CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 16 giugno 2004

 

Interventi per la tutela del risparmio. (C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe, C. 4747 Letta, C. 4785 Lettieri e C. 4971 Cossa).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

 

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla lettera
a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: stessa;
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti. «2393, quinto e sesto comma».
3.100.I Relatori.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 individua gli Stati la cui legislazione non garantisce la trasparenza delle società secondo i seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:
1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;
3) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
4) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l' osservanza dei seguenti princìpi:
1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.
5.100.I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per le operazioni di finanziamento fino alla fine del comma con le seguenti: Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
10.101.I Relatori.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente capo:

«Capo I-bis
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis.
(Indicazione del beneficiario del deposito giacente).

1. Chi depositi fondi, con obbligo di rimborso, presso una banca italiana, ovvero presso succursali nel territorio della Repubblica di banche comunitarie ed extracomunitarie, può indicare il soggetto al quale, in caso di prolungata mancanza di notizie del depositante, dovrà essere restituita la somma depositata.
2. Prima della conclusione di contratti relativi ai depositi di fondi con obbligo di rimborso, la banca informa il cliente della facoltà prevista dal comma 1.

Art. 120-ter.
(Restituzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Nel caso in cui non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente relative ai contratti di deposito di fondi con obbligo di rimborso per cinque anni consecutivi, la banca ne informa il depositante mediante comunicazione inviata all'ultimo indirizzo ad essa comunicato. Qualora non abbia notizie del medesimo nei successivi sessanta giorni, la banca informa il soggetto da questo indicato ai sensi dell'articolo 120-bis, comma 1, e, su sua richiesta scritta, provvede a restituire la somma depositata.
2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora manchi l'indicazione di cui all'articolo 120-bis, comma 1, o quando non sia possibile reperire il soggetto indicato, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante il nome, la data e il luogo di nascita del depositante. È inoltre pubblicato annualmente un avviso cumulativo di tutti i depositi giacenti presso le banche, rispetto ai quali si sia compiuto nell'anno precedente il periodo di cinque anni previsto dal comma 1, anche a cura di associazioni di categoria delle stesse banche, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. L'elenco dei depositi giacenti è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Art. 120-quater.
(Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).

1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 120-ter, comma 3, l'attivo del deposito giacente presso la banca e non rivendicato è devoluto allo Stato e destinato alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».
2. Nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-quater».

Conseguentemente, all'articolo 74 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
11-bis. Le disposizioni dell'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'articolo 10-bis, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
11-ter. Le disposizioni degli articoli 120-ter e 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiunti dall'articolo 10-bis, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge. Dalla stessa data decorre il termine di cinque anni previsto dall'articolo 120-ter, comma 1.
10.0100.I Relatori.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Vigilanza per finalità).

1. Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, le Autorità sono le seguenti:
a) la Banca d'Italia, cui spetta la finalità della sana e prudente gestione, mediante il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati, e della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e secondo le norme della presente legge;
b) l'Autorità per i mercati finanziari, cui spetta la finalità della trasparenza e della correttezza nei comportamenti dei soggetti vigilati e nel complessivo funzionamento dei mercati finanziari, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e secondo le norme della presente legge;
c) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui spetta la finalità della salvaguardia della concorrenza, a tutela e garanzia del diritto d'iniziativa economica, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
17.010.I Relatori.