CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e XI (Lavoro)

Martedì 5 ottobre 2004

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14. .
(Commissione centrale per la partecipazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
1) regolamentare le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organismi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 1, lettera c);
2) determinare la misura e le modalità di erogazione dei benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui all'articolo 3. Detti benefici, comunque connessi ad un periodo minimo e massimo dì vigenza dello statuto partecipativo o di inalienabilità delle azioni, possono consistere, anche cumulativamente fra loro, per le imprese il cui statuto comprende forme plurime di partecipazione, in agevolazioni fiscali sul reddito di impresa, sul capitale, sugli oneri previdenziali e sugli investimenti, anche prevedendo la facoltà di dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali la differenza tra il valore degli strumenti finanziari acquistati, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli da 2357 a 2359 del codice civile, tra quelli della stessa società o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, e il prezzo al quale sono sottoscritti o acquistati dai dipendenti. In caso di assegnazione gratuita, si deduce l'intero valore;
3) introdurre, accanto al regime di favore fiscale della retribuzione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 7, della legge 7 aprile 2003, n. 80, ulteriori forme agevolative discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui all'articolo 3, comunque connesse ad un periodo minimo e massimo di vigenza dello statuto partecipativo o di inalienabilità delle azioni;
4) prevedere forme specifiche di partecipazione agli utili adottabili dalle imprese artigiane ed agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro e che siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
5) coordinare le disposizioni da adottare in attuazione della presente delega con quelle da adottare in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80 e della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari, delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. All'attuazione degli interventi indicati ai numeri 1), 2), 3) del comma 1, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 3. Il Relatore per la VI Commissione, il Relatore per la XI Commissione.