Sistema gestione ambientale - Regolamento CE n.761/2001 (EMAS)

 

Sommario:

 

1. Introduzione

2. Fonti normative

3. Definizioni

4. I contenuti di base dell'EMAS

5. Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

6. Politica e programma ambientale

7. Sistema di Gestione Ambientale

8. Dichiarazione ambientale

9. L’applicazione EMAS in Italia

 

 

1.                  INTRODUZIONE

 

Il Programma comunitario per uno sviluppo sostenibile, approvato dal Consiglio CEE il 1° febbraio 1993, fu elaborato con il pensiero rivolto anche al mondo industriale, per la necessità di introdurre, non solo in termini di politica ambientale generale, ma anche in termini operativi, misure e procedure di prevenzione dell’inquinamento industriale che tenessero conto delle nuove realtà aziendali. Per valutare in maniera moderna l’evoluzione in atto, sono stati individuati, a livello aziendale, strumenti operativi per migliorare la gestione delle problematiche ambientali coerentemente con la politica ambientale comunitaria ispirata ad un nuovo rapporto tra i diversi soggetti coinvolti.

 

Gli strumenti operativi individuati sono:

 

ü      il sistema europeo EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) emanato nel 1993 con il Regolamento n. 1836 abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 761 del 19 marzo 2001;

ü      la norma tecnica ISO 14001 (e collegate) emanata nel novembre 1996 dall’Organismo Internazionale di Standardizzazione (ISO) avente per oggetto la gestione dell’ambiente presso le imprese.

 

 

Le due certificazioni hanno carattere volontario; di conseguenza le imprese italiane hanno a disposizione due modelli volontari di sistemi di gestione ambientale.

I due modelli sono molto simili, con molte sovrapposizioni, ma anche con alcune differenze molto importanti.

La norma UNI è orientata principalmente a "valutare gli aspetti gestionali dell’organizzazione", rispecchia in alcune parti la UNI ISO 9000 (certificazione qualità) adottata da migliaia di aziende italiane e di conseguenza la ISO 14001 rimane di più facile apprendimento.

L’EMAS, invece, è orientato a considerare il sito come "attività inserita in un sistema ambientale che supera i confini dell’impianto industriale, interessando anche la comunità confinante". Il risultato finale dell’EMAS è la dichiarazione ambientale, firmata dal legale rappresentante dell’azienda, i cui contenuti devono essere portati a conoscenza degli enti pubblici e della popolazione che vive nei dintorni del sito.

La certificazione EMAS comporta in sostanza un "impegno scritto e pubblico dell’azienda ad operare nel rispetto delle norme con l’obiettivo di un miglioramento ambientale continuo".

 

 

2.                  FONTI NORMATIVE

 

Norme giuridiche nazionali

 

ü      DECRETO LEGGE 6 luglio 1993, n. 216 (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/1992 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 294)

ü      LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di "audit" ambientale)

ü      DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1995, n. 413 (Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit)

ü      DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1998, n. 236 (Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit)

ü      EMAS comitato 16 settembre 1997 (Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori ambientali)

ü      EMAS comitato 10 settembre 1997 (Raccomandazioni, alle imprese ed ai verificatori ambientali accreditati, per la compilazione e la convalida della dichiarazione ambientale)

ü      EMAS comitato 2 ottobre 1997 (Guida per i verificatori ambientali)

ü      EMAS comitato 5 novembre 1997 (Procedura per la registrazione dei siti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993)

ü      LEGGE 23 marzo 2001, n . 93 (Disposizioni in campo ambientale)

ü      Art. 18 (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS).

 

Norme giuridiche comunitarie

 

ü      CEE regolamento Consiglio 23 marzo 1992, n. 880/92 (concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica)

ü      CEE Regolamento 29 giugno 1993, n. 1836 (sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un Sistema comunitario di Ecogestione e Audit)

ü      CE Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio 19 marzo 2001, n. 761/2001 (sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)

ü      CE Raccomandazione Commissione 7 settembre 2001, n. 2001/680/CE (relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS)

ü      CE raccomandazione Commissione 10 luglio 2003, n. 2003/532/CE (Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali)

 

 

3.                  DEFINIZIONI

 

ü     audit ambientale: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di:

ü     facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente;

ü     valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali compresi gli obiettivi ed i target ambientali dell'organizzazione;

ü     analisi ambientale: un esauriente analisi iniziale dei problemi dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse alle attività di una organizzazione;

ü     aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente;

ü     sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

ü     ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit;

ü     dichiarazione ambientale: dichiarazione elaborata dalla organizzazione in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

ü     obiettivi ambientali: gli obiettivi particolari che l'organizzazione si prefigge in ordine all’efficienza ambientale;

