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Montagnino, Ripamonti, Battafarano, Treu, Dato, Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani
        All'emendamento 2.0.1, al comma 1, premettere il seguente:
        «01. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata rispettivamente fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni ovvero per il lavoratore di imprese ubicate nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni ovvero di età anagrafica superiore a quarantacinque anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro"».
    Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina dell'indennizzo per licenziamento senza giusta causa, nonché dell'indennità di disoccupazione».