3.1
Il Governo
Sostituire
l’articolo con
il seguente:
«Art. 3.
(Delega al Governo in materia di
altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e
della crescita dimensionale delle imprese)
1.
Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale
delle imprese il Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più
decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
ai fini della individuazione
del campo di applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati delle
nuove assunzioni mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time,
o con contratti di formazione e
lavoro, instaurati nell’arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi;
b)
inapplicabilità della misura
di cui alla lettera a) ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, già rientrantií al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione
dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti,
un numero di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicate dallo
stesso articolo 18;
c)
non riconducibilità al
concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un’impresa ad
un’altra nella esecuzione di un appalto, là dove presente una disposizione di
legge o una clausola contrattuale a tutela del passaggio del personale alle
dipendenze dell’impresa subentrante;
d)
previsione di misure di
monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;
e)
previsione che decorsi
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà
a una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle
dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione
nel frattempo determinatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne al
Parlarnento e valutare l’efficacia della misura».