Indagine conoscitiva
relativa alle proposte di legge n. 2023 e n. 2778
sulla partecipazione dei
lavoratori alla gestione e ai risultati dell’impresa
Audizione dei rappresentanti CONFAPI
XI Commissione Lavoro pubblico e privato
Camera dei Deputati
Roma, 12 febbraio 2003
Premessa
La CONFAPI ringrazia il Presidente Onorevole Benedetti Valentini ed i Deputati della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati per l’invito a partecipare ad un’audizione in cui l’organizzazione che rappresenta le piccole e medie industrie private può esprimere le proprie valutazioni in ordine all’indagine conoscitiva in titolo.
Nel merito si precisa che il contributo CONFAPI ai lavori di questa indagine conoscitiva, per il ruolo e la natura stessa della Confederazione imprenditoriale, è necessariamente incentrato soprattutto su quegli aspetti delle proposte di legge N° 2023 e N° 2778 la cui attuazione tocca direttamente la vita della piccola e media industria privata, che specificatamente si rappresenta.
La
partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti ai benefici ed ai
risultati delle imprese – sia direttamente, con la partecipazione agli utili,
sia indirettamente, con la partecipazione azionaria – è stata oggetto di
numerose iniziative a livello comunitario fin dai primi anni ‘90, ed oggi è al
centro di numerose iniziative a livello istituzionale nei singoli Stati ed in
numerose imprese, con lo scopo di sostenere e stimolare anche le parti sociali
verso la creazione di un quadro favorevole alla diffusione di tale strumento.
Il
dibattito su questo tema si rende sempre più utile anche nella prospettiva
della strategia definita al Vertice di Lisbona del marzo 2001, che ha fissato
l’obiettivo di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale”, per
aumentare così la competitività e la dinamicità dell’economia europea, nonché
lo sviluppo della conoscenza e della coesione sociale, anche in forza della
partecipazione dei lavoratori dipendenti alla governance dell’impresa.
Infatti,
la partecipazione finanziaria dei lavoratori può contribuire in maniera
significativa a raggiungere questi obiettivi così come già dimostrato in molti
studi ed esempi concreti in cui si riscontrano l’aumento della produttività,
della competitività e della redditività delle imprese ed al tempo stesso
incentivando il coinvolgimento dei lavoratori, il miglioramento della qualità
del lavoro ed una maggiore coesione sociale.
Alcuni
eventi recenti, in relazione al fallimento di varie imprese che avevano
istituito il sistema di partecipazione azionaria, ne hanno tuttavia messo in
evidenza i rischi potenziali. Da questi esempi, anche negativi, emerge con
chiarezza la necessità che per poter beneficiare appieno della partecipazione
finanziaria dei lavoratori occorre comunque rispettare alcuni principi
generali.
Non
a caso le relazioni PEPPER 1 e PEPPER 2, volute dalla Commissione europea per
studiare la promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai
risultati dell’impresa, pur raccogliendo un ampio consenso, in particolare
attorno ai principi generali contenuti nel documento di lavoro, hanno comunque
lasciato irrisolte le criticità sugli ostacoli transnazionali per una effettiva
promozione della partecipazione finanziaria in Europa.
Comunque
è con favore che la CONFAPI accoglie questa audizione della XI Commissione
Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, relativa alle proposte di
legge N. 2023 e N. 2778, nella convinzione che la partecipazione finanziaria
possa svolgere un ruolo importante anche nella strategia economica del nostro
Paese, senza sottovalutare l’opportunità di approfondire ulteriormente
l’analisi delle condizioni della sua applicabilità nelle varie forme, e
considerando adeguatamente oltre ai vantaggi anche i rischi e le difficoltà che
ad essa si associano.
In sintesi la proposta di legge Cirielli (disegno di legge n. 2023) intende dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione, in materia di diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende e si richiama, inoltre, agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea del 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30 che sanciscono il diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione ed alla partecipazione nonché alla Raccomandazione 92/443/CE del Consiglio europeo del 27 luglio 1992 concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti ed ai risultati dell’impresa.
