FINANZE E TESORO    (6ª) 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2005

IN SEDE REFERENTE 

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

gli emendamenti approvati

3.50

Kappler

        Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.0.10

Salerno

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

        1. All’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";

            b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".

        2. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        «Art. 11. - (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). – 1. La nomina a una delle funzioni dei giudici tributari presso le corti di appello tributarie e i tribunali tributari non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

        2. I giudici delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.
        3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i giudici delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte di appello o del medesimo tribunale per più di cinque anni consecutivi.
        4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei magistrati tributari in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

            a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di giudice delle corti di appello tributaria e dei tribunali tributari è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i giudici che aspirano all’incarico devono presentare domanda;

            b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
            c) i giudici tributari, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

        5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari".
        3. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
            "d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".
        4. All’articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ordinamento giudiziario tributario e".
        5. L’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.

        6. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d’inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".

        7. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.

        8. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, le parole: "commissioni tributarie" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "organi della giurisdizione tributaria" e le parole: "commissione tributaria provinciale" e: "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "tribunale tributario" e: "corte di appello tributaria".
        9. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

 

5.1

Il Relatore

        Al comma 1:

            nella lettera a), sostituire le parole: «l’articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» con le seguenti: «all’articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;
            nella lettera c), sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano»;
            nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» con le seguenti: «previsti al comma 1,» e, dopo le parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «del presente articolo».

5.5 (testo 2)

Il Relatore

        All’articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», con le seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007»;
        b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 50 milioni di euro dal 2008».

 

6.0.6

Ciccanti, Tarolli

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondi comuni di investimento immobiliare italiani)

    1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

 

7.16

Il Relatore

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».

 

7.0.12 (Testo 2)

Salerno

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione)

        1. All’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell’elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».

7.0.35

Azzollini

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Enti non commerciali con sede operativa
nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia)

        1. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006».

 

7.13

Salerno

        Nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».
        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico.».
        Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».

 

7.0.1

Salerno

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n, 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.

        2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un’unica soluzione e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.
        3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva».

 



7.0.2

Il Relatore

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)

        1. All’articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».

 

7.0.16

Balboni

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Competenza sull’assistenza fiscale e norme di coordinamento)

        1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            "f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
        2. All’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».

8.1

Il Relatore

        Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».

        Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».

 

8.100

Il Relatore

        Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «copre l’intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all’intero ammontare».

 

8.2

Il Relatore

        Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».

 

Art. 9.

9.1

Il Relatore

        Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,».

        Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell’area della dirigenza medico-veterinaria, dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».

10.6

Il Relatore

        Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti».

 

10.11

Il Relatore

        Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».

        Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».

11.100

Il Relatore

        Al comma 1, dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «annui».

 

11.200

Il Relatore

        Sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

 

11.300

Il Relatore

        Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

 

11.0.7

Il Relatore

        Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo
economico e sociale)

        1. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l’anno 2004 e di euro 122 milioni per l’anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All’erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per l’anno 2004 ed euro 122.000.000 per l’anno 2005 si provvede: quanto a euro 100.000.000 per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000 per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005–2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l’accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali:
        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio».