COMMISSIONE XI
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA


Seduta di mercoledì 29 gennaio 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMENICO BENEDETTI VALENTINI

La seduta comincia alle 14,45.

Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confsal e CISAL.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa, l'audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confsal e CISAL.
L'incontro odierno s'inserisce nell'ambito di un programma ampio e serrato che la Commissione ha deliberato di espletare per l'esame della proposta di legge n. 2023 Cirielli ed altri (Delega al Governo per l'adozione di uno statuto partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati impresa) invitando, al fine di conoscere la loro opinione, i soggetti maggiormente interessati a questa proposta di legge. È intenzione, sia dei proponenti la proposta di legge in esame sia anche di una pluralità di parlamentari, affrontare in modo serio questo tema.
Nel corso delle passate legislature altre proposte di legge si sono occupate, nelle forme più diverse, del tema della democrazia economica e della partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa. Oggi, fra l'altro, vi è il diffuso convincimento che non si possa procedere in modo risoluto nella realizzazione delle riforme istituzionali se queste non siano accompagnate e corroborate da un certo grado di democrazia economica tale da rendere reale la partecipazione dei lavoratori al potere democratico.
Questo tema, che per taluni ha rappresentato un passaggio essenziale del proprio percorso politico e programmatico mentre per altri è un argomento con cui confrontarsi a livello politico, è di grande attualità perché si avverte, nell'ambito della trasformazione dei rapporti di lavoro e nella nuova fisionomia dei rapporti economici, l'esigenza di una nuova configurazione del rapporto di lavoro e di un modo nuovo di intendere la vicenda aziendale che, seppur calata in un'economia di libero mercato e incentrata sul protagonismo delle imprese, dia risalto, ai sensi del dettato costituzionale, al valore sociale dell'impresa e alla coesione sociale.
Diverse parti politiche e organizzazioni sindacali si sono di recente occupate di questo tema facendone anche oggetto di importanti convegni di approfondimento. Anche da parte di alte autorità di riferimento morale come il Sommo Pontefice si sono avuti, a più riprese, richiami ai valori fondamentali della solidarietà che, attualizzati nel divenire economico e politico, possono avere sicuramente una ricaduta su questo tema. Da qui l'interesse creatosi in questa stagione politica nei confronti dell'argomento che è sempre più attuale anche per via delle gravi crisi aziendali e alla conseguente esigenza di porre l'uomo al centro della vicenda produttiva e non viceversa. Gli stessi processi di globalizzazione, che inducono fenomeni di straordinaria portata, e l'affermarsi nella vita dei singoli, in maniera sempre più prepotente, dei sentimenti democratici richiedono un grado sempre maggiore di corresponsabilizzazione dei singoli. Pertanto, l'argomento in questione, sia pure nel rispetto dell'economia di impresa e della libertà economica e soprattutto dei valori democratici di solidarietà, torna a porsi al centro del dibattito politico.
Prima di dare la parola ai nostri ospiti faccio fin da ora presente che la Commissione si riserva, in aggiunta alle audizioni, di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti con gli stessi soggetti intervenuti alle sedute nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.
Ricordo, infine, che la Commissione ha scelto di svolgere un'indagine conoscitiva perché questa consente di verbalizzare tutto quanto sarà detto nel corso delle varie audizioni. In questo senso, la Commissione acquisirebbe, con piacere, agli atti la documentazione che i nostri ospiti desiderassero consegnare.
Sono presenti per la CGIL Elisa Castellano, responsabile dipartimento terziario e reti, e Giulia Barbucci, funzionaria segretariato per l'Europa; per la CISL, Pier Paolo Baretta, segretario confederale, ed Emanuela Di Filippo; per la UIL, Lamberto Santini, segretario confederale, Edgardo Iozia, responsabile dipartimento democrazia economica, e Maria Sacchettini; per la UGL, Renata Polverini, vicesegretario generale, Paolo Segarelli, segretario confederale, Fiovo Bitti e Ilaria Guaraldi; per la CISAL, Ulderico Cancilla, segretario confederale, e Fulvio Ferrazzano. Infine, per la Confsal sono presenti Domenico Dimilta, segretario generale, e Salvatore Ferrara, dell'ufficio studi.
Do la parola ai nostri ospiti.

PIER PAOLO BARETTA, Segretario confederale CISL. Ringrazio la Commissione per l'occasione che ci offre con questa audizione. Non ho bisogno di soffermarmi sulla importanza strategica che la nostra organizzazione attribuisce al tema della partecipazione dei lavoratori anche nel contesto morale e culturale a cui il presidente ha fatto riferimento nella sua introduzione. Devo dire che alcuni fenomeni economici recenti, quali la globalizzazione dei mercati o la scomposizione del ciclo produttivo, potrebbero in apparenza allontanare l'idea della partecipazione. Tuttavia, un'analisi più attenta ed approfondita richiama con molta più efficacia ed urgenza l'esigenza di un modello di collaborazione, pur nella distinzione dei ruoli e nella salvaguardia dell'autonomia dei soggetti, anche ai fini di una competitività che tenga insieme mercato, giustizia sociale e rappresentanza delle persone. Quindi, noi consideriamo la partecipazione molto attuale, non al di fuori del contesto produttivo nel quale ci collochiamo. Ovviamente, la consideriamo anche un correttivo ai rischi di distorsione che un mercato affidato a se stesso potrebbe causare. In questo quadro, accogliendo complessivamente l'ipotesi di lavoro che la Commissione ci propone, mi permetto di fare alcune osservazioni rispetto alle proposte in essere. Consegneremo in seguito un documento che riassume queste osservazioni, unite ad alcune specifiche note di merito riferite ai singoli punti contenuti nelle proposte in questione.
La prima osservazione è metodologica: Il testo in esame prevede l'utilizzo della delega legislativa. Ora, nell'ambito di questo strumento il Parlamento svolge sicuramente la sua funzione nel momento in cui formula la delega ed enuncia i criteri, ma vi è poi un periodo di tempo, normalmente congruo, durante il quale il Governo, pur nell'ambito degli indirizzi che vengono dati, rimane solo con se stesso. Innanzitutto, bisognerebbe riflettere più approfonditamente se la delega sia lo strumento più adeguato; qualora vi fosse una conferma di tale intendimento, dico senza eufemismi che noi riteniamo debba essere affidato un ruolo non secondario alle parti sociali nella valutazione del percorso, sino al punto di ipotizzare un avviso comune tra le parti che possa essere eventualmente recepito dal legislatore. In sostanza, le parti dovrebbero essere soggetti protagonisti della costruzione di un'ipotesi che riguarda direttamente loro stesse ed i loro rappresentanti. In tal senso sul merito del testo occorre fare un'osservazione critica. Il testo della proposta di legge valorizza la via legislativa, ma di fatto non valorizza la via contrattuale, una delle strade di costruzione della partecipazione, anzi, per la verità, dal nostro punto di vista, la strada primaria. Infatti, il testo prevede che lo statuto partecipativo venga stipulato o tramite accordo tra organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti e rappresentanze datoriali o anche in seguito ad una proposta aziendale formulata direttamente dall'imprenditore ed approvata a scrutinio segreto dai lavoratori. Noi solleviamo una critica ferma per due ragioni. Innanzitutto si tratta di un'iniziativa proveniente esclusivamente da una parte (e finché è una proposta ben venga) ma non è codificata da alcun accordo; secondariamente, sottopone ad un referendum, strumento pieno di complessità che non può essere deciso solo dal datore lavoro, l'approvazione dell'ipotesi di partecipazione. Noi riteniamo che in qualche modo bisognerebbe evitare l'adozione della via partecipativa per via unilaterale e, soprattutto, per via referendaria, valorizzando, invece, l'esito di un percorso contrattuale tra le parti, che la legge stimola, propone ed aiuta.
