Sistema gestione ambientale - Regolamento CE n.761/2001 (EMAS)

 

Sommario:

 

1. Introduzione

2. Fonti normative

3. Definizioni

4. I contenuti di base dell'EMAS

5. Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

6. Politica e programma ambientale

7. Sistema di Gestione Ambientale

8. Dichiarazione ambientale

9. L’applicazione EMAS in Italia

 

 

1.                  INTRODUZIONE

 

Il Programma comunitario per uno sviluppo sostenibile, approvato dal Consiglio CEE il 1° febbraio 1993, fu elaborato con il pensiero rivolto anche al mondo industriale, per la necessità di introdurre, non solo in termini di politica ambientale generale, ma anche in termini operativi, misure e procedure di prevenzione dell’inquinamento industriale che tenessero conto delle nuove realtà aziendali. Per valutare in maniera moderna l’evoluzione in atto, sono stati individuati, a livello aziendale, strumenti operativi per migliorare la gestione delle problematiche ambientali coerentemente con la politica ambientale comunitaria ispirata ad un nuovo rapporto tra i diversi soggetti coinvolti.

 

Gli strumenti operativi individuati sono:

 

ü      il sistema europeo EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) emanato nel 1993 con il Regolamento n. 1836 abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 761 del 19 marzo 2001;

ü      la norma tecnica ISO 14001 (e collegate) emanata nel novembre 1996 dall’Organismo Internazionale di Standardizzazione (ISO) avente per oggetto la gestione dell’ambiente presso le imprese.

 

 

Le due certificazioni hanno carattere volontario; di conseguenza le imprese italiane hanno a disposizione due modelli volontari di sistemi di gestione ambientale.

I due modelli sono molto simili, con molte sovrapposizioni, ma anche con alcune differenze molto importanti.

La norma UNI è orientata principalmente a "valutare gli aspetti gestionali dell’organizzazione", rispecchia in alcune parti la UNI ISO 9000 (certificazione qualità) adottata da migliaia di aziende italiane e di conseguenza la ISO 14001 rimane di più facile apprendimento.

L’EMAS, invece, è orientato a considerare il sito come "attività inserita in un sistema ambientale che supera i confini dell’impianto industriale, interessando anche la comunità confinante". Il risultato finale dell’EMAS è la dichiarazione ambientale, firmata dal legale rappresentante dell’azienda, i cui contenuti devono essere portati a conoscenza degli enti pubblici e della popolazione che vive nei dintorni del sito.

La certificazione EMAS comporta in sostanza un "impegno scritto e pubblico dell’azienda ad operare nel rispetto delle norme con l’obiettivo di un miglioramento ambientale continuo".

 

 

2.                  FONTI NORMATIVE

 

Norme giuridiche nazionali

 

ü      DECRETO LEGGE 6 luglio 1993, n. 216 (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/1992 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 294)

ü      LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di "audit" ambientale)

ü      DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1995, n. 413 (Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit)

ü      DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1998, n. 236 (Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit)

ü      EMAS comitato 16 settembre 1997 (Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori ambientali)

ü      EMAS comitato 10 settembre 1997 (Raccomandazioni, alle imprese ed ai verificatori ambientali accreditati, per la compilazione e la convalida della dichiarazione ambientale)

ü      EMAS comitato 2 ottobre 1997 (Guida per i verificatori ambientali)

ü      EMAS comitato 5 novembre 1997 (Procedura per la registrazione dei siti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993)

ü      LEGGE 23 marzo 2001, n . 93 (Disposizioni in campo ambientale)

ü      Art. 18 (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS).

 

Norme giuridiche comunitarie

 

ü      CEE regolamento Consiglio 23 marzo 1992, n. 880/92 (concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica)

ü      CEE Regolamento 29 giugno 1993, n. 1836 (sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un Sistema comunitario di Ecogestione e Audit)

ü      CE Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio 19 marzo 2001, n. 761/2001 (sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)

ü      CE Raccomandazione Commissione 7 settembre 2001, n. 2001/680/CE (relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS)

ü      CE raccomandazione Commissione 10 luglio 2003, n. 2003/532/CE (Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali)

 

 

3.                  DEFINIZIONI

 

ü     audit ambientale: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di:

ü     facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente;

ü     valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali compresi gli obiettivi ed i target ambientali dell'organizzazione;

ü     analisi ambientale: un esauriente analisi iniziale dei problemi dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse alle attività di una organizzazione;

ü     aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente;

ü     sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

ü     ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit;

ü     dichiarazione ambientale: dichiarazione elaborata dalla organizzazione in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

ü     obiettivi ambientali: gli obiettivi particolari che l'organizzazione si prefigge in ordine all’efficienza ambientale;

ü     impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione;

ü     sistema di gestione ambientale (EMS = environmental management system): parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale;

ü     valutazione della prestazione ambientale (EPE = environmental performance evaluation): processo per agevolare le decisioni della direzione riguardanti la prestazione ambientale di un’organizzazione, mediante la scelta degli indicatori, la raccolta e l’analisi dei dati, la valutazione delle informazioni rispetto ai criteri di prestazione ambientale, rapporti e comunicazioni, e il riesame periodico e il miglioramento di tale processo;

ü     indicatore di prestazione ambientale (EPI = environmental performance indicator): espressione specifica, che fornisce informazioni sulla prestazione ambientale dell'organizzazione.

ü     indicatore di prestazione della direzione (MPI = management performance indicator): indicatore di prestazione ambientale che fornisce informazioni sugli sforzi della direzione per influire sulla prestazione ambientale dell'organizzazione;

ü     indicatore di prestazione operativa (OPI = operational performance indicator): indicatore di prestazione ambientale che fornisce informazioni sulla prestazione ambientale delle operazioni di un'organizzazione;

ü     politica ambientale: dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale;

ü     traguardo ambientale: dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi;

ü     organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

ü     organismi competenti: gli organismi designati dagli Stati membri;

ü     politica ambientale: gli obiettivi ed i principi d’azione dell'organizzazione riguardo all’ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;

ü     programma ambientale: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell’organizzazione, concernenti una migliore protezione dell’ambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la scadenza stabilita per l’applicazione di tali misure;

ü     sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale;

ü     revisore: individuo o gruppo di lavoro, appartenente al personale dell’impresa o esterno ad essa, che opera per conto della direzione generale dell’impresa sufficientemente indipendente dalle attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

ü     sistema di accreditamento: sistema per l’accreditamento e il controllo dei verificatori ambientali, gestito da una istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedure appropriate per svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistema;

ü     verificatore ambientale accreditato: qualsiasi persona o organismo indipendente dell'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto un accreditamento.

 

 

4.                  I CONTENUTI DI BASE DELL'EMAS

 

L'organizzazione che intende partecipare allo schema volontario EMAS dovrà affrontare alcuni passaggi obbligati che la condurranno ad ottenere la convalida della dichiarazione ambientale in prima istanza e, successivamente, la registrazione per un proprio sito produttivo.

Seguendo la sequenza logica con cui deve operare al proprio interno la singola impresa, gli elementi costituenti l'EMAS sono:

 

- l'Analisi Ambientale Iniziale;

- la Politica e il Programma Ambientale;

- il Sistema di Gestione Ambientale;                                   

- la Dichiarazione Ambientale.

 

 

5.                  ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI)

 

Per poter preparare l'organizzazione all'adeguamento della propria struttura ai requisiti del regolamento comunitario, occorre condurre un'analisi ambientale preliminare. Questa deve consistere in una approfondita ed esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e delle prestazioni ambientali relativi alle attività svolte nel sito produttivo.

 

Gli obiettivi sono conoscere quali siano:

 

ü     i fattori ambientali che si originano dalle attività produttive e che possono modificare lo stato dell'ambiente;

ü     le componenti ambientali da prendere in considerazione, al fine di determinare le loro eventuali modifiche a seguito delle attività produttive.

 

a) Fattori che possono modificare lo stato dell'ambiente

 

I fattori che possono modificare lo stato dell'ambiente, sono numerosi: alcuni noti per gli studi e le esperienze svolte, altri meno noti o sconosciuti.

