XIV LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

   N. 2805


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato SCALTRITTI

 

Istituzione dell'identificazione di provenienza e qualità

"made in Italy certificato"

 

Presentata il 29 maggio 2002

XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2805

 



        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende tutelare quei prodotti che sono frutto della creatività, dell'ingegno e del lavoro italiani, fornendo loro un'indicazione di provenienza che li faccia riconoscere fin da subito come prodotti del nostro Paese.
        L'assoluta mancanza di una specifica normativa, che consenta di tutelare l'impegno delle imprese nel proporre sul mercato prodotti ricchi di contenuto creativo e di qualità, rischia di mortificare diversi e vasti settori della nostra piccola e media impresa, specialmente nel settore tessile e dei prodotti in pelle. L'Italia, d'altronde, si caratterizza per una spiccata vocazione al "sistema moda", comprendendo in tale denominazione i comparti della calzatura, dell'abbigliamento e degli accessori destinati alla calzatura ed al tessile, senza dimenticare altri settori dove il marchio "made in Italy certificato" è sinonimo di ricerca, serietà di produzione ed affidabilità del prodotto stesso.
        La globalizzazione dei mercati e la sempre crescente liberalizzazione degli scambi hanno determinato fenomeni di significativa difficoltà, perché molte merci sono prodotte ed assemblate in luoghi lontanissimi dall'Italia, spesso utilizzando materiali di bassa qualità senza alcun apporto tecnico e manifatturiero delle nostre qualificate maestranze, e giungono poi sul mercato fregiandosi dell'etichetta di prodotto "italiano". Sembra quindi indispensabile arginare il dirompente fenomeno della contraffazione, che minaccia l'economia di artigiani e di imprenditori e produce effetti distorsivi sul mercato. Le disposizioni della presente proposta di legge intendono individuare, attraverso un'idonea descrizione delle fasi lavorative, i prodotti cui può essere riconosciuto l'appellativo di "made in Italy certificato". In tale senso, le imprese che intendono utilizzare il marchio "made in Italy certificato" dovranno darne idonea comunicazione ed autocertificare che la fase produttiva prevalente del prodotto è stata realizzata in territorio italiano. La mancanza di tali requisiti o l'eventuale contraffazione determina pesanti sanzioni a carico dei trasgressori. Snellezza nelle procedure, responsabilizzazione degli operatori e strutture competenti e decentrate sono gli obiettivi fondamentali da raggiungere nella gestione amministrativa; quindi la scelta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come organi abilitati a ricevere la documentazione da parte degli imprenditori è, per quanto detto, consequenziale, visto il loro radicamento nel territorio e la conoscenza che hanno delle diverse realtà operative.
        E' quindi indispensabile che il Parlamento e il Governo prendano coscienza che la specificità italiana è importante per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, soprattutto attraverso le piccole e medie imprese, che restano la trama forte del tessuto produttivo. La sollecitazione è rivolta sia al Parlamento - perché prenda in esame i progetti di legge che su questo argomento sono stati presentati - che al Governo, perché si attivi presso l'Unione europea per risolvere i problemi che possano ostacolare l'approvazione della normativa in materia.
        Non si vogliono, pertanto, introdurre con la presente proposta di legge norme protezionistiche o dettare norme preferenziali per talune merci, ma semmai si vuole tutelare l'attività di migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori che lavorano con grande professionalità, realizzando prodotti apprezzati in tutto il mondo.



XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2805

 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione dell'identificazione di provenienza e qualità

"made in Italy certificato").


        1. E' istituita l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato", al fine di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, di progettazione e di produzione avvengono totalmente nel territorio italiano.
        2. Il rilascio dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 2.

 

(Comunicazione).


        1. Le imprese che intendano utilizzare l'identificazione di provenienza e qualità di cui all'articolo 1 devono darne apposita comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede l'impresa produttrice.
        2. Per il rilascio dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" la comunicazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di cui al comma 1, resa nelle forme previste dalla normativa vigente per l'autocertificazione, deve contenere:

                a) l'attestazione che le fasi di ideazione, di progettazione e di produzione del prodotto sono state realizzate nel territorio italiano;

                b) l'attestazione del rispetto dei requisiti del prodotto e dei requisiti aziendali, come definiti al comma 3.
        3. I requisiti del prodotto sono la certificazione dell'uso di materiali di qualità, la certificazione di sicurezza a norma CE, la certificazione del rispetto delle norme igieniche; i requisiti aziendali sono la certificazione del rispetto delle norme ambientali e la certificazione etica.
        4. Le imprese di cui al comma 1 devono rinnovare, ad ogni variazione del progetto o delle metodiche di produzione, la certificazione del titolare o del legale rappresentante resa ai sensi del comma 2. In assenza di tale rinnovo il rilascio delle relative identificazioni di provenienza e qualità è revocato.

Art. 3.

 

(Regolamento di attuazione).


        1. L'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" può essere apposta dagli aventi diritto in forma visibile solo su prodotti finiti o destinati al consumatore finale; nel caso di semilavorati o di prodotti componenti di prodotti più complessi, l'identificazione di cui al presente comma deve essere apposta in punti che non saranno visibili quando il prodotto andrà ad assolvere la sua funzione di parte del prodotto finale.
        2. Ulteriori modalità per l'apposizione dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" e per il suo utilizzo sono definite con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi della data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

 

(Sanzioni).


        1. Chiunque usi abusivamente, alteri o contraffaccia l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" è punito con la multa da 50.000 euro a 300.000 euro; della sanzione è data comunicazione, a spese del trasgressore, sui principali quotidiani nazionali, nonché sulle riviste specializzate del settore di riferimento.
        2. Chiunque utilizzi l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" in modo non conforme o con altre scritte che inducano in errore il consumatore non comprovando la reale provenienza del prodotto è punito con la multa da 25.000 euro a 125.000 euro; della sanzione è data comunicazione, a spese del trasgressore, sui principali quotidiani nazionali, nonché sulle riviste specializzate del settore di riferimento.
        3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 comporta automaticamente la revoca di utilizzo dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato", se concesso all'impresa per altri prodotti.