Nel
dettaglio, la proposta di legge delega il Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dovranno individuare
i requisiti minimi affinché le imprese, o per effetto di un accordo sindacale,
stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati alle stesse o per una proposta aziendale, subordinata al
consenso dei lavoratori, possano adottare uno “statuto partecipativo” che le
legittimi ad accedere a determinati benefici.
I
requisiti devono prevedere anche alternativamente:
1)
l’istituzione di
organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell’impresa sia da
rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle
rappresentanze sindacali, dotati di congrui poteri di indirizzo, controllo,
decisione e gestione nelle materie inerenti l’organizzazione del lavoro, le
pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la
salubrità degli ambienti di lavoro, la remunerazione per obiettivi e la regolazione
e risoluzione delle controversie collettive;
2)
procedure formali,
vincolanti e garantite di informazione e consultazione preventiva nonché di
controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più
rilevanti dell'impresa, anche attraverso l’istituzione di organismi sindacali
titolari di corrispondenti diritti;
3)
la distribuzione ai
lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia
minima ovvero il trasferimento ai lavoratori dipendenti di una quota del
reddito di impresa mediante l’assegnazione di azioni;
4)
l’accesso collettivo dei
lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa, gestito attraverso la
costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un
utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza
collettiva a livello societario.
I
benefici discendenti dall’adozione dello “statuto partecipativo” saranno
determinati dai decreti delegati.
In
sintesi la proposta di legge Volontè (disegno di legge n. 2778) di
portata più limitata prevede per le piccole imprese artigiane ed agricole con
un numero di dipendenti non superiore a dieci l’adozione di contratti di
associazione in partecipazione.
Nel dettaglio, la proposta di legge intende disciplinare la partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese (artigiane ed agricole) prevedendo la possibilità per i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato e con un’anzianità acquisita di almeno sei anni presso lo stesso datore di lavoro di chiedere la partecipazione agli utili nelle forme e con le modalità stabilite dalle parti e nel rispetto della normativa civilistica.
Inoltre
con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà stabilita
l’entità dello sgravio contributivo di cui potranno usufruire gli imprenditori
che corrispondano o accantonino le somme di denaro in favore dei loro
associati.
Infine
con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno definite
linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in
partecipazione.
La
partecipazione finanziaria dei dipendenti ai risultati ed ai profitti
dell’impresa rappresenta una caratteristica fisiologica della moderna economia
di mercato, funzionale all’obiettivo di massimizzazione della creazione di
valore attraverso miglioramenti in termini di efficienza, di flessibilità e di
coinvolgimento dei lavoratori negli obiettivi d’impresa.
Diversi
fattori, legati ai mutamenti nei processi di allocazione del capitale e
nell’organizzazione dei fattori produttivi, hanno infatti determinato una
crescente importanza del capitale umano, favorendo forme di coinvolgimento
progressivamente sempre più intense dei lavoratori nella realizzazione della
funzione di impresa. A tale maggiore coinvolgimento si accompagna un parallelo
aumento della partecipazione dei dipendenti ai risultati economici
dell’impresa.
La
partecipazione finanziaria deve essere volontaria, sia per le imprese che per i
dipendenti. L’introduzione di tale regime deve rispondere alle necessità e agli
interessi reali di tutte le parti coinvolte (impresa e lavoratori dipendenti) e
pertanto non va imposta. Ciò non impedisce, ovviamente, che tali elementi della
partecipazione finanziaria siano resi obbligatori o che la partecipazione
finanziaria sia instaurata sulla base di disposizioni legislative o di accordi
collettivi. I programmi di aiuto pubblico e l’istituzione di un quadro
giuridico chiaro costituiscono elementi importanti nella promozione di regimi
di partecipazione finanziaria. L’adesione delle parti sociali a tale impianto
istituzionale può senz’altro costituire un fattore determinante per il suo
successo.
In
linea di principio, l’accesso ai regimi di partecipazione finanziaria deve essere
consentito a tutti i lavoratori dipendenti. Se una certa differenziazione può
essere giustificata dalla necessità di rispondere alla diversità delle esigenze
e degli interessi dei dipendenti, i regimi devono essere rivolti al maggior
numero di dipendenti e garantire la parità di trattamento. Tra i principali
benefici della partecipazione finanziaria si osserva una maggiore
identificazione dei dipendenti con l’impresa, il che alimenta il senso di
appartenenza e ne accresce la motivazione. Qualsiasi discriminazione tra i
dipendenti andrebbe del tutto a discapito di questi obiettivi ed occorre
pertanto evitarla.
L’identificazione
dei principi comuni per i regimi di partecipazione finanziaria costituisce il
punto di partenza per definire la strategia dell’Unione europea in tale campo.
I principi generali rappresentano gli elementi fondamentali per qualificare la
partecipazione finanziaria nei paesi dell’Unione europea e per assicurare che
essa assuma caratteristiche coerenti con gli obiettivi di miglioramento della
competitività delle imprese europee e della qualità del lavoro e di aumento
della coesione sociale che sono alla base della politica dell’Unione sancita
dal Vertice di Lisbona.
Tali
principi non devono portare alla definizione di un modello unico e rigido di
partecipazione, ma al contrario, fornire la base per la ricerca di un percorso
comune per le iniziative degli Stati membri e delle Parti sociali, attraverso
forme flessibili e in grado di adattarsi alle specificità nazionali e dei
contesti economici nei quali si realizzano.
I
principi generali individuati dalla Commissione forniscono un utile contributo
a tale scopo. La CONFAPI sottolinea in particolare l’importanza che i regimi di
partecipazione finanziaria garantiscano il principio di volontarietà, sia per
le imprese che per i singoli lavoratori, il principio di non-discriminazione
dei lavoratori, il principio della chiarezza e trasparenza dei regimi di
partecipazione e infine il principio della non episodicità.
Un
altro principio importante che merita qualche approfondimento supplementare è
quello secondo cui la partecipazione finanziaria non dovrebbe ostacolare la
mobilità dei lavoratori. Esiste infatti un trade-off tra tale principio e
l’obiettivo di favorire la “fidelizzazione” dei lavoratori all’impresa. Tale
trade-off assume una particolare rilevanza alla luce della crescente diffusione
in tutti i principali paesi dell’Unione europea di forme flessibili di impiego
del lavoro.
La
diversità dei regimi fiscali, dei contributi previdenziali, del quadro
giuridico generale e dell’ambiente culturale, soprattutto all’interno del
sistema di relazioni industriali, possono rappresentare un importante ostacolo
per le imprese che vogliano elaborare e applicare regimi di partecipazione
finanziaria che coinvolgano lavoratori di diversi paesi dell’Unione europea.
Più
in particolare:
Imposizione
fiscale – Le differenze nei regimi
fiscali possono comportare due tipi di problemi. In primo luogo possono dare
origine ad una doppia imposizione, situazione che si verifica soprattutto in
relazione alle opzioni di sottoscrizione, giungendo fino all’assurdo che i
dipendenti di un’impresa che si trasferiscono in un altro paese siano tassati
due volte o, in alcuni casi, non siano tassati affatto.
In
secondo luogo, possono implicare notevoli costi amministrativi per le imprese
che desiderano instaurare regimi di partecipazione finanziaria in più paesi,
per via delle norme diverse da paese a paese su deducibilità delle spese,
periodi di conservazione minimi, possibilità di sconti per i lavoratori, il
calendario fiscale, o i requisiti necessari per avere diritto ad agevolazioni
fiscali.
Contributi
previdenziali – La differenza di
trattamento dei redditi provenienti dalla partecipazione finanziaria sul piano
dei contributi previdenziali può rendere ancora più complessa l’introduzione di
tali regimi, per via dei diversi livelli di contribuzione previdenziale che
possono variare da paese a paese fino all’esenzione completa.
