Commissioni Riunite VI e XI - Mercoledì 10 dicembre 2003

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa (C. 1003 Serena, C. 1943 Benvenuto, C. 2023 Cirielli, C. 2778 Volontè, C. 3642 Delbono, C. 3926 Benvenuto, C. 4039 Delbono).

RELAZIONE DEL RELATORE PER LA VI COMMISSIONE, ETTORE ROMOLI

Le proposte di legge in esame recano disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa.
In via preliminare, ricorda che l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2004 (AC 4489), attualmente all'esame della Camera, prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, finalizzato a sostenere programmi - definiti in attuazione di accordi sindacali o statuti societari - volti a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai «risultati» o alle «scelte gestionali» dell'impresa. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 50 milioni di euro.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Comitato paritetico per la gestione del Fondo; il medesimo decreto ministeriale stabilisce i «criteri fondamentali» di gestione del Fondo, che peraltro potranno essere successivamente ridefiniti - con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - in relazione al recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione di indirizzi dell'Unione Europea.
Alcune proposte, in particolare le proposte di legge n. 2023 e a 4039, disciplinano la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sia con riferimento alla partecipazione alle decisioni dell'impresa, sia in ordine alla partecipazione all'economia della stessa, in ossequio alle previsioni della Carta costituzionale (articolo 46) e della Carta sociale europea.
Sempre nella prospettiva di una complessiva integrazione tra lavoratori e impresa, alcune proposte di legge (in particolare le proposte di legge n. 4039 e n. 2023) disciplinano il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, seppure con diverse articolazioni. La proposta n. 4039, in specie, sancisce in questo senso l'obbligo per le società che abbiano un certo numero di dipendenti, di redigere un rendiconto aziendale, allegato al bilancio di esercizio, da portare a conoscenza dei medesimi dipendenti.
Alcune proposte recano quindi disposizioni riferibili a modalità di gestione degli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti. In tal senso, la proposta di legge n. 1943 prevede la possibilità di costituire associazioni di dipendenti azionisti; le proposte di legge n. 3642 e n. 4039 prevedono piani di azionariato dei dipendenti, come strumento di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, e analogamente è per i piani di partecipazione finanziaria, di cui alla proposta di legge n. 3926).
Completano il quadro normativa delle proposte in esame la disciplina relativa ai fondi comuni di impresa di cui alle proposte di legge a 3642, n. 4039 e n. 3926; la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese (proposta di legge n. 2778); disposizioni intese ad incentivare la sottoscrizione di titoli, conferendo il diritto di ottenere anticipazioni periodiche sul TFR (proposta di legge n. 1943 e n. 3926); e norme in materia tributaria e di assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro.

