CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e XI (Lavoro)
Martedì 5 ottobre 2004
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
1) regolamentare le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
negli organismi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 1,
lettera c);
2) determinare la misura e le modalità di erogazione dei benefici discendenti
dall'adozione dello statuto partecipativo di cui all'articolo 3. Detti benefici,
comunque connessi ad un periodo minimo e massimo dì vigenza dello statuto
partecipativo o di inalienabilità delle azioni, possono consistere, anche
cumulativamente fra loro, per le imprese il cui statuto comprende forme plurime
di partecipazione, in agevolazioni fiscali sul reddito di impresa, sul capitale,
sugli oneri previdenziali e sugli investimenti, anche prevedendo la facoltà di
dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali la differenza tra il
valore degli strumenti finanziari acquistati, anche in deroga ai limiti di cui
agli articoli da 2357 a 2359 del codice civile, tra quelli della stessa società
o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, e il prezzo al
quale sono sottoscritti o acquistati dai dipendenti. In caso di assegnazione
gratuita, si deduce l'intero valore;
3) introdurre, accanto al regime di favore fiscale della retribuzione previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 7, della legge 7 aprile 2003, n.
80, ulteriori forme agevolative discendenti dall'adozione dello statuto
partecipativo di cui all'articolo 3, comunque connesse ad un periodo minimo e
massimo di vigenza dello statuto partecipativo o di inalienabilità delle
azioni;
4) prevedere forme specifiche di partecipazione agli utili adottabili dalle
imprese artigiane ed agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci
che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo
presso lo stesso datore di lavoro e che siano titolari di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato;
5) coordinare le disposizioni da adottare in attuazione della presente delega
con quelle da adottare in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80 e della
legge 3 ottobre 2001, n. 366.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari, delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. All'attuazione degli interventi indicati ai numeri 1), 2), 3) del comma 1, si
provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 3. Il Relatore per la VI Commissione, il Relatore per la XI
Commissione.