Commissioni Riunite VI e XI - Mercoledì 10 dicembre 2003

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa (C. 1003 Serena, C. 1943 Benvenuto, C. 2023 Cirielli, C. 2778 Volontè, C. 3642 Delbono, C. 3926 Benvenuto, C. 4039 Delbono).

RELAZIONE DEL RELATORE PER LA XI COMMISSIONE, ANTONINO LO PRESTI

Premessa.
Le proposte di legge in esame si caratterizzano innanzitutto per recare disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa. Si tratta di proposte infatti che riguardano principalmente la partecipazione dei lavoratori agli organi sociali (pdl 1003, 1943, 4039, 2023).
In via preliminare, si ricorda che l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2004 (AC 4489), attualmente all'esame della Camera prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese finalizzato a sostenere programmi - definiti in attuazione di accordi sindacali o statuti societari - volti a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai «risultati» o alle «scelte gestionali» dell'impresa. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 50 milioni di euro.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Comitato paritetico per la gestione del Fondo; il medesimo decreto ministeriale stabilisce i «criteri fondamentali» di gestione del Fondo, che peraltro potranno essere successivamente ridefiniti - con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - in relazione al recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione di indirizzi dell'Unione Europea.
Alcune proposte, in particolare le pdl 2023 e 4039 disciplinano la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sia con riferimento alla partecipazione alle decisioni dell'impresa; sia in ordine alla partecipazione all'economia della stessa, in ossequio alle previsioni della Carta costituzionale (articolo 46) e della Carta sociale europea.
Sempre nella prospettiva di una complessiva integrazione tra lavoratori e impresa, poi, alcune proposte di legge (in particolare le proposte di legge nn. 4039 e 2023) disciplinano il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, seppure con diverse articolazioni. La proposta di legge n. 4039, in specie, sancisce in questo senso l'obbligo per le società che abbiano un certo numero di dipendenti, di redigere un rendiconto aziendale, allegato al bilancio di esercizio, da portare a conoscenza dei medesimi dipendenti.
Alcune proposte recano quindi disposizioni riferibili a modalità di gestione degli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti. In tal senso, la proposta di legge n. 1943 prevede la possibilità di costituire associazioni di dipendenti azionisti; le proposte di legge nn. 3642 e 4039 prevedono piani di azionariato dei dipendenti, come strumento di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, e analogamente è per i piani di partecipazione finanziaria, di cui alla proposta di legge n. 3926.
Completano il quadro normativo delle proposte in esame la disciplina relativa ai fondi comuni di impresa di cui alle proposte di legge nn. 3642, 4039 e 3926; la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese (proposta di legge n. 2778); disposizioni intese ad incentivare la sottoscrizione di titoli, conferendo il diritto di ottenere anticipazioni periodiche sul TFR (proposte di legge nn. 1943 e 3926); e norme in materia tributaria e di assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro.

La partecipazione dei lavoratori agli organi sociali.

Alcune delle proposte di legge in esame prevedono espressamente forme di partecipazione degli azionisti agli organi sociali, segnatamente con riferimento agli organi che esercitano funzioni di gestione o controllo.
In particolare, la proposta di legge n. 1003 (articoli 1-4) stabilisce che i dipendenti azionisti, in presenza di determinate circostanze, designano 2 o 3 membri del consiglio di amministrazione (a seconda che questo sia costituito da meno o da più di dodici membri).
La proposta di legge n. 1003 si applica alle società per azioni operanti prevalentemente nei settori del credito, delle assicurazioni, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e della difesa e quotate in borsa con un numero di azionisti superiore a 30.000 e un numero di dipendenti superiore a 5.000.
La CONSOB emana ogni anno la lista delle società alle quali è applicabile la legge in esame.
La designazione, da parte dei dipendenti azionisti, dei membri nel consiglio di amministrazione avviene attraverso una autonoma consultazione con voto segreto e capitario. Disposizioni specifiche sono dettate con riferimento ai gruppi aziendali e ai consigli di amministrazione già costituiti alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 5 della proposta di legge n. 1943 (per il quale si rinvia al prosieguo della trattazione) prevede, invece, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al collegio sindacale, mentre il Capo II della proposta di legge n. 4039 (articoli 6-17) prospetta la partecipazione dei lavoratori al consiglio di sorveglianza o al comitato consultivo appositamente costituito.
L'articolo 6 della proposta di legge n. 4039 prevede la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza della società, al verificarsi delle seguenti condizioni:
l'impresa è esercitata in forma di società per azioni o di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 (1);
la società occupa più di trecento dipendenti;
lo statuto della società prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza (cosiddetto sistema dualistico (2);
ci sia una richiesta di almeno il 30 per cento dei dipendenti della società o delle RSU o delle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, il cui numero è determinato dalla contrattazione collettiva, devono essere non meno di un quinto e non più della metà dei componenti del consiglio stesso. Al consiglio di sorveglianza

(1) Il sopra citato regolamento entrerà in vigore l'8 ottobre 2004.
(2) Il cosiddetto sistema dualistico è disciplinato dagli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, come modificati dal decreto legislativo n. 6 del 2003 (di riforma del diritto societario). Tale sistema è applicabile alle sole società per azioni. ai suoi componenti (3) si applicano, in quanto compatibili, alcune norme del codice civile, espressamente richiamate, relative agli amministratori, ai sindaci e al controllo contabile delle società per azioni.
In particolare, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza (articolo 7) devono essere eletti, per una quota corrispondente al 70 per cento, dai dipendenti dell'impresa con un'anzianità di lavoro di almeno un anno al momento della presentazione delle liste e, per la restante quota, devono essere designati dalle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La proporzione tra le due quote deve essere, se numericamente possibile, paritaria. In caso di numero dispari è assicurata la prevalenza ai membri eletti dai dipendenti.
Nella quota dei membri del consiglio di sorveglianza eletti dai dipendenti devono essere rappresentate, ove presenti, le categorie degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti.
Inoltre, nel consiglio di sorveglianza deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante (articolo 8) dei dipendenti aderenti ai piani di azionariato (confronta: scheda illustrativa sui piani di azionariato).
Il procedimento e il regolamento elettorale sono disciplinati dall'articolo 9, il quale prevede che entro quindici giorni dalla comunicazione alla società, da parte delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dei nomi dei membri dei consiglio di sorveglianza di loro designazione, le rappresentanze sindacali unitarie ovvero le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, le citate associazioni territoriali di categoria indicono le elezioni per scegliere i membri del consiglio di sorveglianza che spetta ai lavoratori eleggere, secondo la quota, le regole sull'elettorato attivo e passivo e la proporzione

