Indagine conoscitiva relativa alle proposte di legge n. 2023 e n. 2778

sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell’impresa

 

 

 

 

 

Audizione dei rappresentanti CONFAPI

XI Commissione Lavoro pubblico e privato

Camera dei Deputati

 

 

Roma, 12 febbraio 2003

 

 

 

 


 

Premessa

 

La CONFAPI ringrazia il Presidente Onorevole Benedetti Valentini ed i Deputati della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati per l’invito a partecipare ad un’audizione in cui l’organizzazione che rappresenta le piccole e medie industrie private può esprimere le proprie valutazioni in ordine all’indagine conoscitiva in titolo.

 

Nel merito si precisa che il contributo CONFAPI ai lavori di questa indagine conoscitiva, per il ruolo e la natura stessa della Confederazione imprenditoriale, è necessariamente incentrato soprattutto su quegli aspetti delle proposte di legge N° 2023 e N° 2778 la cui attuazione tocca direttamente la vita della piccola e media industria privata, che specificatamente si rappresenta.

 

 


 

Introduzione

 

La partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti ai benefici ed ai risultati delle imprese – sia direttamente, con la partecipazione agli utili, sia indirettamente, con la partecipazione azionaria – è stata oggetto di numerose iniziative a livello comunitario fin dai primi anni ‘90, ed oggi è al centro di numerose iniziative a livello istituzionale nei singoli Stati ed in numerose imprese, con lo scopo di sostenere e stimolare anche le parti sociali verso la creazione di un quadro favorevole alla diffusione di tale strumento.

 

Il dibattito su questo tema si rende sempre più utile anche nella prospettiva della strategia definita al Vertice di Lisbona del marzo 2001, che ha fissato l’obiettivo di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale”, per aumentare così la competitività e la dinamicità dell’economia europea, nonché lo sviluppo della conoscenza e della coesione sociale, anche in forza della partecipazione dei lavoratori dipendenti alla governance dell’impresa.

 

Infatti, la partecipazione finanziaria dei lavoratori può contribuire in maniera significativa a raggiungere questi obiettivi così come già dimostrato in molti studi ed esempi concreti in cui si riscontrano l’aumento della produttività, della competitività e della redditività delle imprese ed al tempo stesso incentivando il coinvolgimento dei lavoratori, il miglioramento della qualità del lavoro ed una maggiore coesione sociale.

 

Alcuni eventi recenti, in relazione al fallimento di varie imprese che avevano istituito il sistema di partecipazione azionaria, ne hanno tuttavia messo in evidenza i rischi potenziali. Da questi esempi, anche negativi, emerge con chiarezza la necessità che per poter beneficiare appieno della partecipazione finanziaria dei lavoratori occorre comunque rispettare alcuni principi generali.

 

Non a caso le relazioni PEPPER 1 e PEPPER 2, volute dalla Commissione europea per studiare la promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai risultati dell’impresa, pur raccogliendo un ampio consenso, in particolare attorno ai principi generali contenuti nel documento di lavoro, hanno comunque lasciato irrisolte le criticità sugli ostacoli transnazionali per una effettiva promozione della partecipazione finanziaria in Europa.

 

Comunque è con favore che la CONFAPI accoglie questa audizione della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, relativa alle proposte di legge N. 2023 e N. 2778, nella convinzione che la partecipazione finanziaria possa svolgere un ruolo importante anche nella strategia economica del nostro Paese, senza sottovalutare l’opportunità di approfondire ulteriormente l’analisi delle condizioni della sua applicabilità nelle varie forme, e considerando adeguatamente oltre ai vantaggi anche i rischi e le difficoltà che ad essa si associano.

 

 

 

I contenuti delle proposte di legge

 

In sintesi la proposta di legge Cirielli (disegno di legge n. 2023) intende dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione, in materia di diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende e si richiama, inoltre, agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea del 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30 che sanciscono il diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione ed alla partecipazione nonché alla Raccomandazione 92/443/CE del Consiglio europeo del 27 luglio 1992 concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati dell’impresa.

 

Nel dettaglio, la proposta di legge delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dovranno individuare i requisiti minimi affinché le imprese, o per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati alle stesse o per una proposta aziendale, subordinata al consenso dei lavoratori, possano adottare uno “statuto partecipativo” che le legittimi ad accedere a determinati benefici.

