XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 472 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
deputato CONTENTO
Istituzione del
marchio "Made in Italy" per la
tutela
della qualità dei
prodotti italiani
Presentata il 4 giugno
2001
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
472
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge intende porre l'accento sulla necessità, sempre più
sentita, di definire validi strumenti di tutela di quei prodotti frutto della
creatività, dell'ingegno e del lavoro italiani. La certezza della provenienza
del prodotto diviene, quindi, garanzia essenziale tanto per il fruitore,
cliente o consumatore, quanto per i produttori italiani impegnati da sempre nel
concorrere sulla qualità. Proprio quella qualità che si propone come elemento
caratteristico dei prodotti dell'Italia e che distingue e privilegia la nostra
offerta rispetto a quella degli altri Paesi.
Sappiamo bene, poi, che il
sostegno legislativo diviene ancor più necessario di fronte al fenomeno della
globalizzazione e dell'apertura dei mercati internazionali. Reputiamo
indispensabile, dunque, attraverso l'introduzione di una normativa ad hoc, arginare
il dirompente fenomeno della contraffazione che minaccia l'economia di
artigiani e imprenditori. E' a salvaguardia di questo prezioso patrimonio,
allora, che vogliamo introdurre il marchio "Made in Italy", il
cui tratto distintivo viene identificato nel lavoro necessario a realizzare il
prodotto, che deve essere svolto completamente nel territorio nazionale. Non
solo, ciò di cui rileviamo l'urgenza e a cui cerchiamo di dare risposta
attraverso la presente proposta di legge, è altresì la definizione di un
sistema sanzionatorio appropriato a quella che ci auguriamo sia presto la
realtà del marchio "Made in Italy".
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
472
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il marchio "Made
in Italy".
2. Il marchio di cui al comma 1
può essere apposto per identificare i prodotti realizzati in Italia.
3. Ai fini di cui alla presente
legge si considera realizzato in Italia il prodotto ottenuto esclusivamente con
il lavoro svolto nel territorio nazionale.
Art. 2.
1. L'utilizzazione del marchio "Made
in Italy" è subordinata alla preventiva denuncia alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'impresa
produttrice.
2. La denuncia di cui al comma
1 deve contenere la sommaria descrizione del bene prodotto, corredata da una
sua riproduzione fotografica, nonché l'attestazione, resa nelle forme previste
dalla legge per l'autocertificazione, del titolare o del legale rappresentante
dell'impresa, che il prodotto è realizzato nel territorio italiano.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità
relative alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2, comma 1,
nonché quelle dirette ad assicurarne la registrazione, la conservazione e il
rilascio di copia mediante utilizzo di procedure informatiche.
2. Con il medesimo decreto di
cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per l'apposizione del marchio "Made
in Italy".
Art. 4.
1. Chiunque contraffà o altera
il marchio "Made in Italy", ovvero, senza avere
concorso alla contraffazione o alterazione, fa uso di tale marchio o di segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire 4 milioni.
2. Alla medesima pena di cui al
comma 1 soggiace chiunque, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto al
comma 1, introduce nel territorio dello Stato al fine di farne commercio,
detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
prodotti con il marchio "Made in Italy" contraffatti o
alterati.
3. La condanna per ciascuno dei
delitti previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza su un
quotidiano a diffusione nazionale.