XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2023 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei
deputati
CIRIELLI, ARNOLDI,
BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BIONDI,
BORNACIN, BRUSCO,
BUONTEMPO, CARDIELLO, CASTELLANI, DELMASTRO
DELLE VEDOVE,
FRAGALA', LA GRUA, LAMORTE, LOSURDO, MANINETTI,
MAZZONI, MEROI, MESSA,
ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PAPPATERRA,
LUIGI PEPE, PEZZELLA,
RAMPONI, RODEGHIERO, ROSITANI, SANZA,
STRANO, TAGLIALATELA,
TARANTINO, VILLANI MIGLIETTA
Delega al Governo per
l'adozione di uno "statuto
partecipativo"
delle imprese finalizzato alla partecipazione
dei lavoratori alla
gestione e ai risultati di impresa
Presentata il 23
novembre 2001
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2023
Onorevoli Colleghi! - I mutati
scenari dei mercati internazionali, le sfide lanciate dalla globalizzazione e,
non ultimo, il profondo cambiamento che, in questi anni, sta attraversando
l'universo del lavoro richiedono, chiaramente ed in tempi brevi, la
ridisegnazione del ruolo delle parti sociali.
Gli elevati indici di
disoccupazione che caratterizzano la maggior parte degli Stati membri
dell'Unione europea e in particolare dell'Italia e del suo Mezzogiorno chiamano
alla riflessione sulla necessità di incidere in modo strutturale, sulla
salvaguardia dell'occupazione anche attraverso strumenti di
responsabilizzazione di tutti gli attori del vissuto aziendale
La legittimazione democratica,
che scaturisce da una necessaria condivisione delle responsabilità, eleva il
ruolo delle parti sociali dalla storica contrapposizione della lotta di classe
all'alleanza necessaria per il consolidamento di una nuova comunità che abbia
come presupposto, per lo sviluppo economico ed occupazionale, la coesione ed il
dialogo sociale.
Il sempre più diffuso obiettivo
nazionale dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane spinge a
ricercare, con il consenso delle parti, una partecipazione dei lavoratori
dipendenti alla gestione ed ai risultati dell'impresa. E' la risorsa umana,
senza ogni dubbio, il bene più importante per l'impresa ed è l'uomo che le
moderne tecniche di gestione aziendale pongono al centro della nuova economia,
dopo la fine del modello fordista di impresa.
Da qui la necessità che sia,
finalmente, affrontata la questione della promozione di imprese a statuto
partecipativo all'interno del sistema produttivo nazionale, già recepita
dall'articolo 46 della Costituzione, ma da cinquanta anni alla ricerca di
applicazione, che recita: "Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".
Le basi per l'innovazione
trovano poi ulteriore riscontro sempre all'interno del dettato costituzionale,
sia nel secondo comma dell'articolo 3 sia nel terzo comma dell'articolo 41, che
rispettivamente prevedono: "E' compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica
economica e sociale del Paese", e che "La legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Le proposte di legge di
attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, presentate ripetutamente, nelle
passate legislature, dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano, si
erano arenate nell'indifferenza e nella diffidenza delle altre rappresentanze
politiche, già propense, all'epoca della Costituente, a ridurre la portata
dell'articolo 46. Nella sua formulazione originaria, infatti, parlava
esplicitamente non di "collaborazione" ma di
"partecipazione" vera e propria dei lavoratori nelle imprese di
lavori.
E' nostro compito, oggi, creare
finalmente, le premesse affinché la coesione sociale ed il tessuto produttivo
nazionale, lontano dall'essere considerato, ancora dai più, terreno di scontro
tra ideologie, siano tutelati come bene nazionale.
Maurice Allais, premio Nobel
per l'economia, con forza, ha sottolineato i rischi che comporterebbe, per le
democrazie occidentali, l'affermazione nel mercato globale, di un'economia
ispirata esclusivamente al modello del "liberismo darwiniano" che
niente altro rappresenta se non una cinica riedizione, in chiave attuale, del laissez
faire ottocentesco, nella crescente e sempre più drammatica disoccupazione
strutturale che affligge da alcuni anni tutti i Paesi sviluppati, allargando
l'area della povertà ed ampliando pericolosamente all'interno della società il
divario tra ricchi e poveri.
