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Confederazione Italiana della
Piccola e Media Industria Privata
VADEMECUM
DISPOSIZIONI PER
LA COMPLETA
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA
ELETTRICA
1 Luglio 2007

Contenuti
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
La normativa di
riferimento per la liberalizzazione del mercato di energia elettrica è:
§
Del. 135/07 - Tariffe per i servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica destinata ai clienti finali
domestici connessi in bassa tensione in vigore dall’1 luglio 2007.
§
Del. 144/07 -
Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas
naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
§
Del. 156/07 -
Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del
decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07. (TIV)
§
Del. 159/07 - Aggiornamento per il trimestre luglio -
settembre 2007 di componenti ed elementi della tariffa elettrica e definizione
delle condizioni economiche di maggior tutela. Prezzo di salvaguardia di cui al
comma 23.3 del TIV. Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali.
Direttiva 2003/54/CE
La Direttiva 2003/54/CE nell’Art. 3, comma 3 prevede
l’istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti civili e, a
discrezione del legislatore nazionale, per le piccole imprese al fine di
assicurare che la fornitura dell’energia elettrica sia effettuata a prezzi e qualità
ragionevoli. Questo regime viene definito come Servizio di vendita di
Maggior Tutela.
La suddetta Direttiva prevede all’ Art. 3, comma 5 l’istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti al fine di assicurare che, in ogni momento, i clienti abbiano un proprio fornitore, tale regime viene nominato Servizio di vendita di Salvaguardia.
La Legge n. 125 del 3 Agosto 2007, di conversione in legge del decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, reca Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
Tale legge di recepimento della Direttiva 2003/54/CE prevede la Separazione tra distribuzione e vendita di elettricità, la definizione del servizio di Maggior Tutela e del servizio di
Salvaguardia.
Di seguito si riportano glia articoli di riferimento ai singoli
argomenti.
Separazione
tra distribuzione e vendita:
Art. 1, comma 1:
Il servizio di
Maggior Tutela:
Art. 1, comma 2:
Art. 1, comma 3:
Art. 1, comma 4:
Il mercato vincolato cessa di esistere al 30 giugno 2007, la completa
apertura del mercato all’1 luglio 2007 ha reso necessario rivedere le
disposizioni contenute nel Testo integrato di Regolazione alla luce
dell’idoneità di tutti i clienti finali.
L’Autorità, quindi, ha rivisto
la delibera n. 05/04 - Testo
integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni
in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, con
la delibera n. 135/07 in cui vengono definite le tariffe per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica destinata ai
clienti finali domestici TIT (Testo integrato trasporto) e la delibera n. 156/07 TIV (Testo integrato
vendita).
La delibera n. 156/07, il cosiddetto TIV:
I clienti del servizio di maggior tutela
Sono ammessi al servizio di maggior tutela:
In particolare all’1
luglio 2007 tali clienti sono ammessi d’ufficio al servizio di maggior tutela
se:
Assetto del Servizio di Maggior Tutela
L’attività di approvvigionamento continua ad essere svolta
dall’Acquirente unico mentre l’attività di commercializzazione è svolta dalle
imprese distributrici, o da apposite società di vendita operanti come soggetti
esercenti la maggior tutela.
Questo assetto è diverso dal mercato del gas naturale dove tutti i venditori offrono un servizio
similare al servizio di maggior tutela.
L’Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento
mentre l’esercente la maggior tutela assume la qualifica di utente del trasporto e offre le condizioni di
erogazione definite dal TIV.
L’assetto del Servizio di Maggior Tutela cambia per le imprese
distributrici che hanno un numero maggiore o minore di 100.000 clienti, in quanto possono o meno
avere una società collegata che effettua il servizio di vendita.
Di seguito si
riportano due schemi esemplificativi
dell’Assetto del Servizio di Maggior Tutela:
Imprese distributrici <100.000 clienti
L’Acquirente
unico si approvvigiona
al Mercato
all’ingrosso e cede energia con un contratto di cessione all’Impresa distributrice
(Esercente la Maggior Tutela), che vende energia al cliente finale con Contratto di erogazione
maggior tutela definito secondo le regole del TIV (compreso il servizio di trasporto).
