CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Martedì 6 dicembre 2005
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.
Subemendamenti all'emendamento 1.4547.
Al comma 5-bis dopo le parole: è fatto divieto alle
Amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti: , escluso il
comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
0. 1. 4547. 5. Alberto Giorgetti.
Al comma 37-quater eliminare le parole: standardizzazione ed.
Al comma 37-septies lettera a) eliminare le parole da: nominativi un a: ... esterni alla pubblica amministrazione.
Al comma 37-septies lettera b) eliminare le parole da: nominativi un a: ... dell'economia e delle finanze.
Eliminare il comma 37-nonies.
Eliminare il comma 37-decies.
0. 1. 4547. 3. Crosetto.
Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi
costituzionali.
0. 1. 4547. 1. Manzini.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato
sono conferiti al fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi resta
subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati
nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione
europea.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle
Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo
delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di
assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo
in ciascun anno della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad
eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e
pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi,
alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di
ammortamento mutui.
5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta
comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi
della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies
della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.
Dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio
segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di
previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare
il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con
proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di
impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà
può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando,
con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado
di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non
risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è
comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché
alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le
disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono
essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del
medesimo stato di previsione della spesa.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di
legge finanziaria, nell'illustrare le proposte emendative presentate, si
sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.4549, con cui si è inteso
intervenire in riferimento al patto di stabilità interno. Si assicura il pieno
recepimento dei recenti dettami della Corte costituzionale in materia,
conseguentemente tutelandosi l'autonomia degli enti locali nel riparto delle
risorse ad essi erogate. Specifica poi che si escludono dal patto in oggetto
altre forme di spesa finanziate dalle dismissioni e dal maggior gettito
acquisito dai comuni attraverso la partecipazione all'accertamento previsto dal
decreto legge n. 203 del 2005. È inoltre differito il termine per
l'approvazione dei bilanci e consentito agli enti territoriali di introdurre un
concordato preventivo, cui sono ammessi categorie di soggetti specificatamente
determinate. Ritiene quindi di aver pienamente accolto i rilievi emersi nel
corso della discussione attinente alle delicate e complesse tematiche in esame,
garantendo comunque il rispetto dei saldi previsti.
Per quanto concerne il settore della sanità, rileva che con il suo emendamento
1.4548 viene stabilito il criterio del riparto del Fondo sulla base del numero
dei residenti, al fine di appianare i debiti pregressi della spesa sanitaria. È
inoltre definito puntualmente il nuovo regime economico dei medici
specializzandi.
Viene altresì modificata parzialmente la disciplina sulla cessione del quinto
dello stipendio. L'emendamento interviene poi in materia di contenimento della
spesa, prevedendo in particolare che i proventi delle dismissioni degli immobili
siano destinati al Fondo di ammortamento dei titoli di stato al fine di ridurre
il debito pubblico. È altresì introdotto il principio delle pubbliche
amministrazioni assumano impegni per dodicesimi e vengono inserite regole per
l'acquisto di beni e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni
attraverso la definizioni dei prezzi e avvalendosi della CONSIP. È inoltre
rafforzato il presidio del controllo della Corte dei conti per la verifica
dell'attendibilità dei dati trasmessi ed è consentita l'assunzione di
personale volto a recuperare l'evasione contributiva. Fa poi presente che sono
introdotte disposizioni limitative dei trattamenti di favore relative ad alcune
categorie del personale della pubblica amministrazione.
Dopo il comma 37, aggiungere i
seguenti:
37-bis. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso
Consip S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti
per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso
Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e
di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma
172, legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la
documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei
relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e
documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti
al comma 3 del detto articolo. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle
finanze, anche attraverso Consip S.p.A., rende disponibile periodicamente sul
proprio sito internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro
di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle
rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni
pubbliche.
37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso
Consip S.pA, adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e
telematici, finalizzati alla standardizzazione ed ottimizzazione della domanda
nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
37-quinquies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità
di cui al comma 2, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione
o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero
dell'economia e delle finanze, che si avvale della Consip S.p.A per le relative
elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei
beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa
nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli
previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 37-bis a 37-quinquies
si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di
scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e
crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei
medesimi commi da 37-bis a 37-quinquies non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37-septies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla
Consip S.p.A per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di
comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono
formate nel rispetto del seguenti criteri:
a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto
salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni
sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari,
amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno tra i funzionari della Consip S.p.A ed uno tra i soggetti
esterni alla pubblica amministrazione;
b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre
componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in
quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno
tra i dirigenti del Ministero dell' economia e delle finanze.
37-octies. È abrogato
l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre
2004, n. 325.
37-nonies. Nello svolgimento delle sue funzioni di predisposizione degli
indirizzi della politica economico-nazionale e di relativo coordinamento
dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il CIPE, senza nuovi e maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per la
razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di
effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche
amministrazioni per l acquisto di beni e servizi. Il Presidente del Consiglio
dei ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente
regolamento interno CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
37-decies. Il Comitato, acquisiti i dati e le informazioni in ordine agli
acquisti di beni e servizi operati in via autonoma dalle pubbliche
amministrazioni che si scostano dai parametri di qualità-prezzo risultanti
dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, formula gli indirizzi di politica economica al fine dell'adozione
di adeguate azioni collettive.
