Commissioni Riunite VI e XI - Mercoledì 10 dicembre 2003
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e
ai risultati d'impresa (C. 1003 Serena, C. 1943 Benvenuto, C. 2023 Cirielli, C.
2778 Volontè, C. 3642 Delbono, C. 3926 Benvenuto, C. 4039 Delbono).
RELAZIONE DEL
RELATORE PER LA VI COMMISSIONE, ETTORE ROMOLI
Le proposte di legge in esame recano disposizioni in materia di
partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa.
In via preliminare, ricorda che l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria
2004 (AC 4489), attualmente all'esame della Camera, prevede l'istituzione,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo speciale
per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese,
finalizzato a sostenere programmi - definiti in attuazione di accordi sindacali
o statuti societari - volti a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai
«risultati» o alle «scelte gestionali» dell'impresa. La dotazione iniziale del
Fondo è pari a 50 milioni di euro.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un Comitato paritetico per la gestione del Fondo; il medesimo decreto
ministeriale stabilisce i «criteri fondamentali» di gestione del Fondo, che
peraltro potranno essere successivamente ridefiniti - con successivi decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - in relazione al recepimento
di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali,
anche in attuazione di indirizzi dell'Unione Europea.
Alcune proposte, in particolare le proposte di legge n. 2023 e a 4039,
disciplinano la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sia
con riferimento alla partecipazione alle decisioni dell'impresa, sia in ordine
alla partecipazione all'economia della stessa, in ossequio alle previsioni
della Carta costituzionale (articolo 46) e della Carta sociale europea.
Sempre nella prospettiva di una complessiva integrazione tra lavoratori e
impresa, alcune proposte di legge (in particolare le proposte di legge n. 4039
e n. 2023) disciplinano il diritto all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori, seppure con diverse articolazioni. La proposta n. 4039, in specie,
sancisce in questo senso l'obbligo per le società che abbiano un certo numero
di dipendenti, di redigere un rendiconto aziendale, allegato al bilancio di
esercizio, da portare a conoscenza dei medesimi dipendenti.
Alcune proposte recano quindi disposizioni riferibili a modalità di gestione
degli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti. In tal senso, la proposta
di legge n. 1943 prevede la possibilità di costituire associazioni di
dipendenti azionisti; le proposte di legge n. 3642 e n. 4039 prevedono piani di
azionariato dei dipendenti, come strumento di partecipazione dei dipendenti al
capitale dell'impresa, e analogamente è per i piani di partecipazione
finanziaria, di cui alla proposta di legge n. 3926).
Completano il quadro normativa delle proposte in esame la disciplina relativa
ai fondi comuni di impresa di cui alle proposte di legge a 3642, n. 4039 e n.
3926; la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole
imprese (proposta di legge n. 2778); disposizioni intese ad incentivare la
sottoscrizione di titoli, conferendo il diritto di ottenere anticipazioni periodiche
sul TFR (proposta di legge n. 1943 e n. 3926); e norme in materia tributaria e
di assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari a favore dei
prestatori di lavoro.
Partecipazione dei lavoratori agli organi sociali
La proposta di legge n. 1003 (articoli 1-4) stabilisce che i dipendenti
azionisti, in presenza di determinate circostanze, designano 2 o 3 membri del
consiglio di amministrazione (a seconda che questo sia costituito da meno o da
più di dodici membri).
La proposta si applica alle società per azioni operanti prevalentemente nei
settori del credito, delle assicurazioni, dell'energia, dei trasporti, delle
telecomunicazioni e della difesa e quotate in borsa con un numero di azionisti
superiore a 30.000 e un numero di dipendenti superiore a 5.000. La CONSOB emana
ogni anno la lista delle società alle quali è applicabile la legge in esame. La
designazione, da parte dei dipendenti azionisti, dei membri nel consiglio di
amministrazione avviene attraverso una autonoma consultazione con voto segreto
e capitario. Disposizioni specifiche sono dettate con riferimento ai gruppi
aziendali e ai consigli di amministrazione già costituiti alla data di entrata
in vigore della legge.
