Mercoledì 22 settembre 2004. - Presidenza del presidente della XI Commissione, Domenico Benedetti Valentini. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.
La seduta comincia alle 14.50.
Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e
ai risultati d'impresa.
C. 1003 Serena, C. 1943 Benvenuto, C. 2023 Cirielli, C. 2778 Volontè, C. 3642
Delbono, C. 3926 Benvenuto, C. 4039 Delbono e C. 4083 Cordoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Il sottosegretario di stato per l'economia e le finanze Gianluigi MAGRI
rileva come il provvedimento rechi alcune norme di delega che prevedono
l'introduzione di uno «statuto partecipativo» o di piani di partecipazione
finanziaria, volti a consentire una maggiore partecipazione dei lavoratori alle
scelte imprenditoriali. Nello statuto dovrebbero essere previste: l'istituzione
di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da
rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle
rappresentanze sindacali, dotati di poteri di indirizzo, controllo, decisione e
gestione con riferimento ai problemi connessi all'organizzazione del lavoro,
procedure volte a garantire l'informazione, la consultazione preventiva, nonché
il controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più
rilevanti dell'impresa; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota
di profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai
lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante
l'assegnazione di azioni.
La proposta di legge prevede, altresì, l'istituzione, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di una «Commissione centrale per la
partecipazione», composta da almeno un rappresentante dello stesso Ministero,
del Ministero delle attività produttive, del Ministero dell'economia e delle
finanze, della Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità
tra uomo e donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
Con riferimento al provvedimento in esame, e per quanto concerne gli aspetti di
competenza, rileva come, pur condividendosi le finalità del provvedimento,
sussistano alcune perplessità in ordine alle disposizioni attuative,
soprattutto in merito agli aspetti fiscali. Ricorda che le misure tributarie
sono previste negli articoli 12 e 14 della proposta di legge e consistono nella:
deducibilità Irpef delle spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione di
strumenti finanziari da parte dei lavoratori della società emittente il titolo
o delle società controllanti, per importi annui non superiori a 5.000 euro;
deducibilità per la società (nella misura di 5000 euro per ciascun lavoratore)
dei seguenti valori: a) interessi sui prestiti accordati ai dipendenti per
l'acquisto o la sottoscrizione degli strumenti finanziari; b) la differenza tra
il valore delle azioni e il prezzo al quale le stesse sono vendute o offerte in
sottoscrizione. c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle
azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio approvato.
Con riferimento alle misure evidenziate, rileva che, per quanto concerne la
lettera a), la formulazione della norma non è corretta, atteso che dispone la
deducibilità dal reddito di impresa di un componente positivo (ovvero
l'interesse derivante dal prestito accordato dalla società al dipendente). In
ordine alle lettere b) e c), evidenzia l'estrema genericità della formulazione,
dato che non si fa alcuna distinzione tra l'ipotesi di azioni emesse
direttamente dalla società e assegnate ai dipendenti (in tal caso non si
avrebbero profili reddituali) e l'ipotesi di acquisto delle azioni nell'ambito
del gruppo e successiva assegnazione ai dipendenti.
Tali previsioni, peraltro, non sembrano coerenti con le disposizioni fiscali
vigenti, laddove si fa riferimento al trasferimento dei lavoratori dipendenti di
una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni (soprattutto
quando avvenga a titolo gratuito). La formulazione della norma sembrerebbe fare
riferimento all'istituto, già noto al nostro ordinamento, delle stock
options, con il quale si ingenererebbero delle pericolose sovrapposizioni,
soprattutto per quanto concerne i profili elusivi.
Infine, evidenzia che tali misure sono suscettibili di produrre effetti negativi
in termini di gettito erariale. Pur condividendosi le finalità della proposta
di legge, si confermano dunque le perplessità già espresse nella seduta del 22
aprile 2004 e si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento,
rilevando tuttavia che le tematiche evidenziate devono essere trattate, per
quanto concerne gli aspetti fiscali, in un provvedimento di più ampio respiro.
Ricorda, peraltro, che le tematiche suggerite sono oggetto della riforma del
sistema fiscale statale, attualmente in corso di attuazione. Per tali motivi,
ritiene di dare parere favorevole ad ogni iniziativa emendativa che preveda la
soppressione degli articoli 12 e 14.