Per quanto riguarda le azioni ai dipendenti, la nostra opinione è che bisogna distinguere nettamente, nel momento in cui si parla di partecipazione, tra l'azionariato inteso come risparmio individuale, previsto dalla legislazione in vigore ma che non attiene alla partecipazione dei lavoratori, e l'azionariato come investimento collettivo finalizzato alla fidelizzazione ed alla governance. La partecipazione può utilizzare lo strumento delle azioni, ed è anzi utile che lo utilizzi, perché il lavoratore entra in proprietà sentendosi pertanto più coinvolto, ma in una logica di dimensione collettiva, cioè finalizzato al ruolo dell'impresa e non all'investimento ed al risparmio, che non hanno alcuna attinenza con la partecipazione. In tal senso anche nella proposta di legge vi sono alcune ambiguità che andrebbero chiarite per rendere esplicita questa differenza: la legge non si sta rivolgendo a sostegno dell'azionariato in generale ma alla partecipazione, utilizzando anche lo strumento dell'azionariato dei lavoratori. Ritengo che tutto ciò, compresi i diritti di informazione, che sono tra i criteri che la legge propone, vada incontro alla partecipazione dei lavoratori nei consigli di sorveglianza. Durante la riforma del diritto societario, a parte il fatto che come sindacati non siamo stati ascoltati, abbiamo sollevato nel merito l'osservazione che nel momento in cui viene istituito un diritto importante come quello di sorveglianza non viene né prevista né codificata la partecipazione dei lavoratori o di loro rappresentanti, per cui il diritto di sorveglianza nel nuovo ordinamento societario italiano appare come un'ulteriore forma di autocontrollo svolta dall'impresa. L'azionista di maggioranza non solo nomina, come nel nostro diritto societario, i revisori dei conti, ma nomina anche il consiglio di sorveglianza in assenza di una rappresentanza dei dipendenti. Credo che in questa sede bisognerebbe ottemperare a questo limite rendendo esplicito che nel consiglio di sorveglianza è utile prevedere la partecipazione dei lavoratori.
L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda la commissione centrale della partecipazione. Si tratta di un argomento molto delicato, perché è chiaro che costituire una commissione centrale della partecipazione può orientare o verso una visione iper-corporativa, anche in termini culturalmente seri, o verso una visione iper-burocratica, pertanto bisogna delimitarne bene i compiti e le istanze. In ogni caso, per condividere il rischio, è impensabile che nella commissione centrale non siano presenti le parti sociali, che devono diventare corresponsabili e devono definire quali sono i fini e gli obiettivi di questa commissione. Ad esempio, si potrebbe fare l'ipotesi di una relazione annuale sullo stato della partecipazione nel paese, predisposta da tutti gli attori sociali.
La proposta di legge n. 2778 d'iniziativa del deputato Volontè (Norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese) riguarda i lavoratori delle imprese artigiane ed agricole rispetto ai quali, a mio parere, sarebbe da prevedere l'introduzione della contrattazione collettiva anche perché, quando si definiscono forme di salario di partecipazione queste non possono essere predisposte al di fuori di un contesto negoziale fra le parti. In tale proposta di legge non è assicurata, inoltre, la forma partecipativa, da parte dell'imprenditore artigiano ed agricolo. Al riguardo si potrebbe prevedere l'utilizzo di enti bilaterali che, data la dimensione dell'impresa, affrontino queste problematiche.

PRESIDENTE. La ringrazio per il sintetico ma interessante contributo offerto.

EDGARDO IOZIA, Responsabile del Dipartimento democrazia economica UIL. La nostra organizzazione ha predisposto una memoria che metteremo a disposizione della Commissione e che, nel corso del mio intervento, cercherò brevemente di riassumere.
Non abbiamo avuto modo di avere uno scambio di idee tra confederazioni, al contrario di quanto facciamo normalmente; tuttavia, su molti aspetti della questione abbiamo una visione comune. In tema di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa, il modello che auspicheremmo fosse adottato nell'ordinamento italiano è il cosiddetto modello duale, già presente nell'ordinamento europeo e in particolare in quello tedesco. Purtroppo non c'è stata data la possibilità di rappresentare al Governo, in occasione della riforma del diritto societario, la necessità di una puntuale attenzione verso un'esplicita previsione di questo modello nell'assetto organizzativo delle imprese lasciate, al momento, dal legislatore ad una esclusiva decisione delle singole aziende nell'ambito dei rispettivi statuti. Conseguentemente, noi evidenziamo come del modello europeo sia stata finora importata soltanto la struttura e non il contenuto di democrazia economica.
Noi siamo favorevoli ad uno sviluppo in senso partecipativo delle relazioni industriali che trovino la loro naturale sede all'interno delle relazioni intercorrenti tra le parti. Non siamo sfavorevoli ad un'adeguata legislazione di sostegno a forme di relazioni industriali partecipative purché siano rispettati i principi fondamentali dell'autonomia negoziale delle parti e siano chiaramente definiti i campi di azione e di responsabilità dei nuovi organismi rappresentativi che vengono ipotizzati nel disegno di legge (cioè gli organismi congiunti).
In materia di partecipazione finanziaria rappresentiamo la nostra ferma contrarietà a forme retributive anche parzialmente sostitutive del salario, ribadendo la natura volontaria dell'adesione dei singoli lavoratori a piani azionari aziendali.
Esaminando nel merito la proposta di legge n. 2023, siamo del parere che lo strumento della legge delega non consenta un'adeguata ed idonea riflessione e un'effettiva consapevolezza da parte dei lavoratori. Di conseguenza, auspicheremmo che nel corso del dibattito politico emergessero degli elementi che inducessero a seguire la strada del disegno di legge ordinario, prevedendo magari una corsia preferenziale laddove si giungesse tra le varie parti politiche ad un accordo in tal senso che consentirebbe, tra l'altro, di operare anche un intervento normativo più complessivo. Non concordiamo con il modello previsto dalla proposta di legge in esame perché ipotizza una soluzione alternativa tra negoziato e proposta valutata direttamente dai lavoratori. In questo modo, infatti, sarebbe oggettivamente non riconosciuto il ruolo rappresentativo del sindacato perché verrebbe concessa alle aziende la facoltà di una interlocuzione diretta con i lavoratori su materie estremamente importanti. Difendiamo il nostro ruolo, a cui teniamo fermamente, e reputiamo che ciò debba essere valutato dal Parlamento con molta attenzione.
