di sanzioni a
carico dei dipendenti responsabili della redazione di tali documenti, nominati a
norma dello statuto, qualora scrivano o lascino scrivere negli stessi
informazioni o notizie false.
I relatori si riservano di valutare la possibilità d'introdurre ulteriori
disposizioni per la revisione della disciplina della giurisdizione nelle materie
societaria e bancaria.