Tali fattori possono essere associati a degli indici numerici, che ne caratterizzano il livello quantitativo (kg, mg/l, dB(A), ecc.) al momento del loro rilascio, oppure a notazioni di valenza qualitativa (alto, medio, basso, ecc.).

 

Fattori legati a livelli quantitativi possono essere quelli relativi a:

 

- emissioni inquinanti;

- produzione di rifiuti;

- consumo di materie prime;

- consumo di energia;

- consumo di acqua;

- consumo di risorse naturali;

- rumore;

 

mentre fra quelli legati a livelli qualitativi, si possono comprendere:

 

- odori;

- vibrazioni;

- impatto visivo.

 

b) Componenti ambientali

 

Le componenti ambientali che possono subire delle modifiche, a seguito dei fattori originatisi dalle attività produttive, sono sommariamente riconducibili alle seguenti voci:

 

- atmosfera;

- ambiente idrico;

- suolo;

- sottosuolo;

- specie vegetali;

- specie animali;

- paesaggio;

- comunità umane;

 

dove ciascuna componente può subire delle modifiche diverse da parte di un medesimo fattore.

La caratterizzazione di una componente ambientale può essere effettuata attraverso la scelta di vari indicatori ambientali, di tipo sintetico o analitico.

Esiste un'ampia casistica di indicatori ambientali; è preferibile utilizzare gli indicatori sintetici ovvero quelli che consentono di apprezzare il livello di modifica che può aver subìto una componente ambientale, riservandosi di utilizzare degli indicatori analitici per lo studio di problemi specifici.

La relazione tra i fattori che agiscono sull'ambiente e le componenti ambientali che vengono influenzate da tali azioni, non ha schemi prestabiliti, ma può essere ottenuta solo a partire dai risultati dell'analisi ambientale iniziale.

Nel corso dell'analisi ambientale, devono essere verificati il rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla normativa ambientale vigente; tale verifica non nasce tanto dall'ipotesi che un'azienda possa non rispettare le norme in vigore, quanto dall'esigenza di definire il livello di rispetto ambientale a cui l'azienda si trova nel contesto della normativa.

 

L'analisi ambientale iniziale del sito produttivo è quindi "l'attività attraverso la quale l'azienda identifica gli aspetti ambientali che dovranno essere considerati prioritari dal sistema di gestione ambientale". Nella sua definizione, si deve tenere conto del costo e dei tempi necessari per affrontare l'analisi ed ottenere la disponibilità di dati affidabili.

L'azienda a tale scopo può utilizzare informazioni già in suo possesso (ad esempio, per i rifiuti, il MUD), oppure effettuare degli accertamenti supplementari. L'analisi ambientale, deve considerare l'intera gamma delle situazioni operative dell'azienda e deve identificare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività, in modo da determinare quali hanno o possono avere impatti ambientali significativi e su quali sia motivabile un impegno in termini di obiettivi e di programma ambientale.

 

L'analisi ambientale iniziale può in generale comprendere:

 

ü     l'identificazione di tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti, servizi;

ü     lo studio della relazione tra gli aspetti ambientali rilevanti individuati e l'organizzazione tecnica e gestionale delle attività del sito;

ü     l'identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari;

ü     la valutazione delle proprie prestazioni ambientali in rapporto alle disposizioni di legge, a criteri interni, a codici di buona pratica, a principi e a linee guida;

ü     l'analisi delle prassi e delle procedure di gestione ambientale esistenti;

ü     l'identificazione delle politiche e delle procedure esistenti in materia di approvvigionamento e di appalti;

ü     la valutazione delle prestazioni ambientali del sito alla luce della propria politica ambientale (se già esistente);

ü     le conoscenze derivate dalle indagini su precedenti incidenti occorsi;

ü     le eventuali necessità di formazione/addestramento;

ü     le opportunità di ottenere vantaggi competitivi;

ü     i punti di vista delle parti interessate;

ü     le informazioni e le indicazioni necessarie a stabilire priorità, obiettivi e programma ambientale del sito;

ü     la definizione di un riferimento oggettivo ad uso del verificatore ambientale durante le sue attività di verifica e convalida idoneo a sostenere la correttezza delle scelte del programma e del sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti del Regolamento.

ü     I risultati di tale analisi sono la base di riferimento per la preparazione degli obiettivi, traguardi e programmi ambientali e per il relativo sistema di gestione ambientale.

ü     L'analisi ambientale iniziale persegue i seguenti obiettivi principali:

ü     acquisire gli elementi utili ad individuare gli effetti ambientali e la loro entità, anche al fine di determinare il grado di efficienza ambientale delle attività svolte in un sito;

ü     individuare la normativa ambientale applicabile alle attività svolte nel sito per la verifica della relativa conformità;

ü     raccogliere le informazioni atte ad individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali sul piano tecnico e gestionale;

ü     identificare i fattori di impatto ambientale di maggiore significatività;

ü     creare un registro degli effetti ambientali ovvero dei danni (reali o potenziali) indotti da ciascun fattore di impatto ambientale sulle diverse componenti ambientali interessate e sulle persone;

ü     analizzare le procedure di gestione ambientale già esistenti;

ü     costruire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi.

 

A tal fine l'impresa valuta tutti gli elementi inerenti alla propria attività e tutti gli elementi esterni connessi ad essa; è l'insieme di tali elementi a determinare la prestazione ambientale complessiva.

Il risultato finale deve essere un quadro completo e aggiornato della situazione del sito che raffiguri la rilevanza del suo impatto sull'ambiente, la conformità legislativa, l'efficienza con la quale tali problematiche vengono gestite e la sensibilità del territorio circostante.

L'analisi ambientale deve essere decisa dal vertice dell'impresa, che a tal fine nomina un responsabile; deve essere accuratamente pianificata, per garantire competenza, indipendenza e disponibilità di tempo e risorse adeguate alle dimensioni, al contenuto ed alle finalità di tale indagine. Il processo ed i risultati dell'analisi ambientale iniziale deve essere documentato e devono essere identificate le opportunità per lo sviluppo del SGA.

 

Alcune tecniche comuni per condurre un'analisi comprendono:

 

- ispezioni e misurazioni dirette;

- questionari;

- interviste;

- riesame delle registrazioni;

- liste di controllo;

- confronto con altre situazioni.

 

Possono essere consultate anche fonti di informazione esterne, quali:

 

- agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT, ARPA) o uffici pubblici (comunali,   provinciali, regionali) in merito a leggi ed autorizzazioni;

- biblioteche ed archivi locali e regionali;

- organizzazioni per scambio di informazioni;

- associazioni industriali e/o di categoria, camere di commercio;

- organizzazioni per la difesa del consumatore;

- costruttori di apparecchiature in uso;

- relazioni d'affari;

- professionisti.

 

E’ importante puntualizzare la differenza di significato tra aspetto ed impatto ambientale (la parola “effetto”, anche se a rigore non sarebbe del tutto esatto, deve essere intesa sostanzialmente equivalente ad “impatto”). La relazione esistente tra gli aspetti e gli impatti ambientali è quella di causa ed effetto. Un aspetto ambientale riguarda cioè un elemento dell'attività, del prodotto o del servizio dell'azienda che può provocare un impatto ambientale, ossia un cambiamento nell'ambiente.

 

L'analisi ambientale inizia da uno studio generale dell'area circostante il sito, descrivendo: l'inquadramento geografico-territoriale, quello amministrativo-urbanistico, quello paesaggistico-storico-culturale e quello più propriamente ambientale (morfologia, idrogeologia, clima, aree di particolare interesse naturalistico, presenza di altre fonti significative di inquinamento). In tale contesto va valutata la sensibilità del territorio in base alla presenza di recettori, sia di tipo antropico (connessi all'uomo), che biotico (consessi alle specie animali e vegetali), al verificarsi di azioni di protesta da parte della popolazione sotto forma di lamentele o di azioni di pressione da parte delle autorità realizzate attraverso frequenti ispezioni.

Il secondo passo è l'analisi delle attività, prodotti e servizi svolti dall'impresa. Tale analisi comprende una descrizione del sito produttivo anche con riferimento a situazioni di inquinamento e contaminazione dovute ad attività passate.