Nel provvedimento in esame vengono elencati quattro requisiti minimi affinché le imprese possano adottare uno statuto partecipativo; si tratta di requisiti anche alternativi tra loro, e con un peso diverso. Mentre nel primo, e parzialmente nel secondo, s'intravede lo sforzo effettuato nell'individuare le materie su cui esercitare forme di partecipazione dei lavoratori, negli altri, in particolare quelli relativi alla partecipazione finanziaria, il coinvolgimento dei lavoratori è, a nostro parere, oggettivamente inferiore. Non possono, pertanto, essere considerati alternativi tra loro dei principi che presentano differenze così sostanziali.
Parlare di statuto partecipativo per noi significa affidare alla gestione congiunta (impresa-lavoratori) alcuni aspetti salienti dell'attività lavorativa e professionale, nonché l'impegno a consultare costantemente i lavoratori in ordine alle scelte strategiche e alle decisioni rilevanti dell'impresa.
Nel proposta di legge di delega vengono identificate delle aree di intervento in cui si rinviene un forte ruolo della componente lavoro; faccio riferimento alla fase di indirizzo, controllo, decisione e gestione dell'impresa. Riteniamo che su questi aspetti vi sia la necessità di riflettere attentamente anche perché, in assenza di una migliore esplicitazione di alcuni meccanismi che regolano il metodo decisionale, le fasi di intervento potrebbero rivelarsi non attuabili.
Per quanto riguarda la possibilità per l'impresa di condividere forme di cogestione in materia di organizzazione del lavoro, non siamo molto favorevoli perché riteniamo che la partecipazione debba avere altri modelli di esercizio; tuttavia la formula individuata sembra quasi che lasci a questi comitati congiunti di gestione un potere decisionale assoluto. L'assenza di un accordo tra le parti può rendere inefficace tutto lo sforzo che apprendiamo in termini positivi come apertura di un dibattito per l'attuazione di un articolo della Costituzione che ci sta veramente a cuore.
Al punto 1) della lettera a) dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2023, tra le altre cose, viene identificata la possibilità di occuparsi anche di controversie collettive e della loro risoluzione. Questo punto dell'attività sindacale per quanto ci riguarda non è disponibile. La risoluzione delle controversie collettive è definita nei contratti collettivi, ci sono apposite procedure, sarebbe una forma di esproprio di una funzione tipica dell'attività sindacale. Sul punto 2) della lettera a) segnaliamo che è in discussione l'adozione - auspichiamo in tempi rapidi - della direttiva europea in materia di consultazione ed informazione dei lavoratori. Si tratta di una direttiva che si rivolge a tutte le imprese; pertanto occorre un coordinamento forte durante il suo recepimento all'interno del nostro ordinamento. Onestamente, non abbiamo capito il significato letterale della istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti; abbiamo tentato una esegesi del testo senza alcun esito, ma forse è un nostro limite. Non ci è chiaro chi dovrebbe istituire questi organismi sindacali, visto che normalmente compete al sindacato l'istituzione di organismi che gli appartengono.
A nostro avviso occorrerebbe effettuare una riflessione profonda sul tema della commissione centrale della partecipazione, in particolare sulla opportunità di istituire un organismo siffatto a livello nazionale. Essendo oramai prossima la legge di attuazione del Titolo V della Costituzione, questa ci sembra propriamente una materia che potrebbe essere delegata a commissioni su base regionale. Concludo con una valutazione sul progetto di legge n. 2778: manifestiamo forte contrarietà all'utilizzo della forma contrattuale e dell'associazione in partecipazione per regolamentare e trasformare i rapporti di lavoro nelle piccole imprese. Riteniamo che le motivazioni che hanno portato a questa formulazione debbano trovare la loro logica e definita conclusione nell'ambito di quanto il protocollo del 23 luglio del 1993 assegna all'autonomia negoziale delle parti; il premio di risultato nella piccola impresa deve essere definito attraverso la via negoziale, direttamente con le singole aziende o attraverso una contrattazione a livello territoriale per settori. Ci sembra sia questa la strada maestra su cui la nostra organizzazione è particolarmente impegnata per lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.

SALVATORE FERRARA, Responsabile Ufficio studi della Confsal. Abbiamo esaminato attentamente il testo che ci è stato proposto e continuiamo ad analizzarlo e ad approfondirlo. Abbiamo già predisposto una serie di riflessioni e di considerazioni che poi presenteremo. Esprimiamo un giudizio positivo su questa audizione, che dimostra la serietà della Commissione e degli interventi che sono stati posti in essere in vista di una partecipazione molto ampia. Ad esempio, l'indicazione data dall'onorevole Lo Presti di allargare la discussione alle forze sindacali, alle forze imprenditoriali ed anche alla stessa Consob, di fronte alle ricadute prevedibili, è certamente per noi motivo di soddisfazione. A questo intendimento si è però arrivati con ritardo, forse anche sulla base delle sollecitazioni provenienti a livello europeo. Tuttavia, poiché si tratta di un progetto di legge, noi riteniamo che il contributo che dovrebbe provenire dalle forze sindacali potrebbe essere meglio definito attraverso ulteriori incontri che noi auspichiamo.
Il dato rilevante che vogliamo sottolineare riguarda il ruolo delle organizzazioni sindacali. Ci pare che all'interno del progetto di legge esse abbiano una dimensione sfumata, mentre avrebbero una presenza molto forte i lavoratori dell'impresa, che sono poi anche titolari di un certo tipo di negoziato. Occorrerebbe, invece, che le garanzie fossero trasferite interamente, o quantomeno attraverso una compartecipazione, alle organizzazioni sindacali. Peraltro, il contratto di associazione che viene proposto fa riferimento a norme già esistenti (basterebbe pensare al codice civile, dove esiste uno specifico articolo che lo richiama). In tal senso c'è proprio una coerenza ed un sostrato legislativo che ci facilita in questo tipo di lavoro. L'incontro di oggi dovrebbe essere il primo di un percorso strategico allargato a tutte le organizzazioni sindacali e in questo senso ci sembra utile. Poiché ho esperienze di passate commissioni, non vorrei che questo inizio potesse essere soffocato da altri elementi che certamente non favoriscono la definizione di un progetto di legge a cui noi diamo grande importanza. Si potrà poi discutere nel merito se saranno necessarie una o più leggi di delega, ma solo una volta stabilite le basi corrette per procedere.

ELISA CASTELLANO, Responsabile del dipartimento terziario e reti CGIL. Come premessa vorrei dire che invieremo alla Commissione una memoria più dettagliata delle nostre valutazioni ed una memoria contenente alcune proposte emendative al testo che proponiamo.