L'articolo 5 della proposta di legge n. 1943 prevede, invece, la partecipazione
di rappresentanti dei lavoratori al collegio sindacale, mentre il Capo II della
proposta n. 4039 (articoli 6-17) prospetta la partecipazione dei lavoratori al
consiglio di sorveglianza o al comitato consultivo appositamente costituito.
L'articolo 6 della proposta n. 4039 prevede la partecipazione di rappresentanti
dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza della società, al verificarsi
delle seguenti condizioni:
l'impresa è esercitata in forma di società per azioni o di società europea, ai
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;
la società occupa più di trecento dipendenti;
lo statuto della società prevede che l'amministrazione e il controllo siano
esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza
(cosiddetto sistema dualistico);
ci sia una richiesta di almeno il 30 per cento dei dipendenti della società o
delle RSU o delle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle
associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, il cui numero
è determinato dalla contrattazione collettiva, devono essere non meno di un
quinto e non più della metà dei componenti del consiglio stesso. Al consiglio
di sorveglianza e ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili,
alcune norme del codice civile, espressamente richiamate, relative agli
amministratori, ai sindaci e al controllo contabile delle società per azioni.
Nella quota dei membri del consiglio di sorveglianza eletti dai dipendenti
devono essere rappresentate, ove presenti, le categorie degli operai, degli
impiegati, dei quadri e dei dirigenti. Inoltre, nel consiglio di sorveglianza
deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante (articolo 8) dei
dipendenti aderenti ai piani di azionariato (cfr. scheda illustrativa sui piani
di azionariato).
Il successivo articolo 10 prevede che le procedure relative all'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori possano essere più specificamente disciplinate
dai contratti collettivi. Nel caso in cui manchino anche specifiche previsioni
contrattuali le procedure elettorali vengono individuate con un apposito
regolamento elettorale da emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e
previa intesa con le confederazione dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Ai sensi dell'articolo 11, inoltre, nelle società in qualsiasi forma costituite
e con almeno 300 lavoratori e nelle Società per Azioni nelle quali non è
prevista la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, è istituito
un comitato consultivo composto da rappresentanti dei lavoratori; ai contratti
e accordi collettivi viene demandata la disciplina sulla composizione del
comitato consultivo, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di
eleggibilità nonché il procedimento elettorale (articolo 13); il comitato,
inoltre, disciplina con propri regolamenti l'organizzazione interna e le
modalità di funzionamento (articolo 14).
L'articolo 12 della medesima proposta di legge prevede che l'organo
amministrativo della società di cui al precedente articolo 11 trasmette ogni
sei mesi ai componenti del comitato consultivo una relazione sulla situazione
complessiva della società.
Segnala che la formulazione del comma 1 dell'articolo in esame potrebbe essere
interpretata nel senso che l'organo amministrativo sia riferito alle diverse
tipologie di società di cui al precedente articolo 11; oppure, nel senso che
sia previsto un ulteriore organo interno al comitato consultivo a cui sono
demandati i compiti indicati. Dal contesto normativo sistematico sembrerebbe
peraltro preferibile la prima interpretazione.
Sono altresì regolamentate le funzioni del comitato consultivo, nonché le
garanzie riconosciute ai componenti del comitato stesso (articolo 16), fermo
restando l'obbligo di riservatezza per i componenti stessi (articolo 15) in
merito alle notizie qualificate come riservate dall'azienda.
Anche in questo caso, il mancato rispetto degli obblighi di informazione e
consultazione del comitato consultivo costituisce, ai sensi dell'articolo 17,
condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori
(legge n. 300 del 1970).
