LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDI' 14 MAGGIO 2003
163a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
RAGNO
IN SEDE REFERENTE
(848-bis) Delega al Governo in
materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure
sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo
indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro,
risultante dallo stralcio deliberato
dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di
legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4
della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed
integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti
senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni
politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per
l'estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto sospeso nella
seduta dell'8 maggio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di
giovedì 8 maggio, essendosi già chiusa la discussione generale sui disegni di
legge in titolo, il rappresentante del Governo ha svolto la replica. Dà quindi
la parola al relatore.
Il relatore TOFANI osserva preliminarmente che
la discussione svoltasi ha avuto caratteri di particolare complessità ed
ampiezza, ed ha anche risentito dell'eco del dibattito già avviato in
Commissione sul testo originario del disegno di legge n. 848, che, per la parte
già definitivamente licenziata dalle Camere, ha dato vita alla legge n. 30 del
2003. Dai vari interventi dei parlamentari aderenti ai gruppi politici
dell'opposizione, è emersa poi con chiarezza un'impostazione di fondo
radicalmente diversa rispetto a quella proposta dal Governo, e tale diversità è
testimoniata anche dal contenuto di una parte considerevole degli emendamenti
presentati, che, a prescindere dalle proposte di modifica ispirate ad una
chiara finalità ostruzionistica, danno corpo ad un differente approccio ai temi
degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali e dell'arbitrato.
Inoltre, proprio l'ampiezza e l'organicità delle riforme prospettate nel testo
all'esame ha suscitato un interesse che è andato al di là dei componenti della
Commissione e che ha sollecitato ad intervenire nella discussione generale non
pochi senatori che di essa non fanno parte.
Peraltro, occorre anche ricordare che il Governo
ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli articoli da 1 a 3, al
fine di recepire ed attuare i contenuti del Patto per l'Italia, che tuttaia ha
già trovato una sua parziale realizzazione con la già citata legge n. 30, di
cui il disegno di legge n. 848-bis rappresenta il necessario
completamento.
Gli emendamenti del Governo, dunque, modificano
in modo significativo il testo originario del disegno di legge n. 848-bis:
con l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, relativo agli
incentivi all'occupazione, viene opportunamente ribadito il richiamo al
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché
l'impegno a conformarsi agli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia di occupabilità. Per quanto concerne i criteri ed i principi direttivi,
viene posta in rilievo, alla lettera a) del comma 1, l'esigenza di dare
vita ad un riordino generale degli schemi di incentivazione delle nuove
assunzioni, articolato e graduato in connessione con le caratteristiche
soggettive degli interessati, con particolare riferimento a coloro che sono
comunque collocati in posizione marginale sul mercato del lavoro. Con la
lettera b) si prevede l'adozione di norme di semplificazione delle
misure di incentivazione finanziaria, da articolare in funzione dell'obiettivo
della stabilizzazione delle prestazioni di lavoro, mentre la lettera c) si
occupa dell'incentivazione del lavoro a tempo parziale, con riferimento alle
ipotesi di espansione della base occupazionale nelle quali siano coinvolti
soggetti tradizionalmente in posizione di debolezza sul mercato del lavoro. La
lettera d) si occupa del collegamento tra le politiche di incentivazione
finanziaria e le politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale, mentre
spetta al principio di delega di cui alle successiva lettera e) assicurare
il coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione
e sugli ammortizzatori sociali. Con la lettera f), infine, si provvede
ad incentivare l'investimento in attività di formazione continua, anche
attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento, di cui all'articolo
118 della legge n. 388 del 2000.
Importanti novità sono contenute anche
nell'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, recante la
delega per il riordino degli ammortizzatori sociali. Di particolare rilievo,in
proposito, i principi di delega, di cui alla lettera a) del comma 1,
riguardanti la revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e
in costanza di rapporto di lavoro, da articolare in relazione a distinte
tipologie di trattamento a base assicurativa e a base solidaristica, alle
condizioni di ammissibilità, alla maggiore corrispondenza tra contribuzioni e
prestazioni; tale ultimo principio, in connessione con l'effettività della
prestazione d'opera, viene richiamato anche per quanto concerne i benefici
concessi sulla base di requisiti ridotti. L'assetto proattivo delle tutele,
richiamato dalla lettera b), mira a creare le condizioni per incentivare
la ricerca di lavoro, attraverso la verifica periodica dello stato di
disoccupazione, la frequenza obbligatoria a programmi formativi, da attuare
anche attraverso la sperimentazione di forme di bilateralità che concorrano a
definirne l'orientamento, e la perdita del diritto al sostegno al reddito nel
caso di rifiuto delle azioni formative ovvero delle occasioni di occupazione o
di prestazione di lavoro irregolare. L'accento posto nel disegno di legge
delega all'esame sulla formazione è confermato anche dalla lettera g),
riguardante l'adozione di interventi formativi, concordati con i servizi
per l'impiego, per i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o
di ristrutturazione aziendale.
