B I
L A N C I O (5a)
MERCOLEDI' 11 GIUGNO 2003
322a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
(848-bis) Delega al
Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di
misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a
tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di
lavoro, risultante dallo stralcio
deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del
disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 11a Commissione su testo
ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo,
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e rinvio
dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi della
medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.1 e 2.1. Rinvio dell'esame
dei restanti emendamenti)
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti 1.1 e 2.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4, all'alinea del comma 1, dopo le parole "entrata in vigore della presente legge," siano inserite le seguenti "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 e 2.1 con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che in entrambe le proposte, al comma 1, le parole:"senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica", e che nel testo del disegno di legge sia aggiunto, in fine, un articolo del seguente tenore "Art. 4-bis (Disposizioni finali) 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. ">>.