XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1250 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
deputato PAOLA MARIANI
Istituzione del
marchio "made in Italy"
Presentata il 6 luglio
2001
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
1250
Onorevoli Colleghi! - Nel
nostro Paese la produzione di calzature è qualificata da manodopera
specializzata in grado di immettere sul mercato un prodotto di alta qualità
oltre che per le materie prime anche per il pregio della lavorazione. E'
evidente però che la produzione di calzature interamente svolta sul territorio
nazionale ha costi maggiori rispetto a quella che, dislocando in altri Paesi,
europei ed extraeuropei, alcune fasi di lavorazione può così agevolarsi di un
costo del lavoro molto più basso.
E' comprensibile che, in
un'ottica di apertura dei mercati e di una sempre crescente globalizzazione
dell'economia, molti imprenditori adottino le misure più rispondenti alle
esigenze di competitività dei loro prodotti; non è però giusto che sia il
prodotto interamente italiano che quello magari solo assemblato in Italia si
pregino dello stesso marchio "made in Italy". In
particolare tutto ciò non è giusto per quelle imprese che, non possedendo
marchi autonomi di grande prestigio, vedono nel marchio "made in Italy"
quel valore aggiunto in grado di renderle competitive sul mercato nazionale e
soprattutto internazionale.
C'è poi un aspetto, non
secondario, da considerare: la chiarezza e il rispetto nei confronti del
consumatore, che deve essere messo in condizione di valutare al momento
dell'acquisto le caratteristiche, la qualità, la provenienza, unitamente al
prezzo del prodotto.
Partendo da queste
considerazioni, nonché dalla evidente necessità di tutelare l'occupazione in
quelle zone dove la calzatura rappresenta l'economia primaria, nasce la
presente proposta di legge sollecitata in particolare dalle istanze della
piccola e media impresa e da alcune associazioni di categoria, come la
confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA).
La proposta di legge
disciplina, quindi, l'uso del marchio "made in Italy"
limitandolo a quelle calzature e a quei prodotti la cui lavorazione si svolge
interamente sul territorio nazionale.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
1250
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del
marchio).
1. E' istituito il marchio
"made in Italy" al fine di identificare le calzature prodotte
interamente sul territorio italiano.
2. Le calzature si intendono
prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la
lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio
nazionale.
3. La proprietà del marchio
"made in Italy" è dello Stato. La concessione dell'uso è
affidata al Ministero delle attività produttive.
4. L'uso del marchio è concesso
subordinatamente al rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le
modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del
Ministro delle attitivà produttive.
5. Il marchio è accompagnato
dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in
conformità alle leggi vigenti.
Art. 2.
(Modalità di impiego
del marchio).
1. Il marchio deve essere
apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la
visibilità.
2. L'apposizione del marchio
sul prodotto finito è riservata alla sola impresa calzaturiera.
3. E' fatto divieto alle
imprese di produzione di accessori e di componenti per calzature l'apposizione
del marchio o di riferimenti al marchio in parti o in zone che risulteranno
visibili sul prodotto finito.
Art. 3.
(Requisiti per la
richiesta
di attribuzione del
marchio).
1. Le imprese che intendono
commercializzare calzature che si caratterizzano per la garanzia di provenienza
e per la fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del marchio
di cui all'articolo 1.
2. La richiesta di attribuzione
del marchio è presentata dalle imprese interessate alla commissione di cui
all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la
documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Nel protocollo di adesione
di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente
autocertificazione:
a)
attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul
territorio nazionale;
b)
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro e
in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di
minori e del pieno rispetto della normativa relativa alla salvaguardia
dell'ambiente.
4. Nel protocollo di adesione,
l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività
istruttoria ed ispettiva della commissione di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Commissione).
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione provinciale di
garanzia della certificazione di origine "made in Italy", di
seguito denominata "commissione".
2. Nelle regioni a bassa
concentrazione di imprese calzaturiere, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura hanno facoltà di istituire un'unica commissione
regionale.
3. La commissione provvede
all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio
previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata
dall'impresa richiedente.
Art. 5.
(Funzioni della
commissione).
1. La commissione è composta da
cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria
più rappresentative del settore, e da un dirigente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. La commissione opera in
piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto
di un apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive.
3. La commissione adotta le
decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il
voto del presidente.
4. In caso di dimissioni,
impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro
trenta giorni, alla sostituzione.
Art. 6.
(Condizioni per
la continuazione nel
diritto all'uso).
1. Le imprese che hanno
ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni
anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.
2. La commissione può
acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle
condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie
serie e circostanze relative a violazioni nell'uso del marchio, la commissione
può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di
lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate,
la commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni;
decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni,
la commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà
notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.
3. Ove emergano fatti
penalmente rilevanti, la commissione provvede a darne comunicazione
all'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento della
totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la
possibilità per la commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento,
qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla
qualità e sulla provenienza del prodotto.
Art. 7.
(Autofinanziamento del
marchio).
1. E' istituito presso il
Ministero delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del
sistema di certificazione del prodotto calzatura di origine italiana garantita,
di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è alimentato per il
75 per cento mediante il versamento delle quote aziendali di cui al comma 3. Il
restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è a
disposizione della commissione per la copertura dei propri costi operativi.
3. La quota aziendale è
calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.
4. Il versamento della quota
aziendale di cui al comma 3 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni
anno, secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto all'uso del
marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.
Art. 8.
(Pubblicazione del
marchio).
1. Il Ministro delle attività
produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui
mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del
consumatore.
2. Le risorse necessarie
all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 sono messe a disposizione dal
fondo ed eventualmente integrate con appositi stanziamenti a carico del
Ministero delle attività produttive.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Qualora ne abbia notizia, la
commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua
competenza, i casi di uso abusivo del marchio o di sua contraffazione.
2. L'uso illecito del marchio e
le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della
presente legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del
codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo
518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del marchio.
3. Fermo restando il disposto
dell'articolo 6, la commissione può deliberare, in via eccezionale e
precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del
marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.
4. Le imprese alle quali è
stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per
prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, decorsi due
anni dal provvedimento.
Art. 10.
(Registrazione del
marchio comunitario).
1. Il Ministro delle attività
produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito
Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in
Paesi terzi, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo
relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge
12 marzo 1996, n. 169.
2. Contro le decisioni
dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo
VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.