Differenze
giuridiche – Le differenze giuridiche
tra gli Stati membri rallentano ulteriormente l’introduzione della
partecipazione finanziaria a livello transnazionale. Nel caso dei piani di
partecipazione azionaria, le differenze nella legislazione applicabile ai
valori mobiliari e, in particolare, ai requisiti in materia di pubblicazione
dei prospetti possono causare problemi.
Differenze
culturali – Nell’introdurre regimi di
partecipazione finanziaria a livello transnazionale le imprese possono incontrare
altri problemi dovuti a differenze di carattere culturale, nei confronti della
partecipazione finanziaria, a livello di tradizioni nazionali o dei sistemi di
relazioni industriali. Conformemente alle tradizioni e alle politiche nazionali
i lavoratori e le parti sociali possono adottare atteggiamenti diversi rispetto
alle distinte formule di partecipazione finanziaria.
Mancanza
di riconoscimento reciproco dei regimi di partecipazione finanziaria – Un problema fondamentale per l’introduzione della
partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti in un contesto
internazionale risiede nella mancanza generale di riconoscimento reciproco. In
molti paesi esistono regimi di partecipazione finanziaria speciali,
riconosciuti ai fini fiscali, che consentono talvolta alle imprese e ai
lavoratori di beneficiare di agevolazioni per quanto riguarda le imprese o i
contributi previdenziali, supponendo la costituzione di fondi o istituti
separati, creati appositamente per la loro gestione.
Mancanza
di informazioni – L’introduzione di
regimi di partecipazione finanziaria a livello internazionale è peraltro
ostacolata dalla mancanza di informazione sugli stessi o sulle politiche
esistenti in questo settore. I costi per colmare tale lacuna possono essere
proibitivi soprattutto per le piccole e medie imprese, al punto da indurle a
desistere anche solo a completarne l’introduzione.
Il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della
legge 3 ottobre 2001, n. 366, che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio
2004, prevede per le SPA tre sistemi alternativi di amministrazione e
controllo:
1)
il sistema tradizionale
basato sull’organo amministrativo e dal collegio sindacale;
2)
il sistema dualistico
basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza;
3)
il sistema monistico
basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo
interno.
In
nessuna dei tre modelli di governo sono previste forme di partecipazione
diretta dei lavoratori.
Tuttavia
tra gli strumenti finanziari partecipativi, previsti dalla nuova disciplina
delle società per azioni (SpA), è possibile assegnare ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali
e/o partecipativi (articolo 2349 c.c).
Se
lo statuto della società lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare
l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società
mediante l’emissione per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di
speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di
lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed
ai diritti spettanti agli azionisti.
L’assemblea
straordinaria inoltre può deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società
di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali
o partecipativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.
Gli
strumenti finanziari partecipativi possono però essere dotati di diritto di
voto su argomenti specificamente indicati e, in particolare, ad essi può essere
riservata, secondo modalità previste dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o
di un sindaco (2351 c.c.).
Per
la Srl è prevista, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
l’affidamento dell’amministrazione della società ad uno o più soci nominati con
decisione dei soci ai sensi dell’articolo 2479 del codice civile.
La
possibilità di una diffusione delle esperienze di partecipazione finanziaria
dipende in misura considerevole dall’esistenza di un ambiente favorevole, sia
sul piano giuridico e fiscale sia su quello della cultura e delle pratiche di
relazioni industriali.
La
CONFAPI ritiene che il quadro delle iniziative previste nelle proposte di legge
sia per il momento troppo anticipatorio, almeno rispetto alla realtà nazionale
del contesto nel quale si opera onde favorire la diffusione della
partecipazione finanziaria.
