XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2778 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
deputato VOLONTE'
Norme in materia di
partecipazione agli utili da parte dei
lavoratori dipendenti
delle piccole imprese
Presentata il 21
maggio 2002
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2778
Onorevoli Colleghi! - La
crescente competitività dei mercati pone le piccole imprese di fronte al
problema di ricercare forme alternative di risorse finanziarie e umane che
soddisfino la duplice esigenza dell'efficienza e della economicità.
Tale problematica risulta
particolarmente pressante per le piccole imprese, cosiddette
"microimprese", quelle imprese artigiane e agricole, cioè, che hanno
un numero di dipendenti non superiore a dieci. Una possibile soluzione per
consentire alle imprese suddette di mantenere un certo standard di
competitività, se non di espandere la propria attività produttiva, può essere
rappresentata dal contratto di associazione in partecipazione. Si tratta di una
forma contrattuale definita dall'articolo 2549 del codice civile secondo la
quale "l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli
utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un
determinato apporto".
La caratteristica principale di
tale forma contrattuale è che l'apporto di capitale o di lavoro, fornito
dall'associato, non comporta ingerenza nella gestione dell'impresa. L'associato
non diventerà mai "imprenditore" pur partecipando alla ripartizione
degli utili. Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 6466 del 2 luglio
1998, tale tipo di contratto configura sostanzialmente una collaborazione
economica con l'associante, funzionale al raggiungimento di un obiettivo
comune.
Ai nostri fini quello che è
opportuno rilevare è che questo tipo di contratto può risultare utile sia nel
caso in cui i limiti ad una espansione dell'impresa siano costituiti da una
carenza di risorse finanziarie, fornendo una forma di finanziamento aggiuntiva,
sia nel caso in cui l'apporto sia costituito da lavoro, utile nel caso in cui
oltre all'esigenza finanziaria, per le caratteristica dell'attività svolta, sia
necessaria un certo tipo di collaborazione.
La presente proposta di legge
intende disciplinare la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti
delle piccole imprese. Nell'articolo 1 si prevede la possibilità per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e che abbiano acquisito
una anzianità di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro, di chiedere
la partecipazione agli utili nelle forme e con le modalità stabilite tra le
parti e nel rispetto della normativa civilistica in materia. Gli accordi tra le
parti potranno anche stabilire le modalità di liquidazione della quota di
partecipazione agli utili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sarà stabilita anche l'entità dello sgravio contributivo di
cui potranno usufruire gli imprenditori che corrispondano o accantonino le
somme di denaro in favore dei loro associati. Sempre con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (articolo 2) verranno stabilite le linee
guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in
partecipazione; tali linee guida costituiranno elemento probatorio in caso di
contenzioso tra le parti.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2778
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle imprese artigiane e
nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i
prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio
continuativo presso lo stesso datore di lavoro, possono chiedere di partecipare
agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni
della presente legge.
2. Ai fini della presente
legge, l'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono
determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti
economici e giudiziari maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione
degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di
servizio dei lavoratori di cui al comma 1.
3. La quota di partecipazione
agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso
accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione
dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo
preventivamente determinato dalle parti.
4. Gli imprenditori che
corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore
dei prestatori che partecipano agli utili, hanno diritto a uno sgravio
contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o
accantonati, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la
corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui
agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile al fine di evitare pratiche in
frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei
lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.
2. L'adozione e il rispetto
delle linee guida di cui al comma 1 costituiscono elemento probatorio in caso
di eventuale contenzioso tra le parti.