quale Presidente di turno dell'Unione europea a promuovere in sede europea
l'adozione di misure che: La Camera, a proporre in sede di Unione europea una base comune per i futuri negoziati
relativi ai nuovi accordi sul commercio internazionale, attraverso: La Camera, a promuovere nel contesto europeo una normazione atta a garantire che le
merci circolanti nell'Unione europea siano state prodotte nel pieno rispetto dei
diritti dei minori, previsti dalle convenzioni internazionali (come quella sui
diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989), e, in generale,
dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sia per quanto riguarda la loro
condizione retributiva che quella normativa, diritti che sono tutelati dalle
convenzioni internazionali menzionate in premessa; La Camera, a sostenere in sede di Unione europea:
premesso che:
il fallimento della V conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del
commercio, che si è svolta a Cancun nel settembre 2003, è stato anche dovuto
anche al crearsi di un nuovo fronte di Paesi guidati dalla Cina, che non
accettano più le regole imposte dall'occidente, dalla Banca mondiale, dal Fondo
monetario internazionale e dall'Unione europea;
sul problema Cina e sulle sue produzioni e la loro imbattibile competitività di
prezzo sono già stati presi provvedimenti: infatti, dal 1o novembre 2003 è
stato interrotto il regime di favore dell'Unione europea all'importazione di
alcune produzione cinesi (fra queste gli occhiali), ripartendo con i dazi
doganali anche per esse, iniziando gradualmente con l'1 per cento per arrivare a
maggio del 2004 al 2,9 per cento;
la concorrenza sleale si verifica non soltanto a causa di politiche aggressive a
livello di prezzi e del cosiddetto dumping, largamente utilizzato, ad
esempio, per distruggere l'economia coreana anche da parte degli Usa e
dell'Unione europea, i cui prodotti costano sei volte meno di quelli dei
contadini locali (il suicidio a Cancun di Lee Kyang-hae, un contadino della
Corea del Sud, ha rappresentato la protesta di tre milioni e mezzo di contadini
coreani ridotti sul lastrico), ma anche con il protezionismo portato avanti
dalla stessa Unione europea nel settore agricolo, largamente contestato dai
Paesi del G77 e del G22, che, con la loro forte opposizione, vogliono dare la
loro impronta alle regole del commercio internazionale ed imporre i cosiddetti
«dossier di Singapore»;
si verificano, inoltre, il ricorso alle contraffazioni dei marchi, realizzabile,
soprattutto, a causa di situazioni di vita e di lavoro in alcuni Paesi
esportatori, che non rispettano né i diritti umani, né quelli sindacali, e lo
sfruttamento dei bambini, spesso usati anche dalle multinazionali che in quei
Paesi realizzano i loro manufatti;
il fenomeno della concorrenza sleale è reso possibile, inoltre, da parte di
quelle nazioni, dove la produzione non soggiace a leggi e regole in difesa
dell'ambiente e dove, quindi, i costi di produzione non sono gravati da
ulteriori costi aggiuntivi;
da parte di alcuni Paesi emergenti il problema non può essere affrontato senza
tenere conto delle storture dell'attuale modello di sviluppo globale, che
concentra in poche multinazionali il controllo finanziario e produttivo di tutto
il mondo;
il fenomeno va affrontato contestualmente alla questione del protezionismo
agricolo dell'Unione europea, che impedisce la esportazioni verso l'Europa da
parte dei Paesi del Sud del mondo ad economia prevalentemente agricola, come nel
caso dell'India dove 700 milioni di persone vivono dell'agricoltura, contro uno
scarso 2 per cento della popolazione europea;
a) contrastino la concorrenza sleale verso i prodotti italiani ed
europei, contemperando la realizzazione di tale obiettivo con quello di aiutare
i Paesi poveri ad esportare i loro prodotti nel mondo industrializzato e con
quello di raggiungere i millennium goals;
b) verifichino le condizioni di lavoro, segnalando all'attenzione dei
Paesi membri multinazionali, marchi e Paesi, che impiegano bambini nella
produzione, e quelli che non rispettino i diritti umani e quelli sindacali o
sociali in vigore nel Paese stesso;
c) favoriscano partnership tra i Paesi europei con particolari
problemi (come nel caso dell'Italia con il made in Italy) e i Paesi del
G22, attraverso accordi bilaterali che affrontino e risolvano singolarmente le
difficoltà dei rapporti commerciali, condizionando tali accordi al rispetto dei
diritti umani, sociali, ambientali e sindacali (nel caso specifico della Cina,
all'instaurazione della formula «un Paese, due sistemi», reclamata dal Dalai
Lama per una vera autonomia del Tibet dalla Cina);
d) condizionino i rapporti commerciali bilaterali o multilaterali
all'adozione di standard di qualità e conformità;
e) adottino in tali rapporti regole di rispetto ambientale, attraverso
verifiche sul tasso di inquinamento e di distruzione delle risorse naturali
conseguenti la produzione dei manufatti, poiché tali risorse sono patrimonio
dell'umanità intera.