E' evidente che in un corretto
modello di sviluppo europeo debba prevalere la tendenza a dare ascolto ai
rappresentanti dei lavoratori i quali, avendo tra i primi obiettivi la lunga
durata del posto di lavoro, contribuiscono ad allargare la visione pluriennale
delle strategie di impresa che, orientate all'ottenimento di risultati
economici immediati, perdono di vista il contributo strategico che, nel medio e
lungo periodo, viene assicurato dalla partecipazione costruttiva al processo
decisionale da parte delle componenti sociali interne all'impresa.
La partecipazione, quindi, mai
come in questo momento, non solo può realizzare l'indicazione costituzionale
che la vuole "in armonia con le esigenze della produzione", ma può
anche diventare fattore di rafforzamento della competitività. Nel nostro Paese,
anche i più accreditati studiosi di relazioni industriali affermano con
sicurezza che il "clima sociale" del mondo del lavoro è profondamente
cambiato negli ultimi anni e che la partecipazione rappresenta il modello
relazionale e contrattuale più idoneo ed efficiente per affrontare le nuove
sfide economiche e garantire la pace sociale.
La presente proposta di legge
intende, a maggior ragione, dare una concreta attuazione sia agli articoli 21 e
22 della Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9
febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori
all'informazione, alla consultazione ed alla partecipazione, sia alla proposta
di quinta direttiva CEE che, nelle successive formulazioni dal 1972 al 1992,
raccomanda l'adozione di nuovi statuti che prevedevano forme di rappresentanza
dei lavoratori negli organi sociali delle imprese con caratteristiche di ampia
rilevanza sociale, in analogia con quanto avviene in Germania ed in Francia.
Proponendo, appunto, di
adottare le forme partecipative presenti in due delle economie più avanzate del
mondo, anche gli organismi della Comunità europea si sono evidentemente
preoccupati, proprio come i nostri costituenti, di suggerire un modello che si
fosse già dimostrato non solo pienamente compatibile "con le esigenze
della produzione" ma addirittura strumento di coesione sociale e di
sviluppo.
Se la funzionalità della
partecipazione è stata sperimentata soprattutto in Germania ed ha avuto nella
Repubblica di Weimar i suoi primi fermenti, non vanno tuttavia dimenticate le
radici nazionali e religiose che ne fanno un'aspirazione lungamente coltivata
nel pensiero italiano, a cominciare dalla socialità mazziniana, tesa sino dalla
metà dell'ottocento a propugnare l'unione di capitale e lavoro nelle stesse
mani.
Proprio nel quadro di
un'ispirazione mazziniana espressamente dichiarata, Filippo Tommaso Marinetti,
in Democrazia Futurista del 1919, aveva ampiamente riportato, facendolo
proprio, un programma di Filippo Carli, illustre economista, allora segretario
generale della camera di commercio di Brescia, per la partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese. Si tratta di un documento conservato,
soprattutto per tradizione letteraria, in Teoria e invenzione futurista
di Marinetti nei Meridiani della Mondadori, ma che è interessante
ripercorrere con il dibattito suscitato a decorrere dal marzo 1918 sulle pagine
di una celebre rivista di politica industriale nazionale, Le Industrie
Italiane illustrate di Umberto Notari, dove proprio Filippo Carli firmò un
saggio sulla partecipazione degli operai alle imprese, a cui fece seguito, nel
numero di maggio, un altro suo articolo sull'alleanza tra capitale e lavoro.
Ricordiamo che, rispondendo
alle sollecitazioni di Filippo Carli, anche un grande industriale
d'avanguardia, il barone Alessandro Rossi di Schio, nel numero del 15 settembre
1919, si adoperò a smantellare chiusure e pregiudizi nei confronti di operai,
ancora spesso analfabeti, per porre, anche da parte padronale imprenditoriale,
le basi di un patto fra produttori all'insegna della democrazia industriale:
"Ogni fabbrica possiede del personale più attivo, più intelligente, più
colto della massa e quasi sempre si osserva che, con profondo intuito, le
maestranze stesse conoscono quali sono i loro compagni che meritano non solo la
loro fiducia, ma una speciale loro deferenza. Ne abbiamo prova nelle
commissioni interne ormai in vita presso tutte le fabbriche, in cui abbondano
elementi giovani pieni di energie costruttrici e pieni di volontà di fare.