Difatti,
tra i temi principali ancora da approfondire la CONFAPI suggerisce
l’opportunità di considerare quello della partecipazione finanziaria nelle
imprese non quotate su mercati regolamentati. Per tali imprese, infatti, si
pongono specifici aspetti in merito all’estensione e alla tempestività
dell’informazione finanziaria. Inoltre nei casi di partecipazione azionaria in
società non quotate, occorre approfondire l’analisi delle condizioni e degli
strumenti per la determinazione del valore delle azioni e per la loro
trasferibilità, in mancanza di un mercato dove si formi costantemente il prezzo
delle azioni e che offra un canale per la loro vendita.
Il
tema della partecipazione finanziaria nelle imprese non quotate assume
particolare rilevanza se si vuole che questa diventi una caratteristica
strutturale dei sistemi economici europei, considerato che nella maggior parte
dei paesi europei le società quotate su un mercato regolamentato rappresentano
una parte molto limitata delle attività economiche ivi realizzate.
Più
in particolare, è necessario considerare le specificità di tre diversi settori:
le piccole e medie imprese, le imprese no profit ed il settore pubblico.
Con
riguardo alle piccole e medie imprese, le prime questioni aperte sono quelle
dei risultati e delle prospettive reddituali e finanziarie, superabili con la
predisposizione di specifiche misure di partecipazione finanziaria,
accompagnate da adeguate informazioni.
In
merito alla proposta di legge Cirielli è possibile rimarcare come la
partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese risponda più a
criteri di tipo dirigistico (presenza delle rappresentanze sindacali, organismi
congiunti dotati di poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle
materia di organizzazione del lavoro, pari opportunità, formazione
professionale, sicurezza ecc., procedure formali, istituzione di una
“Commissione centrale per la partecipazione) che a criteri di convenienza e
flessibilità richiesti da una corretta gestione economica e aziendale.
Il
disegno di legge delega è inoltre estremamente indeterminato rimettendo ai
decreti delegati ogni ulteriore definizione dello “statuto partecipativo” e non
indica quali benefici potranno derivare alle imprese che lo adottano.
D’altra
parte nella recente riforma della disciplina delle società solamente per le SpA
sono previste forme indirette di partecipazione dei lavoratori tramite
l’assegnazione di azioni e/o di strumenti finanziari dotati di particolari
diritti o patrimoniali o partecipativi. In questo caso è rimessa alla SpA la
facoltà di estendere ai lavoratori particolari forme di partecipazioni tramite
l’eventuale nomina di un componente indipendente nel consiglio di
amministrazione o nel consiglio di sorveglianza.
Per gli altri modelli societari nulla è invece previsto: trattandosi di società a ristretta base societaria, il legislatore non avrà voluto appesantire il governo delle stesse prevedendo la partecipazione diretta dei lavoratori.
Per
l’Unione Europea, invece, la diffusione del principio della partecipazione dei
lavoratori al capitale e/o ai meccanismi di formazione delle scelte
dell’impresa, comporta una maggiore adesione e coinvolgimento alla vita
aziendale dei dipendenti e una diminuzione dei conflitti. Questo maggiore
coinvolgimento dovrebbe tradursi inevitabilmente in una crescita della
competitività dell’azienda.
* * *
La
relazione introduttiva della proposta di legge Volontè presenta la
disciplina sulla partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti nelle
piccole imprese, ma poi in realtà nel corpo della proposta al comma 1
dell’articolo 1 si cita espressamente che la norma riguarda espressamente le
imprese artigiane ed agricole con un numero di dipendenti non superiore a
dieci.
* * *
In molti casi, una maggiore informazione e uno scambio più intenso di esperienze può giovare notevolmente ad eliminare gli ostacoli, soprattutto quelli di natura culturale. Negli altri casi, e per quanto concerne l’attuale mancanza di riconoscimento reciproco, la varietà dei sistemi nazionali in materia di fiscalità e previdenza sociale, la CONFAPI ritiene che occorre prestare particolare attenzione ai possibili effetti negativi dell’applicazione di questi regimi a livello nazionale sulla libera circolazione dei capitali o sul diritto di stabilimento.
