NORMATIVE DI RIFERIMENTO DELL’ECOLABEL

NORMATIVA NAZIONALE

2003

·         D.M. del 2 GENNAIO 2003  (G.U. n. 29 del 29/01/2003)  “Attuazione direttiva 2002/31/CE- etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico” (modificato dal DM 21 settembre 2005).

·         D.M. del 2 GENNAIO 2003 (G.U. n. 29 del 29/01/2003)  “Attuazione direttiva 2002/40/Ce- etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici domestici” (modificato dal DM 21 settembre 2005).

2001

1999

·         D.M. del 10 novembre 1999 (G.U. n. 269 del 16 novembre 1999) Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/Ce.

1998

1995

 

NORMATIVA EUROPEA

 

Disposizioni Generali

 

2006

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 402 DEL 09 FEBBRAIO 2006 (G.U.C.E. L 162 DEL 14/06/2006) “Piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica” (2006/402/CE).

 

 

2003

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 393 DEL 22 MAGGIO 2003 (G.U.C.E. L 135 DEL 3.6.2003) recante modifica della Decisione 2000/728/CE che fissa le spese ed i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (2003/393/CE).

2002

·         DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 2002/40/CE DEL 08 MAGGIO 2002 (G.U.C.E. L128 DEL 15/02/2002) che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico (modificato dall’Avviso di rettifica pubblicato in G.U.C.E. L 33 del 8/02/2003; atto relativo alle condizioni di adesione e adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione Europea pubblicato in G.U.C.E. L236 del 23/09/2003; Direttiva 2006/80/CE).

·          DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 18 DEL 21 DICEMBRE 2001 (G.U.C.E. L 7 del 11.01.2002) che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica. (2002/18/CE).

 

2000

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 731 DEL 10 NOVEMBRE 2000 (G.U.C.E. L 293 DEL 22/11/2000)  che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (2000/731/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 730 DEL 10 NOVEMBRE 2000 (G.U.C.E. L 293 DEL 22/11/2000) che istituisce il Comitato dell'Unione Europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno (2000/730/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 729 DEL 10 NOVEMBRE 2000  (G.U.C.E. L 293 DEL 22/11/2000) concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica (2000/729/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 728 DEL 10 NOVEMBRE 2000 (G.U.C.E. L 293 DEL 22/11/2000 che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica (2000/728/CE-modificata dalla Decisione 393/2003/CE).

·         REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DELPARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL  17 LUGLIO 2000 (G.U.C.E. L 237 del 21.9.2000) relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

1994

·         DIRETTIVA DEL 21 GENNAIO 1994 N, 94/2/CE (G.U.C.E. L 045 DEL 17 FEBBRAIO 1994) che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/Cee per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (modificato dalla direttiva 2003/66/CE) .

 

 

CRITERI ECOLOGICI DI DETERMINATI PRODOTTI

2008

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 63 DEL 20 DICEMBRE 2007 (G.U.C.E. L 16 DEL 19/01/08) recante modifica delle decisioni 2002/231/CE (disposizioni su CALZATURE), 2002/255/CE (disposizioni su TELEVISORI), 2002/272/CE (disposizioni su COPERTURE DURE PER PAVIMENTI), 2002/371/CE (disposizioni su PRODOTTI TESSILI), 2003/200/CE (recante disposizioni su DETERSIVI PER BUCATO), 2003/287/CE (disposizioni su SERVIZIO DI RICETTIVITA’ TURISTICA) al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti. Tali criteri sono validi per i prodotti “calzature” fino a 31 marzo 2010, per i prodotti “ televisori” fino a 31 marzo 2009, per i prodotti “coperture dure per pavimenti” fino a 31 marzo 2010; per “i prodotti tessili” fino al 31 maggio 2009; per i prodotti “detersivi per bucato” fino al 28 febbraio 2010; per “servizi di ricettività turistica” fino al 31 ottobre 2009. (2008/63/CE)

2007

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 506 DEL 21 GIUGNO 2007 (G.U.C.E. L 186 DEL 18/07/07) che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (2007/506/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 457 DEL 21 GIUGNO 2007 (G.U.C.E. L 173 DEL 03/07/2007), recante modifica delle decisioni 2001/689/CE (disposizioni su lavastoviglie), 2002/739/CE (disposizioni su vernicianti per interni), 2002/740/CE (disposizioni su materassi da letto), 2002/741/CE (recante disposizioni su carta per copia e carta grafica), 2002/747/CE (disposizioni su lampade elettriche) al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti. Tali criteri sono validi per tutte le tipologie di prodotti fino al 28 febbraio 2009 (2007/457/CE)

