53.43

Tarolli, Ciccanti

Al comma 3, lettera c) punto 5), sopprimere la lettera c).

 

53.47

Ripamonti, Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De

Zulueta, Zancan

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

 

53.52

Eufemi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I crediti accertati delle imprese private nei confronti delle

pubbliche amministrazioni per concessione di beni e prestazione di servizi

possono sostituire le fideiussioni rilasciate a favore della pubblica amministrazione

appaltante ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e a

garanzia della sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell’impresa

».

 

63.0.39

Marini

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del

decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio

2005, n. 80. per le iniziative delle micro, piccole e medie imprese da realizzare

in Calabria il contributo in conto capitale puo` superare il finanziamento

con capitale di credito di non oltre il 50 per cento».

 

 

49.0.10

Ferrara

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-sexies.

(Misure per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese)

1. Gli interventi di cui all’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, cosý` come modificato dall’articolo l della legge 12 dicembre 2002,

n. 273, e dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di

investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, sono estesi ai

programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate sull’intero

territorio nazionale. Con direttiva del Ministro per le attivita` produttive,

sentito il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede ad adeguare

le modalita` di gestione degli interventi».

 

49.0.11

Ferrara

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-ter.

(Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di

cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per

un importo di 80 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e

medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge

23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per accedere alle garanzie di cui al comma precedente non possono

essere previste, a carico dei soggetti richiedenti, commissioni da versare

al Fondo».