La proposta di legge n. 2023 prevede, tra i criteri di delega (articolo 1,
comma 1, lettera a), n. 1), l'istituzione di organismi congiunti,
costituiti da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti dei lavoratori,
con poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie
indicate. Tali materie riguardano in modo diretto o indiretto il rapporto di
lavoro, mentre le decisioni concernenti la gestione dell'impresa, salvo che per
quanto riguarda l'organizzazione del lavoro (che può avere immediate ricadute
sul rapporto di lavoro), restano affidate agli organi competenti.
I rappresentanti dei lavoratori in seno ai suddetti organismi devono essere
eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali. In proposito, la proposta
sembra lasciare alla successiva (eventuale) fase contrattuale la scelta del
meccanismo di selezione dei rappresentanti sindacali.
La proposta di legge n. 4039 affronta i temi dell'informazione e della
consultazione dei lavoratori, della partecipazione dei lavoratori alle attività
dell'impresa, del rendiconto aziendale e della partecipazione azionaria dei
lavoratori.
Le diverse proposte in esame tengono conto dei diversi modelli di
amministrazione e di controllo previsti dal nuovo testo del codice civile
introdotto, a decorrere dal 2004, dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6, emanato in attuazione della legge delega n. 366 del 2001 per la riforma dei
diritto societario, il quale ha profondamente modificato i sistemi di gestione
e controllo delle società di capitali, rimettendo all'autonomia statutaria la
scelta tra tre diversi modelli che tengono conto di esperienze di altri
ordinamenti e consentono alle società di organizzarsi secondo schemi ritenuti
più consoni alle specificità della singola impresa:
il modello tradizionale;
il modello dualistico;
il modello monistico.
Ricorda che la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è
prevista attualmente dalla disciplina societaria di alcuni ordinamenti europei,
quali, in particolare, la Germania e la Svezia.
Diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Alcune delle proposte di legge in esame recano anche disposizioni in merito
al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (Capo I della
proposta n. 4039, articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) della proposta
n. 2023).
Più specificamente, la proposta di legge n. 2023 inserisce, tra i criteri di
delega (peraltro da coordinare con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE),
il principio del rispetto delle procedure formali, vincolanti e garantite di
informazione e consultazione preventiva dei lavoratori in ordine alle decisioni
più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi
sindacali titolari di corrispondenti diritti.
La proposta n. 4039, invece, al Capo I (articoli 1-5) stabilisce il diritto di
informazione e consultazione dei lavoratori, delimitando contestualmente il
campo di applicazione alle sole imprese che occupano complessivamente più di 35
dipendenti, indicando altresì i criteri di computo dei lavoratori. In
particolare, si dispone il diritto all'informazione e alla consultazione per i
rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori nelle imprese in precedenza
ricordate, su materie e procedure individuate dalla contrattazione collettiva
(articolo 1, comma 1).
L'articolo 18 della proposta di legge n. 4039 obbliga le società, in qualunque
forma costituite, che occupano complessivamente più di trecento dipendenti,
devono redigere un rendiconto aziendale, da allegare al bilancio di esercizio.
Copia del rendiconto deve essere consegnata al comitato consultivo di cui
all'articolo 11 della stessa proposta e alle rappresentanze sindacali unitarie
o alle rappresentanze sindacali aziendali. A ciascun dipendente deve essere
consegnata una copia in forma divulgativa dello stesso rendiconto aziendale.
Il rendiconto, redatto secondo i criteri specificati dal comma 2 dell'articolo
18 e corredato da informazioni statistiche, deve rappresentare in modo
trasparente la situazione economica, finanziaria e sociale della società.
Trattamento di fine rapporto.
Gli articoli 7 delle proposte di legge n. 1943 e n. 3926 contengono
disposizioni, sostanzialmente identiche, intese ad incentivare, come riportato
nelle rispettive relazioni illustrative, la sottoscrizione di titoli (la
proposta n. 1943 fa riferimento ai soli titoli azionari) inserendo tale
finalità a livello codicistico tra quelle che, ai sensi dell'articolo 2120 del
codice civile, conferiscono il diritto di ottenere anticipazioni periodiche,
sia pure con un'incidenza percentuale limitata, sul TFR.