 

I requisiti devono prevedere anche alternativamente:

 

1)        l’istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell’impresa sia da rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive;

 

2)        procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l’istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti;

 

3)        la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l’assegnazione di azioni;

 

4)        l’accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario.

 

I benefici discendenti dall’adozione dello “statuto partecipativo” saranno determinati dai decreti delegati.

 

In sintesi la proposta di legge Volontè (disegno di legge n. 2778) di portata più limitata prevede per le piccole imprese artigiane ed agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci l’adozione di contratti di associazione in partecipazione.

 

Nel dettaglio, la proposta di legge intende disciplinare la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese (artigiane ed agricole) prevedendo la possibilità per i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato e con un’anzianità acquisita di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro di chiedere la partecipazione agli utili nelle forme e con le modalità stabilite dalle parti e nel rispetto della normativa civilistica.

 

Inoltre con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà stabilita l’entità dello sgravio contributivo di cui potranno usufruire gli imprenditori che corrispondano o accantonino le somme di denaro in favore dei loro associati.

 

Infine con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione.

 

 

 

Osservazioni di carattere generale

 

La partecipazione finanziaria dei dipendenti ai risultati ed ai profitti dell’impresa rappresenta una caratteristica fisiologica della moderna economia di mercato, funzionale all’obiettivo di massimizzazione della creazione di valore attraverso miglioramenti in termini di efficienza, di flessibilità e di coinvolgimento dei lavoratori negli obiettivi d’impresa.

 

Diversi fattori, legati ai mutamenti nei processi di allocazione del capitale e nell’organizzazione dei fattori produttivi, hanno infatti determinato una crescente importanza del capitale umano, favorendo forme di coinvolgimento progressivamente sempre più intense dei lavoratori nella realizzazione della funzione di impresa. A tale maggiore coinvolgimento si accompagna un parallelo aumento della partecipazione dei dipendenti ai risultati economici dell’impresa.

 

La partecipazione finanziaria deve essere volontaria, sia per le imprese che per i dipendenti. L’introduzione di tale regime deve rispondere alle necessità e agli interessi reali di tutte le parti coinvolte (impresa e lavoratori dipendenti) e pertanto non va imposta. Ciò non impedisce, ovviamente, che tali elementi della partecipazione finanziaria siano resi obbligatori o che la partecipazione finanziaria sia instaurata sulla base di disposizioni legislative o di accordi collettivi. I programmi di aiuto pubblico e l’istituzione di un quadro giuridico chiaro costituiscono elementi importanti nella promozione di regimi di partecipazione finanziaria. L’adesione delle parti sociali a tale impianto istituzionale può senz’altro costituire un fattore determinante per il suo successo.

 

In linea di principio, l’accesso ai regimi di partecipazione finanziaria deve essere consentito a tutti i lavoratori dipendenti. Se una certa differenziazione può essere giustificata dalla necessità di rispondere alla diversità delle esigenze e degli interessi dei dipendenti, i regimi devono essere rivolti al maggior numero di dipendenti e garantire la parità di trattamento. Tra i principali benefici della partecipazione finanziaria si osserva una maggiore identificazione dei dipendenti con l’impresa, il che alimenta il senso di appartenenza e ne accresce la motivazione. Qualsiasi discriminazione tra i dipendenti andrebbe del tutto a discapito di questi obiettivi ed occorre pertanto evitarla.

 

 

 

I principi generali

 

L’identificazione dei principi comuni per i regimi di partecipazione finanziaria costituisce il punto di partenza per definire la strategia dell’Unione europea in tale campo. I principi generali rappresentano gli elementi fondamentali per qualificare la partecipazione finanziaria nei paesi dell’Unione europea e per assicurare che essa assuma caratteristiche coerenti con gli obiettivi di miglioramento della competitività delle imprese europee e della qualità del lavoro e di aumento della coesione sociale che sono alla base della politica dell’Unione sancita dal Vertice di Lisbona.

 

Tali principi non devono portare alla definizione di un modello unico e rigido di partecipazione, ma al contrario, fornire la base per la ricerca di un percorso comune per le iniziative degli Stati membri e delle Parti sociali, attraverso forme flessibili e in grado di adattarsi alle specificità nazionali e dei contesti economici nei quali si realizzano.

 

I principi generali individuati dalla Commissione forniscono un utile contributo a tale scopo. La CONFAPI sottolinea in particolare l’importanza che i regimi di partecipazione finanziaria garantiscano il principio di volontarietà, sia per le imprese che per i singoli lavoratori, il principio di non-discriminazione dei lavoratori, il principio della chiarezza e trasparenza dei regimi di partecipazione e infine il principio della non episodicità.