L'azienda individua le attività che vengono svolte all'interno del sito produttivo, tenendo conto anche delle attività svolte da eventuali appaltatori e imprese di servizi.

Deve essere illustrato il processo produttivo e le fasi che lo compongono. Per ogni fase va poi impostato un bilancio di flusso (di materia e di energia) che tenda ad individuare i potenziali aspetti ambientali legati alle singole fasi. La suddivisione delle attività in "fasi" deve essere fatta in modo da permettere l’esame della fase stessa, ma anche consentire una visione complessiva del processo.

Si può così costruire un bilancio globale del ciclo produttivo ed ottenere un quadro generale degli aspetti ambientali legati alle proprie attività.

L'identificazione degli aspetti ambientali viene effettuata in base alle analisi svolte al momento della descrizione delle attività, tenendo conto di condizioni operative normali ed anormali, di possibili situazioni di emergenza e di incidenti. Inizialmente si individuano le fasi e i punti in cui si originano i vari aspetti, per raccogliere poi i dati e le informazioni necessarie alla quantificazione dell'aspetto; tutto ciò al fine di ottenere un inventario in cui vi sia un quadro riassuntivo dei punti di origine ed un bilancio di flusso dei vari aspetti. La raccolta dei dati si può effettuare tramite liste di controllo, interviste, analisi documentali, misurazioni, ispezioni dirette, risultati di audit precedenti ecc.

E’ necessario considerare le attività passate, presenti e previste per il futuro. Deve essere inclusa anche l'identificazione dell'esposizione al rischio correlato a imposizioni legali, regolamentari ed economiche, che hanno effetto sull'impresa e l'identificazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza e la valutazione del rischio ambientale.

L'identificazione degli aspetti ambientali legati alle attività dell'azienda non si esaurisce con l’analisi ambientale iniziale, ma rappresenta un "processo continuo che deve essere svolto e riesaminato periodicamente" e che deve essere uno degli input decisionali nei riguardi di successivi aggiornamenti e/o modifiche di impianto o di processo.

 

Prescrizioni legislative e regolamentari

 

Il rispetto della legislazione ambientale è un requisito fondamentale per poter aderire ad EMAS. La legislazione in questo campo è complessa e disomogenea. E' quindi importante, in sede di analisi ambientale iniziale, non trascurare nulla e individuare tutte le prescrizioni di legge che devono essere ottemperate dall'impresa sia in fase di autorizzazione che di controllo.

 

Le disposizioni legislative possono presentarsi sotto varie forme:

 

- le leggi sull'ambiente di applicazione generale;

- quelle specifiche per l'attività;

- quelle specifiche per i prodotti ed i servizi dell'organizzazione;

- quelle specifiche per il settore industriale dell'organizzazione;

- le autorizzazioni, le licenze, i permessi.

 

Per identificare le leggi in materia ambientale e le loro modifiche in corso si possono consultare varie fonti, fra le quali:

 

- autorità di vario livello;

- gruppi o associazioni industriali;

- raccolte di dati pubblicate;

- servizi professionali.

 

E’ quindi necessario creare un registro delle disposizioni legislative riguardanti l'ambiente che riporti la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile alle attività svolte nel sito. L'impresa può anche decidere di fissare dei criteri di prestazione interni che vadano oltre quanto richiesto dalle leggi. Tali criteri possono essere di aiuto all'azienda nel definire i propri obiettivi e traguardi ambientali.

Nel registro devono essere riportate, le prescrizioni riguardanti le autorizzazioni in campo ambientale, i protocolli o convenzioni con autorità, gli accordi volontari ecc.

L'identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari non si esaurisce in sede di analisi ambientale iniziale, ma rappresenta un "processo continuo che deve essere aggiornato periodicamente con conseguente variazione del registro in base alle nuove norme emanate ed alle scadenze periodiche successive". Sarebbe opportuno segnalare anche le prevedibili variazioni della legislazione in modo da privilegiare, in sede di individuazione delle possibili aree di miglioramento, le azioni finalizzate al preventivo adeguamento.

Il registro può costituire un utile strumento di pianificazione laddove lo si utilizzi anche come scadenzario per le verifiche relative alle prescrizioni.

 

Analisi delle modalità organizzative e gestionali ambientali in atto

 

In questa fase vengono esaminati gli aspetti organizzativi e gestionali al fine di individuare i punti di forza e di debolezza.

Vanno valutate: l'assegnazione delle responsabilità, la definizione delle interfacce, le procedure gestionali e operative in uso, la presenza e la gestione dei registri degli effetti ambientali e delle disposizioni legislative, la formazione, la comunicazione interna ed esterna, la gestione dei costi associati agli aspetti ambientali.

Sarebbe opportuno poi fare un confronto con le migliori tecnologie disponibili e con le prestazioni ambientali di altre imprese dello stesso settore industriale.

Tali informazioni consentono di valutare l'efficienza con la quale vengono affrontate le problematiche relative ai vari effetti ambientali.

 

Identificazione degli impatti ambientali associati agli aspetti trovati e valutazione della loro significatività

 

Una volta individuati gli aspetti ambientali legati alle proprie attività, andrebbero identificati gli impatti ambientali, reali e potenziali, positivi e negativi, associati a ciascun aspetto per poi valutare la significatività di tali impatti.

Il concetto di “impatto ambientale significativo” non viene definito in maniera chiara né dal Regolamento, né dalla norma ISO.

 In linea generale si può dire che "un impatto ambientale è tanto più significativo quanto meno la componente ambientale che lo subisce è in grado di ripristinare le condizioni ambientali originarie". Data la complessità degli elementi, una definizione più precisa sembra di fatto impossibile.

In ogni caso, la significatività degli impatti associati agli aspetti ambientali dell'impresa è il risultato di diverse considerazioni.

Si parte dall’esame della conformità legislativa; in base al registro normativo, la concessione delle autorizzazioni necessarie, la rispondenza di tali autorizzazioni alla situazione reale dell'impresa, la presenza di un inventario relativo allo specifico impatto, l'ottemperanza delle prescrizioni di legge ed il rispetto di eventuali limiti previsti.

Va esaminata la rilevanza dell'impatto, usando come parametro i limiti di legge, e in relazione alla numerosità dei punti di origine, alla quantità ed alla qualità degli inquinanti emessi.

Per una valutazione complessiva dell'impatto bisogna infine tenere conto dell'efficienza con cui l'impresa gestisce il problema e della sensibilità del territorio circostante.

Altri aspetti da considerare che possono facilitare la valutazione degli impatti possono essere in relazione all’ambiente ovvero: la vastità dell'impatto, la severità dell'impatto, la probabilità che avvenga, la durata dell'impatto.

Relativamente all’aspetto economico: i potenziali vincoli regolamentari e legislativi, la difficoltà di modificare l'impatto, il costo della modifica dell'impatto, l'effetto della modifica sulle altre attività e sugli altri processi, i rapporti con le parti interessate, gli effetti sull'immagine dell'azienda.

Comunque l’azienda decide, secondo le sue esigenze e i suoi obbiettivi descritti nella politica ambientale, quali sono gli aspetti ambientali significativi.

In base a tali valutazioni viene definito un ordine di priorità con il quale gestire le problematiche emerse, evidenziando inoltre le azioni correttive e di adeguamento che devono essere adottate immediatamente o comunque con urgenza.

E’ sufficiente un bilancio ambientale di massa e/o di energia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, gli scarichi nelle acque, la produzione di rifiuti ed eventualmente delle misure su rumore, odori, vibrazioni. Laddove l'impresa riesca ad ottenere una riduzione, per uno o più componenti, della sua pressione sull'ambiente, anche l'impatto ne risulterà comunque diminuito, venendo meno così la necessità di quantificare tale impatto.

E' evidente che gli aspetti ambientali devono invece essere sempre tenuti sotto controllo e per quanto possibile quantificati.

 

 

6.                  POLITICA E PROGRAMMA AMBIENTALE

 

I risultati dell'analisi ambientale iniziale sono la base su cui impostare, in forma scritta e vincolante per l'impresa ai suoi massimi livelli, una politica ambientale ed un programma ambientale.

