CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 15 luglio 2004

Gianfranco CONTE (FI), relatore per la VI Commissione, condivide le considerazioni di metodo svolte dall'onorevole Benvenuto, rilevando come la complessità della materia faccia registrare, anche nell'opposizione, diverse sensibilità e distinti orientamenti.
I relatori, nel confermare l'adozione del testo unificato già adottato dalle Commissioni quale testo base, hanno presentato 28 nuovi emendamenti. Non si è ritenuto di intervenire sull'articolo 1, concentrandosi invece su altri temi.
In particolare, si è affrontata la questione della rappresentanza delle minoranze nei collegi sindacali, escludendo l'applicazione della disciplina alle società le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati. I relatori hanno poi inteso definire la disciplina relativa ai rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, sostituendo in tal modo, con norme di diretta applicazione, le disposizioni di delega contenute nell'articolo 5.
Con riferimento all'articolo 7, riguardante il conflitto di interesse tra banche e imprese, sono stati presentati tre emendamenti. Si è inteso riconfermare l'impianto precedente, inserendo alcune limitazioni riferite alla partecipazione dei debitori di una banca ai Consigli di amministrazione ed a patti di sindacato della medesima. Si è inoltre previsto che i limiti di credito valgano sia per il passato che per il futuro e che la Banca d'Italia possa autorizzare eventuali deroghe a tali soglie; in ordine ai conflitti di interesse nella gestione dei patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e dei prodotti assicurativi e previdenziali è stato riformulato il precedente emendamento 8.100 dei relatori.
I relatori hanno inoltre affrontato, prevedendo maggiori garanzie, la materia dei depositi giacenti presso le banche, cosiddetti depositi «dormienti», rispetto ai quali era stata segnalata una insufficiente tutela.
Ulteriori emendamenti sono stati presentati con riferimento all'articolo 11 - introducendo nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la disposizione relativa ai codici di comportamento - , all'articolo 13, in recepimento dell'osservazione formulata dal Comitato per la legislazione, ed all'articolo 14, che raccoglie le osservazioni svolte da più componenti delle Commissioni in ordine all'opportunità di prevedere forme di limitazione di responsabilità per i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di revisione contabile.
Emendamenti soppressivi hanno invece riguardato gli articoli 15, 16, 17 e 21 mentre si è proceduto alla sostituzione dell'articolo 22, disciplinando l'obbligo di motivazione degli atti regolamentari e di contenuto generale della Banca d'Italia e della Consob. L'articolo 23, conseguentemente, è stato anch'esso modificato, anche con l'aggiunta dell'articolo 23-bis, che riproduce l'articolo 26 del testo unificato, collocandone più opportunamente il contenuto in relazione alla riorganizzazione della materia.

Con un ulteriore emendamento si è inteso ricondurre l'impianto delle autorità a cinque soggetti, pur nell'ambito di una distinzione per finalità. È stata altresì reinserita la norma che rinvia allo Statuto della Banca d'Italia la definizione della durata della carica di Governatore della Banca.
Ulteriori interventi soppressivi hanno riguardato l'articolo 25, gli articoli da 30 a 56 (che riguardavano l'AMEF), nonché gli articoli 58, 70 commi 2, 3, 4, 5 e 6, 71e 74, comma 7. Non si è invece intervenuti sull'articolo 57, mentre è stato modificato l'articolo 59, avente ad oggetto i rapporti tra le Autorità, ed introdotto l'articolo 59-bis riguardante il trasferimento di competenze dell'Ufficio italiano dei cambi alla Banca d'Italia e la trasformazione dell'ente in Agenzia per l'investigazione finanziaria. Ulteriori modifiche sono state proposte all'articolo 68, aggiungendo alla previsione di sanzioni amministrative anche quella di sanzioni pecuniarie, nonché all'articolo 76.
Sono queste, in conclusione, le proposte emendative che i relatori sottopongono alla valutazione delle Commissioni.