CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e XI (Lavoro)

Giovedì 16 settembre 2004

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, possono adottare uno statuto partecipativo o istituire piani di partecipazione finanziaria, che prevedano forme di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa e/o l'attribuzione ai medesimi di strumenti finanziari che consentano la partecipazione agli utili, nelle forme e con le garanzie previste dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
2. Statuto e/o piani vengono adottati:
a) o per effetto di un accordo stipulato con i lavoratori dipendenti, il cui testo sia stato approvato, in ogni sua parte, con deliberazione votata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti in forza a tempo indeterminato;
b) o per effetto di un accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, comunicato alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria, che sia poi approvato, decorsi almeno trenta giorni, dai lavoratori con le modalità di cui alla lettera a).

3. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani di cui al medesimo comma 1 e comunque non inferiore a tre anni. La cessione è possibile anche prima della scadenza del predetto termine, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli strumenti finanziari assegnati.
2. 3.Benedetti Valentini.

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o nominati dalle rappresentanze sindacali.
3. 7.Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: controllo con la parola: verifica sopprimere le parole: decisione e gestione.
3. 9.Il relatore per la VI Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti con le seguenti: anche attraverso l'istituzione di organismi di vigilanza titolari di corrispondenti diritti se già non esistenti e/o non investiti degli stessi poteri.
3. 8.Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il seguente periodo: anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti; aggiungere dopo le parole: più rilevanti dell'impresa le parole: sulle materie di cui alla lettera a).
3. 11.Il relatore per la VI Commissione.

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I piani di cui al comma 1 possono alternativamente prevedere che gli strumenti finanziari siano assegnati collettivamente ad un fondo comune di impresa di cui all'articolo 5 ovvero, singolarmente, ai dipendenti che aderiscono ad una associazione di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 6.
4. 4.Benvenuto, Pistone, Buemi.

Art. 5.

Sopprimere il comma 4.
5. 2.Benvenuto, Pistone, Buemi.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: le proprie azioni con le seguenti: i propri strumenti finanziari.
8. 3.Benvenuto, Pistone, Buemi.

ART. 13.

Sopprimere il comma 1:
Al comma 2, sostituire le parole: La Commissione centrale con le seguenti: Il Comitato paritetico di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

E, di conseguenza, all'articolo 14, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per conseguire le finalità della presente legge, il Comitato paritetico di cui all'articolo 13; comma 2, provvede a:
13. 2.Benvenuto, Pistone, Buemi.

Al comma 1 dopo le parole: un rappresentante del inserire le seguenti: Ministero della Giustizia, rappresentante del.
13. 3.Benedetti Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Gli statuti partecipativi e i piani di partecipazione finanziaria, prima di essere posti in attuazione, vengono trasmessi alla Commissione Centrale per la Partecipazione, che emette il suo responso di verifica entro sessanta giorni dal ricevimento. La verifica si considera positiva anche se il detto termine decorre senza pronunciamenti. La comunicazione dell'esito della verifica è notificata, entro dieci giorni dal pronunciamento, alle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori. Con la stessa procedura la Commissione può segnalare alle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori quei punti o parti del testo che non siano compatibili con i principi e criteri della legge o che meritino di essere modificati o integrati per adeguarvisi.
4. Se l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori non ritengono di adeguarsi ai pronunciamenti della Commissione Centrale di partecipazione, ne notificano comunicazione motivata alla Commissione stessa entro i successivi trenta giorni. In tal caso la Commissione ha facoltà di impugnare, in tutto o in parte, gli statuti di partecipazione e/o i piani di partecipazione finanziaria dinanzi alla magistratura del lavoro competente sul luogo dove è insediato lo stabilimento oggetto dello statuto e/o del piano, o, in caso di pluralità di insediamenti interessati, dove ha sede l'impresa.
13. 4.Benedetti Valentini.