X Commissione -
Mercoledì 5 novembre 2003
Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità
dei prodotti italiani (C. 472 Contento, C. 1250 Paola Mariani, C. 2689 Rotundo,
C. 2805 Scaltritti, C. 3817 Raisi, C. 4001 Gianfranco Conte).
TESTO UNIFICATO
ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO
ED ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE
Art. 1.
(Istituzione del marchio «Integralmente Italiano»).
1. Al fine di identificare i prodotti il cui processo produttivo è
realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Integralmente
Italiano», di proprietà dello Stato italiano.
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali il
disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti
interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o
semilavorati grezzi di importazione.
Art. 2.
(Istituzione del marchio «Qualità Italia»).
1. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche
caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è
istituito il marchio «Qualità Italia», di proprietà dello Stato italiano.
2. Il Ministro delle Attività produttive, d'intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri
decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 1, con
riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle
fasi di lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle
caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo.
Art. 3.
(Modalità e requisiti per la concessione dei marchi).
1. Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso
dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo in particolare che:
a) la richiesta di utilizzo del marchio sia accompagnata da
certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del
prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in
materia di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, di
contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda
l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa
vigente in materia ambientale;
b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei
marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione
della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano;
c) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con
modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il
consumatore;
d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui
prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle
filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991,
n. 317.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le caratteristiche dei
semilavorati grezzi di cui all'articolo 1, comma 2, con riferimento ai distinti
settori produttivi.
3. I marchi di cui agli articoli 1 e 2 sono rilasciati dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese
interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. Il
Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi
gruppi di imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi
dell'articolo 36 della citata legge n. 317 del 1991 ovvero di specifiche
filiere produttive, che a tal fine si associno, anche in forma consortile.
Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti).
1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori
intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti
commercializzati sul mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti
realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Tale etichettatura
deve comunque evidenziare il paese di origine del prodotto finito, nonché dei
prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole
dell'Unione Europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza
dei prodotti.
2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il
produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme
internazionali vigenti in materia di lavoro e sull'esclusione dell'impiego di
minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi
internazionali in materia ambientale.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le procedure per il
rilascio dell'etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi
controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a
promuovere presso gli operatori e presso il pubblico i criteri di etichettatura
previsti dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure
doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri.
Dal decreto di cui al precedente periodo non possono discendere nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5.
(Controlli).
1. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite
autocertificazione da depositarsi presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, il permanere dei requisiti
per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le imprese sono comunque
tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi
l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente
l'utilizzo del marchio.
2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite
istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli
a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui agli articoli 1 e 2 ai
fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a
verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli
articoli 1 e 2, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei
conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente
parte di un distretto industriale, di cui all'articolo 3, comma 2, che abbia
rilasciato il marchio.
4. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 2 e 3 facciano emergere a carico
dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui agli
articoli 1 e 2, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il
marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone
comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli
accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.
5. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico
la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 4 tramite appositi comunicati
diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di
cui almeno due a diffusione nazionale.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di
cui agli articoli 1 e 2 non possono presentare nuove richieste di
autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal
provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo
stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non
può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala
all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di
contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2.
3. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del
libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene
accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
Art. 7.
(Promozione dei marchi e registrazione comunitaria).
1. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive
predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui agli articoli 1 e 2
sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della
produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della
tutela del consumatore.
2. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei
marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione
comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai
sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del
protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai
sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
3. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 1 sono stanziati
35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi
dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono altresì concertare
azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla
presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati.
Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è
concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese
sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 a valere sul Fondo di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato di 50 milioni
di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina
comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Nel caso dei consorzi di imprese di cui all'articolo 3,
comma 3, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 3, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
4, comma 5, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.