I miei colleghi di CISL e UIL si sono già soffermati su aspetti che noi condividiamo e che richiamo solo in maniera sintetica. La prima condivisione riguarda il carattere che ha il testo di riforma del diritto societario ed i suoi aspetti problematici prima ricordati.
In secondo luogo, riteniamo che sarebbe opportuno collocare l'aspetto decisionale inerente alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa nell'ambito delle relazioni sindacali, utilizzando le forme proprie di queste. Sottolineamo questo aspetto per porre in evidenza che la partecipazione finanziaria dei lavoratori ai risultati d'impresa è un tema che potrebbe avere, a nostro parere, sviluppi positivi se inserito adeguatamente in un sistema più generale di coinvolgimento dei lavoratori, realizzabile sviluppando il quadro normativo esistente in tema di partecipazione, a vario titolo, nell'impresa dei lavoratori.
D'altra parte, la proposta di legge contiene prerogative che, così come espresse, si pongono, a nostro avviso, in contrasto con il concetto stesso di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori.
Esaminando i contenuti della proposta di legge esprimiamo la nostra assoluta contrarietà, sia pure riconoscendo grande valore allo sforzo profuso, teso a migliorare le condizioni di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa, sul fatto che questa forma di coinvolgimento possa essere in qualche modo sostitutiva, come ci pare si possa interpretare da quanto riportato nella proposta di legge, della contrattazione e dei suoi effetti.
Allo stesso modo siamo contrari a che la partecipazione finanziaria dei lavoratori ai risultati di impresa possa essere sostitutiva del salario e delle retribuzioni dei lavoratori, come la proposta di legge sembra prefigurare. In particolare, la lettera a), comma 1, dell'articolo 1 prevede l'istituzione di organismi congiunti dotati in alcune competenze - tra queste, la remunerazione per obiettivi, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e la formazione professionale -, di congrui poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione. Noi siamo contrari a questa soluzione perché così si attribuirebbero a tali organismi compiti di gestione sostitutivi della contrattazione collettiva; un modo surrettizio, quindi, per modificare le attuali regole - modalità di svolgimento e prerogative - della contrattazione. Riteniamo opportuno, invece, che le prerogative di questi organismi congiunti siano da limitare a semplici compiti di indirizzo e di controllo.
Siamo anche dell'avviso che la contrattazione collettiva sia la sede propria in cui si possano espletare i controlli in tema di partecipazione finanziaria dei lavoratori ai risultati d'impresa; in merito a questa eventuale partecipazione desidero, inoltre, manifestare la nostra preferenza per strumenti come i fondi di tipo collettivo.
Riteniamo, inoltre, che non sia ben identificato il ruolo che dovrebbe svolgere la commissione centrale per la partecipazione, da istituire, come previsto nella proposta di legge in esame, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I compiti di questa commissione si potrebbero anche dedurre considerando gli antefatti che di solito accompagnano l'istituzione di simili organi: tuttavia, noi riteniamo opportuno che i compiti vengano identificati ed esplicitati. Nel caso si sviluppasse un confronto sulla materia fra le parti sociali, noi ci pronunceremmo in direzione di una migliore identificazione delle competenze di questa commissione e rifletteremmo maggiormente sul suo ambito di intervento nei singoli territori. In ogni caso, per ora, mi limito ad evidenziare che sono scarsamente individuati i compiti.
Per quanto riguarda la proposta di legge Volontè n. 2778, siamo contrari al fatto che sia prevista l'ipotesi di trasformazione di rapporti di lavoro in associazioni in compartecipazione. La nostra contrarietà è ferma; pertanto chiediamo alla Commissione di riflettere anche sulla possibilità di abbandonare questa ipotesi.

RENATA POLVERINI, Vicesegretario generale UGL. Anch'io ringrazio la Commissione per averci dato la possibilità di intervenire oggi su un tema così importante e così fondamentale per la nostra organizzazione. Non ci aspettavamo di affrontare un argomento del genere visto che sono ormai talmente tanti anni che si parla della questione senza che si giunga a qualcosa di concreto. Devo dire che essa viene affrontata in un momento che potrebbe sembrare il meno indicato, proprio perché la struttura industriale è cambiata rispetto a quella presente quando si è iniziato a parlare di questo argomento. Tuttavia, la partecipazione dei lavoratori potrebbe rappresentare una risposta concreta alla globalizzazione, andando ad incidere sulla localizzazione delle imprese e, quindi, sullo sviluppo del territorio, provocando una maggiore vicinanza fra il capitale e l'impresa. Anch'io tengo a sottolineare che probabilmente questa discussione avrebbe potuto essere più proficua nel momento in cui si è affrontata la riforma del diritto societario, proprio perché sarebbe stato molto più fruibile trovare l'elemento della partecipazione all'interno di un'unica legge complessiva. Così però non è stato.
Si discute di questa materia nel momento in cui a livello europeo si parla di responsabilità sociale dell'impresa, si parla finalmente da parte della Commissione europea di società europea e di partecipazione finanziaria dei lavoratori oltre che di consultazione e di informazione. Dico questo perché l'argomento è talmente delicato da generare divisioni molto nette: sia tra le rappresentanze dei lavoratori sia tra i datori di lavoro ci sono correnti di pensiero assolutamente diverse ed opposte. Ricordo, infatti, che sulla direttiva della società europea si è discusso non tanto per i vari aspetti in essa contenuti, quanto, piuttosto, per l'elemento della partecipazione. In più, il nostro paese attraversa un momento delicato, in quanto si stanno affrontando le tematiche contenute nel Titolo V della Costituzione che potrebbero rappresentare degli strumenti per toccare i diritti e le tutele dei lavoratori. Sicuramente da parte dei promotori della proposta di legge non è stato pensato questo aspetto, ma non vorrei che nel contesto attuale si andassero ad innescare meccanismi poi difficili da gestire.
Riteniamo che l'elemento partecipativo dei lavoratori debba essere un elemento che arricchisca di profitto e di gestione il lavoratore senza tuttavia trasformare la sua realtà, compresa quindi la contrattazione collettiva. Sul punto credo bisognerebbe vigilare attentamente per evitare di utilizzare questa opportunità a danno di quelle che sono invece le garanzie che oggi i lavoratori hanno. Per quanto riguarda lo strumento utilizzato, la delega legislativa, credo che già il presidente, parlando in apertura dell'audizione, sia a conoscenza di quanto lavoro vada fatto all'interno della proposta di legge in esame. Probabilmente in questa materia la delega potrebbe creare qualche problema di cui, di qui a qualche tempo, potremmo pentirci. Se l'elemento di partecipazione nasce proprio dalla convinzione della opportunità di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori alla gestione ed ai profitti, sicuramente l'idea dell'avviso comune può essere interessante in quanto fornirebbe la possibilità ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di trovare un momento di discussione concreta quantomeno per provare a raggiungere un elemento comune. Sullo statuto partecipativo vorrei soltanto consigliare di fare attenzione alle piccole aziende nelle quali non esiste una rappresentanza dei lavoratori. A nostro avviso, vanno comunque coinvolte le rappresentanze dei lavoratori che sono organizzate e composte a livello territoriale. Sicuramente la previsione della commissione centrale costituisce uno strumento utile nel momento in cui si stabilisce il ruolo delle parti, ma, soprattutto, nel momento in cui si stabiliscono quali sono i fini e gli obiettivi che la stessa commissione deve raggiungere.
