CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
Mercoledì 23 novembre 2005
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228-bis. La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della
legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che
gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, è prorogata al 31
dicembre 2010.
6177/X/1.2. (nuova formulazione) Gastaldi.
Al comma 263, sostituire le parole: e sul piano funzionale con le
seguenti: o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva.
6177/X/1. 100. Il relatore.
Al comma 265, lettera b), alinea, dopo la parola:
amministrative aggiungere le seguenti: e di diritto privato.
6177/X/1. 8. Didonè, Gastaldi, Gambini, Nieddu, Provera, Dalle Fratte,
Saglia.
Al comma 265, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
3) I distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi
di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli
1703 e seguenti del codice civile.
6177/X/1. 9. Didonè, Gastaldi, Gambini, Nieddu, Provera, Dalle Fratte,
Saglia.
Al comma 266, sostituire le parole: definiti ai sensi dell'articolo 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317 con le seguenti: siano essi
formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno.
6177/X/1. 200. Il relatore.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. Al fini del rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti
autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera:
a) con l'espressione «messa in esercizio dell'impianto» s'intende fare
riferimento alla data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) con l'espressione «entrata in esercizio dell'impianto» s'intende
fare riferimento alla data, successiva al completamento del collaudo, a partire
dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni
operative definitive ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui
al 2o comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203/88, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da
base giornaliera a base oraria.
6177/X/1. 17. Gastaldi, Saglia, Polledri.
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. 1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per
l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire
il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti
locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:
a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi
una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del
comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la
realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai
sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in
dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle
risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui
al comma 3 sono posti a carico dei concessionari.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo
transitorio di cui al comma 1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o
concessione.
6177/X/1. 18. Gastaldi, Dalle Fratte, Saglia, Nieddu, Gambini, Provera
Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
387-bis. 1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il
Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la
cessione di una frazione non superiore ai tre quarti di crediti residui, alla
riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura
degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui
all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando
allo scopo istituti finanziari e società pubbliche o controllate.
2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che
dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto
della convenzione maggiore di 10MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure
per la cessione dei crediti residui a far data dal 1o gennaio 2006,
ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come
definite dal provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6 e sue successive integrazioni
e modifiche.
3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in
applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle
procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti
identificati al precedente comma 2.
Con decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1 vengono
definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato
funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni
diverse da quanto previsto dalla convenzione.
4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II,
punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 agosto 1994.
6177/X/1.19. (nuova formulazione) Saglia.