(1-00288)
«Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio».
(10 novembre 2003)
premesso che:
nell'attuale congiuntura internazionale i prodotti del made in Italy
attraversano una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità
competitiva dell'economia italiana, accentuandone il rischio di declino;
i settori produttivi del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, ma anche
quelli del mobile, dell'agroalimentare e delle macchine utensili ed altri,
rappresentano i punti di forza del sistema industriale italiano, sia per i
livelli di occupazione, sia per il considerevole apporto positivo fornito alla
bilancia dei pagamenti del nostro Paese;
rispetto a molti Paesi terzi le imprese italiane ed europee sono gravate da
costi aggiuntivi connessi al differenziale del costo del lavoro, alla carenza
altrove di controlli e di certificazioni sulla salubrità dei prodotti, alla
mancanza di garanzie in ordine alla sostenibilità ambientale dei processi
produttivi e di tutele sociali nei confronti dei lavoratori, in particolare
delle fasce più deboli delle società locali, quali le donne ed i minori;
per ciò che concerne il settore del tessile e dell'abbigliamento la perdita di
competitività delle imprese italiane ed europee è, inoltre, destinata ad
acuirsi a partire dal 2005, quando verranno meno le regole introdotte
dall'accordo multifibre, che disciplina i flussi di prodotti provenienti da
Paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione verso l'Europa;
a fronte del processo di apertura del mercato europeo consolidato negli anni
passati, molti Paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione, ma non
solo, continuano a mantenere elevati dazi sulle importazioni e significative
barriere non tariffarie, che rendono estremamente difficile per le imprese
europee esportare in quei mercati: mentre l'importazione in Europa di un tessuto
di lana, ad esempio, è assoggettata a un dazio del 9 per cento, uno stesso
prodotto di fabbricazione europea sconta un dazio del 40 per cento per essere
esportato in India e del 28,5 per cento circa per essere esportato negli Stati
Uniti;
è necessario ricercare un equilibrio tra il processo di liberalizzazione del
commercio mondiale e l'applicazione del rispetto di alcune regole fondamentali
della politica di coesione economica e sociale dell'Unione europea, che pongano
le imprese del nostro continente nelle condizioni di competere in condizioni di
reciprocità;
in vista della ripresa dei negoziati in seno al Wto per l'avanzamento del
processo di liberalizzazione del commercio internazionale, particolare
importanza riveste l'obiettivo di un livellamento dei dazi consolidati e
l'ottenimento di impegni concreti per la rimozione delle barriere non
tariffarie; è, inoltre, auspicabile in quella medesima sede l'adozione di
misure precise e cogenti, finalizzate a limitare l'importazione di prodotti i
cui processi di lavorazione siano stati effettuati senza il rispetto di standard
minimi di tutela ambientale e del lavoro;
le recenti evoluzioni della tecnologia ed i processi di globalizzazione hanno
portato ad una crescente diffusione dei fenomeni di contraffazione, talché si
valuta che la quota di merce contraffatta nel commercio mondiale sia prossima al
9 per cento e che per oltre due terzi la merce contraffatta provenga dal Sud-Est
asiatico;
per le caratteristiche della sua specializzazione produttiva e della
configurazione del suo sistema imprenditoriale, l'economia italiana appare
particolarmente vulnerabile: il made in Italy costituisce, infatti, uno
dei comparti di principale interesse per l'industria del falso e, inoltre, la
ridotta dimensione media delle imprese italiane rende complessa l'introduzione
di misure anti-contraffazione;
gravi sono, inoltre, i danni procurati alla rete commerciale, soprattutto per
quei settori che maggiormente hanno investito sulla qualificazione e che
presentano alla propria clientela beni di consumo di qualità particolarmente
esposti alla contraffazione;
appaiono inadeguate le azioni di contrasto di tale fenomeno: l'attuale sistema
di controlli doganali canalizza, infatti, le merci in tre distinte modalità di