Per quanto riguarda la seconda proposta di legge sono completamente convinta che non si può trasformare la partecipazione in forme di retribuzione già previste. La partecipazione è uno strumento facoltativo nel quale noi crediamo e, siccome si deve incastrare con tutta una serie di norme anche europee, se ci crediamo veramente dobbiamo rifarci ad esempi che funzionano e vedere in quale misura si possono replicare. A tale riguardo, a noi piace molto quello tedesco. Bisogna trovare degli elementi di incentivazione perché, trattandosi di uno strumento attivabile facoltativamente, si deve dare al lavoratore e ancora di più all'impresa un valido motivo per adottare lo statuto partecipativo. Occorre, pertanto, porre particolare attenzione anche alla previsione di misure incentivanti.

ULDERICO CANCILLA, Segretario confederale CISAL. Desidero svolgere due brevi considerazioni. Con la prima desidero analizzare lo spirito che ha indotto i presentatori a predisporre la proposta di legge in esame; con la seconda, vorrei evidenziare alcuni dubbi ed avanzare delle proposte.
Lo spirito che, a nostro avviso, ha indotto ad elaborare questa proposta di legge non consiste soltanto nel voler dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione, ma anche nell'intenzione di introdurre, nei rapporti fra mondo datoriale e sindacale, uno spirito nuovo. Al riguardo cito una frase che ritengo espliciti il mio pensiero su questo tema contenuta nel Libro bianco predisposto dal professor Biagi; in questo libro, tra l'altro, si dice che: «L'esperienza comparata insegna che i sistemi di relazione industriali più partecipativi riescono a conferire maggiore competitività al sistema produttivo». Questo enunciato induce indubbiamente a pensare che i rapporti fra mondo datoriale e mondo sindacale tendano a modificarsi; è, al pari chiaro, però, che tali modifiche debbano essere portate avanti con molta cautela e senza intaccare minimamente quanto conquistato dal mondo del lavoro, inteso come movimento sindacale. Dico ciò perché è indubbio che lo spirito di questa proposta di legge sia quello di tentare di innovare e di modificare la realtà attualmente esistente.
In questa proposta di legge rinveniamo dubbi e perplessità. Tra queste, una concerne la quota di profitto da distribuire ai dipendenti in forma monetaria o di titoli azionari che, a nostro avviso, dovrebbe prevedere sia un massimo e un minimo sia i futuri emolumenti e, quindi, non soltanto quanto già percepito. Un'altra perplessità riguarda la quota di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'interno degli organismi congiunti che, oltre a dover essere meglio precisata, dovrebbe essere paritaria, cioè senza maggioranze e minoranze; ci chiediamo, inoltre, che cosa accadrebbe nel caso in cui vi fosse una rappresentanza paritaria e dovesse verificarsi, fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, una diversità di vedute. Andrebbe, a nostro parere, anche quantificata, in termini di minimo e di massimo, la possibilità di accesso dei lavoratori al capitale di impresa, prevedendo, inoltre, che sia possibile aumentare gradualmente tale partecipazione per consentire a chi volesse applicarla - noi ci auguriamo che l'adottino il maggior numero di soggetti - di acquisire risorse.
Infine, nella proposta di legge in esame è previsto un modello contrattuale a due livelli, senza alcuna alternativa; anzi, è indicato quale unico livello aziendale quello di secondo livello. Ciò potrebbe anche andar bene, però, si finirebbe per modificare la situazione attuale. Non esiste, infatti, soltanto il livello aziendale e, ove esistesse soltanto questo, si dovrebbe tenere conto di cosa accadrebbe nelle piccole imprese, cioè in quelle realtà aziendali in cui ad esempio non è presente il sindacato. Anche per quelle realtà si dovrebbe, pertanto, prevedere un modello contrattuale che sia adeguato ad un'iniziativa di questa portata.
Ci riserveremo in tempi brevi di far pervenire alla Commissione una memoria scritta in cui, in modo più chiaro ed esaustivo di quanto fatto oggi, saranno rappresentate le nostre considerazioni.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai deputati che intendano porre domande o formulare richieste di chiarimento.

ANTONINO LO PRESTI. Desidero innanzitutto ringraziare i nostri ospiti per il contributo offertoci in questa prima fase di approfondimento delle tematiche connesse alla proposta di legge in esame.
Confermo l'intendimento, già espresso dal presidente Benedetti Valentini, di procedere quanto più rapidamente possibile sulla strada della formalizzazione finale di questa proposta di legge avvalendoci, a questo scopo, anche dell'ausilio di coloro che rappresentano i soggetti maggiormente interessati a questa iniziativa legislativa; proposta di legge che, a giudizio dei proponenti e di molte forze politiche, può segnare una svolta e porre un nuovo importante tassello per un modello di sviluppo che tutti auspichiamo.
Dagli interventi svolti ho raccolto importanti spunti e critiche, alcune anche condivisibili. Da parte del sottoscritto, ma anche dalla Commissione, desidero manifestare la massima disponibilità al dialogo in ordine agli aspetti più critici insiti nella proposta di legge in esame di cui, come saprete, sono stato nominato relatore.
Vorrei subito sgombrare il campo dagli equivoci: con la stessa franchezza con la quale i sindacati hanno posto dei problemi individuerò le coordinate fondamentali di questa proposta di legge. Credo non sia sfuggito a nessuno che il provvedimento si fonda essenzialmente sull'adesione volontaria: nessuno vuole imporre nulla, non c'è da parte di alcuno la volontà di imporre modelli partecipativi che non siano il prodotto di una specifica da parte del soggetto principale che viene coinvolto in questo processo, cioè l'azienda. Non dimentichiamo che è l'azienda a dover manifestare per prima la propria disponibilità a gestire insieme ai lavoratori un modello partecipativo che vedremo in seguito in che termini può essere definito. D'altra parte non possiamo dimenticare neanche la libera scelta dei lavoratori nel voler convenire su questo nuovo modello di sviluppo che indichiamo. Se partiamo da queste considerazioni, si comprende facilmente quali possano essere i successivi passaggi che possono portare all'individuazione di uno statuto partecipativo che tenga conto delle maggiori o migliori convenienze per i soggetti attori di questo processo. Noi vogliamo assolutamente attuare il dettato costituzionale.
