1.1
Il Governo
L'articolo
1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
(Delega
al Governo in materia di incentivi alla occupazione)
1.
Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a
favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di
occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e
a bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i
processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato a emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti
legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni
in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali
in materia di incentivi alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla
autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura
in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo
interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche
soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di
lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori
di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di
svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;
b)
articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria,
anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto
di lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto
inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla
trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine
di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
c)
previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a
tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione
economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare
riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base
occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in
percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei armi
conviventi, di lavoratori con età superiore ai 55 anni, di lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due
anni di inattività nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a
tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;
d)
collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di
sviluppo e riequilibrio territoriale, anche al fine di accompagnare i processi
di localizzazione produttiva;
e)
coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e
delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al
fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del
lavoro;
f)
introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di
lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche
attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché essa sia certificata dagli
organismi pubblici o dagli organismi bilaterali».