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NORMATIVE DI RIFERIMENTO DELL’ECOLABEL
NORMATIVA NAZIONALE
2003
·
D.M. del 2 GENNAIO 2003
(G.U.
n. 29 del 29/01/2003)
“Attuazione direttiva 2002/31/CE- etichettatura indicante
il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico”
(modificato dal DM 21 settembre 2005).
·
D.M. del 2 GENNAIO 2003
(G.U. n. 29 del 29/01/2003)
“Attuazione direttiva 2002/40/Ce- etichettatura indicante
il consumo di energia dei forni elettrici domestici” (modificato dal DM 21
settembre 2005).
2001
1999
·
D.M.
del 10 novembre 1999 (G.U. n. 269 del 16 novembre 1999) Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva
comunitaria 96/57/Ce.
1998
1995
·
DECISIONE DELLA
COMMISSIONE N 402 DEL 09 FEBBRAIO 2006 (G.U.C.E. L 162 DEL 14/06/2006)
“Piano di lavoro
relativo al marchio comunitario di qualità ecologica”
(2006/402/CE).
2003
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 393 DEL 22 MAGGIO
2003 (G.U.C.E. L 135 DEL 3.6.2003) recante
modifica della Decisione 2000/728/CE che fissa le spese ed i diritti da
applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di
qualità (2003/393/CE).
2002
·
DIRETTIVA DELLA
COMMISSIONE 2002/40/CE DEL 08 MAGGIO 2002 (G.U.C.E. L128 DEL 15/02/2002)
che stabilisce le modalità
di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso
domestico (modificato dall’Avviso di rettifica pubblicato in
G.U.C.E. L 33 del 8/02/2003; atto relativo alle condizioni di adesione e
adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione Europea pubblicato in
G.U.C.E. L236 del 23/09/2003; Direttiva 2006/80/CE).
·
DECISIONE
DELLA COMMISSIONE N. 18 DEL 21 DICEMBRE 2001 (G.U.C.E. L 7 del 11.01.2002) che
stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità
ecologica. (2002/18/CE).
2000
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 731 DEL 10 NOVEMBRE
2000 (G.U.C.E. L 293 DEL 22/11/2000)
che stabilisce il
regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario
riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
(2000/731/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 730 DEL 10 NOVEMBRE
2000 (G.U.C.E. L 293 DEL 22/11/2000)
che
istituisce il Comitato dell'Unione Europea per il marchio di qualità ecologica
e ne stabilisce il regolamento interno (2000/730/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 729 DEL 10 NOVEMBRE
2000 (G.U.C.E. L 293 DEL
22/11/2000)
concernente
un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di
qualità ecologica (2000/729/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 728 DEL 10 NOVEMBRE 2000 (G.U.C.E. L
293 DEL 22/11/2000 che
stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei
diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica (2000/728/CE-modificata dalla Decisione
393/2003/CE).
·
REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DELPARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17
LUGLIO 2000 (G.U.C.E. L 237 del 21.9.2000) relativo
al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità
ecologica
1994
·
DIRETTIVA DEL 21 GENNAIO 1994 N, 94/2/CE (G.U.C.E.
L 045 DEL 17 FEBBRAIO 1994)
che
stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/Cee per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi
elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (modificato dalla direttiva 2003/66/CE) .
2008
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 63 DEL 20
DICEMBRE 2007 (G.U.C.E. L 16 DEL 19/01/08) recante modifica delle decisioni 2002/231/CE (disposizioni
su CALZATURE), 2002/255/CE (disposizioni su TELEVISORI), 2002/272/CE
(disposizioni su COPERTURE DURE PER
PAVIMENTI), 2002/371/CE (disposizioni su PRODOTTI TESSILI), 2003/200/CE (recante disposizioni su DETERSIVI
PER BUCATO), 2003/287/CE (disposizioni
su SERVIZIO DI RICETTIVITA’ TURISTICA) al fine di
prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti. Tali
criteri sono validi per i prodotti “calzature”
fino a 31 marzo 2010, per i prodotti “ televisori” fino a 31 marzo
2009, per i prodotti “coperture dure per pavimenti” fino a 31 marzo
2010; per “i prodotti tessili” fino al 31 maggio 2009; per i prodotti
“detersivi per bucato” fino al 28 febbraio 2010; per “servizi di
ricettività turistica” fino al 31 ottobre 2009. (2008/63/CE)
2007
·
DECISIONE DELLA
COMMISSIONE N 506 DEL 21 GIUGNO 2007 (G.U.C.E. L 186 DEL 18/07/07) che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di
un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per
capelli (2007/506/CE).