L'articolo 1 della proposta di legge inizia proprio con la dizione: «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione». Tutto quello che faremo sarà in linea con questo principio, nel senso che vogliamo creare un modello, ispirato all'articolo 46 della Costituzione quando parla di cogestione, in cui si preveda che l'organizzazione operaia di fabbrica collabori dall'interno ai processi formativi delle decisioni imprenditoriali, eleggendo propri rappresentanti dotati di poteri consultivi o deliberativi all'interno di un organo della società. Si può giungere alla cogestione creando dei sistemi di partecipazione alla gestione degli utili dell'impresa che aprano necessariamente la strada anche ad un modello partecipativo riguardante la gestione dell'impresa. È chiaro che in tal senso non si può prescindere dall'ausilio e dal contributo dei sindacati, mi pare che questo sia fin troppo evidente. Tuttavia, non si può limitare a priori la libertà dell'imprenditore di decidere, ove non vi siano organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'impresa, di discutere liberamente con i propri dipendenti su modelli partecipativi che il Parlamento potrà delineare. Si può, invece, stabilire che in una fase sperimentale questa legge possa essere applicata solo ad imprese che abbiano certi limiti dimensionali. Non mi sento di escludere un coinvolgimento delle strutture territoriali in fase consultiva ove queste non fossero presenti nell'ambito aziendale (la cosa mi sembra abbastanza naturale). Si può ipotizzare, ed è un argomento sul quale siamo disponibili a valutare contributi emendativi, anche questo tipo di soluzione.
Nella proposta di legge non vedo alcun pericolo di attentati al salario o di previsione di forme interamente sostitutive, anche se c'è una dizione che potrebbe lasciare intendere qualcosa in tal senso; tuttavia, ciò verrà chiarito nel momento in cui andremo a limitare il campo di azione della delega, stabilendo dei principi chiari e precisi, nell'ambito dei quale il Governo dovrà poi muoversi. Del resto, non è pensabile che una legge così complessa, che investe un problema così articolato e specifico, venga definita solo dal Parlamento. Il Parlamento non può legiferare nel dettaglio su un argomento così delicato, pur dovendo comunque stabilire dei paletti che garantiscano i lavoratori. Per tale motivo abbiamo chiesto ad esempio, d'intesa con tutti i membri della Commissione, l'audizione dei rappresentanti della Consob. Ritengo che sia volontà unanime della Commissione innanzitutto garantire la possibilità di contare su un salario certo e assolutamente indefettibile al quale si potranno aggiungere forme di incentivazione. Potranno essere aggiunte delle variabili al salario (sarebbe questa la forma di partecipazione diretta che ci viene suggerita dall'Europa); si potrà prevedere una retribuzione fissa più un reddito extra variabile in funzione dei profitti, oppure la forma indiretta della partecipazione azionaria.
Una terza forma di partecipazione, di cui si deve ancora verificare la possibilità di realizzazione, potrebbe essere rappresentata dal diritto di opzione sull'acquisto di azioni che può anche non implicare necessariamente il possesso delle azioni. Invece, la forma di cui occorre valutare se è adattabile ad una struttura come la immaginiamo tutti, è costituita dal gain sharing, la forma di partecipazione a cui probabilmente facevano riferimento i rappresentanti della CISL, UIL, CGIL, quando esprimevano la loro contrarietà a qualsiasi forma sostitutiva del salario. In realtà il gain sharing è una retribuzione commisurata al rendimento che merita un approfondimento. Sotto tale profilo vorrei affermare che non vi è alcun intendimento di esclusione o di limitazione della potestà contrattuale dei sindacati; ribadisco, però, che non possiamo non tenere in considerazione che il principio che vogliamo introdurre nella nostra legislazione trova la sua fondamentale ragion d'essere nella libertà contrattuale tra le parti ed è ovvio che il sindacato rappresenta un importante tramite di questa libertà contrattuale ma, evidentemente, non ne è l'unico.
Non ho domande particolari da rivolgere ai nostri ospiti; ricordo soltanto che nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà ad audire anche le altre parti sociali e, qualora dovessero essere sollevate da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro delle obiezioni, si potranno organizzare dei successivi incontri al fine di approfondire e chiarire le tematiche in questione.

LALLA TRUPIA. Ringrazio i nostri ospiti per la loro partecipazione e li invito a farci pervenire in tempi brevi i loro contributi in forma di memoria scritta.
Non mi sembra, anche da quanto sostenuto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che si tratti soltanto di esprimere un giudizio sul testo della proposta di legge in esame, poiché occorre anche esaminare in tempi rapidi ipotesi autonome e diverse avanzate su questo tema.
Pur concordando con il relatore, onorevole Lo Presti, sul fatto che lo sviluppo delle forme partecipative dei lavoratori nell'impresa sia in via di principio un fatto positivo purché rimanga nell'alveo del dettato costituzionale e nel solco delle direttive europee, ritengo che questa materia sia talmente delicata che andrebbe approfondita, al di là delle audizioni previste dal programma dell'indagine conoscitiva, in maniera autonoma dalla Commissione lavoro.
Il dubbio che mi assale riguarda lo strumento della legge delega; difatti, tale strumento, del cui uso si sta abusando in diverse materie, è, a mio giudizio, inadeguato ed improprio per un settore che ha per sua natura bisogno della massima relazione fra le parti sociali. Al contrario, il Governo, nel momento in cui intenda affrontare in modo fattivo questa materia, dovrebbe preventivamente aprire un tavolo di confronto con le parti sociali. Questa sarebbe, a mio avviso, la soluzione appropriata.
Temo anche che la partecipazione dei lavoratori all'impresa possa essere considerata, se non ben calibrata con opportuni strumenti di garanzia, in parte sostitutiva delle relazioni intercorrenti fra le parti e, quindi, a scapito della distinzione, nonostante viga un regime di compartecipazione, di ruoli e di funzioni tra il lavoratore e l'impresa.
Sarebbe opportuno inoltre che gli organismi congiunti, previsti dalla proposta di legge, espletassero soltanto funzioni di controllo e compiti propositivi e non anche di gestione, altrimenti si rischierebbe di sollevare alcuni problemi. Tra questi, quello relativo al ruolo svolto dai sindacati; in proposito occorre comprendere se questo loro ruolo sia prevalentemente di gestione oppure contrattuale. Un altro problema discende dal fatto che il salario di partecipazione possa divenire un'ulteriore forma di precarizzazione o subalternità camuffata del ruolo contrattuale dei lavoratori, finendo per trasformare la natura delle relazioni all'interno del rapporto di lavoro.
Sembrerebbe, infine, più opportuno che una questione così delicata e complessa meritasse, oltre che uno strumento diverso da quello della legge delega, anche un coinvolgimento fattivo e preventivo dei soggetti interessati.

ALBERTO NIGRA. L'obiettivo della Commissione era di svolgere delle audizioni in tema di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa, anche se il relatore, onorevole Lo Presti, ha pure svolto, nel corso del suo intervento, tutta una serie di considerazioni di merito e di carattere politico: non è però mia intenzione creare polemiche, anche perché avremo modo e occasione di esaminare la questione nel prosieguo dei lavori della Commissione. Intervengo brevemente soltanto per avvalorare ulteriormente i giudizi espressi dall'onorevole Trupia e per raccogliere i contributi offerti sul tema alla nostra attenzione dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali.
