CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 6 dicembre 2005

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

 

Subemendamenti all'emendamento 1.4547.

Al comma 5-bis dopo le parole: è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, aggiungere le seguenti: , escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.
0. 1. 4547. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 37-quater eliminare le parole: standardizzazione ed.

Al comma 37-septies lettera a) eliminare le parole da: nominativi un a: ... esterni alla pubblica amministrazione.

Al comma 37-septies lettera b) eliminare le parole da: nominativi un a: ... dell'economia e delle finanze.

Eliminare il comma 37-nonies.

Eliminare il comma 37-decies.
0. 1. 4547. 3. Crosetto.

Al comma 108, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.
0. 1. 4547. 1. Manzini.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono conferiti al fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Eventuali diverse destinazioni di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica della compatibilità con gli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, rispetto al corrispondente ammontare complessivo delle risorse iscritte in ciascuno stato di previsione nell'anno precedente, di assumere impegni ed effettuare pagamenti per importi superiori ad un dodicesimo in ciascun anno della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione della maggiore spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni e pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
5-ter. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa ed, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468, dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

Dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro può disporre con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga facoltà può essere esercitata su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore per il disegno di legge finanziaria, nell'illustrare le proposte emendative presentate, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.4549, con cui si è inteso intervenire in riferimento al patto di stabilità interno. Si assicura il pieno recepimento dei recenti dettami della Corte costituzionale in materia, conseguentemente tutelandosi l'autonomia degli enti locali nel riparto delle risorse ad essi erogate. Specifica poi che si escludono dal patto in oggetto altre forme di spesa finanziate dalle dismissioni e dal maggior gettito acquisito dai comuni attraverso la partecipazione all'accertamento previsto dal decreto legge n. 203 del 2005. È inoltre differito il termine per l'approvazione dei bilanci e consentito agli enti territoriali di introdurre un concordato preventivo, cui sono ammessi categorie di soggetti specificatamente determinate. Ritiene quindi di aver pienamente accolto i rilievi emersi nel corso della discussione attinente alle delicate e complesse tematiche in esame, garantendo comunque il rispetto dei saldi previsti.
Per quanto concerne il settore della sanità, rileva che con il suo emendamento 1.4548 viene stabilito il criterio del riparto del Fondo sulla base del numero dei residenti, al fine di appianare i debiti pregressi della spesa sanitaria. È inoltre definito puntualmente il nuovo regime economico dei medici specializzandi.
Viene altresì modificata parzialmente la disciplina sulla cessione del quinto dello stipendio. L'emendamento interviene poi in materia di contenimento della spesa, prevedendo in particolare che i proventi delle dismissioni degli immobili siano destinati al Fondo di ammortamento dei titoli di stato al fine di ridurre il debito pubblico. È altresì introdotto il principio delle pubbliche amministrazioni assumano impegni per dodicesimi e vengono inserite regole per l'acquisto di beni e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la definizioni dei prezzi e avvalendosi della CONSIP. È inoltre rafforzato il presidio del controllo della Corte dei conti per la verifica dell'attendibilità dei dati trasmessi ed è consentita l'assunzione di personale volto a recuperare l'evasione contributiva. Fa poi presente che sono introdotte disposizioni limitative dei trattamenti di favore relative ad alcune categorie del personale della pubblica amministrazione.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti per l'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., nello svolgimento delle attività di consulenza specialistica e di supporto alle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350, predispone e mette a disposizione la documentazione di gara e gli strumenti anche tecnici per l'individuazione dei relativi parametri di prezzo-qualità. L'utilizzo di tali strumenti e documentazione costituisce riferimento indicativo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3-bis, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi non rientranti in quelli previsti al comma 3 del detto articolo. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.p.A., rende disponibile periodicamente sul proprio sito internet l'oscillazione della misura minima e massima del parametro di prezzo-qualità per categoria merceologica, anche tenuto conto delle rilevazioni relative alle procedure esperite autonomamente dalle amministrazioni pubbliche.
37-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso Consip S.pA, adotta specifici interventi, anche mediante strumenti elettronici e telematici, finalizzati alla standardizzazione ed ottimizzazione della domanda nonché al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
37-quinquies. Al fine dell'individuazione dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione o al controllo interno trasmettono, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale della Consip S.p.A per le relative elaborazioni, la relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente anche l'indicazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e non rientranti in quelli previsti al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
37-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea. Dall'attuazione dei medesimi commi da 37-bis a 37-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37-septies. Le commissioni giudicatrici delle procedure indette dalla Consip S.p.A per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto del seguenti criteri:
a) per le procedure ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno tra i funzionari della Consip S.p.A ed uno tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati uno tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili in quiescenza, uno tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno tra i dirigenti del Ministero dell' economia e delle finanze.