Dopo il comma 107, aggiungere i
seguenti:
107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità
interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le
migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei
principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per
assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni
ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In
particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette
convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei
parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti
regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via
autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo
26.
107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi,
gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni
territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n.
350.
107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 37-quinquies
si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di
scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e
crescita presentato agli organi dell'Unione europea.
Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza
del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in
materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano
alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle
risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine
all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti
verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati
contabili in esse contenuti.
109-quater. La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli
obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i
conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.
109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le
conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 48-bis a 48-quinquies
costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei
conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un
massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie
economico-finanziarie.
109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto
il seguente comma:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto
degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari
della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della
Corte dei conti».
109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole:
«, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono
essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora
di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di
legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale,
con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.
109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono
essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora
di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di
legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale,
con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve
indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso
il riferimento alla riduzione predetta.
109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti
erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto
13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale
della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del
creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione
della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del
codice civile.
109-terdecies. Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
«110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando
l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento
dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per
contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni
amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 euro per l'anno 2006 e a
480.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008,
potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante
attività congiunta, finalizzati al contrasto dei lavoro sommerso e irregolare
nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo
nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non
inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno
2005.
110-quaterdecies. Ai fini di cui al comma 110-bis, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto
di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori
del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto
direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30
dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
Al comma 117 sostituire le parole: in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di curo a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Conseguentemente al comma 133, alla lettera b) le parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse.
Conseguentemente al comma 137, secondo periodo, dopo le parole: tali disposizioni, sono aggiunte le seguenti: nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Dopo il comma 149, inserire i seguenti:
149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei
dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o
viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5
dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
149-ter. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e
successive modificazioni è soppresso.
149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli
dei personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è
inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei
corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo
in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione
stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione
individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti,
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti
locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra
l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad
personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva
l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69,
10o comma, 2o periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi dei
quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, 3o comma, della
legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31
marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali
ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo
42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua
vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico
previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del
trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del
personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al
precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto
trattamento economico.
154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla
determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile
concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione
di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di
specifici risultati o obiettivi.
Al primo periodo del comma 220, sostituire la parola: annuo, con le seguenti: per l'anno 2006.
Al comma 294, sostituire le parole: 505 milioni di euro, con le seguenti: 480 milioni di euro.
Sopprimere il comma 278.
Dopo il comma 189 inserire i seguenti commi:
189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) adottare, entro il 31 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare
l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa
informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e
specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro sì
provvede mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui
all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni
deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato
in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento
esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare
dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
gennaio 1993, n. 21.
189-ter. All'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sostituire le parole: «030 giugno 2006» con le
seguenti: «31 marzo 2006».
b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per
la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5
del presente articolo, è riconosciuta per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione. Al
relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.»;
c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al
comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due curo per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la
mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del
comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è
verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e
8-ter è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo
rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio,
per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della
sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei
servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta
associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal
presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione»;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle
ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità,
anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti».
Sostituire il comma 256 con il seguente:
La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere
dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 4547.(Nuova formulazione). Il relatore.
Sostituire i commi da 49 a 52 con i seguenti:
49. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di
contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle
medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini
e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione
con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di
cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n.
481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e
delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai
sensi del comma 49, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
51. L'Autorità per la vigilanza, sui lavori pubblici, cui è riconosciuta
autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi
compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle
procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima
applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo
0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente
comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e
della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono
essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per
l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con
il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a
versare all'entrata dei bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
52. Sono soppressi:
a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo
periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;
b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge
14 novembre 1995, n. 481.
Al comma 291, dopo le parole: «dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'ispettorato centrale repressione frodi».
Dopo il comma 231, inserire i seguenti:
231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere
alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento
venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per
cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.
231-ter. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il
Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per
cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il
termine per il versamento.
231-quater. II giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla
data di deposto della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione
di appello».
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
«303-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
L'Istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisce al
Dipartimento dei beni culturali e paesaggistici».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
decreto-legge n. 95 dei 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216
dei 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale
dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11. CONSOB - cap. 1560):
2007: + 13.000;
2008: + 13.000;
legge n. 109 dei 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - articolo
4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702):
2007: + 4.000;
2008: + 4.000;
legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
(3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2006: - 4.600;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.
Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 335 del 1995:
Riforma dei sistema pensionistico obbligatorio e complementare - articolo 13:
Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap.
4332):
2007: + 800;
2008: + 800.
Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):
Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 3.437;
2007: - 21.800;
2008: - 13.247.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 18.773;
2007-;
2008: - 8.553.
1. 4550.Il Relatore.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 127. Zanetta, Zacchera.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 128. Paniz.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 123. Parolo, Guido Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.