Chiamiamo questi elementi a partecipare ai fatti che ispirano l'azione
dirigente".
Anche il liberale Giovanni
Giolitti, l'8 febbraio 1921, aveva proposto, come Presidente del Consiglio dei
ministri, un disegno di legge sul controllo delle industrie da parte dei
lavoratori che vi sono addetti, anche allora richiamandosi a precedenti
europei, tra cui quello tedesco della legge 4 febbraio 1920 sul consiglio di
azienda, che trova il suo fondamento nell'articolo 165 della Costituzione di
Weimar.
Nel contesto di questa
ricostruzione storica, si deve ricordare che sull'articolo 46, nel dibattito
dell'Assemblea costituente, ebbe importanza rilevante il "movimento dei
consigli di gestione", sviluppatosi a cavallo tra il secondo conflitto
mondiale e l'immediato dopoguerra. Questo prende le mosse, durante il periodo
bellico, dal decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375, sulla
"socializzazione delle imprese", promulgato dal Governo della Repubblica
Sociale Italiana, che prevedeva l'inserimento di rappresentanti dei lavoratori
nei "consigli di gestione" delle imprese. Il 17 aprile 1945, il CNL
Alta Italia, pur abrogando il decreto legislativo n. 375 del 1944, e i
successivi decreti di socializzazione delle singole imprese, mantenne in vita i
consigli di gestione promuovendo nuove elezioni dei rappresentanti del
lavoratori. La proliferazione dei consigli di gestione nelle imprese di vario
carattere e tipo - circa 500 nell'estate del 1946 - con diversi statuti e con
poteri più o meno estesi, avvenne dapprima sul piano dell'autorganizzazione
operaia, poi, su quello della contrattualizzazione d'impresa, per ridursi,
infine, dopo l'estromissione delle sinistre dal Governo, nel maggio del 1947,
al ruolo di semplice organizzazione aziendale e sempre più rivolto alle lotte
di classe sul salario e sui contratti nazionali.
Parallelamente ai contributi
offerti dalle correnti storiche d'ispirazione nazionale, liberaldemocratica e
socialista, analoghe istanze partecipative sono state espresse dalla dottrina
sociale della Chiesa istanze a cui si è ispirato il pensiero dell'Opera dei
congressi e di Giuseppe Toniolo.
Ricordiamo alcune tappe
fondamentali di questa dottrina. Di Leone XIII la Rerum novarum del maggio
1892, in cui si afferma che: "Allo scioglimento della questione operaia
possono contribuire molto i capitalisti e gli operai medesimi, con istituzioni
ordinate a porgere opportuni soccorsi ai bisogni e ad avvicinare ed unire le
due classi tra loro". Di Pio XI la Quadragesimo Anno del 1931, ove
si sostiene, al paragrafo 66, "Stimiamo sia cosa più prudente che, di dove
è possibile il contratto del lavoro venga temperato alquanto col contratto di
società, come si è cominciato a fare, in diverse maniere, con non poco
vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano
cointeressati o nella proprietà o nella amministrazione, o compartecipi in
certa misura, agli utili ricavati". Di Giovanni XXIII la Mater et Magistra
del 1961, dove, al paragrafo 95, si legge "Riteniamo che sia legittima
nei lavoratori l'aspirazione a partecipare attivamente alla vita delle imprese,
nelle quali sono inseriti e operano". Di Giovanni Paolo II la Laborem
exercens del 1981 dove, al paragrafo 8d, rammenta: "(...) Le
numerose proposte avanzate dagli esperti della dottrina sociale cattolica ed
anche del supremo Magistero della Chiesa. Queste sono le proposte riguardanti
la comproprietà dei mezzi di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla
gestione e/o ai profitti delle imprese, il cosiddetto azionariato del lavoro, e
simili". La Centesimus Annus, del 1^ maggio 1991, ove Sua Santità
Giovanni Paolo II, al paragrafo 35, ammonisce che: "Si può giustamente
parlare di lotta contro un sistema economico inteso come metodo che assicura
l'assoluta prevalenza del capitale, del possesso degli strumenti di produzione
e della terra, rispetto alla libera soggettività del lavoro dell'uomo. A questa
lotta contro un tale sistema non si pone, come modello alternativo il sistema socialista,
che di fatto risulta essere un capitalismo di Stato, ma una società del lavoro
libero, dell'impresa e della partecipazione. Essa non si oppone al mercato, ma
chiede che sia opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in
modo da garantire la soddisfazione delle esigenze fondamentali di tutta la
società". Ed infine, nell'Assemblea annuale dell'Episcopato italiano, il
22 maggio 1998, il Santo Padre ha affermato: "Per combattere la
disoccupazione bisogna sperimentare con coraggio modalità inesplorate di
partecipazione".