Come gruppo dei DS-U non abbiamo alcuna contrarietà a che si proceda nell'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione il quale, nei suoi principi ispiratori, contiene affermazioni importanti ma anche generiche rispetto a quelli che sono gli obiettivi prefissati. Sappiamo anche che su questo tema è in atto da decenni un dibattito politico e sindacale e sarebbe, pertanto, anche giusto tentare di raggiungere qualche risultato finalizzato a migliorare la situazione esistente.
Manifestiamo, però, dubbi e perplessità, che emergono anche dalle considerazioni svolte dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali, non tanto sui principi generali quanto su alcuni aspetti della proposta di legge al nostro esame. In primo luogo, l'utilizzo dello strumento della legge delega dovrebbe essere oggetto di riflessione anche perché riteniamo che il Governo - questa è la critica che facciamo - stia eccedendo nelle richieste di delega (senza poi tener conto che spesso tali richieste provengono dai parlamentari e non dal Governo).
In secondo luogo, è vero il principio, più volte richiamato, della facoltatività dell'adozione dello statuto partecipativo, però, se si legge attentamente la proposta di legge, in essa si rinviene la presenza di strumenti incentivanti che, in qualche modo, eliminano o riducono di molto questo principio.
Vorrei poi capire meglio cosa si intenda dire quando si parla di determinare i benefici discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo, poiché il provvedimento non si contraddistingue per particolare chiarezza e non si caratterizza certamente per la previsione della facoltatività. Lo stesso statuto partecipativo è strumento la cui natura, almeno in questo provvedimento, è alquanto confusa, perché esso può scaturire dalla contrattazione, ma anche da una iniziativa aziendale. Come si concilia questo aspetto con la facoltatività? I lavoratori di un'impresa proponente hanno la facoltà di votare o non votare lo statuto? Questo principio in realtà si trova a monte e non lo si può negare ad uno strumento delicato come lo statuto partecipativo.
Infine, laddove si parla degli organismi congiunti si aprono necessariamente delle riflessioni sul ruolo del sindacato, ma ancor di più sulla funzione della contrattazione. Da parte nostra non c'è alcun pregiudizio ad affrontare questo argomento, né a ricercare soluzioni che abbiano un carattere di originalità ed innovazione, ma vorremmo che tutto ciò avesse, lo diciamo già a partire da oggi, tempi, modalità, forme di approfondimento e anche di confronto che non possono che essere quelli previsti dall'iter normale di esame e di approvazione di una proposta di legge e non di una legge delega. Il rischio è infatti quello di approvare una delega contraddistinta da elementi che non condividiamo e oltretutto eccessivamente generica nei suoi contenuti.

PRESIDENTE. Le organizzazioni sindacali ci hanno cortesemente annunciato l'invio di memorie scritte che saranno patrimonio consultabile del nostro lavoro; non escludo, come altri colleghi hanno proposto, che ci si possa incontrare di nuovo. Abbiamo scelto la forma dell'indagine perché più pregnante, ma non ci siamo costretti dentro un percorso definitivo perché l'argomento soffrirebbe di una limitazione di corsie. In tal senso, mi guardo bene dal trarre conclusioni, ma anche dal mettere a sintesi quanto detto oggi. Concludo, magari, puntualizzando gli aspetti su cui ci riserviamo di lavorare e su cui vi chiediamo di aiutarci ad istruire.
Desidero precisare che non seguo la via diplomatica dell'ignorare i problemi, ma piuttosto cerco di evidenziarli laddove si presentano. La mia personale cultura e la sensibilità degli altri è di fronte alla questione e vi è la volontà di rispettare e cercare di conquistare il massimo del consenso con la pluralità dei pareri. Ignorare i problemi non mi è mai piaciuto e non sarebbe neanche rispettoso di chi ha speso largamente la propria vita ad approfondire questo tipo di principi. Il collega Nigra ha detto prima che l'articolo 46 della Costituzione ci offre un terreno abbastanza generico su cui confrontarci, ma io non vedo dettati costituzionali prescrittivi in maniera assolutamente dettagliata. La verità è che alle volte si enfatizza la genericità di fronte alle difficoltà oggettive o, qualche altra volta (ma non credo fosse questo il suo intendimento), quando l'approccio non è totalmente adesivo a quanto quel principio in discussione ci instradi a dovere fare; se fosse diversamente, l'articolo avrebbe già trovato attuazione. Nessuno di noi è così ingenuo da ritenere che se vi fosse stato un cospirare positivo di tutte le volontà politiche, sindacali ed imprenditoriali, quel principio sarebbe rimasto sostanzialmente scritto o scarsamente attuato con strumenti concreti. Noi vogliamo attuare questo principio (su questo almeno ritengo di potermi pronunciare non arbitrariamente), perché tutti riconosciamo che la partecipazione rappresenta oggi un valore di metodo e di traguardo nel rispetto del dettato della Costituzione.
Reputo opportuno anche dire che - e non solo perché vi abbiamo ascoltato oggi e forse vi ascolteremo di nuovo, dimostrando di credere nel metodo della partecipazione sulla partecipazione - io debbo adempiere ad un dovere istituzionale nel garantire le diverse prerogative in gioco. La prima è quella di impedire di pensare che su questo argomento si possa legiferare senza la conquista di una vasta area di consenso; pertanto il metodo della consultazione portato avanti in questa sede è gradito oltre che indispensabile. L'altra prerogativa da garantire è la sovranità del Parlamento, cosa che sembra scontata e pacifica ma che molto spesso non lo è, perché è poi il Parlamento, una volta ascoltati ed appresi i preziosi contributi (farebbe opera assolutamente antidemocratica ed irrealistica se legiferasse senza tenerne conto), a doversi assumere le sue finali responsabilità nel momento in cui legifera, posto che questa è la sua funzione. È il Governo ad operare sulla base dei cosiddetti «avvisi comuni», questi moderni strumenti di partecipazione alla formazione delle norme, ma si tratta di un altro livello istituzionale, peraltro da me fortemente auspicato e condiviso, anche se debbo comunque garantire la sovranità del momento decisionale.
Mi pare di poter dire che una prima questione sollevata da tutti gli intervenuti sia costituita dallo strumento della delega. Anche su tale punto siamo apertissimi, nessuno ha stabilito che lo strumento adatto debba per forza essere la legge delega. Qualcuno, sulla base di qualcosa del tipo dell'avviso comune e della articolazione delle questioni, potrebbe sostenere la necessità della legge delega e quindi dell'intervento del Governo, anche se qui oggi è stato sottolineato come il tipo di materia da disciplinare sia più propria di una legge di cui il Parlamento si assuma in prima persona, sia pure attraverso i suoi complessi procedimenti, la responsabilità diretta. Da parte nostra siamo comunque aperti a decidere nel migliore dei modi anche su questo argomento.
