CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

Mercoledì 23 novembre 2005

Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 129.Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».
*6177/XII/1. 11.Palumbo.

Dopo il comma 203, aggiungere il seguente
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*6177/XII/1. 60.Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n.323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
*6177/XII/1. 76.Il relatore.

Dopo il comma 205 inserire il seguente:
205-bis. Al fine della prevenzione delle complicanze e della corrotta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari indicano alla aziende sanitarie, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per individuare le patologie che necessitano di terapia anticoagulante. Per la realizzazione degli interventi, le aziende sanitario locali si avvalgono dei centri di sorveglianza degli anticoagulanti in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia anticoagulante.
6177/XII/1. 80. Massidda.

Dopo il comma 205, inserire il seguente:
205-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo Sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associato alla prescrizione giornaliera della terapia con farmaci anticoagulanti.
6177/XII/1. 81. Massidda.

Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti commi:
212-bis. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
212-ter. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
212-quater. Il Fondo di cui al comma 212-bis è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell'intesa richiamata al comma 212-ter.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XII/1. 124. Zanotti, Turco, Labate, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.

Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla fine del comma 10 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in base alla presente disposizione.»
6177/XII/1. 125. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti:
212-bis. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il Ministero della salute, la «Commissione per la Medicina penitenziaria», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
212-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori termineranno entro il 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000;
2007: -;
2008: -;
6177/XII/1. 84. Labate, Zanotti, Turco, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.

Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dal Piano sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di AIDS con particolare riguardo ai piani di prevenzione verso le donne e l'infanzia, a decorrere dal 1 gennaio 2006 le risorse relative all'attuazione degli obbiettivi citati dal Piano sono incrementate di 25 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 87. Labate, Turco, Zanotti, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Lucà, Petrella.

Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. (Interventi a favore dei servizi psichiatrici). Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
6177/XII/1. 88. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:
212-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. - (Fabbisogno di personale sanitario). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, sancisce con uno o più Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 e ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La programmazione annuale da parte del Ministero dell'Istruzione; dell'università e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto fabbisogno.
2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro;
c) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti .
6177/XII/1. 90. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
213-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogata.
6177/XII/1. 4. Moroni.

Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , é elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando il limite di spesa annualmente assumibile entro gli importi definiti in tabella F, in applicazione delle correlate Tabelle D ed E allegate al disegno di legge finanziaria.
6177/XII/1. 39. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.

Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è sostituito dal seguente:
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 6177. XII. 1. 53. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, il comma 449 è sostituito dal seguente:
I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
* 6177/XII/1. 70. Il Relatore.

Dopo il comma 220 inserire il seguente:
220-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.
6177. XII. 1. 7. Moroni

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è costituito da una base fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2003, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministri della salute e dell'economia e delle finanze».

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pari a euro 89.088.815 annui, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, pari a 173 milioni di euro annui, incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

221-ter. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 221-bis, lettera e), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.

Conseguentemente, alla Tabella A del disegno di legge finanziaria, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
*6177. XII. 1. 56. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu
6177. XII. 1. 78. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da Talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni.
221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».
** 6177. XII. 1. 75. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, è inserita tra le patologie che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da Talidornide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni.
221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».
** 6177. XII. 1. 59. Giulio Conti, Porcu, Gianni Mancuso.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti).

1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39,40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.
3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.
4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza.»
**6177. XII. 1. 58. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:
221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti).

1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.
3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.
4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza».
** 6177. XII. 1. 74. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i trattamenti sanitari effettuati.
*6177. XII. 1. 73. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i trattamenti sanitari effettuati.
*6177. XII. 1. 57. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi

 

 

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compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.
**6177. XII. 1. 47. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende sanitarie devono fornire anche al Ministero della salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sui monitoraggio della spesa sanitaria.
221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.
**6177. XII. 1. 66. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma i del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio 2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto 2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».

221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal comma 221-bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni in nella legge 20 giugno 2003, n. 141.
*6177. XII. 1. 77. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente nella Tabella A sotto la voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2006: - 500.000;
2007: - 500.000;
2008: - 500.000.
**6177. XII. 1. 55. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:
221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2006 - 500.000;
2007 - 500.000;
2008 - 500.000.
** 6177. XII. 1. 72. Il Relatore.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto.
6177. XII. 1. 40. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
221-bis. All'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è estesa dal lo gennaio 2006 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
221-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e periferiche, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL.
6177. XII. 1. 43. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Il compenso previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è rideterminato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri differenziati in base alle diverse responsabilità degli ispettori. Successivamente lo stesso compenso è aggiornato sulla base del tasso di inflazione annuale.
221-ter. Il compenso determinato ai sensi del comma precedente si applica, altresì, alle ispezioni connesse alle attività autorizzative e di vigilanza in materia di presidi medico chirurgici, di dispositivi medici, di stupefacenti, di medicinali veterinari, di centri di saggio che operano in buona pratica di laboratorio, e in ogni altra materia per la quale la normativa vigente prevede l'esercizio di competenze ispettive da parte del Ministero della salute. Le spese occorrenti per le visite ispettive previste dal presente comma sono a carico dei titolari dei siti ispezionati.
221-quater. È istituita, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio del 10 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, una tariffa annuale per ogni medicinale per cui sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dei regolamenti (CEE) 2309/93 e (CE) 726/2004.
221-quinquies. L'importo della tariffa predetta, che è dovuta soltanto per i medicinali effettivamente in commercio, è quantificato, in sede di prima applicazione, in euro 3.000; tale tariffa è aggiornata entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, può essere aggiornata in modo proporzionale alla variazione della stessa tariffa dovuta all'EMEA.
221-sexies. Le risorse derivanti dal pagamento della tariffa affluiscono nella misura del 20 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco e per il restante 80 per cento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su capitoli destinati ad attività di vigilanza e controllo.
6177. XII. 1. 44. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.

Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:
223-bis. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni pubbliche e private e degli Enti denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie ed internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le Regioni Abruzzo e Molise.
223-ter. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», il Ministero della salute assegna all'Istituto Zooprofilattico l'importo annuo di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
6177. XII. 1. 153. Il relatore

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:
221-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 25 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali - 3671) apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.
6177. XII. 1. 45. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.


 

Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:
221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio 2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto 2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».
221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal comma 221 bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni in nella legge 20 giugno 2003, n. 141.
*6177. XII. 1. 61. Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu.