CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
Mercoledì 23 novembre 2005
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da
«ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 129.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà,
Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da
«ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 11.Palumbo.
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli
articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*6177/XII/1. 60.Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si
applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità
della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli
articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n.323 e 52, comma 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
*6177/XII/1. 76.Il relatore.
Dopo il comma 205 inserire il seguente:
205-bis. Al fine della prevenzione delle complicanze e della corrotta
diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari indicano
alla aziende sanitarie, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi
operativi più idonei per individuare le patologie che necessitano di terapia
anticoagulante. Per la realizzazione degli interventi, le aziende sanitario
locali si avvalgono dei centri di sorveglianza degli anticoagulanti in
coordinamento con i servizi sanitari distrettuali. Il Ministro della salute,
sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una
relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove
acquisizioni scientifiche in tema di terapia anticoagulante.
6177/XII/1. 80. Massidda.
Dopo il comma 205, inserire il seguente:
205-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari
indicati dal Fondo Sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmate
ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o
acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un permanente monitoraggio
della coagulazione associato alla prescrizione giornaliera della terapia con
farmaci anticoagulanti.
6177/XII/1. 81. Massidda.
Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti commi:
212-bis. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone
non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle
prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con
prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza, con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
212-ter. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso
valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità
Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni,
secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero
della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
212-quater. Il Fondo di cui al comma 212-bis è ripartito tra le
Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad
indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell'intesa
richiamata al comma 212-ter.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XII/1. 124. Zanotti, Turco, Labate, Bogi, Bolognesi, Galeazzi,
Giacco, Lucà, Petrella.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). All'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla fine del comma 10 sono
aggiunti i seguenti periodi: «Per le regioni e per le province autonome di
Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in
base alla presente disposizione.»
6177/XII/1. 125. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà,
Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti:
212-bis. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA)
anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il
Ministero della salute, la «Commissione per la Medicina penitenziaria», con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
212-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori
termineranno entro il 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: -;
2008: -;
6177/XII/1. 84. Labate, Zanotti, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco,
Lucà, Petrella.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dal Piano
sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati
di AIDS con particolare riguardo ai piani di prevenzione verso le donne e
l'infanzia, a decorrere dal 1 gennaio 2006 le risorse relative all'attuazione
degli obbiettivi citati dal Piano sono incrementate di 25 milioni di euro.
Conseguentemente dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative
ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un
maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 87. Labate, Turco, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco,
Lucà, Petrella.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Interventi a favore dei servizi psichiatrici). Al fine di
rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione
dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza
psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma
di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative
ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un
maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 88. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà,
Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter
è sostituito dal seguente:
«6-ter. - (Fabbisogno di personale sanitario). - 1. Entro il 30 aprile
di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e la Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli
altri Ordini e Collegi professionali interessati, sancisce con uno o più
Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Ministro della salute, le Regioni e la Province autonome di Trento e
Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per
regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti,
biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui
al Decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 e
ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile
2001. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli
ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario
che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La
programmazione annuale da parte del Ministero dell'Istruzione; dell'università
e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea
specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto
fabbisogno.
2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro;
c) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e
il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione
necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie
professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero
provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti .
6177/XII/1. 90. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà,
Petrella, Zanotti.
Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
213-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge
7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è abrogata.
6177/XII/1. 4. Moroni.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, come rideterminato
dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , é elevato a 20
miliardi di euro, fermo restando il limite di spesa annualmente assumibile entro
gli importi definiti in tabella F, in applicazione delle correlate Tabelle D ed
E allegate al disegno di legge finanziaria.
6177/XII/1. 39. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449
è sostituito dal seguente:
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle
finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e
ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40
per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli
interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con
proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli
interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli
interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 6177. XII. 1. 53. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, il comma 449
è sostituito dal seguente:
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle
finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e
ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40
per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli
interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con
proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli
interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli
interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 6177/XII/1. 70. Il Relatore.
Dopo il comma 220 inserire il seguente:
220-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379
viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari,
con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come
previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
6177. XII. 1. 7. Moroni
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione
specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una base fissa, uguale per tutte
le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile,
ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al
percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli
anni accademici 2006-2007 e 2007-2003, la parte variabile non potrà eccedere il
15 per cento di quella fissa».
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università
delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici
specialisti per l'anno accademico di riferimento, si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministri della salute e dell'economia e delle finanze».
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si
provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, pari a euro 89.088.815 annui, all'articolo 1, comma 1 del
decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n.
188, pari a 173 milioni di euro annui, incrementato di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2006. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca».
221-ter. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 221-bis, lettera e), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.
Conseguentemente, alla Tabella A del disegno di legge finanziaria, voce Ministero
della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
*6177. XII. 1. 56. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu
6177. XII. 1. 78. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia,
è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il
Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da
Talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive
modificazioni.
221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le
seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».
** 6177. XII. 1. 75. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia,
è inserita tra le patologie che danno diritto alla esenzione dalla
partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il
Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da
Talidornide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive
modificazioni.
221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le
seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».
** 6177. XII. 1. 59. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155 è inserito il seguente:
1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli
articoli 37, 38, 39,40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione
e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità
sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e
distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico
sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed
essere aggiornati periodicamente.
3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito
delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con
regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la
corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli
operatori addetti.
4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro
90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e
le modalità della vigilanza.»
**6177. XII. 1. 58. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155 è inserito il seguente:
1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli
articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di
libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e
distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico
sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed
essere aggiornati periodicamente.
3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito
delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con
regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la
corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli
operatori addetti.
