CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 28 aprile 2004

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2004 - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 15.05.

Regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca, C. 4392 G. Drago.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2004.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, ricorda come la Commissione attenda che il Governo esprima il proprio orientamento in ordine al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO esprime, a nome del Governo, un orientamento contrario al provvedimento in esame, a causa dei riflessi che il medesimo determinerebbe sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INPS. Ricordato come i crediti oggetto di tali operazioni non siano più di proprietà dell'INPS ma della società SCCI, cui sono stati ceduti nell'ambito delle cartolarizzazioni dei crediti, sottolinea i possibili gravi effetti sul mercato, con un probabile immediato abbassamento del rating di tutti i titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti INPS. Si determinerebbe dunque un danno per lo Stato in termini sia economici sia di credibilità sui mercati finanziari, tale da rendere difficile l'ulteriore utilizzo dello strumento della cartolarizzzione. In base al contratto di cessione stipulato tra INPS e SCCI, si produrrebbe infatti un debito per l'ente, quindi per lo Stato, nei confronti dell'SCCI, pari all'intero ammontare necessario al rimborso dei titoli in circolazione (circa 7 miliardi di euro) maggiorato dei relativi interessi.
Ricordati i già rilevanti esborsi effettuati in relazione alle cartolarizzazioni immobiliari, sottolinea come siano stati ceduti tutti i crediti vantati dall'INPS al 31 dicembre 2003. Ritiene pertanto che la differenziazione tra crediti ceduti e crediti cartolarizzati, cui il relatore propone di fare riferimento, potrebbe eventualmente effettuarsi solo per crediti successivi al 31 dicembre 2003, tuttavia con una palese differenza di trattamento che potrebbe precludere ulteriori operazioni di cartolarizzazione.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, ricordato come il Governo, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, avesse dichiarato che solo una parte dei crediti previdenziali era stata ceduta, mentre un'altra parte non lo era stata ed una ulteriore parte sottoposta a contenzioso non avrebbe potuto essere ceduta, rileva come, sebbene la legge qualifichi la cessione dei crediti contributivi come cessione pro soluto, a seguito di una analisi più attenta della relativa disciplina emerga invece una natura pro solvendo. In realtà, non di un vero e proprio contratto di cessione si tratterebbe, ma di un contratto di affidamento in gestione e garanzia dei crediti contributivi.
Ciò risulta da alcune osservazioni. L'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 esclude l'applicazione dell'articolo 1624 del codice civile relativo all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, il che espone il cessionario, in assenza di adeguate garanzie, a rischi nella riscossione, poiché il debitore ceduto sarebbe liberato dal suo debito anche se pagasse al cedente, ossia l'INPS. Un altro aspetto riguarda l'ipotesi di contestazione in sede giudiziaria del credito: in base all'articolo 13, comma 8, se vi sono procedimenti giudiziari pendenti alla data di cessione del credito, si esclude la chiamata in giudizio del cessionario, pur ammettendone l'intervento, mentre si afferma che l'INPS non può essere estromesso dal giudizio. Se invece la contestazione giudiziale sorge dopo la cessione, si stabilisce il litisconsorzio necessario tra INPS e cessionario. Tale disciplina rappresenta una deviazione da quella ordinaria in materia di cessione dei crediti. Quindi è evidente che il legislatore, nonostante la lettera della legge, per quanto concerne i rapporti con il debitore ceduto, abbia voluto mantenere in capo all'INPS la titolarità del rapporto di credito.
In sostanza, si tratta di una cessione sui generis, perché da una parte è l'INPS a dover essere convenuto in giudizio in caso di contestazione del credito contributivo, mentre dall'altra viene esclusa l'applicazione dell'articolo 1264, relativo all'onere della notifica della cessione al debitore ceduto. Inoltre, sempre in base all'articolo 13, comma 3, «restano impregiudicate le attribuzioni all'INPS quanto alla facoltà di concedere rateizzazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la cessione». Ciò fa fortemente dubitare che si tratti di una cessione pro soluto, visto che il cedente può influire così pesantemente sulla sorte del diritto di credito ceduto.
A ciò si aggiunga che la definitività della cartella esattoriale si determina solo nel caso di mancata opposizione da parte del debitore sempre nei confronti dell'INPS, cosa che non potrebbe accadere se l'effettivo titolare del credito ceduto fosse il cessionario. Inoltre, l'INPS si è impegnata in via contrattuale a proseguire i giudizi di cognizione relativi ai crediti ceduti e a vigilare sull'attività dei concessionari che provvedono alla riscossione dei crediti per conto della cessionaria, ed in particolare si è impegnato ad effettuare controlli sulle dichiarazioni dei concessionari di inesigibilità del credito e a procedere a ricerche ed ispezioni per individuare beni dei soggetti debitori del credito ceduto. Ha assunto mandato con rappresentanza da parte della società cessionaria, al fine di provvedere, con avvocati della propria struttura, alla rappresentanza e difesa tecnica della stessa società cessionaria, in relazione ai giudizi anche solo connessi al contratto di cessione dei crediti. Si è altresì impegnata ad assumersi l'onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero relativamente ai crediti ceduti per la parte eccedente il 2 per cento dei crediti riscossi e recuperati, nonché l'onere della partecipazione della remunerazione riconosciuta ai concessionari. Quindi tali oneri sono a carico della società cessionaria solo per la parte che non eccede il 2 per cento.
Alla luce di ciò, risulta evidente che il cedente non viene liberato dalla gestione del rapporto ceduto rispetto al quale, se veramente si fosse trattato di cessione pro soluto, sarebbe dovuto diventare estraneo fin dal momento della cessione. Si pone, addirittura, l'interrogativo se l'operazione posta in essere possa essere qualificata come contratto di cessione di crediti e non piuttosto come contratto di gestione e garanzia presso la SCCI Spa, per effetto del quale l'INPS non perde la titolarità dei titoli stessi, percependo i frutti al termine della presunta operazione di cessione e cartolarizzazione.