controllo (canale rosso: visita merci; canale giallo: controllo documentale;
canale verde: nessun controllo) in base alla «pericolosità» doganale delle
merci e dei soggetti importatori ed esportatori, limitando il canale rosso a una
casistica molto particolare e limitata;
l'azione di contrasto ai fenomeni di contraffazione non può prescindere da una
nuova normativa che favorisca la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti,
in un contesto che agevoli la costituzione di consorzi tra imprese, a tutela
delle rispettive produzioni;
per valorizzare le produzioni realizzate nel territorio comunitario, nel
rispetto di norme etiche, ambientali e di salute, è indispensabile avviare
un'iniziativa politica europea per sostenere presso i consumatori finali lo
sviluppo di una nuova sensibilità nell'acquisto dei prodotti, legata ad
un'effettiva informazione sui fattori distintivi dei beni, dalla composizione al
Paese di origine;
attualmente l'unico obbligo di informativa al consumatore sancito a livello
europeo è la direttiva sull'etichettatura di composizione, mentre è necessario
rendere obbligatoria un'etichetta che consenta la rintracciabilità del capo
d'abbigliamento e di ogni altro prodotto finito commercializzato all'interno
dell'Unione europea;
investire in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è fra i requisiti
necessari affinché la concorrenza dei Paesi meno sviluppati non costringa
l'industria nazionale ad abbandonare i settori sottoposti a maggiore
competizione; la ricerca di nuovi prodotti, come nuove fibre, nuovi trattamenti
e nuovi effetti, è alla base della differenziazione dell'offerta made in
Italy da quella proveniente dai Paesi meno sviluppati e con costi di
produzione sensibilmente più bassi;
vanno, quindi, sostenute tutte le iniziative per promuovere adeguatamente la
ricerca e lo sviluppo, anche in settori maturi, affermando, ad esempio, il
principio che le risorse impiegate dalle aziende tessili per l'ideazione e la
prototipazione dei loro campionari siano assimilabili alle spese di ricerca e
sviluppo;
dovrebbe essere corretta l'attuale impostazione dell'articolo 1 del decreto
legge n. 269 del 2003, che, nel prevedere la defiscalizzazione delle spese per
ricerca e sviluppo, non vi ammette quelle relative ai campionari innovativi;
a) la reciprocità e il livellamento dei dazi su un valore attorno al 15
per cento;
b) la definizione e l'adozione di misure tese a limitare l'importazione
di prodotti tessili e dell'abbigliamento realizzati mediante processi produttivi
che non garantiscono il rispetto di standard minimi di tutela
dell'ambiente naturale e dei diritti dei lavoratori, in particolare per quanto
riguarda il lavoro minorile;
c) l'adozione di misure tese a garantire il contenimento dei fenomeni di dumping
economico e a contrastare le importazioni illegali di capi di abbigliamento
provenienti da paesi extracomunitari e il fenomeno della contraffazione e delle
frodi;
d) l'introduzione di una normativa specifica in materia di etichettatura,
che consenta la tracciabilità dei prodotti commercializzati all'interno della
Unione europea, favorendo un'informazione corretta del consumatore;
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre misure fiscali di sostegno
alla creazione di consorzi per incentivare gli investimenti nella ricerca
applicata;
a rendere effettivamente operante il fondo per l'innovazione tecnologica (ex
legge n. 46 del 1982), riguardo al finanziamento dei campionari e all'ideazione
di nuove collezioni di prodotti, e a procedere celermente all'avvio del bando
riservato alle piccole e medie imprese del settore moda, per il quale sussiste
già uno stanziamento di 2 milioni di euro;
ad adottare iniziative normative volte ad estendere al settore
tessile-abbigliamento le misure che prevedono un utilizzo più flessibile e
razionale della Cassa integrazione guadagni.
(1-00289)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Violante, Castagnet- ti,
Boato, Intini, Pisicchio, Rizzo, Bersani, Letta, Gambini, Lulli, Vernetti,
Detomas, Ruzzante, Innocenti, Nicola Rossi, Agostini, Montecchi, Boccia, Loiero,
Monaco, Lusetti, Ruggieri, Sandi, Magnolfi, Bimbi».
