Sistema gestione ambientale - Regolamento
CE n.761/2001 (EMAS)
Sommario:
1.
Introduzione
2.
Fonti normative
3.
Definizioni
4.
I contenuti di base dell'EMAS
5.
Analisi Ambientale Iniziale (AAI)
6.
Politica e programma ambientale
7.
Sistema di Gestione Ambientale
8.
Dichiarazione ambientale
9.
L’applicazione EMAS in Italia
1.
INTRODUZIONE
Il Programma comunitario per uno sviluppo sostenibile,
approvato dal Consiglio CEE il 1° febbraio 1993, fu elaborato con il pensiero
rivolto anche al mondo industriale, per la necessità di introdurre, non solo in
termini di politica ambientale generale, ma anche in termini operativi, misure
e procedure di prevenzione dell’inquinamento industriale che tenessero conto
delle nuove realtà aziendali. Per valutare in maniera moderna l’evoluzione in
atto, sono stati individuati, a livello aziendale, strumenti operativi per
migliorare la gestione delle problematiche ambientali coerentemente con la
politica ambientale comunitaria ispirata ad un nuovo rapporto tra i diversi
soggetti coinvolti.
Gli strumenti operativi individuati sono:
ü
il
sistema europeo EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) emanato nel
1993 con il Regolamento n. 1836 abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.
761 del 19 marzo 2001;
ü
la
norma tecnica ISO 14001 (e collegate) emanata nel novembre 1996 dall’Organismo
Internazionale di Standardizzazione (ISO) avente per oggetto la gestione
dell’ambiente presso le imprese.
Le due certificazioni hanno carattere volontario; di
conseguenza le imprese italiane hanno a disposizione due modelli volontari di
sistemi di gestione ambientale.
I due modelli sono molto simili, con molte sovrapposizioni,
ma anche con alcune differenze molto importanti.
La norma UNI è orientata principalmente a "valutare gli
aspetti gestionali dell’organizzazione", rispecchia in alcune parti la UNI
ISO 9000 (certificazione qualità) adottata da migliaia di aziende italiane e di
conseguenza la ISO 14001 rimane di più facile apprendimento.
L’EMAS, invece, è orientato a considerare il sito come
"attività inserita in un sistema ambientale che supera i confini
dell’impianto industriale, interessando anche la comunità confinante". Il
risultato finale dell’EMAS è la dichiarazione ambientale, firmata dal
legale rappresentante dell’azienda, i cui contenuti devono essere portati a
conoscenza degli enti pubblici e della popolazione che vive nei dintorni del
sito.
La certificazione EMAS comporta in sostanza un "impegno
scritto e pubblico dell’azienda ad operare nel rispetto delle norme con
l’obiettivo di un miglioramento ambientale continuo".
2.
FONTI NORMATIVE
ü
DECRETO
LEGGE 6 luglio 1993, n. 216 (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento
CEE n. 880/1992 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 294)
ü
LEGGE
25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di "audit" ambientale)
ü
DECRETO
MINISTERIALE 2 agosto 1995, n. 413 (Regolamento recante norme per
l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit)
ü
DECRETO
MINISTERIALE 12 giugno 1998, n. 236 (Regolamento recante modificazioni al
decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di
istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit)
ü
EMAS
comitato 16 settembre 1997 (Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza
ed il controllo dei verificatori ambientali)
ü
EMAS
comitato 10 settembre 1997 (Raccomandazioni, alle imprese ed ai verificatori
ambientali accreditati, per la compilazione e la convalida della dichiarazione ambientale)
ü
EMAS
comitato 2 ottobre 1997 (Guida per i verificatori ambientali)
ü
EMAS
comitato 5 novembre 1997 (Procedura per la registrazione dei siti ai sensi
del regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993)
ü
LEGGE
23 marzo 2001, n . 93 (Disposizioni in campo ambientale)
ü
Art.
18 (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno
ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS).
ü
CEE
regolamento Consiglio 23 marzo 1992, n. 880/92 (concernente un sistema
comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica)
ü
CEE
Regolamento 29 giugno 1993, n. 1836 (sull’adesione volontaria delle imprese
del settore industriale a un Sistema comunitario di Ecogestione e Audit)
ü
CE Regolamento
Parlamento Europeo e Consiglio 19 marzo 2001, n. 761/2001 (sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
EMAS)
ü
CE
Raccomandazione Commissione 7 settembre 2001, n. 2001/680/CE (relativa agli
orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS)
ü
CE
raccomandazione Commissione 10 luglio 2003, n. 2003/532/CE (Orientamenti per
l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di
indicatori di prestazioni ambientali)
3.
DEFINIZIONI
ü audit ambientale: uno strumento di gestione
comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva
delle prestazioni dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi
destinati alla protezione dell’ambiente, al fine di:
ü facilitare il controllo gestionale
dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente;
ü valutare la conformità alle
politiche ambientali aziendali compresi gli obiettivi ed i target ambientali dell'organizzazione;
ü analisi ambientale: un esauriente analisi iniziale dei
problemi dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse alle attività di
una organizzazione;
ü aspetto ambientale: elemento di un’attività, prodotto
o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente;
ü sito: tutto il terreno, in una zona
geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che
comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura,
impianto e materiali;
ü ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività
di una data organizzazione sono sottoposte ad audit;
ü dichiarazione ambientale: dichiarazione elaborata dalla
organizzazione in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
ü obiettivi ambientali: gli obiettivi particolari che
l'organizzazione si prefigge in ordine all’efficienza ambientale;
ü impatto ambientale: qualunque modificazione
dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività,
prodotti o servizi di un’organizzazione;
ü sistema di gestione ambientale (EMS
= environmental management system): parte del sistema di gestione generale che comprende la
struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le
prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto,
conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale;
ü valutazione della prestazione
ambientale (EPE = environmental performance evaluation): processo per agevolare le decisioni
della direzione riguardanti la prestazione ambientale di un’organizzazione,
mediante la scelta degli indicatori, la raccolta e l’analisi dei dati, la
valutazione delle informazioni rispetto ai criteri di prestazione ambientale,
rapporti e comunicazioni, e il riesame periodico e il miglioramento di tale
processo;
ü indicatore di prestazione ambientale
(EPI = environmental performance indicator): espressione specifica, che fornisce informazioni
sulla prestazione ambientale dell'organizzazione.