La partecipazione intesa come partecipazione diretta dei lavoratori e come partecipazione mediata tramite gli organismi di tutela e di rappresentanza costituisce un altro formidabile problema da porre sul tappeto: non ci illudiamo di poterlo risolvere in quindici giorni o nel contesto dell'iter di una singola proposta di legge, che rappresenta comunque un'occasione importante e preziosa, perché alla fine occorre sempre un'iniziativa legislativa, altrimenti si continua discettare a livello convegnistico senza poi farne nulla. Molti libri hanno consumato i nostri occhi sulla partecipazione dei lavoratori, che nella sua definizione non è la partecipazione delle organizzazioni sindacali, poiché si tratta di due cose differenti, di cui in futuro si potrà vedere il loro modo di corroborarsi e di conciliarsi nella complessità di ciò che si è raggiunto. Siamo nel 2003 e, quindi, non veniamo dal nulla nella vicenda delle imprese, dell'attività sindacale e dell'evoluzione del mansionario sindacale. Però, il problema è formidabile e se ci limitassimo, con una legge, a disciplinare o ad arricchire le facoltà sindacali o l'ambito e i poteri di rappresentanza dei sindacati faremmo qualcosa di interessante ma non ci muoveremmo nel campo della partecipazione ex articolo 46 della Costituzione; faremmo altro, sicuramente utile, ma differente e non sarebbe la stessa cosa.
Quanto al potere di soluzione delle controversie, ritengo la vostra obiezione molto penetrante, sia per quello che ho già ha affermato, sia perché può effettivamente introdursi in un ambito proprio della funzione caratteristica e primaria del sindacato, vale a dire la tutela ed il patrocinio, per così dire, delle vertenze.
Un altro aspetto molto importante che qualcuno ha evidenziato è quello dell'attuazione delle direttive comunitarie. In questo abbiamo un perimetro o, perlomeno, ci sono alcune strade già tracciate e posso affermare che il Governo, molto spesso, chiama le organizzazioni sindacali agli avvisi comuni per la attuazione.
Sullo strumento della partecipazione azionaria, concordo pienamente con chi ha affermato che una cosa è l'investimento, altra cosa è la partecipazione alla proprietà come strumento di coinvolgimento, anche nella gestione, ai risultati di impresa. Sono due aspetti diversi. Il problema è ugualmente complesso ma ben chiaro nella sua distinzione concettuale.
Relativamente alla commissione centrale di partecipazione, sono state formulate osservazioni che, per la verità, condivido in buona parte, benanche figuri tra i presentatori del provvedimento. Anche in questo caso, mi pare sia stato definito felicemente il rischio tra la Scilla e la Cariddi attraverso le quali dobbiamo transitare, cioè quello della burocratizzazione del coordinamento e quello della rappresentanza categoriale a livello nobile, qualificato. Bisogna vedere se questo strumento sia effettivamente utile e se lo sia in quanto formato in un certo modo. Personalmente, preferisco che si crei il minor numero di organismi possibile, in questo caso come in tutti gli altri.
Qualcun altro ha accennato alla questione del Titolo V della Costituzione e alla articolazione territoriale dei problemi che ci riguardano. Anche in questo caso l'argomento è di quelli formidabili. Si incontrano culture differenziate: alcuni sono più sensibili alla variegatezza delle emergenze di carattere territoriale ed al differente modo in cui si porgono certe vicende; qualcun altro, per una cultura alla quale non sono del tutto estraneo, maggiormente guarda alla omogeneità dello schema come elemento di garanzia. Sarà per una cultura giuslavoristica di tipo universitario, ma il diritto è fatto di schemi. Se è vero che, nell'epoca contemporanea, il diritto deve contenere una realtà quanto mai ricca e assortita e che il pluralismo, per definizione, è ricchezza e non è certamente vincolo, tuttavia, lo schema è anche garanzia. Altrimenti, si entra nel campo della opinabilità e anche della differenziazione e delle possibili iniquità che possono verificarsi tra una situazione e l'altra e dovremmo procedere in modo estremamente cauto.
Inoltre, per quanto riguarda la garanzia che certi livelli di redditività, comunque, rappresentino una soglia oggettivamente non violabile, per così dire, e che qualunque altro tipo di trattamento necessariamente faccia riferimento alla contrattazione, quindi al ruolo principe delle organizzazioni sindacali che, nella libertà, democraticamente rappresentano i lavoratori, si tratta, evidentemente, di conciliare questi due aspetti.
Tutti avete trattato, anche l'onorevole relatore ed i colleghi dell'opposizione, la questione della libertà di scelta delle forme della partecipazione da parte dei protagonisti del processo produttivo e della vita aziendale, oppure del vincolo a determinate forme, con riferimento alla facoltatività della adozione di questi strumenti partecipativi e, quindi, della libertà della scelta con riferimento alle incentivazioni. Addirittura, il collega Nigra afferma che se riconosciamo la libertà e la facoltatività e, al contempo, interveniamo con certe incentivazioni, potremmo giungere ad una scelta quasi coatta o, comunque, ad una preferenzialità indotta. Potremmo obiettare, a livello di sistema, che questo non è un fatto nuovo. Evidentemente, quando il legislatore introduce normative per incentivare o rendere maggiormente opzionabile lo strumento cooperativo rispetto ad altri, egli assume come valore quella forma di associazione e di coinvolgimento e si regola con i relativi investimenti incentivanti. Allo stesso modo, si potrebbe affermare che l'azienda partecipata può essere assunta dal legislatore come un valore in ordine alla coesione sociale, in ordine a proprie forti opzioni di principio. Non vedo quale vulnus costituzionale si verificherebbe se ci fossero misure incentivanti o incoraggianti sotto questo profilo. Tuttavia, non c'è dubbio che la libertà delle forme risponda, oggi, al divenire sociale, politico ed economico che regna nel mondo libero. Anche in questo caso, il valore dello schema è recuperato o si impone, inducendoci a recuperarlo come strumento di oggettivo confronto tra le esigenze dei fattori della produzione. Non c'è dubbio che un incontro delle libere volontà dell'imprenditore, che resta figura consacrata dal nostro ordinamento costituzionale, e del lavoratore, che è il centro della legislazione economico-sociale e delle nostre finalità, rappresenti il valore forte e il punto di congiunzione culturale delle nostre opzioni legislative.
Mi sono dilungato un po' nella sintesi riepilogativa dei punti che avete enunciato per evidenziare che, certamente, in voi e in noi è comune la consapevolezza di questi temi che rappresentano il crocevia di molti sforzi di approfondimento, anche dottrinale, e delle esperienze pratiche che ciascuno di noi e, soprattutto, di voi ha maturato. Quindi, vorremmo che il futuro prodotto legislativo, se ci sarà, come mi auguro, di questo nostro sforzo sia veramente l'exitus, il risultato, non soltanto la somma ma la sintesi, per quanto più possibile consensuale, di tutte queste esperienze.
Vi ringrazio sentitamente a nome della intera Commissione. Certamente, su questi ed altri argomenti avremo occasione di incontrarci di nuovo, al più presto.
Dichiaro pertanto conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16,35.