Sopprimere il comma 71.
* 1. 130. Scherini, Arnoldi, Zacchera.
Dopo il comma 87 inserire il seguente:
87-bis. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità,
in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta
sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507.
1. 3142. (nuova formulazione) Guido Dussin, Galli, Pagliarini,
Sergio Rossi.
Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
88-bis. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il
comma 430, è aggiunto il seguente:
430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità
di cui al comma 431, anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si
svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di
vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche
dimensionali previste nel comma 430.
1. 1646. Volontè, Liotta.
Al comma 122, dopo le parole: scuole superiori ad ordinamento speciale
aggiungere le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali.
1. 275. (nuova formulazione) Castellani, Lisi, Alberto Giorgetti.
Al comma 131, aggiungere dopo la locuzione: al personale del
Dipartimento della protezione civile la seguente: al personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
1. 284. Alberto Giorgetti.
Al comma 176, lettera a), dopo il capoverso c-bis) inserire
il seguente:
c-ter) consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge
11 gennaio 1979 n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1. 192. (nuova formulazione) Maninetti, Ranieli, Liotta, Volontè.
Dopo il comma 187 inserire i seguenti:
187-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147,
sostituire le parole da: «5 per cento» fino alla fine del comma con le
seguenti: «50 per cento e non superiore alla percentuale stabilita da analoga
norma Svizzera». Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a
carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1
della legge 5 giugno 1997, n. 147.
187-ter. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002,
n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, la parola: «2003» è sostituita con la seguente: «2007». Gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità
della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n.
147.
Al comma 192, alinea dopo le parole: da ripartire tra le regioni, inserire le seguenti: sulla base del numero dei residenti.
Alla fine del comma 196 è aggiunto il seguente periodo: nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.
Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale, inserire le seguenti: previa intesa in sede di conferenza Stato regioni.
Dopo il comma 203, inserire il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure
termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono
assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4,
della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
Dopo il comma 210, inserire i seguenti:
210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 possono
estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia
di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP),
succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
210-quater. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione
specialistica»;
b) all'articolo 39:
1. il comma 2 è abrogato;
2. il comma 3 è sostituito dei seguente:
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte
le specializzazioni e per tutta la durata dei corso, e da una parte variabile,
ed è determinato annualmente con decreto dei Presidente dei Consiglio dei
Ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di
prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte
variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.
3. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle
risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti
per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto dei Presidente dei
Consiglio dei Ministri.
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 26, primo periodo, della legge e agosto 1995, n. 335, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 45 dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, cori modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Agli onori recati dal Titolo VI dei presente decreto legislativo si provvede
nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90,
convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006.
210-quinquies. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3
e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato
dal comma 210-bis, lettera b), punti 2 e 3 della presente legge,
sono adottati nel rispetto dei limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1
del medesimo decreto.
210-sexies. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Al comma 247, lettera a), aggiungere alla fine dei primo periodo, le seguenti parole: , ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al comma 252 dopo le parole: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: e del Ministro della salute.
Dopo il comma 247, inserire il seguente:
247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma
2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso
alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che
fruiscono di trattamento e carico delle gestioni pensionistiche dei citato
Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui
all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i
dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero della Salute, sono
autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità Attiva e la
Non Autosufficienza - Fondazione di Partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con
sede in Padova.
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero della salute, apportare
le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti
variazioni:
2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.
Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
modifiche:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.
Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare
le seguenti modificazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.
Voce Ministero della Salute:
2006: - 8.000;
2007: - 8.000;
2008: - 8.000.
Voce Ministero del Lavoro e politiche sociali:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
Voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
1. 4548 (nuova formulazione).Il relatore.
Dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
188-bis. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma
3-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2,
dell'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a
concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di
categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Ministro del Welfare, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata, in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri
contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
1. 1286. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.
Dopo il comma 228 aggiungere il seguente:
228-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il
comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito
agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro
richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai
fini del recupero, della conservazione della manutenzione e della
valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del
bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia
nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.
1. 4469. Fratta Pasini.
Al comma 246, dopo le parole: sistema bancario, aggiungere: nonché
del comparto assicurativo.
1. 3155. Crosetto, Antonio Leone, Verro, Blasi, Casero, Zorzato.
Dopo il comma 250 aggiungere il seguente comma:
250-bis. L'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 dicembre 1995, è
abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in
vita a decorrere dalla quinta annualità. L'articolo 10 della tariffa delle
tasse sulle concessioni governative approvata con decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale n. 203 del
30 dicembre 1995 è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse
di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo. Nella
tabella di cui all'Allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti
documenti e registri esenti dalla imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente: 27-quater. Istanze,
atti e provvedimenti relativi alla concessione in Italia di brevetti per
invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per
modelli e disegni ornamentali.
1. 3149. Antonio Leone, Zorzato, Crosetto, Blasi, Verro.
Dopo il comma 254, inserire il seguente:
254-bis. All'articolo 38-quater, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: «recante anche
l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono
aggiunte le seguenti: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto
o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale».
1. 4221.Antonio Leone.