COMMISSIONE XI
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
Resoconto stenografico
INDAGINE
CONOSCITIVA
PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE DOMENICO BENEDETTI VALENTINI
La seduta comincia alle 14,45.
Audizione dei
rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confsal e CISAL.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa,
l'audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confsal e CISAL.
L'incontro odierno s'inserisce nell'ambito di un programma ampio e serrato che
la Commissione ha deliberato di espletare per l'esame della proposta di legge
n. 2023 Cirielli ed altri (Delega al Governo per l'adozione di uno statuto
partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla
gestione e ai risultati impresa) invitando, al fine di conoscere la loro
opinione, i soggetti maggiormente interessati a questa proposta di legge. È
intenzione, sia dei proponenti la proposta di legge in esame sia anche di una
pluralità di parlamentari, affrontare in modo serio questo tema.
Nel corso delle passate legislature altre proposte di legge si sono occupate,
nelle forme più diverse, del tema della democrazia economica e della
partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa. Oggi, fra
l'altro, vi è il diffuso convincimento che non si possa procedere in modo
risoluto nella realizzazione delle riforme istituzionali se queste non siano
accompagnate e corroborate da un certo grado di democrazia economica tale da
rendere reale la partecipazione dei lavoratori al potere democratico.
Questo tema, che per taluni ha rappresentato un passaggio essenziale del proprio
percorso politico e programmatico mentre per altri è un argomento con cui
confrontarsi a livello politico, è di grande attualità perché si avverte,
nell'ambito della trasformazione dei rapporti di lavoro e nella nuova
fisionomia dei rapporti economici, l'esigenza di una nuova configurazione del
rapporto di lavoro e di un modo nuovo di intendere la vicenda aziendale che,
seppur calata in un'economia di libero mercato e incentrata sul protagonismo
delle imprese, dia risalto, ai sensi del dettato costituzionale, al valore
sociale dell'impresa e alla coesione sociale.
Diverse parti politiche e organizzazioni sindacali si sono di recente occupate
di questo tema facendone anche oggetto di importanti convegni di
approfondimento. Anche da parte di alte autorità di riferimento morale come il
Sommo Pontefice si sono avuti, a più riprese, richiami ai valori fondamentali
della solidarietà che, attualizzati nel divenire economico e politico, possono
avere sicuramente una ricaduta su questo tema. Da qui l'interesse creatosi in
questa stagione politica nei confronti dell'argomento che è sempre più attuale
anche per via delle gravi crisi aziendali e alla conseguente esigenza di porre
l'uomo al centro della vicenda produttiva e non viceversa. Gli stessi processi
di globalizzazione, che inducono fenomeni di straordinaria portata, e
l'affermarsi nella vita dei singoli, in maniera sempre più prepotente, dei
sentimenti democratici richiedono un grado sempre maggiore di
corresponsabilizzazione dei singoli. Pertanto, l'argomento in questione, sia
pure nel rispetto dell'economia di impresa e della libertà economica e
soprattutto dei valori democratici di solidarietà, torna a porsi al centro del
dibattito politico.
Prima di dare la parola ai nostri ospiti faccio fin da ora presente che la
Commissione si riserva, in aggiunta alle audizioni, di svolgere eventuali
ulteriori approfondimenti con gli stessi soggetti intervenuti alle sedute nel
corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.
Ricordo, infine, che la Commissione ha scelto di svolgere un'indagine
conoscitiva perché questa consente di verbalizzare tutto quanto sarà detto nel
corso delle varie audizioni. In questo senso, la Commissione acquisirebbe, con
piacere, agli atti la documentazione che i nostri ospiti desiderassero
consegnare.
Sono presenti per la CGIL Elisa Castellano, responsabile dipartimento terziario
e reti, e Giulia Barbucci, funzionaria segretariato per l'Europa; per la CISL,
Pier Paolo Baretta, segretario confederale, ed Emanuela Di Filippo; per la UIL,
Lamberto Santini, segretario confederale, Edgardo Iozia, responsabile
dipartimento democrazia economica, e Maria Sacchettini; per la UGL, Renata
Polverini, vicesegretario generale, Paolo Segarelli, segretario confederale,
Fiovo Bitti e Ilaria Guaraldi; per la CISAL, Ulderico Cancilla, segretario
confederale, e Fulvio Ferrazzano. Infine, per la Confsal sono presenti Domenico
Dimilta, segretario generale, e Salvatore Ferrara, dell'ufficio studi.
Do la parola ai nostri ospiti.
PIER PAOLO BARETTA, Segretario confederale CISL. Ringrazio la
Commissione per l'occasione che ci offre con questa audizione. Non ho bisogno
di soffermarmi sulla importanza strategica che la nostra organizzazione
attribuisce al tema della partecipazione dei lavoratori anche nel contesto
morale e culturale a cui il presidente ha fatto riferimento nella sua
introduzione. Devo dire che alcuni fenomeni economici recenti, quali la
globalizzazione dei mercati o la scomposizione del ciclo produttivo, potrebbero
in apparenza allontanare l'idea della partecipazione. Tuttavia, un'analisi più
attenta ed approfondita richiama con molta più efficacia ed urgenza l'esigenza
di un modello di collaborazione, pur nella distinzione dei ruoli e nella
salvaguardia dell'autonomia dei soggetti, anche ai fini di una competitività
che tenga insieme mercato, giustizia sociale e rappresentanza delle persone.
Quindi, noi consideriamo la partecipazione molto attuale, non al di fuori del
contesto produttivo nel quale ci collochiamo. Ovviamente, la consideriamo anche
un correttivo ai rischi di distorsione che un mercato affidato a se stesso
potrebbe causare. In questo quadro, accogliendo complessivamente l'ipotesi di
lavoro che la Commissione ci propone, mi permetto di fare alcune osservazioni
rispetto alle proposte in essere. Consegneremo in seguito un documento che
riassume queste osservazioni, unite ad alcune specifiche note di merito
riferite ai singoli punti contenuti nelle proposte in questione.
La prima osservazione è metodologica: Il testo in esame prevede l'utilizzo
della delega legislativa. Ora, nell'ambito di questo strumento il Parlamento
svolge sicuramente la sua funzione nel momento in cui formula la delega ed
enuncia i criteri, ma vi è poi un periodo di tempo, normalmente congruo,
durante il quale il Governo, pur nell'ambito degli indirizzi che vengono dati,
rimane solo con se stesso. Innanzitutto, bisognerebbe riflettere più
approfonditamente se la delega sia lo strumento più adeguato; qualora vi fosse
una conferma di tale intendimento, dico senza eufemismi che noi riteniamo debba
essere affidato un ruolo non secondario alle parti sociali nella valutazione
del percorso, sino al punto di ipotizzare un avviso comune tra le parti che
possa essere eventualmente recepito dal legislatore. In sostanza, le parti
dovrebbero essere soggetti protagonisti della costruzione di un'ipotesi che
riguarda direttamente loro stesse ed i loro rappresentanti. In tal senso sul
merito del testo occorre fare un'osservazione critica. Il testo della proposta
di legge valorizza la via legislativa, ma di fatto non valorizza la via
contrattuale, una delle strade di costruzione della partecipazione, anzi, per
la verità, dal nostro punto di vista, la strada primaria. Infatti, il testo
prevede che lo statuto partecipativo venga stipulato o tramite accordo tra
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti e rappresentanze datoriali o
anche in seguito ad una proposta aziendale formulata direttamente
dall'imprenditore ed approvata a scrutinio segreto dai lavoratori. Noi solleviamo
una critica ferma per due ragioni. Innanzitutto si tratta di un'iniziativa
proveniente esclusivamente da una parte (e finché è una proposta ben venga) ma
non è codificata da alcun accordo; secondariamente, sottopone ad un referendum,
strumento pieno di complessità che non può essere deciso solo dal datore
lavoro, l'approvazione dell'ipotesi di partecipazione. Noi riteniamo che in
qualche modo bisognerebbe evitare l'adozione della via partecipativa per via
unilaterale e, soprattutto, per via referendaria, valorizzando, invece, l'esito
di un percorso contrattuale tra le parti, che la legge stimola, propone ed
aiuta.
Per quanto riguarda le azioni ai dipendenti, la nostra opinione è che bisogna
distinguere nettamente, nel momento in cui si parla di partecipazione, tra
l'azionariato inteso come risparmio individuale, previsto dalla legislazione in
vigore ma che non attiene alla partecipazione dei lavoratori, e l'azionariato
come investimento collettivo finalizzato alla fidelizzazione ed alla governance.
La partecipazione può utilizzare lo strumento delle azioni, ed è anzi utile che
lo utilizzi, perché il lavoratore entra in proprietà sentendosi pertanto più
coinvolto, ma in una logica di dimensione collettiva, cioè finalizzato al ruolo
dell'impresa e non all'investimento ed al risparmio, che non hanno alcuna
attinenza con la partecipazione. In tal senso anche nella proposta di legge vi
sono alcune ambiguità che andrebbero chiarite per rendere esplicita questa
differenza: la legge non si sta rivolgendo a sostegno dell'azionariato in
generale ma alla partecipazione, utilizzando anche lo strumento
dell'azionariato dei lavoratori. Ritengo che tutto ciò, compresi i diritti di
informazione, che sono tra i criteri che la legge propone, vada incontro alla
partecipazione dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Durante la riforma
del diritto societario, a parte il fatto che come sindacati non siamo stati
ascoltati, abbiamo sollevato nel merito l'osservazione che nel momento in cui
viene istituito un diritto importante come quello di sorveglianza non viene né
prevista né codificata la partecipazione dei lavoratori o di loro
rappresentanti, per cui il diritto di sorveglianza nel nuovo ordinamento
societario italiano appare come un'ulteriore forma di autocontrollo svolta
dall'impresa. L'azionista di maggioranza non solo nomina, come nel nostro
diritto societario, i revisori dei conti, ma nomina anche il consiglio di
sorveglianza in assenza di una rappresentanza dei dipendenti. Credo che in
questa sede bisognerebbe ottemperare a questo limite rendendo esplicito che nel
consiglio di sorveglianza è utile prevedere la partecipazione dei lavoratori.
L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda la commissione centrale della
partecipazione. Si tratta di un argomento molto delicato, perché è chiaro che
costituire una commissione centrale della partecipazione può orientare o verso
una visione iper-corporativa, anche in termini culturalmente seri, o verso una
visione iper-burocratica, pertanto bisogna delimitarne bene i compiti e le
istanze. In ogni caso, per condividere il rischio, è impensabile che nella
commissione centrale non siano presenti le parti sociali, che devono diventare
corresponsabili e devono definire quali sono i fini e gli obiettivi di questa
commissione. Ad esempio, si potrebbe fare l'ipotesi di una relazione annuale
sullo stato della partecipazione nel paese, predisposta da tutti gli attori
sociali.
La proposta di legge n. 2778 d'iniziativa del deputato Volontè (Norme in
materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle
piccole imprese) riguarda i lavoratori delle imprese artigiane ed agricole
rispetto ai quali, a mio parere, sarebbe da prevedere l'introduzione della
contrattazione collettiva anche perché, quando si definiscono forme di salario
di partecipazione queste non possono essere predisposte al di fuori di un
contesto negoziale fra le parti. In tale proposta di legge non è assicurata,
inoltre, la forma partecipativa, da parte dell'imprenditore artigiano ed
agricolo. Al riguardo si potrebbe prevedere l'utilizzo di enti bilaterali che,
data la dimensione dell'impresa, affrontino queste problematiche.
PRESIDENTE. La ringrazio per il sintetico ma interessante contributo
offerto.
EDGARDO IOZIA, Responsabile del Dipartimento democrazia economica UIL.
La nostra organizzazione ha predisposto una memoria che metteremo a
disposizione della Commissione e che, nel corso del mio intervento, cercherò
brevemente di riassumere.
Non abbiamo avuto modo di avere uno scambio di idee tra confederazioni, al
contrario di quanto facciamo normalmente; tuttavia, su molti aspetti della
questione abbiamo una visione comune. In tema di partecipazione dei lavoratori
alla gestione e ai risultati d'impresa, il modello che auspicheremmo fosse adottato
nell'ordinamento italiano è il cosiddetto modello duale, già presente
nell'ordinamento europeo e in particolare in quello tedesco. Purtroppo non c'è
stata data la possibilità di rappresentare al Governo, in occasione della
riforma del diritto societario, la necessità di una puntuale attenzione verso
un'esplicita previsione di questo modello nell'assetto organizzativo delle
imprese lasciate, al momento, dal legislatore ad una esclusiva decisione delle
singole aziende nell'ambito dei rispettivi statuti. Conseguentemente, noi
evidenziamo come del modello europeo sia stata finora importata soltanto la
struttura e non il contenuto di democrazia economica.
Noi siamo favorevoli ad uno sviluppo in senso partecipativo delle relazioni
industriali che trovino la loro naturale sede all'interno delle relazioni
intercorrenti tra le parti. Non siamo sfavorevoli ad un'adeguata legislazione
di sostegno a forme di relazioni industriali partecipative purché siano
rispettati i principi fondamentali dell'autonomia negoziale delle parti e siano
chiaramente definiti i campi di azione e di responsabilità dei nuovi organismi
rappresentativi che vengono ipotizzati nel disegno di legge (cioè gli organismi
congiunti).
In materia di partecipazione finanziaria rappresentiamo la nostra ferma
contrarietà a forme retributive anche parzialmente sostitutive del salario,
ribadendo la natura volontaria dell'adesione dei singoli lavoratori a piani
azionari aziendali.
Esaminando nel merito la proposta di legge n. 2023, siamo del parere che lo
strumento della legge delega non consenta un'adeguata ed idonea riflessione e
un'effettiva consapevolezza da parte dei lavoratori. Di conseguenza,
auspicheremmo che nel corso del dibattito politico emergessero degli elementi
che inducessero a seguire la strada del disegno di legge ordinario, prevedendo
magari una corsia preferenziale laddove si giungesse tra le varie parti
politiche ad un accordo in tal senso che consentirebbe, tra l'altro, di operare
anche un intervento normativo più complessivo. Non concordiamo con il modello
previsto dalla proposta di legge in esame perché ipotizza una soluzione
alternativa tra negoziato e proposta valutata direttamente dai lavoratori. In
questo modo, infatti, sarebbe oggettivamente non riconosciuto il ruolo rappresentativo
del sindacato perché verrebbe concessa alle aziende la facoltà di una
interlocuzione diretta con i lavoratori su materie estremamente importanti.
Difendiamo il nostro ruolo, a cui teniamo fermamente, e reputiamo che ciò debba
essere valutato dal Parlamento con molta attenzione.
Nel provvedimento in esame vengono elencati quattro requisiti minimi affinché
le imprese possano adottare uno statuto partecipativo; si tratta di requisiti
anche alternativi tra loro, e con un peso diverso. Mentre nel primo, e
parzialmente nel secondo, s'intravede lo sforzo effettuato nell'individuare le
materie su cui esercitare forme di partecipazione dei lavoratori, negli altri,
in particolare quelli relativi alla partecipazione finanziaria, il
coinvolgimento dei lavoratori è, a nostro parere, oggettivamente inferiore. Non
possono, pertanto, essere considerati alternativi tra loro dei principi che
presentano differenze così sostanziali.
Parlare di statuto partecipativo per noi significa affidare alla gestione congiunta
(impresa-lavoratori) alcuni aspetti salienti dell'attività lavorativa e
professionale, nonché l'impegno a consultare costantemente i lavoratori in
ordine alle scelte strategiche e alle decisioni rilevanti dell'impresa.
Nel proposta di legge di delega vengono identificate delle aree di intervento
in cui si rinviene un forte ruolo della componente lavoro; faccio riferimento
alla fase di indirizzo, controllo, decisione e gestione dell'impresa. Riteniamo
che su questi aspetti vi sia la necessità di riflettere attentamente anche
perché, in assenza di una migliore esplicitazione di alcuni meccanismi che
regolano il metodo decisionale, le fasi di intervento potrebbero rivelarsi non
attuabili.
Per quanto riguarda la possibilità per l'impresa di condividere forme di
cogestione in materia di organizzazione del lavoro, non siamo molto favorevoli
perché riteniamo che la partecipazione debba avere altri modelli di esercizio;
tuttavia la formula individuata sembra quasi che lasci a questi comitati
congiunti di gestione un potere decisionale assoluto. L'assenza di un accordo
tra le parti può rendere inefficace tutto lo sforzo che apprendiamo in termini
positivi come apertura di un dibattito per l'attuazione di un articolo della
Costituzione che ci sta veramente a cuore.
Al punto 1) della lettera a) dell'articolo 1 della proposta di legge n.
2023, tra le altre cose, viene identificata la possibilità di occuparsi anche
di controversie collettive e della loro risoluzione. Questo punto dell'attività
sindacale per quanto ci riguarda non è disponibile. La risoluzione delle
controversie collettive è definita nei contratti collettivi, ci sono apposite
procedure, sarebbe una forma di esproprio di una funzione tipica dell'attività
sindacale. Sul punto 2) della lettera a) segnaliamo che è in discussione
l'adozione - auspichiamo in tempi rapidi - della direttiva europea in materia
di consultazione ed informazione dei lavoratori. Si tratta di una direttiva che
si rivolge a tutte le imprese; pertanto occorre un coordinamento forte durante
il suo recepimento all'interno del nostro ordinamento. Onestamente, non abbiamo
capito il significato letterale della istituzione di organismi sindacali
titolari di corrispondenti diritti; abbiamo tentato una esegesi del testo senza
alcun esito, ma forse è un nostro limite. Non ci è chiaro chi dovrebbe
istituire questi organismi sindacali, visto che normalmente compete al
sindacato l'istituzione di organismi che gli appartengono.
A nostro avviso occorrerebbe effettuare una riflessione profonda sul tema della
commissione centrale della partecipazione, in particolare sulla opportunità di
istituire un organismo siffatto a livello nazionale. Essendo oramai prossima la
legge di attuazione del Titolo V della Costituzione, questa ci sembra
propriamente una materia che potrebbe essere delegata a commissioni su base
regionale. Concludo con una valutazione sul progetto di legge n. 2778:
manifestiamo forte contrarietà all'utilizzo della forma contrattuale e
dell'associazione in partecipazione per regolamentare e trasformare i rapporti
di lavoro nelle piccole imprese. Riteniamo che le motivazioni che hanno portato
a questa formulazione debbano trovare la loro logica e definita conclusione
nell'ambito di quanto il protocollo del 23 luglio del 1993 assegna all'autonomia
negoziale delle parti; il premio di risultato nella piccola impresa deve essere
definito attraverso la via negoziale, direttamente con le singole aziende o
attraverso una contrattazione a livello territoriale per settori. Ci sembra sia
questa la strada maestra su cui la nostra organizzazione è particolarmente
impegnata per lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.
SALVATORE FERRARA, Responsabile Ufficio studi della Confsal. Abbiamo
esaminato attentamente il testo che ci è stato proposto e continuiamo ad
analizzarlo e ad approfondirlo. Abbiamo già predisposto una serie di
riflessioni e di considerazioni che poi presenteremo. Esprimiamo un giudizio
positivo su questa audizione, che dimostra la serietà della Commissione e degli
interventi che sono stati posti in essere in vista di una partecipazione molto
ampia. Ad esempio, l'indicazione data dall'onorevole Lo Presti di allargare la
discussione alle forze sindacali, alle forze imprenditoriali ed anche alla
stessa Consob, di fronte alle ricadute prevedibili, è certamente per noi motivo
di soddisfazione. A questo intendimento si è però arrivati con ritardo, forse
anche sulla base delle sollecitazioni provenienti a livello europeo. Tuttavia,
poiché si tratta di un progetto di legge, noi riteniamo che il contributo che
dovrebbe provenire dalle forze sindacali potrebbe essere meglio definito
attraverso ulteriori incontri che noi auspichiamo.
Il dato rilevante che vogliamo sottolineare riguarda il ruolo delle
organizzazioni sindacali. Ci pare che all'interno del progetto di legge esse
abbiano una dimensione sfumata, mentre avrebbero una presenza molto forte i
lavoratori dell'impresa, che sono poi anche titolari di un certo tipo di
negoziato. Occorrerebbe, invece, che le garanzie fossero trasferite
interamente, o quantomeno attraverso una compartecipazione, alle organizzazioni
sindacali. Peraltro, il contratto di associazione che viene proposto fa
riferimento a norme già esistenti (basterebbe pensare al codice civile, dove
esiste uno specifico articolo che lo richiama). In tal senso c'è proprio una
coerenza ed un sostrato legislativo che ci facilita in questo tipo di lavoro.
L'incontro di oggi dovrebbe essere il primo di un percorso strategico allargato
a tutte le organizzazioni sindacali e in questo senso ci sembra utile. Poiché
ho esperienze di passate commissioni, non vorrei che questo inizio potesse
essere soffocato da altri elementi che certamente non favoriscono la
definizione di un progetto di legge a cui noi diamo grande importanza. Si potrà
poi discutere nel merito se saranno necessarie una o più leggi di delega, ma
solo una volta stabilite le basi corrette per procedere.
ELISA CASTELLANO, Responsabile del dipartimento terziario e reti CGIL.
Come premessa vorrei dire che invieremo alla Commissione una memoria più
dettagliata delle nostre valutazioni ed una memoria contenente alcune proposte
emendative al testo che proponiamo.
