1.1

Il Governo

        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:


«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione)


        1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;

            b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
            c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei armi conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;
            d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva;
            e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;
            f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».