CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
Giovedì 24 novembre 2005
Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).
Dopo il comma 66 aggiungere i seguenti:
66-bis. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del
29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 12 milioni di euro per il
completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001,
n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716
del 1 febbraio 2001.
66-ter. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge
n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008 è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad
imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002, ed è disposta
tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento dei lavori
desumibili dalle rilevazioni, all'entrata in vigore della presente norma, degli
organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni
navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di
avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:
le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di
tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna
a basso impatto ambientale;
le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.
66-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 66-bis
e 66-ter si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già
previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2603, n. 350.
6177/XI/1. 1. Campa, Santori.
Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
66-bis. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti
navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla
Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1 febbraio 2001, da
realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in
vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
6177/XI/1. 2. Campa, Santori.
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
88-bis. La disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare, di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, è estesa ai pensionati delle
gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
2006: - 80.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
Ministero della Salute:
2006: =
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
6177/XI/1. 3. Santori, Campa.
Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è
aggiunta la seguente lettera:
g) comuni o consorzi di comuni.
6177/XI/1. 4. Di Teodoro.
Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
Si autorizzano i comuni, le province, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che si sono avvalsi devia facoltà di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad estendere il regime
agevolato, deliberato noci confronti dello ONLUS, in materia di riduzione o
esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
6177/XI/1. 5. Di Teodoro.
Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Ai soli fini della partecipazione a selezioni o concorsi
pubblici al personale medico dipendente delle Aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere viene riconosciuto il periodo di servizio prestato presso
strutture sanitarie e ospedaliere nei paesi dell'Unione europea con contratti a
tempo determinato, incluse le borse di studio, per un periodo di almeno due
anni.
6177/XI/1. 6. Lo Presti.
Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. Per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si
provvede attingendo alla graduatoria degli idonei, del concorso pubblico a 184
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6
marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale,
n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria degli idonei del concorso per
titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell'interna del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
quarta serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie
rimangono valide fino al 31 dicembre 2008.
6177/XI/1. 7. Misuraca, Fratta Pasini, Campa.
Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. Al comma 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 229 del 19 giugno 1999, sono aggiunti i seguenti periodi: È data facoltà a
coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla
data del 31 luglio 1999, l'incarico direttore generale, direttore amministrativo
e direttore sanitario nell'ambito delle aziende sanitarie, di richiedere, entro
il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma,
l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione INPDAP e la conseguente
rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. Tale facoltà può
essere esercitata esclusivamente da coloro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuino a ricoprire gli incarichi di che trattasi. Le
Aziende Sanitarie di appartenenza provvederanno al versamento della
contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS.
6177/XI/1. 8. Campa, Santori.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. L'attività libero - professionale, comunque denominata, svolta,
individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente
pubblico o privato, è compatibile con tale ultimo rapporto d'impiego, purché
espletato fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture
sanitarie.
140-ter. L'assoggettamento previdenziale rese per attività libero -
professionale di cui al comma 1, è garantito, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
della Professione Infermieristica, che esercita la tutela previdenziale
obbligatoria in favore degli infermieri liberi professionisti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
6177/XI/1. 9. Campa, Santori.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. L'attività libero - professionale, comunque denominata, svolta,
individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente
pubblico o privato, è compatibile con tale ultimo rapporto d'impiego, purché
espletato fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture
sanitarie.
140-ter. L'assoggettamento previdenziale rese per attività libero -
professionale di cui al comma 1, è garantito, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
della Professione Infermieristica, che esercita la tutela previdenziale
obbligatoria in favore degli infermieri liberi professionisti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
6177/XI/1. 9. Campa, Santori.
Sopprimere i commi 150, 151 e 152.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 49.300;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.
Ministero della salute:
2006: =;
2007: - 19.300;
2008: - 19.300.
6177/XI/1. 10. Santori.
Dopo il comma 152, inserire il seguente:
152-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al
personale del Ministero della Difesa e delle forze di polizia in servizio e in
quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione
delle cure termali.
6177/XI/1. 13. Campa, Santori.
Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
167-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale dei Parco nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato Parco, un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
6177/XI/1. 14. Santori, Campa.
Al comma 169, primo periodo, sostituire la parola: 164 con la
parola: 165.
6177/XI/1. 15. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta
la seguente: a-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai
lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi
collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella
categoria.
6177/XI/1. 17. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:
176-bis. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina
delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli
stagionali;
176-ter. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto
a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal
terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
176-quater. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi
del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
176-quinquies. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1,
continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate
ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
6177/XI/1. 18. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel
corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con
la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi.
6177/XI/1. 19. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi
collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella
categoria sono equiparati alle associazioni sindacali.
6177/XI/1. 20. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di
cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni
al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si
applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata.
6177/XI/1. 21. Campa, Santori.
Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a
comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la
mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una
violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12
dell'articolo 116 della legge n. 388 dei 2000.
6177/XI/1. 22. Campa, Santori.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: comma 1-bis. L'espletamento
delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni non può aver
luogo se non previo scorrimento delle graduatorie degli idonei in pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione.
6177/XI/1. 23. Campa, Santori.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco dei Gran
sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga, la somma di 2 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuor ruolo ed
operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti
delle: risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in
essere con il personale che presta attività professionale e di collaborazione
presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che saranno
stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1 gennaio 2006 fino alla definitiva
stabilizzazione dei suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2007. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6177/XI/1. 24. Santori, Campa.
Sostituire il comma 179 con il seguente:
179-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178 a decorrere dal
1 gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, al momento della
cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e
l'indennità i buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza
di livello B, con analoga anzianità di servizio.
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato la promozione alla
qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dal giorno precedente la
cessazione dal servizio:
c) ai primi dirigenti della Polizia di Stato la promozione alla qualifica
di dirigente superiore della Polizia di Stato, dal giorno precedente la
cessazione dal servizio.
6177/XI/1. 25. Di Teodoro.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. In ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione
2005/251/CE, all'articolo 40, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al terzo periodo dopo le parole: X qualifica
funzionale, inserire le seguenti: i ricercatori e i tecnologi degli enti
di ricerca, compresi quelli dell'ENEA. L'articolo 1, comma 125 della legge n.
311 del 2004, è soppresso.
6177/XI/1. 26. Santori, Campa.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre
ad uffici dirigenziali non generali, il Ministero per i beni e le attività
culturali, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, può conferire la reggenza di tali uffici a personale
particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata
nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, allo scopo di
consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non
può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta.
All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
6177/XI/1. 27. Campa, Carlucci, Crosetto, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo
il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali, dipendenti di ruolo
della pubblica amministrazione, che abbiano gia svolto delle funzioni per almeno
due anni in materia continuativa con contratto stipulato, ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento
delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale
dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data
di entrata in vigore della presente disposizione».
Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati
destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono
uniformemente incrementate del 10 per cento.
6177/XI/1. 28. Campa, Carlucci, Crosetto, Garagnani, Licastro
Scardino.
Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al T.U.
n.1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni per i lavoratori della
navigazione interna nonchè per i pescatori della piccola pesca trasferita all'IPSEMA
che vi provvede con separata gestione.
184-ter. Da detta data l'IPSEMA subentra all'INAIL nell'erogazione delle
rendite costituite e per quelle che restino da costituire per eventi accaduti in
epoca precedente. Entro il 31 marzo 2006, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto adottato sentiti i Consigli di amministrazione
dell'INAIL e dell'IPSEMA, individua le categorie di cui al precedente comma per
i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed
ai capitali di copertura delle rendite in esercizio e da costituire.
184-quater. A decorrere dalla data di cui al precedente primo comma è
trasferita all'IPSEMA la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai servizi portuali,
ivi compresi gli ormeggiatori, i terminalisti, gli operatori subacquei ad ogni
altra categoria che nell'ambito ambito portuale svolga attività lavorativa
direttamente riconducibile al servizio della nave.
184-quinquies. Con decreto da emanare entro il 30 aprile 2006, il
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei
trasporti e con il Ministro delle attività produttive, individua le categorie
di cui al precedente comma, disciplinando altresì le modalità di trasferimento
dall'INAIL della gestione per quanto riguarda i rapporti pendenti al 31 dicembre
2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura e delle
rendite costituite ovvero che alla predetta data restino da costituire con
riferimento ad eventi già accaduti alla data stessa.
184-sexies. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente
articolo, la tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per
il personale militare addetto al servizio delle imbarcazioni della Marina
Militare nonchè per quello adibito al servizio delle imbarcazioni di Stato e di
ogni altra Pubblica Amministrazione è assicurata dall'IPSEMA ai sensi del Testo
unico n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità
della Gestione per conto previste dallo stesso Testo unico.
184-septies. L'IPSEMA effettuerà nei riguardi dei suddetti lavoratori
anche la prevenzione di cui alle competenze assegnategli con il decreto
legislativo 271/99.
184-octies. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni che in
vario modo prevedano per le categorie di cui ai precedenti commi particolari
forme di agevolazioni contributive ovvero di intervento della fiscalità
generale.
6177/XI/1. 29. Il Relatore.
Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. Dal 1o gennaio 2007 il personale aeronautico di cui
al Titolo IV del Codice della Navigazione, modificato dall'articolo 4 del
D.Leg.vo n. 96 del 2005 è assicurato presso l'IPSEMA per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali ai sensi e con le modalità previste dal T.U.
n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle
adottate per la tutela della gente di mare.
184-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su
proposta del Ministro per il Lavoro e le politiche sociali di concerto con il
Ministro per i trasporti, entro il 30 aprile 2006, sono disciplinate
l'iscrizione all'IPSEMA e le modalità di gestione dell'assicurazione anche per
quanto riguarda la determinazione dei massimali e minimali di retribuzioni a
fini assicurativi.
184-quater. Resta ferma la possibilità di stipulare polizze private
integrative della tutela assicurativa per garantire migliori condizioni di
tutela previste dalla contrattazione collettiva ovvero liberamente concordate
dalle parti.
184-quinquies. Resta altresì ferma la possibilità per l'IPSEMA di
esercitare l'assicurazione di prestazioni supplementari di cui all'articolo 1, 3o
comma del Regolamento di assicurazione anche nei riguardi delle categorie di
lavoratori di cui ai presente articolo.
184-sexies. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della
navigazione è sostituito dal seguente:
Art. 731.
(Il personale aeronautico).
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di
cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956,
n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme
di certificazione. II personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
II personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di
aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di
bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
II personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
6177/XI/1. 30. Il Relatore.
Dopo il comma 186, aggiungere i seguenti:
186-bis. Le provvidenze previste dai commi da 186-ter a 186-septies
si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e
svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947; n. 708, e
successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro
del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria
attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno,
in modo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con
rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte
alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento
e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono
comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili
con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico
disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei
luoghi scelti individualmente.
186-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7
del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello
spettacolo.
186-quater. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
186-quinquies. I lavoratori dello spettacolo di età all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708,
e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le
120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la
valutazione ai fini del conseguimento alla pensione, possono versare in maniera
volontaria le giornate mancanti.
186-sexies. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore
all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.
184-septies. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
i beni e le attività culturali, sentite e organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei
datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono
disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 186-bis
a 186-sexies. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva,
è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6177/XI/1. 31. Campa, Carlucci, Crosetto, Licastro Scardino, Garagnani
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi che hanno
usufruito della legge n. 336 del 1970 e che continuano ad essere in possesso
della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 dicembre
1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta per ogni anno di servizio già
svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il beneficio di un mese di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianità contributiva; tale beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di tre anni di contribuzione figurativa, purchè in possesso anche del
requisito anagrafico.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XI/1. 33. Campa, Santori.
Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi di cui alla
legge n. 336 del 1970, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende
private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il
beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa.
Conseguentemente alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi
relativi a tutte le voci di natura corrente.
6177/XI/1. 34. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. L'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di
inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato,
calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con
esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del
quale l'invalido fa parte.
6177/XI/1. 35. Santori, Campa.
Dopo il comma 188, inserire i seguenti:
188-bis. In aggiunta ai membri indicati nell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, fanno parte del consiglio
di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche
i presidenti nazionali dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi
civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti.
