BILANCIO (5ª)
MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE 2005
55.0.1 (testo 2)
Maconi, Garraffa, Baratella, Chiusoli, Caddeo Accolto
dalla 5ª Commissione (2 novembre
2005)
Dopo l’articolo 55, inserire
il seguente:
«Art. 55-bis.
(Convenzioni per la gestione di intq1erventi a favore delle imprese artigiane)
1. Le convenzioni di cui all’articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla meta` dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».