LAVORO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDi' 8 MAGGIO 2003
161a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il
lavoro e le politiche sociali Sacconi.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(848-bis) Delega al Governo in
materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure
sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo
indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro,
risultante dallo stralcio deliberato
dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di
legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4
della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed
integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti
senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni
politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per
l'estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto sospeso nella
seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la
discussione generale.
Interviene in sede di replica il sottosegretario
SACCONI, evidenziando preliminarmente che la discussione generale è risultata
utile e proficua, in quanto ha contribuito a mettere a fuoco la questione
essenziale che il Governo ha inteso sottoporre all'attenzione delle forze
politiche e sociali, attinente all'individuazione di un congruo punto di
equilibrio tra flessibilità e sicurezza, nel mercato del lavoro.
In tale contesto, la prospettazione, da parte di
taluni esponenti dei gruppi politici dell'opposizione, della necessità di
fronteggiare, attraverso la modifica dell'assetto disciplinare inerente agli
ammortizzatori sociali, il fenomeno della precarizzazione del lavoro - a
giudizio degli stessi destinato ad accentuarsi a seguito all'attuazione delle
disposizioni contenute nella legge n. 30 del 2003 - risulta del tutto priva di
fondamento. Le analisi statistiche hanno infatti evidenziato che in Italia la
diffusione di rapporti di lavoro precario si è mantenuta entro una dimensione
molto più ridotta di quella riscontrabile in altri paesi europei, anche se
negli ultimi anni l'area dei rapporti di lavoro a termine si è estesa in modo
significativo, soprattutto per effetto delle innovazioni normative introdotte
in tale materia durante la scorsa legislatura, che risultano peraltro
condivisibili relativamente ai profili in questione. Il Governo in carica si è
limitato a varare, nel 2001, il decreto legislativo che recepisce l'avviso
comune europeo sul contratto a tempo determinato, e, pertanto, ove da parte dei
Gruppi dell'opposizione si volessero riproporre le preoccupazioni inerenti la
cosiddetta precarizzazione - preoccupazioni peraltro non suffragate dalle
statistiche - occorrerebbe però anche riconoscere che le cause di esse devono
essere individuate nelle misure adottate nella passata legislatura.
A fronte di tale situazione, non si può dunque
sostenere che la legge n. 30 del 2003 tende a favorire l'ulteriore diffusione
di situazioni di precarietà sul lavoro, a meno che non si voglia introdurre
un'impropria ed inaccettabile equazione tra precarietà e flessibilità. La ratio
sottesa alla disciplina legislativa di delega si incentra essenzialmente
sull'obiettivo di "spalmare" il carico di lavoro, a parità di
fatturato, sul maggior numero possibile di lavoratori, attraverso la promozione
di forme lavorative a tempo parziale e a chiamata, fermo restando l'obiettivo
di fondo di incoraggiare la stabilizzazione e la diffusione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato. Le misure proposte dal Governo intendono
perseguire tale finalità attraverso il miglioramento del rapporto dell'impresa
col fattore lavoro, fino ad oggi problematico a tal punto da indurre molti
imprenditori all'effettuazione di abnormi investimenti sulle tecnologie di
processo - proprio al fine di ridurre l'utilizzo della forza lavoro - con
conseguente sottrazione di risorse agli investimenti finalizzati
all'innovazione del prodotto.
L'introduzione in ambito lavoristico di
fattispecie innovative, quali lo staff leasing, si inquadra anch'esso in
un'ottica del tutto avulsa da quella attinente alla precarizzazione, essendo in
particolare finalizzata a favorire l'aumento degli standard di
terzializzazione - che al momento risultano inferiori a quelli degli altri
paesi europei - nonché a superare i numerosi dubbi interpretativi spesso
insorti in relazione alle fattispecie dell' appalto di servizi illecito e
dell'interposizione illecita di manodopera.
In riferimento alle collaborazioni coordinate e
continuative, occorre considerare che molte disposizioni sono state introdotte
su richiesta della parte sindacale. E' comunque importante evidenziare che la
legge n. 30, per questo specifico profilo, intende ricondurre nell'ambito del
lavoro autonomo, con la modalità delle collaborazioni "a progetto",
forme improprie di rapporto atipico, spesso volte a celare rapporti effettivi
di lavoro subordinato. Al tempo stesso, il Governo intende incentivare le
imprese a ricorrere al lavoro a tempo parziale e alle tipologie innovative di
rapporto a tempo determinato.
