3.1
Il Governo
        Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese)
        1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese il Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, o con contratti di formazione e lavoro, instaurati nell’arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
            b) inapplicabilità della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, già rientrantií al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti, un numero di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicate dallo stesso articolo 18;
            
c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un’impresa ad un’altra nella esecuzione di un appalto, là dove presente una disposizione di legge o una clausola contrattuale a tutela del passaggio del personale alle dipendenze dell’impresa subentrante;
            
d) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;
            
e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà a una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlarnento e valutare l’efficacia della misura».