LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

349ª Seduta 

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.   

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 550

 

            La Commissione, riesaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, lo schema di decreto legislativo in titolo,

·                    visti gli elementi di documentazione trasmessi dal Governo, ai sensi della disposizione sopra citata;

·                    visto l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

·                    ribadito l'avviso, già espresso nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 522, circa l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento di riordino del sistema della previdenza complementare, in grado di assicurarne il rilancio, soprattutto nell'interesse delle generazioni più giovani di lavoratori;

·                    preso atto che, dalle risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali e delle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione, è emerso un orientamento maggioritario in linea di massima favorevole allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, integrato e modificato  in termini risultati poi largamente coincidenti con quelli indicati nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2005;

·                    ritenuto che, pur nella concorrente presenza di istanze legittimamente rappresentate dai soggetti associativi coinvolti nell'organizzazione e nella disciplina della previdenza complementare, occorre sempre tenere presenti le finalità di attuazione del dettato costituzionale in materia di sicurezza sociale, che costituiscono il presupposto del progetto di riforma in discussione, e che pongono, come criterio prioritario di orientamento dell'elaborazione normativa, l'interesse del lavoratore, unico titolare del trattamento di fine rapporto e dei diritti costituenti la sua posizione retributivo-previdenziale;

·                    considerato che, ai fini del rilancio del sistema della previdenza complementare, occorre  realizzare una efficace sintesi tra il principio della libera competizione fra gli strumenti attuativi e l'esigenza sociale di assicurare ai lavoratori conferenti un'affìdabile garanzia del capitale e del suo rendimento;

 

·                    ritenuto che un adeguato flusso di quote del TFR maturando verso le forme pensionistiche complementari e, in generale, il corretto ed efficiente funzionamento dell'intero sistema possono realizzarsi soltanto sui presupposti:

o                                           di una diffusa, capillare e chiara informazione alla generalità dei destinatari;

o                                           di una rigorosa, semplice e trasparente declinazione delle opzioni offerte, con drastica riduzione dei costi, anche fiscali, gravanti sulle effettive prestazioni;

o                                           di una regolazione unitaria ed omogenea dei necessari poteri, organismi e procedimenti di controllo e vigilanza su tutti gli strumenti attuativi della previdenza complementare;

·                    ritenuto, altresì, che l'attivazione virtuosa del sistema si fonda principalmente sulla fiducia dei lavoratori conferenti, che deve essere concretamente promossa e mantenuta, e sull'attiva collaborazione dei soggetti associativi, misurabile dalla capacità di esercitare il ruolo proprio di rappresentanza e tutela anche in questo settore;

·                    considerato che, in questa logica, è necessario garantire la piena aderenza ai principi di delega della parte del provvedimento in titolo riguardante la portabilità del contributo aziendale, facendo in modo che nella stesura definitiva del decreto legislativo venga comunque assicurata la possibilità, per ciascun lavoratore, decorso un termineragionevole - in relazione ad una effettiva diffusione della previdenza integrativa - dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire interamente la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica, prescelta dal lavoratore medesimo;

·                    considerato che l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 29 settembre, di disporre una deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di aziende al momento non in possesso dei requisiti per l'accesso al credito garantito, non pregiudica il diritto per tutti i lavoratori, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di conferire volontariamenteil proprio trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, 

 

esprime, sullo schema di decreto legislativo medesimo, parere favorevole, confermando integralmente il proprio parere favorevole deliberato in data 29 settembre 2005, con le ulteriori motivazioni illustrative di cui in premessa.