ü     impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’organizzazione;

ü     sistema di gestione ambientale (EMS = environmental management system): parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale;

ü     valutazione della prestazione ambientale (EPE = environmental performance evaluation): processo per agevolare le decisioni della direzione riguardanti la prestazione ambientale di un’organizzazione, mediante la scelta degli indicatori, la raccolta e l’analisi dei dati, la valutazione delle informazioni rispetto ai criteri di prestazione ambientale, rapporti e comunicazioni, e il riesame periodico e il miglioramento di tale processo;

ü     indicatore di prestazione ambientale (EPI = environmental performance indicator): espressione specifica, che fornisce informazioni sulla prestazione ambientale dell'organizzazione.

ü     indicatore di prestazione della direzione (MPI = management performance indicator): indicatore di prestazione ambientale che fornisce informazioni sugli sforzi della direzione per influire sulla prestazione ambientale dell'organizzazione;

ü     indicatore di prestazione operativa (OPI = operational performance indicator): indicatore di prestazione ambientale che fornisce informazioni sulla prestazione ambientale delle operazioni di un'organizzazione;

ü     politica ambientale: dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale;

ü     traguardo ambientale: dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi;

ü     organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

ü     organismi competenti: gli organismi designati dagli Stati membri;

ü     politica ambientale: gli obiettivi ed i principi d’azione dell'organizzazione riguardo all’ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;

ü     programma ambientale: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell’organizzazione, concernenti una migliore protezione dell’ambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la scadenza stabilita per l’applicazione di tali misure;

ü     sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale;

ü     revisore: individuo o gruppo di lavoro, appartenente al personale dell’impresa o esterno ad essa, che opera per conto della direzione generale dell’impresa sufficientemente indipendente dalle attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

ü     sistema di accreditamento: sistema per l’accreditamento e il controllo dei verificatori ambientali, gestito da una istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedure appropriate per svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistema;

ü     verificatore ambientale accreditato: qualsiasi persona o organismo indipendente dell'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto un accreditamento.

 

 

4.                  I CONTENUTI DI BASE DELL'EMAS

 

L'organizzazione che intende partecipare allo schema volontario EMAS dovrà affrontare alcuni passaggi obbligati che la condurranno ad ottenere la convalida della dichiarazione ambientale in prima istanza e, successivamente, la registrazione per un proprio sito produttivo.

Seguendo la sequenza logica con cui deve operare al proprio interno la singola impresa, gli elementi costituenti l'EMAS sono:

 

- l'Analisi Ambientale Iniziale;

- la Politica e il Programma Ambientale;

- il Sistema di Gestione Ambientale;                                   

- la Dichiarazione Ambientale.

 

 

5.                  ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI)

 

Per poter preparare l'organizzazione all'adeguamento della propria struttura ai requisiti del regolamento comunitario, occorre condurre un'analisi ambientale preliminare. Questa deve consistere in una approfondita ed esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e delle prestazioni ambientali relativi alle attività svolte nel sito produttivo.

 

Gli obiettivi sono conoscere quali siano:

 

ü     i fattori ambientali che si originano dalle attività produttive e che possono modificare lo stato dell'ambiente;

ü     le componenti ambientali da prendere in considerazione, al fine di determinare le loro eventuali modifiche a seguito delle attività produttive.

 

a) Fattori che possono modificare lo stato dell'ambiente

 

I fattori che possono modificare lo stato dell'ambiente, sono numerosi: alcuni noti per gli studi e le esperienze svolte, altri meno noti o sconosciuti.

Tali fattori possono essere associati a degli indici numerici, che ne caratterizzano il livello quantitativo (kg, mg/l, dB(A), ecc.) al momento del loro rilascio, oppure a notazioni di valenza qualitativa (alto, medio, basso, ecc.).

 

Fattori legati a livelli quantitativi possono essere quelli relativi a:

 

- emissioni inquinanti;

- produzione di rifiuti;

- consumo di materie prime;

- consumo di energia;

- consumo di acqua;

- consumo di risorse naturali;

- rumore;

 

mentre fra quelli legati a livelli qualitativi, si possono comprendere:

 

- odori;

- vibrazioni;

- impatto visivo.

 

b) Componenti ambientali

 

Le componenti ambientali che possono subire delle modifiche, a seguito dei fattori originatisi dalle attività produttive, sono sommariamente riconducibili alle seguenti voci:

 

- atmosfera;

- ambiente idrico;

- suolo;

- sottosuolo;

- specie vegetali;

- specie animali;

- paesaggio;

- comunità umane;

 

dove ciascuna componente può subire delle modifiche diverse da parte di un medesimo fattore.

La caratterizzazione di una componente ambientale può essere effettuata attraverso la scelta di vari indicatori ambientali, di tipo sintetico o analitico.

Esiste un'ampia casistica di indicatori ambientali; è preferibile utilizzare gli indicatori sintetici ovvero quelli che consentono di apprezzare il livello di modifica che può aver subìto una componente ambientale, riservandosi di utilizzare degli indicatori analitici per lo studio di problemi specifici.

La relazione tra i fattori che agiscono sull'ambiente e le componenti ambientali che vengono influenzate da tali azioni, non ha schemi prestabiliti, ma può essere ottenuta solo a partire dai risultati dell'analisi ambientale iniziale.

Nel corso dell'analisi ambientale, devono essere verificati il rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla normativa ambientale vigente; tale verifica non nasce tanto dall'ipotesi che un'azienda possa non rispettare le norme in vigore, quanto dall'esigenza di definire il livello di rispetto ambientale a cui l'azienda si trova nel contesto della normativa.

 

L'analisi ambientale iniziale del sito produttivo è quindi "l'attività attraverso la quale l'azienda identifica gli aspetti ambientali che dovranno essere considerati prioritari dal sistema di gestione ambientale". Nella sua definizione, si deve tenere conto del costo e dei tempi necessari per affrontare l'analisi ed ottenere la disponibilità di dati affidabili.

L'azienda a tale scopo può utilizzare informazioni già in suo possesso (ad esempio, per i rifiuti, il MUD), oppure effettuare degli accertamenti supplementari. L'analisi ambientale, deve considerare l'intera gamma delle situazioni operative dell'azienda e deve identificare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività, in modo da determinare quali hanno o possono avere impatti ambientali significativi e su quali sia motivabile un impegno in termini di obiettivi e di programma ambientale.

 

L'analisi ambientale iniziale può in generale comprendere:

 

ü     l'identificazione di tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti, servizi;

ü     lo studio della relazione tra gli aspetti ambientali rilevanti individuati e l'organizzazione tecnica e gestionale delle attività del sito;

ü     l'identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari;

ü     la valutazione delle proprie prestazioni ambientali in rapporto alle disposizioni di legge, a criteri interni, a codici di buona pratica, a principi e a linee guida;

ü     l'analisi delle prassi e delle procedure di gestione ambientale esistenti;

ü     l'identificazione delle politiche e delle procedure esistenti in materia di approvvigionamento e di appalti;

ü     la valutazione delle prestazioni ambientali del sito alla luce della propria politica ambientale (se già esistente);

ü     le conoscenze derivate dalle indagini su precedenti incidenti occorsi;

ü     le eventuali necessità di formazione/addestramento;

ü     le opportunità di ottenere vantaggi competitivi;

ü     i punti di vista delle parti interessate;

ü     le informazioni e le indicazioni necessarie a stabilire priorità, obiettivi e programma ambientale del sito;

ü     la definizione di un riferimento oggettivo ad uso del verificatore ambientale durante le sue attività di verifica e convalida idoneo a sostenere la correttezza delle scelte del programma e del sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti del Regolamento.

ü     I risultati di tale analisi sono la base di riferimento per la preparazione degli obiettivi, traguardi e programmi ambientali e per il relativo sistema di gestione ambientale.

ü     L'analisi ambientale iniziale persegue i seguenti obiettivi principali:

ü     acquisire gli elementi utili ad individuare gli effetti ambientali e la loro entità, anche al fine di determinare il grado di efficienza ambientale delle attività svolte in un sito;

ü     individuare la normativa ambientale applicabile alle attività svolte nel sito per la verifica della relativa conformità;

ü     raccogliere le informazioni atte ad individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali sul piano tecnico e gestionale;

ü     identificare i fattori di impatto ambientale di maggiore significatività;

ü     creare un registro degli effetti ambientali ovvero dei danni (reali o potenziali) indotti da ciascun fattore di impatto ambientale sulle diverse componenti ambientali interessate e sulle persone;

ü     analizzare le procedure di gestione ambientale già esistenti;

ü     costruire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi.

 

A tal fine l'impresa valuta tutti gli elementi inerenti alla propria attività e tutti gli elementi esterni connessi ad essa; è l'insieme di tali elementi a determinare la prestazione ambientale complessiva.

Il risultato finale deve essere un quadro completo e aggiornato della situazione del sito che raffiguri la rilevanza del suo impatto sull'ambiente, la conformità legislativa, l'efficienza con la quale tali problematiche vengono gestite e la sensibilità del territorio circostante.

L'analisi ambientale deve essere decisa dal vertice dell'impresa, che a tal fine nomina un responsabile; deve essere accuratamente pianificata, per garantire competenza, indipendenza e disponibilità di tempo e risorse adeguate alle dimensioni, al contenuto ed alle finalità di tale indagine. Il processo ed i risultati dell'analisi ambientale iniziale deve essere documentato e devono essere identificate le opportunità per lo sviluppo del SGA.

 

Alcune tecniche comuni per condurre un'analisi comprendono:

 

- ispezioni e misurazioni dirette;

- questionari;

- interviste;

- riesame delle registrazioni;

- liste di controllo;

- confronto con altre situazioni.

 

Possono essere consultate anche fonti di informazione esterne, quali:

 

- agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT, ARPA) o uffici pubblici (comunali,   provinciali, regionali) in merito a leggi ed autorizzazioni;

- biblioteche ed archivi locali e regionali;

- organizzazioni per scambio di informazioni;

- associazioni industriali e/o di categoria, camere di commercio;

- organizzazioni per la difesa del consumatore;

- costruttori di apparecchiature in uso;

- relazioni d'affari;

- professionisti.

 

E’ importante puntualizzare la differenza di significato tra aspetto ed impatto ambientale (la parola “effetto”, anche se a rigore non sarebbe del tutto esatto, deve essere intesa sostanzialmente equivalente ad “impatto”). La relazione esistente tra gli aspetti e gli impatti ambientali è quella di causa ed effetto. Un aspetto ambientale riguarda cioè un elemento dell'attività, del prodotto o del servizio dell'azienda che può provocare un impatto ambientale, ossia un cambiamento nell'ambiente.

 

L'analisi ambientale inizia da uno studio generale dell'area circostante il sito, descrivendo: l'inquadramento geografico-territoriale, quello amministrativo-urbanistico, quello paesaggistico-storico-culturale e quello più propriamente ambientale (morfologia, idrogeologia, clima, aree di particolare interesse naturalistico, presenza di altre fonti significative di inquinamento). In tale contesto va valutata la sensibilità del territorio in base alla presenza di recettori, sia di tipo antropico (connessi all'uomo), che biotico (consessi alle specie animali e vegetali), al verificarsi di azioni di protesta da parte della popolazione sotto forma di lamentele o di azioni di pressione da parte delle autorità realizzate attraverso frequenti ispezioni.

Il secondo passo è l'analisi delle attività, prodotti e servizi svolti dall'impresa. Tale analisi comprende una descrizione del sito produttivo anche con riferimento a situazioni di inquinamento e contaminazione dovute ad attività passate.

L'azienda individua le attività che vengono svolte all'interno del sito produttivo, tenendo conto anche delle attività svolte da eventuali appaltatori e imprese di servizi.

Deve essere illustrato il processo produttivo e le fasi che lo compongono. Per ogni fase va poi impostato un bilancio di flusso (di materia e di energia) che tenda ad individuare i potenziali aspetti ambientali legati alle singole fasi. La suddivisione delle attività in "fasi" deve essere fatta in modo da permettere l’esame della fase stessa, ma anche consentire una visione complessiva del processo.

Si può così costruire un bilancio globale del ciclo produttivo ed ottenere un quadro generale degli aspetti ambientali legati alle proprie attività.

L'identificazione degli aspetti ambientali viene effettuata in base alle analisi svolte al momento della descrizione delle attività, tenendo conto di condizioni operative normali ed anormali, di possibili situazioni di emergenza e di incidenti. Inizialmente si individuano le fasi e i punti in cui si originano i vari aspetti, per raccogliere poi i dati e le informazioni necessarie alla quantificazione dell'aspetto; tutto ciò al fine di ottenere un inventario in cui vi sia un quadro riassuntivo dei punti di origine ed un bilancio di flusso dei vari aspetti. La raccolta dei dati si può effettuare tramite liste di controllo, interviste, analisi documentali, misurazioni, ispezioni dirette, risultati di audit precedenti ecc.

E’ necessario considerare le attività passate, presenti e previste per il futuro. Deve essere inclusa anche l'identificazione dell'esposizione al rischio correlato a imposizioni legali, regolamentari ed economiche, che hanno effetto sull'impresa e l'identificazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza e la valutazione del rischio ambientale.

L'identificazione degli aspetti ambientali legati alle attività dell'azienda non si esaurisce con l’analisi ambientale iniziale, ma rappresenta un "processo continuo che deve essere svolto e riesaminato periodicamente" e che deve essere uno degli input decisionali nei riguardi di successivi aggiornamenti e/o modifiche di impianto o di processo.

 

Prescrizioni legislative e regolamentari

 

Il rispetto della legislazione ambientale è un requisito fondamentale per poter aderire ad EMAS. La legislazione in questo campo è complessa e disomogenea. E' quindi importante,