Dalle considerazioni fin qui espresse emerge la
reale ottica di fondo, sottesa al cosiddetto "pacchetto Biagi",
orientata, come già detto, nella direzione della armonizzazione dei profili
inerenti alla flessibilità del lavoro con quelli attinenti alla sicurezza nel
mercato del lavoro. In riferimento a tale ultima problematica va evidenziato
che il mercato del lavoro non offre attualmente adeguati standard di
sicurezza, non solo riguardo alle realtà economiche svantaggiate delle regioni
meridionali, ma anche in relazione alle aree geografiche del nord-est, in cui
la domanda di lavoro risulta in taluni settori superiore all'offerta.
La riforma degli ammortizzatori sociali,
necessaria nel contesto complessivo fin qui descritto, presuppone la preventiva
creazione di condizioni atte ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del
mercato del lavoro. A tal proposito risulta evidente che in taluni settori le
politiche del lavoro promosse in passato sono state del tutto inadeguate, e le
critiche spesso formulate in questo senso da Marco Biagi non hanno fatto altro
che riprendere i rilievi mossi dalle istanze competenti dell'Unione europea.
Efficienza e trasparenza del mercato del lavoro costituiscono comunque
l'elemento fondante di politiche efficaci: basti pensare ai limiti degli
interventi per la formazione professionale, risultati fino ad oggi inefficaci
in quanto incentrati su analisi dei fabbisogni formativi spesso effettuate
tardivamente e basate su dati incerti.
Sono state sollevate anche questioni relative
alla costituzionalità del disegno di legge di delega all'esame, e, in
proposito, appare grave e ingiustificata la decisione della regione Emilia
Romagna di impugnare la legge n. 30 innanzi alla Corte costituzionale, senza
neanche attendere di conoscere gli atti di esercizio della delega.
Con riferimento alle questioni attinenti al
riparto di competenza legislativa fra lo Stato e le regioni, in materia di
ammortizzatori sociali, la configurabilità di una competenza statuale esclusiva
risulta comunque evidente, alla luce della connessione sussistente tra il
sistema degli ammortizzatori e il sistema previdenziale. L'adesione a una
diversa tesi interpretativa risulterebbe non solo erronea, ma anche pericolosa
per l'equilibrio complessivo del sistema, in quanto rischierebbe di instaurare
un meccanismo in base al quale a fronte di una prevedibile competizione fra le
regioni per l'ampliamento della tutela inerente agli ammortizzatori sociali,
resterebbe poi allo Stato il solo compito di fare fronte agli oneri
previdenziali, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale anomala
separazione.
Dopo che il senatore BATTAFARANO ha precisato
che le forze politiche di opposizione non hanno mai ipotizzato la sussistenza
di una competenza delle regioni in materia di ammortizzatori sociali, mentre
invece ritengono che essa sussista per quanto concerne gli incentivi
all'occupazione, il sottosegretario SACCONI esprime la propria soddisfazione
per tale opinione, condivisa anche dalle forze politiche di maggioranza.
Osserva altresì che nel dialogo, non sempre facile, con le province e le
regioni, circa il riparto delle reciproche competenze in materia di ordinamento
del mercato del lavoro, il Governo ritiene essenziale dare priorità
all'attuazione della nuova disciplina del collocamento ordinario e del Sistema
informativo lavoro, che, nella sua nuova veste, tende sempre più a configurarsi
come una rete di servizi all'impiego.
Il Sottosegretario prosegue quindi la sua
esposizione, evidenziando che la riforma degli ammortizzatori sociali,
ridefinita nell'ambito del Patto per l'Italia, si articola su due differenti
pilastri, uno di tipo universale, fondato sull'indennità di disoccupazione, e
l'altro di tipo mutualistico, incentrato sulle intese fra le parti sociali e
volto a garantire l'adozione di interventi di sostegno al reddito
caratterizzati dall'equilibrio tra prestazioni e contribuzioni.
