XIV LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

   N. 1250


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato PAOLA MARIANI

 

Istituzione del marchio "made in Italy"

 

Presentata il 6 luglio 2001

XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1250

 



        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese la produzione di calzature è qualificata da manodopera specializzata in grado di immettere sul mercato un prodotto di alta qualità oltre che per le materie prime anche per il pregio della lavorazione. E' evidente però che la produzione di calzature interamente svolta sul territorio nazionale ha costi maggiori rispetto a quella che, dislocando in altri Paesi, europei ed extraeuropei, alcune fasi di lavorazione può così agevolarsi di un costo del lavoro molto più basso.
        E' comprensibile che, in un'ottica di apertura dei mercati e di una sempre crescente globalizzazione dell'economia, molti imprenditori adottino le misure più rispondenti alle esigenze di competitività dei loro prodotti; non è però giusto che sia il prodotto interamente italiano che quello magari solo assemblato in Italia si pregino dello stesso marchio "made in Italy". In particolare tutto ciò non è giusto per quelle imprese che, non possedendo marchi autonomi di grande prestigio, vedono nel marchio "made in Italy" quel valore aggiunto in grado di renderle competitive sul mercato nazionale e soprattutto internazionale.
        C'è poi un aspetto, non secondario, da considerare: la chiarezza e il rispetto nei confronti del consumatore, che deve essere messo in condizione di valutare al momento dell'acquisto le caratteristiche, la qualità, la provenienza, unitamente al prezzo del prodotto.
        Partendo da queste considerazioni, nonché dalla evidente necessità di tutelare l'occupazione in quelle zone dove la calzatura rappresenta l'economia primaria, nasce la presente proposta di legge sollecitata in particolare dalle istanze della piccola e media impresa e da alcune associazioni di categoria, come la confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA).
        La proposta di legge disciplina, quindi, l'uso del marchio "made in Italy" limitandolo a quelle calzature e a quei prodotti la cui lavorazione si svolge interamente sul territorio nazionale.

 

XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1250

 


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione del marchio).


        1. E' istituito il marchio "made in Italy" al fine di identificare le calzature prodotte interamente sul territorio italiano.
        2. Le calzature si intendono prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.
        3. La proprietà del marchio "made in Italy" è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.
        4. L'uso del marchio è concesso subordinatamente al rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministro delle attitivà produttive.
        5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in conformità alle leggi vigenti.

Art. 2.

 

(Modalità di impiego del marchio).


        1. Il marchio deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.
        2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alla sola impresa calzaturiera.
        3. E' fatto divieto alle imprese di produzione di accessori e di componenti per calzature l'apposizione del marchio o di riferimenti al marchio in parti o in zone che risulteranno visibili sul prodotto finito.

Art. 3.

 

(Requisiti per la richiesta

di attribuzione del marchio).


        1. Le imprese che intendono commercializzare calzature che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.
        2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
        3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

                a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

                b) dichiarazione di conformità alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro e in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa relativa alla salvaguardia dell'ambiente.

        4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

 

(Commissione).


        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine "made in Italy", di seguito denominata "commissione".
        2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese calzaturiere, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di istituire un'unica commissione regionale.
        3. La commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

Art. 5.

 

(Funzioni della commissione).


        1. La commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative del settore, e da un dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        2. La commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di un apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive.
        3. La commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
        4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.

Art. 6.

 

(Condizioni per

la continuazione nel diritto all'uso).


        1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.
        2. La commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanze relative a violazioni nell'uso del marchio, la commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.
        3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.
        4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.

Art. 7.

 

(Autofinanziamento del marchio).


        1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione del prodotto calzatura di origine italiana garantita, di seguito denominato "fondo".
        2. Il fondo è alimentato per il 75 per cento mediante il versamento delle quote aziendali di cui al comma 3. Il restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è a disposizione della commissione per la copertura dei propri costi operativi.
        3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.
        4. Il versamento della quota aziendale di cui al comma 3 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 8.

 

(Pubblicazione del marchio).


        1. Il Ministro delle attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.
        2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 sono messe a disposizione dal fondo ed eventualmente integrate con appositi stanziamenti a carico del Ministero delle attività produttive.

Art. 9.

 

(Sanzioni).


        1. Qualora ne abbia notizia, la commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso abusivo del marchio o di sua contraffazione.
        2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del marchio.
        3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.
        4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, decorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

 

(Registrazione del marchio comunitario).


        1. Il Ministro delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
        2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.