CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
Mercoledì 9 novembre 2005
Schema di decreto legislativo recante totalizzazione dei periodi assicurativi (atto n. 548)
«La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante totalizzazione dei periodi
assicurativi in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1,
lettera d), e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 243 del
2004 delega il Governo a rivedere i principi della totalizzazione per estenderne
l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per
il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi;
la successiva disposizione di cui alla lettera o) del comma 2
dell'articolo 1 della stessa legge, nel dettare i principi e criteri direttivi
della delega, precisa che il Governo deve «ridefinire la disciplina in materia
di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente
le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione
vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al
lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso
ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di
totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono
stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà
è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del
compimento dell'età pensionabile»;
il Governo, ai fini della copertura finanziaria della delega in esame, ha
stanziato - con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - 160 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006. La copertura finanziaria della totalizzazione
disciplinata dalla legge n. 388 del 2000 è pari a 26 milioni di euro, quindi
circa un sesto dell'attuale stanziamento;
sottolineata la necessità di intervenire con provvedimento legislativo in
materia previdenziale soprattutto per tutelare le categorie di lavoratori che,
essendo soggetti a numerosi cambi di impiego, rischiano di non percepire alcuna
pensione, anche a fronte di contributi versati. La disciplina della
totalizzazione deve rimediare alla iniquità e irrazionalità di tale sistema e
appare uno strumento indispensabile per realizzare una corretta flessibilità
del rapporto di lavoro. Il provvedimento rappresenta un primo passo verso il
riconoscimento sociale ed economico della figura del professionista in proprio e
riguarda - già oggi - una platea di ben 2 milioni di lavoratori;
ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 1999, aveva
censurato la mancanza, nel nostro ordinamento, di uno strumento che, in
alternativa alla ricongiunzione, potesse consentire
di far valere ai fini pensionistici, senza oneri per l'interessato, tutte le
posizioni contributive possedute. Rientra invece nella discrezionalità del
legislatore la scelta circa l'estensione del principio ai fini della misurazione
della pensione (sentenza n. 198 del 2002);
l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha per la
prima volta introdotto, in favore dei lavoratori che non hanno perfezionato in
nessuna gestione pensionistica il requisito per il diritto a pensione di
vecchiaia, la «totalizzazione» dei periodi assicurativi. In attuazione del
predetto articolo 71, il ministro Maroni ha emanato il decreto 7 febbraio 2003,
n. 57. Tuttavia, l'accesso alla totalizzazione è rimasto fino ad oggi
subordinato alla condizione che l'iscritto non avesse maturato il diritto alla
pensione in alcuna delle gestioni interessate;
l'ampliamento della facoltà di totalizzazione fa parte, con la riforma del
mercato del lavoro e l'ampliamento degli ammortizzatori sociali, del pacchetto
di misure di riforma del rapporto di lavoro, ispirate a criteri di equità
sociale, di promozione dello sviluppo economico e di modernizzazione del Paese;
con l'emanando decreto legislativo la facoltà di totalizzazione è estesa ai
fini della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità assoluta e
permanente e della pensione indiretta o di reversibilità;
le misure contenute nel decreto legislativo sono compatibili con la copertura
finanziaria assicurata dal Governo e con la disciplina previdenziale stabilita
dalla legge n. 243 del 2004;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di durata non inferiore ai sei anni»
siano sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore ai cinque anni», in
linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera o), della
legge n. 243 del 2004;
2) ai fini del coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, lettera b), e
l'articolo 4, comma 5, è opportuno specificare allo stesso comma 5 che la
deroga si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 e quindi all'articolo 4,
comma 5, le parole: «In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4» vanno
sostituite dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1:
a) al comma 1, valuti il Governo la possibilità di estendere la
disciplina della totalizzazione anche agli iscritti al «Fondo di previdenza per
le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565»;
b) al medesimo comma 1, con riferimento all'esclusione del diritto alla
totalizzazione contributiva per i soggetti già titolari di un trattamento
autonomo presso le gestioni indicate al medesimo comma, sembra opportuno
esplicitare che tale esclusione non opera nei casi in cui il trattamento
autonomo già liquidato appartenga ad una forma pensionistica non interessata
alla domanda di totalizzazione;
c) al comma 2, lettera a), valuti il Governo la possibilità di
rendere il requisito anagrafico ivi previsto omogeneo alla disciplina dell'età
per l'accesso alla pensione, consentendo la totalizzazione per le donne al
compimento del sessantesimo anno di età;
d) al comma 3, occorre sostituire le parole: «della presente legge» con
le seguenti: «del presente decreto legislativo»;
a) all'articolo 4:
a) sembra opportuno chiarire che per la pensione di inabilità continuano
a trovare applicazione le maggiorazioni convenzionali (secondo, per esempio, le
modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57);
b) sotto il profilo formale, si rileva che al comma 3, lettera b),
per un mero errore materiale, ricorre la locuzione «di cui dell'», da
rettificare;
a) all'articolo 7, comma 1, sembra opportuno far decorrere dal 1o gennaio 2006 non l'applicazione della facoltà di totalizzazione, bensì la data di entrata in vigore del decreto legislativo».