 

Un altro principio importante che merita qualche approfondimento supplementare è quello secondo cui la partecipazione finanziaria non dovrebbe ostacolare la mobilità dei lavoratori. Esiste infatti un trade-off tra tale principio e l’obiettivo di favorire la “fidelizzazione” dei lavoratori all’impresa. Tale trade-off assume una particolare rilevanza alla luce della crescente diffusione in tutti i principali paesi dell’Unione europea di forme flessibili di impiego del lavoro.

 

 

 

Ostacoli transnazionali

 

La diversità dei regimi fiscali, dei contributi previdenziali, del quadro giuridico generale e dell’ambiente culturale, soprattutto all’interno del sistema di relazioni industriali, possono rappresentare un importante ostacolo per le imprese che vogliano elaborare e applicare regimi di partecipazione finanziaria che coinvolgano lavoratori di diversi paesi dell’Unione europea.

 

Più in particolare:

 

Imposizione fiscale – Le differenze nei regimi fiscali possono comportare due tipi di problemi. In primo luogo possono dare origine ad una doppia imposizione, situazione che si verifica soprattutto in relazione alle opzioni di sottoscrizione, giungendo fino all’assurdo che i dipendenti di un’impresa che si trasferiscono in un altro paese siano tassati due volte o, in alcuni casi, non siano tassati affatto.

 

In secondo luogo, possono implicare notevoli costi amministrativi per le imprese che desiderano instaurare regimi di partecipazione finanziaria in più paesi, per via delle norme diverse da paese a paese su deducibilità delle spese, periodi di conservazione minimi, possibilità di sconti per i lavoratori, il calendario fiscale, o i requisiti necessari per avere diritto ad agevolazioni fiscali.

 

Contributi previdenziali – La differenza di trattamento dei redditi provenienti dalla partecipazione finanziaria sul piano dei contributi previdenziali può rendere ancora più complessa l’introduzione di tali regimi, per via dei diversi livelli di contribuzione previdenziale che possono variare da paese a paese fino all’esenzione completa.

 

Differenze giuridiche – Le differenze giuridiche tra gli Stati membri rallentano ulteriormente l’introduzione della partecipazione finanziaria a livello transnazionale. Nel caso dei piani di partecipazione azionaria, le differenze nella legislazione applicabile ai valori mobiliari e, in particolare, ai requisiti in materia di pubblicazione dei prospetti possono causare problemi.

 

Differenze culturali – Nell’introdurre regimi di partecipazione finanziaria a livello transnazionale le imprese possono incontrare altri problemi dovuti a differenze di carattere culturale, nei confronti della partecipazione finanziaria, a livello di tradizioni nazionali o dei sistemi di relazioni industriali. Conformemente alle tradizioni e alle politiche nazionali i lavoratori e le parti sociali possono adottare atteggiamenti diversi rispetto alle distinte formule di partecipazione finanziaria.

 

Mancanza di riconoscimento reciproco dei regimi di partecipazione finanziaria – Un problema fondamentale per l’introduzione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti in un contesto internazionale risiede nella mancanza generale di riconoscimento reciproco. In molti paesi esistono regimi di partecipazione finanziaria speciali, riconosciuti ai fini fiscali, che consentono talvolta alle imprese e ai lavoratori di beneficiare di agevolazioni per quanto riguarda le imprese o i contributi previdenziali, supponendo la costituzione di fondi o istituti separati, creati appositamente per la loro gestione.

 

Mancanza di informazioni – L’introduzione di regimi di partecipazione finanziaria a livello internazionale è peraltro ostacolata dalla mancanza di informazione sugli stessi o sulle politiche esistenti in questo settore. I costi per colmare tale lacuna possono essere proibitivi soprattutto per le piccole e medie imprese, al punto da indurle a desistere anche solo a completarne l’introduzione.

 

 

 

Verso una maggiore diffusione della partecipazione finanziaria in Italia

 

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2004, prevede per le SPA tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo:

 

1)      il sistema tradizionale basato sull’organo amministrativo e dal collegio sindacale;

2)      il sistema dualistico basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza;

3)      il sistema monistico basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno.

 

In nessuna dei tre modelli di governo sono previste forme di partecipazione diretta dei lavoratori.

