CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
VI (Finanze) e XI (Lavoro)
Giovedì 16 settembre 2004
Sostituirlo con il seguente:
1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, possono adottare uno statuto
partecipativo o istituire piani di partecipazione finanziaria, che prevedano
forme di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa e/o
l'attribuzione ai medesimi di strumenti finanziari che consentano la
partecipazione agli utili, nelle forme e con le garanzie previste dalla
legislazione vigente e dalla presente legge.
2. Statuto e/o piani vengono adottati:
a) o per effetto di un accordo stipulato con i lavoratori dipendenti, il
cui testo sia stato approvato, in ogni sua parte, con deliberazione votata a
scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti in forza a tempo
indeterminato;
b) o per effetto di un accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali
firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o
con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, comunicato alle
organizzazioni sindacali provinciali di categoria, che sia poi approvato,
decorsi almeno trenta giorni, dai lavoratori con le modalità di cui alla
lettera a).
3. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere ceduti decorso
un termine stabilito dai piani di cui al medesimo comma 1 e comunque non
inferiore a tre anni. La cessione è possibile anche prima della scadenza del
predetto termine, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto gli strumenti finanziari assegnati.
2. 3.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o nominati dalle
rappresentanze sindacali.
3. 7.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: controllo con
la parola: verifica sopprimere le parole: decisione e gestione.
3. 9.Il relatore per la VI Commissione.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche attraverso
l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti con
le seguenti: anche attraverso l'istituzione di organismi di vigilanza
titolari di corrispondenti diritti se già non esistenti e/o non investiti degli
stessi poteri.
3. 8.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il seguente periodo: anche
attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti
diritti; aggiungere dopo le parole: più rilevanti dell'impresa le
parole: sulle materie di cui alla lettera a).
3. 11.Il relatore per la VI Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I piani di cui al comma 1 possono alternativamente prevedere che
gli strumenti finanziari siano assegnati collettivamente ad un fondo comune di
impresa di cui all'articolo 5 ovvero, singolarmente, ai dipendenti che
aderiscono ad una associazione di partecipazione finanziaria di cui all'articolo
6.
4. 4.Benvenuto, Pistone, Buemi.
Sopprimere il comma 4.
5. 2.Benvenuto, Pistone, Buemi.
Al comma 1, sostituire le parole: le proprie azioni con le
seguenti: i propri strumenti finanziari.
8. 3.Benvenuto, Pistone, Buemi.
Sopprimere il comma 1:
Al comma 2, sostituire le parole: La Commissione centrale con le
seguenti: Il Comitato paritetico di cui all'articolo 4, comma 113, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
E, di conseguenza, all'articolo 14, comma 1, sostituire l'alinea con il
seguente: Per conseguire le finalità della presente legge, il Comitato
paritetico di cui all'articolo 13; comma 2, provvede a:
13. 2.Benvenuto, Pistone, Buemi.
Al comma 1 dopo le parole: un rappresentante del inserire le
seguenti: Ministero della Giustizia, rappresentante del.
13. 3.Benedetti Valentini.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Gli statuti partecipativi e i piani di partecipazione finanziaria, prima di
essere posti in attuazione, vengono trasmessi alla Commissione Centrale per la
Partecipazione, che emette il suo responso di verifica entro sessanta giorni dal
ricevimento. La verifica si considera positiva anche se il detto termine decorre
senza pronunciamenti. La comunicazione dell'esito della verifica è notificata,
entro dieci giorni dal pronunciamento, alle imprese e ai rappresentanti dei
lavoratori. Con la stessa procedura la Commissione può segnalare alle imprese e
ai rappresentanti dei lavoratori quei punti o parti del testo che non siano
compatibili con i principi e criteri della legge o che meritino di essere
modificati o integrati per adeguarvisi.
4. Se l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori non ritengono di adeguarsi ai
pronunciamenti della Commissione Centrale di partecipazione, ne notificano
comunicazione motivata alla Commissione stessa entro i successivi trenta giorni.
In tal caso la Commissione ha facoltà di impugnare, in tutto o in parte, gli
statuti di partecipazione e/o i piani di partecipazione finanziaria dinanzi alla
magistratura del lavoro competente sul luogo dove è insediato lo stabilimento
oggetto dello statuto e/o del piano, o, in caso di pluralità di insediamenti
interessati, dove ha sede l'impresa.
13. 4.Benedetti Valentini.