Da ultimo, il Governatore della
Banca d'Italia Antonio Fazio, prestigioso esponente del cattolicesimo liberale,
nelle considerazioni finali della sua relazione all'Assemblea della Banca
d'Italia del 30 maggio 1998, ha sostenuto, ancora una volta, "la necessità
di sistemi di remunerazione che, agevolando l'adeguamento del costo del lavoro
alle condizioni delle economie, alle fasi produttive e alla situazione
dell'azienda, possano creare le premesse per un legame sempre più stretto tra
interessi del lavoro ed interessi dell'impressa, favorire la competitività e
l'occupazione".
Oggi il principio
partecipativo, compreso nella citata proposta di quinta direttiva CEE, si pone
come parte integrante e fondamentale di quel "modello renano" che la
dottrina corrente, a partire dal francese Michel Albert - Capitalismo contro
capitalismo, Il Mulino 1992 - considera non solo elemento distintivo del
capitalismo sociale europeo in contrapposizione a quello statunitense, ma anche
ragione dei suoi successi negli ultimi decenni, in chiave sia puramente
economica che di coesione sociale.
La raccomandazione del
Consiglio europeo del 27 luglio 1992 "concernente la promozione della
partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati
dell'impresa" considerato che la promozione della partecipazione
finanziaria alle imprese dei lavoratori può avere effetti positivi sulla
motivazione e sulla produttività dei dipendenti, nonché sulla competitività
delle imprese invita gli Stati membri a:
a)
introdurre nelle imprese la partecipazione agli utili o l'azionariato dei
lavoratori, oppure una combinazione delle due formule;
b)
prendere in esame la possibilità di accordare incentivi di ordine fiscale o
finanziario per incoraggiare l'introduzione di meccanismi di partecipazione;
c)
incoraggiare l'uso di formule di partecipazione, agevolando la messa a
disposizione di informazioni adeguate.
Successivamente, nelle due
relazioni Pepper del 24 luglio 1997 ed Hermange del 15 gennaio 1998,
predisposte dagli organismi dell'Unione europea per verificare lo stato di
attuazione della precedente raccomandazione del Consiglio, è emerso che:
a)
la partecipazione dei lavoratori ai profitti ed ai risultati dell'impresa a
prescindere dai metodi e dai modelli utilizzati si associa sempre ad una
maggiore produttività e ad un discreto aumento dell'occupazione;
b)
la partecipazione di cui alla lettera a) rafforza l'attaccamento dei
dipendenti alla loro impresa, incoraggiando, allo stesso tempo, l'acquisizione
di qualifiche professionali;
c)
manca completamente una legislazione adeguata per l'applicazione dei
sistemi di partecipazione, soprattutto per un'eccessiva ostilità dei sindacati
all'uso dei sistemi di partecipazione, percepiti come uno strumento per
introdurre una flessibilità incontrollata dei salari all'interno del mercato
del lavoro;
d)
è opportuno che gli organismi dell'Unione europea propongano agli Stati
membri una normativa quadro sulla partecipazione.