Terna gestisce
il servizio di
dispacciamento.

L’Acquirente unico acquista elettricità al Mercato all’ingrosso e la
cede con contratto di cessione ad apposita società di vendita, la quale la
vende con contratto di
erogazione maggior tutela
definito secondo le regole del TIV (compreso il servizio di trasporto) al
cliente finale. Terna gestisce
il servizio di dispacciamento.

Imprese distributrici > 100.000
clienti
Attivazione del Servizio di Maggior Tutela
È ammesso al servizio di Maggior Tutela ogni cliente finale non
domestico connesso in bassa tensione BT fino al momento dell’identificazione
dei requisiti di piccola impresa.
Si accede al Servizio nel caso i clienti si trovino senza un venditore
nel mercato libero.
L’esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l’avvenuta
attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta
ovvero dall’attivazione del servizio.
Se il cliente non possiede i requisiti della piccola impresa, viene servito nell’ambito del servizio di salvaguardia.
Per le imprese connesse in BT che non hanno i requisiti di cui
alla legge n. 125/07 (dipendenti
< 50 e fatturato annuo < 10 milioni di Euro) devono inviare un’autocertificazione con cui
accertano di non avere i requisiti di piccola impresa all’esercente il servizio
e conseguentemente verranno serviti nel mercato di Salvaguardia.
Nel Mercato vincolato, ante
1 luglio 2007, venivano pagate
le TARIFFE che remunerano i servizi svolti in regime di monopolio (es.
distribuzione, vendita), esse costituiscono il prezzo massimo che il monopolista,
esclusivo erogatore del servizio, poteva praticare.
I CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO non potevano scegliere un venditore e
pagavano le tariffe definite dall’Autorità.
Le CONDIZIONI ECONOMICHE sono relative a servizi liberamente svolti post 1 luglio 2007 (es. vendita) sono definite sulla base di criteri di
mercato e costituiscono una garanzia per il cliente. Il
cliente sa di poter ottenere il servizio a un prezzo “ragionevole”e al contempo
confrontabile con le offerte del mercato libero.
I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA sono liberi di scegliere un venditore e se
non scelgono, pagano le condizioni economiche definite dall’Autorità.
L’esercente la maggior tutela applica all’energia elettrica prelevata
dal cliente finale i seguenti corrispettivi unitari:
Il corrispettivo PED = PE (prezzo energia) + PD (prezzo dispacciamento) varia per i clienti monorari e per clienti multiorari.
Tali corrispettivi sono pubblicati
dall’Autorità all’inizio di ciascun trimestre.
I valori del corrispettivo PCV sono fissati dal TIV e per il II
semestre 2007 sono pari alla componente COV, applicata nel mercato vincolato
fino al 30 giugno 2007 a copertura dei costi di commercializzazione del
servizio di acquisto e vendita.
Condizioni contrattuali
Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in vigore al
30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei
documenti di fatturazione, livelli di qualità commerciale alla deliberazione 30
gennaio 2004, n. 4/04.
Prezzi di riferimento
L’Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine
di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia
contrattuale relativa ai clienti in maggior tutela.
Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del
prezzo di cessione dall’Acquirente unico agli esercenti la Maggior Tutela,
determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia
contrattuale.
Cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela
maggior tutela.
La cessione dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior
tutela dall’Acquirente unico agli esercenti avviene in modo simile a quanto
accade fino al 30 giugno 2007 per il mercato vincolato (contratto tipo come
definito nella delibera n. 78/04, con la controparte adeguata)
L’esercente la maggior tutela si approvvigiona per l’energia destinata
all’erogazione del servizio interamente dall’Acquirente unico e gli corrisponde
un prezzo di cessione.
Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione di energia
elettrica è il mese di calendario. A tal fine, l’Acquirente unico calcola il
prezzo di cessione entro il 27 del mese successivo a quello di competenza.
ELEMENTI
COMPONENTI IL PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA
Fino al 30 giugno 2007: Dal
1° luglio 2007:
MERCATO VINCOLATO MAGGIOR
TUTELA

Le componenti il prezzo dell’energia elettrica sono:
IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
I clienti del servizio di salvaguardia
Sono clienti ammessi al servizio di salvaguardia tutti i clienti finali
non ammessi al servizio di maggior tutela. In particolare, all’1
luglio 2007 tali clienti sono ammessi al servizio di salvaguardia se:
§
al 30 giugno
2007 sono serviti nel mercato vincolato;
§
non hanno
esercitato il diritto di recesso dall’impresa distributrice con effetto dall’1
luglio 2007.
I clienti del
mercato possono accedere al servizio automaticamente nel caso si trovino senza
un venditore nel mercato libero.
L’esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l’avvenuta
attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dall’attivazione
indicando:
Assetto del servizio di salvaguardia
Fino all’esito delle gare, l’erogazione del servizio di salvaguardia è
svolta dall’impresa distributrice o dalla società di vendita collegata
(soggetto esercente la salvaguardia).
L’esercente la salvaguardia assume la qualifica di utente del trasporto
e di utente del dispacciamento e offre condizioni di erogazione nel rispetto
delle disposizioni del TIV con un regime di prezzi definiti autonomamente e
monitorati dall’Autorità, possono essere superiori al servizio di Maggior
Tutela.
Le Imprese distributrici < 100.000 clienti, si approvvigionano direttamente al Mercato all’ingrosso e offrono il servizio con contratto di erogazione salvaguardia (incluso
il servizio di trasporto) ai Clienti
in salvaguardia. Terna gestisce il servizio
di dispacciamento.

Imprese
distributrici < 100.000 clienti
Le imprese distributrici
> 100.000 clienti si
approvvigionano al Mercato all’ingrosso attraverso la Società di vendita collegata e offrono il
servizio ai clienti in Salvaguardia con un contratto di erogazione Salvaguardia (incluso il servizio di
trasporto). Terna gestisce il servizio di dispacciamento.

Imprese
distributrici > 100.000 clienti
Clienti in Salvaguardia
Condizioni economiche: criteri
Il TIV definisce che le condizioni economiche previste nei contratti di
erogazione la Salvaguardia debbano riflettere i costi per approvvigionamento
dell’energia e dispacciamento e che vengano comunicate al cliente le loro modalità di determinazione e aggiornamento.
Le offerte devono essere proposte in maniera trasparente e non
discriminatoria nonchè differenziate per tutte le classi di punti di prelievo
presenti nel territorio in cui il servizio è erogato.
Le Condizioni economiche devono essere pubblicate mensilmente (su sito internet esercente o quotidiano ad ampia diffusione nell’ambito esercente/ Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma) e comunicate mensilmente all’Autorità insieme ad una relazione che evidenzi le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi, indicando anche:
§
il numero dei
punti di prelievo dei clienti in salvaguardia, distinti per tipologie;
§
l’energia
elettrica prelevata, riferita al mese precedente a quello di invio della
comunicazione;
§
le condizioni
economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale nel mese
precedente a quello di invio della comunicazione.
Transitorio per il Servizio di Salvaguardia
Per 3 mesi gli esercenti possono richiedere su base mensile all’Acquirente unico di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento, in questo modo l’Acquirente unico diventa utente del dispacciamento e l’esercente la salvaguardia si approvvigiona per tutta l’energia elettrica dei clienti in salvaguardia dall’Acquirente unico e paga un prezzo di salvaguardia determinato dall’Autorità.
L’esercente la salvaguardia che non intende richiedere di
essere approvvigionato dall’Acquirente unico ne dà comunicazione al medesimo
Acquirente unico. A seguito di tale
comunicazione, i relativi punti di prelievo sono spostati nel contratto di
dispacciamento del soggetto che eroga il servizio di salvaguardia.
DIRETTIVE AGLI ESERCENTI LA VENDITA DI ELETTRICITÀ
Gli Esercenti il
Servizio di Maggior Tutela hanno l’obbligo di registrazione (prima volta entro il 15 luglio) presso
l’Autorità per l’energia. A seguito di questa registrazione viene pubblicato
sul sito internet dell’Autorità l’elenco gli esercenti la
maggior tutela.
