Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VADEMECUM

 

 

DISPOSIZIONI PER LA COMPLETA

 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA

 

1 Luglio 2007

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contenuti

 

  1. Normativa di riferimento. 
  2. Il Servizio di Maggior Tutela.
  3. Il Servizio di Salvaguardia.
  4. Direttive agli esercenti la vendita di energia elettrica ai clienti finali.
  5. Norme sul Recesso dai Contratti di fornitura.
  6. La liberalizzazione del mercato elettrico per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione: domande e risposte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

 

La normativa di riferimento per la liberalizzazione del mercato di energia elettrica è:

 

 

§         Del. 135/07 - Tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall’1 luglio 2007.

§         Del. 144/07 - Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

§         Del. 156/07 - Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07. (TIV)

§         Del. 159/07 - Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali.

 

Direttiva 2003/54/CE  

 

La Direttiva 2003/54/CE  nell’Art. 3, comma 3 prevede l’istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti civili e, a discrezione del legislatore nazionale, per le piccole imprese al fine di assicurare che la fornitura dell’energia elettrica sia effettuata a prezzi e qualità ragionevoli. Questo regime viene definito come Servizio di vendita di Maggior Tutela.

 

La suddetta Direttiva prevede all’ Art. 3, comma 5 l’istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti al fine di assicurare che, in ogni momento, i clienti abbiano un proprio fornitore, tale regime viene nominato Servizio di vendita di Salvaguardia.

 

Legge n. 125 del 3 Agosto 2007

 

La Legge n. 125 del 3 Agosto 2007, di conversione in legge del decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, reca Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Tale legge di recepimento della Direttiva 2003/54/CE prevede la Separazione tra distribuzione e vendita di elettricità, la definizione del servizio di Maggior Tutela e del servizio di Salvaguardia.

Di seguito si riportano glia articoli di riferimento ai singoli argomenti.

 

Separazione tra distribuzione e vendita:

 

Art. 1, comma 1:

 

 

Il servizio di Maggior Tutela:

 

Art. 1, comma 2:

 

 

Art. 1, comma 3:

 

 

Il servizio di Salvaguardia

 

Art. 1, comma 4:

 

 

 

Provvedimenti Autorità per l’energia elettrica ed il gas

 

Il mercato vincolato cessa di esistere al 30 giugno 2007, la completa apertura del mercato all’1 luglio 2007 ha reso necessario rivedere le disposizioni contenute nel Testo integrato di Regolazione alla luce dell’idoneità di tutti i clienti finali.

 

L’Autorità, quindi,  ha rivisto la delibera n. 05/04 - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, con la delibera n. 135/07 in cui vengono definite le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica destinata ai clienti finali domestici TIT (Testo integrato trasporto) e la delibera n. 156/07 TIV (Testo integrato vendita).

 

La delibera n. 156/07, il cosiddetto TIV:

 

 

 

 

 


IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

 

 

I clienti del servizio di maggior tutela 

 

Sono ammessi al servizio di maggior tutela:

 

 

In particolare all’1 luglio 2007 tali clienti sono ammessi d’ufficio al servizio di maggior tutela se:

 

 

Assetto del Servizio di Maggior Tutela

 

L’attività di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente unico mentre l’attività di commercializzazione è svolta dalle imprese distributrici, o da apposite società di vendita operanti come soggetti esercenti la maggior tutela.

Questo assetto è diverso dal mercato del gas naturale dove tutti i venditori offrono un servizio similare al servizio di maggior tutela.

L’Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento mentre l’esercente la maggior tutela assume la qualifica di utente del trasporto e offre le condizioni di erogazione definite dal TIV.

 

L’assetto del Servizio di Maggior Tutela cambia per le imprese distributrici che hanno un numero maggiore o minore di 100.000 clienti, in quanto possono o meno avere una società collegata che effettua il servizio di vendita.