(3) La relazione illustrativa specifica che ci si riferisce ai soli componenti del consiglio di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori; tale limitazione non si ricava però dal testo del comma 3 dell'articolo 8 in commento.passivo e la proporzione fra componenti, nonché i rappresentanti dei dipendenti aderenti ai piani di azionariato.
Il successivo articolo 10 prevede che le procedure relative all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori possano essere più specificamente disciplinate dai contratti collettivi. Nel caso in cui manchino anche specifiche previsioni contrattuali le procedure elettorali vengono individuate con un apposito regolamento elettorale da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e previa intesa con le confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai sensi dell'articolo 11, inoltre, nelle società in qualsiasi forma costituite e con almeno 300 lavoratori e nelle società per azioni nelle quali non è prevista la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, è istituito un comitato consultivo composto da rappresentanti dei lavoratori; ai contratti e accordi collettivi viene demandata la disciplina sulla composizione del comitato consultivo, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità nonché il procedimento elettorale (articolo 13); il comitato, inoltre, disciplina con propri regolamenti l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento (articolo 14).
L'articolo 12 della medesima proposta di legge prevede che l'organo amministrativo della società di cui al precedente articolo 11 trasmette ogni sei mesi ai componenti del comitato consultivo una relazione sulla situazione complessiva della società.
Si precisa che la formulazione del comma 1 dell'articolo in esame potrebbe essere interpretata nel senso che l'organo amministrativo sia riferito alle diverse tipologie di società di cui al precedente articolo 11; oppure, nel senso che sia previsto un ulteriore organo interno al comitato consultivo a cui sono demandati i compiti indicati.

Dal contesto normativa sistematico sembrerebbe peraltro preferibile la prima interpretazione.
Sono altresì regolamentate le funzioni del comitato consultivo, nonché le garanzie riconosciute ai componenti del comitato stesso (articolo 16), fermo restando l'obbligo di riservatezza per i componenti stessi (articolo 15) in merito alle notizie qualificate come riservate dall'azienda.
Anche in questo caso, il mancato rispetto degli obblighi di informazione e consultazione del comitato consultivo costituisce, ai sensi dell'articolo 17, condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970).
Infine la proposta di legge n. 2023 prevede, tra i criteri di delega (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), l'istituzione di organismi congiunti, costituiti da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti dei lavoratori (4), con poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione (5) nelle materie indicate (6). Tali materie riguardano in modo diretto o indiretto il rapporto di lavoro, mentre le decisioni concernenti la gestione dell'impresa, salvo che per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro (che può avere immediate ricadute sul rapporto di lavoro), restano affidate agli organi competenti.
I rappresentanti dei lavoratori in seno ai suddetti organismi devono essere eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali. In proposito, la proposta sembra lasciare

(4) La proposta di legge non specifica nulla circa la presenza paritaria o meno dei rappresentanti delle due parti.
(5) Spetterà al Governo, nell'esercizio della delega, individuare le eventuali differenti conseguenze, nella concessione dei benefici, dell'attribuzione di un potere anziché un altro.
(6) Si tratta di:
organizzazione del lavoro;
pari opportunità;
formazione professionale;
sicurezza, salute e salubrità degli ambienti di lavoro;
remunerazione per obiettivi;
regolazione e risoluzione delle controversie collettive.alla successiva (eventuale) fase contrattuale la scelta del meccanismo di selezione dei rappresentanti sindacali.
In sostanza, le proposte tengono conto dei diversi modelli di amministrazione e di controllo previsti dal nuovo testo del codice civile introdotto, a decorrere dal 2004, dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge delega n. 366 del 2001 per la riforma del diritto societario.

I modelli di amministrazione e controllo dopo la riforma del diritto societario.

Il citato decreto legislativo n. 6 ha profondamente modificato i sistemi di gestione e controllo delle società di capitali, rimettendo all'autonomia statutaria la scelta tra tre diversi modelli che tengono conto di esperienze di altri ordinamenti e consentono alle società di organizzarsi secondo schemi ritenuti più consoni alle specificità della singola impresa: 7
il modello tradizionale;
il modello dualistico;
il modello monistico.

Il modello tradizionale è caratterizzato dalla presenza di un organo di gestione, l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, e un organo di controllo, quale il collegio sindacale. A quest'ultimo, tuttavia, viene, nella maggior dei casi, sottratta la funzione di controllo contabile, attribuita a revisori esterni.
Il sistema tradizionale opera in mancanza di diversa disposizione statutaria e le norme che lo disciplinano sono applicabili, ove compatibili e salva diversa espressa previsione normativa, anche ai sistemi monistico e dualistico.
I compiti attribuiti al consiglio di amministrazione sono i seguenti: a) determinare contenuto e limiti delle deleghe; b) valutare, sulla base delle informazioni

(7) Nel caso di passaggio da un modello ad un altro, gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo che la deliberazione disponga diversamente. ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; c) quando elaborati, esaminare i piani strategici e industriali; d) valutare il generale andamento della gestione sulla base della relazione degli organi delegati.
Al collegio sindacale spetta il controllo di legalità e la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, viene attribuito all'organo in argomento, sia il potere di convocare l'assemblea anche nel caso di «ingiustificato ritardo» da parte degli amministratori sia, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, anche in mancanza di denuncia da parte dei soci.
Il modello dualistico si caratterizza per la presenza di un organo di amministrazione o direzione, denominato consiglio di gestione, e uno di controllo, denominato consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di gestione è composto da almeno due componenti, anche non soci, la cui nomina spetta al consiglio di sorveglianza. Per quanto concerne la disciplina, la nuove norme rinviano a quella dettata per il consiglio di amministrazione nel modello tradizionale.
Il consiglio di sorveglianza svolge soprattutto compiti di vigilanza e supervisione, ma possiede anche alcuni poteri tradizionalmente propri dell'assemblea. È, pertanto, un organo che si trova in posizione intermedia tra amministratori e assemblea, al quale spetta, in particolare, la nomina e il controllo dell'operato svolto dagli amministratori stessi.
In particolare, al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia le funzioni proprie del collegio sindacale nel sistema tradizionale ad esclusione del controllo contabile, sia alcune competenze che negli altri modelli sono dell'assemblea quali, la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione determinandone anche il compenso, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, l'approvazione del bilancio di esercizio, la denuncia al tribunale contro gli amministratori in caso di sospetto di gravi irregolarità della gestione.
Nel modello monistico (8), l'organizzazione della SpA è affidata al consiglio di amministrazione, al cui interno si costituisce, senza poteri gestori, il comitato per il controllo sulla gestione composto da amministratori indipendenti. A differenza degli altri modelli, nel sistema monistico, l'organo di controllo non è quindi separato dall'organo di gestione.
Il Consiglio di amministrazione è composto per almeno un terzo da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ovvero, qualora lo statuto lo preveda, di quelli indicati da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
In merito alla disciplina del consiglio di amministrazione, l'articolo 2409-noviesdecies del codice civile, prevede l'applicazione delle disposizioni, ove compatibili, relative al modello tradizionale.
Il comitato per il controllo interno della gestione è composto esclusivamente da amministratori non delegati, indipendenti, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e che non svolgano, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa o di società che la controllano o ne sono controllate.
Le funzioni esercitate dal citato organo riguardano la vigilanza in merito alla adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
Al comitato si applicano, ove compatibili, le norme sul funzionamento del collegio sindacale.