Nell'ambito delle modifiche proposte dal Governo
al disegno di legge n. 848-bis e finalizzate a dare attuazione al Patto per
l'Italia, occorre poi ricordare l'emendamento 2.0.1, che provvede ad
incrementare al 60 per cento della retribuzione, l'indennità ordinaria di
disoccupazione, portando la durata massima complessiva del trattamento a
ventiquattro mesi, elevati a trenta per i lavoratori licenziati da aziende
operanti nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e dando vita ad un meccanismo a
scalare, che prevede la riduzione degli importi nel terzo e quarto trimestre di
erogazione, nella misura, rispettivamente del 40 e 30 per cento della
retribuzione.
Una parte consistente del dibattito - prosegue
il relatore - è stata poi dedicata all'esame dell'emendamento 3.1, interamente
sostitutivo dell'articolo 3, che recepisce quanto previsto dall'allegato 2 del
Patto per l'Italia: malgrado l'avviso contrario espresso dagli esponenti dei
Gruppi politici dell'opposizione, occorre ribadire, come già il relatore ha
affermato più volte nel corso della discussione, che le disposizioni proposte
dal Governo non costituiscono in alcun modo una sospensione delle garanzie
stabilite all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, e che queste ultime non
vengono messe in discussione. In proposito, occorre sottolineare che la sostanziale
diversità contenutistica dell'emendamento 3.1 rispetto all'articolo 3 del
disegno di legge n. 848-bis, dà la misura della disponibilità del
Governo a rimeditare, anche alla luce del confronto con le parti sociali, le
sue proposte originarie sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta - prosegue il relatore - di applicare
un principio, relativo al non computo dei lavoratori neoassunti, che, come
ricorda il Patto per l'Italia, è stato concordato tra il Governo e le parti
sociali, ai fini dell'individuazione del campo di applicazione dello Statuto
dei lavoratori; anche in passato, peraltro, il principio del non computo è
stato recepito in intese tra Governo e parti sociali, poi tradotte in norme di
legge, che hanno interessato i contratti di formazione lavoro nel 1984, i
contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i
lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili nel 2000.
L'emendamento 3.1 ripropone dunque la formula
del non computo, limitandola, in via sperimentale, ad un periodo di tre anni e
al solo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; a differenza degli accordi
sopra citati, inoltre, non vengono coinvolti i diritti sindacali. Occorre poi
considerare che il monitoraggio sull'applicazione della sperimentazione, con la
verifica congiunta del Governo e delle parti sociali dopo due anni, offre
un'ulteriore garanzia sull'obiettività della valutazione in ordine agli effetti
prodotti in termini di incentivazione dell'occupazione e della crescita
dimensionale delle imprese.
Per i motivi su esposti, il relatore ha ritenuto
a suo tempo di esprimere perplessità sulla decisione di abbinare il disegno di
legge n. 2008, di cui è primo firmatario il senatore Di Siena, in quanto esso,
diversamente dal testo proposto dal Governo, interviene a modificare
sostanzialmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
Dopo aver ricordato che il Governo propone la
soppressione dell'articolo 4, in materia di arbitrato, il relatore, avviandosi
a concludere la sua replica, osserva che in alcuni disegni di legge
sottoscritti dai senatori facenti capo ai Gruppi politici del centro sinistra è
possibile ravvisare un significativo impegno ad approfondire temi rilevanti,
alcuni dei quali costituiscono anche l'oggetto del disegno di legge n. 848-bis.
Auspica pertanto che, nel prosieguo del dibattito, ferma restando
l'impostazione di fondo della proposta del Governo, sia possibile dare vita ad
un confronto aperto, che consenta anche di apportare al testo del disegno di legge
n. 848-bis i miglioramenti dei quali si ravvisi l'opportunità.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
La
seduta termina alle ore 16.