.0.1/22
Montagnino, Ripamonti, Battafarano, Treu, Dato,
Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani
All'emendamento
2.0.1, al comma 1, premettere il seguente:
«01.
All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge
11 maggio 1990, n. 108, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata
rispettivamente fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai dieci anni ovvero per il lavoratore di imprese ubicate nei
territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e fino a
14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni
ovvero di età anagrafica superiore a quarantacinque anni, se dipendenti da datore
di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro"».
Conseguentemente,
sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina
dell'indennizzo per licenziamento senza giusta causa, nonché dell'indennità di
disoccupazione».