Secondo i requisiti del Regolamento, infatti, l'impresa si deve dotare di una propria politica ambientale, comprendente obiettivi di carattere generale e principi di azione in relazione all'ambiente, nonché di un programma ambientale ovvero della somma dei propri obiettivi specifici (possibilmente quantificati) e degli interventi adottati o previsti per il conseguimento degli stessi (anch'essi quantificati possibilmente in termini di risorse umane, economici e temporali).

In generale la politica ambientale potrà presentarsi come una "dichiarazione dai caratteri generici con l'enunciazione dei principi ambientali ispiratori dell'attività dell'impresa." Non deve tuttavia essere intesa come un superficiale impegno formale, in quanto essa deve essere coerente con il programma ambientale e quindi con gli interventi che operativamente saranno svolti. L'affidabilità e credibilità dell'impresa, infatti, viene valutata anche dalla stretta correlazione che emerge tra i principi e le azioni.

Il Regolamento EMAS, detta il principio che la politica ambientale aziendale, oltre a provvedere affinché tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale siano rispettate, deve comprendere degli impegni finalizzati:

 

ü     ad un “ragionevole costante miglioramento dell'efficienza ambientale" dell'impresa;

ü     alla riduzione delle incidenze ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono all'applicazione “economicamente praticabile” della “migliore tecnologia disponibile”.

 

La capacità di migliorare la propria efficienza ambientale, oltre al rispetto dei requisiti di legge, differisce da azienda ad azienda ed è in funzione della struttura e delle disponibilità di ciascuna impresa.

Il principio che è contenuto nel Regolamento EMAS è quello che non tutte le aziende tendono ad un livello di riferimento unico per migliorare la propria efficienza ambientale, ma tali livelli sono adeguati e commisurati alla struttura ed alle disponibilità reali in possesso dell'azienda che desidera aderire ad EMAS.

I diversi livelli che si possono raggiungere nella riduzione degli impatti ambientali, devono essere proporzionati, e rapportati alla migliore tecnologia disponibile che ciascuna azienda può realizzare in funzione delle proprie disponibilità finanziarie e della sua presenza sul mercato.

 

La politica ambientale contiene gli obiettivi ed i principi di azione a cui l'impresa si ispira, nonché l'impegno morale ed il livello di responsabilità che l'impresa si assume nei confronti di terzi, per garantire il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia ambientale. Inoltre, essa rappresenta un "impegno pubblico a migliorare le proprie prestazioni ambientali al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi con le attività svolte dall'impresa stessa".

La politica ambientale deve essere approvata dal vertice dell'impresa, ove vengono definite le strategie aziendali e come tale anche la politica ambientale. L'impegno della direzione è un fattore cruciale ai fini del miglioramento della gestione ambientale dell'impresa: tale impegno non si deve risolvere con l'approvazione formale della politica, ma deve essere concreto, visibile, dimostrabile, sostanziale e sistematico.

La politica ambientale deve essere in armonia con altri obiettivi aziendali, infatti deve sussistere una visione integrata, nella quale l'aspetto “ambiente” coincida con altri aspetti della politica dell'impresa (Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, ecc.) che concorrono a delineare le strategie aziendali.

Nel caso di un sito che appartenga ad un'organizzazione con più siti, la politica ambientale del sito deve integrarsi con la politica del gruppo.

L'impegno al rispetto della legislazione ambientale è un presupposto essenziale per l’adesione di un'impresa ad EMAS, impegno che deve essere espresso nel documento di politica ambientale.

Qualora l'impresa intenda perseguire obiettivi al di là degli obblighi di legge oppure colmare, con norme interne, aspetti non considerati da disposizioni legislative, la politica ambientale dovrà considerarli congiuntamente ai requisiti di legge ed impegnare l'impresa ad esigerne l'osservanza.

Adesione ad EMAS significa anche miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'impresa: la politica ambientale deve esprimere tale impegno che, una volta fissati gli obiettivi da conseguire, si concretizzerà nel programma ambientale che si intende attuare.

 

La politica ambientale aziendale deve essere:

 

- stabilita per iscritto,

- comunicata al personale dell'impresa e

- resa disponibile al pubblico.

 

La diffusione della politica all'interno dell'azienda è molto importante per l'accrescimento della consapevolezza ambientale fra tutti i dipendenti, in modo che i principi enunciati siano effettivamente percepiti e assimilati da tutti loro come una tematica a cui fare riferimento per migliorare il proprio senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

La politica ambientale deve ispirarsi ai principi di azione esposti nell'Allegato I, D.

Non è necessario che in essa siano presenti tutti i principi riportati al punto D. E' invece importante che l'impresa, in base al tipo di attività svolta, al contesto territoriale in cui è inserita, alle proprie convinzioni sulla protezione dell'ambiente, metta in risalto i principi chiave cui intende ispirarsi.

E’ necessario quindi adottare una politica "applicabile alla realtà e commisurata alle possibilità dell’azienda".

E' preferibile dunque che l'impresa si concentri su quegli aspetti che ritiene più importanti e che è effettivamente in grado di perseguire, riservandosi poi di ampliare i propri impegni al momento delle successive revisioni del documento.

Analogo discorso vale per i punti dell'Allegato I, C.

Ad esempio, può essere ragionevole che l'impresa si dedichi dapprima alla gestione dei rifiuti, dell'energia, dell'acqua (ovvero a quelle attività che determinano un ritorno economico più immediato) e che solo in un secondo momento si occupi di aspetti quali la gestione dei prodotti o le prassi ambientali dei fornitori e degli appaltatori.

 

In definitiva, la politica ambientale deve:

 

ü     essere approvata al più alto livello di direzione ed essere conforme con la strategia globale dell'impresa;

ü     prevedere il rispetto sistematico delle leggi e delle norme applicabili alle attività svolte;

ü     mirare al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

ü     prendere in considerazione la missione, la visione, i valori essenziali, le convinzioni dell'impresa sulla protezione dell'ambiente;

ü     considerare gli “aspetti da trattare” indicati nell'Allegato I, C del Regolamento su cui ci si vuole impegnare;

ü     tenere conto delle “prassi di buona gestione” citate nell'Allegato I, D del Regolamento cui si vuole fare riferimento;

ü     essere diffusa sia all'interno che all'esterno dell'impresa;

ü     venire periodicamente riesaminata ed eventualmente aggiornata ai più alti livelli aziendali.

 

Definita la politica ambientale e l'analisi ambientale iniziale, l'impresa deve pianificare e gestire le proprie attività in modo da attuare la politica ambientale. Per fare ciò, essa deve fissare degli obiettivi e traguardi che si impegna a rispettare e deve stabilire un programma ambientale che specifichi tempi, modi, responsabilità e risorse attraverso cui si intende raggiungere tali obiettivi.

 

Obiettivi ambientali

 

Individuati, tramite l'analisi ambientale iniziale, tutti gli impatti ambientali associati alle proprie attività e la relativa significatività si definiscono gli obiettivi sui quali impegnarsi per diminuire il proprio impatto sull'ambiente.

L'impresa non è obbligata a fissare degli obiettivi per ogni aspetto ambientale significativo trovato nel corso dell'analisi ambientale iniziale. Il Regolamento infatti spinge ad un miglioramento delle prestazioni ambientali fattibile in termini di risorse (sia umane che finanziarie) e congruente con la situazione del mercato in cui l'impresa si confronta.

E' l'impresa, quindi, che definisce sia il numero degli obiettivi sia l'entità del miglioramento che si vuole raggiungere. Nessuno, in sostanza, legge a parte, può imporre all'azienda delle prestazioni ambientali che essa stessa non si sia prefissa.

Compito dell'impresa è pertanto quello di " individuare, nell'ambito delle attività svolte in un sito, le priorità relative agli obiettivi ambientali al fine di raggiungere quanto definito nella politica ambientale".

La definizione degli obiettivi deve essere fatta in seguito all'analisi ambientale iniziale, con aggiornamento ad ogni ciclo di audit e riesame al fine di verificare eventuali scostamenti.

Nello stabilire e nel riesaminare i suoi obiettivi ambientali, l'impresa considera, oltre l'analisi ambientale iniziale, la politica ambientale, le opzioni tecnologiche, le esigenze finanziarie, operative e commerciali e il punto di vista delle parti interessate.