37-octies. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325.
37-nonies. Nello svolgimento delle sue funzioni di predisposizione degli indirizzi della politica economico-nazionale e di relativo coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione con il compito di effettuare rilevazioni e studi nel settore della spesa delle pubbliche amministrazioni per l acquisto di beni e servizi. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
37-decies. Il Comitato, acquisiti i dati e le informazioni in ordine agli acquisti di beni e servizi operati in via autonoma dalle pubbliche amministrazioni che si scostano dai parametri di qualità-prezzo risultanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, formula gli indirizzi di politica economica al fine dell'adozione di adeguate azioni collettive.

Dopo il comma 107, aggiungere i seguenti:
107-bis. 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, sono emanate le seguenti norme per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
107-ter. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
107-quater. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
107-quinquies. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
107-sexies. Le disposizioni previste dai commi da 107-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal 1o luglio 2006 in presenza di scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea.

Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
109-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, anche per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, in materia di indebitamento, e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
109-ter. La Corte dei conti definisce linee guida in ordine all'articolazione delle relazioni di cui al comma precedente. La Corte dei conti verifica, anche a campione, l'attendibilità delle relazioni e dei dati contabili in esse contenuti.
109-quater. La Corte, con riguardo agli enti che non hanno rispettato gli obblighi di cui al primo comma, riferisce ai Consigli degli enti per i conseguenti provvedimenti, da trasmettere tempestivamente alla Corte dei conti.
109-quinquies. La valutazione della Corte dei conti di mancato rispetto degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno determina le conseguenze di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
109-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 48-bis a 48-quinquies costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
109-septies. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Corte dei conti si avvale, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio e sino ad un massimo di dieci unità, di un nucleo di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati nelle materie economico-finanziarie.
109-octies. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978 n. 468 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

109-nonies. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
109-decies. Gli atti di spesa relativi ai commi 6, 7, 42 e 43 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata.
109-undecies. Gli atti di spesa relativi ai commi 40, 44 e 45 debbono essere trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti qualora di importo superiore a 1.000 euro. L'effettuazione della spesa in violazione di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, con esclusione di qualsiasi valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata. Il provvedimento deve indicare, in motivazione, il criterio di determinazione dell'importo, compreso il riferimento alla riduzione predetta.
109-duodecies. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile.
109-terdecies. Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
«110-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili pari ad almeno 420.000.000 euro per l'anno 2006 e a 480.000.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto dei lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
110-quaterdecies. Ai fini di cui al comma 110-bis, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Al comma 117 sostituire le parole: in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di curo a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente al comma 118 sostituire le parole: in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente al comma 120, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a tal fine i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Conseguentemente al comma 133, alla lettera b) le parole: e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse.

Conseguentemente al comma 137, secondo periodo, dopo le parole: tali disposizioni, sono aggiunte le seguenti: nonché di quelle previste per i medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dopo il comma 149, inserire i seguenti:
149-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia o qualifiche equiparabili, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
149-ter. L'articolo 3, comma 2, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è soppresso.
149-quater. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli dei personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
154-bis. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, 10o comma, 2o periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi dei quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, 3o comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
154-ter. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.
154-quater. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

Al primo periodo del comma 220, sostituire la parola: annuo, con le seguenti: per l'anno 2006.

Al comma 294, sostituire le parole: 505 milioni di euro, con le seguenti: 480 milioni di euro.

Sopprimere il comma 278.

Dopo il comma 189 inserire i seguenti commi:
189-bis. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) adottare, entro il 31 marzo 2006, provvedimenti volti a subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta al riscontro della effettiva stampa informatizzata di almeno il 90 per cento delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche effettuate da parte di ciascun medico. A tale riscontro sì provvede mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) adottare provvedimenti volti a, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1993, n. 21.

189-ter. All'articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sostituire le parole: «030 giugno 2006» con le seguenti: «31 marzo 2006».
b) al comma 7, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuta per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definirsi con apposita convenzione. Al relativo onere, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.»;
c) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
«8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due curo per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, la ASL competente non procede alla relativa liquidazione»;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».

Sostituire il comma 256 con il seguente:
La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 255 è stabilita, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 4547.(Nuova formulazione). Il relatore.

Sostituire i commi da 49 a 52 con i seguenti:
49. A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
50. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
51. L'Autorità per la vigilanza, sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 49 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 49. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata dei bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
52. Sono soppressi:
a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo;
b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Al comma 291, dopo le parole: «dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'ispettorato centrale repressione frodi».

Dopo il comma 231, inserire i seguenti:
231-bis. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza.
231-ter. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
231-quater. II giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposto della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello».