La cogestione in altri ordinamenti europei.

Va ricordato che la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è prevista attualmente dalla disciplina societaria di alcuni ordinamenti europei, quali, in particolare, la Germania e la Svezia.
In particolare, nell'ordinamento tedesco la cosiddetta cogestione dei lavoratori

(8) Il sistema monistico è presente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. è prevista, in presenza di specifici presupposti, nell'ambito del modello di gestione dualistico previsti per talune categorie di società di capitali.
In via preliminare, si ricorda che il modello dualistico, obbligatorio per le AG (corrispondenti sostanzialmente alle S.p.A.) e per le S.r.l. di grandi dimensioni, si fonda su una separazione di funzioni tra consiglio di direzione (Vorstand) e consiglio di sorveglianza (Aufsichtsrat).
Il consiglio di direzione, composto esclusivamente di ourside directors, nominati dal consiglio di sorveglianza, che può revocarli per giusta causa, gestisce la società sotto la propria responsabilità. I compiti di gestione non possono essere delegati al consiglio di sorveglianza. L'assemblea può occuparsi della gestione ordinaria soltanto su richiesta del consiglio di direzione.
I componenti dell'organo amministrativo, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti a considerare non solo l'interesse degli azionisti attuali, ma anche quello dei dipendenti, dei terzi creditori della società, del pubblico in generale.
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società in caso di violazione dolosa o colposa di un dovere contrattuale o statutario verso la società, quando da tale violazione derivi un danno alla società stessa. L'azione di responsabilità può essere esercitata, in primo luogo, dal consiglio di sorveglianza in nome della società. La giurisprudenza ha recentemente affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo del consiglio di sorveglianza di esperire l'azione ove ne ricorrano i presupposti.
In secondo luogo, la maggioranza degli azionisti può deliberare, in sede di assemblea, che il consiglio di sorveglianza o rappresentanti speciali promuovano l'azione contro gli amministratori. Analoga facoltà è riconosciuta ai soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale.
Il singolo azionista, invece, non è legittimato a promuovere l'azione sociale di responsabilità, a parte alcune ipotesi eccezionali previste dalla disciplina dei gruppi di società.
Il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di membri variabile da 3 a 21, nominati dall'assemblea, ad eccezione di quelli nominati dai dipendenti nelle società in regime di cogestione. I consiglieri di sorveglianza non possono essere amministratori della stessa società e durano in carica 4 o 5 anni. Nessuno può rivestire la carica di consigliere di sorveglianza in più di 10 società; normalmente una stessa persona riveste tale carica in almeno 2-3 società. Il consiglio di sorveglianza nomina e revoca gli amministratori ed esercita il controllo sulla gestione. A tal fine, esso esamina la relazione annuale della società di revisione. Ove previsto dall'atto costitutivo, alcuni atti di gestione di particolare importanza possono essere assoggettati alla preventiva approvazione del consiglio di sorveglianza.
Nell'ambito di tale modello si prevedono tre diversi regimi di cogestione dei lavoratori:
il primo modello si applica alle S.p.A. ed alle S.r.l. con più di 500 dipendenti e prevede una partecipazione dei lavoratori pari ad un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza, mentre gli altri 2/3 sono nominati dall'assemblea;
il secondo modello, cosiddetto «paritetico» si applica alle società minerarie e metallurgiche con più di 1000 dipendenti; in tal caso il consiglio di sorveglianza consta di un numero di membri compreso tra 11 e 21. Nel caso di consiglio a 11 membri, 5 di essi sono nominati dai dipendenti (3 di nomina sindacale) e 5 dall'assemblea; il membro residuo è nominato dalla maggioranza di entrambe le sezioni del consiglio di sorveglianza;
il terzo modello, «quasi paritetico», si applica alle società con più di 2000 dipendenti, non operanti nel settore minerario o metallurgico. Una metà dei consiglieri di sorveglianza è nominata dall'assemblea e l'altra dai dipendenti e dai sindacati. Peraltro, il presidente del consiglio di sorveglianza è nominato dall'assemblea ed esprime voto determinante in caso di parità di voti in una decisione dell'organo.
Appare opportuno ricordare che, al fine di rafforzare la posizione degli azionisti e a migliorare il funzionamento del consiglio di sorveglianza, in Germania è stata adottata una specifica legge sul controllo e sulla trasparenza nelle imprese (KonTraG), entrata in vigore il 1o maggio 1998. In particolare, il KonTraG prevede:
un sistema di sorveglianza che consente di riconoscere anticipatamente gli sviluppi della gestione che possano mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa. A tal fine, la relazione degli amministratori sul bilancio d'esercizio deve identificare ed evidenziare i rischi connessi agli sviluppi della gestione della società (o del gruppo di società nel suo complesso). Il consiglio di direzione, inoltre, è tenuto a riferire al consiglio di sorveglianza in merito alla politica strategica, finanziaria, degli investimenti e del personale;
che i soci che rappresentano almeno il 5 per cento del capitale sociale possono esigere che il consiglio di sorveglianza o uno speciale rappresentante esercitino l'azione di responsabilità;
due modalità di stock options a favore dei dirigenti: a) la società può riacquistare azioni proprie sul mercato; b) la società può aumentare proporzionalmente il proprio capitale offrendo le azioni di nuova emissione in opzione ai dirigenti. Rimane, peraltro, ferma la possibilità, più complessa, dell'offerta in opzione ai dirigenti e ad agli altri dipendenti di obbligazioni convertibili;
che ai fini del calcolo del numero massimo di mandati cumulabili nei consigli di sorveglianza di diverse società, la carica di presidente sia computata due volte; inoltre, si dispone che le proposte di nomina dei consiglieri di sorveglianza delle società quotate debbano indicare la professione effettivamente svolta dal candidato e gli eventuali incarichi in altri consigli di sorveglianza;
che il consiglio di sorveglianza deve riunirsi almeno 2 volte all'anno (4 per le società quotate);
che il consiglio di sorveglianza di una società appartenente ad un gruppo deve verificare non solo il bilancio di esercizio della propria società ma anche quello consolidato di gruppo; inoltre, la società di revisione deve partecipare alla riunione del consiglio di sorveglianza in cui si discute del bilancio di esercizio;
il divieto di emettere azioni a voto plurimo e, relativamente alle società quotate, il divieto di mantenere o inserire nello statuto clausole che limitino entro una certa soglia massima il diritto di voto spettante a determinati pacchetti azionari.

Partecipazione dei lavoratori alle attività dell'impresa.

Le proposte di legge 2023 (Cirielli ed altri) e 4039 (Delbono ed altri) recano disposizioni in merito alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sia per quanto concerne la partecipazione alle decisioni dell'impresa, sia in riferimento alla partecipazione all'economia della stessa.
In particolare, la proposta di legge n. 2023, composta di un solo articolo e strutturata in forma di delega al Governo, si pone l'obiettivo di dare attuazione al principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sancito nell'articolo 46 della Costituzione e dalla Carta sociale europea, entrambe richiamate (insieme alla raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio) nel comma 1.
La proposta di legge n. 4039 risulta essere più articolata (essa consta, infatti, di 25 articoli), con 4 capi dedicati, rispettivamente, all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, alla partecipazione dei lavoratori, alle attività dell'impresa, al rendiconto aziendale e alla partecipazione azionaria dei lavoratori.

Partecipazione alla gestione dell'impresa.

Più specificamente, la proposta di legge n. 2023 ha come obiettivo la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, obiettivo perseguito attraverso un meccanismo in tre tempi. In primo luogo, si fissano direttamente i requisiti minimi che devono essere posseduti - anche alternativamente - dalle aziende per adottare uno «statuto partecipativo»; inoltre, si delega il Governo a dettagliare tali requisiti e ad individuare i benefici discendenti dall'adozione dello «statuto partecipativo»; infine, le imprese adottano lo «statuto partecipativo» per effetto di un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti a tempo indeterminato.
Sembrerebbe opportuno specificare ulteriormente il riferimento al termine «rispettivi organi di coordinamento».
Il comma 1 dell'unico articolo di cui si compone la proposta è interamente dedicato alla individuazione dei princìpi e criteri direttivi che presiedono alla delega. L'alinea del comma 1, come accennato in precedenza, delinea il contesto (costituzionale ed europeo) nel quale si situa il provvedimento, attraverso il richiamo all'articolo 46 della Costituzione, alla Carta sociale europea ed alla raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, e definisce tempi e procedure per l'esercizio della delega (si rinvia in proposito al paragrafo precedente).
In particolare, la lettera a) del comma 1 demanda ai decreti legislativi l'individuazione dei requisiti minimi affinché le imprese, tramite un accordo sindacale o per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti a tempo indeterminato, possano adottare uno «statuto partecipativo», l'adozione del quale a sua volta consente l'accesso ai benefici di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma.
Tra i criteri di delega, risulta in particolare (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, mediante la costituzione di apposite associazioni di lavoratori. Tali associazioni devono avere tra i propri scopi l'utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario.
In ogni caso, il Governo ha facoltà di prevedere ulteriori istituti partecipativi, come requisiti minimi per l'adozione dello «statuto partecipativo». Il Governo ha inoltre l'obbligo di regolare più dettagliatamente gli istituti illustrati nei precedenti punti 1-4.
La successiva lettera b), dell'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una «Commissione centrale per la partecipazione» che avrà lo scopo di certificare la sussistenza dei requisiti minimi contenuti nei decreti legislativi. La Commissione sarà composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e da almeno un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ministero delle attività produttive;
Ministero dell'economia e delle finanze;
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Dall'assenza di una specifica autorizzazione di spesa si evince che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non discendono oneri per il bilancio dello Stato.
Il Governo ha l'obbligo, inoltre, di determinare i benefìci discendenti dall'adozione dello «statuto partecipativo» (lettera c) del comma 1).
Sarebbe opportuno precisare la natura di tali benefìci, ed eventualmente Una formulazione più esplicita della medesima lettera c). La previsione di oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, nella misura di 51.645.690 euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della legge (comma 2), potrebbe far ritenere che si tratti di benefìci di carattere economico (ad esempio: sgravi fiscali e/o contributivi); il riferimento contenuto al termine della relazione illustrativa (9) ad uno scambio tra flessibilità e partecipazione potrebbe indurre a pensare invece che il beneficio possa consistere anche in una disapplicazione di norme legislative in direzione appunto di una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa.
Si segnala, infine, che la proposta di legge dispone l'incremento degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione (di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236), nella misura di poco più di 50 milioni all'euro all'anno, senza indicare la copertura del relativo onere.

Diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Entrambi le proposte di legge indicate recano disposizioni in merito al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (Capo I della proposta di legge n. 4039, articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) della proposta di legge n. 2023).
Più specificamente, la proposta di legge n. 2023 inserisce, tra i criteri di delega (peraltro da coordinare con le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE), il principio del rispetto delle procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti.
La proposta di legge n. 4039, invece, al Capo I (articoli 1-5) stabilisce il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori, delimitando contestualmente il campo di applicazione alle sole imprese che occu

(9) «In sintesi, la presente proposta di legge pone le condizioni e dispone le agevolazioni necessarie a permettere uno scambio, deciso concordemente dai soci azionari e dai lavoratori dipendenti, tra flessibilità e partecipazione».pano complessivamente più di 35 dipendenti, indicando altresì i criteri di computo dei lavoratori.
In particolare, si dispone il diritto all'informazione e alla consultazione per i rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori nelle imprese in precedenza ricordate, su materie e procedure individuate dalla contrattazione collettiva (articolo 1, comma 1).
In ogni caso, sussiste per l'impresa l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori su specifiche materie, individuate nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma 1.
Più specificamente, la proposta di legge individua le citate materie in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, come peraltro affermato nella relazione illustrativa alla proposta stessa.
La citata direttiva 2002/14/CE, ha istituito, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 136 del trattato sulla necessità di promuovere il dialogo sociale (considerando n. 1), e dal punto 17 della carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che prevede, tra l'altro, che occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri (considerando n. 2), un quadro generale allo scopo di stabilire prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità.
Tale necessità, come affermato nel considerando n. 13, discende dalla constatazione che i quadri giuridici in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori esistenti a livello comunitario e nazionale sono spesso eccessivamente orientati al trattamento a posteriori dei processi di cambiamento, trascurando altresì i fattori economici delle decisioni e non favorendo una reale anticipazione dell'evoluzione dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e la prevenzione dei rischi.

