53.43
Tarolli, Ciccanti
Al comma 3, lettera c) punto
5), sopprimere la lettera c).
53.47
Ripamonti, Turroni, De
Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De
Zulueta, Zancan
Sopprimere i commi 4, 5, 6 e
7.
53.52
Eufemi
Dopo il comma 7, aggiungere
il seguente:
«7-bis. I crediti accertati
delle imprese private nei confronti delle
pubbliche amministrazioni
per concessione di beni e prestazione di servizi
possono sostituire le
fideiussioni rilasciate a favore della pubblica amministrazione
appaltante ai fini della
partecipazione alle gare d’appalto e a
garanzia della
sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell’impresa
».
63.0.39
Marini
Dopo l’articolo 63,
aggiungere il seguente:
«Art. 63-bis.
In deroga a quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 14 marzo 2005
n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80. per le
iniziative delle micro, piccole e medie imprese da realizzare
in Calabria il contributo in
conto capitale puo` superare il finanziamento
con capitale di credito di
non oltre il 50 per cento».
49.0.10
Ferrara
Dopo l’articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-sexies.
(Misure per favorire lo
sviluppo delle piccole e medie imprese)
1. Gli interventi di cui
all’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, cosý` come
modificato dall’articolo l della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, e dell’articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri
28 marzo 2001, relativi alla partecipazione di
investitori qualificati nel
capitale di rischio delle imprese, sono estesi ai
programmi di sviluppo delle
piccole e medie imprese localizzate sull’intero
territorio nazionale. Con
direttiva del Ministro per le attivita` produttive,
sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze si provvede ad adeguare
le modalita` di gestione
degli interventi».
49.0.11
Ferrara
Dopo l’articolo 49,
aggiungere il seguente:
«Art. 49-ter.
(Fondo di Garanzia per le
piccole e medie imprese)
1. Le risorse del Fondo
centrale di garanzia per il credito navale di
cui all’articolo 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, sono destinate, per
un importo di 80 milioni di
euro, al Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per accedere alle
garanzie di cui al comma precedente non possono
essere previste, a carico
dei soggetti richiedenti, commissioni da versare
al Fondo».