ü indicatore di prestazione della
direzione (MPI = management performance indicator): indicatore di prestazione ambientale
che fornisce informazioni sugli sforzi della direzione per influire sulla
prestazione ambientale dell'organizzazione;
ü indicatore di prestazione operativa
(OPI = operational performance indicator): indicatore di prestazione ambientale che fornisce
informazioni sulla prestazione ambientale delle operazioni di
un'organizzazione;
ü politica ambientale: dichiarazione, fatta da
un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla
sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per
l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo
ambientale;
ü traguardo ambientale: dettagliata richiesta di
prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di
un’organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e
realizzare per raggiungere questi obiettivi;
ü organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa,
ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno,
pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e
amministrativa.
ü organismi competenti: gli organismi designati dagli
Stati membri;
ü politica ambientale: gli obiettivi ed i principi
d’azione dell'organizzazione riguardo all’ambiente ivi compresa la conformità
alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;
ü programma ambientale: una descrizione degli obiettivi e
delle attività specifici dell’organizzazione, concernenti una migliore
protezione dell’ambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione
delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del
caso, la scadenza stabilita per l’applicazione di tali misure;
ü sistema di gestione ambientale: la parte del sistema di gestione
complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le
prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la
politica ambientale;
ü revisore: individuo o gruppo di lavoro,
appartenente al personale dell’impresa o esterno ad essa, che opera per conto
della direzione generale dell’impresa sufficientemente indipendente dalle
attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;
ü sistema di accreditamento: sistema per l’accreditamento e il
controllo dei verificatori ambientali, gestito da una istituzione o
organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro, dotato di
competenze e risorse sufficienti e con procedure appropriate per svolgere le funzioni
definite dal presente regolamento per tale sistema;
ü verificatore ambientale accreditato: qualsiasi persona o organismo
indipendente dell'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto un
accreditamento.
4.
I CONTENUTI DI BASE DELL'EMAS
L'organizzazione che intende partecipare allo schema
volontario EMAS dovrà affrontare alcuni passaggi obbligati che la condurranno
ad ottenere la convalida della dichiarazione ambientale in prima istanza e,
successivamente, la registrazione per un proprio sito produttivo.
Seguendo la sequenza logica con cui deve operare al proprio
interno la singola impresa, gli elementi costituenti l'EMAS sono:
- l'Analisi Ambientale Iniziale;
- la Politica e il Programma Ambientale;
- il Sistema di Gestione Ambientale;
- la Dichiarazione Ambientale.
5.
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI)
Per poter preparare l'organizzazione all'adeguamento
della propria struttura ai requisiti del regolamento comunitario, occorre
condurre un'analisi ambientale preliminare. Questa deve consistere in una
approfondita ed esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli
effetti e delle prestazioni ambientali relativi alle attività svolte nel sito
produttivo.
Gli obiettivi sono conoscere quali siano:
ü i fattori ambientali che
si originano dalle attività produttive e che possono modificare lo stato
dell'ambiente;
ü le componenti ambientali
da prendere in considerazione, al fine di determinare le loro eventuali
modifiche a seguito delle attività produttive.
a) Fattori che possono modificare lo stato
dell'ambiente
I fattori che possono modificare lo stato dell'ambiente,
sono numerosi: alcuni noti per gli studi e le esperienze svolte, altri meno
noti o sconosciuti.
Tali fattori possono essere associati a degli indici
numerici, che ne caratterizzano il livello quantitativo (kg, mg/l,
dB(A), ecc.) al momento del loro rilascio, oppure a notazioni di valenza qualitativa
(alto, medio, basso, ecc.).
Fattori legati a livelli quantitativi possono essere
quelli relativi a:
- emissioni inquinanti;
- produzione di rifiuti;
- consumo di materie prime;
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di risorse naturali;
- rumore;
mentre fra quelli legati a livelli qualitativi, si
possono comprendere:
- odori;
- vibrazioni;
- impatto visivo.
b) Componenti ambientali
Le componenti ambientali che possono subire delle modifiche,
a seguito dei fattori originatisi dalle attività produttive, sono sommariamente
riconducibili alle seguenti voci:
- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo;
- sottosuolo;
- specie vegetali;
- specie animali;
- paesaggio;
- comunità umane;
dove ciascuna componente può subire delle modifiche diverse
da parte di un medesimo fattore.
La caratterizzazione di una componente ambientale può essere
effettuata attraverso la scelta di vari indicatori ambientali, di tipo sintetico
o analitico.
Esiste un'ampia casistica di indicatori ambientali; è
preferibile utilizzare gli indicatori sintetici ovvero quelli che consentono di
apprezzare il livello di modifica che può aver subìto una componente
ambientale, riservandosi di utilizzare degli indicatori analitici per lo studio
di problemi specifici.