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
«303-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
L'Istituto centrale del catalogo e della documentazione afferisce al Dipartimento dei beni culturali e paesaggistici».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
decreto-legge n. 95 dei 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 dei 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11. CONSOB - cap. 1560):
2007: + 13.000;
2008: + 13.000;

legge n. 109 dei 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - articolo 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702):
2007: + 4.000;
2008: + 4.000;

legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2006: - 4.600;
2007: + 4.000;
2008: + 4.000.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge n. 335 del 1995: Riforma dei sistema pensionistico obbligatorio e complementare - articolo 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332):
2007: + 800;
2008: + 800.

Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):
Ministero dell'economia e delle finanze:
2006: - 3.437;
2007: - 21.800;
2008: - 13.247.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2006: - 18.773;
2007-;
2008: - 8.553.
1. 4550.Il Relatore.

Sopprimere il comma 71.
* 1. 127. Zanetta, Zacchera.

Sopprimere il comma 71.
* 1. 128. Paniz.

Sopprimere il comma 71.
* 1. 123. Parolo, Guido Rossi, Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini.

Sopprimere il comma 71.
* 1. 130. Scherini, Arnoldi, Zacchera.

Dopo il comma 87 inserire il seguente:
87-bis. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
1. 3142. (nuova formulazione) Guido Dussin, Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:
88-bis. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è aggiunto il seguente:
430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430.
1. 1646. Volontè, Liotta.

Al comma 122, dopo le parole: scuole superiori ad ordinamento speciale aggiungere le seguenti: gli istituti Zooprofilattici sperimentali.
1. 275. (nuova formulazione) Castellani, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 131, aggiungere dopo la locuzione: al personale del Dipartimento della protezione civile la seguente: al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
1. 284. Alberto Giorgetti.

Al comma 176, lettera a), dopo il capoverso c-bis) inserire il seguente:
c-ter) consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 192. (nuova formulazione) Maninetti, Ranieli, Liotta, Volontè.

Dopo il comma 187 inserire i seguenti:
187-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, sostituire le parole da: «5 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «50 per cento e non superiore alla percentuale stabilita da analoga norma Svizzera». Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147.
187-ter. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «2003» è sostituita con la seguente: «2007». Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico delle disponibilità della gestione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147.

Al comma 192, alinea dopo le parole: da ripartire tra le regioni, inserire le seguenti: sulla base del numero dei residenti.

Alla fine del comma 196 è aggiunto il seguente periodo: nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005.

Al comma 203, dopo le parole: mobilità sanitaria interregionale, inserire le seguenti: previa intesa in sede di conferenza Stato regioni.

Dopo il comma 203, inserire il seguente:
203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dopo il comma 210, inserire i seguenti:
210-bis. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
210-quater. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;
b) all'articolo 39:
1. il comma 2 è abrogato;
2. il comma 3 è sostituito dei seguente:
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata dei corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri, avuto riguardo al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.

3. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri.
c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge e agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, cori modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Agli onori recati dal Titolo VI dei presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

210-quinquies. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 210-bis, lettera b), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto dei limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.
210-sexies. È soppresso il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Al comma 247, lettera a), aggiungere alla fine dei primo periodo, le seguenti parole: , ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 252 dopo le parole: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: e del Ministro della salute.

Dopo il comma 247, inserire il seguente:
247-bis. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento e carico delle gestioni pensionistiche dei citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 anche per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero della Salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità Attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di Partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 300.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

Voce Ministero della Salute:
2006: - 8.000;
2007: - 8.000;
2008: - 8.000.

Voce Ministero del Lavoro e politiche sociali:
2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

Voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.
1. 4548 (nuova formulazione).Il relatore.

Dopo il comma 188 aggiungere il seguente:
188-bis. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del Welfare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
1. 1286. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.

Dopo il comma 228 aggiungere il seguente:
228-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito agli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.
1. 4469. Fratta Pasini.

Al comma 246, dopo le parole: sistema bancario, aggiungere: nonché del comparto assicurativo.
1. 3155. Crosetto, Antonio Leone, Verro, Blasi, Casero, Zorzato.

Dopo il comma 250 aggiungere il seguente comma:
250-bis. L'articolo 9 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 dicembre 1995, è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dalla quinta annualità. L'articolo 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 dicembre 1995 è abrogato ad eccezione della tassa di deposito e delle tasse di mantenimento in vita a decorrere dai quinquenni successivi al primo. Nella tabella di cui all'Allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti documenti e registri esenti dalla imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27-ter è aggiunto il seguente: 27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi alla concessione in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.
1. 3149. Antonio Leone, Zorzato, Crosetto, Blasi, Verro.

Dopo il comma 254, inserire il seguente:
254-bis. All'articolo 38-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono aggiunte le seguenti: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale».
1. 4221.Antonio Leone.