4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro
90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e
le modalità della vigilanza».
** 6177. XII. 1. 74. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e
delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività
non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti
occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti
sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano
le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i
trattamenti sanitari effettuati.
*6177. XII. 1. 73. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e
delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività
non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti
occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle
attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti
sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano
le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i
trattamenti sanitari effettuati.
*6177. XII. 1. 57. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto
del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a)
le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero
della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le
modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero
della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della
legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della
salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi
provvedimenti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi
informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b)
della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici
erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con
l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla
quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio
medesimo.
221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia
dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici,
entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli
operatori sanitari, ivi
compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la
ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi
alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del
Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività
promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che
producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate
del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute.
221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che
omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni
previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste
da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici
sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre
sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per
ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni
relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste
dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni.
**6177. XII. 1. 47. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto
del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a)
le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero
della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le
modalità con le quali le Aziende sanitarie devono fornire anche al Ministero
della salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei
dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della
legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della
salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi
provvedimenti previsti per i Direttori generali in caso di inadempimento degli
obblighi informativi sui monitoraggio della spesa sanitaria.
221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) della
presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con
la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del
repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati
unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia
dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici,
entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli
operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai
farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute
nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende
farmaceutiche.
221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che
producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate
del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute.
221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che
omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni
previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste
da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici
sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre
sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al
pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per
ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni
relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle
competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste
dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni.
**6177. XII. 1. 66. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della
salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità»
dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni
da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma i del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio
2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per
transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato
azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del
termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda
di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è
attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio
1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello
derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto
2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico
istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La
corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale
rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura
risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».
221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente
comma si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal
comma 221-bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni
in nella legge 20 giugno 2003, n. 141.
*6177. XII. 1. 77. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi
etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza
statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di
transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da
contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è
autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati
utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo
Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono
apportate le seguenti variazioni:
2006: - 500.000;
2007: - 500.000;
2008: - 500.000.
**6177. XII. 1. 55. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:
221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi
etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza
statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di
transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da
contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è
autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati
utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo
Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute sono
apportate le seguenti variazioni:
2006 - 500.000;
2007 - 500.000;
2008 - 500.000.
** 6177. XII. 1. 72. Il Relatore.
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge 29
dicembre 2000, n. 401 sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al
personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di
data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o
disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto.
6177. XII. 1. 40. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. All'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, è estesa dal lo gennaio 2006 la disciplina contenuta
nell'articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
221-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 224 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto
Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e
periferiche, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono
trasferiti al patrimonio dell'ISPESL.
6177. XII. 1. 43. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Il compenso previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è rideterminato, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo
criteri differenziati in base alle diverse responsabilità degli ispettori.
Successivamente lo stesso compenso è aggiornato sulla base del tasso di
inflazione annuale.
221-ter. Il compenso determinato ai sensi del comma precedente si
applica, altresì, alle ispezioni connesse alle attività autorizzative e di
vigilanza in materia di presidi medico chirurgici, di dispositivi medici, di
stupefacenti, di medicinali veterinari, di centri di saggio che operano in buona
pratica di laboratorio, e in ogni altra materia per la quale la normativa
vigente prevede l'esercizio di competenze ispettive da parte del Ministero della
salute. Le spese occorrenti per le visite ispettive previste dal presente comma
sono a carico dei titolari dei siti ispezionati.
221-quater. È istituita, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento
(CE) n. 297/95 del Consiglio del 10 febbraio 1995 e successive modificazioni
concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei
medicinali, una tariffa annuale per ogni medicinale per cui sia stata concessa
l'autorizzazione all'immissione in commercio, ad eccezione di quelli autorizzati
ai sensi dei regolamenti (CEE) 2309/93 e (CE) 726/2004.
221-quinquies. L'importo della tariffa predetta, che è dovuta soltanto
per i medicinali effettivamente in commercio, è quantificato, in sede di prima
applicazione, in euro 3.000; tale tariffa è aggiornata entro il mese di marzo
di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo
della vita riferite al mese di dicembre dell'anno precedente. Con decreto del
Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, può
essere aggiornata in modo proporzionale alla variazione della stessa tariffa
dovuta all'EMEA.
221-sexies. Le risorse derivanti dal pagamento della tariffa affluiscono
nella misura del 20 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del
farmaco e per il restante 80 per cento sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su capitoli
destinati ad attività di vigilanza e controllo.
6177. XII. 1. 44. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:
223-bis. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di
ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni
pubbliche e private e degli Enti denominati e dell'erogazione di servizi nelle
materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale
veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e
nell'area dei Balcani, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo
nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le
attività comunitarie ed internazionali di cooperazione ed alta formazione.
Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso
Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra
disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al
funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentite le Regioni Abruzzo e Molise.
223-ter. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi
generali di struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise «G. Caporale», il Ministero della salute assegna all'Istituto
Zooprofilattico l'importo annuo di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
6177. XII. 1. 153. Il relatore
Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508
è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai
sordomuti come definiti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio
1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 25 euro per dodici mensilità, per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali
(7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali - 3671) apportare le seguenti
variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
6177. XII. 1. 45. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.
Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della
salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità»
dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni
da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio
2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per
transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato
azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del
termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda
di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è
attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio
1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello
derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto
2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico
istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La
corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale
rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura
risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».
221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma
si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal comma 221
bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni in nella
legge 20 giugno 2003, n. 141.
*6177. XII. 1. 61. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.