I miei colleghi di CISL e UIL si sono già soffermati su aspetti che noi
condividiamo e che richiamo solo in maniera sintetica. La prima condivisione
riguarda il carattere che ha il testo di riforma del diritto societario ed i
suoi aspetti problematici prima ricordati.
In secondo luogo, riteniamo che sarebbe opportuno collocare l'aspetto
decisionale inerente alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai
risultati di impresa nell'ambito delle relazioni sindacali, utilizzando le
forme proprie di queste. Sottolineamo questo aspetto per porre in evidenza che
la partecipazione finanziaria dei lavoratori ai risultati d'impresa è un tema
che potrebbe avere, a nostro parere, sviluppi positivi se inserito
adeguatamente in un sistema più generale di coinvolgimento dei lavoratori,
realizzabile sviluppando il quadro normativo esistente in tema di
partecipazione, a vario titolo, nell'impresa dei lavoratori.
D'altra parte, la proposta di legge contiene prerogative che, così come
espresse, si pongono, a nostro avviso, in contrasto con il concetto stesso di
partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori.
Esaminando i contenuti della proposta di legge esprimiamo la nostra assoluta
contrarietà, sia pure riconoscendo grande valore allo sforzo profuso, teso a
migliorare le condizioni di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori
alla gestione e ai risultati di impresa, sul fatto che questa forma di
coinvolgimento possa essere in qualche modo sostitutiva, come ci pare si possa
interpretare da quanto riportato nella proposta di legge, della contrattazione
e dei suoi effetti.
Allo stesso modo siamo contrari a che la partecipazione finanziaria dei
lavoratori ai risultati di impresa possa essere sostitutiva del salario e delle
retribuzioni dei lavoratori, come la proposta di legge sembra prefigurare. In
particolare, la lettera a), comma 1, dell'articolo 1 prevede
l'istituzione di organismi congiunti dotati in alcune competenze - tra queste,
la remunerazione per obiettivi, l'organizzazione del lavoro, le pari
opportunità e la formazione professionale -, di congrui poteri di indirizzo,
controllo, decisione e gestione. Noi siamo contrari a questa soluzione perché
così si attribuirebbero a tali organismi compiti di gestione sostitutivi della
contrattazione collettiva; un modo surrettizio, quindi, per modificare le
attuali regole - modalità di svolgimento e prerogative - della contrattazione.
Riteniamo opportuno, invece, che le prerogative di questi organismi congiunti
siano da limitare a semplici compiti di indirizzo e di controllo.
Siamo anche dell'avviso che la contrattazione collettiva sia la sede propria in
cui si possano espletare i controlli in tema di partecipazione finanziaria dei
lavoratori ai risultati d'impresa; in merito a questa eventuale partecipazione
desidero, inoltre, manifestare la nostra preferenza per strumenti come i fondi
di tipo collettivo.
Riteniamo, inoltre, che non sia ben identificato il ruolo che dovrebbe svolgere
la commissione centrale per la partecipazione, da istituire, come previsto
nella proposta di legge in esame, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. I compiti di questa commissione si potrebbero anche dedurre
considerando gli antefatti che di solito accompagnano l'istituzione di simili
organi: tuttavia, noi riteniamo opportuno che i compiti vengano identificati ed
esplicitati. Nel caso si sviluppasse un confronto sulla materia fra le parti
sociali, noi ci pronunceremmo in direzione di una migliore identificazione
delle competenze di questa commissione e rifletteremmo maggiormente sul suo
ambito di intervento nei singoli territori. In ogni caso, per ora, mi limito ad
evidenziare che sono scarsamente individuati i compiti.
Per quanto riguarda la proposta di legge Volontè n. 2778, siamo contrari al
fatto che sia prevista l'ipotesi di trasformazione di rapporti di lavoro in
associazioni in compartecipazione. La nostra contrarietà è ferma; pertanto
chiediamo alla Commissione di riflettere anche sulla possibilità di abbandonare
questa ipotesi.
RENATA POLVERINI, Vicesegretario generale UGL. Anch'io ringrazio la
Commissione per averci dato la possibilità di intervenire oggi su un tema così
importante e così fondamentale per la nostra organizzazione. Non ci aspettavamo
di affrontare un argomento del genere visto che sono ormai talmente tanti anni
che si parla della questione senza che si giunga a qualcosa di concreto. Devo dire
che essa viene affrontata in un momento che potrebbe sembrare il meno indicato,
proprio perché la struttura industriale è cambiata rispetto a quella presente
quando si è iniziato a parlare di questo argomento. Tuttavia, la partecipazione
dei lavoratori potrebbe rappresentare una risposta concreta alla
globalizzazione, andando ad incidere sulla localizzazione delle imprese e,
quindi, sullo sviluppo del territorio, provocando una maggiore vicinanza fra il
capitale e l'impresa. Anch'io tengo a sottolineare che probabilmente questa
discussione avrebbe potuto essere più proficua nel momento in cui si è
affrontata la riforma del diritto societario, proprio perché sarebbe stato
molto più fruibile trovare l'elemento della partecipazione all'interno di
un'unica legge complessiva. Così però non è stato.
Si discute di questa materia nel momento in cui a livello europeo si parla di
responsabilità sociale dell'impresa, si parla finalmente da parte della
Commissione europea di società europea e di partecipazione finanziaria dei
lavoratori oltre che di consultazione e di informazione. Dico questo perché
l'argomento è talmente delicato da generare divisioni molto nette: sia tra le
rappresentanze dei lavoratori sia tra i datori di lavoro ci sono correnti di
pensiero assolutamente diverse ed opposte. Ricordo, infatti, che sulla
direttiva della società europea si è discusso non tanto per i vari aspetti in
essa contenuti, quanto, piuttosto, per l'elemento della partecipazione. In più,
il nostro paese attraversa un momento delicato, in quanto si stanno affrontando
le tematiche contenute nel Titolo V della Costituzione che potrebbero
rappresentare degli strumenti per toccare i diritti e le tutele dei lavoratori.
Sicuramente da parte dei promotori della proposta di legge non è stato pensato
questo aspetto, ma non vorrei che nel contesto attuale si andassero ad
innescare meccanismi poi difficili da gestire.
Riteniamo che l'elemento partecipativo dei lavoratori debba essere un elemento
che arricchisca di profitto e di gestione il lavoratore senza tuttavia
trasformare la sua realtà, compresa quindi la contrattazione collettiva. Sul
punto credo bisognerebbe vigilare attentamente per evitare di utilizzare questa
opportunità a danno di quelle che sono invece le garanzie che oggi i lavoratori
hanno. Per quanto riguarda lo strumento utilizzato, la delega legislativa,
credo che già il presidente, parlando in apertura dell'audizione, sia a
conoscenza di quanto lavoro vada fatto all'interno della proposta di legge in
esame. Probabilmente in questa materia la delega potrebbe creare qualche
problema di cui, di qui a qualche tempo, potremmo pentirci. Se l'elemento di
partecipazione nasce proprio dalla convinzione della opportunità di un maggiore
coinvolgimento dei lavoratori alla gestione ed ai profitti, sicuramente l'idea
dell'avviso comune può essere interessante in quanto fornirebbe la possibilità
ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di trovare un momento
di discussione concreta quantomeno per provare a raggiungere un elemento
comune. Sullo statuto partecipativo vorrei soltanto consigliare di fare
attenzione alle piccole aziende nelle quali non esiste una rappresentanza dei
lavoratori. A nostro avviso, vanno comunque coinvolte le rappresentanze dei
lavoratori che sono organizzate e composte a livello territoriale. Sicuramente
la previsione della commissione centrale costituisce uno strumento utile nel
momento in cui si stabilisce il ruolo delle parti, ma, soprattutto, nel momento
in cui si stabiliscono quali sono i fini e gli obiettivi che la stessa
commissione deve raggiungere.