La relazione tra i fattori che agiscono sull'ambiente e le
componenti ambientali che vengono influenzate da tali azioni, non ha schemi
prestabiliti, ma può essere ottenuta solo a partire dai risultati dell'analisi
ambientale iniziale.
Nel corso dell'analisi ambientale, devono essere verificati
il rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla normativa ambientale
vigente; tale verifica non nasce tanto dall'ipotesi che un'azienda possa non
rispettare le norme in vigore, quanto dall'esigenza di definire il livello di
rispetto ambientale a cui l'azienda si trova nel contesto della normativa.
L'analisi ambientale iniziale del sito produttivo è quindi
"l'attività attraverso la quale l'azienda identifica gli aspetti
ambientali che dovranno essere considerati prioritari dal sistema di gestione
ambientale". Nella sua definizione, si deve tenere conto del costo e dei
tempi necessari per affrontare l'analisi ed ottenere la disponibilità di dati
affidabili.
L'azienda a tale scopo può utilizzare informazioni già in
suo possesso (ad esempio, per i rifiuti, il MUD), oppure effettuare degli
accertamenti supplementari. L'analisi ambientale, deve considerare l'intera
gamma delle situazioni operative dell'azienda e deve identificare tutti gli
aspetti ambientali delle sue attività, in modo da determinare quali hanno o
possono avere impatti ambientali significativi e su quali sia motivabile un
impegno in termini di obiettivi e di programma ambientale.
L'analisi ambientale iniziale può in generale comprendere:
ü l'identificazione di tutti gli
aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti, servizi;
ü lo studio della relazione tra gli
aspetti ambientali rilevanti individuati e l'organizzazione tecnica e
gestionale delle attività del sito;
ü l'identificazione delle prescrizioni
legislative e regolamentari;
ü la valutazione delle proprie
prestazioni ambientali in rapporto alle disposizioni di legge, a criteri
interni, a codici di buona pratica, a principi e a linee guida;
ü l'analisi delle prassi e delle
procedure di gestione ambientale esistenti;
ü l'identificazione delle politiche e
delle procedure esistenti in materia di approvvigionamento e di appalti;
ü la valutazione delle prestazioni
ambientali del sito alla luce della propria politica ambientale (se già
esistente);
ü le conoscenze derivate dalle
indagini su precedenti incidenti occorsi;
ü le eventuali necessità di
formazione/addestramento;
ü le opportunità di ottenere vantaggi
competitivi;
ü i punti di vista delle parti
interessate;
ü le informazioni e le indicazioni
necessarie a stabilire priorità, obiettivi e programma ambientale del sito;
ü la definizione di un riferimento
oggettivo ad uso del verificatore ambientale durante le sue attività di
verifica e convalida idoneo a sostenere la correttezza delle scelte del
programma e del sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti del
Regolamento.
ü I risultati di tale analisi
sono la base di riferimento per la preparazione degli obiettivi, traguardi e
programmi ambientali e per il relativo sistema di gestione ambientale.
ü L'analisi ambientale iniziale
persegue i seguenti obiettivi principali:
ü acquisire gli elementi utili ad
individuare gli effetti ambientali e la loro entità, anche al fine di
determinare il grado di efficienza ambientale delle attività svolte in un sito;
ü individuare la normativa ambientale
applicabile alle attività svolte nel sito per la verifica della relativa
conformità;
ü raccogliere le informazioni atte ad
individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali sul piano
tecnico e gestionale;
ü identificare i fattori di impatto
ambientale di maggiore significatività;
ü creare un registro degli effetti
ambientali ovvero dei danni (reali o potenziali) indotti da ciascun fattore di
impatto ambientale sulle diverse componenti ambientali interessate e sulle
persone;
ü analizzare le procedure di gestione
ambientale già esistenti;
ü costruire un punto di riferimento
oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi.
A tal fine l'impresa valuta tutti gli elementi inerenti alla
propria attività e tutti gli elementi esterni connessi ad essa; è l'insieme di
tali elementi a determinare la prestazione ambientale complessiva.
Il risultato finale deve essere un quadro completo e
aggiornato della situazione del sito che raffiguri la rilevanza del suo impatto
sull'ambiente, la conformità legislativa, l'efficienza con la quale tali
problematiche vengono gestite e la sensibilità del territorio circostante.
L'analisi ambientale deve essere decisa dal vertice
dell'impresa, che a tal fine nomina un responsabile; deve essere accuratamente
pianificata, per garantire competenza, indipendenza e disponibilità di tempo e
risorse adeguate alle dimensioni, al contenuto ed alle finalità di tale
indagine. Il processo ed i risultati dell'analisi ambientale iniziale deve
essere documentato e devono essere identificate le opportunità per lo sviluppo
del SGA.
Alcune tecniche comuni per condurre un'analisi comprendono:
- ispezioni e misurazioni dirette;
- questionari;
- interviste;
- riesame delle registrazioni;
- liste di controllo;
- confronto con altre situazioni.
Possono essere consultate anche fonti di informazione esterne,
quali:
- agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT, ARPA) o
uffici pubblici (comunali, provinciali,
regionali) in merito a leggi ed autorizzazioni;
- biblioteche ed archivi locali e regionali;
- organizzazioni per scambio di informazioni;
- associazioni industriali e/o di categoria, camere di
commercio;
- organizzazioni per la difesa del consumatore;
- costruttori di apparecchiature in uso;
- relazioni d'affari;
- professionisti.
E’ importante puntualizzare la differenza di significato tra
aspetto ed
impatto ambientale (la parola “effetto”,
anche se a rigore non sarebbe del tutto esatto, deve essere intesa
sostanzialmente equivalente ad “impatto”). La relazione esistente tra gli
aspetti e gli impatti ambientali è quella di causa ed effetto. Un aspetto
ambientale riguarda cioè un elemento dell'attività, del prodotto o del servizio
dell'azienda che può provocare un impatto ambientale, ossia un cambiamento
nell'ambiente.
L'analisi ambientale inizia da uno studio generale
dell'area circostante il sito, descrivendo: l'inquadramento
geografico-territoriale, quello amministrativo-urbanistico, quello
paesaggistico-storico-culturale e quello più propriamente ambientale
(morfologia, idrogeologia, clima, aree di particolare interesse naturalistico,
presenza di altre fonti significative di inquinamento). In tale contesto va
valutata la sensibilità del territorio in base alla presenza di recettori, sia
di tipo antropico (connessi all'uomo), che biotico (consessi alle specie
animali e vegetali), al verificarsi di azioni di protesta da parte della
popolazione sotto forma di lamentele o di azioni di pressione da parte delle
autorità realizzate attraverso frequenti ispezioni.
Il secondo passo è l'analisi delle attività, prodotti
e servizi svolti dall'impresa. Tale analisi comprende una descrizione
del sito produttivo anche con riferimento a situazioni di inquinamento e
contaminazione dovute ad attività passate.
L'azienda individua le attività che vengono svolte
all'interno del sito produttivo, tenendo conto anche delle attività svolte da
eventuali appaltatori e imprese di servizi.
Deve essere illustrato il processo produttivo e le fasi che
lo compongono. Per ogni fase va poi impostato un bilancio di flusso (di materia
e di energia) che tenda ad individuare i potenziali aspetti ambientali legati
alle singole fasi. La suddivisione delle attività in "fasi" deve
essere fatta in modo da permettere l’esame della fase stessa, ma anche
consentire una visione complessiva del processo.
Si può così costruire un bilancio globale del ciclo
produttivo ed ottenere un quadro generale degli aspetti ambientali legati alle
proprie attività.
L'identificazione degli aspetti ambientali viene
effettuata in base alle analisi svolte al momento della descrizione delle
attività, tenendo conto di condizioni operative normali ed anormali, di
possibili situazioni di emergenza e di incidenti. Inizialmente si individuano
le fasi e i punti in cui si originano i vari aspetti, per raccogliere poi i
dati e le informazioni necessarie alla quantificazione dell'aspetto; tutto ciò
al fine di ottenere un inventario in cui vi sia un quadro riassuntivo dei punti
di origine ed un bilancio di flusso dei vari aspetti. La raccolta dei dati si
può effettuare tramite liste di controllo, interviste, analisi documentali,
misurazioni, ispezioni dirette, risultati di audit precedenti ecc.
E’ necessario considerare le attività passate, presenti e
previste per il futuro. Deve essere inclusa anche l'identificazione
dell'esposizione al rischio correlato a imposizioni legali, regolamentari ed
economiche, che hanno effetto sull'impresa e l'identificazione degli impatti
sulla salute e sulla sicurezza e la valutazione del rischio ambientale.
L'identificazione degli aspetti ambientali legati alle
attività dell'azienda non si esaurisce con l’analisi ambientale iniziale, ma
rappresenta un "processo continuo che deve essere svolto e riesaminato
periodicamente" e che deve essere uno degli input decisionali nei riguardi
di successivi aggiornamenti e/o modifiche di impianto o di processo.
Il rispetto della legislazione ambientale è un requisito
fondamentale per poter aderire ad EMAS. La legislazione in questo campo è
complessa e disomogenea. E' quindi importante, in sede di analisi ambientale
iniziale, non trascurare nulla e individuare tutte le prescrizioni di legge che
devono essere ottemperate dall'impresa sia in fase di autorizzazione che di
controllo.
Le disposizioni legislative possono presentarsi sotto varie
forme:
- le leggi sull'ambiente di applicazione generale;
- quelle specifiche per l'attività;
- quelle specifiche per i prodotti ed i servizi
dell'organizzazione;
- quelle specifiche per il settore industriale
dell'organizzazione;
- le autorizzazioni, le licenze, i permessi.
Per identificare le leggi in materia ambientale e le loro
modifiche in corso si possono consultare varie fonti, fra le quali:
- autorità di vario livello;
- gruppi o associazioni industriali;
- raccolte di dati pubblicate;
- servizi professionali.
E’ quindi necessario creare un registro delle
disposizioni legislative riguardanti l'ambiente che riporti la normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile alle attività svolte nel sito.
L'impresa può anche decidere di fissare dei criteri di prestazione interni che
vadano oltre quanto richiesto dalle leggi. Tali criteri possono essere di aiuto
all'azienda nel definire i propri obiettivi e traguardi ambientali.
Nel registro devono essere riportate, le prescrizioni
riguardanti le autorizzazioni in campo ambientale, i protocolli o convenzioni
con autorità, gli accordi volontari ecc.
L'identificazione delle prescrizioni legislative e
regolamentari non si esaurisce in sede di analisi ambientale iniziale, ma
rappresenta un "processo continuo che deve essere aggiornato
periodicamente con conseguente variazione del registro in base alle
nuove norme emanate ed alle scadenze periodiche successive". Sarebbe
opportuno segnalare anche le prevedibili variazioni della legislazione in modo
da privilegiare, in sede di individuazione delle possibili aree di
miglioramento, le azioni finalizzate al preventivo adeguamento.