Inoltre gli
esercenti hanno l’obbligo di fornire informazioni a ciascun cliente finale
(nella fatturazione successiva all’1 luglio 2007), per comunicare al cliente
che:
Esercenti il Servizio di Salvaguardia
Gli Esercenti il
Servizio di Salvaguardia hanno l’obbligo
di comunicare (entro il 15 luglio) a ciascun cliente cui eroga il
servizio:
Inoltre gli Esercenti hanno l’obbligo di applicazione delle
disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, per i punti
di prelievo in bassa tensione (delibera n. 152/06).
Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati
La legge 3 agosto 2007, n. 125 all’art. 1, comma 1 prevede che l’Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici
garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai
sistemi e dall’attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi
alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte
commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
Le imprese distributrici per
i clienti non trattati orari, sono tenute ad effettuare almeno un tentativo di
rilevazione dei dati di misura distinti, se possibile, per fascia oraria:
Inoltre, le imprese
distributrici mettono a
disposizione, entro 20 giorni dal tentativo di rilevazione, a ciascun venditore
i dati (eventualmente stimati) relativi ad ogni punto di prelievo non trattato
orario.
NORME SUL RECESSO
DAI CONTRATTI DI FORNITURA
La delibera n.
144/07dell’Autorità ha fissato tempi e modalità di recesso nei contratti di
fornitura, dell’energia elettrica e del gas naturale sia per i clienti finali
che per le imprese fornitrici.
Recesso e ripensamento da parte dei clienti
Per i
clienti, sono previsti tempi di preavviso differenti a seconda che si eserciti
il recesso per uscire dal mercato “vincolato” o per risolvere un contratto già
concluso nel libero mercato.
Nel primo caso tutti i clienti che escono dal mercato “vincolato” per la
prima volta (consumatori domestici elettrici e tutti coloro che, pur essendo
già liberi di scegliere da tempo, non hanno ancora scelto un diverso fornitore)
possono recedere con un preavviso di un mese.
Nel secondo caso i termini di preavviso sono così articolati:
§
non superiore a un mese per i
clienti domestici; quindi, il cliente finale domestico ha diritto di recedere
dal contratto, anche se di fornitura congiunta (dual fuel, gas ed energia
elettrica), in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese;
§ non superiore a tre mesi o sei mesi (rispettivamente per contratti annuali o pluriennali) per le altre imprese (clienti non domestici diversi da quelli al punto precedente), ferma restando la possibilità dei contraenti di negoziare anche termini diversi.
Qualora
il consumatore eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà il nuovo
venditore a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore,
semplificando quindi al consumatore la procedura ed evitando eventuali equivoci
o contrattempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio.
L’invio della comunicazione di recesso da parte del cliente finale è invece
prevista nei casi di definitiva cessazione della fornitura.
Viene confermato, in dieci giorni, il tempo per l’esercizio del “diritto di
ripensamento” per eventuali nuovi contratti sottoscritti.
Qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscriva una
proposta di contratto, il venditore deve confermare l’accettazione della stessa
proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario la proposta
si intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova
offerta.
Recesso da parte dei venditori
Per i
venditori, è previsto un tempo di preavviso non inferiore a sei mesi,
superabile solo con l’accordo di entrambe le parti e fatte salve le norme
correnti nei casi di morosità. L’esercente può avvalersi del diritto di recesso
solo nei confronti dei clienti che hanno scelto il mercato libero e
manifestandolo in forma scritta.
Dalle nuove regole restano esclusi i contratti per utenze stagionali o
ricorrenti, inferiori a dodici mesi.
Tempi di applicazione
Per
l’energia elettrica, le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2007 a tutti i
contratti di fornitura stipulati da clienti domestici e da piccole imprese (con
meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni
di euro) connessi in bassa tensione.
Per
tutti gli altri clienti l’applicazione è dal 1° ottobre 2007.
Per il gas, le nuove regole si applicano dal 1° ottobre 2007 a tutti i nuovi
contratti che saranno stipulati da qualsiasi tipologia di cliente; per i
contratti in essere, in occasione del primo rinnovo o entro un anno dalla data
di pubblicazione del provvedimento.
Ai contratti di fornitura congiunta (dual fuel) si applica la tempistica più
favorevole al cliente finale.
LA
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO PER I CLIENTI NON DOMESTICI ALIMENTATI
IN BASSA TENSIONE: DOMANDE E RISPOSTE
A.
Come funziona la liberalizzazione
A.1. Cosa
vuol dire che il mercato dell’elettricità è libero?
Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore, e a quali condizioni, comprare l’elettricità.
L’impresa di distribuzione, che gestisce la rete elettrica locale, rimane invece la stessa anche se il cliente sceglie un nuovo venditore.
A.2. Da
quando posso scegliere il fornitore di elettricità?
I clienti domestici e non domestici (imprese, attività professionali, esercizi commerciali, attività con partita IVA…) possono scegliere liberamente il proprio fornitore.
La libertà di scelta è stata introdotta in Italia a partire dal 1999 per i clienti con consumi più elevati, ed è stata via via estesa ai clienti con consumi più bassi. Dal 1 luglio 2004 tutti i clienti non domestici sono liberi di scegliere il proprio fornitore.
A.3. Quali
servizi sono liberalizzati?
La liberalizzazione riguarda l’attività di vendita dell’energia elettrica al dettaglio.
Per essere venduta ai clienti l’energia elettrica deve essere prodotta in appositi impianti, e trasportata sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locali fino al contatore. Le attività di trasmissione e distribuzione restano gestite in esclusiva dagli stessi operatori che l’hanno fatto fino ad oggi, perché non sarebbe conveniente realizzare nuove reti in alternativa a quelle esistenti.
Le
attività di produzione dell’energia elettrica, di importazione e di vendita
all’ingrosso sono già state liberalizzate nel 1999.
A.4. La
liberalizzazione porterà dei vantaggi?
Con la liberalizzazione, le imprese che vendono energia elettrica sono in concorrenza tra loro, così come lo sono le imprese che producono l’energia elettrica. Per acquisire nuovi clienti, le imprese di vendita hanno gradualmente sviluppato e proposto nuove offerte commerciali per la fornitura di elettricità.
I clienti possono quindi scegliere, tra le offerte commerciali disponibili, quella più conveniente o più adatta alle proprie esigenze.
A.5. Ci sono
regole nel mercato liberalizzato?
Si. La liberalizzazione del mercato elettrico è comune a tutti i Paesi europei, anche se implementata in gradi diversi di profondità nei singoli paesi, e l’Unione europea ha anche stabilito le regole fondamentali perché i clienti più deboli siano comunque tutelati.
Ciascuno dei Paesi membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, può definire in modo dettagliato le regole del mercato nazionale, nel rispetto delle regole europee.
A.6. Nel
mercato libero i clienti sono meno tutelati?
No, non sono meno tutelati. Accanto ai diritti già acquisiti relativi alla qualità commerciale e alla continuità del servizio, con l’avvio del mercato libero sono state introdotte nuove forme di tutela per i clienti con minore forza contrattuale, ad esempio in materia di informazione e trasparenza delle offerte commerciali, dei prezzi, delle bollette, in modo che questi clienti abbiano tutte le informazioni necessarie per scegliere e per cogliere i vantaggi della concorrenza tra le imprese di vendita.
Approfondimento (link alle schede qualità commerciale
elettrica,continuità, codice commerciale, bolletta trasparente)
Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero con determinate caratteristiche (numero di dipendenti e fatturato annuo), le norme europee e nazionali stabiliscono che sia comunque garantito un servizio di buona qualità e a un prezzo ragionevole. L’Autorità ha definito le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela cui hanno diritto tali clienti dall’1 luglio 2007 e sino al completo recepimento della Direttiva.
A.7. Chi può
vendere energia elettrica nel mercato liberalizzato?
