2.1
Il Governo
L'articolo
2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
(Delega al Governo in materia di
ammortizzatori sociali)
1.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un
riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e
strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle
imprese secondo criteri di autogestione e, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza
di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base
assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità
al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei
trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni
e prestazioni. Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di «requisiti
ridotti», rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e
periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione d'opera, che adegui
tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti;
b)
assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e
ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed
il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni
soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli
ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerentemente a quanto
previsto nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, un controllo
periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei
soggetti che percepiscono l'indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria
per i soggetti che percepiscono l'indennità, con certificazione finale del
risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi
per l'impiego, anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che
concorrano a definire l'orientamento formativo; la perdita del diritto al
sostegno del reddito nel caso di rifiuto delle azioni di formazione, di altra
misura o occasione di lavoro – secondo modalità appositamente definite –, o di
prestazioni di lavoro irregolare;
c)
razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del
sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di
trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento
delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro,
lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità separata per settore
produttivo; definizione a decorrere non prima del 1º gennaio 2004, attraverso
accordi preventivi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore, della contribuzione di
equilibrio nonché di una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al
finanziamento dei settori in disavanzo; possibilità di scegliere differenti
basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e
penalizzazioni;
d)
fermo restando quanto disposto dalla legge n. 662 del 1997 ed in analogia con
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, in particolare per quanto
riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in via prioritaria per
i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al
reddito, di misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici
bilaterali e relative strutture da parte di associazioni rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative con lo scopo
di gestire prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale
obbligatorio di sostegno al reddito;
e)
ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa per
le diverse tipologie di soggetti e situazioni;
f)
semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione,
garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione
quanto più possibile anticipatrice;
g)
adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione
o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concordati con i servizi
per l'impiego e certificati dagli organismi pubblici o dagli organismi
bilaterali, nell'ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o
territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative;
h)
monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in
condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi
prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per
la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione.».