In particolare, la direttiva prevede, per le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o per gli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti, la determinazione delle modalità di esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione al livello adeguato alle disposizioni della direttiva stessa.
In particolare, l'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;
b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;
c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese le decisione richiamate dalla stessa direttiva (10).

Per quanto concerne i criteri di computo dei dipendenti, occorre segnalare che il comma 3 dell'articolo 1, prevede che per i lavoratori con contratto a termine, contratto di formazione e lavoro e contratto di apprendistato il computo avviene individuando il numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati negli ultimi due anni.
Tale previsione normativa non appare coordinato con le disposizioni del decreto

(10) La norma fa espresso riferimento all'articolo 9 della direttiva stessa, il quale fa espresso riferimento alle procedure specifiche di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE, e ai provvedimenti adottati in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale ha profondamente modificato il contratto di apprendistato ed ha sostituito il contratto di formazione e lavoro con il contratto di inserimento.
Le procedure di informazione e consultazione devono essere condotte in tempo utile (articolo 2), secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, con caratteristiche tali da favorire il dialogo fra azienda e rappresentanti dei lavoratori.
Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e consultazione costituisce, ai sensi dell'articolo 5, condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).
La proposta di legge n. 4039, inoltre, prevede l'obbligo di riservatezza sulle informazioni sensibili (articolo 3) e la salvaguardia dei diritti di informazione e consultazione contenuti nei contratti collettivi vigenti e nelle leggi di recepimento delle direttive comunitarie sui trasferimenti d'azienda e sui licenziamenti collettivi (articolo 4).

Rendiconto aziendale.

L'articolo 18 della proposta di legge n. 4039 obbliga le società, in qualunque forma costituite, che occupano complessivamente più di trecento dipendenti, devono redigere un rendiconto aziendale, da allegare al bilancio di esercizio. Copia del rendiconto deve essere consegnata al comitato consultivo di cui all'articolo 11 della stessa proposta di legge e alle rappresentanze sindacali unitarie o alle rappresentanze sindacali aziendali. A ciascun dipendente deve essere consegnata una copia in forma divulgativa dello stesso rendiconto aziendale.
Il rendiconto, redatto secondo i criteri specificati dal comma 2 dell'articolo 18 e corredato da informazioni statistiche, deve rappresentare in modo trasparente la situazione economica, finanziaria e sociale della società. Modalità di gestione degli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti.

Associazioni di dipendenti azionisti.

L'articolo 2 della proposta di legge n. 1943 prevede che i dipendenti e gli ex-dipendenti collocati in quiescenza, che sono azionisti della società dalla quale dipendono, possono costituire una o più associazioni, che sono definite associazioni di dipendenti azionisti, quando si verificano per ciascuna di esse, le seguenti condizioni:
sono costituite con scrittura privata autenticata;
non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
rappresentano almeno il 20 per cento dei dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti fino a 500), o sono composte da almeno 200 dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti compreso tra 500 e 5.00011), sono composte da almeno 300 dipendenti (se la società ha un numero di dipendenti superiore a 5.000);
sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB.

Le associazioni di dipendenti azionisti possono esercitare la raccolta delle deleghe di voto (articolo 3 della proposta di legge n. 1943). In alternativa, gli aderenti all'associazione possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie, anche appositamente costituite, che eserciteranno il diritto di voto nelle assemblee in conformità alle istruzioni ricevute (articolo 4 della proposta di legge n. 1943)12.

(11) Si osserva che quando la società ha 500 dipendenti, rientra sia nella prima che nella seconda delle due ipotesi.
(12) Gli articoli 3 e 4 della proposta di legge n. 1943 corrispondono sostanzialmente agli articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 3926.
Le associazioni di dipendenti azionisti possono presentare, direttamente o tramite le società fiduciarie, proprie candidature per gli organi di controllo della società alla quale si riferisce la partecipazione posseduta. Nei casi espressamente indicati, in relazione alla rappresentanza dell'associazione, il candidato designato dall'associazione stessa è incluso di diritto tra i membri effettivi del collegio sindacale (articolo 5 della proposta di legge di legge n. 1943).
Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 1003 stabiliscono che i dipendenti (anche in quiescenza) possono costituire tra loro associazioni senza fine di lucro che abbiano un numero minimo di soci pari al 5 per cento dei dipendenti azionisti. Alle associazioni può essere delegato dai dipendenti il diritto di partecipazione alle assemblee delle società.
L'associazione può superare i limiti vigenti relativi alla quantità massima di deleghe detenibili da singoli soggetti, mentre deve comunque rispettare le eventuali disposizioni statutarie o legislative che pongono un limite al numero di azioni massimo che può essere complessivamente rappresentato nell'assemblea societaria da un singolo soggetto.

Piani di azionariato dei dipendenti.