·
DECISIONE DELLA
COMMISSIONE N 457 DEL 21 GIUGNO 2007 (G.U.C.E. L 173 DEL 03/07/2007), recante modifica delle decisioni 2001/689/CE (disposizioni
su lavastoviglie), 2002/739/CE (disposizioni
su vernicianti per interni), 2002/740/CE (disposizioni
su materassi da letto), 2002/741/CE (recante
disposizioni su carta per copia e carta grafica), 2002/747/CE (disposizioni su lampade
elettriche) al fine di prorogare la validità
dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica a taluni prodotti. Tali criteri sono validi per tutte le
tipologie di prodotti fino al 28 febbraio 2009 (2007/457/CE)
·
RETTIFICA DELLA
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 360 DEL 26 APRILE 2006 (G.U.C.E. L 131 DEL
23/05/2007) che stabilisce criteri
ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (2005/360/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 207 DEL 29
MARZO 2007 (G.U.C.E. L 92 DEL 03/04/2004), recante modifica delle decisioni 2001/405/CE (disposizioni
su tessuto-carta), 2002/255/CE (
disposizioni su televisori ), 2002/371/CE (disposizioni
su prodotti tessili ), 2004/669/CE (disposizioni
su frigoriferi), 2003/31/CE (disposizioni
su detersivi per lavastoviglie ), e
2000/45/CE ( disposizioni su lavatrici), al fine di prorogare la validità dei
criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica a taluni prodotti. Tali criteri sono validi per i prodotti
“tessuto-carta” fino a 04 aprile 2007, per i prodotti “ televisori” fino
a 31 marzo 2008, per i prodotti “prodotti tessili” fino a 31 marzo 2008 e
per i prodotti “frigoriferi” fino al 31 maggio 2008, per i prodotti
“detersivi per lavastoviglie” fino a 31/12/2008, per i prodotti
“lavastoviglie” fino a 30 novembre 2008 (2007/207/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 64 DEL 15
DICEMBRE 2007 (G.U.C.E. L 32 del 06/02/2007) che
istituisce i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e
verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai
substrati di coltivazione. Tali criteri sono validi fino al 30 aprile
2008. (2007/64/
CE)
2006
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 799 DEL 3
NOVEMBRE 2006 (G.U.C.E. L 325 del 21/11/2006) che
stabilisce i criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di
valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica agli ammendanti del suolo. Tali criteri sono validi fino al 30
aprile 2008 (2006/799/CE).
2005
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 783 DEL 14
OTTOBRE 2005 (G.U.C.E.L 295 del 11/11/2005) recante
modifica delle decisioni 2001/689/CE (recante disposizioni su lavastoviglie),
2002/231/CE (recante disposizioni su calzature) e 2002/272/CE (recante
disposizioni su coperture dure per pavimenti) allo scopo di prorogare il
periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti. Tali criteri sono
validi per i prodotti “ lavastoviglie” 28 agosto 2007, per i prodotti
“calzature” fino a 31 marzo 2008 e per i prodotti “coperture dure per
pavimenti” fino a 31 marzo 2008 (2005/783/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 384 DEL 12 MAGGIO 2005 (G.U.C.E. L
127 DEL 20/05/2005) recante modifica della decisione 2000/45/CE
(disposizioni su lavatrici), 2001/405/CE (disposizioni su tessuto-carta),
2001/688/CE (disposizioni su ammendanti del suolo e substrati di coltivazione),
2002/255/CE (disposizioni su televisori), 2002/747/CE (disposizioni su lampade
elettriche) allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri
ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a
determinati prodotti. Tali criteri sono validi per i prodotti “lavatrici”
fino a 30 novembre 2007, per i prodotti “ tessuto-carta” fino a 4 maggio
2007, per i prodotti “televisori ” fino a 31 marzo 2007 e per i prodotti
“lampade elettriche” fino al 31 agosto 2007 (2005/384/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 360 DELL 26
APRILE 2005 (G.U.C.E. L 118 del 5/5/2005) stabilisce
i criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per
l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai
lubrificanti. Tali criteri sono validi fino al 31 maggio 2009 (2005/360/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 343 DEL 11
APRILE 2005 (G.U.C.E. L 115 DEL 04/05/05) stabilisce
i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer
portatili. Tali criteri sono validi fino al 30 aprile 2009 (2005/343/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 344 DEL 23
MARZO 2005 (G.U.C.E. L 115 DEL 04/05/2005) che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi
sanitari. Tali criteri sono validi fino al 31 dicembre 2008. (2005/343/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 342 DEL 23
MARZO 2005 (G.U.C.E. L 115 DEL 04/05/2005) La
decisione stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti. Tali criteri
sono validi fino al 31 dicembre 2008 (2005/342/CE).
·
DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 338 DEL 14 APRILE 2005 (G.U.C.E. L
108 del 29/04/2005) stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio. Tali criteri
sono validi per 3 anni dalla data di notifica della presente decisione (2005/338/CE).
2003
2002