Gli obiettivi ambientali devono essere quantificati attraverso indicatori predefiniti dall'impresa, come base di un sistema di valutazione delle prestazioni ambientali della stessa impresa e finalizzati al costante e ragionevole miglioramento delle prestazioni ambientali (oltre gli obblighi di legge) ed indicare la scadenza entro la quale devono essere raggiunti.

Gli indicatori ambientali riassumono l'ampia serie dei dati sull'ambiente in un numero ridotto di pacchetti di informazioni essenziali. In questo modo le Organizzazioni possono facilmente quantificare e riportare dati sulle prestazioni ambientali e gestire i loro aspetti e impatti ambientali. Gli indicatori di prestazioni ambientali devono perciò essere nel contempo economici ed efficaci e adeguati alle dimensioni, al tipo, alle esigenze e alle priorità dell'Organizzazione.

Essi devono trattare principalmente gli impatti ambientali più significativi e sui quali l'Organizzazione può intervenire, a livello di gestione, attività, prodotti e servizi; essi devono essere sufficientemente sensibili per riflettere i cambiamenti negli impatti ambientali. Le Organizzazioni devono inoltre usare in modo ottimale le informazioni ambientali raccolte; gli indicatori devono quindi rispondere al duplice scopo di coadiuvare la gestione dell'Organizzazione e fornire informazioni ai soggetti interessati.

 

I principi fondamentali alla base dei sistemi di indicatori ambientali sono:

 

ü     comparabilità: gli indicatori devono consentire di effettuare una comparazione e mostrare i cambiamenti avvenuti nelle prestazioni ambientali;

ü     equilibrio: tra settori problematici (negativi) e settori promettenti (positivi);

ü     continuità: gli indicatori devono basarsi sugli stessi criteri e riferirsi a periodi o unità di tempo comparabili;

ü     tempestività: gli indicatori devono essere aggiornati con una frequenza sufficiente per consentire interventi in tempo utile;

ü     chiarezza: gli indicatori devono essere chiari e comprensibili.

 

Di norma si definiscono tre categorie di indicatori ambientali per la valutazione e la notifica delle prestazioni ambientali di un'Organizzazione:

 

1) indicatori di prestazioni operative (OPI)

 

si concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni di un'Organizzazione (compresi attività, prodotti o servizi) e possono trattare argomenti quali emissioni, prodotto e riciclo di materie prime, consumo di carburante del parco auto o consumo di energia.

Gli indicatori di prestazioni operative possono essere suddivisi in indicatori di "input", indicatori fisici di impianti e apparecchiature e indicatori di produzione;

 

2) indicatori di prestazioni di gestione (MPI)

 

si concentrano sulle attività di gestione per fornire il supporto necessario alla riuscita della gestione ambientale e possono, tra l'altro, coprire programmi ambientali, obiettivi e target, formazione, piani di incentivazione, frequenza di audit, ispezioni in loco, amministrazione e relazioni comunitarie;

 

3) indicatori della condizione ambientale (ECI)

 

forniscono informazioni sulla qualità dell'ambiente che circonda l'Organizzazione o sullo stato ambientale locale, regionale o mondiale.

 

I seguenti indicatori possono essere utilizzati per misurare i progressi verso un obiettivo:

 

- quantità di materie prime o di energia utilizzate;

- quantità di emissioni quali CO2;

- rifiuti generati per unità di prodotto finito;

- l'efficienza nell'uso di materie ed energia;

- il numero di incidenti ambientali;

- la percentuale di rifiuti riciclati;

- la percentuale di materiale riciclato nell'imballaggio;

- specifiche riduzioni di quantità di sostanze inquinanti quali: NOX, SO2, CO, HC, Pb, CFC;

- ore di formazione ambientale per dipendente;

- investimenti in protezione ambientale.

 

La definizione degli obiettivi deve essere fatta al massimo livello di direzione.

 

Gli obiettivi possono includere l'impegno a:

 

- ridurre i rifiuti e lo spreco delle risorse;

- ridurre o eliminare il rilascio di inquinanti nell'ambiente;

- progettare i prodotti per minimizzarne l'impatto ambientale in produzione, utilizzazione e  smaltimento;

- tenere sotto controllo l'impatto ambientale degli approvvigionamenti di materie prime;

- migliorare le proprie prassi operative di gestione ambientale;

- promuovere la consapevolezza ambientale del personale e della collettività.

 

Gli obiettivi devono essere stabiliti per iscritto.

 

Ogni livello dell'organizzazione deve essere informato, per quanto di competenza, al fine di ottenere la condivisione degli obiettivi, la consapevolezza e l'impegno di tutti.

Può essere auspicabile che il processo di definizione degli obiettivi ambientali parta dagli addetti e solo successivamente venga valutato, integrato ed approvato dai livelli superiori. Gli obiettivi, infatti, vengono raggiunti essenzialmente da chi opera. In tal modo inoltre, coinvolgendoli nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi, si responsabilizza il personale formando in modo permanente un atteggiamento di attenzione verso l'ambiente da parte dell'intera azienda.

 

Definizione di programmi per il conseguimento degli obiettivi

 

Individuati gli obiettivi ambientali, l'impresa predispone un programma ambientale che rappresenta "il piano attraverso cui si vogliono conseguire gli obiettivi ed i mezzi messi a disposizione a tal fine".

Per essere efficace, la pianificazione della gestione ambientale deve essere integrata nel piano strategico dell'impresa e deve spiegare come verranno raggiunti gli obiettivi ed i traguardi prefissati dall'impresa, la tempistica delle azioni, il personale responsabile e le risorse che si destinano per dare attuazione alla politica ambientale dell'azienda.

Nel programma, perciò, si identificano, in ordine di priorità, le azioni che l'azienda vuole intraprendere, che possono riguardare singoli processi, progetti, prodotti, servizi, modalità operative o installazioni di un sito.

E' evidente che il programma ambientale non deve necessariamente riguardare tutti gli aspetti ambientali dell'impresa, ma solo quelli su cui l'impresa si è impegnata a migliorare attraverso la definizione di un obiettivo ambientale.

Il programma è definito dal vertice direzionale dell'impresa per iscritto e definito per ogni livello dell'organizzazione.

Tutto il personale deve essere sensibilizzato e coinvolto nell'attuazione del programma, per cui a ciascuno deve essere assicurata la conoscenza operativa dei propri impegni.

Vale anche qui il discorso fatto per gli obiettivi ambientali: può essere auspicabile stimolare un processo di definizione del programma ambientale a partire dagli addetti e attribuire, a tutti i livelli pertinenti delle funzioni aziendali, le responsabilità ed i poteri necessari all'attuazione del programma.

I programmi ambientali aiutano l'impresa a migliorare le proprie prestazioni ambientali. Essi devono essere dinamici ed essere regolarmente revisionati per adeguarsi ai cambiamenti di obiettivi e di traguardi dell'impresa.

 

Programmi separati per progetti relativi a nuovi sviluppi o a prodotti, servizi o procedimenti nuovi o modificati

 

Nel caso di prodotti o sviluppo, servizi o procedimenti nuovi o modificati, l'azienda è tenuta a definire dei programmi specifici in merito alla gestione ambientale, con obiettivi da raggiungere, modalità per il loro raggiungimento, le procedure ed i meccanismi correttivi da attuare qualora se ne presenti la necessità. Tali attività devono essere realizzate in un'ottica di prevenzione dell'inquinamento; è infatti nelle fasi di ideazione che si determinano in massima parte le caratteristiche di un prodotto e il modo di produrlo, anche dal punto di vista ambientale. Un errore in questa fase potrebbe essere molto difficilmente compensato da modifiche in fasi successive.

 

La definizione di programmi ambientali separati si rende necessaria nel caso di:

 

- introduzione di un nuovo prodotto o processo;

- modifica sostanziale di un prodotto o processo esistente;

- introduzione o modifica di attività di servizio;

- modifiche alla struttura organizzativa e/o alle procedure tecniche e gestionali.