I piani di azionariato dei dipendenti (articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 3642 e articoli 20 e 21, comma 1-3, della proposta di legge n. 4039) sono lo strumento attraverso il quale avviene la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa. I piani, istituiti sulla base di contratti e accordi collettivi, a livello aziendale o multiaziendale, sono attuati mediante la promozione o la costituzione di un'apposita società di investimento a capitale variabile (SICAV), contenente nella sua denominazione, la dizione «fondo comune di impresa». Alla SICAV possono aderire solamente i dipendenti, anche in quiecenza, delle aziende firmatarie. L'adesione al piano da parte dei dipendenti è volontaria.
Le società di investimento a capitale variabile sono disciplinate dagli articoli 43 e seguenti del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico della finanza). Le SICAV sono società per azioni a capitale variabile, aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. Le SICAV si distinguono dai fondi comuni di investimento in quanto i partecipanti non si limitano ad acquistare delle quote, ma sottoscrivono azioni con conseguente riconoscimento del diritto ad incidere, con l'esercizio del voto, sulle vicende sociali e sulla politica di investimento della società.
L'impresa datrice di lavoro assegna alla SICAV le azioni o gli altri strumenti finanziari che intende attribuire ai propri dipendenti che hanno aderito al piano. In contropartita la SICAV emette azioni da assegnare ai dipendenti in proporzione alla loro partecipazione al piano. I dipendenti possono inoltre conferire alla SICAV le azioni o gli altri strumenti finanziari oggetto del piano, che possiedono o acquistano individualmente.
Le SICAV sono considerate investitori professionali e alle stesse si applicano le disposizioni del testo unico della finanza espressamente richiamate (si vedano l'articolo 3 della proposta di legge n. 3642 e l'articolo 22 della proposta di legge n. 4039).
Le relazioni illustrative ad entrambe le richiamate proposte di legge chiariscono che «le regole di governance dei fondi, in parte ispirate a quella delle cooperative, sono finalizzate a incentivare la partecipazione dei soci e a valorizzare gli elementi di omogeneità tra i soci stessi (voto capitario, gradimento all'entrata di nuovi azionisti, possibilità di assemblee separate)».
Le SICAV possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti, anche a riposo, delle società aderenti al piano (articolo 4, comma 2, della proposta di legge n. 3642 e articolo 23, comma 2, della proposta di legge n. 4039).
Tali deleghe si riferiscono agli strumenti finanziari posseduti dai dipendenti e non conferiti alla SICAV.

Piani di partecipazione finanziaria.

I piani di partecipazione finanziaria (articolo 2 della proposta di legge n. 3926), strumenti analoghi ai sopra illustrati piani di azionariato dei dipendenti, anch'essi istituiti sulla base di contratti e di accordi collettivi a livello aziendale o multiaziendale e a partecipazione volontaria, prevedono l'attribuzione ai dipendenti di strumenti finanziari emessi dalle società.
Si ricorda che l'articolo 2349 del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6 del 2003, stabilisce che l'assemblea straordinaria della società per azioni possa deliberare, se lo statuto lo prevede, l'assegnazione di utili ai propri dipendenti, o ai dipendenti di società controllate, mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai lavoratori, con norme particolari riguardo alla forma, alle modalità di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
In alternativa alle azioni possono essere assegnati agli stessi soggetti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
I piani di partecipazione finanziaria, tuttavia, a differenza dei piani di azionariato, possono alternativamente prevedere che gli strumenti finanziari siano assegnati collettivamente a un fondo comune di impresa (di cui all'articolo 3 della stessa proposta di legge) ovvero singolarmente ai dipendenti, i quali aderiscono a una associazione di partecipazione finanziaria (di cui agli articoli 4-6 della stessa proposta di legge).

Il fondo comune di impresa (articolo 3 della proposta di legge n. 3926), costituito in forma di SICAV, emette quote (rectius azioni) da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.
L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa (articoli 4-6 della proposta di legge n. 3926), modellata sull'associazione di azionisti di cui all'articolo 141 del Decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza), è costituita con scrittura privata autenticata e non deve esercitare attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo. Per poter svolgere il proprio ruolo, l'associazione può sollecitare il rilascio delle deleghe di voto da parte dei dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari. In alternativa, gli aderenti all'associazione possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie, anche appositamente costituite, che eserciteranno il diritto di voto nelle assemblee in conformità alle istruzioni ricevute (13).
Con riguardo alla disciplina delle deleghe di voto si ricorda che l'articolo 2372 del codice civile, nel testo che sarà in vigore dal 1o gennaio 2004, introdotto nell'ambito della riforma del diritto societario dal decreto legislativo n. 6 del 2003, consente ai soci, salso disposizione contraria dello statuto, di farsi rappresentare in assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare espressamente il nome del rappresentante, il quale può farsi sostituire soltanto dai soggetti eventualmente indicati nella delega stessa. Se la rappresentanza è conferita ad una persona giuridica, quest'ultima può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita a membri degli organi amministra
tivi o di controllo o ai dipendenti della società o alle società da essa controllate.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si

(13) Gli articoli 5 e 6 della pdl 3926 corrispondono sostanzialmente agli articoli 3 e 4 della pdl 1943.tratta di società che fanno ricorso al capitale di rischio, un numero maggiore in relazione all'ammontare del capitale sociale.
Si ricorda, inoltre, che gli articoli da 136 a 144 del Testo unico della finanza hanno introdotto una disciplina derogatoria rispetto al sistema di cui al richiamato articolo 2372 del codice civile, intesa ad incentivare, sotto alcuni profili, la raccolta di deleghe, in considerazione del fatto che essa può costituire uno strumento utile per promuovere l'espressione del voto in assemblea.
In particolare, l'articolo 137 prevede che la sollecitazione, vale a dire la richiesta di conferimento di deleghe di voto indirizzata alla generalità degli azionisti, è effettuata, su incarico di un committente, da in intermediario abilitato. Ai sensi dell'articolo 140, sono intermediari abilitati alla sollecitazione le imprese di investimento, vale a dire in primo luogo le SIM, le banche, le società, di gestione e di risparmio, le SICAV e le società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea.
Quanto al committente, vale a dire il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, l'articolo 139 prevede la condizione del possesso di almeno l'1 per cento del capitale sociale, pur ammettendosi la possibilità che la CONSOB stabilisca percentuali inferiori quando si tratti di società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso.
Relativamente alle modalità di delega e all'esercizio del voto, va segnalato che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 138, l'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto e deve quindi esercitare direttamente il voto.
Inoltre, in base all'articolo 142, resti fermo il principio codicistico per cui la delega di voto è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le eventuali successive convocazioni. Il secondo comma del medesimo articolo specifica che la delega può riferirsi anche soltanto ad alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega14.
Per quanto attiene alle società fiduciarie si ricorda che la loro disciplina è tuttora contenuta in larga parte dalla Legge n. 1966 del 1939; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, di tale legge, «sono società fiduciarie e di revisione .. quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di intesa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni».
Dal punto di vista dell'attività effettivamente svolta, si distinguono le fiduciarie che svolgono attività di amministrazione di beni per conto terzi, e quelle che curano la gestione di portafogli di investimento.
L'attività di amministrazione dei beni, comunemente definita «amministrazione

