2.1
Il Governo
        L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

        1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione e, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
            a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti, anche in funzione di una maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni. Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di «requisiti ridotti», rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione d'opera, che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti;
            b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, un controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l'indennità, con certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l'impiego, anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo; la perdita del diritto al sostegno del reddito nel caso di rifiuto delle azioni di formazione, di altra misura o occasione di lavoro – secondo modalità appositamente definite –, o di prestazioni di lavoro irregolare;
            c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo; definizione a decorrere non prima del 1º gennaio 2004, attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore, della contribuzione di equilibrio nonché di una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;
            d) fermo restando quanto disposto dalla legge n. 662 del 1997 ed in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, in particolare per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito, di misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali e relative strutture da parte di associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
            e) ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;
            f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;
            g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego e certificati dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali, nell'ambito di piani di reinserimento definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative;
            h) monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione.».