188-ter. I comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi
civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati
provinciali delle associazioni indicate al comma 188-bis.
6177/XI/1. 36. Santori, Campa.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236,
sono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, affetti dalle invalidità di
cui alla lettera A, numeri 1, 2, 3, e 4, secondo comma, e alla lettera A-bis,
numeri 1 e 2 della tabella E annessa al testo unico delle nonne in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, numero 915, e successive modificazioni.
6177/XI/1. 37. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, inserire i seguenti:
188-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e
ai figli di soggetti riconosciuti grandi, invalidi per causa di guerra, di
servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive
modificazioni.
188-ter. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, come modificato dal precedente comma 8, che hanno compiuto quindici
anni di età e che non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista
dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
188-quater. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.
6177/XI/1. 38. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della
legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione, è stabilita in 181 euro mensili a decorrere dal 1o
gennaio 2006 e in 200 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero
del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
6177/XI/1. 39. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della
legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o
gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
*6177/XI/1. 40. Campa, Santori.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della
legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o
gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
*6177/XI/1. 41. Di Teodoro.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. All'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241,
dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e)
del primo comma dell'articolo 10-bis, gia esistenti, i termini previsti
rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo
l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di
cui all'articolo 10-septies.
6177/XI/1. 43. Campa, Santori.
Sopprimere il comma 213.
6177/XI/1. 70. Il Relatore.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure
termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono
assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4,
della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
6177/XI/1. 44. Campa, Santori.
Dopo il comma 233 è inserito il seguente:
233-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2006 la disciplina
prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153
del 1988, in materia di assegni al nucleo familiare, è estesa ai pensionati
delle gestioni dei lavoratori autonomi fatte salve le disposizioni relative ai
limiti di reddito richiesti.
Conseguentemente, alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per
cento.
6177/XI/1. 45. Campa, Santori.
Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la prescrizione del
diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente
decreto legislativo è fissata in cinque anni.
2-ter. I termini di presentazione di cui al precedente comma si applicano
anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca
antecedente al 1o gennaio 2006 e non ancora definite in sede
giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso
in sede giudiziaria.
6177/XI/1. 46. Campa, Santori.
Dopo il comma 239 è inserito il seguente:
239-bis. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai
sensi degli articoli 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, nonchè dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2002, in
attuazione dell'articolo 9 comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del relativo
diritto sino al formarsi dei silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale
competente a ricevere la richiesta di prestazioni. Gli Enti previdenziali
comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del
silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonchè la durata
del termine di prescrizione del relativo diritto.
6177/XI/1. 47. Campa, Santori.
Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai trattamenti
pensionistici dei lavoratori dipendenti privati viene corrisposto il recupero
integrale e dell'inflazione secondo le modalità di cui al comma 2.
243-ter. L'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici si applica, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
243-quater. All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
le parole: «il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per
famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «il valore
medio dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività».
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, apportare le seguenti
modifiche:
2006: - 110.000;
2007: - 110.000;
2008: - 110.000.
6177/XI/1. 48. Campa, Santori.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS
ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31
dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi
dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro
agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza
corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una
somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al
concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure
esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al
presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o
giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il
31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di
avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente
almeno il 5 per cento delle somme. II residuo importo è versato in 20 rate
semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione
corrente.
6177/XI/1. 49. Santori, Campa.
Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
260-bis. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza
agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con
riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante
delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente
dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale».
6177/XI/1. 50. Santori, Campa.
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
260-bis. È autorizzato il limite massimo di spesa per il 2006 pari a
17,5 milioni di euro, ai fini della ricostituzione dei contributi lavorativi
versati dai cittadini italiani alla previdenza nazionale somala ai fini
pensionistici.
Conseguentemente sono ridotti fino a concorrenza dell'importo di cui al
comma precedente le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
6177/XI/1. 52. Campa, Santori.
Dopo il comma 260, sono inseriti il seguente:
260-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole «alla misurazione di incrementi
di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come
indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati»;
b) al comma 2 le parole «entro il limite massimo del tre per cento della
retribuzione contrattuale percepita» sono sostituite con le seguenti:
«entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale
percepita»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a
contribuzione; dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro
straordinario».
