LA GARANZIA MUTUALISTICA

ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI CONFIDI
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
STRUTTURA E CRITERI OPERATIVI
NATURA GIURIDICA E REGIME FISCALE

 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI CONFIDI

In Italia, gli organismi di garanzia mutualistica - denominati comunemente "Confidi" - nascono negli anni '50, dall'associazione di piccoli imprenditori che, su base assolutamente volontaristica, intendono superare le tradizionali difficoltà nell'accesso a fonti di finanziamento esterne.

La nascita dei confidi è stata, quindi, la risposta "solidaristica" a condizioni del mercato dei capitali per le PMI difficili e che si facevano più aspre in coincidenza di crisi congiunturali. Il vero decollo dei confidi è coinciso, infatti, con le gravi crisi petrolifere degli anni '70 che condussero all'applicazione di rigide misure di inquadramento del credito.

Nella realtà economica e finanziaria attuale, il processo in atto di consolidamento del sistema bancario rischia di penalizzare la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese che presentano costi fissi relativi più elevati rispetto alle grandi imprese, un maggior grado di rischiosità e soprattutto difficoltà nel reperire garanzie patrimoniali.

In tale contesto, un ruolo cruciale lo gioca la Garanzia Mutualistica che, attraverso la prestazione di garanzie collettive, mira a migliorare l’accesso delle PMI alle fonti di finanziamento, con effetti positivi sulle potenzialità d’investimento e di crescita e sul riequilibrio della struttura finanziaria.

I Confidi intervengono esclusivamente a favore di imprese economicamente e finanziariamente sane, ma penalizzate nell’accesso al credito dall’eccessiva richiesta di garanzie da parte delle banche. Ciò riguarda soprattutto le imprese più piccole, che incontrano maggiori difficoltà nel reperimento dei collaterali.

Il fenomeno del razionamento del credito costituisce una conferma empirica della teoria delle asimmetrie informative: le banche trovano difficoltà nel selezionare efficientemente il credito e nel valutare la profittabilità dell'iniziativa, discriminando l'impresa minore.

I Confidi rappresentano uno strumento importante funzionale agli istituti bancari che consente loro di accedere ad informative rilevanti sullo stato e sulle potenzialità dell’impresa da finanziare, consentendo di ridurre le distorsioni prodotte sul mercato del credito dalle asimmetrie informative.

Pur rimanendo l'accrescimento delle capacità di credito dell'impresa l'obiettivo principale dei confidi, negli ultimi anni essi stanno sviluppando nuove capacità di servizio per rispondere a una più complessa e differenziata domanda delle imprese socie, accostando all'attività di garanzia,  la prestazione di consulenza e assistenza nell'area finanziaria (check aziendale, credito agevolato, parabancario, capitale di rischio).

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Nel corso degli anni, tra consorzi e cooperative di garanzia si sono sviluppate varie forme di raccordo e coordinamento a livelli territoriali diversi, con funzioni differenti e con un diverso grado di strutturazione. La compagine dei confidi si può presentare, attualmente, secondo uno schema a cinque livelli:

  1. Confidi provinciali: sono espressione diretta delle piccole e medie imprese che li costituiscono e in funzione delle quali operano;
  2. Confidi regionali: sono organismi di garanzia che spesso accanto ad un'attività di prestazione di garanzia su finanziamenti prevalentemente a medio-lungo termine, esercitano un'attività di controgaranzia e cogaranzia nei confronti dei confidi provinciali;
  3. Federazioni nazionali: vi sono 5 strutture federative con finalità di coordinamento, rappresentanza e assistenza: FEDART FIDI (Confartigianato-Cna), FEDERASCOMFIDI (Confcommercio), FEDERCONFIDI (Confindustria), FEDERFIDI (Confesercenti) e FINCREDIT (Confapi).
  4. Coordinamento Nazionale Confidi: composto dalle federazioni nazionali di cui al punto precedente, il Coordinamento svolge azioni coordinate su temi di comune interesse, di rappresentanza esterna e di coordinamento della partecipazione all'Associazione Europea di Mutua Garanzia (AECM);
  5. AECM: l'Associazione Europea di Mutua Garanzia, con sede a Bruxelles, è l'organismo di rappresentanza dei confidi europei presso le istituzioni politiche e finanziarie dell'Unione Europea. Vi partecipano oltre alla federazione italiana, le organizzazioni di rappresentanza dei confidi francesi, spagnoli, portoghesi, inglesi, irlandesi, tedeschi, austriaci, belgi, turchi, cechi, croati, finlandesi, marocchini, lituani e ungheresi.

STRUTTURA E CRITERI OPERATIVI

Aderendo la piccola impresa ad un confidi, essa concorre alla costituzione del fondo consortile/capitale sociale e delle garanzie mutualistiche, rilasciando, di regola, una garanzia personale (fidejussione) e versando un contributo monetario.

La garanzia mutualistica è composta, infatti, da un fondo fidejussorio e da un fondo liquido detto “fondo rischi”, nel quale confluiscono:

  1. i cosiddetti “ristorni”, pari a una percentuale del tasso di interesse, pagati dai soci che hanno usufruito della garanzia mutualistica. In alcuni casi l'impresa versa al confidi un deposito cauzionale;
  2. eventuali contributi di enti sostenitori pubblici e privati.

Mentre la fidejussione ha, nella prassi, più un valore formale di adesione all'idea solidaristica che un valore reale di garanzia, questa viene espressa dal “fondo rischi” liquido. Le capacità patrimoniali di ciascun confidi si misurano in base all'entità del fondo rischi.

La consistenza del fondo rischi determina, quindi, la capacità negoziale del confidi nei  rapporti con le banche, disciplinati da apposite convenzioni che definiscono diritti ed obblighi del confidi che presta la garanzia e della banca convenzionata che concede il prestito.

NATURA GIURIDICA E REGIME FISCALE

Premesso che i confidi possono costituirsi sotto varie strutture giuridiche di tipo associativo, in particolare quella consortile e quella cooperativa, nell'industria è più frequente il ricorso alla struttura consortile, mentre nel commercio prevale la struttura cooperativa, scelta anche dalla quasi totalità dei confidi dell'artigianato.

Entrambe le strutture giuridiche comunque comportano per l'organismo di garanzia collettiva fidi la non tassazione, sia ai fini dell'IRPEG che dell'IVA. 

Mentre la disciplina consortile lascia grande spazio alla libera regolamentazione degli imprenditori associati, quella delle cooperative si presenta più rigida e articolata.

La cooperativa di garanzia ha però il beneficio di usufruire di un regime fiscale più vantaggioso, potendo ad esempio recuperare le imposte versate, a titolo d'acconto, sugli interessi attivi percepiti sui fondi rischi depositati presso le banche.