Per quanto riguarda la seconda proposta di legge sono completamente convinta
che non si può trasformare la partecipazione in forme di retribuzione già
previste. La partecipazione è uno strumento facoltativo nel quale noi crediamo
e, siccome si deve incastrare con tutta una serie di norme anche europee, se ci
crediamo veramente dobbiamo rifarci ad esempi che funzionano e vedere in quale
misura si possono replicare. A tale riguardo, a noi piace molto quello tedesco.
Bisogna trovare degli elementi di incentivazione perché, trattandosi di uno
strumento attivabile facoltativamente, si deve dare al lavoratore e ancora di
più all'impresa un valido motivo per adottare lo statuto partecipativo. Occorre,
pertanto, porre particolare attenzione anche alla previsione di misure
incentivanti.
ULDERICO CANCILLA, Segretario confederale CISAL. Desidero svolgere
due brevi considerazioni. Con la prima desidero analizzare lo spirito che ha
indotto i presentatori a predisporre la proposta di legge in esame; con la
seconda, vorrei evidenziare alcuni dubbi ed avanzare delle proposte.
Lo spirito che, a nostro avviso, ha indotto ad elaborare questa proposta di
legge non consiste soltanto nel voler dare attuazione all'articolo 46 della
Costituzione, ma anche nell'intenzione di introdurre, nei rapporti fra mondo
datoriale e sindacale, uno spirito nuovo. Al riguardo cito una frase che
ritengo espliciti il mio pensiero su questo tema contenuta nel Libro bianco
predisposto dal professor Biagi; in questo libro, tra l'altro, si dice che:
«L'esperienza comparata insegna che i sistemi di relazione industriali più
partecipativi riescono a conferire maggiore competitività al sistema
produttivo». Questo enunciato induce indubbiamente a pensare che i rapporti fra
mondo datoriale e mondo sindacale tendano a modificarsi; è, al pari chiaro,
però, che tali modifiche debbano essere portate avanti con molta cautela e
senza intaccare minimamente quanto conquistato dal mondo del lavoro, inteso
come movimento sindacale. Dico ciò perché è indubbio che lo spirito di questa
proposta di legge sia quello di tentare di innovare e di modificare la realtà
attualmente esistente.
In questa proposta di legge rinveniamo dubbi e perplessità. Tra queste, una
concerne la quota di profitto da distribuire ai dipendenti in forma monetaria o
di titoli azionari che, a nostro avviso, dovrebbe prevedere sia un massimo e un
minimo sia i futuri emolumenti e, quindi, non soltanto quanto già percepito.
Un'altra perplessità riguarda la quota di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro all'interno degli organismi congiunti che, oltre a dover
essere meglio precisata, dovrebbe essere paritaria, cioè senza maggioranze e
minoranze; ci chiediamo, inoltre, che cosa accadrebbe nel caso in cui vi fosse
una rappresentanza paritaria e dovesse verificarsi, fra i rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori, una diversità di vedute. Andrebbe, a nostro
parere, anche quantificata, in termini di minimo e di massimo, la possibilità
di accesso dei lavoratori al capitale di impresa, prevedendo, inoltre, che sia
possibile aumentare gradualmente tale partecipazione per consentire a chi
volesse applicarla - noi ci auguriamo che l'adottino il maggior numero di soggetti
- di acquisire risorse.
Infine, nella proposta di legge in esame è previsto un modello contrattuale a
due livelli, senza alcuna alternativa; anzi, è indicato quale unico livello
aziendale quello di secondo livello. Ciò potrebbe anche andar bene, però, si
finirebbe per modificare la situazione attuale. Non esiste, infatti, soltanto
il livello aziendale e, ove esistesse soltanto questo, si dovrebbe tenere conto
di cosa accadrebbe nelle piccole imprese, cioè in quelle realtà aziendali in
cui ad esempio non è presente il sindacato. Anche per quelle realtà si
dovrebbe, pertanto, prevedere un modello contrattuale che sia adeguato ad
un'iniziativa di questa portata.
Ci riserveremo in tempi brevi di far pervenire alla Commissione una memoria
scritta in cui, in modo più chiaro ed esaustivo di quanto fatto oggi, saranno
rappresentate le nostre considerazioni.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai deputati che intendano porre domande o
formulare richieste di chiarimento.
ANTONINO LO PRESTI. Desidero innanzitutto ringraziare i nostri ospiti per il
contributo offertoci in questa prima fase di approfondimento delle tematiche
connesse alla proposta di legge in esame.
Confermo l'intendimento, già espresso dal presidente Benedetti Valentini, di
procedere quanto più rapidamente possibile sulla strada della formalizzazione
finale di questa proposta di legge avvalendoci, a questo scopo, anche
dell'ausilio di coloro che rappresentano i soggetti maggiormente interessati a
questa iniziativa legislativa; proposta di legge che, a giudizio dei proponenti
e di molte forze politiche, può segnare una svolta e porre un nuovo importante
tassello per un modello di sviluppo che tutti auspichiamo.
Dagli interventi svolti ho raccolto importanti spunti e critiche, alcune anche
condivisibili. Da parte del sottoscritto, ma anche dalla Commissione, desidero
manifestare la massima disponibilità al dialogo in ordine agli aspetti più
critici insiti nella proposta di legge in esame di cui, come saprete, sono
stato nominato relatore.
Vorrei subito sgombrare il campo dagli equivoci: con la stessa franchezza con
la quale i sindacati hanno posto dei problemi individuerò le coordinate
fondamentali di questa proposta di legge. Credo non sia sfuggito a nessuno che
il provvedimento si fonda essenzialmente sull'adesione volontaria: nessuno
vuole imporre nulla, non c'è da parte di alcuno la volontà di imporre modelli
partecipativi che non siano il prodotto di una specifica da parte del soggetto
principale che viene coinvolto in questo processo, cioè l'azienda. Non
dimentichiamo che è l'azienda a dover manifestare per prima la propria
disponibilità a gestire insieme ai lavoratori un modello partecipativo che
vedremo in seguito in che termini può essere definito. D'altra parte non
possiamo dimenticare neanche la libera scelta dei lavoratori nel voler
convenire su questo nuovo modello di sviluppo che indichiamo. Se partiamo da queste
considerazioni, si comprende facilmente quali possano essere i successivi
passaggi che possono portare all'individuazione di uno statuto partecipativo
che tenga conto delle maggiori o migliori convenienze per i soggetti attori di
questo processo. Noi vogliamo assolutamente attuare il dettato costituzionale.