 

Ogni volta che si introducono significative variazioni sugli impatti ambientali dell'impresa, è necessario impostare programmi ambientali specifici volti alla definizione degli obiettivi ambientali, le modalità per il loro raggiungimento, relativi criteri di attivazione e monitoraggio, procedure di gestione di modifiche in corso d'opera; il contenuto dei programmi sarà relativo alla pianificazione, la progettazione, la costruzione, gli appalti, la messa a punto, il funzionamento e, al tempo stabilito dall'organizzazione, la dismissione.

 

 

7.                  SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

 

Il sistema di gestione ambientale, che deve essere definito tenendo sempre ben presente la preesistente organizzazione della gestione aziendale, ha il compito di interagire con diverse aree e funzioni.

 

In particolare esso deve essere in grado di incidere su:

 

ü     l'introduzione, il riesame periodico e la revisione del programma ambientale, con definizione al massimo livello aziendale di procedure a hoc;

ü     l'assetto dell'organizzazione che deve essere ben definito ed adeguato alla realizzazione del programma ambientale con la formalizzazione delle responsabilità ambientali a livello di sito ed allocazione delle stesse a top manager, manager operativi, manager ambientale, specifici gruppi operativi;

ü     la sensibilizzazione, formazione e partecipazione del personale;

ü     la valutazione e la registrazione degli effetti ambientali;

ü     il controllo operativo ovvero la definizione e l'applicazione di specifiche procedure operative, di sorveglianza e correzione (spesso sovrapponibili a procedure già esistenti con riferimento alla qualità o all'igiene e sicurezza sul lavoro);

ü     la documentazione delle attività di gestione ambientale (programmi, rapporti tecnici, raccolta delle procedure, curriculum del personale, etc.);

ü     l'audit, ovvero lo strumento di primaria importanza comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione, dei processi destinati alla protezione dell'ambiente al fine di facilitare il controllo di gestione e valutarne la conformità alle politiche aziendali.

 

Per gestire in modo corretto il proprio impatto sull'ambiente e per realizzare gli obiettivi che ha definito, l'azienda deve pianificare e gestire le attività che concorrono al conseguimento degli obiettivi prefissati ovvero organizzarsi, programmare, informare gli operatori (interni ed esterni), verificare come ci si sta muovendo al fine del conseguimento degli obiettivi, correggere per adeguarsi ad essi.

 

Il Regolamento definisce il sistema di gestione ambientale (SGA), come "l'insieme costituito dalla struttura organizzativa, dalle responsabilità, dalle prassi, dalle procedure, dai processi e dalle risorse messe in campo per attuare la politica ambientale".

 

Questa definizione sottolinea innanzitutto come, per partecipare al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), non sia sufficiente designare un responsabile aziendale per l'ambiente con tutte le responsabilità connesse all'ambiente. L'individuazione di una funzione aziendale che si occupi specificamente della gestione degli aspetti ambientali dell'azienda, non solleva dalla responsabilizzazione anche delle altre funzioni dell'azienda: chiunque svolga un'attività che possa in qualche modo avere delle conseguenze sull'ambiente va informato sul modo più corretto per svolgerla e sull'importanza che l'azienda attribuisce al suo contributo. E' pertanto auspicabile che la gestione della parte ambientale venga integrata nel sistema di gestione aziendale complessivo.

Tutti gli elementi che costituiscono l’SGA fanno già parte della struttura aziendale: in molti casi, infatti, l'attuazione di un SGA non è una rivoluzione della struttura aziendale, ma una riorganizzazione razionale di una serie di elementi che finora si sono sviluppati in modo separato all'interno dell'azienda.

La struttura organizzativa non è altro che una allocazione delle risorse umane destinate dall'azienda al conseguimento degli obiettivi fissati e la definizione di rapporti coerenti tra queste. Per responsabilità si intende la definizione e l'attribuzione di funzioni e responsabilità proporzionate alle attività da svolgere, evitando sovrapposizioni.

Le procedure definiscono le modalità per eseguire le attività. Esse si differenziano in procedure gestionali (gestione della documentazione, delle apparecchiature, delle macchine, ecc..) e tecniche (modalità di esecuzione di un processo, taratura di strumenti, ecc.).

Infine, vanno considerate le risorse umane, tecniche e finanziarie stanziate dall'azienda per la realizzazione del programma ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti.

Ferma restando la piena autonomia dell'azienda nell'organizzare la propria struttura interna secondo le proprie esigenze ed i propri orientamenti gestionali, i requisiti che devono essere soddisfatti sono sostanzialmente quelli riportati nel Regolamento.

Il requisito del riesame del sistema di gestione ambientale è presente in maniera diffusa nel Regolamento, mentre trova una più chiara definizione nella norma ISO. Al di là degli aspetti formali, si ritiene comunque che lo spirito alla base di tale requisito sia sostanzialmente equivalente nelle due normative.

Il vertice dell'impresa deve essere messo a conoscenza dell'andamento del SGA, per poterlo valutare a fronte dei prefissati obiettivi e per promuoverne il miglioramento.

L'elemento più importante del requisito è l'individuazione nel vertice dell'impresa aziendale del livello che ha la responsabilità di esaminare l'adeguatezza e l'efficacia del SGA. Senza un diretto interessamento della direzione, anche le migliori intenzioni delle funzioni operative sono destinate al fallimento;

Altro aspetto importante è che il riesame richiesto va esteso non solo alle informazioni relative al SGA (ad esempio i risultati degli audit interni), ma anche a quelle relative ai processi di lavoro, al personale, al prodotto e, più in generale, agli aspetti tecnici.

I dati relativi vanno portati al riesame della direzione e possono comprendere, analisi di tendenza dei parametri di processo e/o di controllo, dati statistici di conformità, situazioni delle azioni di protesta della popolazione, dati sui costi associati alla gestione ambientale, ecc.

Il riesame della direzione è pertanto opportuno venga adeguatamente preparato e si basi su documentazione predisposta ad un adeguato livello di sintesi, da parte o per conto del rappresentante della direzione.

L'esigenza di assicurare con continuità l'adeguatezza del SGA implica la necessità di stabilire i criteri temporali e/o la frequenza dei riesami della direzione, frequenza correlata anche ad altri fattori quali il grado di sensibilizzazione del personale, le turbolenze societarie, ecc.

Una periodicità abbastanza comune può essere quella semestrale, ma è comunque difficile pensare che tali riesami condotti con scadenze superiori a 12 mesi risultino significativi e rispondenti agli scopi che la norma intende prefiggersi.

 

L'audit del sistema di gestione ambientale

 

Qualunque processo o attività che si prefigga di raggiungere certi obiettivi richiede che si verifichi se ci si discosta o meno dal raggiungimento dei risultati prefissati. Così è anche per l'SGA che, attraverso i riscontri effettuati con le attività di audit, rende possibile questa verifica e mette a disposizione dell'azienda gli elementi necessari per la definizione delle azioni correttive da intraprendere al fine di adeguarsi a quanto pianificato.

L'audit quindi è lo strumento che, una volta attuato il SGA, consente di valutarne l'efficacia.

 

L'audit consta di due fasi:

 

ü     una verifica della corretta attuazione del sistema;

ü      una valutazione dell'adeguatezza del sistema in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed agli obiettivi fissati.

 

La mancanza di anche solo una di queste condizioni rende il SGA inefficace.

L’audit assicura la conformità alle politiche aziendali, alle leggi, alle norme; migliora le prassi e le procedure aziendali e garantisce la verifica della riduzione dei costi; inoltre permette di disporre di campioni significativi per misurare le prestazioni ambientali, verifica la maggiore sensibilità e attenzione del personale verso le politiche ambientali e le proprie responsabilità; identifica le necessità di formazione e permette di migliorare impianti e/o processi e ottenere facilitazioni finanziarie e/o assicurative.

Ogni azienda è quindi chiamata a pianificare e programmare adeguate modalità di controllo interno sia per raggiungere un livello iniziale sufficiente delle proprie prestazioni ambientali, sia per monitorare in modo efficace i risultati prodotti dal miglioramento continuo.

L’EMAS riserva particolare importanza al ruolo insieme gestionale e di controllo delle attività di auditing nell'attuazione del SGA.

L'audit ambientale, è uno "strumento di valutazione con caratteristiche di indipendenza, sistematicità, documentazione, periodicità ed obiettività".

L'attività di auditing deve essere condotta dall'azienda sull'intero sito, e sulle attività dell'impresa, relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti.

 

Caratteristiche dell'attività di audit

 

L'audit deve essere adeguatamente pianificato:

 

- definendo l'obiettivo dell'audit ed il campo di applicazione;

- creando il team di audit e nominando il responsabile;

- predisponendo questionari e liste di contollo.

 

Composizione del team, obiettivi dell'audit, campo di applicazione devono essere tra loro coerenti.

L'attività di audit tende a raccogliere una serie di evidenze oggettive che formano la base per esprimere una valutazione critica della efficacia del SGA.

E’ possibile realizzare ciò attraverso interviste col personale, visite nei luoghi di lavoro, esame delle registrazioni e revisione dei documenti.

Va inoltre tenuto presente che l'audit, pur riguardando tutte le attività dell'impresa, viene svolto prendendo in esame campioni significativi dei modi e dei processi con cui tali attività vengono svolte per valutare se esse vengono gestite in un contesto adeguatamente controllato.

 

Il contesto viene giudicato sotto controllo se:

 

- sono ben chiare le responsabilità e le interfacce;

- il lavoro da svolgere è ben specificato;

- le modalità operative sono definite e seguite;

- il processo di controllo è chiaro e definito.

 

E’ necessario raccogliere i risultati degli audit in una relazione finale che viene messa a disposizione della direzione proponendo, quando necessario, le azioni correttive e preventive da avviare.

Rileva in tale fase l’aspetto di responsabilità che il sistema di azioni correttive comporta. Chi esegue l'audit non deve sostituirsi al responsabile dell'area che deve apportare azioni correttive; quest'ultimo va invece stimolato a proporre azioni correttive idonee che la direzione si riserverà di valutare, destinando, se necessario, le opportune risorse.

 

Il programma e le procedure di audit devono quindi riguardare:

 

- le attività e le aree oggetto degli audit;

- la frequenza degli audit;

- le responsabilità associate con la gestione e la conduzione degli audit;

- la comunicazione dei risultati degli audit;

- la competenza degli auditor;

- le modalità di conduzione degli audit.

 

A seguito dell'audit la direzione deve avviare un processo di riesame del SGA per promuoverne il miglioramento.

 

Oltre all'audit interno, detto di prima parte, esistono due tipi di audit esterno:

 

ü     l'audit di seconda parte condotto da personale esterno per conto di un'azienda cliente che vuole accertarsi dell'effettivo funzionamento del SGA di un suo fornitore;

ü     l'audit di terza parte che viene condotto da un verificatore ambientale accreditato per convalidare la dichiarazione ambientale ai fini della registrazione del sito (EMAS) o da un organismo di certificazione per certificare il SGA (ISO).

 

Nel caso di audit interni il cliente è la direzione dell'azienda stessa.

 

Nel caso di audit esterni di seconda o di terza parte il cliente è rispettivamente l'azienda cliente o il verificatore ambientale (o l'organismo di certificazione).

 

 

8.                  DICHIARAZIONE AMBIENTALE

 

Poiché tra gli obiettivi dello schema EMAS vi è quello di instaurare un rapporto di chiarezza e trasparenza con la comunità e di elevare il livello della comunicazione ambientale dalle imprese verso l'esterno, la dichiarazione ambientale, la cui elaborazione costituisce un requisito essenziale, deve rispondere ad alcuni criteri di carattere contenutistico ed espositivo ben precisi.

Relativamente alla forma, essa deve essere esatta e sufficientemente dettagliata, garantendo tuttavia la semplicità ed intelligibilità necessaria alla comprensione dei diversi soggetti cui è destinata (amministrazioni pubbliche, organi di controllo, banche, assicurazioni, popolazione locale, associazioni ambientaliste, organi di comunicazione, dipendenti, etc.).

 

Con riferimento ai contenuti, invece, oltre ovviamente alla denominazione e localizzazione del sito produttivo, fanno parte della dichiarazione ambientale i seguenti aspetti:

 

·      attività che si svolgono, e quindi:

 

1) descrizione semplificata dei processi produttivi;

2) descrizione semplificata dei prodotti e dei volumi di produzione;

3) descrizione semplificata degli impianti;

 

ü      la valutazione dei problemi ambientali significativi pertinenti il sito;

ü      il sommario dei dati quantitativi relativi ad emissioni inquinanti, rifiuti, consumo di materie prime, di risorse naturali e di energia, rumore ed altri aspetti rilevanti;

ü      la presentazione del programma ambientale e del sistema di gestione ambientale;

ü      l'evidenziazione, in termini sia assoluti che relativi, dei risultati ottenuti nelle prestazioni ambientali nell'arco temporale definito dalla precedente dichiarazione (se è la seconda);

ü      nome ed indirizzo del verificatore accreditato che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale;

ü      scadenza per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.

ü      società di appartenenza (qualora si sia parte di un gruppo);

ü      dimensioni del sito (fatturato, dipendenti, ecc.);

ü      localizzazione (mappa del sito, contesto ambientale e sociale in cui è inserito);

ü      breve storia del sito (incluso eventuali altre attività precedenti).

 

La dichiarazione ambientale è uno strumento di grande importanza, non solo ai fini del EMAS, ma anche per la politica ambientale della Comunità Europea sancita dal quinto programma comunitario in materia ambientale.

La dichiarazione ambientale è infatti lo strumento con cui instaurare una comunicazione costante, chiara e coerente tra il pubblico e le aziende che operano sul territorio. L'obiettivo è garantire l'accesso alle informazioni relative all'ambiente (secondo la direttiva del Consiglio 90/313/CEE) e permettere la formazione di un giudizio sull'attività reale delle imprese localizzate su un dato territorio attraverso l'accesso a dati, verificati e convalidati da un terzo indipendente, su emissioni, scarichi, rifiuti e sulle altre prestazioni ambientali dell'impresa.

 

E’ quindi strumento di rilevanza fondamentale dato che il successo dello sviluppo durevole e sostenibile dipende in grande misura dalle decisioni, dalle azioni e dall'influenza dell'opinione pubblica. La dichiarazione in quanto certificata da un ente terzo, fornisce credibilità a ciò che l'azienda dichiara, nonché al Regolamento stesso.

 

Dunque, è necessario che l'impresa adotti una strategia mirata ad informare correttamente il pubblico, le parti sociali, le autorità e le organizzazioni non governative sugli obiettivi globali e specifici della politica ambientale aziendale, sui risultati ottenuti, nonché sulle responsabilità e sull'impegno profuso dall'impresa.

Nella dichiarazione ambientale non devono essere riportati solamente i successi dell'azienda, ma anche i problemi che si sono dovuti affrontare, come si è provveduto per risolvere tali problemi ed in che misura si sta migliorando.

La dichiarazione ambientale, quindi, deve essere uno strumento credibile, percepito dal pubblico come un modo per instaurare un dialogo serio e costruttivo e che può servire anche, ma non solo, come un mezzo di pubblicità per l'impresa.

La dichiarazione ambientale deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato in Italia o accreditato in un altro paese della UE e notificato presso l'Organismo Competente italiano (Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia).

 

Durante la convalida, il verificatore accreditato deve verificare:

 

1.      se è stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze dell'articolo 3 e le pertinenti esigenze indicate nell'Allegato I del Regolamento;

2.      se il programma e il sistema di gestione ambientali sono stati stabiliti e sono operativi nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze dell'Allegato I del Regolamento;

3.      se l'analisi e l'audit ambientali sono svolti in conformità delle pertinenti esigenze degli Allegati I e II del Regolamento;

4.      se i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni ambientali relative al sito.

 

Una volta convalidata, la dichiarazione ambientale deve essere trasmessa all'Organismo Competente (Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia) che, fatte le analisi di competenza, provvede alla registrazione del sito nel registro italiano e trasmette i dati alla Commissione Europea che inserisce il sito nel registro europeo.

Una volta ottenuta la registrazione del sito, la dichiarazione ambientale deve essere messa a disposizione dei principali gruppi di interesse dell'azienda: autorità locali e non; banche, assicurazioni; popolazione circostante; clienti; fornitori; mass - media; associazioni ambientaliste e non.

