Commissioni Riunite VI e XI - Resoconto di mercoledì 22 settembre 2004

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2004. - Presidenza del presidente della XI Commissione, Domenico Benedetti Valentini. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa.
C. 1003 Serena, C. 1943 Benvenuto, C. 2023 Cirielli, C. 2778 Volontè, C. 3642 Delbono, C. 3926 Benvenuto, C. 4039 Delbono e C. 4083 Cordoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Il sottosegretario di stato per l'economia e le finanze Gianluigi MAGRI rileva come il provvedimento rechi alcune norme di delega che prevedono l'introduzione di uno «statuto partecipativo» o di piani di partecipazione finanziaria, volti a consentire una maggiore partecipazione dei lavoratori alle scelte imprenditoriali. Nello statuto dovrebbero essere previste: l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione con riferimento ai problemi connessi all'organizzazione del lavoro, procedure volte a garantire l'informazione, la consultazione preventiva, nonché il controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni.
La proposta di legge prevede, altresì, l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una «Commissione centrale per la partecipazione», composta da almeno un rappresentante dello stesso Ministero, del Ministero delle attività produttive, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Con riferimento al provvedimento in esame, e per quanto concerne gli aspetti di competenza, rileva come, pur condividendosi le finalità del provvedimento, sussistano alcune perplessità in ordine alle disposizioni attuative, soprattutto in merito agli aspetti fiscali. Ricorda che le misure tributarie sono previste negli articoli 12 e 14 della proposta di legge e consistono nella: deducibilità Irpef delle spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, per importi annui non superiori a 5.000 euro; deducibilità per la società (nella misura di 5000 euro per ciascun lavoratore) dei seguenti valori: a) interessi sui prestiti accordati ai dipendenti per l'acquisto o la sottoscrizione degli strumenti finanziari; b) la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo al quale le stesse sono vendute o offerte in sottoscrizione. c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Con riferimento alle misure evidenziate, rileva che, per quanto concerne la lettera a), la formulazione della norma non è corretta, atteso che dispone la deducibilità dal reddito di impresa di un componente positivo (ovvero l'interesse derivante dal prestito accordato dalla società al dipendente). In ordine alle lettere b) e c), evidenzia l'estrema genericità della formulazione, dato che non si fa alcuna distinzione tra l'ipotesi di azioni emesse direttamente dalla società e assegnate ai dipendenti (in tal caso non si avrebbero profili reddituali) e l'ipotesi di acquisto delle azioni nell'ambito del gruppo e successiva assegnazione ai dipendenti.
Tali previsioni, peraltro, non sembrano coerenti con le disposizioni fiscali vigenti, laddove si fa riferimento al trasferimento dei lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni (soprattutto quando avvenga a titolo gratuito). La formulazione della norma sembrerebbe fare riferimento all'istituto, già noto al nostro ordinamento, delle stock options, con il quale si ingenererebbero delle pericolose sovrapposizioni, soprattutto per quanto concerne i profili elusivi.
Infine, evidenzia che tali misure sono suscettibili di produrre effetti negativi in termini di gettito erariale. Pur condividendosi le finalità della proposta di legge, si confermano dunque le perplessità già espresse nella seduta del 22 aprile 2004 e si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento, rilevando tuttavia che le tematiche evidenziate devono essere trattate, per quanto concerne gli aspetti fiscali, in un provvedimento di più ampio respiro. Ricorda, peraltro, che le tematiche suggerite sono oggetto della riforma del sistema fiscale statale, attualmente in corso di attuazione. Per tali motivi, ritiene di dare parere favorevole ad ogni iniziativa emendativa che preveda la soppressione degli articoli 12 e 14.