(14) L'articolo 144, infine, demanda ad appositi regolamenti della CONSOB la definizione delle regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe, in particolare per quanto attiene al contenuto del prospetto e del modulo di delega e alle procedure di sollecitazione e di raccolta.
Sulla base di tale previsione, la CONSOB ha adottato il regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, il quale prevede, al riguardo che: con riguardo alla pubblicità, il committente o l'intermediario che intenda promuovere una sollecitazione di deleghe di voto sono tenuti a pubblicare un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale. Copia dell'avviso deve essere contestualmente inviata alla società emittente, alla CONSOB, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni (articolo 134);
per quanto attiene agli obblighi di condotta, il committente e l'intermediario sono tenuti a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. In particolare, nei contatti con gli azionisti l'intermediario è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si dichiarino non interessati, a illustrare le ragioni della sollecitazione ponendo in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi del committente, dell'intermediario e delle società dei rispettivi gruppi, con la società emittente. Inoltre, l'intermediario è tenuto ad informare gli interessati che il voto sarà esercitato solo se conforme alle proposte del committente e che salva diversa volontà dell'azionista, ove si verifichino circostanze di rilievo che non possono essere a questi comunicate tali da far ragionevolmente ritenere che l'azionista stesso se le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo diverso da quello proposto. Il committente e l'intermediario sono, altresì, tenuti a mantenere la segretezza sui risultati della sollecitazione. Chi esercita il voto in assemblea deve votare per conto del delegante anche statica», consiste in una mera amministrazione degli stessi, previa intestazione fiduciaria, mediante la semplice esecuzione delle istruzioni dettate dal fiduciante.
Pur potendo riguardare qualsiasi bene, l'intestazione fiduciaria riguarda normalmente titoli azionari e quote di S.r.l. La società fiduciaria provvede quindi ad amministrare i titoli - partecipando, ad esempio, alle assemblee ed esercitandovi il diritto di voto, risultando a tutti gli effetti come un socio e non come rappresentante - e il cliente fiduciante non perde né la proprietà sostanziale né la piena disponibilità del bene, anche se nei confronti dei terzi è la società che ne appare proprietaria. La società fiduciaria, in altri termini, agisce in nome proprio ma per conto e su istruzioni del cliente.

sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega (articolo 135);
con riguardo alle procedure di raccolta, l'associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe è tenuta a darne notizia con un comunicato stampa e ad informare la società emittente, la CONSOB e la società di gestione del mercato. Inoltre, nella raccolta l'associazione deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e fornire, in modo comprensibile, le informazioni e i chiarimenti richiesti dagli azionisti (articolo 136);
per quanto attiene al conferimento della delega, in primo luogo, l'azionista deve trasmettere all'intermediario o all'associazione l'apposito modulo di delega unitamente alla certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. In caso di delega anche parziale, l'azionista delegante può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. È, invece, fatto divieto al committente di formulare con riguardo a tali argomenti raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto viene considerata come astensione. Infine, nel caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista (articolo 137);
la delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea (articolo 138).

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 1699 del 1939, le società fiduciarie sono sottoposte all'autorizzazione del Ministero dell'industria per poter operare. Allo stesso ministero spetta il potere di controllo sulle attività delle fiduciarie. Il successivo articolo 3 prevede la possibilità per le società fiduciarie di potersi costituire secondo una qualsiasi delle tipologie che permettono l'esercizio di un'attività commerciale. L'attività svolta sotto forma d'impresa prevede la prestazione di servizi a favore di terzi.

Operatività dei fondi comuni di impresa.

I fondi comuni di impresa di cui alle proposte di legge nn. 3642, 4039 e all'articolo 3 della proposta di legge n. 3926 non possono effettuare operazioni di investimento e disinvestimento sul proprio patrimonio.
È fatta però salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle aziende datrici di lavoro, i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, che non vengono distribuiti agli aderenti (articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 3642, articolo 23, comma 1, della proposta di legge n. 4039 e articolo 3, comma 2, della proposta di legge n. 3926).
In sostanza, le proposte di legge in parola prospettano l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova tipologia di fondi comuni, differenziata sia nell'oggetto che nel regime giuridico da quelli previsti dalla disciplina del Testo unico della finanza.
I fondi comuni di investimento sono patrimoni autonomi gestiti in monte da società di gestione del risparmio, suddivisi in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti. Il regolamento del Ministero del tesoro del 24 maggio 1999, n. 228 (emanato in attuazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998, cosiddetto testo unico della finanza), recante i criteri generali cui devono essere uniformati tali fondi, individua, sul piatto strutturale, diversi tipi di fondi:

fondi aperti: a capitale variabile in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato ad opera dei gestori del fondo e all'andamento del saldo netto tra nuova raccolta e riscatti richiesti dai partecipanti. I partecipanti hanno infatti diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso della propria quota;

fondi chiusi: in cui l'ammontare totale del capitale da sottoscrivere e il numero delle sue quote parti sono stabiliti al momento della costituzione e i partecipanti hanno diritto al rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate;

fondi riservati: fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati;

fondi garantiti: fondi aperti e chiusi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo;

fondi speculativi: fondi il cui patrimonio è investito in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

Limiti temporali alla cessione degli strumenti finanziari

Le pdl sopra richiamate escludono il rimborso delle azioni (e degli altri strumenti finanziari) prima che sia trascorso il termine fissato dal piano di azionariato dei dipendenti; tale termine non può essere inferiore a tre anni.
Il rimborso può comunque essere richiesto prima della scadenza del termine, in presenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio (articolo 2, comma 2, della pdl 3642 e articolo 21, comma 2, della pdl 4039).

In caso di recesso l'aderente può richiedere la liquidazione in denaro della propria quota ovvero l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del piano (articolo 5 della pdl 3642 e articolo 24 della pdl 4039).
Gli strumenti finanziari attribuiti ai dipendenti non possono essere ceduti per un periodo previsto dal piano di partecipazione finanziaria, comunque non inferiore a tre anni, a meno che non sia in corso un'offerta pubblica di acquisto o di scambio degli strumenti stessi (articolo 2, comma 2, della pdl 3926).

Partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa

La pdl 2778 (Volontè) ha lo scopo, come affermato nella relazione illustrativa, di garantire la competitività per le piccole imprese artigiane e agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci (c.d. microimprese).
In particolare, al fine di mantenere un adeguato livello di competitività, si disciplina la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese, mediante l'utilizzo di una specifica fattispecie di contratto, l'associazione in partecipazione (regolamentato al comma 2, vedi infra).
In particolare, all'articolo 1 si prevede la possibilità, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro, di partecipare (comma 1) agli utili nelle forme e con le modalità stabilite (comma 2) tra le parti e nel rispetto della normativa civilistica in materia.
Il successivo comma 3 prevede che la quota di partecipazione agli utili possa essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.
È previsto altresì un beneficio, consistente in uno sgravio contributivo annuale (comma 4) per gli imprenditori che corrispondono o accantonano somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili. Tale sgravio deve essere proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 2 della pdl 2778 stabilisce che un successivo decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà stabilire linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549-2554 cod. civ., al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori secondo le previsioni di cui alla stessa proposta di legge.
Il rispetto delle linee guida contenute nel decreto potrà valere come elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.
Ai sensi dell'articolo 2549 cod. civ. con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (articolo 2553 cod. civ.). Nel contratto di associazione in partecipazione l'apporta dell'associato può anche essere costituito da una prestazione di attività lavorativa: questo tipo di associazione in partecipazione si distingue comunque dal rapporto di lavoro subordinato per la mancanza sia del vincolo di dipendenza che della garanzia della retribuzione.

Trattamento di fine rapporto

Gli articoli 7 delle pdl 1943 (Benvenuto ed altri) e 3926 (Benvenuto ed altri) contengono disposizioni, sostanzialmente identiche, intese ad incentivare, come riportato nelle rispettive relazioni illustrative, la sottoscrizione di titoli (la pdl 1943 fa riferimento ai soli titoli azionari) inserendo tale finalità a livello codicistico tra quelle che, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, conferiscono il diritto di ottenere anticipazioni periodiche, sia pure con un'incidenza percentuale limitata, sul TFR.
Si ricorda che il TFR spetta al lavoratore dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori a tempo determinato l'istituto è definito, ai sensi dell'articolo 5 della legge 230 del 1962, premio di fine lavoro.
In particolare, ai sensi del sesto comma dell'articolo 2120 c.c., il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
In sostanza, l'importo massimo erogabile non può superare il 70 per cento dell'importo lordo complessivamente maturato a titolo di TFR ed è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla legge per il TFR, con riserva di conguaglio all'atto della cessazione del servizio. Le richieste vengono soddisfatte annualmente nel limite massimo del 4 per cento delle unità in organico.
Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando siano certi i presupposti di diritto, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione finale, quale descritta più oltre. Nelle more della definizione e dell'erogazione dell'anticipazione sul TFR potrà essere concessa un'apertura di credito garantita dal medesimo TFR, al tasso pro-tempore in vigore per le aperture di credito per elasticità di cassa a favore dei personale.
In particolare, le richiamate anticipazioni possono essere richieste:

per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

per l'acquisto prima casa di abitazione del dipendente;

per l'acquisto prima casa di abitazione per i figli.

L'anticipazione può essere inoltre concessa, con le modalità e secondo specifici criteri, nei seguenti altri casi:

acquisto di garage o posto macchina, purché collegati alla proprietà della prima casa di abitazione e quindi bene accessorio della stessa;

ristrutturazione della prima casa, propria o del figlio e acquisto e ristrutturazione della 2a casa;

acquisto di 1a casa, quando l'abitazione già di proprietà ed idonea viene posta in vendita;

acquisto di prima casa ancorché l'abitazione già di proprietà ma non idonea non venga alienata.

In particolare, gli articoli richiamati, modificando parzialmente l'articolo 2120 c.c., introducono una nuova tipologia di anticipazione sul TFR.
In primo luogo, viene inserito un comma (lettera a), ma il testo non indica la numerazione del comma) che prevede che il lavoratore, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di titoli (come accennato in precedenza, la pdl 1943 si riferisce ai soli titoli azionari), possa inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del TFR cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, ai fini dell'acquisto dei richiamati titoli. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore ai 10 per cento del TFR maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal TFR stesso.
La successiva lettera b), sostituisce il decimo comma del citato articolo 2120, allo scopo di coordinare la normativa all'introduzione della nuova tipologia di anticipazione in precedenza ricordata.

Trattamento tributario

L'articolo 8 della pdl 1943 esenta da imposta in capo ai percettori, i dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai propri dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza. Sui suddetti dividendi non si applica inoltre alcuna ritenuta.
Si ricorda che la disciplina fiscale dei dividendi è oggetto di un profondo intervento di revisione con lo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposizione sulle società, attualmente all'esame delle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
La normativa attualmente vigente, al fine di evitare la doppia tassazione, permette, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, di recuperare in capo al socio le imposte pagate dalla società. La normativa prevista nello schema di decreto legislativo (che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1o gennaio 2004, ed essere applicata ai dividendi distribuiti a decorrere dalla predetta data) prevede invece l'abolizione del credito d'imposta e la introduzione della tassazione parziale dei dividendi percepiti dai soci, comportando effetti in termini di carico tributario per il soggetto che riscuote gli utili spettanti, sia esso una persona fisica o una persona giuridica.
Più in particolare, lo schema di decreto legislativo sopprime nel nuovo TUIR, a partire dal periodo d'imposta che avrà inizio dal 1o gennaio 2004, tutte le disposizioni concernenti il credito d'imposta sui dividendi, tra cui quelle attualmente contenute negli articoli 14 e 105.
A fronte dell'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta, si prevede l'introduzione di un diverso regime per la tassazione dei dividendi, basato sulla loro parziale esclusione dalla formazione del reddito imponibile (quando non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).
L'articolo 6 della pdl 3642 e l'articolo 25 dalla pdl 4039 sono sostanzialmente identici. Essi estendono ai piani di azionariato dei dipendenti le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 48, comma 2, lettere g) o g-bis), e comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR).
I citati commi dell'articolo 48 del TUIR prevedono che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:

il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (pari a 2.065,83 euro), a condizione che non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;

la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.

Le proposte in esame richiedono però che le azioni siano possedute per almeno 4 anni (anziché 3), mentre il limite di importo viene elevato a 2.500 euro (pdl 3642) e a 2.582,28 euro (pdl 4039).

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti ai piani di azionariato, dai propri datori di lavoro (o dalle società controllanti, controllate o collegate), per la sottoscrizione delle azioni della SICAV. Al soggetto erogante tali prestiti viene invece concessa la deducibilità dal reddito di impresa degli oneri finanziari connessi al prestito.
Gli importi versati dai dipendenti (non derivanti dal prestito di fedeltà) sono detraibili dall'IRPEF per il 19 per cento fino ad un massimo di 5.000 euro (pdl 3642) e di 5.164,57 euro (pdl 4039).
Si rinvia infine al trattamento fiscale delle SICAV di cui all'art 14 del decreto legislativo n. 84/1992.