Nella dichiarazione ambientale devono essere presenti il nome e l'indirizzo del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione, la data di convalida e la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva.

La convalida della dichiarazione ambientale viene evidenziata su tutte le pagine della stessa con un timbro e/o con una firma del verificatore ambientale accreditato.

 

Problemi ambientali rilevanti

 

In seguito all’analisi del settore produttivo di appartenenza, della tipologia dei processi utilizzati, dei prodotti, delle dimensioni del sito, delle caratteristiche del contesto ambientale di riferimento è possibile individuare gli impatti ambientali rilevanti.

Non è possibile affermare a priori quale sia un "impatto ambientale rilevante".

Si ritiene comunque che questa sezione costituisca una parte estremamente importante della dichiarazione ambientale, dato che deve fornire al pubblico un quadro sufficientemente dettagliato degli aspetti ambientali del sito e dei loro impatti.

E’ indispensabile specificare i criteri seguiti durante il processo di selezione e valutazione degli impatti ambientali al fine di rendere comprensibili le scelte effettuate dall'azienda ai fini del miglioramento e permettere di verificarne la congruità con gli obiettivi e i traguardi ambientali di sito contenuti nel programma ambientale.

 

La sezione sulla valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali significativi potrà dunque essere strutturata come segue:

 

ü      illustrazione degli aspetti e degli impatti ambientali individuati dall'analisi ambientale e da successive analisi periodiche;

ü      descrizione dei criteri adottati nell'effettuazione della valutazione della significatività dell'impatto;

ü      indicazione conclusiva degli aspetti e degli impatti ambientali ritenuti significativi.

 

Compendio di dati quantitativi

 

Nella dichiarazione ambientale deve essere riportato un compendio dei "dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti significative" del sito.

Le informazioni contenute devono permettere al pubblico la valutazione del reale impatto sull'ambiente conseguente alle attività produttive del sito. Nel caso poi di dichiarazioni ambientali successive alla prima, i dati forniti devono permettere di verificare l'evoluzione temporale della performance ambientale del sito al fine di evidenziare il miglioramento continuo a cui l'azienda si è impegnata aderendo volontariamente al Regolamento.

Questa parte della dichiarazione ambientale deve contenere dati quantitativi sui fattori relativi a emissioni inquinanti in aria, acqua, suolo; produzione di rifiuti; consumo di materie prime; consumo di energia e di acqua; rumore; contaminazione del suolo; altri (odori, vibrazioni, radiazioni, utilizzazione del suolo, ecc.).

L'uso di indicatori di prestazione ambientale appropriati alla realtà produttiva del sito, consente un facile ed immediato confronto fra periodi. A questo proposito può essere auspicabile raggruppare più sostanze in gruppi omogenei (ad esempio rifiuti pericolosi e non pericolosi, composti organici volatili (COV), sostanze pericolose per l'ozono, ecc.).

Per le dichiarazioni ambientali successive alla prima, deve essere chiaro il confronto fra i dati di periodi differenti.

Il Regolamento richiede anche l'esplicitazione di “altri fattori relativi all'efficienza ambientale”. Questa sezione fornisce indicazioni sulle azioni intraprese dal sito o dall'impresa che hanno conseguenze di qualsiasi tipo sull'ambiente evidenziando in questa sede gli elementi che ritiene abbiano una influenza in genere sull'ambiente e la sensibilità ambientale e sociale della comunità circostante il sito.

Possono dunque essere inserite informazioni relative alla descrizione del ciclo di vita dei prodotti e relativi impatti; efficienza energetica dei prodotti; responsabilità dell'impresa alla fine della vita utile del prodotto; eventuali etichettature ecologiche e/o di risparmio energetico; impatto visivo dello stabilimento e/o degli stoccaggi esterni; operazioni di bonifica e risanamento ambientale; descrizione degli incidenti rilevanti; investimenti in tecnologie pulite; numero di reclami ricevuti concernenti questioni ambientali; numero di conflitti in corso concernenti questioni ambientali; esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti; miglioramenti nei processi produttivi; partecipazione ad accordi volontari; azioni in favore dell'ambiente; integrazione fra diversi cicli produttivi (es. reimpiego di reflui o scarti in altri processi).

 

Presentazione della Politica, del Programma e del Sistema di Gestione Ambientale

 

La politica ambientale descrive i principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente; in sede di dichiarazione ambientale devono comunque essere presenti:

 

1.      data di adozione della politica ambientale, sottoscrizione da parte della direzione, contenuti e date di eventuali revisioni;

2.      riferimenti della politica ai requisiti minimi previsti per la partecipazione al Regolamento EMAS, vale a dire rispetto della legge, miglioramento continuo, prassi di buona gestione.

 

Il programma ambientale evidenzia le azioni che l'impresa intende intraprendere per attenuare l'impatto ambientale del sito produttivo con le relative scadenze.

 

Nel programma ambientale devono essere presenti:

 

ü      i dati relativi all’individuazione degli obiettivi e quantificazione dei target ambientali di sito;

ü      l’illustrazione dei piani di azione (incluse le scadenze e le risorse);

ü      l’individuazione delle responsabilità.

 

Per quanto concerne le dichiarazioni ambientali successive alla prima, deve essere reso esplicito e chiaro il confronto fra gli obiettivi evidenziati nelle dichiarazioni precedenti e i risultati effettivamente raggiunti dal sistema di gestione ambientale.

Il SGA adottato dall'impresa deve essere descritto in modo sintetico mettendone in luce gli aspetti più qualificanti e significativi nei riguardi delle prestazioni ambientali.

 

La descrizione deve comunque riguardare:

 

- presentazione della struttura organizzativa;

- descrizione semplificata del sistema (procedure, responsabilità, risorse, formazione);

- sistemi e tecniche di monitoraggio;

- informazioni su eventuali piani di emergenza;

- pianificazione delle attività di audit;

- processo di riesame da parte della direzione.

 

Tale descrizione, per fornire evidenza dell'effettiva attuazione del sistema, deve, per i punti precedentemente indicati, indicare le relative procedure applicative (titoli e/o elementi identificativi).

 

La dichiarazione ambientale semplificata

 

Il Regolamento richiede che, negli anni intermedi tra una dichiarazione e la successiva, l'azienda elabori annualmente una dichiarazione ambientale semplificata nella quale compaia solo la parte relativa ai dati quantitativi (paragrafo 3, lettera c) dell'art. 5 del Regolamento), il cui scopo è evidenziare i cambiamenti verificatisi nelle prestazioni ambientali del sito in riferimento a politica, obiettivi e traguardi definiti nella dichiarazione ambientale convalidata; è dunque necessario in questa sede porre in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente.

La dichiarazione ambientale semplificata sarà oggetto di convalida solamente alla fine del ciclo di audit, in sede di convalida della dichiarazione ambientale vera e propria.

E' importante sottolineare che vi sono delle eccezioni nella elaborazione annuale delle dichiarazione ambientale semplificate, espressamente previste dal Regolamento.

 

Semplificazioni amministrative

 

La legge del 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) ha semplificato l’iter amministrativo e autorizzativo per le imprese che si sottopongono al SGA-EMAS.

 

Per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo degli smaltitori che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

 

Le procedure di autorizzazione sono quelle previste dalle seguenti norme:

 

a)          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b)          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c)          decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d)          decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

 

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 761, del 19 marzo 2001, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

 

L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme sopracitate. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 761, del 19 marzo 2001.

 

 

9. L’APPLICAZIONE EMAS IN ITALIA

 

In Europa sono stati registrati 2537 siti (dicembre 1999) con gran prevalenza in Germania e in Austria, mentre in Italia, in circa un anno di attività del Comitato, i siti registrati sono 53 (aprile 2001). L’Italia ha introdotto il regolamento EMAS in ritardo rispetto ad altri paesi europei.

 

Tale ritardo (circa due anni) è stato determinato da alcuni fattori, alcuni cronici della realtà italiana, quale il costante ritardo di recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive o regolamenti della Comunità Europea, altri da problemi organizzativi degli organismi incaricati nell’individuare i membri del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit preposto alla registrazione dei siti.