Tali articoli, modificando parzialmente l'articolo 2120 del codice civile,
introducono una nuova tipologia di anticipazione sul TFR.
In primo luogo, viene inserito un comma (lettera a), che prevede che il
lavoratore, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di
lavoro che sia emittente di titoli, possa inoltre ottenere, in costanza del
rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del TFR cui
avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta,
ai fini dell'acquisto dei richiamati titoli. Le anticipazioni possono essere
ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro
in misura non superiore al 10 per cento del TFR maturato nell'ulteriore periodo
intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal TFR stesso.
La successiva lettera b) sostituisce il decimo comma del citato articolo
2120, allo scopo di coordinare la normativa all'introduzione della nuova
tipologia di anticipazione in precedenza ricordata.
Passando ad esaminare le tematiche affrontate nelle proposte di legge in
esame di più diretta competenza della Commissione Finanze, esse riguardano la
raccolta di deleghe di voto da parte di associazioni di dipendenti azionisti,
l'istituzione di piano di azionariato e di partecipazione finanziaria in favore
dei dipendenti ed il relativo trattamento tributario, nonché la previsione di
forme partecipazione agli utili dei dipendenti stessi.
Associazioni di dipendenti azionisti.
L'articolo 2 della proposta di legge n. 1943 prevede che i dipendenti e gli
ex-dipendenti collocati in quiescenza, che sono azionisti della società dalla
quale dipendono, possono costituire una o più associazioni, che sono definite
associazioni di dipendenti azionisti, quando si verificano per ciascuna di
esse, le seguenti condizioni:
sono costituite con scrittura privata autenticata;
non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al
raggiungimento dello scopo associativo;
rappresentano almeno il 20 per cento dei dipendenti (se la società ha un numero
di dipendenti fino a 500), o sono composte da almeno 200 dipendenti (se la
società ha un numero di dipendenti compreso tra 500 e 5.000), sono composte da
almeno 300 dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti superiore a
5.000);
sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB.
Le associazioni di dipendenti azionisti possono esercitare la raccolta delle
deleghe di voto (articolo 3 della proposta di legge n. 1943). In alternativa,
gli aderenti all'associazione possono intestare fiduciariamente le proprie
azioni a società fiduciarie, anche appositamente costituite, che eserciteranno
il diritto di voto nelle assemblee in conformità alle istruzioni ricevute
(articolo 4 della proposta di legge n. 1943).
Le associazioni di dipendenti azionisti possono presentare, direttamente o
tramite le società fiduciarie, proprie candidature per gli organi di controllo
della società alla quale si riferisce la partecipazione posseduta. Nei casi
espressamente indicati, in relazione alla rappresentanza dell'associazione, il
candidato designato dall'associazione stessa è incluso di diritto tra i membri
effettivi del collegio sindacale (articolo 5 della proposta n. 1943).
Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 1003 stabiliscono che i
dipendenti (anche in quiescenza) possono costituire tra loro associazioni senza
fine di lucro che abbiano un numero minimo di soci pari al 5 per cento dei
dipendenti azionisti. Alle associazioni può essere delegato dai dipendenti il diritto
di partecipazione alle assemblee delle società.
L'associazione può superare i limiti vigenti relativi alla quantità massima di
deleghe detenibili da singoli soggetti, mentre deve comunque rispettare le
eventuali disposizioni statutarie o legislative che pongono un limite al numero
di azioni massimo che può essere complessivamente rappresentato nell'assemblea
societaria da un singolo soggetto.
Piani di azionariato dei dipendenti.
Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 3642 e gli articoli 20 e 21,
commi 1-3, della proposta n. 4039 introducono i piani di azionariato dei
dipendenti, al fine di consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale
dell'impresa. I piani, istituiti sulla base di contratti e accordi collettivi,
a livello aziendale o multiaziendale, sono attuati mediante la promozione o la
costituzione di un'apposita società di investimento a capitale variabile
(SICAV), contenente, nella sua denominazione, la dizione «fondo comune di
impresa». Alla SICAV possono aderire solamente i dipendenti, anche in
quiescenza, delle aziende finanziarie. L'adesione al piano da parte dei
dipendenti è volontaria.
L'impresa datrice di lavoro assegna alla SICAV le azioni o gli altri
strumenti finanziari che intende attribuire ai propri dipendenti che hanno
aderito al piano. In contropartita la SICAV emette azioni da assegnare ai
dipendenti in proporzione alla loro partecipazione al piano. I dipendenti
possono inoltre conferire alla SICAV le azioni o gli altri strumenti finanziari
oggetto dei piano, che possiedono o acquistano individualmente.
Le SICAV sono considerate investitori professionali e alle stesse si applicano
le disposizioni del TU della finanza espressamente richiamate (si vedano
l'articolo 3 della proposta n. 3642 e l'articolo 22 della proposta n. 4039).
Le relazioni illustrative ad entrambe le proposte di legge chiariscono che «le
regole di governance dei fondi, in parte ispirate a quella delle
cooperative, sono finalizzate a incentivare la partecipazione dei soci e a
valorizzare gli elementi di omogeneità tra i soci stessi (voto capitario,
gradimento all'entrata di nuovi azionisti, possibilità di assemblee separate)».
Le SICAV possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti, anche a riposo,
delle società aderenti al piano (articolo 4, comma 2, della proposta di legge
n. 3642 e articolo 23, comma 2, della proposta n. 4039). Tali deleghe si
riferiscono agli strumenti finanziari posseduti dai dipendenti e non conferiti
alla SICAV.
Piani di partecipazione finanziaria.
I piani di partecipazione finanziaria (articolo 2 della proposta di legge n.
3926), costituiscono strumenti analoghi ai sopra illustrati piani di
azionariato dei dipendenti, anch'essi istituiti sulla base di contratti e di
accordi collettivi a livello aziendale o multiaziendale e a partecipazione
volontaria, prevedono l'attribuzione ai dipendenti di strumenti finanziari
emessi dalle società.
Ricorda che l'articolo 2349 del codice civile, come modificato decreto
legislativo n. 6 del 2003, stabilisce che l'assemblea straordinaria della
società per azioni possa deliberare, se lo statuto lo prevede, l'assegnazione
di utili ai propri dipendenti, o ai dipendenti di società controllate, mediante
l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai
lavoratori, con norme particolari riguardo alla forma, alle modalità di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve
essere aumentato in misura corrispondente.
In alternativa alle azioni possono essere assegnati agli stessi soggetti
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle
condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di
trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
I piani di partecipazione finanziaria, tuttavia, a differenza dei piani di
azionariato, possono alternativamente prevedere che gli strumenti finanziari
siano assegnati collettivamente a un fondo comune di impresa (di cui
all'articolo 3 della stessa proposta) ovvero singolarmente ai dipendenti, i
quali aderiscono a una associazione di partecipazione finanziaria (di cui agli
articoli 4-6 della stessa proposta).
Il fondo comune di impresa (articolo 3 della proposta n. 3926), costituito in
forma di SICAV, emette quote (rectius azioni) da assegnare agli aderenti
in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.
L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa (articoli 4-6 della
proposta n. 3926), modellata sull'associazione di azionisti di cui all'articolo
141 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TU della finanza), è costituita con
scrittura privata autenticata e non deve esercitare attività di impresa, salvo
quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo. Per
poter svolgere il proprio ruolo, l'associazione può sollecitare il rilascio
delle deleghe di voto da parte dei dipendenti assegnatari degli strumenti
finanziari. In alternativa, gli aderenti all'associazione possono intestare
fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie, anche appositamente
costituite, che eserciteranno il diritto di voto nelle assemblee in conformità
alle istruzioni ricevute.
Operatività dei fondi comuni di impresa.
I fondi comuni di impresa previsti dalle proposte di legge n. 3642 e n 4039
e dall'articolo 3 della proposta di legge n. 3926 non possono effettuare
operazioni di investimento e disinvestimento sul proprio patrimonio.
È fatta però salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle
aziende datrici di lavoro, i dividendi e gli altri proventi percepiti dai
fondi, che non vengono distribuiti agli aderenti (articolo 4, comma 1, della
proposta di legge n. 3642, articolo 23, comma 1, della proposta n. 4039 e
articolo 3, comma 2, della proposta n. 3926).
In sostanza, le proposte di legge prospettano l'introduzione nell'ordinamento
italiano di una nuova tipologia di fondi comuni, differenziata sia nell'oggetto
che nel regime giuridico da quelli previsti dalla disciplina del Testo unico
della finanza.
Limiti temporali alla cessione degli strumenti finanziari.
Le proposte di legge escludono il rimborso delle azioni (e degli altri
strumenti finanziari) prima che sia trascorso il termine fissato dal piano di
azionariato dei dipendenti; tale termine non può essere inferiore a tre anni.
Il rimborso può comunque essere richiesto prima della scadenza del termine, in
presenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio (articolo 2, comma 2,
della proposta di legge n. 3642 e articolo 21, comma 2, della proposta n.
4039).
In caso di recesso l'aderente può richiedere la liquidazione in denaro della
propria quota ovvero l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del
piano (articolo 5 della proposta n. 3642 e articolo 24 della proposta n. 4039).
Gli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti non possono essere ceduti per
un periodo previsto dal piano di partecipazione finanziaria, comunque non
inferiore a tre anni, a meno che non sia in corso un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio degli strumenti stessi (articolo 2, comma 2, della
proposta n. 3926).
Assegnazione di azioni e strumenti finanziari.
L'articolo 8 della proposta di legge n. 3926 stabilisce che le disposizioni
della stessa proposta si applicano anche alle assegnazioni di azioni e di altri
strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro, effettuate ai sensi
dell'articolo 2349 codice civile (come modificato dal decreto legislativo n. 6
del 2003).
Ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assemblea straordinaria può
deliberare, se lo statuto lo prevede, di assegnare individualmente ai
prestatori di lavoro speciali categorie di azioni o di altri strumenti
finanziari.
Partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa.
La proposta di legge n. 2778 ha lo scopo, come affermato nella relazione
illustrativa, di garantire la competitività per le piccole imprese artigiane e
agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci (cosiddette
microimprese).
In particolare, al fine di mantenere un adeguato livello di competitività, si
disciplina la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole
imprese, mediante l'utilizzo di una specifica fattispecie di contratto,
l'associazione in partecipazione (regolamentato al comma 2).
In particolare, all'articolo 1 si prevede la possibilità, per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità di almeno sei
anni presso lo stesso datore di lavoro, di partecipare (comma 1) agli utili
nelle forme e con le modalità stabilite (comma 2) tra le parti e nel rispetto
della normativa civilistica in materia.
Il successivo comma 3 prevede che la quota di partecipazione agli utili possa
essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le
parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda ai
prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato
dalle parti.
È previsto altresì un beneficio, consistente in uno sgravio contributivo
annuale (comma 4) per gli imprenditori che corrispondono o accantonano somme di
denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili. Tale sgravio deve
essere proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo
quanto stabilito con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge in esame.
L'articolo 2 della proposta di legge n. 2778 stabilisce che un successivo
decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro due mesi dall'entrata in
vigore della legge, dovrà stabilire linee guida per la corretta utilizzazione
del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554
del codice civile, al fine di evitare pratiche in frode alla legge e
incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori secondo le
previsioni di cui alla stessa proposta di legge.
