LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005
349ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.
Schema di decreto legislativo recante: "Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243" (n. 548)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 548
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
Articolo 1
al comma 1,
con riferimento all'esclusione del diritto alla totalizzazione contributiva per i soggetti già titolari di un trattamento autonomo presso le gestioni indicate al medesimo comma, sembra opportuno esplicitare se tale esclusione operi anche per i casi in cui il trattamento autonomo già liquidato appartenga ad una forma pensionistica non interessata dalla domanda di totalizzazione;
il limite minimo di sei anni di permanenza in ciascuna gestione deve essere portato a cinque anni , in coerenza con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004;
si rileva che dalle norme di abrogazione di cui all'articolo 7, comma 2, dello schema conseguirebbe la preclusione del ricorso alla totalizzazione, per i periodi di durata inferiore a sei anni, anche per i soggetti che non abbiano maturato il diritto ad un trattamento e che potrebbero, avvalendosi dell'istituto in esame, conseguire la pensione di vecchiaia o il trattamento previdenziale per inabilità o ai superstiti, mentre resterebbe ferma la possibilità del ricorso alla totalizzazione, nell'omologa ipotesi, per la pensione liquidata integralmente con il sistema contributivo, in quanto non viene abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
si osserva peraltro che il comma 5 del suddetto articolo 1 del decreto legislativo n. 184 esclude dalla totalizzazione (nell'àmbito - si ripete - del sistema contributivo integrale) le gestioni previdenziali delle persone giuridiche di diritto privato, ammettendo soltanto che questi ultimi regimi possano riconoscere i periodi maturati presso altre forme di previdenza obbligatoria ai fini del diritto alla pensione (e non della misura di essa). Non è chiaro se tale limitazione continui a sussistere (con riferimento al sistema contributivo integrale);
valuti il Governo la possibilità di estendere la disciplina della totalizzazione anche agli iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
al comma 2, lettera b)
si fa presente che il riferimento ad una anzianità contributiva pari ad almeno venti anni per i soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età non è contemplato nel principio di delega già richiamato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o) della legge n. 243 del 2004. Occorrerebbe anche qui valutare se l'introduzione di tale requisito si giustifichi in base al criterio di estensione progressiva della possibilità di totalizzazione; valuti inoltre il Governo la possibilità di rendere il requisito anagrafico ivi previsto omogeneo alla disciplina dell'età per l'accesso alla pensione, consentendo la totalizzazione alle donne al compimento del sessantesimo anno di età;
non è inoltre chiaro se la formulazione della lettera b) faccia riferimento soltanto all'ultima gestione alla quale il lavoratore sia stato iscritto oppure se occorra fare riferimento alle condizioni poste da ciascuno degli ordinamenti interessati dalla domanda di totalizzazione;
al comma 3, occorre sostituire la dizione "della presente legge", con l'altra "del presente decreto legislativo".
Articolo 3
al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la facoltà di recesso, per le domande di ricongiunzione presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto per periodi assicurativi per i quali sia ammissibile la domanda di totalizzazione, non possa essere esercitata nei casi in cui, al momento della presentazione della domanda di recesso, i termini temporali per il pagamento integrale degli oneri relativi siano già scaduti e non siano stati rispettati.
Articolo 4
valuti il Governo la compatibilità dei commi 2 e 3 rispetto al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o) della legge n. 243. Tale principio prevede infatti che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento secondo le proprie regole di calcolo;
sembra in ogni casoopportuno chiarire che per la pensione di inabilità continuino a trovare applicazione le maggiorazioni convenzionali (secondo, per esempio, le modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57);
sotto il profilo formale, si rileva che al comma 3, per un mero errore materiale, ricorre la locuzione "di cui dell'", da rettificare;
al comma 4, non è chiaro quali siano gli strumenti normativi per la revisione dei criteri di calcolo ivi prevista;
al comma 5 il riferimento ai commi 3 e 4 dovrebbe essere integrato anche con il riferimento al comma 2 dello stesso articolo 4, in quanto il sistema di calcolo misto, retributivo-contributivo, può riguardare anche gli iscritti agli enti previdenziali pubblici;
al comma 8, ovvero dopo di esso qualora si voglia introdurre un comma aggiuntivo, occorrerebbe aggiungere un esplicito riferimento all'integrazione al minimo dei trattamenti, al fine di evitare dubbi interpretativi sulla spettanza del diritto all'integrazione e sulla gestione tenuta ad erogarla.
Articolo 6
si invita il Governo a valutare la compatibilità della disciplina recata da tale articolo, relativa alla ricongiunzione per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 con i criteri di delega, che nulla affermano su tale profilo, evidentemente estraneo alla questione della totalizzazione.
Articolo 7
al comma 1 sembra opportuno che si faccia riferimento non all'applicazione della facoltà di totalizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2006, bensì alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, considerato anche che l'attuale formulazione dell'articolo 7 potrebbe determinare un vuoto normativo, qualora le norme abrogatici entrassero in vigore anteriormente al 1° gennaio 2006.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalla 1° Commissione permanente.