(10 novembre 2003)
premesso che:
da alcuni anni il nostro Paese è sempre più chiamato a confrontarsi con
processi di globalizzazione dell'economia, che coinvolge imprese italiane,
europee e multinazionali che operano sul nostro territorio. Da tempo assistiamo
ad un processo che si sviluppa verso la riduzione continua della presenza
industriale, a beneficio di una concezione commerciale nella quale il nostro
territorio è sempre più configurabile come mercato di consumo, fermo restando,
purtroppo, un basso potere d'acquisto delle classi lavoratrici;
tali fenomeni si configurano prevalentemente nel trasferimento di attività
industriali e produttive in Paesi nei quali i costi produttivi sono ampiamente
inferiori a quelli dei Paesi della Unione europea, dove, grazie a decenni di
iniziativa politico-sindacale, si sono determinate le condizioni sociali e di
lavoro di una civiltà più avanzata, nel rispetto dei diritti sociali, politici
e del lavoro, salvo recenti tentativi di modificarli in peggio;
questi processi hanno subito una consistente accelerazione negli ultimi anni,
spaziando in diverse direzioni geografiche, ma con un'unica ragione economica:
ridurre i costi del lavoro;
che questa sia la ragione prevalente è motivato dal fatto incontestabile che le
delocalizzazioni avvengono in luoghi in cui l'assenza di infrastrutture è
evidente, in zone dove i trasporti sono inesistenti o fatiscenti, in zone dove
la cultura del lavoro subordinato e la competenza professionale sono scarse e in
molti casi inesistenti;
sul terreno della riduzione dei costi, la concorrenza internazionale,
particolarmente del settore asiatico, è particolarmente forte;
il nostro Paese ha assistito in questi anni a fenomeni di:
a) deindustrializzazione graduale e progressiva di intere aree
territoriali, in quanto il trasferimento di un'azienda, in molti casi, distrugge
il patrimonio produttivo indotto, costituito da molte piccole e medie imprese, o
costringe anche queste ultime al trasferimento;
b) cancellazione di molti posti di lavoro dipendente ed autonomo, che
lascia centinaia di famiglie in difficoltà serie, non sussistendo alternative
occupazionali;
c) commercializzazione dei prodotti sul mercato in modo distorto,
penalizzando le imprese che operano nel rispetto della legalità e dei diritti
sindacali esistenti nei paesi dell'Unione europea;
i processi di delocalizzazione o trasferimento sono un fenomeno che i Paesi più
industrializzati hanno da tempo conosciuto e che rappresentano un aspetto quasi
fisiologico, riguardando questi solo produzioni cosiddette mature o a basso
contenuto professionale;
in questi ultimi tempi di flessibilità tecnologica le produzioni coinvolte da
tali processi sono sempre più aumentate, coinvolgendo anche settori e attività
a medio contenuto tecnologico e professionale. Vi sono, cioè, imprese che
delocalizzano interi processi produttivi o parti di essi, i quali producono beni
che successivamente rientrano nel nostro Paese come semilavorati da completare o
componenti di prodotto da assemblare o prodotti finiti da vendere;
in molti casi imprese multinazionali hanno investito nel nostro Paese
acquistando interi pacchetti azionari, attività produttive e commerciali non
con lo scopo di continuare a produrre in Italia, bensì per impossessarsi del
marchio frutto dell'ingegno del lavoro italiano e della sua quota di mercato
conquistata nella cultura del consumatore, per poi trasferire la produzione in
Paesi a più basso costo del lavoro;
tutto questo è, fino ad oggi, potuto avvenire in quanto non esiste una
legislazione comune tra i Paesi più industrializzati, e soprattutto tra quelli
dell'Unione europea, capace di affrontare tali fenomeni non nuovi sul piano
della conoscenza, ma certamente più sconvolgenti in questi ultimi anni;
in data 16 febbraio 1999 è stata inviata al Presidente della Camera dei
deputati una petizione popolare sottoscritta da 160 mila persone, con la quale
si richiede che il Parlamento legiferi sull'istituzione di un'autorità garante
della qualità sociale dei prodotti, al fine, tra l'altro, di obbligare le
imprese a fornire complete informazioni sul ciclo produttivo e distributivo dei
prodotti immessi sul mercato;
diverse sono le convenzioni internazionali concernenti il lavoro, riconosciute e
sottoscritte da almeno centocinquanta Paesi, tra cui l'Italia, che le ha
ratificate con importanti leggi, quali la legge n. 274 del 1934 sul lavoro
forzato o obbligatorio, la legge n. 367 del 1958 sulla libertà sindacale e
sull'organizzazione e negoziazione collettiva, la legge n. 741 del 1956 sulla
parità retributiva tra uomo e donna, la legge n. 405 del 1963 sulla
discriminazione in materia di impiego, la legge n. 447 del 1967 sull'abolizione
del lavoro forzato, la legge n. 157 del 1981 sull'età minima per l'impiego e la
legge n. 862 del 1984 sui rischi dovuti all'inquinamento dell'aria, ai rumori e
alle vibrazioni sui luoghi di lavoro);
ad adottare iniziative normative volte all'istituzione, nel nostro Paese, di
organismi di controllo e di sorveglianza, atti a certificare la conformità dei
prodotti circolanti, sia di produzione nazionale che di importazione, alle
caratteristiche di cui alle convenzioni internazionali elencate in premessa.
(1-00290)
«Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia».
(10 novembre 2003)
premesso che:
Paesi emergenti dove l'economia è in costante crescita, come ad esempio Russia,
India o Cina, costituiscono un mercato di notevole interesse per lo sviluppo
delle esportazioni e degli investimenti delle nostre imprese, non solo per i
vantaggi relativi al minor costo dei fattori produttivi, ma anche perché il made
in Italy, già molto richiesto e apprezzato, può sviluppare le proprie
potenzialità di ulteriore affermazione;
il sistema economico italiano, formato per la maggior parte da micro o piccole
imprese, necessita di un idoneo sostegno del Governo per poter consolidare un
valido raccordo con tali grandi e lontani mercati, cogliendone le migliori
opportunità;
l'obiettivo della progressiva apertura dei mercati internazionali, coerente con
le linee di politica commerciale indicate dal Parlamento al Governo (da ultimo
con la risoluzione n. 600053, approvata dalla Camera dei deputati l'11 marzo
2003), che l'Italia condivide con i partner dell'Unione europea e
dell'Organizzazione mondiale del commercio, necessita parallelamente di una
chiara definizione di regole a difesa della concorrenza leale e della proprietà
intellettuale;
la crescente concorrenza di Paesi con economie emergenti, basate su bassi costi
di produzione e su normative sociali e ambientali meno vincolanti di quelle
europee, che talvolta possono avvantaggiarsi su monete eccessivamente
sottovalutate e su un sistema di aiuti di Stato distorsivi della concorrenza,
riduce la competitività delle nostre imprese, creando in ultima analisi le
condizioni per una progressiva perdita di quote del commercio mondiale detenute
dal nostro Paese;
la scadenza dell'accordo tessile abbigliamento dell'Uruguay round, che
disciplina, fino al 31 dicembre 2004, i flussi di prodotti tessili provenienti
dai Paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione verso l'Europa,
unitamente alle riduzioni dei dazi già introdotte unilateralmente dall'Unione
europea, sia nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate che
dell'iniziativa «everything but arms», renderà l'Europa l'area più
permeabile alle importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento a livello
mondiale;
l'Italia e l'Unione europea credono nella politica multilaterale con l'obiettivo
di garantire un mercato sempre più aperto, ma rispettoso delle regole;
l'Unione europea può adottare, qualora ne ricorrano i requisiti, misure di
protezione (dazi o quote) per difendere il mercato comunitario da importazioni
massicce sulla base delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del
commercio sulle salvaguardie (erga omnes) e sulla base del «meccanismo
di salvaguardia speciale» (Tpssm), previsto nel trattato di accessione della
Cina all'Organizzazione mondiale del commercio;
l'Unione europea può, altresì, adottare misure antidumping sulla base
dell'accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio
quando le aziende di un Paese terzo vendono in Europa un certo prodotto ad un
prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel mercato interno di Paesi terzi;
le imprese europee sono gravate da costi aggiuntivi connessi al rispetto di standard
decisamente elevati in materia di tutela del lavoro e dell'ambiente, se
paragonati a quelli in uso per le imprese dei Paesi ad economie emergenti;
le tematiche della dimensione sociale e della tutela dei diritti fondamentali
del lavoro, costantemente ribaditi dal Consiglio affari generali e relazioni
esterne dell'Unione europea, non solo rientrano nelle priorità europee con
riferimento al negoziato dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma ad esse
ci si richiama per poter applicare in modo differenziato il sistema di
preferenze generalizzate. Il problema non è solo tutelare le imprese europee
rispetto ai concorrenti esteri, ma affermare i principi di civiltà che
costituiscono ormai un patrimonio comune in Europa, all'interno di una
piattaforma che orienti il dialogo multilaterale verso la garanzia di reciproco
vantaggio negli scambi - seppure nella logica del trattamento speciale e
differenziato - nel quadro di una liberalizzazione e regolamentazione del
commercio internazionale;
l'Unione europea, nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate, applica