Il registro può costituire un utile strumento di
pianificazione laddove lo si utilizzi anche come scadenzario per le
verifiche relative alle prescrizioni.
In questa fase vengono esaminati gli aspetti
organizzativi e gestionali al fine di individuare i punti di forza e di
debolezza.
Vanno valutate: l'assegnazione delle responsabilità, la
definizione delle interfacce, le procedure gestionali e operative in uso, la
presenza e la gestione dei registri degli effetti ambientali e delle
disposizioni legislative, la formazione, la comunicazione interna ed esterna,
la gestione dei costi associati agli aspetti ambientali.
Sarebbe opportuno poi fare un confronto con le migliori
tecnologie disponibili e con le prestazioni ambientali di altre imprese dello
stesso settore industriale.
Tali informazioni consentono di valutare l'efficienza
con la quale vengono affrontate le problematiche relative ai vari effetti
ambientali.
Identificazione degli impatti
ambientali associati agli aspetti trovati e valutazione della loro
significatività
Una volta individuati gli aspetti ambientali legati alle
proprie attività, andrebbero identificati gli impatti ambientali, reali
e potenziali, positivi e negativi, associati a ciascun aspetto per poi valutare
la significatività di tali impatti.
Il concetto di “impatto ambientale significativo” non viene
definito in maniera chiara né dal Regolamento, né dalla norma ISO.
In linea generale si
può dire che "un impatto ambientale è tanto più significativo quanto meno
la componente ambientale che lo subisce è in grado di ripristinare le
condizioni ambientali originarie". Data la complessità degli elementi, una
definizione più precisa sembra di fatto impossibile.
In ogni caso, la significatività degli impatti associati
agli aspetti ambientali dell'impresa è il risultato di diverse considerazioni.
Si parte dall’esame della conformità legislativa; in base al
registro normativo, la concessione delle autorizzazioni necessarie, la
rispondenza di tali autorizzazioni alla situazione reale dell'impresa, la
presenza di un inventario relativo allo specifico impatto, l'ottemperanza delle
prescrizioni di legge ed il rispetto di eventuali limiti previsti.
Va esaminata la rilevanza dell'impatto, usando come
parametro i limiti di legge, e in relazione alla numerosità dei punti di
origine, alla quantità ed alla qualità degli inquinanti emessi.
Per una valutazione complessiva dell'impatto bisogna infine
tenere conto dell'efficienza con cui l'impresa gestisce il problema e della
sensibilità del territorio circostante.
Altri aspetti da considerare che possono facilitare la
valutazione degli impatti possono essere in relazione all’ambiente ovvero: la
vastità dell'impatto, la severità dell'impatto, la probabilità che avvenga, la
durata dell'impatto.
Relativamente all’aspetto economico: i potenziali vincoli
regolamentari e legislativi, la difficoltà di modificare l'impatto, il costo
della modifica dell'impatto, l'effetto della modifica sulle altre attività e
sugli altri processi, i rapporti con le parti interessate, gli effetti
sull'immagine dell'azienda.
Comunque l’azienda decide, secondo le sue esigenze e i suoi
obbiettivi descritti nella politica ambientale, quali sono gli aspetti
ambientali significativi.
In base a tali valutazioni viene definito un ordine di priorità
con il quale gestire le problematiche emerse, evidenziando inoltre le azioni
correttive e di adeguamento che devono essere adottate immediatamente o
comunque con urgenza.
E’ sufficiente un bilancio ambientale di massa e/o di
energia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, gli scarichi nelle
acque, la produzione di rifiuti ed eventualmente delle misure su rumore, odori,
vibrazioni. Laddove l'impresa riesca ad ottenere una riduzione, per uno o più
componenti, della sua pressione sull'ambiente, anche l'impatto ne risulterà
comunque diminuito, venendo meno così la necessità di quantificare tale
impatto.
E' evidente che gli aspetti ambientali devono invece essere
sempre tenuti sotto controllo e per quanto possibile quantificati.
6.
POLITICA E PROGRAMMA AMBIENTALE
I risultati dell'analisi ambientale iniziale sono la base su
cui impostare, in forma scritta e vincolante per l'impresa ai suoi massimi
livelli, una politica ambientale ed un programma ambientale.
Secondo i requisiti del Regolamento, infatti, l'impresa si
deve dotare di una propria politica ambientale, comprendente obiettivi
di carattere generale e principi di azione in relazione all'ambiente, nonché di
un programma ambientale ovvero della somma dei propri obiettivi
specifici (possibilmente quantificati) e degli interventi adottati o previsti
per il conseguimento degli stessi (anch'essi quantificati possibilmente in
termini di risorse umane, economici e temporali).
In generale la politica ambientale potrà presentarsi
come una "dichiarazione dai caratteri generici con l'enunciazione dei
principi ambientali ispiratori dell'attività dell'impresa." Non deve
tuttavia essere intesa come un superficiale impegno formale, in quanto essa
deve essere coerente con il programma ambientale e quindi con gli interventi
che operativamente saranno svolti. L'affidabilità e credibilità dell'impresa,
infatti, viene valutata anche dalla stretta correlazione che emerge tra i
principi e le azioni.