260-ter. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato.
Conseguentemente, alla tabella C gli stanziamenti delle Unità
Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per
cento.
6177/XI/1. 53. Campa, Santori.
Il comma 261 è sostituito dal seguente:
269. A decorrere dal 1o gennaio 2006 per le gestioni separate
dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno
registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli
interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura,
pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la
riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento
del medesimo avanzo di esercizio.
6177/XI/1. 54. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63
della legge n. 289 dei 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori
assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno.
6177/XI/1. 55. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio
fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato
in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente, più rappresentative nella categoria.
6177/XI/1. 56. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, inserire il seguente:
283-bis. All'articolo 3, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 380 del 2001, dopo le parole: «meramente temporanee» è
aggiunto il seguente:«si considerano comunque temporanee, e per esse non
necessitano né permesso di costruire, né DIA, né autorizzazione alcuna, le
installazioni dei suddetti manufatti all'interno di strutture ricettive all'aria
aperta regolarmente autorizzate, anche quando esse siano predisposte e mantenute
a cura del gestore, a condizione che gli allestimenti mantengano i meccanismi di
rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e
gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
6177/XI/1. 57. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, inserire i seguenti:
283-bis. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9
novembre 2004. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004
n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.
283-ter. II termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006.
6177/XI/1. 58. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, inserire il seguente:
283-bis. L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, si interpreta
nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non
imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è
subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e
territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti
collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione
dovuta agli organismi bilaterali.
6177/XI/1. 59. Campa, Santori.
Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
283-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368
del 2001, è aggiunto il seguente:
2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le
ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate
dalla contrattazione collettiva.
283-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368
del 2001, è aggiunto il seguente:
1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte,
fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a
termine non potrà essere superiore ai tre anni.
6177/XI/1. 60. Campa, Santori.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 276/2003
è sostituito dal seguente:
1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria-spettante in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai laboratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali è finalizzato il contratto.
6177/XI/1. 61. Campa, Santori.
Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
6177/XI/1. 62. Santori, Campa.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre
2004, n 314, convertito, con modificazioni dalla legge 1o marzo 2005,
n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti. «31
dicembre 2006» e le parole «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2006» e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità
previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per
cento.
6177/XI/1. 63. Campa, Santori.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 162, della legge: 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma
2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del
Demanio capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000.
6177/XI/1. 64. Campa, Santori.
Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente alla Tabella C del presente disegno di legge finanziaria
gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono
ridotte nella misura dello 0,8 per cento.
6177/XI/1. 65. Campa, Santori.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del
16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente
classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche
sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7
aprile 2005, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato
«foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a
riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore se
esistente, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico
comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché il riferimento alla
disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
387-ter. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai
contratti di cui al comma 287-bis, sono riconosciute le deduzioni per i
costi di ammortamento per l'acquisto, il noleggio la manutenzione e la
riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché
le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché
funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e
debitamente documentate.
387-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago,
sono individuatele tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di
cui al comma 387-bis. Ai lavoratori di cui al comma 387-bis non si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314.
6177/XI/1. 67. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. Le provvidenze previste dai commi da 387-bis a 387-quater
si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e
svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e
successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro
del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria
attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno,
in anodo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con
rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte
alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento
e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono
comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili
con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico
disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei
luoghi scelti individualmente.
387-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo
7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello
spettacolo. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
387-quater. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro peri
beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei
datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono
disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 387-bis
a 387-quater. Lo schema di regolamento, prima della adozione
definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati
destinati, alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono
uniformemente incrementate del 10 per cento.
6177/XI/1. 68. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.
Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i
prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e
successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del
Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, finalizzato alla certificazione della
professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non
rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di spettacolo.
387-ter. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in
possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla
formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708,
e successive modificazioni, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività,
tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti
almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel
quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
387-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei
lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità
di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del
registro di cui al comma 387-bis, o di singole parti di esso, da parte di
soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite
convenzioni.
6177/XI/1. 69. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.