Partecipazione dei lavoratori agli organi sociali

La proposta di legge n. 1003 (articoli 1-4) stabilisce che i dipendenti azionisti, in presenza di determinate circostanze, designano 2 o 3 membri del consiglio di amministrazione (a seconda che questo sia costituito da meno o da più di dodici membri).
La proposta si applica alle società per azioni operanti prevalentemente nei settori del credito, delle assicurazioni, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e della difesa e quotate in borsa con un numero di azionisti superiore a 30.000 e un numero di dipendenti superiore a 5.000. La CONSOB emana ogni anno la lista delle società alle quali è applicabile la legge in esame. La designazione, da parte dei dipendenti azionisti, dei membri nel consiglio di amministrazione avviene attraverso una autonoma consultazione con voto segreto e capitario. Disposizioni specifiche sono dettate con riferimento ai gruppi aziendali e ai consigli di amministrazione già costituiti alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 5 della proposta di legge n. 1943 prevede, invece, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al collegio sindacale, mentre il Capo II della proposta n. 4039 (articoli 6-17) prospetta la partecipazione dei lavoratori al consiglio di sorveglianza o al comitato consultivo appositamente costituito.
L'articolo 6 della proposta n. 4039 prevede la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza della società, al verificarsi delle seguenti condizioni:
l'impresa è esercitata in forma di società per azioni o di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;
la società occupa più di trecento dipendenti;
lo statuto della società prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza (cosiddetto sistema dualistico);
ci sia una richiesta di almeno il 30 per cento dei dipendenti della società o delle RSU o delle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, il cui numero è determinato dalla contrattazione collettiva, devono essere non meno di un quinto e non più della metà dei componenti del consiglio stesso. Al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, alcune norme del codice civile, espressamente richiamate, relative agli amministratori, ai sindaci e al controllo contabile delle società per azioni.
Nella quota dei membri del consiglio di sorveglianza eletti dai dipendenti devono essere rappresentate, ove presenti, le categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti. Inoltre, nel consiglio di sorveglianza deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante (articolo 8) dei dipendenti aderenti ai piani di azionariato (cfr. scheda illustrativa sui piani di azionariato).
Il successivo articolo 10 prevede che le procedure relative all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori possano essere più specificamente disciplinate dai contratti collettivi. Nel caso in cui manchino anche specifiche previsioni contrattuali le procedure elettorali vengono individuate con un apposito regolamento elettorale da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e previa intesa con le confederazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai sensi dell'articolo 11, inoltre, nelle società in qualsiasi forma costituite e con almeno 300 lavoratori e nelle Società per Azioni nelle quali non è prevista la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, è istituito un comitato consultivo composto da rappresentanti dei lavoratori; ai contratti e accordi collettivi viene demandata la disciplina sulla composizione del comitato consultivo, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità nonché il procedimento elettorale (articolo 13); il comitato, inoltre, disciplina con propri regolamenti l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento (articolo 14).
L'articolo 12 della medesima proposta di legge prevede che l'organo amministrativo della società di cui al precedente articolo 11 trasmette ogni sei mesi ai componenti del comitato consultivo una relazione sulla situazione complessiva della società.
Segnala che la formulazione del comma 1 dell'articolo in esame potrebbe essere interpretata nel senso che l'organo amministrativo sia riferito alle diverse tipologie di società di cui al precedente articolo 11; oppure, nel senso che sia previsto un ulteriore organo interno al comitato consultivo a cui sono demandati i compiti indicati. Dal contesto normativo sistematico sembrerebbe peraltro preferibile la prima interpretazione.
Sono altresì regolamentate le funzioni del comitato consultivo, nonché le garanzie riconosciute ai componenti del comitato stesso (articolo 16), fermo restando l'obbligo di riservatezza per i componenti stessi (articolo 15) in merito alle notizie qualificate come riservate dall'azienda.
Anche in questo caso, il mancato rispetto degli obblighi di informazione e consultazione del comitato consultivo costituisce, ai sensi dell'articolo 17, condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).
La proposta di legge n. 2023 prevede, tra i criteri di delega (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), l'istituzione di organismi congiunti, costituiti da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti dei lavoratori, con poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie indicate. Tali materie riguardano in modo diretto o indiretto il rapporto di lavoro, mentre le decisioni concernenti la gestione dell'impresa, salvo che per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro (che può avere immediate ricadute sul rapporto di lavoro), restano affidate agli organi competenti.
I rappresentanti dei lavoratori in seno ai suddetti organismi devono essere eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali. In proposito, la proposta sembra lasciare alla successiva (eventuale) fase contrattuale la scelta del meccanismo di selezione dei rappresentanti sindacali.
La proposta di legge n. 4039 affronta i temi dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della partecipazione dei lavoratori alle attività dell'impresa, del rendiconto aziendale e della partecipazione azionaria dei lavoratori.
Le diverse proposte in esame tengono conto dei diversi modelli di amministrazione e di controllo previsti dal nuovo testo del codice civile introdotto, a decorrere dal 2004, dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge delega n. 366 del 2001 per la riforma dei diritto societario, il quale ha profondamente modificato i sistemi di gestione e controllo delle società di capitali, rimettendo all'autonomia statutaria la scelta tra tre diversi modelli che tengono conto di esperienze di altri ordinamenti e consentono alle società di organizzarsi secondo schemi ritenuti più consoni alle specificità della singola impresa:
il modello tradizionale;
il modello dualistico;
il modello monistico.

Ricorda che la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è prevista attualmente dalla disciplina societaria di alcuni ordinamenti europei, quali, in particolare, la Germania e la Svezia.

Diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Alcune delle proposte di legge in esame recano anche disposizioni in merito al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (Capo I della proposta n. 4039, articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) della proposta n. 2023).
Più specificamente, la proposta di legge n. 2023 inserisce, tra i criteri di delega (peraltro da coordinare con le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE), il principio del rispetto delle procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti.
La proposta n. 4039, invece, al Capo I (articoli 1-5) stabilisce il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori, delimitando contestualmente il campo di applicazione alle sole imprese che occupano complessivamente più di 35 dipendenti, indicando altresì i criteri di computo dei lavoratori. In particolare, si dispone il diritto all'informazione e alla consultazione per i rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori nelle imprese in precedenza ricordate, su materie e procedure individuate dalla contrattazione collettiva (articolo 1, comma 1).
L'articolo 18 della proposta di legge n. 4039 obbliga le società, in qualunque forma costituite, che occupano complessivamente più di trecento dipendenti, devono redigere un rendiconto aziendale, da allegare al bilancio di esercizio. Copia del rendiconto deve essere consegnata al comitato consultivo di cui all'articolo 11 della stessa proposta e alle rappresentanze sindacali unitarie o alle rappresentanze sindacali aziendali. A ciascun dipendente deve essere consegnata una copia in forma divulgativa dello stesso rendiconto aziendale.
Il rendiconto, redatto secondo i criteri specificati dal comma 2 dell'articolo 18 e corredato da informazioni statistiche, deve rappresentare in modo trasparente la situazione economica, finanziaria e sociale della società.

Trattamento di fine rapporto.

Gli articoli 7 delle proposte di legge n. 1943 e n. 3926 contengono disposizioni, sostanzialmente identiche, intese ad incentivare, come riportato nelle rispettive relazioni illustrative, la sottoscrizione di titoli (la proposta n. 1943 fa riferimento ai soli titoli azionari) inserendo tale finalità a livello codicistico tra quelle che, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, conferiscono il diritto di ottenere anticipazioni periodiche, sia pure con un'incidenza percentuale limitata, sul TFR.
Tali articoli, modificando parzialmente l'articolo 2120 del codice civile, introducono una nuova tipologia di anticipazione sul TFR.
In primo luogo, viene inserito un comma (lettera a), che prevede che il lavoratore, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di titoli, possa inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del TFR cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, ai fini dell'acquisto dei richiamati titoli. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del TFR maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal TFR stesso.
La successiva lettera b) sostituisce il decimo comma del citato articolo 2120, allo scopo di coordinare la normativa all'introduzione della nuova tipologia di anticipazione in precedenza ricordata.

Passando ad esaminare le tematiche affrontate nelle proposte di legge in esame di più diretta competenza della Commissione Finanze, esse riguardano la raccolta di deleghe di voto da parte di associazioni di dipendenti azionisti, l'istituzione di piano di azionariato e di partecipazione finanziaria in favore dei dipendenti ed il relativo trattamento tributario, nonché la previsione di forme partecipazione agli utili dei dipendenti stessi.

Associazioni di dipendenti azionisti.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 1943 prevede che i dipendenti e gli ex-dipendenti collocati in quiescenza, che sono azionisti della società dalla quale dipendono, possono costituire una o più associazioni, che sono definite associazioni di dipendenti azionisti, quando si verificano per ciascuna di esse, le seguenti condizioni:
sono costituite con scrittura privata autenticata;
non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
rappresentano almeno il 20 per cento dei dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti fino a 500), o sono composte da almeno 200 dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti compreso tra 500 e 5.000), sono composte da almeno 300 dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti superiore a 5.000);
sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB.

Le associazioni di dipendenti azionisti possono esercitare la raccolta delle deleghe di voto (articolo 3 della proposta di legge n. 1943). In alternativa, gli aderenti all'associazione possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie, anche appositamente costituite, che eserciteranno il diritto di voto nelle assemblee in conformità alle istruzioni ricevute (articolo 4 della proposta di legge n. 1943).
Le associazioni di dipendenti azionisti possono presentare, direttamente o tramite le società fiduciarie, proprie candidature per gli organi di controllo della società alla quale si riferisce la partecipazione posseduta. Nei casi espressamente indicati, in relazione alla rappresentanza dell'associazione, il candidato designato dall'associazione stessa è incluso di diritto tra i membri effettivi del collegio sindacale (articolo 5 della proposta n. 1943).
Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 1003 stabiliscono che i dipendenti (anche in quiescenza) possono costituire tra loro associazioni senza fine di lucro che abbiano un numero minimo di soci pari al 5 per cento dei dipendenti azionisti. Alle associazioni può essere delegato dai dipendenti il diritto di partecipazione alle assemblee delle società.
L'associazione può superare i limiti vigenti relativi alla quantità massima di deleghe detenibili da singoli soggetti, mentre deve comunque rispettare le eventuali disposizioni statutarie o legislative che pongono un limite al numero di azioni massimo che può essere complessivamente rappresentato nell'assemblea societaria da un singolo soggetto.

Piani di azionariato dei dipendenti.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 3642 e gli articoli 20 e 21, commi 1-3, della proposta n. 4039 introducono i piani di azionariato dei dipendenti, al fine di consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa. I piani, istituiti sulla base di contratti e accordi collettivi, a livello aziendale o multiaziendale, sono attuati mediante la promozione o la costituzione di un'apposita società di investimento a capitale variabile (SICAV), contenente, nella sua denominazione, la dizione «fondo comune di impresa». Alla SICAV possono aderire solamente i dipendenti, anche in quiescenza, delle aziende finanziarie. L'adesione al piano da parte dei dipendenti è volontaria.

L'impresa datrice di lavoro assegna alla SICAV le azioni o gli altri strumenti finanziari che intende attribuire ai propri dipendenti che hanno aderito al piano. In contropartita la SICAV emette azioni da assegnare ai dipendenti in proporzione alla loro partecipazione al piano. I dipendenti possono inoltre conferire alla SICAV le azioni o gli altri strumenti finanziari oggetto dei piano, che possiedono o acquistano individualmente.
Le SICAV sono considerate investitori professionali e alle stesse si applicano le disposizioni del TU della finanza espressamente richiamate (si vedano l'articolo 3 della proposta n. 3642 e l'articolo 22 della proposta n. 4039).
Le relazioni illustrative ad entrambe le proposte di legge chiariscono che «le regole di governance dei fondi, in parte ispirate a quella delle cooperative, sono finalizzate a incentivare la partecipazione dei soci e a valorizzare gli elementi di omogeneità tra i soci stessi (voto capitario, gradimento all'entrata di nuovi azionisti, possibilità di assemblee separate)».
Le SICAV possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti, anche a riposo, delle società aderenti al piano (articolo 4, comma 2, della proposta di legge n. 3642 e articolo 23, comma 2, della proposta n. 4039). Tali deleghe si riferiscono agli strumenti finanziari posseduti dai dipendenti e non conferiti alla SICAV.

Piani di partecipazione finanziaria.

