XIV LEGISLATURA
|
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2689 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei
deputati
ROTUNDO, LUIGI PEPE,
DELL'ANNA, LAZZARI,
LECCISI, LISI, VILLANI
MIGLIETTA
Istituzione del
marchio "made in Italy" per la tutela
della qualità dei
prodotti del settore tessile e
dell'abbigliamento,
delle cravatte e delle calzature
italiane
Presentata il 24
aprile 2002
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2689
Onorevoli Colleghi! -
Soprattutto in questi ultimi anni, la grande e media impresa italiana, in
particolare nel settore tessile, dell'abbigliamento, delle cravatte e delle
calzature, ha spostato all'estero la propria produzione o parte di essa.
Questo trasferimento è di
carattere temporaneo in quanto il prodotto ritorna in Italia per essere
assemblato o semplicemente per prendere il marchio "made in Italy".
Il prodotto viene, quindi,
messo sul mercato come se fosse stato fabbricato in Italia.
Tale processo di
delocalizzazione in altri Paesi produce un danno grave soprattutto nei
confronti dei "contoterzisti", cioè coloro che effettuano in Italia
questo tipo di lavorazioni in via principale, ed un danno altrettanto grave e
rilevante subiscono gli imprenditori che non operano la scelta di recarsi
all'estero, ma producono, dall'inizio alla fine del processo produttivo, i capi
in Italia, immettendo sul mercato beni aventi un costo di lavorazione più alto
di coloro che, trasferitisi ad esempio in Romania, Ungheria o addirittura in
Cina ed in India, possono risparmiare sul costo della manodopera.
Naturalmente non ha senso, e
sarebbe anacronistico, pensare di proporre controlli o barriere ai confini del
nostro Paese, laddove l'appartenenza all'Unione europea impone la libera
circolazione delle merci.
Non ci sembra, al contrario,
insensato il suggerimento avanzato da più parti, sia dai produttori che dal
sindacato, concernente la creazione di un brevetto "made in Italy".
Esso non impedisce a chi
ritiene più conveniente per la sua produzione e alle proprie necessità
industriali di spostarsi all'estero utilizzando altri tipi di prodotto e di
lavorazione, ma salvaguarda chi fa una scelta diversa, di qualità, dove sono
soprattutto valorizzate le abilità e la professionalità delle maestranze
italiane.
Il sistema di tutela che questa
proposta di legge individua si concretizza attraverso la creazione di un vero
marchio "made in Italy", applicabile al settore tessile,
dell'abbigliamento, delle cravatte e calzaturiero, garantendone la salvaguardia
proprio in virtù del carattere istituzionale della certificazione.
Sembra questo un modo efficace
per raggiungere un duplice obiettivo innanzi tutto quello di tutelare le
migliaia di piccole e medie aziende del mezzogiorno che lavorano à facon
per le grandi firme della moda italiana che sempre più esternalizzano le
proprie produzioni; tale processo delocalizzativo - è questa la verità - di
fatto scarica sulle aziende "faconiste" costi insopportabili che le
costringono molte volte ad una pratica di bassi salari pur in presenza di una
elevata capacità professionale dei lavoratori e delle lavoratrici. In questi
anni, molte di queste aziende nel mezzogiorno hanno utilizzato i contratti di
gradualità.
Raggiunto, però, il pieno
riallineamento retributivo, le stesse non sono in grado di sostenere
retribuzioni più alte e rischiano, come sta avvenendo nel Salento, di chiudere
o di ricorrere ad artifici quali la chiusura e la successiva riapertura con
diversa ragione sociale (usufruendo in questo modo delle agevolazioni per i
nuovi assunti) oppure tornando all'applicazione delle cosiddette "paghe di
fatto", cioè quelle che l'impresa si può permettere.
E' evidente che se vogliamo
tutelare questo comparto produttivo dobbiamo incidere su quella che è una vera
e propria concorrenza sleale da parte di Paesi nei quali il costo del lavoro è
infinitamente più basso rispetto al nostro.
Per fare ciò occorre
valorizzare le produzioni in Italia (full made in Italy) e rendere
l'etichettatura di origine obbligatoria, allineando così la legislazione
italiana (ed anche quella europea) alle norme americane e giapponesi dove è
obbligatorio, per legge, etichettare il capo con il made in (...).
Oltre a ciò con la presente
proposta di legge si intende dare ai consumatori la garanzia che il marchio made
in Italy significa che l'intero processo produttivo è avvenuto nel
nostro Paese.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2689
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del
marchio).
1. E' istituito il marchio "made
in Italy" al fine di identificare i capi dei settori tessile e
dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature prodotti interamente sul
territorio italiano.