L'articolo 1 della proposta di legge inizia proprio con la dizione: «Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione». Tutto quello che faremo
sarà in linea con questo principio, nel senso che vogliamo creare un modello,
ispirato all'articolo 46 della Costituzione quando parla di cogestione, in cui
si preveda che l'organizzazione operaia di fabbrica collabori dall'interno ai
processi formativi delle decisioni imprenditoriali, eleggendo propri
rappresentanti dotati di poteri consultivi o deliberativi all'interno di un
organo della società. Si può giungere alla cogestione creando dei sistemi di
partecipazione alla gestione degli utili dell'impresa che aprano
necessariamente la strada anche ad un modello partecipativo riguardante la
gestione dell'impresa. È chiaro che in tal senso non si può prescindere
dall'ausilio e dal contributo dei sindacati, mi pare che questo sia fin troppo
evidente. Tuttavia, non si può limitare a priori la libertà dell'imprenditore
di decidere, ove non vi siano organizzazioni sindacali presenti all'interno
dell'impresa, di discutere liberamente con i propri dipendenti su modelli
partecipativi che il Parlamento potrà delineare. Si può, invece, stabilire che
in una fase sperimentale questa legge possa essere applicata solo ad imprese
che abbiano certi limiti dimensionali. Non mi sento di escludere un
coinvolgimento delle strutture territoriali in fase consultiva ove queste non
fossero presenti nell'ambito aziendale (la cosa mi sembra abbastanza naturale).
Si può ipotizzare, ed è un argomento sul quale siamo disponibili a valutare
contributi emendativi, anche questo tipo di soluzione.
Nella proposta di legge non vedo alcun pericolo di attentati al salario o di
previsione di forme interamente sostitutive, anche se c'è una dizione che
potrebbe lasciare intendere qualcosa in tal senso; tuttavia, ciò verrà chiarito
nel momento in cui andremo a limitare il campo di azione della delega,
stabilendo dei principi chiari e precisi, nell'ambito dei quale il Governo
dovrà poi muoversi. Del resto, non è pensabile che una legge così complessa,
che investe un problema così articolato e specifico, venga definita solo dal
Parlamento. Il Parlamento non può legiferare nel dettaglio su un argomento così
delicato, pur dovendo comunque stabilire dei paletti che garantiscano i
lavoratori. Per tale motivo abbiamo chiesto ad esempio, d'intesa con tutti i
membri della Commissione, l'audizione dei rappresentanti della Consob. Ritengo
che sia volontà unanime della Commissione innanzitutto garantire la possibilità
di contare su un salario certo e assolutamente indefettibile al quale si
potranno aggiungere forme di incentivazione. Potranno essere aggiunte delle
variabili al salario (sarebbe questa la forma di partecipazione diretta che ci
viene suggerita dall'Europa); si potrà prevedere una retribuzione fissa più un
reddito extra variabile in funzione dei profitti, oppure la forma indiretta
della partecipazione azionaria.
Una terza forma di partecipazione, di cui si deve ancora verificare la
possibilità di realizzazione, potrebbe essere rappresentata dal diritto di
opzione sull'acquisto di azioni che può anche non implicare necessariamente il
possesso delle azioni. Invece, la forma di cui occorre valutare se è adattabile
ad una struttura come la immaginiamo tutti, è costituita dal gain sharing,
la forma di partecipazione a cui probabilmente facevano riferimento i
rappresentanti della CISL, UIL, CGIL, quando esprimevano la loro contrarietà a
qualsiasi forma sostitutiva del salario. In realtà il gain sharing è una
retribuzione commisurata al rendimento che merita un approfondimento. Sotto
tale profilo vorrei affermare che non vi è alcun intendimento di esclusione o
di limitazione della potestà contrattuale dei sindacati; ribadisco, però, che
non possiamo non tenere in considerazione che il principio che vogliamo
introdurre nella nostra legislazione trova la sua fondamentale ragion d'essere
nella libertà contrattuale tra le parti ed è ovvio che il sindacato rappresenta
un importante tramite di questa libertà contrattuale ma, evidentemente, non ne
è l'unico.
Non ho domande particolari da rivolgere ai nostri ospiti; ricordo soltanto che
nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà
ad audire anche le altre parti sociali e, qualora dovessero essere sollevate da
parte dei rappresentanti dei datori di lavoro delle obiezioni, si potranno
organizzare dei successivi incontri al fine di approfondire e chiarire le
tematiche in questione.
LALLA TRUPIA. Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e li
invito a farci pervenire in tempi brevi i loro contributi in forma di memoria
scritta.
Non mi sembra, anche da quanto sostenuto dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, che si tratti soltanto di esprimere un giudizio sul
testo della proposta di legge in esame, poiché occorre anche esaminare in tempi
rapidi ipotesi autonome e diverse avanzate su questo tema.
Pur concordando con il relatore, onorevole Lo Presti, sul fatto che lo sviluppo
delle forme partecipative dei lavoratori nell'impresa sia in via di principio
un fatto positivo purché rimanga nell'alveo del dettato costituzionale e nel
solco delle direttive europee, ritengo che questa materia sia talmente delicata
che andrebbe approfondita, al di là delle audizioni previste dal programma
dell'indagine conoscitiva, in maniera autonoma dalla Commissione lavoro.
Il dubbio che mi assale riguarda lo strumento della legge delega; difatti, tale
strumento, del cui uso si sta abusando in diverse materie, è, a mio giudizio,
inadeguato ed improprio per un settore che ha per sua natura bisogno della
massima relazione fra le parti sociali. Al contrario, il Governo, nel momento
in cui intenda affrontare in modo fattivo questa materia, dovrebbe
preventivamente aprire un tavolo di confronto con le parti sociali. Questa
sarebbe, a mio avviso, la soluzione appropriata.
Temo anche che la partecipazione dei lavoratori all'impresa possa essere
considerata, se non ben calibrata con opportuni strumenti di garanzia, in parte
sostitutiva delle relazioni intercorrenti fra le parti e, quindi, a scapito
della distinzione, nonostante viga un regime di compartecipazione, di ruoli e
di funzioni tra il lavoratore e l'impresa.
Sarebbe opportuno inoltre che gli organismi congiunti, previsti dalla proposta
di legge, espletassero soltanto funzioni di controllo e compiti propositivi e
non anche di gestione, altrimenti si rischierebbe di sollevare alcuni problemi.
Tra questi, quello relativo al ruolo svolto dai sindacati; in proposito occorre
comprendere se questo loro ruolo sia prevalentemente di gestione oppure
contrattuale. Un altro problema discende dal fatto che il salario di
partecipazione possa divenire un'ulteriore forma di precarizzazione o
subalternità camuffata del ruolo contrattuale dei lavoratori, finendo per
trasformare la natura delle relazioni all'interno del rapporto di lavoro.
Sembrerebbe, infine, più opportuno che una questione così delicata e complessa
meritasse, oltre che uno strumento diverso da quello della legge delega, anche
un coinvolgimento fattivo e preventivo dei soggetti interessati.
ALBERTO NIGRA. L'obiettivo della Commissione era di svolgere delle audizioni
in tema di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati
d'impresa, anche se il relatore, onorevole Lo Presti, ha pure svolto, nel corso
del suo intervento, tutta una serie di considerazioni di merito e di carattere
politico: non è però mia intenzione creare polemiche, anche perché avremo modo
e occasione di esaminare la questione nel prosieguo dei lavori della
Commissione. Intervengo brevemente soltanto per avvalorare ulteriormente i
giudizi espressi dall'onorevole Trupia e per raccogliere i contributi offerti
sul tema alla nostra attenzione dai rappresentanti delle varie organizzazioni
sindacali.
