FINANZE E TESORO    (6ª) 
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005
303ª Seduta (antimeridiana)
 
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
  

              
(3617)
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

gli emendamenti approvati

1.0.1

Il Relatore

        Dopo l’articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione
al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche
ed amministrative-REA)

        1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

            a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

            b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
            c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
            d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;
            e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
            f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
            g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
            h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.

        2. l regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. l pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

        3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

2.7

Il Relatore

        Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministativa";

            b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all’ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".

        4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        "6-bis. Al fine di potenziare l’attività della Simest S.p.A. a supporto dell’internalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l’acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".
        4-quater. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
        "6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.   281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall’Assemblea".
        4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».

 

2.0.7

Salerno

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

        1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:

            a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;

            b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

        2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

        3. Nei confronti dell’intermediario che non ottempera all’obbligo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica la sanzione di cui all’articolo 7-bis. del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

 

2.0.9

Boscetto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

        1. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"».

 

3.18

Cantoni

        Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».

3.300

Il Relatore

        Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».

3.24

Il Relatore

            «a) al comma 15, sopprimere il secondo periodo;

            b) al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
            c) dopo il comma 19, inserire il seguente:

        "19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».

 

3.37

Il Relatore

        Al comma 24, sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».

3.41 (testo 2)

Il Relatore

        Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010»;

        al comma 25 sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;
        dopo il comma 25, inserire il seguente:

        «25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione SpA e le società da quest’ultima partecipate possono svolgere l’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1º gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest’ultima partecipate a decorrere dal 1º gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica».

3.56

Cantoni

        Dopo il comma 29, inserire il seguente:

        «29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall’Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».

 

3.60

Il Relatore

        Al comma 36, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all’articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All’indizione degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».

3.65

Moro

        Al comma 40, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) dopo l’articolo 72, è inserito il seguente:
        "Art. 72-bis. - (Semplificazione delle procedure di pignoramento dei crediti presso terzi). – 1. L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l’ordine al terzo, al datore di lavoro ovvero alla pubblica amministrazione di pagare il credito direttamente al concessionario della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
            a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per somme maturate e non ancora corrisposte;

            b) alle rispettive scadenze per le somme da corrispondere.

        2. Possono essere pignorate, con le modalità di cui al comma 1, le somme dovute a qualsiasi titolo.

        3. Le somme relative a rapporti di lavoro dipendente ovvero ad altre tipologie contrattuali, disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come pure le relative indennità di fine rapporto, comunque denominate, e le pensioni, le indennità che ne tengano conto o luogo, le rendite e altri assegni da chiunque erogati, nella misura della residua parte che ecceda il doppio del minimo vitale ed escluse le somme dovute per rimborso spese, possono essere pignorate nella misura del quinto, fatto salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste dall’articolo 545 del codice di procedura civile.
        4. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede alla citazione del terzo e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile. Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente.
        5. Il concessionario, prima di emettere il provvedimento di cui al comma 1, è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l’attivazione delle relative procedure nonché la corresponsione delle spese esecutive"».

 

3.66

Moro

        Al comma 40, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell’espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro"».

 

3.68

Il Relatore

        Al comma 40, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) nell’articolo 85:
                1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione";

                2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell’eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione"».

 

3.71

Cantoni

        Dopo il comma 41, inserire il seguente:

        «41-bis. All’articolo 7. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l’erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all’ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».

 

3.73

Il Relatore

        Sostituire il comma 42, con il seguente:

        «42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».

.74

Il Relatore

        Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «42-bis. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l’istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».

 

3.76

Cantoni

        Dopo il comma 42, inserire il seguente:

        «42-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all’istituzione delle agenzie fiscali previste dall’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall’ente pubblico economico Agenzia del demanio».

 

3.79

Cantoni

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «42-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».

 

3.0.11 (testo 2)

Lauro

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All’articolo 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "20 dicembre 2005"».