I piani di partecipazione finanziaria (articolo 2 della proposta di legge n. 3926), costituiscono strumenti analoghi ai sopra illustrati piani di azionariato dei dipendenti, anch'essi istituiti sulla base di contratti e di accordi collettivi a livello aziendale o multiaziendale e a partecipazione volontaria, prevedono l'attribuzione ai dipendenti di strumenti finanziari emessi dalle società.
Ricorda che l'articolo 2349 del codice civile, come modificato decreto legislativo n. 6 del 2003, stabilisce che l'assemblea straordinaria della società per azioni possa deliberare, se lo statuto lo prevede, l'assegnazione di utili ai propri dipendenti, o ai dipendenti di società controllate, mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai lavoratori, con norme particolari riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
In alternativa alle azioni possono essere assegnati agli stessi soggetti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
I piani di partecipazione finanziaria, tuttavia, a differenza dei piani di azionariato, possono alternativamente prevedere che gli strumenti finanziari siano assegnati collettivamente a un fondo comune di impresa (di cui all'articolo 3 della stessa proposta) ovvero singolarmente ai dipendenti, i quali aderiscono a una associazione di partecipazione finanziaria (di cui agli articoli 4-6 della stessa proposta).
Il fondo comune di impresa (articolo 3 della proposta n. 3926), costituito in forma di SICAV, emette quote (rectius azioni) da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.
L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa (articoli 4-6 della proposta n. 3926), modellata sull'associazione di azionisti di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TU della finanza), è costituita con scrittura privata autenticata e non deve esercitare attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo. Per poter svolgere il proprio ruolo, l'associazione può sollecitare il rilascio delle deleghe di voto da parte dei dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari. In alternativa, gli aderenti all'associazione possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie, anche appositamente costituite, che eserciteranno il diritto di voto nelle assemblee in conformità alle istruzioni ricevute.

Operatività dei fondi comuni di impresa.

I fondi comuni di impresa previsti dalle proposte di legge n. 3642 e n 4039 e dall'articolo 3 della proposta di legge n. 3926 non possono effettuare operazioni di investimento e disinvestimento sul proprio patrimonio.
È fatta però salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle aziende datrici di lavoro, i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, che non vengono distribuiti agli aderenti (articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 3642, articolo 23, comma 1, della proposta n. 4039 e articolo 3, comma 2, della proposta n. 3926).
In sostanza, le proposte di legge prospettano l'introduzione nell'ordinamento italiano di una nuova tipologia di fondi comuni, differenziata sia nell'oggetto che nel regime giuridico da quelli previsti dalla disciplina del Testo unico della finanza.

Limiti temporali alla cessione degli strumenti finanziari.

Le proposte di legge escludono il rimborso delle azioni (e degli altri strumenti finanziari) prima che sia trascorso il termine fissato dal piano di azionariato dei dipendenti; tale termine non può essere inferiore a tre anni. Il rimborso può comunque essere richiesto prima della scadenza del termine, in presenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio (articolo 2, comma 2, della proposta di legge n. 3642 e articolo 21, comma 2, della proposta n. 4039).
In caso di recesso l'aderente può richiedere la liquidazione in denaro della propria quota ovvero l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del piano (articolo 5 della proposta n. 3642 e articolo 24 della proposta n. 4039).
Gli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti non possono essere ceduti per un periodo previsto dal piano di partecipazione finanziaria, comunque non inferiore a tre anni, a meno che non sia in corso un'offerta pubblica di acquisto o di scambio degli strumenti stessi (articolo 2, comma 2, della proposta n. 3926).

Assegnazione di azioni e strumenti finanziari.

L'articolo 8 della proposta di legge n. 3926 stabilisce che le disposizioni della stessa proposta si applicano anche alle assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro, effettuate ai sensi dell'articolo 2349 codice civile (come modificato dal decreto legislativo n. 6 del 2003).
Ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assemblea straordinaria può deliberare, se lo statuto lo prevede, di assegnare individualmente ai prestatori di lavoro speciali categorie di azioni o di altri strumenti finanziari.

Partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa.

La proposta di legge n. 2778 ha lo scopo, come affermato nella relazione illustrativa, di garantire la competitività per le piccole imprese artigiane e agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci (cosiddette microimprese).
In particolare, al fine di mantenere un adeguato livello di competitività, si disciplina la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese, mediante l'utilizzo di una specifica fattispecie di contratto, l'associazione in partecipazione (regolamentato al comma 2).
In particolare, all'articolo 1 si prevede la possibilità, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro, di partecipare (comma 1) agli utili nelle forme e con le modalità stabilite (comma 2) tra le parti e nel rispetto della normativa civilistica in materia.
Il successivo comma 3 prevede che la quota di partecipazione agli utili possa essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda ai prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.
È previsto altresì un beneficio, consistente in uno sgravio contributivo annuale (comma 4) per gli imprenditori che corrispondono o accantonano somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili. Tale sgravio deve essere proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 2 della proposta di legge n. 2778 stabilisce che un successivo decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà stabilire linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori secondo le previsioni di cui alla stessa proposta di legge.
Il rispetto delle linee guida contenute nel decreto potrà valere come elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.

Trattamento tributario.

L'articolo 8 della proposta di legge n. 1943 esenta da imposta in capo ai percettori, i dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai propri dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza. Sui suddetti dividendi non si applica inoltre alcuna ritenuta.
A questo riguardo ricorda che la disciplina fiscale dei dividendi è oggetto di un profondo intervento di revisione, mediante lo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposizione sulle società, recentemente sottoposto all'esame della Commissione Finanze.
La normativa attualmente vigente, al fine di evitare la doppia tassazione, permette, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, di recuperare in capo al socio le imposte pagate dalla società. La normativa prevista nello schema di decreto legislativo (che entrerà in vigore a partire dal 1o gennaio 2004, ed essere applicata ai dividendi distribuiti a decorrere dalla predetta data) prevede invece l'abolizione del credito d'imposta e la introduzione della tassazione parziale dei dividendi percepiti dai soci, comportando effetti in termini di carico tributario per il soggetto che riscuote gli utili spettanti, sia esso una persona fisica o una persona giuridica.
Più in particolare, lo schema di decreto legislativo sopprime nel nuovo TUIR, a partire dal periodo d'imposta che avrà inizio dal 1o gennaio 2004, tutte le disposizioni concernenti il credito d'imposta sui dividendi, tra cui quelle attualmente contenute negli articoli 14 e 105.
A fronte dell'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta, si prevede l'introduzione di un diverso regime per la tassazione dei dividendi, basato sulla loro parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile (quando non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).
L'articolo 6 della proposta di legge n. 3642 e l'articolo 25 dalla proposta n. 4039 sono sostanzialmente identici. Essi estendono ai piani di azionariato dei dipendenti le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 48, comma 2, lettere g) e g-bis), e comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR), i quali prevedono che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:
il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (pari a 2.065,83 euro), a condizione che non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.

Le proposte in esame richiedono però che le azioni siano possedute per almeno 4 anni (anziché 3), mentre il limite di importo viene elevato a 2.500 euro (proposta di legge n. 3642) e a 2.582,28 euro (proposta n. 4039).
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti ai piani di azionariato, dai propri datori di lavoro (o dalle società controllanti, controllate o collegate), per la sottoscrizione delle azioni della SICAV. Al soggetto erogante tali prestiti viene invece concessa la deducibilità dal reddito di impresa degli oneri finanziari connessi al prestito.
Gli importi versati dai dipendenti (non derivanti dal prestito di fedeltà) sono detraibili dall'IRPEF per il 19 per cento fino ad un massimo di 5.000 euro (proposta di legge n. 3642) e di 5.164,57 euro (proposta n. 4039).
Si rinvia infine al trattamento fiscale delle SICAV di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 84 del 1992.
L'articolo 9 della proposta di legge n. 3926 consente ai dipendenti di dedurre dal reddito imponibile le spese sostenute per l'acquisto e la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui alla stessa proposta, nel limite annuo di 5.000 euro.
La società che ha istituito il piano di partecipazione finanziaria può dedurre dal reddito di impresa:
a) gli interessi e parte del capitale relativi ai prestiti ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
b) la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo al quale sono offerte ai dipendenti;
c) l'intero valore delle azioni assegnate gratuitamente ai dipendenti.

Tutti i benefici sopra richiamati sono revocati in caso di cessione degli strumenti finanziari durante il periodo di incedibilità.