Come gruppo dei DS-U non abbiamo alcuna contrarietà a che si proceda
nell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione il quale, nei suoi principi
ispiratori, contiene affermazioni importanti ma anche generiche rispetto a
quelli che sono gli obiettivi prefissati. Sappiamo anche che su questo tema è
in atto da decenni un dibattito politico e sindacale e sarebbe, pertanto, anche
giusto tentare di raggiungere qualche risultato finalizzato a migliorare la
situazione esistente.
Manifestiamo, però, dubbi e perplessità, che emergono anche dalle
considerazioni svolte dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali,
non tanto sui principi generali quanto su alcuni aspetti della proposta di
legge al nostro esame. In primo luogo, l'utilizzo dello strumento della legge
delega dovrebbe essere oggetto di riflessione anche perché riteniamo che il
Governo - questa è la critica che facciamo - stia eccedendo nelle richieste di
delega (senza poi tener conto che spesso tali richieste provengono dai
parlamentari e non dal Governo).
In secondo luogo, è vero il principio, più volte richiamato, della
facoltatività dell'adozione dello statuto partecipativo, però, se si legge
attentamente la proposta di legge, in essa si rinviene la presenza di strumenti
incentivanti che, in qualche modo, eliminano o riducono di molto questo principio.
Vorrei poi capire meglio cosa si intenda dire quando si parla di determinare i
benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo, poiché il
provvedimento non si contraddistingue per particolare chiarezza e non si
caratterizza certamente per la previsione della facoltatività. Lo stesso
statuto partecipativo è strumento la cui natura, almeno in questo
provvedimento, è alquanto confusa, perché esso può scaturire dalla
contrattazione, ma anche da una iniziativa aziendale. Come si concilia questo
aspetto con la facoltatività? I lavoratori di un'impresa proponente hanno la
facoltà di votare o non votare lo statuto? Questo principio in realtà si trova
a monte e non lo si può negare ad uno strumento delicato come lo statuto
partecipativo.
Infine, laddove si parla degli organismi congiunti si aprono necessariamente
delle riflessioni sul ruolo del sindacato, ma ancor di più sulla funzione della
contrattazione. Da parte nostra non c'è alcun pregiudizio ad affrontare questo
argomento, né a ricercare soluzioni che abbiano un carattere di originalità ed
innovazione, ma vorremmo che tutto ciò avesse, lo diciamo già a partire da
oggi, tempi, modalità, forme di approfondimento e anche di confronto che non
possono che essere quelli previsti dall'iter normale di esame e di approvazione
di una proposta di legge e non di una legge delega. Il rischio è infatti quello
di approvare una delega contraddistinta da elementi che non condividiamo e
oltretutto eccessivamente generica nei suoi contenuti.
PRESIDENTE. Le organizzazioni sindacali ci hanno cortesemente annunciato
l'invio di memorie scritte che saranno patrimonio consultabile del nostro
lavoro; non escludo, come altri colleghi hanno proposto, che ci si possa
incontrare di nuovo. Abbiamo scelto la forma dell'indagine perché più
pregnante, ma non ci siamo costretti dentro un percorso definitivo perché
l'argomento soffrirebbe di una limitazione di corsie. In tal senso, mi guardo
bene dal trarre conclusioni, ma anche dal mettere a sintesi quanto detto oggi.
Concludo, magari, puntualizzando gli aspetti su cui ci riserviamo di lavorare e
su cui vi chiediamo di aiutarci ad istruire.
Desidero precisare che non seguo la via diplomatica dell'ignorare i problemi,
ma piuttosto cerco di evidenziarli laddove si presentano. La mia personale
cultura e la sensibilità degli altri è di fronte alla questione e vi è la
volontà di rispettare e cercare di conquistare il massimo del consenso con la
pluralità dei pareri. Ignorare i problemi non mi è mai piaciuto e non sarebbe
neanche rispettoso di chi ha speso largamente la propria vita ad approfondire
questo tipo di principi. Il collega Nigra ha detto prima che l'articolo 46
della Costituzione ci offre un terreno abbastanza generico su cui confrontarci,
ma io non vedo dettati costituzionali prescrittivi in maniera assolutamente
dettagliata. La verità è che alle volte si enfatizza la genericità di fronte
alle difficoltà oggettive o, qualche altra volta (ma non credo fosse questo il
suo intendimento), quando l'approccio non è totalmente adesivo a quanto quel
principio in discussione ci instradi a dovere fare; se fosse diversamente,
l'articolo avrebbe già trovato attuazione. Nessuno di noi è così ingenuo da
ritenere che se vi fosse stato un cospirare positivo di tutte le volontà
politiche, sindacali ed imprenditoriali, quel principio sarebbe rimasto
sostanzialmente scritto o scarsamente attuato con strumenti concreti. Noi
vogliamo attuare questo principio (su questo almeno ritengo di potermi
pronunciare non arbitrariamente), perché tutti riconosciamo che la
partecipazione rappresenta oggi un valore di metodo e di traguardo nel rispetto
del dettato della Costituzione.
Reputo opportuno anche dire che - e non solo perché vi abbiamo ascoltato oggi e
forse vi ascolteremo di nuovo, dimostrando di credere nel metodo della
partecipazione sulla partecipazione - io debbo adempiere ad un dovere
istituzionale nel garantire le diverse prerogative in gioco. La prima è quella
di impedire di pensare che su questo argomento si possa legiferare senza la
conquista di una vasta area di consenso; pertanto il metodo della consultazione
portato avanti in questa sede è gradito oltre che indispensabile. L'altra
prerogativa da garantire è la sovranità del Parlamento, cosa che sembra
scontata e pacifica ma che molto spesso non lo è, perché è poi il Parlamento,
una volta ascoltati ed appresi i preziosi contributi (farebbe opera
assolutamente antidemocratica ed irrealistica se legiferasse senza tenerne
conto), a doversi assumere le sue finali responsabilità nel momento in cui
legifera, posto che questa è la sua funzione. È il Governo ad operare sulla
base dei cosiddetti «avvisi comuni», questi moderni strumenti di partecipazione
alla formazione delle norme, ma si tratta di un altro livello istituzionale,
peraltro da me fortemente auspicato e condiviso, anche se debbo comunque
garantire la sovranità del momento decisionale.
Mi pare di poter dire che una prima questione sollevata da tutti gli
intervenuti sia costituita dallo strumento della delega. Anche su tale punto
siamo apertissimi, nessuno ha stabilito che lo strumento adatto debba per forza
essere la legge delega. Qualcuno, sulla base di qualcosa del tipo dell'avviso
comune e della articolazione delle questioni, potrebbe sostenere la necessità
della legge delega e quindi dell'intervento del Governo, anche se qui oggi è
stato sottolineato come il tipo di materia da disciplinare sia più propria di
una legge di cui il Parlamento si assuma in prima persona, sia pure attraverso
i suoi complessi procedimenti, la responsabilità diretta. Da parte nostra siamo
comunque aperti a decidere nel migliore dei modi anche su questo argomento.
