CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 24 novembre 2005

 

Legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

Dopo il comma 66 aggiungere i seguenti:
66-bis. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001.
66-ter. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002, ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento dei lavori desumibili dalle rilevazioni, all'entrata in vigore della presente norma, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:
le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.
66-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 66-bis e 66-ter si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2603, n. 350.
6177/XI/1. 1. Campa, Santori.

Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:
66-bis. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1 febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
6177/XI/1. 2. Campa, Santori.

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
88-bis. La disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, è estesa ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
2006: - 80.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

Ministero della Salute:
2006: =
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
6177/XI/1. 3. Santori, Campa.

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta la seguente lettera:
g) comuni o consorzi di comuni.
6177/XI/1. 4. Di Teodoro.

Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
Si autorizzano i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si sono avvalsi devia facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad estendere il regime agevolato, deliberato noci confronti dello ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
6177/XI/1. 5. Di Teodoro.

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Ai soli fini della partecipazione a selezioni o concorsi pubblici al personale medico dipendente delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere viene riconosciuto il periodo di servizio prestato presso strutture sanitarie e ospedaliere nei paesi dell'Unione europea con contratti a tempo determinato, incluse le borse di studio, per un periodo di almeno due anni.
6177/XI/1. 6. Lo Presti.

Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. Per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei, del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interna del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2008.
6177/XI/1. 7. Misuraca, Fratta Pasini, Campa.

Dopo il comma 140, inserire il seguente:
140-bis. Al comma 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, sono aggiunti i seguenti periodi: È data facoltà a coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla data del 31 luglio 1999, l'incarico direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nell'ambito delle aziende sanitarie, di richiedere, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione INPDAP e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuino a ricoprire gli incarichi di che trattasi. Le Aziende Sanitarie di appartenenza provvederanno al versamento della contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS.
6177/XI/1. 8. Campa, Santori.

Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. L'attività libero - professionale, comunque denominata, svolta, individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente pubblico o privato, è compatibile con tale ultimo rapporto d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture sanitarie.
140-ter. L'assoggettamento previdenziale rese per attività libero - professionale di cui al comma 1, è garantito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, che esercita la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
6177/XI/1. 9. Campa, Santori.

Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. L'attività libero - professionale, comunque denominata, svolta, individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente pubblico o privato, è compatibile con tale ultimo rapporto d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture sanitarie.
140-ter. L'assoggettamento previdenziale rese per attività libero - professionale di cui al comma 1, è garantito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, che esercita la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
6177/XI/1. 9. Campa, Santori.

Sopprimere i commi 150, 151 e 152.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 49.300;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

Ministero della salute:
2006: =;
2007: - 19.300;
2008: - 19.300.
6177/XI/1. 10. Santori.

Dopo il comma 152, inserire il seguente:
152-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della Difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.
6177/XI/1. 13. Campa, Santori.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
167-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale dei Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato Parco, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.
6177/XI/1. 14. Santori, Campa.

Al comma 169, primo periodo, sostituire la parola: 164 con la parola: 165.
6177/XI/1. 15. Campa, Santori.

Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
6177/XI/1. 17. Campa, Santori.

Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:
176-bis. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali;
176-ter. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
176-quater. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
176-quinquies. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
6177/XI/1. 18. Campa, Santori.

Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi.
6177/XI/1. 19. Campa, Santori.

Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali.
6177/XI/1. 20. Campa, Santori.

Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
6177/XI/1. 21. Campa, Santori.

Dopo il comma 176, inserire il seguente:
176-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 dei 2000.
6177/XI/1. 22. Campa, Santori.

Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: comma 1-bis. L'espletamento delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni non può aver luogo se non previo scorrimento delle graduatorie degli idonei in pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
6177/XI/1. 23. Campa, Santori.

Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco dei Gran sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la somma di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuor ruolo ed operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle: risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e di collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che saranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1 gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione dei suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6177/XI/1. 24. Santori, Campa.

Sostituire il comma 179 con il seguente:
179-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178 a decorrere dal 1 gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità i buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio.
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dal giorno precedente la cessazione dal servizio:
c) ai primi dirigenti della Polizia di Stato la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
6177/XI/1. 25. Di Teodoro.

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. In ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione 2005/251/CE, all'articolo 40, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo dopo le parole: X qualifica funzionale, inserire le seguenti: i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA. L'articolo 1, comma 125 della legge n. 311 del 2004, è soppresso.
6177/XI/1. 26. Santori, Campa.

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.
6177/XI/1. 27. Campa, Carlucci, Crosetto, Garagnani, Licastro Scardino.

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali, dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, che abbiano gia svolto delle funzioni per almeno due anni in materia continuativa con contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
6177/XI/1. 28. Campa, Carlucci, Crosetto, Garagnani, Licastro Scardino.

Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al T.U. n.1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni per i lavoratori della navigazione interna nonchè per i pescatori della piccola pesca trasferita all'IPSEMA che vi provvede con separata gestione.
184-ter. Da detta data l'IPSEMA subentra all'INAIL nell'erogazione delle rendite costituite e per quelle che restino da costituire per eventi accaduti in epoca precedente. Entro il 31 marzo 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato sentiti i Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'IPSEMA, individua le categorie di cui al precedente comma per i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura delle rendite in esercizio e da costituire.
184-quater. A decorrere dalla data di cui al precedente primo comma è trasferita all'IPSEMA la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai servizi portuali, ivi compresi gli ormeggiatori, i terminalisti, gli operatori subacquei ad ogni altra categoria che nell'ambito ambito portuale svolga attività lavorativa direttamente riconducibile al servizio della nave.
184-quinquies. Con decreto da emanare entro il 30 aprile 2006, il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro delle attività produttive, individua le categorie di cui al precedente comma, disciplinando altresì le modalità di trasferimento dall'INAIL della gestione per quanto riguarda i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura e delle rendite costituite ovvero che alla predetta data restino da costituire con riferimento ad eventi già accaduti alla data stessa.
184-sexies. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo, la tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale militare addetto al servizio delle imbarcazioni della Marina Militare nonchè per quello adibito al servizio delle imbarcazioni di Stato e di ogni altra Pubblica Amministrazione è assicurata dall'IPSEMA ai sensi del Testo unico n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità della Gestione per conto previste dallo stesso Testo unico.
184-septies. L'IPSEMA effettuerà nei riguardi dei suddetti lavoratori anche la prevenzione di cui alle competenze assegnategli con il decreto legislativo 271/99.
184-octies. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni che in vario modo prevedano per le categorie di cui ai precedenti commi particolari forme di agevolazioni contributive ovvero di intervento della fiscalità generale.
6177/XI/1. 29. Il Relatore.

Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. Dal 1o gennaio 2007 il personale aeronautico di cui al Titolo IV del Codice della Navigazione, modificato dall'articolo 4 del D.Leg.vo n. 96 del 2005 è assicurato presso l'IPSEMA per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi e con le modalità previste dal T.U. n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle adottate per la tutela della gente di mare.
184-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su proposta del Ministro per il Lavoro e le politiche sociali di concerto con il Ministro per i trasporti, entro il 30 aprile 2006, sono disciplinate l'iscrizione all'IPSEMA e le modalità di gestione dell'assicurazione anche per quanto riguarda la determinazione dei massimali e minimali di retribuzioni a fini assicurativi.
184-quater. Resta ferma la possibilità di stipulare polizze private integrative della tutela assicurativa per garantire migliori condizioni di tutela previste dalla contrattazione collettiva ovvero liberamente concordate dalle parti.

184-quinquies. Resta altresì ferma la possibilità per l'IPSEMA di esercitare l'assicurazione di prestazioni supplementari di cui all'articolo 1, 3o comma del Regolamento di assicurazione anche nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui ai presente articolo.
184-sexies. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Titolo IV DEL PERSONALE AERONAUTICO

Art. 731.
(Il personale aeronautico).

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. II personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.

Art. 732.
(Personale di volo).

II personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Art. 733.
(Personale non di volo).

II personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
6177/XI/1. 30. Il Relatore.

Dopo il comma 186, aggiungere i seguenti:
186-bis. Le provvidenze previste dai commi da 186-ter a 186-septies si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947; n. 708, e successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.
186-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo.
186-quater. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
186-quinquies. I lavoratori dello spettacolo di età all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la valutazione ai fini del conseguimento alla pensione, possono versare in maniera volontaria le giornate mancanti.
186-sexies. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.
184-septies. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 186-bis a 186-sexies. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6177/XI/1. 31. Campa, Carlucci, Crosetto, Licastro Scardino, Garagnani

Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi che hanno usufruito della legge n. 336 del 1970 e che continuano ad essere in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta per ogni anno di servizio già svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa, purchè in possesso anche del requisito anagrafico.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
6177/XI/1. 33. Campa, Santori.

Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi di cui alla legge n. 336 del 1970, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Conseguentemente alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.
6177/XI/1. 34. Campa, Santori.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. L'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l'invalido fa parte.
6177/XI/1. 35. Santori, Campa.

Dopo il comma 188, inserire i seguenti:
188-bis. In aggiunta ai membri indicati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche i presidenti nazionali dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
188-ter. I comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle associazioni indicate al comma 188-bis.
6177/XI/1. 36. Santori, Campa.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, sono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, affetti dalle invalidità di cui alla lettera A, numeri 1, 2, 3, e 4, secondo comma, e alla lettera A-bis, numeri 1 e 2 della tabella E annessa al testo unico delle nonne in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, e successive modificazioni.
6177/XI/1. 37. Campa, Santori.

Dopo il comma 188, inserire i seguenti:
188-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi, invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni.