Da non dimenticare l'accordo
politico raggiunto, nel dicembre 2000, in seno al Consiglio europeo e relativo
alle proposte pendenti, da più di vent'anni, con riferimento allo statuto
della società europea. Si tratta delle proposte di regolamento relativo
allo statuto della società europea e della connessa proposta di direttiva per
il ruolo dei lavoratori. In particolare, quest'ultima mira a garantire la
partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle imprese,
prevedendo, in caso di creazione di una società europea, un obbligo di
negoziazione da parte delle imprese con le rappresentanze dei lavoratori
dipendenti. Così come il Consiglio europeo straordinario di Lisbona, del 23 e
24 marzo 2000 ha indicato come nuovo obiettivo strategico per l'Unione del
nuovo decennio un'economia in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale.
Le forme di partecipazione
possono essere realizzate sia attraverso l'applicazione dell'articolo 47 della
Costituzione, che prevede di favorire l'accesso del risparmio popolare
all'investimento azionario, sia attraverso il principio indicato nell'articolo
46, secondo cui il diritto di partecipare con propri rappresentanti alla vita
dell'impresa sorge nei lavoratori dipendenti per il fatto stesso di condividere
la comunità di destino con il proprio lavoro. Il lavoratore può essere rappresentato
nei consigli di amministrazione in quanto tale e non solo se trasformato in
azionista, nel qual caso acquisterà solo un titolo aggiuntivo alla
rappresentanza.
Nella presente proposta di
legge, ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 del dettato costituzionale, il
Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che dovranno individuare i requisiti minimi affinché
le imprese, o per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le
rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
alle stesse o per una proposta aziendale, subordinata al consenso dei
lavoratori, possano adottare uno "statuto partecipativo" che le
legittimi ad accedere ai benefìci successivamente illustrati.
Proprio per valutare il grado
di rispondenza delle società a statuto partecipativo ai requisiti prefissati è
istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una
speciale commissione denominata "Commissione centrale per la
partecipazione" composta da rappresentanti dello stesso Ministero, del
Ministero delle attività produttive del Ministero dell'economia e delle
finanze, della Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità
tra uomo e donna e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
In sintesi, la presente
proposta di legge pone le condizioni e dispone le agevolazioni necessarie a permettere
uno scambio, deciso concordemente dai soci azionari e dai lavoratori
dipendenti, tra flessibilità e partecipazione. In questo modo si rafforzerà non
solo l'adattabilità delle imprese alle variazioni del mercato, ma anche il
senso di una "comunità di destino" tra tutti i soggetti sociali ed
economici che operano all'interno delle aziende italiane, ormai destinate a
competere nel mercato globale.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N.
2023
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende; degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo
il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che
sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione ed
alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del
27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori
subordinati ai profitti ed ai risultati dell'impresa, il Governo, previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione degli schemi di
decreto, nonché sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che
si esprime nel medesimo termine, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
individuare i requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un
accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i
rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta
aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti in
forza a tempo indeterminato, possano adottare uno "statuto partecipativo"
che le legittima ad accedere ai benefìci di cui alla lettera c). Tali
requisiti devono prevedere, anche alternativamente:
1)
l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti
dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o
nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo,
controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l'organizzazione del
lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la
salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi
e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive;
2)
procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione
preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle
decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di
organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti;
3)
la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa
eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di
una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni;
4)
l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa,
gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano
tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della
rappresentanza collettiva a livello societario;
b)
istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la
"Commissione centrale per la partecipazione", composta da almeno un
rappresentante dello stesso Ministero, del Ministero delle attività produttive,
del Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione nazionale per la
parità e per le pari opportunità tra uomo e donna e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la quale
certifica la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
c)
determinare i benefìci discendenti dall'adozione dello "statuto
partecipativo" di cui alla lettera a), i quali consistono, anche
cumulativamente fra loro, per le imprese il cui statuto comprende forme plurime
di partecipazione.
2. Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui dotazione viene
incrementata di 51.645.690 euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione
dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto
partecipativo.