Il meccanismo di accesso alle prestazioni
inquadrabili nell'ambito del sistema degli ammortizzatori sociali va
necessariamente ancorato a un insieme di criteri improntati ad un principio di
rigore e responsabilità, sia per quanto concerne i requisiti pieni sia per i
requisiti cosiddetti "ridotti", risultando invece aberrante l'idea di
garantire in maniera indifferenziata un reddito minimo a tutti i soggetti che
ne siano privi. Quest'ultima scelta rischierebbe infatti di risolversi in un
disincentivo generalizzato nei confronti dell'attività lavorativa, con la
conseguente legittimazione dell'idea che le prestazioni erogate abbiano
carattere sostitutivo del reddito lavorativo.
Diversamente dal reddito minimo di inserimento,
che, soprattutto nel Mezzogiorno, si è rivelato uno strumento del tutto
inidoneo ad assicurare l'accesso sul mercato del lavoro delle fasce sociali più
disagiate, il reddito di ultima istanza, delineato all'interno del Patto per
l'Italia, deve costituire una extrema ratio, da adottare solo in
relazione a quelle situazioni eccezionali in cui le politiche del lavoro
promosse non abbiano consentito il conseguimento gli obiettivi ad essi
inerenti, obiettivi che devono essere incentrati sull'accrescimento degli standard
di efficacia dei servizi destinati al mercato del lavoro, piuttosto che sulla
elargizione indifferenziata di provvidenze ai disoccupati.
Il Governo non condivide l'idea di estendere in
modo indiscriminato il sistema degli ammortizzatori sociali ai lavoratori
autonomi, ma non esclude di prendere in considerazione la possibilità di
studiare specifici interventi di sostegno al reddito - ferma restando
l'esigenza di adottare criteri di accesso particolarmente rigorosi e nel limite
delle risorse finanziarie disponibili - per quei soggetti che, operando in
posizione di indipendenza, anche nella forma dell'autoimprenditorialità,
versino tuttavia in una condizione di dipendenza socio-economica.
In riferimento alle questioni attinenti ai
salari – in particolare per quel che concerne i profili inerenti alla congruità
degli stessi - l'adozione da parte del Governo di politiche orientate nella
direzione della detassazione ha determinato un'attenuazione degli aspetti
problematici riscontrabili in tale materia.
Relativamente alle forme di tutela contro i
licenziamenti illegittimi, contemplate nell'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, è importante evidenziare che la disciplina proposta dal Governo in
attuazione del Patto per l'Italia non è suscettibile di modificare la
conformazione strutturale di tale fattispecie, limitandosi la stessa a incidere
sul mero ambito applicativo della stessa. Tale ottica di fondo, richiamata di
recente anche da autorevoli dirigenti delle organizzazioni sindacali che hanno
sottoscritto il Patto per l'Italia, risulta non del tutto divergente rispetto a
quella sottesa alle varie misure adottate in passato, incentrate anch'esse sul
principio del non computo di unità lavorative ai fini del raggiungimento della
soglia dei quindici dipendenti - necessaria per l'applicabilità della tutela
reintegratoria - per finalità sostanzialmente riconducibili all'incentivazione
di nuove assunzioni. La CGIL, che attualmente si oppone all'adozione di tali
politiche, non ha mai manifestato in passato la propria contrarietà rispetto
alle sopracitate misure di incentivazione dell'occupazione .
Il senatore VIVIANI precisa brevemente che tali
misure, assunte in passato, costituivano il punto di partenza di politiche del
lavoro inquadrabili in un'ottica di più ampio respiro e orientate comunque in
una prospettiva evolutiva, mentre attualmente gli interventi posti in essere si
connotano essenzialmente come il momento conclusivo di una strategia,
insuscettibile di ulteriori sviluppi.
Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che la
disciplina prevista, in riferimento alla materia inerente alla tutela contro i
licenziamenti illegittimi, si prefigge l'obiettivo di incentivare la crescita
dimensionale delle imprese e si pone in un'ottica attuativa rispetto al Patto
per l'Italia, a cui hanno aderito quasi tutte le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Nel ribadire la disponibilità del Governo ad un
confronto ampio e senza pregiudiziali su tutti i temi oggetto del disegno di
legge n. 848-bis, il rappresentante del Governo auspica un rapido iter
di approvazione dello stesso, prospettando l'opportunità che l'esame
parlamentare prosegua contestualmente alla celebrazione del referendum del
15 giugno, anche al fine di evidenziare temi ad argomenti che pongano in luce
la sostanziale inutilità della consultazione popolare.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta
pervenutagli da alcuni componenti della Commissione, propone di sconvocare
l'odierna seduta pomeridiana, originariamente prevista per le ore 14.30.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,15.