 

Di seguito si riportano due schemi esemplificativi  dell’Assetto del Servizio di Maggior Tutela:

 

 Imprese distributrici <100.000 clienti

 

L’Acquirente unico si approvvigiona al Mercato all’ingrosso e cede energia con un contratto di cessione all’Impresa distributrice (Esercente la Maggior Tutela), che vende energia al cliente finale con Contratto di erogazione maggior tutela definito secondo le regole del TIV (compreso il servizio di trasporto). Terna gestisce il servizio di dispacciamento.

 

 

               Imprese distributrici <100.000 clienti

 

 

Imprese distributrici > 100.000 clienti

 

L’Acquirente unico acquista elettricità al Mercato all’ingrosso e la cede con contratto di cessione ad apposita società di vendita, la quale la vende con contratto di erogazione maggior tutela definito secondo le regole del TIV (compreso il servizio di trasporto) al cliente finale. Terna gestisce il servizio di dispacciamento.

 

     Imprese distributrici > 100.000 clienti

Attivazione del Servizio di Maggior Tutela

 

È ammesso al servizio di Maggior Tutela ogni cliente finale non domestico connesso in bassa tensione BT fino al momento dell’identificazione dei requisiti di piccola impresa.

 

Si accede al Servizio nel caso i clienti si trovino senza un venditore nel mercato libero.

 

L’esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l’avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta ovvero dall’attivazione del servizio.

 

Se il cliente non possiede i requisiti della piccola impresa, viene servito nell’ambito del servizio di salvaguardia.

Per le imprese connesse in BT che non hanno i requisiti di cui alla legge n. 125/07 (dipendenti < 50 e fatturato annuo < 10 milioni di Euro) devono inviare un’autocertificazione con cui accertano di non avere i requisiti di piccola impresa all’esercente il servizio e conseguentemente verranno serviti nel mercato di Salvaguardia.

 

 

Dalle tariffe alle condizioni economiche

 

Nel Mercato vincolato, ante 1 luglio 2007, venivano pagate le TARIFFE che remunerano i servizi svolti in regime di monopolio (es. distribuzione, vendita), esse costituiscono il prezzo massimo che il monopolista, esclusivo erogatore del servizio, poteva praticare.

I CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO non potevano scegliere un venditore e pagavano le tariffe definite dall’Autorità.

 

Le CONDIZIONI ECONOMICHE sono relative a servizi liberamente svolti post 1 luglio 2007 (es. vendita) sono definite sulla base di criteri di mercato e costituiscono una garanzia per il cliente. Il cliente sa di poter ottenere il servizio a un prezzo “ragionevole”e al contempo confrontabile con le offerte del mercato libero.

I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA sono liberi di scegliere un venditore e se non scelgono, pagano le condizioni economiche definite dall’Autorità.

 

Condizioni economiche

 

L’esercente la maggior tutela applica all’energia elettrica prelevata dal cliente finale i seguenti corrispettivi unitari:

 

 

Il corrispettivo PED = PE (prezzo energia) + PD (prezzo dispacciamento) varia per i clienti monorari e per clienti multiorari. Tali corrispettivi sono pubblicati dall’Autorità all’inizio di ciascun trimestre.

 

I valori del corrispettivo PCV sono fissati dal TIV e per il II semestre 2007 sono pari alla componente COV, applicata nel mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di acquisto e vendita.

 

Condizioni contrattuali

 

Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in vigore al 30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione, livelli di qualità commerciale alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.

 

Prezzi di riferimento

 

L’Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale relativa ai clienti in maggior tutela.

 

Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione dall’Acquirente unico agli esercenti la Maggior Tutela, determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale.

 

Cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela maggior tutela.

 

La cessione dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela dall’Acquirente unico agli esercenti avviene in modo simile a quanto accade fino al 30 giugno 2007 per il mercato vincolato (contratto tipo come definito nella delibera n. 78/04, con la controparte adeguata)

 

L’esercente la maggior tutela si approvvigiona per l’energia destinata all’erogazione del servizio interamente dall’Acquirente unico e gli corrisponde un prezzo di cessione.

 

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione di energia elettrica è il mese di calendario. A tal fine, l’Acquirente unico calcola il prezzo di cessione entro il 27 del mese successivo a quello di competenza.

 

 

 

 


 

ELEMENTI COMPONENTI IL PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA

 

 

 

          Fino al 30 giugno 2007:                                                               Dal 1° luglio 2007:

        MERCATO VINCOLATO                                                        MAGGIOR TUTELA

 

 

 

  

Le componenti il prezzo dell’energia elettrica sono:

 

 

 


IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

 

 

I clienti del servizio di salvaguardia

 

Sono clienti ammessi al servizio di salvaguardia tutti i clienti finali non ammessi al servizio di maggior tutela. In particolare, all’1 luglio 2007 tali clienti sono ammessi al servizio di salvaguardia se:

§         al 30 giugno 2007 sono serviti nel mercato vincolato;

§         non hanno esercitato il diritto di recesso dall’impresa distributrice con effetto dall’1 luglio 2007.

 

Attivazione del servizio di salvaguardia

 

I clienti del mercato possono accedere al servizio automaticamente nel caso si trovino senza un venditore nel mercato libero.

L’esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l’avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dall’attivazione indicando:

 

 

Assetto del servizio di salvaguardia

 

Fino all’esito delle gare, l’erogazione del servizio di salvaguardia è svolta dall’impresa distributrice o dalla società di vendita collegata (soggetto esercente la salvaguardia).

 

L’esercente la salvaguardia assume la qualifica di utente del trasporto e di utente del dispacciamento e offre condizioni di erogazione nel rispetto delle disposizioni del TIV con un  regime di prezzi definiti autonomamente e monitorati dall’Autorità, possono essere superiori al servizio di Maggior Tutela.

 

Le Imprese distributrici < 100.000 clienti, si approvvigionano direttamente al Mercato all’ingrosso e offrono il servizio con contratto di erogazione salvaguardia (incluso il servizio di trasporto) ai Clienti in salvaguardia. Terna gestisce il servizio di dispacciamento.

 

    Imprese distributrici < 100.000 clienti

 

 

 

 

 

Le imprese distributrici > 100.000 clienti si approvvigionano al  Mercato all’ingrosso attraverso la  Società di vendita collegata e offrono il servizio ai clienti in Salvaguardia con un contratto di erogazione Salvaguardia (incluso il servizio di trasporto). Terna gestisce il servizio di dispacciamento.

 

 

  Imprese distributrici > 100.000 clienti

 

 

 

 

Clienti in Salvaguardia

 

Condizioni economiche: criteri

 

Il TIV definisce che le condizioni economiche previste nei contratti di erogazione la Salvaguardia debbano riflettere i costi per approvvigionamento dell’energia e dispacciamento e che vengano comunicate al cliente le loro modalità di determinazione e aggiornamento.

Le offerte devono essere proposte in maniera trasparente e non discriminatoria nonchè differenziate per tutte le classi di punti di prelievo presenti nel territorio in cui il servizio è erogato.

 

Le Condizioni economiche devono essere pubblicate mensilmente (su sito internet esercente o quotidiano ad ampia diffusione nell’ambito esercente/ Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma) e comunicate mensilmente all’Autorità insieme ad una relazione che evidenzi le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi, indicando anche:

 

§         il numero dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia, distinti per tipologie;

§         l’energia elettrica prelevata, riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;

§         le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale nel mese precedente a quello di invio della comunicazione.

 

 

Transitorio per il Servizio di Salvaguardia

 

Per 3 mesi gli esercenti possono richiedere su base mensile all’Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento, in questo modo l’Acquirente unico diventa utente del dispacciamento e l’esercente la salvaguardia si approvvigiona per tutta l’energia elettrica dei clienti in salvaguardia dall’Acquirente unico e paga un prezzo di salvaguardia determinato dall’Autorità.

 

L’esercente la salvaguardia che non intende richiedere di essere approvvigionato dall’Acquirente unico ne dà comunicazione al medesimo Acquirente unico. A seguito di tale comunicazione, i relativi punti di prelievo sono spostati nel contratto di dispacciamento del soggetto che eroga il servizio di salvaguardia.

 


DIRETTIVE AGLI ESERCENTI LA VENDITA DI ELETTRICITÀ

 

 

Esercenti il Servizio di Maggior Tutela

 

Gli Esercenti il Servizio di Maggior Tutela hanno l’obbligo di registrazione (prima volta entro il 15 luglio) presso l’Autorità per l’energia. A seguito di questa registrazione viene pubblicato sul sito internet dell’Autorità l’elenco gli esercenti la maggior tutela.

Inoltre gli esercenti hanno l’obbligo di fornire informazioni a ciascun cliente finale (nella fatturazione successiva all’1 luglio 2007), per comunicare al cliente che:

 

 

Esercenti il Servizio di Salvaguardia

 

Gli Esercenti il Servizio di Salvaguardia hanno l’obbligo di comunicare (entro il 15 luglio) a ciascun cliente cui eroga il servizio:

 

 

Inoltre gli Esercenti hanno l’obbligo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, per i punti di prelievo in bassa tensione (delibera n. 152/06).

 

 

Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati

 

La legge 3 agosto 2007, n. 125 all’art. 1, comma 1 prevede che l’Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

Le imprese distributrici per i clienti non trattati orari, sono tenute ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura distinti, se possibile, per fascia oraria:

 

 

Inoltre, le imprese distributrici mettono a disposizione, entro 20 giorni dal tentativo di rilevazione, a ciascun venditore i dati (eventualmente stimati) relativi ad ogni punto di prelievo non trattato orario.

NORME SUL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA

 

 

La delibera n. 144/07dell’Autorità ha fissato tempi e modalità di recesso nei contratti di fornitura, dell’energia elettrica e del gas naturale sia per i clienti finali che per  le imprese fornitrici.


Recesso e ripensamento da parte dei clienti

 

Per i clienti, sono previsti tempi di preavviso differenti a seconda che si eserciti il recesso per uscire dal mercato “vincolato” o per risolvere un contratto già concluso nel libero mercato.


Nel primo caso tutti i clienti che escono dal mercato “vincolato” per la prima volta (consumatori domestici elettrici e tutti coloro che, pur essendo già liberi di scegliere da tempo, non hanno ancora scelto un diverso fornitore) possono recedere con un preavviso di un mese.


Nel secondo caso i termini di preavviso sono così articolati:

 

§         non superiore a un mese per i clienti domestici; quindi, il cliente finale domestico ha diritto di recedere dal contratto, anche se di fornitura congiunta (dual fuel, gas ed energia elettrica), in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese;

§         non superiore a tre mesi o sei mesi (rispettivamente per contratti annuali o pluriennali) per le altre imprese (clienti non domestici diversi da quelli al punto precedente), ferma restando la possibilità dei contraenti di negoziare anche termini diversi.

 

Qualora il consumatore eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà il nuovo venditore a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore, semplificando quindi al consumatore la procedura ed evitando eventuali equivoci o contrattempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio.


L’invio della comunicazione di recesso da parte del cliente finale è invece prevista nei casi di definitiva cessazione della fornitura.


Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l’esercizio del “diritto di ripensamento” per eventuali nuovi contratti sottoscritti.


Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una proposta di contratto, il venditore deve confermare l’accettazione della stessa proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta si intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta.


Recesso da parte dei venditori

 

Per i venditori, è previsto un tempo di preavviso non inferiore a sei mesi, superabile solo con l’accordo di entrambe le parti e fatte salve le norme correnti nei casi di morosità. L’esercente può avvalersi del diritto di recesso solo nei confronti dei clienti che hanno scelto il mercato libero e manifestandolo in forma scritta.


Dalle nuove regole restano esclusi i contratti per utenze stagionali o ricorrenti, inferiori a dodici mesi.


Tempi di applicazione

 

Per l’energia elettrica, le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2007 a tutti i contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole imprese (con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro) connessi in bassa tensione.

Per tutti gli altri clienti l’applicazione è dal 1° ottobre 2007.


Per il gas, le nuove regole si applicano dal 1° ottobre 2007 a tutti i nuovi contratti che saranno stipulati da qualsiasi tipologia di cliente; per i contratti in essere, in occasione del primo rinnovo o entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento.


Ai contratti di fornitura congiunta (dual fuel) si applica la tempistica più favorevole al cliente finale.


LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO PER I CLIENTI NON DOMESTICI ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE: DOMANDE E RISPOSTE

 

 

 

A. Come funziona la liberalizzazione

 

A.1. Cosa vuol dire che il mercato dell’elettricità è libero?

Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore, e a quali condizioni, comprare l’elettricità.

L’impresa di distribuzione, che gestisce la rete elettrica locale, rimane invece la stessa anche se il cliente sceglie un nuovo venditore.

 

A.2. Da quando posso scegliere il fornitore di elettricità?

I clienti domestici e non domestici (imprese, attività professionali, esercizi commerciali, attività con partita IVA…) possono scegliere liberamente il proprio fornitore.

La libertà di scelta è stata introdotta in Italia a partire dal 1999 per i clienti con consumi più elevati, ed è stata via via estesa ai clienti con consumi più bassi. Dal 1 luglio 2004 tutti i clienti non domestici sono liberi di scegliere il proprio fornitore.

 

A.3. Quali servizi sono liberalizzati?

La liberalizzazione riguarda l’attività di vendita dell’energia elettrica al dettaglio.

Per essere venduta ai clienti l’energia elettrica deve essere prodotta in appositi impianti, e trasportata sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locali fino al contatore. Le attività di trasmissione e distribuzione restano gestite in esclusiva dagli stessi operatori che l’hanno fatto fino ad oggi, perché non sarebbe conveniente realizzare nuove reti in alternativa a quelle esistenti.

 

Le attività di produzione dell’energia elettrica, di importazione e di vendita all’ingrosso sono già state liberalizzate nel 1999.

 

A.4. La liberalizzazione porterà dei vantaggi?

Con la liberalizzazione, le imprese che vendono energia elettrica sono in concorrenza tra loro, così come lo sono le imprese che producono l’energia elettrica.  Per acquisire nuovi clienti, le imprese di vendita hanno gradualmente sviluppato e proposto nuove offerte commerciali per la fornitura di elettricità.

I clienti possono quindi scegliere, tra le offerte commerciali disponibili, quella più conveniente o più adatta alle proprie esigenze.

 

A.5. Ci sono regole nel mercato liberalizzato?

Si. La liberalizzazione del mercato elettrico è comune a tutti i Paesi europei, anche se implementata in gradi diversi di profondità nei singoli paesi, e l’Unione europea ha anche stabilito le regole fondamentali perché i clienti più deboli siano comunque tutelati.

Ciascuno dei Paesi membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, può definire in modo dettagliato le regole del mercato nazionale, nel rispetto delle regole europee.

 

 

A.6. Nel mercato libero i clienti sono meno tutelati?

No, non sono meno tutelati. Accanto ai diritti già acquisiti relativi alla qualità commerciale e alla continuità del servizio, con l’avvio del mercato libero sono state introdotte nuove forme di tutela per i clienti con minore forza contrattuale, ad esempio in materia di informazione e trasparenza delle offerte commerciali, dei prezzi, delle bollette, in modo che questi clienti abbiano tutte le informazioni necessarie per scegliere e per cogliere i vantaggi della concorrenza tra le imprese di vendita.

Approfondimento (link alle schede qualità commerciale elettrica,continuità, codice commerciale, bolletta trasparente)

Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero con determinate caratteristiche (numero di dipendenti e fatturato annuo), le norme europee e nazionali stabiliscono che sia comunque garantito un servizio di buona qualità e a un prezzo ragionevole. L’Autorità ha definito le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela cui hanno diritto tali clienti dall’1 luglio 2007 e sino al completo recepimento della Direttiva.

 

A.7. Chi può vendere energia elettrica nel mercato liberalizzato?

L’attività di vendita è libera, pertanto chiunque può operare nel mercato dell’ energia elettrica in qualità di venditore.

Per permettere ai consumatori di avere una maggiore conoscenza dei venditori presenti sul mercato, l’Autorità ha istituito un elenco volontario dei venditori che garantiscono particolari caratteristiche di affidabilità. L’iscrizione all’elenco non è obbligatoria, ma per potersi iscrivere i venditori devono possedere alcuni requisiti, verificati dall’Autorità, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria e la capacità tecnico commerciale. L’elenco è consultabile sul sito Internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it). Chiunque, e in particolare i consumatori, può così verificare se i venditori che formulano offerte sono o meno compresi nell’elenco.

 

 

 

B. Il servizio elettrico nel mercato liberalizzato

 

B.1. Cosa cambia nella gestione del servizio elettrico con la liberalizzazione?

Il cambiamento riguarda gli aspetti commerciali del servizio: nel mercato libero le imprese di vendita, una volta acquistata l’energia elettrica, provvedono a farla transitare sulla rete elettrica fino al contatore, per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per il pagamento del servizio e devono garantire ai clienti tutte le prestazioni e i servizi indicati nel contratto.

La gestione degli aspetti industriali del servizio invece non cambia: è il distributore che continua ad assicurare che il trasporto dell’energia sulla rete elettrica avvenga con continuità ed efficienza e che interviene in caso di guasto sugli impianti che portano l’energia al contatore.

 

B.2. Con la liberalizzazione cambia la qualità commerciale del servizio?

La concorrenza stimolerà i venditori a migliorare la qualità commerciale del proprio servizio (ad esempio, i tempi per la rettifica delle bollette), e a definire nuove offerte commerciali più vicine alle diverse esigenze dei clienti.

Sia i venditori sia i distributori dovranno comunque continuare a rispettare gli standard minimi di qualità commerciale stabiliti dall’Autorità, che riguardano anche la tempestività con la quale le imprese devono fornire le prestazioni maggiormente richieste dai clienti (ad esempio, per i distributori, il tempo massimo per eseguire un nuovo allacciamento, o per riparare un guasto del contatore).

 

B.3. Potranno aumentare le interruzioni o gli sbalzi di tensione?

La qualità tecnica dell’energia elettrica non cambia perché non dipende dalla impresa di vendita: interruzioni o sbalzi di tensione dipendono da guasti o incidenti che possono interessare la produzione o le infrastrutture (normalmente le reti di distribuzione) che continuano ad essere gestite dallo stesso distributore. L’eventuale cambiamento del venditore non influenza la continuità del servizio, sempre assicurata dal distributore che resta lo stesso.

Le imprese di distribuzione devono sempre rispettare gli obiettivi di miglioramento della continuità del servizio, cioè ridurre il numero e la durata delle interruzioni, secondo gli obiettivi stabiliti periodicamente dall’Autorità.

 

B.4. Cosa cambia per il costo del servizio?

Il costo del servizio di fornitura di energia elettrica è formato da due principali componenti: (i) una parte che riguarda i costi di trasporto e distribuzione dell’energia dall’impianto di produzione al contatore del cliente finale e gli oneri di sistema; (II) un’altra parte, la più rilevante, che riguarda i costi di acquisto e vendita dell’energia al cliente finale (prezzo dell’energia).

Per il servizio elettrico il cliente non paga più una tariffa stabilita dall’Autorità, ma un prezzo libero, stabilito nel contratto di vendita e comprendente le due componenti sopra ricordate.

Infatti il prezzo libero comprenderà comunque anche i costi per l’uso delle infrastrutture di rete: questi costi sono coperti da tariffe stabilite dall’Autorità, che le imprese di vendita pagano a loro volta al distributore locale. Infine il prezzo copre anche i costi sostenuti dai venditori e pagati a Terna per i servizi che garantiscono la consegna dell’energia e l’equilibrio del sistema elettrico (dispacciamento).

I clienti del mercato libero continueranno infine a pagare le medesime imposte.

Per i clienti alimentati in bassa tensione aventi determinate caratteristiche (clienti non domestici con meno di 50 dipendenti