La partecipazione intesa come partecipazione diretta dei lavoratori e come
partecipazione mediata tramite gli organismi di tutela e di rappresentanza
costituisce un altro formidabile problema da porre sul tappeto: non ci
illudiamo di poterlo risolvere in quindici giorni o nel contesto dell'iter di
una singola proposta di legge, che rappresenta comunque un'occasione importante
e preziosa, perché alla fine occorre sempre un'iniziativa legislativa,
altrimenti si continua discettare a livello convegnistico senza poi farne
nulla. Molti libri hanno consumato i nostri occhi sulla partecipazione dei
lavoratori, che nella sua definizione non è la partecipazione delle
organizzazioni sindacali, poiché si tratta di due cose differenti, di cui in
futuro si potrà vedere il loro modo di corroborarsi e di conciliarsi nella
complessità di ciò che si è raggiunto. Siamo nel 2003 e, quindi, non veniamo
dal nulla nella vicenda delle imprese, dell'attività sindacale e
dell'evoluzione del mansionario sindacale. Però, il problema è formidabile e se
ci limitassimo, con una legge, a disciplinare o ad arricchire le facoltà
sindacali o l'ambito e i poteri di rappresentanza dei sindacati faremmo
qualcosa di interessante ma non ci muoveremmo nel campo della partecipazione ex
articolo 46 della Costituzione; faremmo altro, sicuramente utile, ma differente
e non sarebbe la stessa cosa.
Quanto al potere di soluzione delle controversie, ritengo la vostra obiezione
molto penetrante, sia per quello che ho già ha affermato, sia perché può
effettivamente introdursi in un ambito proprio della funzione caratteristica e
primaria del sindacato, vale a dire la tutela ed il patrocinio, per così dire,
delle vertenze.
Un altro aspetto molto importante che qualcuno ha evidenziato è quello
dell'attuazione delle direttive comunitarie. In questo abbiamo un perimetro o,
perlomeno, ci sono alcune strade già tracciate e posso affermare che il
Governo, molto spesso, chiama le organizzazioni sindacali agli avvisi comuni
per la attuazione.
Sullo strumento della partecipazione azionaria, concordo pienamente con chi ha
affermato che una cosa è l'investimento, altra cosa è la partecipazione alla
proprietà come strumento di coinvolgimento, anche nella gestione, ai risultati
di impresa. Sono due aspetti diversi. Il problema è ugualmente complesso ma ben
chiaro nella sua distinzione concettuale.
Relativamente alla commissione centrale di partecipazione, sono state formulate
osservazioni che, per la verità, condivido in buona parte, benanche figuri tra
i presentatori del provvedimento. Anche in questo caso, mi pare sia stato
definito felicemente il rischio tra la Scilla e la Cariddi attraverso le quali
dobbiamo transitare, cioè quello della burocratizzazione del coordinamento e
quello della rappresentanza categoriale a livello nobile, qualificato. Bisogna
vedere se questo strumento sia effettivamente utile e se lo sia in quanto
formato in un certo modo. Personalmente, preferisco che si crei il minor numero
di organismi possibile, in questo caso come in tutti gli altri.
Qualcun altro ha accennato alla questione del Titolo V della Costituzione e
alla articolazione territoriale dei problemi che ci riguardano. Anche in questo
caso l'argomento è di quelli formidabili. Si incontrano culture differenziate:
alcuni sono più sensibili alla variegatezza delle emergenze di carattere
territoriale ed al differente modo in cui si porgono certe vicende; qualcun altro,
per una cultura alla quale non sono del tutto estraneo, maggiormente guarda
alla omogeneità dello schema come elemento di garanzia. Sarà per una cultura
giuslavoristica di tipo universitario, ma il diritto è fatto di schemi. Se è
vero che, nell'epoca contemporanea, il diritto deve contenere una realtà quanto
mai ricca e assortita e che il pluralismo, per definizione, è ricchezza e non è
certamente vincolo, tuttavia, lo schema è anche garanzia. Altrimenti, si entra
nel campo della opinabilità e anche della differenziazione e delle possibili
iniquità che possono verificarsi tra una situazione e l'altra e dovremmo
procedere in modo estremamente cauto.
Inoltre, per quanto riguarda la garanzia che certi livelli di redditività,
comunque, rappresentino una soglia oggettivamente non violabile, per così dire,
e che qualunque altro tipo di trattamento necessariamente faccia riferimento
alla contrattazione, quindi al ruolo principe delle organizzazioni sindacali
che, nella libertà, democraticamente rappresentano i lavoratori, si tratta,
evidentemente, di conciliare questi due aspetti.
Tutti avete trattato, anche l'onorevole relatore ed i colleghi
dell'opposizione, la questione della libertà di scelta delle forme della
partecipazione da parte dei protagonisti del processo produttivo e della vita
aziendale, oppure del vincolo a determinate forme, con riferimento alla
facoltatività della adozione di questi strumenti partecipativi e, quindi, della
libertà della scelta con riferimento alle incentivazioni. Addirittura, il
collega Nigra afferma che se riconosciamo la libertà e la facoltatività e, al
contempo, interveniamo con certe incentivazioni, potremmo giungere ad una
scelta quasi coatta o, comunque, ad una preferenzialità indotta. Potremmo
obiettare, a livello di sistema, che questo non è un fatto nuovo.
Evidentemente, quando il legislatore introduce normative per incentivare o
rendere maggiormente opzionabile lo strumento cooperativo rispetto ad altri,
egli assume come valore quella forma di associazione e di coinvolgimento e si
regola con i relativi investimenti incentivanti. Allo stesso modo, si potrebbe
affermare che l'azienda partecipata può essere assunta dal legislatore come un
valore in ordine alla coesione sociale, in ordine a proprie forti opzioni di
principio. Non vedo quale vulnus costituzionale si verificherebbe se ci
fossero misure incentivanti o incoraggianti sotto questo profilo. Tuttavia, non
c'è dubbio che la libertà delle forme risponda, oggi, al divenire sociale,
politico ed economico che regna nel mondo libero. Anche in questo caso, il
valore dello schema è recuperato o si impone, inducendoci a recuperarlo come
strumento di oggettivo confronto tra le esigenze dei fattori della produzione.
Non c'è dubbio che un incontro delle libere volontà dell'imprenditore, che
resta figura consacrata dal nostro ordinamento costituzionale, e del
lavoratore, che è il centro della legislazione economico-sociale e delle nostre
finalità, rappresenti il valore forte e il punto di congiunzione culturale
delle nostre opzioni legislative.
Mi sono dilungato un po' nella sintesi riepilogativa dei punti che avete
enunciato per evidenziare che, certamente, in voi e in noi è comune la
consapevolezza di questi temi che rappresentano il crocevia di molti sforzi di
approfondimento, anche dottrinale, e delle esperienze pratiche che ciascuno di
noi e, soprattutto, di voi ha maturato. Quindi, vorremmo che il futuro prodotto
legislativo, se ci sarà, come mi auguro, di questo nostro sforzo sia veramente
l'exitus, il risultato, non soltanto la somma ma la sintesi, per quanto
più possibile consensuale, di tutte queste esperienze.
Vi ringrazio sentitamente a nome della intera Commissione. Certamente, su
questi ed altri argomenti avremo occasione di incontrarci di nuovo, al più presto.
Dichiaro pertanto conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 16,35.