LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDI' 14 MAGGIO 2003
163a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAGNO

 

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 8 maggio, essendosi già chiusa la discussione generale sui disegni di legge in titolo, il rappresentante del Governo ha svolto la replica. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore TOFANI osserva preliminarmente che la discussione svoltasi ha avuto caratteri di particolare complessità ed ampiezza, ed ha anche risentito dell'eco del dibattito già avviato in Commissione sul testo originario del disegno di legge n. 848, che, per la parte già definitivamente licenziata dalle Camere, ha dato vita alla legge n. 30 del 2003. Dai vari interventi dei parlamentari aderenti ai gruppi politici dell'opposizione, è emersa poi con chiarezza un'impostazione di fondo radicalmente diversa rispetto a quella proposta dal Governo, e tale diversità è testimoniata anche dal contenuto di una parte considerevole degli emendamenti presentati, che, a prescindere dalle proposte di modifica ispirate ad una chiara finalità ostruzionistica, danno corpo ad un differente approccio ai temi degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali e dell'arbitrato. Inoltre, proprio l'ampiezza e l'organicità delle riforme prospettate nel testo all'esame ha suscitato un interesse che è andato al di là dei componenti della Commissione e che ha sollecitato ad intervenire nella discussione generale non pochi senatori che di essa non fanno parte.
Peraltro, occorre anche ricordare che il Governo ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli articoli da 1 a 3, al fine di recepire ed attuare i contenuti del Patto per l'Italia, che tuttaia ha già trovato una sua parziale realizzazione con la già citata legge n. 30, di cui il disegno di legge n. 848-bis rappresenta il necessario completamento.
Gli emendamenti del Governo, dunque, modificano in modo significativo il testo originario del disegno di legge n. 848-bis: con l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, relativo agli incentivi all'occupazione, viene opportunamente ribadito il richiamo al rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché l'impegno a conformarsi agli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità. Per quanto concerne i criteri ed i principi direttivi, viene posta in rilievo, alla lettera a) del comma 1, l'esigenza di dare vita ad un riordino generale degli schemi di incentivazione delle nuove assunzioni, articolato e graduato in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a coloro che sono comunque collocati in posizione marginale sul mercato del lavoro. Con la lettera b) si prevede l'adozione di norme di semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, da articolare in funzione dell'obiettivo della stabilizzazione delle prestazioni di lavoro, mentre la lettera c) si occupa dell'incentivazione del lavoro a tempo parziale, con riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale nelle quali siano coinvolti soggetti tradizionalmente in posizione di debolezza sul mercato del lavoro. La lettera d) si occupa del collegamento tra le politiche di incentivazione finanziaria e le politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale, mentre spetta al principio di delega di cui alle successiva lettera e) assicurare il coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e sugli ammortizzatori sociali. Con la lettera f), infine, si provvede ad incentivare l'investimento in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.
Importanti novità sono contenute anche nell'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, recante la delega per il riordino degli ammortizzatori sociali. Di particolare rilievo,in proposito, i principi di delega, di cui alla lettera a) del comma 1, riguardanti la revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, da articolare in relazione a distinte tipologie di trattamento a base assicurativa e a base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità, alla maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni; tale ultimo principio, in connessione con l'effettività della prestazione d'opera, viene richiamato anche per quanto concerne i benefici concessi sulla base di requisiti ridotti. L'assetto proattivo delle tutele, richiamato dalla lettera b), mira a creare le condizioni per incentivare la ricerca di lavoro, attraverso la verifica periodica dello stato di disoccupazione, la frequenza obbligatoria a programmi formativi, da attuare anche attraverso la sperimentazione di forme di bilateralità che concorrano a definirne l'orientamento, e la perdita del diritto al sostegno al reddito nel caso di rifiuto delle azioni formative ovvero delle occasioni di occupazione o di prestazione di lavoro irregolare. L'accento posto nel disegno di legge delega all'esame sulla formazione è confermato anche dalla lettera g), riguardante l'adozione di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego, per i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale.
Nell'ambito delle modifiche proposte dal Governo al disegno di legge n. 848-bis e finalizzate a dare attuazione al Patto per l'Italia, occorre poi ricordare l'emendamento 2.0.1, che provvede ad incrementare al 60 per cento della retribuzione, l'indennità ordinaria di disoccupazione, portando la durata massima complessiva del trattamento a ventiquattro mesi, elevati a trenta per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e dando vita ad un meccanismo a scalare, che prevede la riduzione degli importi nel terzo e quarto trimestre di erogazione, nella misura, rispettivamente del 40 e 30 per cento della retribuzione.
Una parte consistente del dibattito - prosegue il relatore - è stata poi dedicata all'esame dell'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, che recepisce quanto previsto dall'allegato 2 del Patto per l'Italia: malgrado l'avviso contrario espresso dagli esponenti dei Gruppi politici dell'opposizione, occorre ribadire, come già il relatore ha affermato più volte nel corso della discussione, che le disposizioni proposte dal Governo non costituiscono in alcun modo una sospensione delle garanzie stabilite all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, e che queste ultime non vengono messe in discussione. In proposito, occorre sottolineare che la sostanziale diversità contenutistica dell'emendamento 3.1 rispetto all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis, dà la misura della disponibilità del Governo a rimeditare, anche alla luce del confronto con le parti sociali, le sue proposte originarie sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta - prosegue il relatore - di applicare un principio, relativo al non computo dei lavoratori neoassunti, che, come ricorda il Patto per l'Italia, è stato concordato tra il Governo e le parti sociali, ai fini dell'individuazione del campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori; anche in passato, peraltro, il principio del non computo è stato recepito in intese tra Governo e parti sociali, poi tradotte in norme di legge, che hanno interessato i contratti di formazione lavoro nel 1984, i contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili nel 2000.
L'emendamento 3.1 ripropone dunque la formula del non computo, limitandola, in via sperimentale, ad un periodo di tre anni e al solo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; a differenza degli accordi sopra citati, inoltre, non vengono coinvolti i diritti sindacali. Occorre poi considerare che il monitoraggio sull'applicazione della sperimentazione, con la verifica congiunta del Governo e delle parti sociali dopo due anni, offre un'ulteriore garanzia sull'obiettività della valutazione in ordine agli effetti prodotti in termini di incentivazione dell'occupazione e della crescita dimensionale delle imprese.
Per i motivi su esposti, il relatore ha ritenuto a suo tempo di esprimere perplessità sulla decisione di abbinare il disegno di legge n. 2008, di cui è primo firmatario il senatore Di Siena, in quanto esso, diversamente dal testo proposto dal Governo, interviene a modificare sostanzialmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
Dopo aver ricordato che il Governo propone la soppressione dell'articolo 4, in materia di arbitrato, il relatore, avviandosi a concludere la sua replica, osserva che in alcuni disegni di legge sottoscritti dai senatori facenti capo ai Gruppi politici del centro sinistra è possibile ravvisare un significativo impegno ad approfondire temi rilevanti, alcuni dei quali costituiscono anche l'oggetto del disegno di legge n. 848-bis. Auspica pertanto che, nel prosieguo del dibattito, ferma restando l'impostazione di fondo della proposta del Governo, sia possibile dare vita ad un confronto aperto, che consenta anche di apportare al testo del disegno di legge n. 848-bis i miglioramenti dei quali si ravvisi l'opportunità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


 La seduta termina alle ore 16.