Il Regolamento EMAS, detta il principio che la politica
ambientale aziendale, oltre a provvedere affinché tutte le pertinenti
disposizioni regolamentari in materia ambientale siano rispettate, deve
comprendere degli impegni finalizzati:
ü ad un “ragionevole costante
miglioramento dell'efficienza ambientale" dell'impresa;
ü alla riduzione delle incidenze
ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono
all'applicazione “economicamente praticabile” della “migliore tecnologia
disponibile”.
La capacità di migliorare la propria efficienza ambientale,
oltre al rispetto dei requisiti di legge, differisce da azienda ad azienda ed è
in funzione della struttura e delle disponibilità di ciascuna impresa.
Il principio che è contenuto nel Regolamento EMAS è quello
che non tutte le aziende tendono ad un livello di riferimento unico per
migliorare la propria efficienza ambientale, ma tali livelli sono adeguati e
commisurati alla struttura ed alle disponibilità reali in possesso dell'azienda
che desidera aderire ad EMAS.
I diversi livelli che si possono raggiungere nella riduzione
degli impatti ambientali, devono essere proporzionati, e rapportati alla
migliore tecnologia disponibile che ciascuna azienda può realizzare in funzione
delle proprie disponibilità finanziarie e della sua presenza sul mercato.
La politica ambientale contiene gli obiettivi ed i principi
di azione a cui l'impresa si ispira, nonché l'impegno morale ed il
livello di responsabilità che l'impresa si assume nei confronti di terzi, per
garantire il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle disposizioni di legge
in materia ambientale. Inoltre, essa rappresenta un "impegno pubblico a
migliorare le proprie prestazioni ambientali al fine di ridurre gli impatti
ambientali connessi con le attività svolte dall'impresa stessa".
La politica ambientale deve essere approvata dal
vertice dell'impresa, ove vengono definite le strategie aziendali e come tale
anche la politica ambientale. L'impegno della direzione è un fattore cruciale
ai fini del miglioramento della gestione ambientale dell'impresa: tale impegno
non si deve risolvere con l'approvazione formale della politica, ma deve essere
concreto, visibile, dimostrabile, sostanziale e sistematico.
La politica ambientale deve essere in armonia con altri
obiettivi aziendali, infatti deve sussistere una visione integrata, nella quale
l'aspetto “ambiente” coincida con altri aspetti della politica dell'impresa
(Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, ecc.) che concorrono a delineare le
strategie aziendali.
Nel caso di un sito che appartenga ad un'organizzazione con
più siti, la politica ambientale del sito deve integrarsi con la politica del
gruppo.
L'impegno al rispetto della legislazione ambientale è un
presupposto essenziale per l’adesione di un'impresa ad EMAS, impegno che deve
essere espresso nel documento di politica ambientale.
Qualora l'impresa intenda perseguire obiettivi al di là
degli obblighi di legge oppure colmare, con norme interne, aspetti non
considerati da disposizioni legislative, la politica ambientale dovrà
considerarli congiuntamente ai requisiti di legge ed impegnare l'impresa ad
esigerne l'osservanza.
Adesione ad EMAS significa anche miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali dell'impresa: la politica ambientale deve
esprimere tale impegno che, una volta fissati gli obiettivi da conseguire, si
concretizzerà nel programma ambientale che si intende attuare.
La politica ambientale aziendale deve essere:
- stabilita per iscritto,
- comunicata al personale dell'impresa e
- resa disponibile al pubblico.
La diffusione della politica all'interno dell'azienda è
molto importante per l'accrescimento della consapevolezza ambientale fra tutti
i dipendenti, in modo che i principi enunciati siano effettivamente percepiti e
assimilati da tutti loro come una tematica a cui fare riferimento per
migliorare il proprio senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.
La politica ambientale deve ispirarsi ai principi di azione
esposti nell'Allegato I, D.
Non è necessario che in essa siano presenti tutti i principi
riportati al punto D. E' invece importante che l'impresa, in base al tipo di
attività svolta, al contesto territoriale in cui è inserita, alle proprie
convinzioni sulla protezione dell'ambiente, metta in risalto i principi chiave
cui intende ispirarsi.
E’ necessario quindi adottare una politica "applicabile
alla realtà e commisurata alle possibilità dell’azienda".
E' preferibile dunque che l'impresa si concentri su quegli
aspetti che ritiene più importanti e che è effettivamente in grado di
perseguire, riservandosi poi di ampliare i propri impegni al momento delle
successive revisioni del documento.
Analogo discorso vale per i punti dell'Allegato I, C.
Ad esempio, può essere ragionevole che l'impresa si dedichi
dapprima alla gestione dei rifiuti, dell'energia, dell'acqua (ovvero a quelle
attività che determinano un ritorno economico più immediato) e che solo in un
secondo momento si occupi di aspetti quali la gestione dei prodotti o le prassi
ambientali dei fornitori e degli appaltatori.
In definitiva, la politica
ambientale deve:
ü essere approvata al più alto livello
di direzione ed essere conforme con la strategia globale dell'impresa;
ü prevedere il rispetto sistematico
delle leggi e delle norme applicabili alle attività svolte;
ü mirare al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali;
ü prendere in considerazione la
missione, la visione, i valori essenziali, le convinzioni dell'impresa sulla
protezione dell'ambiente;
ü considerare gli “aspetti da
trattare” indicati nell'Allegato I, C del Regolamento su cui ci si vuole
impegnare;
ü tenere conto delle “prassi di buona
gestione” citate nell'Allegato I, D del Regolamento cui si vuole fare
riferimento;
ü essere diffusa sia all'interno che
all'esterno dell'impresa;
ü venire periodicamente riesaminata ed
eventualmente aggiornata ai più alti livelli aziendali.
Definita la politica ambientale e l'analisi ambientale
iniziale, l'impresa deve pianificare e gestire le proprie attività in modo da
attuare la politica ambientale. Per fare ciò, essa deve fissare degli obiettivi
e traguardi che si impegna a rispettare e deve stabilire un programma ambientale
che specifichi tempi, modi, responsabilità e risorse attraverso cui si intende
raggiungere tali obiettivi.
Individuati, tramite l'analisi ambientale iniziale, tutti
gli impatti ambientali associati alle proprie attività e la relativa
significatività si definiscono gli obiettivi sui quali impegnarsi per
diminuire il proprio impatto sull'ambiente.
L'impresa non è obbligata a fissare degli obiettivi per ogni
aspetto ambientale significativo trovato nel corso dell'analisi ambientale
iniziale. Il Regolamento infatti spinge ad un miglioramento delle prestazioni
ambientali fattibile in termini di risorse (sia umane che finanziarie) e
congruente con la situazione del mercato in cui l'impresa si confronta.
E' l'impresa, quindi, che definisce sia il numero
degli obiettivi sia l'entità del miglioramento che si vuole raggiungere.
Nessuno, in sostanza, legge a parte, può imporre all'azienda delle prestazioni
ambientali che essa stessa non si sia prefissa.
Compito dell'impresa è pertanto quello di "
individuare, nell'ambito delle attività svolte in un sito, le priorità
relative agli obiettivi ambientali al fine di raggiungere quanto definito nella
politica ambientale".
La definizione degli obiettivi deve essere fatta in seguito
all'analisi ambientale iniziale, con aggiornamento ad ogni ciclo di audit e
riesame al fine di verificare eventuali scostamenti.
Nello stabilire e nel riesaminare i suoi obiettivi
ambientali, l'impresa considera, oltre l'analisi ambientale iniziale, la
politica ambientale, le opzioni tecnologiche, le esigenze finanziarie,
operative e commerciali e il punto di vista delle parti interessate.
Gli obiettivi ambientali devono essere quantificati
attraverso indicatori predefiniti dall'impresa, come base di un sistema
di valutazione delle prestazioni ambientali della stessa impresa e finalizzati
al costante e ragionevole miglioramento delle prestazioni ambientali (oltre gli
obblighi di legge) ed indicare la scadenza entro la quale devono essere
raggiunti.
Gli indicatori ambientali riassumono l'ampia serie
dei dati sull'ambiente in un numero ridotto di pacchetti di informazioni
essenziali. In questo modo le Organizzazioni possono facilmente quantificare e riportare
dati sulle prestazioni ambientali e gestire i loro aspetti e impatti
ambientali. Gli indicatori di prestazioni ambientali devono perciò essere nel
contempo economici ed efficaci e adeguati alle dimensioni, al tipo, alle
esigenze e alle priorità dell'Organizzazione.
Essi devono trattare principalmente gli impatti ambientali
più significativi e sui quali l'Organizzazione può intervenire, a livello di
gestione, attività, prodotti e servizi; essi devono essere sufficientemente
sensibili per riflettere i cambiamenti negli impatti ambientali. Le
Organizzazioni devono inoltre usare in modo ottimale le informazioni ambientali
raccolte; gli indicatori devono quindi rispondere al duplice scopo di
coadiuvare la gestione dell'Organizzazione e fornire informazioni ai soggetti
interessati.
I principi fondamentali alla base dei sistemi di indicatori
ambientali sono:
ü comparabilità: gli indicatori devono
consentire di effettuare una comparazione e mostrare i cambiamenti avvenuti
nelle prestazioni ambientali;
ü equilibrio: tra settori problematici
(negativi) e settori promettenti (positivi);
ü continuità: gli indicatori devono
basarsi sugli stessi criteri e riferirsi a periodi o unità di tempo
comparabili;
ü tempestività: gli indicatori devono
essere aggiornati con una frequenza sufficiente per consentire interventi in
tempo utile;
ü chiarezza: gli indicatori devono
essere chiari e comprensibili.
Di norma si definiscono tre categorie di indicatori ambientali
per la valutazione e la notifica delle prestazioni ambientali di
un'Organizzazione:
1) indicatori di prestazioni operative (OPI)
si concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni di
un'Organizzazione (compresi attività, prodotti o servizi) e possono trattare
argomenti quali emissioni, prodotto e riciclo di materie prime, consumo di
carburante del parco auto o consumo di energia.
Gli indicatori di prestazioni operative possono essere suddivisi in indicatori di "input", indicatori fisici di impianti e apparecchiature e indicatori di produzione;
2) indicatori di prestazioni di gestione (MPI)
si concentrano sulle attività di gestione per fornire il
supporto necessario alla riuscita della gestione ambientale e possono, tra
l'altro, coprire programmi ambientali, obiettivi e target, formazione, piani di
incentivazione, frequenza di audit, ispezioni in loco, amministrazione e
relazioni comunitarie;
3) indicatori della condizione ambientale (ECI)
forniscono informazioni sulla qualità dell'ambiente che circonda l'Organizzazione o sullo stato ambientale locale, regionale o mondiale.
I seguenti indicatori possono essere
utilizzati per misurare i progressi verso un obiettivo:
- quantità di materie prime o di energia utilizzate;
- quantità di emissioni quali CO2;
- rifiuti generati per unità di prodotto finito;
- l'efficienza nell'uso di materie ed energia;
- il numero di incidenti ambientali;
- la percentuale di rifiuti riciclati;
- la percentuale di materiale riciclato
nell'imballaggio;
- specifiche riduzioni di quantità di sostanze
inquinanti quali: NOX, SO2, CO, HC, Pb, CFC;
- ore di formazione ambientale per dipendente;
- investimenti in protezione ambientale.