Il rispetto delle linee guida contenute nel decreto potrà valere come elemento
probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.
Trattamento tributario.
L'articolo 8 della proposta di legge n. 1943 esenta da imposta in capo ai
percettori, i dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai
propri dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza. Sui suddetti dividendi non si
applica inoltre alcuna ritenuta.
A questo riguardo ricorda che la disciplina fiscale dei dividendi è oggetto di
un profondo intervento di revisione, mediante lo schema di decreto legislativo
di riforma dell'imposizione sulle società, recentemente sottoposto all'esame
della Commissione Finanze.
La normativa attualmente vigente, al fine di evitare la doppia tassazione,
permette, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, di recuperare in capo
al socio le imposte pagate dalla società. La normativa prevista nello schema di
decreto legislativo (che entrerà in vigore a partire dal 1o gennaio
2004, ed essere applicata ai dividendi distribuiti a decorrere dalla predetta
data) prevede invece l'abolizione del credito d'imposta e la introduzione della
tassazione parziale dei dividendi percepiti dai soci, comportando effetti in
termini di carico tributario per il soggetto che riscuote gli utili spettanti,
sia esso una persona fisica o una persona giuridica.
Più in particolare, lo schema di decreto legislativo sopprime nel nuovo TUIR, a
partire dal periodo d'imposta che avrà inizio dal 1o gennaio 2004,
tutte le disposizioni concernenti il credito d'imposta sui dividendi, tra cui
quelle attualmente contenute negli articoli 14 e 105.
A fronte dell'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta, si prevede
l'introduzione di un diverso regime per la tassazione dei dividendi, basato
sulla loro parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile (quando
non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).
L'articolo 6 della proposta di legge n. 3642 e l'articolo 25 dalla proposta n.
4039 sono sostanzialmente identici. Essi estendono ai piani di azionariato dei
dipendenti le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 48, comma 2, lettere g)
e g-bis), e comma 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986 (TUIR), i quali prevedono che non concorrono a formare
il reddito da lavoro dipendente:
il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (pari a 2.065,83
euro), a condizione che non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre
anni dalla percezione;
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
Le proposte in esame richiedono però che le azioni siano possedute per
almeno 4 anni (anziché 3), mentre il limite di importo viene elevato a 2.500
euro (proposta di legge n. 3642) e a 2.582,28 euro (proposta n. 4039).
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedeltà
concessi agli aderenti ai piani di azionariato, dai propri datori di lavoro (o
dalle società controllanti, controllate o collegate), per la sottoscrizione
delle azioni della SICAV. Al soggetto erogante tali prestiti viene invece
concessa la deducibilità dal reddito di impresa degli oneri finanziari connessi
al prestito.
Gli importi versati dai dipendenti (non derivanti dal prestito di fedeltà) sono
detraibili dall'IRPEF per il 19 per cento fino ad un massimo di 5.000 euro
(proposta di legge n. 3642) e di 5.164,57 euro (proposta n. 4039).
Si rinvia infine al trattamento fiscale delle SICAV di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 84 del 1992.
L'articolo 9 della proposta di legge n. 3926 consente ai dipendenti di dedurre
dal reddito imponibile le spese sostenute per l'acquisto e la sottoscrizione
degli strumenti finanziari di cui alla stessa proposta, nel limite annuo di
5.000 euro.
La società che ha istituito il piano di partecipazione finanziaria può dedurre
dal reddito di impresa:
a) gli interessi e parte del capitale relativi ai prestiti ai dipendenti
per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
b) la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo al quale sono
offerte ai dipendenti;
c) l'intero valore delle azioni assegnate gratuitamente ai dipendenti.
Tutti i benefici sopra richiamati sono revocati in caso di cessione degli
strumenti finanziari durante il periodo di incedibilità.