·         RETTIFICA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 360 DEL 26 APRILE 2006 (G.U.C.E. L 131 DEL 23/05/2007) che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (2005/360/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N 207 DEL 29 MARZO 2007 (G.U.C.E. L 92 DEL 03/04/2004), recante modifica delle decisioni 2001/405/CE (disposizioni su tessuto-carta), 2002/255/CE ( disposizioni su televisori ), 2002/371/CE (disposizioni su prodotti tessili ), 2004/669/CE (disposizioni su frigoriferi), 2003/31/CE (disposizioni su detersivi per lavastoviglie ), e 2000/45/CE ( disposizioni su lavatrici), al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti. Tali criteri sono validi per i prodotti “tessuto-carta” fino a 04 aprile 2007, per i prodotti “ televisori” fino a 31 marzo 2008, per i prodotti “prodotti tessili” fino a 31 marzo 2008 e per i prodotti “frigoriferi” fino al 31 maggio 2008, per i prodotti “detersivi per lavastoviglie” fino a 31/12/2008, per i prodotti “lavastoviglie” fino a 30 novembre 2008  (2007/207/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 64 DEL 15 DICEMBRE 2007 (G.U.C.E. L 32 del 06/02/2007) che istituisce i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione. Tali criteri sono validi fino al 30 aprile 2008. (2007/64/ CE)

2006

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 799 DEL 3 NOVEMBRE 2006 (G.U.C.E. L 325 del 21/11/2006) che stabilisce i criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo. Tali criteri sono validi fino al 30 aprile 2008 (2006/799/CE).

2005

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 783 DEL 14 OTTOBRE 2005 (G.U.C.E.L 295 del 11/11/2005) recante modifica delle decisioni 2001/689/CE (recante disposizioni su lavastoviglie), 2002/231/CE (recante disposizioni su calzature) e 2002/272/CE (recante disposizioni su coperture dure per pavimenti) allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti. Tali criteri sono validi per i prodotti “ lavastoviglie” 28 agosto 2007, per i prodotti “calzature” fino a 31 marzo 2008 e per i prodotti “coperture dure per pavimenti” fino a 31 marzo 2008 (2005/783/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 384 DEL 12 MAGGIO 2005 (G.U.C.E. L 127 DEL 20/05/2005) recante modifica della decisione 2000/45/CE (disposizioni su lavatrici), 2001/405/CE (disposizioni su tessuto-carta), 2001/688/CE (disposizioni su ammendanti del suolo e substrati di coltivazione), 2002/255/CE (disposizioni su televisori), 2002/747/CE (disposizioni su lampade elettriche) allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti. Tali criteri sono validi per i prodotti “lavatrici” fino a 30 novembre 2007, per i prodotti “ tessuto-carta” fino a 4 maggio 2007, per i prodotti “televisori ” fino a 31 marzo 2007 e per i prodotti “lampade elettriche” fino al 31 agosto 2007 (2005/384/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 360 DELL 26 APRILE 2005 (G.U.C.E. L 118 del 5/5/2005) stabilisce i criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti. Tali criteri sono validi fino al 31 maggio 2009 (2005/360/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 343 DEL 11 APRILE 2005 (G.U.C.E. L 115 DEL 04/05/05) stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili. Tali criteri sono validi fino al 30 aprile 2009 (2005/343/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 344 DEL 23 MARZO 2005 (G.U.C.E. L 115 DEL 04/05/2005) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari. Tali criteri sono validi fino al 31 dicembre 2008. (2005/343/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 342 DEL 23 MARZO 2005 (G.U.C.E. L 115 DEL 04/05/2005) La decisione stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti. Tali criteri sono validi fino al 31 dicembre 2008 (2005/342/CE).

·         DECISIONE DELLA COMMISSIONE N. 338 DEL 14 APRILE 2005 (G.U.C.E. L 108 del 29/04/2005) stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio. Tali criteri sono validi per 3 anni dalla data di notifica della presente decisione (2005/338/CE).

2003

2002