2. Ai fini di cui alla presente
legge i capi tessili e di abbigliamento, le cravatte, le calzature si intendono
prodotti sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la
lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio
nazionale.
3. La proprietà del marchio "made
in Italy" è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al
Ministero delle attività produttive.
4. L'uso del marchio è concesso
nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua
apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministro delle
attività produttive.
5. Il marchio è accompagnato da
certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in
conformità alle leggi vigenti.
Art. 2.
(Modalità di impiego
del marchio).
1. Il marchio deve essere
apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.
2. L'apposizione del marchio
sul prodotto finito è riservata alle sole imprese di uno dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. E' vietata alle imprese di
produzione di accessori e di componenti l'apposizione del marchio o di
riferimenti al marchio in parti o zone che risulteranno visibili sul prodotto
finito.
Art. 3.
(Requisiti per la
richiesta di attribuzione).
1. Le imprese che intendono
commercializzare prodotti tessili e dell'abbigliamento, ovvero cravatte e
calzature, che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la
fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui
all'articolo 1.
2. La richiesta di attribuzione
del marchio è presentata dalle imprese interessate alla commissione di cui
all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la
documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Nel protocollo di adesione
di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente
autocertificazione:
a)
attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul
territorio nazionale;
b)
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in
campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di
minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.
4. Nel protocollo di adesione
di cui al comma 2 l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di
favorire l'attività istruttoria e ispettiva della commissione di cui
all'articolo 4.
Art. 4.
(Commissione).
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione provinciale di garanzia
della certificazione di origine "made in Italy", di seguito
denominata "commissione".
2. Nelle regioni a bassa
concentrazione di imprese dei settori tessili, dell'abbigliamento, delle
cravatte e delle calzature, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica commissione regionale.
3. La commissione provvede
all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio
previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata
dall'impresa richiedente.
Art. 5.
(Composizione e
organizzazione
della commissione).
1. La commissione è composta da
cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria
più rappresentative, e da un dirigente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La commissione opera in
piena autonomia per il proseguimento dei propri fini istituzionali e nel
rispetto di un apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive.
3. La commissione adotta le
decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto
del presidente.
4. In caso di dimissioni,
impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro un
mese, alla sostituzione.
Art. 6.
(Condizioni per la
continuazione
nel diritto all'uso
del marchio).
1. Le imprese che hanno
ottenuto il marchio devono rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena
di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.
2. La commissione può
acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle
condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie
serie e circostanziate relative a presunte violazioni, la commissione può
deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione
del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la
commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso
inutilmente tale termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la commissione
delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui
giornali a diffusione locale e nazionale.
3. Ove emergano fatti
penalmente rilevanti, la commissione provvede a darne comunicazione
all'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento della titolarità
dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità
per la commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora
risulti che il marchio possa indurre in errore il pubblico sulla qualità e
sulla provenienza del prodotto.
Art. 7.
(Autofinanziamento del
marchio).
1. E' istituito presso il
Ministero delle attività produttive il fondo nazionale per il finanziamento del
sistema di certificazione "made in Italy", di seguito
denominato "fondo".
2. Il fondo è alimentato
mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali di cui al comma
3. Il restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive,
è a disposizione della commissione per la copertura dei propri costi operativi.
3. La quota aziendale è
calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.
4. Il versamento della quota
aziendale di cui al comma 3 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni
anno, secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto all'uso del
marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.
Art. 8.
(Pubblicazione del
marchio).
1. Il Ministro delle attività
produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, predispone programmi annuali di
pubblicazione del marchio sui principali mercati e di sensibilizzazione
pubblica ai fini della tutela del consumatore.
2. Le risorse necessarie
all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 sono messe a disposizione dal
fondo ed eventualmente integrate con appositi stanziamenti a carico dello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Qualora ne abbia notizia, la
commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua
competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla
sua contraffazione.
2. L'uso illecito del marchio e
le false dichiarazioni del protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della
presente legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del
codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo
518 del codice penale.
3. Fermo restando il disposto
dell'articolo 6, la commissione può deliberare, in via eccezionale e
precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del
marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.
4. Le imprese alle quali è
stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per
prodotti diversi da quello cui è stata disposta la decadenza, decorsi due anni
dal provvedimento.
Art. 10.
(Registrazione del
marchio comunitario).
1. Il Ministero delle attività
produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito
Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in
Paesi terzi, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo
relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato ai sensi della legge 12
marzo 1996, n. 169.