XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2805 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
deputato SCALTRITTI
Istituzione
dell'identificazione di provenienza e qualità
"made in Italy
certificato"
Presentata il 29
maggio 2002
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2805
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge intende tutelare quei prodotti che sono frutto della
creatività, dell'ingegno e del lavoro italiani, fornendo loro un'indicazione di
provenienza che li faccia riconoscere fin da subito come prodotti del nostro
Paese.
L'assoluta mancanza di una
specifica normativa, che consenta di tutelare l'impegno delle imprese nel
proporre sul mercato prodotti ricchi di contenuto creativo e di qualità, rischia
di mortificare diversi e vasti settori della nostra piccola e media impresa,
specialmente nel settore tessile e dei prodotti in pelle. L'Italia, d'altronde,
si caratterizza per una spiccata vocazione al "sistema moda",
comprendendo in tale denominazione i comparti della calzatura,
dell'abbigliamento e degli accessori destinati alla calzatura ed al tessile,
senza dimenticare altri settori dove il marchio "made in Italy certificato"
è sinonimo di ricerca, serietà di produzione ed affidabilità del prodotto
stesso.
La globalizzazione dei mercati
e la sempre crescente liberalizzazione degli scambi hanno determinato fenomeni
di significativa difficoltà, perché molte merci sono prodotte ed assemblate in
luoghi lontanissimi dall'Italia, spesso utilizzando materiali di bassa qualità
senza alcun apporto tecnico e manifatturiero delle nostre qualificate
maestranze, e giungono poi sul mercato fregiandosi dell'etichetta di prodotto
"italiano". Sembra quindi indispensabile arginare il dirompente fenomeno
della contraffazione, che minaccia l'economia di artigiani e di imprenditori e
produce effetti distorsivi sul mercato. Le disposizioni della presente proposta
di legge intendono individuare, attraverso un'idonea descrizione delle fasi
lavorative, i prodotti cui può essere riconosciuto l'appellativo di "made
in Italy certificato". In tale senso, le imprese che intendono
utilizzare il marchio "made in Italy certificato" dovranno
darne idonea comunicazione ed autocertificare che la fase produttiva prevalente
del prodotto è stata realizzata in territorio italiano. La mancanza di tali
requisiti o l'eventuale contraffazione determina pesanti sanzioni a carico dei
trasgressori. Snellezza nelle procedure, responsabilizzazione degli operatori e
strutture competenti e decentrate sono gli obiettivi fondamentali da
raggiungere nella gestione amministrativa; quindi la scelta delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura come organi abilitati a
ricevere la documentazione da parte degli imprenditori è, per quanto detto,
consequenziale, visto il loro radicamento nel territorio e la conoscenza che
hanno delle diverse realtà operative.
E' quindi indispensabile che il
Parlamento e il Governo prendano coscienza che la specificità italiana è
importante per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, soprattutto
attraverso le piccole e medie imprese, che restano la trama forte del tessuto
produttivo. La sollecitazione è rivolta sia al Parlamento - perché prenda in
esame i progetti di legge che su questo argomento sono stati presentati - che
al Governo, perché si attivi presso l'Unione europea per risolvere i problemi
che possano ostacolare l'approvazione della normativa in materia.
Non si vogliono, pertanto,
introdurre con la presente proposta di legge norme protezionistiche o dettare
norme preferenziali per talune merci, ma semmai si vuole tutelare l'attività di
migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori che lavorano con grande
professionalità, realizzando prodotti apprezzati in tutto il mondo.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2805
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione
dell'identificazione di provenienza e qualità
"made in Italy
certificato").
1. E' istituita
l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato",
al fine di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, di progettazione e
di produzione avvengono totalmente nel territorio italiano.
2. Il rilascio
dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy
certificato" è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2.
Art. 2.
(Comunicazione).
1. Le imprese che intendano
utilizzare l'identificazione di provenienza e qualità di cui all'articolo 1
devono darne apposita comunicazione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede l'impresa produttrice.
2. Per il rilascio
dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy
certificato" la comunicazione del titolare o del legale rappresentante
dell'impresa di cui al comma 1, resa nelle forme previste dalla normativa
vigente per l'autocertificazione, deve contenere:
a)
l'attestazione che le fasi di ideazione, di progettazione e di produzione del
prodotto sono state realizzate nel territorio italiano;
b)
l'attestazione del rispetto dei requisiti del prodotto e dei requisiti
aziendali, come definiti al comma 3.
3. I requisiti del prodotto
sono la certificazione dell'uso di materiali di qualità, la certificazione di
sicurezza a norma CE, la certificazione del rispetto delle norme igieniche; i
requisiti aziendali sono la certificazione del rispetto delle norme ambientali
e la certificazione etica.
4. Le imprese di cui al comma 1
devono rinnovare, ad ogni variazione del progetto o delle metodiche di
produzione, la certificazione del titolare o del legale rappresentante resa ai
sensi del comma 2. In assenza di tale rinnovo il rilascio delle relative
identificazioni di provenienza e qualità è revocato.
Art. 3.
(Regolamento di
attuazione).
1. L'identificazione di
provenienza e qualità "made in Italy certificato" può
essere apposta dagli aventi diritto in forma visibile solo su prodotti finiti o
destinati al consumatore finale; nel caso di semilavorati o di prodotti
componenti di prodotti più complessi, l'identificazione di cui al presente
comma deve essere apposta in punti che non saranno visibili quando il prodotto
andrà ad assolvere la sua funzione di parte del prodotto finale.
2. Ulteriori modalità per
l'apposizione dell'identificazione di provenienza e qualità "made in
Italy certificato" e per il suo utilizzo sono definite con il
regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi della
data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle attività
produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque usi abusivamente,
alteri o contraffaccia l'identificazione di provenienza e qualità "made
in Italy certificato" è punito con la multa da 50.000 euro a
300.000 euro; della sanzione è data comunicazione, a spese del trasgressore,
sui principali quotidiani nazionali, nonché sulle riviste specializzate del
settore di riferimento.
2. Chiunque utilizzi
l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy
certificato" in modo non conforme o con altre scritte che inducano in
errore il consumatore non comprovando la reale provenienza del prodotto è
punito con la multa da 25.000 euro a 125.000 euro; della sanzione è data
comunicazione, a spese del trasgressore, sui principali quotidiani nazionali,
nonché sulle riviste specializzate del settore di riferimento.
3. L'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 comporta automaticamente la revoca di utilizzo
dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy
certificato", se concesso all'impresa per altri prodotti.