188-ter. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal precedente comma 8, che hanno compiuto quindici anni di età e che non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
188-quater. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.
6177/XI/1. 38. Campa, Santori.

Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stabilita in 181 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2006 e in 200 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
6177/XI/1. 39. Campa, Santori.

Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
*6177/XI/1. 40. Campa, Santori.

Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 14.184;
2007: - 27.800;
2008: - 27.800.
*6177/XI/1. 41. Di Teodoro.

Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. All'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo comma dell'articolo 10-bis, gia esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
6177/XI/1. 43. Campa, Santori.

Sopprimere il comma 213.
6177/XI/1. 70. Il Relatore.

Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6177/XI/1. 44. Campa, Santori.

Dopo il comma 233 è inserito il seguente:
233-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegni al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti.

Conseguentemente, alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per cento.
6177/XI/1. 45. Campa, Santori.

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:
239-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.
2-ter. I termini di presentazione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1o gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria.
6177/XI/1. 46. Campa, Santori.

Dopo il comma 239 è inserito il seguente:
239-bis. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli articoli 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2002, in attuazione dell'articolo 9 comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi dei silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonchè la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.
6177/XI/1. 47. Campa, Santori.

Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:
243-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti privati viene corrisposto il recupero integrale e dell'inflazione secondo le modalità di cui al comma 2.
243-ter. L'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si applica, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
243-quater. All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 le parole: «il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «il valore medio dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 110.000;
2007: - 110.000;
2008: - 110.000.
6177/XI/1. 48. Campa, Santori.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. II residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.
6177/XI/1. 49.
Santori, Campa.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
260-bis. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale».
6177/XI/1. 50.
Santori, Campa.

Dopo il comma 260, inserire il seguente:
260-bis. È autorizzato il limite massimo di spesa per il 2006 pari a 17,5 milioni di euro, ai fini della ricostituzione dei contributi lavorativi versati dai cittadini italiani alla previdenza nazionale somala ai fini pensionistici.

Conseguentemente sono ridotti fino a concorrenza dell'importo di cui al comma precedente le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
6177/XI/1. 52. Campa, Santori.

Dopo il comma 260, sono inseriti il seguente:
260-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole «alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati»;
b) al comma 2 le parole «entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita» sono sostituite con le seguenti:
«entro il limite massimo del quattro per cento della retribuzione contrattuale percepita»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione; dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario».

260-ter. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella C gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.
6177/XI/1. 53. Campa, Santori.

Il comma 261 è sostituito dal seguente:
269. A decorrere dal 1o gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.
6177/XI/1. 54. Campa, Santori.

Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 dei 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno.
6177/XI/1. 55. Campa, Santori.

Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:
283-bis. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente, più rappresentative nella categoria.
6177/XI/1. 56. Campa, Santori.

Dopo il comma 283, inserire il seguente:
283-bis. All'articolo 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, dopo le parole: «meramente temporanee» è aggiunto il seguente:«si considerano comunque temporanee, e per esse non necessitano né permesso di costruire, né DIA, né autorizzazione alcuna, le installazioni dei suddetti manufatti all'interno di strutture ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, anche quando esse siano predisposte e mantenute a cura del gestore, a condizione che gli allestimenti mantengano i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
6177/XI/1. 57. Campa, Santori.

Dopo il comma 283, inserire i seguenti:
283-bis. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.
283-ter. II termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006.
6177/XI/1. 58. Campa, Santori.

Dopo il comma 283, inserire il seguente:
283-bis. L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, si interpreta nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta agli organismi bilaterali.
6177/XI/1. 59. Campa, Santori.

Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
283-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:
2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva.
283-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:
1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
6177/XI/1. 60. Campa, Santori.

Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:
1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria-spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai laboratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
6177/XI/1. 61. Campa, Santori.

Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:
L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
6177/XI/1. 62. Santori, Campa.

Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n 314, convertito, con modificazioni dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti. «31 dicembre 2006» e le parole «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2006» e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.
6177/XI/1. 63. Campa, Santori.

Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 162, della legge: 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 5.000.
6177/XI/1. 64. Campa, Santori.

Dopo il comma 294 è inserito il seguente:
294-bis. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente alla Tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.
6177/XI/1. 65. Campa, Santori.

Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore se esistente, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché il riferimento alla disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
387-ter. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui al comma 287-bis, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, il noleggio la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
387-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuatele tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 387-bis. Ai lavoratori di cui al comma 387-bis non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
6177/XI/1. 67. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.

 

Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. Le provvidenze previste dai commi da 387-bis a 387-quater si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in anodo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

387-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
387-quater. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro peri beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 387-bis a 387-quater. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati, alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
6177/XI/1. 68. Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.

Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
387-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di spettacolo.
387-ter. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
387-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 387-bis, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.
6177/XI/1. 69.
Campa, Carlucci, Garagnani, Licastro Scardino.