Commissioni Riunite VI e XI - Martedì 23 marzo 2004

 

ALLEGATO

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa (C. 1003 Serena, C. 1943 Benvenuto, C. 2023 Cirielli, C. 2778 Volontè, C. 3642 Delbono, C. 3926 Benvenuto, C. 4039 Delbono, C. 4083 Cordoni)

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEI RELATORI

Capo I

STATUTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge intende favorire lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, nonché degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, approvata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione ed alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati dell'impresa.

Art. 2.
(Modalità attuative)

1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, per effetto di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno 30 giorni, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti di forza a tempo indeterminato, possono adottare uno statuto partecipativo o istituire piani di partecipazione finanziaria che prevedano forme di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, ovvero l'attribuzione ai medesimi di strumenti finanziari che consentano la partecipazione agli utili, nelle forme e con le garanzie previste dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani di cui al medesimo comma 1 e comunque non inferiore a tre anni. La cessione è possibile anche prima della scadenza del predetto termine, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli strumenti finanziari assegnati.

Art. 3.
(Statuto partecipativo)

1. Lo statuto partecipativo deve prevedere, anche alternativamente:
a) l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia dai rappresentanti dell'impresa sia dai rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, che siano dotati di effettivi poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, il salario integrativo di partecipazione legato ai risultati dell'impresa e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive che possono insorgere su queste materie;
b) procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva, leale e adeguata, nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti. In ogni caso, nello statuto di cui al comma 1 deve essere previsto che i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati:
1) sull'evoluzione recente e su quella prevedibile delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica;
2) sulla situazione, la struttura e l'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste e, in particolare, in caso di prevedibili conseguenze negative sull'occupazione;
3) sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle in materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento d'azienda.
a) la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima, senza influenza o pregiudizio alcuno sul salario o stipendio corrisposto.

2. Lo statuto partecipativo può prevedere, congiuntamente alla misure di cui al comma 1, anche l'istituzione di piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 4, concordati con le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Piani di partecipazione finanziaria).

1. I piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti prevedono e assicurano:
a) la distribuzione di utili in favore dei lavoratori, sulla base di strumenti finanziari emessi dalle imprese nelle forme di cui ai successivi articoli, che possono essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani medesimi e comunque non inferiore a tre anni;
b) l'adesione volontaria dei lavoratori a predetti piani;
c) una congrua rappresentanza dei lavoratori negli organismi di amministrazione, di controllo, di sorveglianza o di gestione delle imprese in conformità alle norme contenute nella sezione VI bis del Capo V, titolo V, Libro V, del codice civile.
d) la costituzione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, di libere associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio delle rappresentanze collettive a livello societario.

Art. 5.
(Strumenti di partecipazione finanziaria - Fondo comune d'impresa).

1. Il fondo comune di impresa, costituito in forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV), emette azioni da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le caratteristiche dei fondi comuni di impresa.

3. Il patrimonio dei fondi comuni di impresa non può essere oggetto di operazioni di investimento e disinvestimento. È fatta salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, ferma restando la possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti.
4. Al fondo comune di impresa si applicano le disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile.

Art. 6.
(Associazione di partecipazione finanziaria di impresa).

1. L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa deve:
a) rispettare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB.

Art. 7.
(Raccolta delle deleghe)

1. Le associazioni di cui all'articolo 6 possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari, anche in deroga agli articoli 2372 e 2539 del codice civile ed agli articoli 138, 139 e 140 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; a tali sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 141, commi 3 e 4, 142 e 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché quelle emanate dalla CONSOB in materia di raccolta di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo unico.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni del presente articolo.
3. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.
4. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si applicano le norme vigenti in materia di autocertificazione.

Art. 8.
(Società fiduciarie)

1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 7, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 4 possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni e iscritte in un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.
2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro preventivamente impartite dalle associazioni di cui all'articolo 6, ferma restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.
3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Per le attività previste dalla presente legge, ai fondi di cui all'articolo 5, alle associazioni di cui all'articolo 6 e alle società fiduciarie di cui al presente articolo sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 delle legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 9.
(Retribuzione).

1. Le misure e gli strumenti di partecipazione finanziarie alle imprese non possono in alcun modo incidere sulla misura del salario e dello stipendio dei lavoratori che vi aderiscono.

Art. 10.
(Trattamento di fine rapporto).

1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il nono comma sono inseriti i seguenti:
«Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di strumenti finanziari, finalizzati alla partecipazione, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare i suddetti strumenti finanziari.
Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto»;
b) il decimo comma è sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le anticipazioni di cui al presente articolo sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima».

2. Agli strumenti finanziari acquistati ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 11.
(Assegnazione di azioni e strumenti finanziari)

1. La presente legge si applica in ogni caso alle assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari effettuate a favore dei prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Capo II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART. 12.
(Agevolazioni per i dipendenti e per le società)

1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli; nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute, in attuazione di uno statuto partecipativo o di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 4, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, per importi annui non superiori a 5.000 euro.
2. La società che ha istituito lo statuto o il piano di cui all'articolo 4 può dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:
a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte la sottoscrizione o la vendita ai dipendenti;

c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Qualora il periodo di incedibilità degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, non venga osservato, i benefici previsti ai commi 1 e 2 sono revocati con effetto retroattivo a decorrere dalla data di acquisto degli strumenti stessi.

Capo III

VERIFICA DEGLI STATUTI PARTECIPATIVI

Art. 13.
(Commissione centrale per la partecipazione).

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione centrale per la partecipazione, composta da almeno un rappresentante dello stesso Ministero, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante della CONSOB e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. La Commissione centrale verifica e accerta la compatibilità e la conformità degli statuti partecipativi delle imprese ai principi ed ai criteri stabiliti dalla presente legge ed ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 14.

Capo IV

VERIFICA DEGLI STATUTI PARTECIPATIVI

Art. 14.
(Commissione centrale per la partecipazione).

1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione degli schemi di decreto, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
1) regolamentare le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organismi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 1, lettera c);
2) determinare la misura e le modalità di erogazione dei benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui all'articolo 3. Detti benefici, comunque connessi ad un periodo minimo e massimo di vigenza dello statuto partecipativo o di inalienabilità delle azioni, consistono, anche cumulativamente fra loro, per le imprese il cui statuto comprende forme plurime di partecipazione, in agevolazioni fiscali sul reddito di impresa, sul capitale, sugli oneri previdenziali e sugli investimenti e per quanto riguarda i lavoratori in agevolazioni fiscali sulla quota variabile della retribuzione costituita dal salario di partecipazione, sul rendimento o sull'acquisto delle azioni che può avvenire utilizzando le anticipazioni sul TFR, come stabilito dall'articolo 10.
3) prevedere forme specifiche di partecipazione agli utili delle imprese artigiane ed agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro e che siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Capo V

NORME FINALI

Art. 15.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Governo, successivamente alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, riferisce ogni anno al Parlamento sulla attuazione della presente legge e sulla evoluzione ed estensione dei sistemi partecipativi adottati dalle imprese.