In
proposito la CONFAPI sottolinea che sul fronte comunitario la Commissione ha
istituito un gruppo di lavoro che presenterà la relazione finale nel 2003
accompagnata da una serie di raccomandazioni. Sulla base di tale relazione sarà
adottata una decisione in merito ad eventuali ulteriori azioni da intraprendere
a partire dal 2004.
Per
quanto riguarda i problemi fiscali essi saranno esaminati principalmente
nell’ambito del seguito dato dallo studio intitolato “Tassazione delle società
nel mercato interno”.
E’
indubbio che l’adozione di regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori
dipendenti può essere fortemente influenzata dall’esistenza di politiche
governative favorevoli in un quadro giuridico chiaro e dettagliato, combinato a
benefici finanziari destinati a rendere questi regimi ancora più attraenti,
svolgendo il tutto con la collaborazione ed il sostegno delle Parti sociali.
In
attesa dei lavori programmati dalla Commissione europea fino a tutto il 2004,
rimane comunque importante che gli Stati membri, Italia compresa, continuino ad
intensificare gli sforzi per garantire un ambiente giuridico e fiscale
favorevole.
Al
contrario in Italia, la chiusura della Tremonti bis e le modifiche apportate
agli strumenti di agevolazione fiscale (DIT e super-DIT) in merito agli sgravi
sugli utili delle imprese reinvestiti sul capitale, sicuramente non favoriranno
l’introduzione di regimi di partecipazione finanziaria, soprattutto per le PMI,
anche alla luce dell’apparente contropartita che il Governo ha concesso alle
imprese con la riduzione di due punti dell’aliquota Irpeg, notoriamente ad
appannaggio delle sole grandi imprese.
Comunque,
la Commissione europea continuerà a sostenere progetti, studi e istituzioni di
rete volti a promuovere la diffusione dell’informazione sulla partecipazione
finanziaria, promuovendo infine una conferenza nazionale per il tramite della
Fondazione di Dublino nell’intento di divulgare informazioni ed esperienze in
tutta Europa.
Con
riferimento al ruolo decisivo nella diffusione della partecipazione finanziaria
dei lavoratori dipendenti, in numerosi casi, anche le Parti sociali hanno già
adottato un approccio costruttivo che ha dato risultati degni di rilievo, pur
tuttavia esistono ancora notevoli riserve ed apprensioni, soprattutto da parte
dei Sindacati, per un pieno e concreto sviluppo di questo istituto giuridico.
E’
pertanto essenziale continuare a potenziare il dialogo sociale su questo tema e
far sì che la partecipazione finanziaria sia introdotta in modo da trarne il
massimo vantaggio dal suo potenziale.
In
tal senso le Parti sociali possono ancora svolgere un ruolo chiave per far sì
che i regimi di partecipazione finanziaria esistenti rispettino pienamente
questi principi, in particolare quando si tratti di evitare rischi eccessivi,
di garantire la chiarezza e la trasparenza dei regimi e di rispondere alle
necessità in materia di formazione.
Il
dialogo sociale può quindi continuare a contribuire in maniera decisiva a
superare alcuni ostacoli che, anche a livello transnazionale, impediscono la
diffusione di questi regimi. E’ in tale contesto che lo scambio di informazioni
e di esperienze tra le Parti sociali assume rilievo per dare risposta alle
apprensioni ed ai problemi esistenti e gettare le basi di un’espansione
equilibrata e vantaggiosa per entrambe le parti.
In
conclusione, l’introduzione di regimi di partecipazione finanziaria oggi, in
assenza di quadri giuridici e fiscali adeguati, porrebbe alle piccole e medie
imprese problemi specifici: dalle compilazioni amministrative alle spese fisse,
vanificando i benefici potenziali. Specificatamente per le PMI occorrerebbe
mettere a punto regimi di partecipazione finanziaria adeguati alle esigenze
particolari a queste categorie di imprese, che consentano loro di ricavarne i
massimi benefici. Sulla base di questa valutazione si potrà meglio decidere
delle iniziative future da adottare.