L’attività di vendita è libera, pertanto chiunque può operare nel mercato dell’ energia elettrica in qualità di venditore.
Per permettere ai consumatori di avere una maggiore conoscenza dei venditori presenti sul mercato, l’Autorità ha istituito un elenco volontario dei venditori che garantiscono particolari caratteristiche di affidabilità. L’iscrizione all’elenco non è obbligatoria, ma per potersi iscrivere i venditori devono possedere alcuni requisiti, verificati dall’Autorità, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria e la capacità tecnico commerciale. L’elenco è consultabile sul sito Internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it). Chiunque, e in particolare i consumatori, può così verificare se i venditori che formulano offerte sono o meno compresi nell’elenco.
B.
Il servizio elettrico nel mercato liberalizzato
B.1. Cosa
cambia nella gestione del servizio elettrico con la liberalizzazione?
Il cambiamento riguarda gli aspetti commerciali del servizio: nel mercato libero le imprese di vendita, una volta acquistata l’energia elettrica, provvedono a farla transitare sulla rete elettrica fino al contatore, per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per il pagamento del servizio e devono garantire ai clienti tutte le prestazioni e i servizi indicati nel contratto.
La gestione degli aspetti industriali del servizio invece non cambia: è il distributore che continua ad assicurare che il trasporto dell’energia sulla rete elettrica avvenga con continuità ed efficienza e che interviene in caso di guasto sugli impianti che portano l’energia al contatore.
B.2. Con la
liberalizzazione cambia la qualità commerciale del servizio?
La concorrenza stimolerà i venditori a migliorare la qualità commerciale del proprio servizio (ad esempio, i tempi per la rettifica delle bollette), e a definire nuove offerte commerciali più vicine alle diverse esigenze dei clienti.
Sia i venditori sia i distributori dovranno comunque continuare a rispettare gli standard minimi di qualità commerciale stabiliti dall’Autorità, che riguardano anche la tempestività con la quale le imprese devono fornire le prestazioni maggiormente richieste dai clienti (ad esempio, per i distributori, il tempo massimo per eseguire un nuovo allacciamento, o per riparare un guasto del contatore).
B.3. Potranno
aumentare le interruzioni o gli sbalzi di tensione?
La qualità tecnica dell’energia elettrica non cambia perché non dipende dalla impresa di vendita: interruzioni o sbalzi di tensione dipendono da guasti o incidenti che possono interessare la produzione o le infrastrutture (normalmente le reti di distribuzione) che continuano ad essere gestite dallo stesso distributore. L’eventuale cambiamento del venditore non influenza la continuità del servizio, sempre assicurata dal distributore che resta lo stesso.
Le imprese di distribuzione devono sempre rispettare gli obiettivi di miglioramento della continuità del servizio, cioè ridurre il numero e la durata delle interruzioni, secondo gli obiettivi stabiliti periodicamente dall’Autorità.
B.4. Cosa
cambia per il costo del servizio?
Il costo del servizio di fornitura di energia elettrica è formato da due principali componenti: (i) una parte che riguarda i costi di trasporto e distribuzione dell’energia dall’impianto di produzione al contatore del cliente finale e gli oneri di sistema; (II) un’altra parte, la più rilevante, che riguarda i costi di acquisto e vendita dell’energia al cliente finale (prezzo dell’energia).
Per il servizio elettrico il cliente non paga più una tariffa stabilita dall’Autorità, ma un prezzo libero, stabilito nel contratto di vendita e comprendente le due componenti sopra ricordate.
Infatti il prezzo libero comprenderà comunque anche i costi per l’uso delle infrastrutture di rete: questi costi sono coperti da tariffe stabilite dall’Autorità, che le imprese di vendita pagano a loro volta al distributore locale. Infine il prezzo copre anche i costi sostenuti dai venditori e pagati a Terna per i servizi che garantiscono la consegna dell’energia e l’equilibrio del sistema elettrico (dispacciamento).
I clienti del mercato libero continueranno infine a pagare le medesime imposte.
Per i clienti alimentati in bassa tensione aventi determinate caratteristiche (clienti non domestici con meno di 50 dipendenti