agevolazioni daziarie a molti prodotti provenienti da importanti Paesi in via di
sviluppo, quali, ad esempio, India, Thailandia, Pakistan, Indonesia, Malesia,
Brasile, Cina, Vietnam, Filippine;
per quanto riguarda possibili azioni in sede di Organizzazione mondiale del
commercio, per rivalutare le divise ad oggi sottovalutate dei Paesi ad economie
emergenti, gli accordi commerciali multilaterali non prevedono disposizioni
specifiche in materia valutaria, se si eccettua un riferimento nell'articolo XV (exchange
arrangements) dell'accordo Gatt, in cui, tuttavia, le parti sono chiamate a
cooperare con il Fondo monetario internazionale;
è necessario istituire un comitato nazionale anticontraffazione dotto degli
strumenti e delle risorse necessari per monitorare i casi di violazione della
proprietà intellettuale e di concorrenza sleale (dumping e sovvenzioni),
offrendo alle imprese assistenza continua, e per individuare misure di
salvaguardia volte a contrastare l'ingresso di merci contraffatte;
a) l'obiettivo della reciprocità e dell'armonizzazione delle tariffe
nell'ambito delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;
b) l'adozione di misure, previste dalla normativa dell'Organizzazione
mondiale del commercio e dell'Unione europea, tese a proteggere imprese
nazionali di settori in crisi a seguito di importazioni provenienti da Paesi
terzi, quando ne sussistano le condizioni;
c) una revisione del sistema delle preferenze generalizzate, che possa
graduare il livello di agevolazioni in funzione del grado di sviluppo dei Paesi,
dell'effettiva concorrenzialità dei singoli prodotti e del rispetto di standard
sociali e ambientali;
d) l'istituzione dell'obbligo di stampigliatura del Paese d'origine per
le merci commercializzate nel mercato interno europeo, proseguendo così nella
linea già inaugurata in occasione della riunione informale dei Ministri del
commercio dell'Unione europea, tenutasi a Palermo il 6 luglio 2003, a tutela
della libertà di scelta dei consumatori e per contrastare più efficacemente i
fenomeni di importazioni illegali e di contraffazione;
e) l'introduzione di certificazioni obbligatorie per i prodotti
commercializzati nell'Unione europea, con l'adozione di criteri selettivi sulla
qualità degli stessi e la previsione di una serie di requisiti rigorosi per le
categorie che hanno più a che fare con la salute e la sicurezza del
consumatore;
ad adoperarsi per una rigorosa applicazione del regolamento comunitario n. 1383
del 2003, emanato il 22 luglio 2003, che prevede la possibilità di distruggere
o di escludere dai circuiti commerciali merci di importazione che violano i
diritti di proprietà intellettuale, vietandone, altresì, l'ingresso nel
territorio doganale, l'immissione in libera pratica, la riesportazione e il
collocamento in depositi o zone franche;
a supportare gli enti locali nell'azione di lotta alla contraffazione ed alle
pratiche di violazione della proprietà intellettuale, prevedendo forme di
azione congiunta e specifici strumenti normativi in tal senso;
ad attivare ogni utile iniziativa in sede Wto, attraverso un raccordo
nell'azione di quest'ultima con l'Organizzazione internazionale del lavoro, che
impegni i Paesi meno rispettosi degli standard sociali ed ambientali
all'eliminazione delle asimmetrie esistenti, ponendoli gradualmente in linea,
qualitativamente e quantitativamente, con gli altri competitori internazionali;
ad operare efficacemente per la tutela, il sostegno e la promozione del made
in Italy, anche mediante l'istituzione sia di un apposito marchio a tutela
delle merci italiane, che di uffici di consulenza per la tutela del marchio
medesimo, costituiti presso l'Istituto nazionale per il commercio estero o le
sedi diplomatiche, per avviare l'assistenza legale alle imprese danneggiate da
pratiche sleali;
a verificare, in sede di Unione europea, la possibilità di adottare - nei
settori di particolare sensibilità alla concorrenza internazionale, quali, ad
esempio, il tessile, l'abbigliamento e le calzature - una regolamentazione in
materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, che ne renda evidente
l'origine e la filiera del processo produttivo e possa accertarne adeguati
requisiti di qualità.
(1-00296)
«Cè, Anedda, Maninetti, Antonio Leone, Gibelli, Polledri, Raisi, D'Agrò
Saglia».
(27 novembre 2003)