 

Tuttavia tra gli strumenti finanziari partecipativi, previsti dalla nuova disciplina delle società per azioni (SpA), è possibile assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali e/o partecipativi (articolo 2349 c.c).

 

Se lo statuto della società lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società mediante l’emissione per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

 

L’assemblea straordinaria inoltre può deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o partecipativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.

 

Gli strumenti finanziari partecipativi possono però essere dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati e, in particolare, ad essi può essere riservata, secondo modalità previste dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (2351 c.c.).

 

Per la Srl è prevista, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’affidamento dell’amministrazione della società ad uno o più soci nominati con decisione dei soci ai sensi dell’articolo 2479 del codice civile.

 

La possibilità di una diffusione delle esperienze di partecipazione finanziaria dipende in misura considerevole dall’esistenza di un ambiente favorevole, sia sul piano giuridico e fiscale sia su quello della cultura e delle pratiche di relazioni industriali.

 

La CONFAPI ritiene che il quadro delle iniziative previste nelle proposte di legge sia per il momento troppo anticipatorio, almeno rispetto alla realtà nazionale del contesto nel quale si opera onde favorire la diffusione della partecipazione finanziaria.

 

Difatti, tra i temi principali ancora da approfondire la CONFAPI suggerisce l’opportunità di considerare quello della partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate su mercati regolamentati. Per tali imprese, infatti, si pongono specifici aspetti in merito all’estensione e alla tempestività dell’informazione finanziaria. Inoltre nei casi di partecipazione azionaria in società non quotate, occorre approfondire l’analisi delle condizioni e degli strumenti per la determinazione del valore delle azioni e per la loro trasferibilità, in mancanza di un mercato dove si formi costantemente il prezzo delle azioni e che offra un canale per la loro vendita.

 

Il tema della partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate assume particolare rilevanza se si vuole che questa diventi una caratteristica strutturale dei sistemi economici europei, considerato che nella maggior parte dei paesi europei le società quotate su un mercato regolamentato rappresentano una parte molto limitata delle attività economiche ivi realizzate.

 

Più in particolare, è necessario considerare le specificità di tre diversi settori: le piccole e medie imprese, le imprese no profit ed il settore pubblico.

 

Con riguardo alle piccole e medie imprese, le prime questioni aperte sono quelle dei risultati e delle prospettive reddituali e finanziarie, superabili con la predisposizione di specifiche misure di partecipazione finanziaria, accompagnate da adeguate informazioni.

 

 


 

Conclusioni

 

In merito alla proposta di legge Cirielli è possibile rimarcare come la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese risponda più a criteri di tipo dirigistico (presenza delle rappresentanze sindacali, organismi congiunti dotati di poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materia di organizzazione del lavoro, pari opportunità, formazione professionale, sicurezza ecc., procedure formali, istituzione di una “Commissione centrale per la partecipazione) che a criteri di convenienza e flessibilità richiesti da una corretta gestione economica e aziendale.

 

Il disegno di legge delega è inoltre estremamente indeterminato rimettendo ai decreti delegati ogni ulteriore definizione dello “statuto partecipativo” e non indica quali benefici potranno derivare alle imprese che lo adottano.

 

D’altra parte nella recente riforma della disciplina delle società solamente per le SpA sono previste forme indirette di partecipazione dei lavoratori tramite l’assegnazione di azioni e/o di strumenti finanziari dotati di particolari diritti o patrimoniali o partecipativi. In questo caso è rimessa alla SpA la facoltà di estendere ai lavoratori particolari forme di partecipazioni tramite l’eventuale nomina di un componente indipendente nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza.

 

Per gli altri modelli societari nulla è invece previsto: trattandosi di società a ristretta base societaria, il legislatore non avrà voluto appesantire il governo delle stesse prevedendo la partecipazione diretta dei lavoratori.

 

Per l’Unione Europea, invece, la diffusione del principio della partecipazione dei lavoratori al capitale e/o ai meccanismi di formazione delle scelte dell’impresa, comporta una maggiore adesione e coinvolgimento alla vita aziendale dei dipendenti e una diminuzione dei conflitti. Questo maggiore coinvolgimento dovrebbe tradursi inevitabilmente in una crescita della competitività dell’azienda.

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La relazione introduttiva della proposta di legge Volontè presenta la disciplina sulla partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti nelle piccole imprese, ma poi in realtà nel corpo della proposta al comma 1 dell’articolo 1 si cita espressamente che la norma riguarda espressamente le imprese artigiane ed agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci.

 

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In molti casi, una maggiore informazione e uno scambio più intenso di esperienze può giovare notevolmente ad eliminare gli ostacoli, soprattutto quelli di natura culturale. Negli altri casi, e per quanto concerne l’attuale mancanza di riconoscimento reciproco, la varietà dei sistemi nazionali in materia di fiscalità e previdenza sociale, la CONFAPI ritiene che occorre prestare particolare attenzione ai possibili effetti negativi dell’applicazione di questi regimi a livello nazionale sulla libera circolazione dei capitali o sul diritto di stabilimento.

 

In proposito la CONFAPI sottolinea che sul fronte comunitario la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro che presenterà la relazione finale nel 2003 accompagnata da una serie di raccomandazioni. Sulla base di tale relazione sarà adottata una decisione in merito ad eventuali ulteriori azioni da intraprendere a partire dal 2004.

 

Per quanto riguarda i problemi fiscali essi saranno esaminati principalmente nell’ambito del seguito dato dallo studio intitolato “Tassazione delle società nel mercato interno”.

 

E’ indubbio che l’adozione di regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti può essere fortemente influenzata dall’esistenza di politiche governative favorevoli in un quadro giuridico chiaro e dettagliato, combinato a benefici finanziari destinati a rendere questi regimi ancora più attraenti, svolgendo il tutto con la collaborazione ed il sostegno delle Parti sociali.

 

In attesa dei lavori programmati dalla Commissione europea fino a tutto il 2004, rimane comunque importante che gli Stati membri, Italia compresa, continuino ad intensificare gli sforzi per garantire un ambiente giuridico e fiscale favorevole.

 

Al contrario in Italia, la chiusura della Tremonti bis e le modifiche apportate agli strumenti di agevolazione fiscale (DIT e super-DIT) in merito agli sgravi sugli utili delle imprese reinvestiti sul capitale, sicuramente non favoriranno l’introduzione di regimi di partecipazione finanziaria, soprattutto per le PMI, anche alla luce dell’apparente contropartita che il Governo ha concesso alle imprese con la riduzione di due punti dell’aliquota Irpeg, notoriamente ad appannaggio delle sole grandi imprese.

 

Comunque, la Commissione europea continuerà a sostenere progetti, studi e istituzioni di rete volti a promuovere la diffusione dell’informazione sulla partecipazione finanziaria, promuovendo infine una conferenza nazionale per il tramite della Fondazione di Dublino nell’intento di divulgare informazioni ed esperienze in tutta Europa.

 

Con riferimento al ruolo decisivo nella diffusione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, in numerosi casi, anche le Parti sociali hanno già adottato un approccio costruttivo che ha dato risultati degni di rilievo, pur tuttavia esistono ancora notevoli riserve ed apprensioni, soprattutto da parte dei Sindacati, per un pieno e concreto sviluppo di questo istituto giuridico.

 

E’ pertanto essenziale continuare a potenziare il dialogo sociale su questo tema e far sì che la partecipazione finanziaria sia introdotta in modo da trarne il massimo vantaggio dal suo potenziale.

 

In tal senso le Parti sociali possono ancora svolgere un ruolo chiave per far sì che i regimi di partecipazione finanziaria esistenti rispettino pienamente questi principi, in particolare quando si tratti di evitare rischi eccessivi, di garantire la chiarezza e la trasparenza dei regimi e di rispondere alle necessità in materia di formazione.

 

Il dialogo sociale può quindi continuare a contribuire in maniera decisiva a superare alcuni ostacoli che, anche a livello transnazionale, impediscono la diffusione di questi regimi. E’ in tale contesto che lo scambio di informazioni e di esperienze tra le Parti sociali assume rilievo per dare risposta alle apprensioni ed ai problemi esistenti e gettare le basi di un’espansione equilibrata e vantaggiosa per entrambe le parti.

 

In conclusione, l’introduzione di regimi di partecipazione finanziaria oggi, in assenza di quadri giuridici e fiscali adeguati, porrebbe alle piccole e medie imprese problemi specifici: dalle compilazioni amministrative alle spese fisse, vanificando i benefici potenziali. Specificatamente per le PMI occorrerebbe mettere a punto regimi di partecipazione finanziaria adeguati alle esigenze particolari a queste categorie di imprese, che consentano loro di ricavarne i massimi benefici. Sulla base di questa valutazione si potrà meglio decidere delle iniziative future da adottare.