La definizione degli obiettivi deve essere fatta al massimo
livello di direzione.
Gli obiettivi possono includere l'impegno a:
- ridurre i rifiuti e lo spreco delle risorse;
- ridurre o eliminare il rilascio di inquinanti
nell'ambiente;
- progettare i prodotti per
minimizzarne l'impatto ambientale in produzione, utilizzazione e smaltimento;
- tenere sotto controllo l'impatto ambientale degli
approvvigionamenti di materie prime;
- migliorare le proprie prassi operative di gestione
ambientale;
- promuovere la consapevolezza ambientale del
personale e della collettività.
Gli obiettivi devono essere stabiliti per iscritto.
Ogni livello dell'organizzazione deve essere informato, per
quanto di competenza, al fine di ottenere la condivisione degli obiettivi, la
consapevolezza e l'impegno di tutti.
Può essere auspicabile che il processo di definizione degli
obiettivi ambientali parta dagli addetti e solo successivamente venga valutato,
integrato ed approvato dai livelli superiori. Gli obiettivi, infatti, vengono
raggiunti essenzialmente da chi opera. In tal modo inoltre, coinvolgendoli
nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi, si responsabilizza il
personale formando in modo permanente un atteggiamento di attenzione verso
l'ambiente da parte dell'intera azienda.
Individuati gli obiettivi ambientali, l'impresa predispone
un programma ambientale che rappresenta "il piano attraverso cui si
vogliono conseguire gli obiettivi ed i mezzi messi a disposizione a tal
fine".
Per essere efficace, la pianificazione della gestione
ambientale deve essere integrata nel piano strategico dell'impresa e deve
spiegare come verranno raggiunti gli obiettivi ed i traguardi prefissati
dall'impresa, la tempistica delle azioni, il personale responsabile e le
risorse che si destinano per dare attuazione alla politica ambientale
dell'azienda.
Nel programma, perciò, si identificano, in ordine di priorità,
le azioni che l'azienda vuole intraprendere, che possono riguardare singoli
processi, progetti, prodotti, servizi, modalità operative o installazioni di un
sito.
E' evidente che il programma ambientale non deve
necessariamente riguardare tutti gli aspetti ambientali dell'impresa, ma solo
quelli su cui l'impresa si è impegnata a migliorare attraverso la definizione
di un obiettivo ambientale.
Il programma è definito dal vertice direzionale dell'impresa
per iscritto e definito per ogni livello dell'organizzazione.
Tutto il personale deve essere sensibilizzato e coinvolto
nell'attuazione del programma, per cui a ciascuno deve essere assicurata la
conoscenza operativa dei propri impegni.
Vale anche qui il discorso fatto per gli obiettivi
ambientali: può essere auspicabile stimolare un processo di definizione del
programma ambientale a partire dagli addetti e attribuire, a tutti i livelli
pertinenti delle funzioni aziendali, le responsabilità ed i poteri necessari
all'attuazione del programma.
I programmi ambientali aiutano l'impresa a migliorare
le proprie prestazioni ambientali. Essi devono essere dinamici ed essere
regolarmente revisionati per adeguarsi ai cambiamenti di obiettivi e di
traguardi dell'impresa.
Programmi separati per progetti relativi a
nuovi sviluppi o a prodotti, servizi o procedimenti nuovi o modificati
Nel caso di prodotti o sviluppo, servizi o procedimenti
nuovi o modificati, l'azienda è tenuta a definire dei programmi specifici
in merito alla gestione ambientale, con obiettivi da raggiungere, modalità per
il loro raggiungimento, le procedure ed i meccanismi correttivi da attuare
qualora se ne presenti la necessità. Tali attività devono essere realizzate in
un'ottica di prevenzione dell'inquinamento; è infatti nelle fasi di ideazione
che si determinano in massima parte le caratteristiche di un prodotto e il modo
di produrlo, anche dal punto di vista ambientale. Un errore in questa fase
potrebbe essere molto difficilmente compensato da modifiche in fasi successive.
La definizione di programmi ambientali separati si rende
necessaria nel caso di:
- introduzione di un nuovo prodotto o processo;
- modifica sostanziale di un prodotto o processo esistente;
- introduzione o modifica di attività di servizio;
- modifiche alla struttura organizzativa e/o alle procedure
tecniche e gestionali.
Ogni volta che si introducono significative variazioni sugli
impatti ambientali dell'impresa, è necessario impostare programmi ambientali
specifici volti alla definizione degli obiettivi ambientali, le modalità per il
loro raggiungimento, relativi criteri di attivazione e monitoraggio, procedure
di gestione di modifiche in corso d'opera; il contenuto dei programmi sarà
relativo alla pianificazione, la progettazione, la costruzione, gli appalti, la
messa a punto, il funzionamento e, al tempo stabilito dall'organizzazione, la
dismissione.
7.
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Il sistema di gestione ambientale, che deve essere
definito tenendo sempre ben presente la preesistente organizzazione della
gestione aziendale, ha il compito di interagire con diverse aree e funzioni.
In particolare esso deve essere in grado di incidere su:
ü l'introduzione, il riesame periodico
e la revisione del programma ambientale, con definizione al massimo livello
aziendale di procedure a hoc;
ü l'assetto dell'organizzazione che
deve essere ben definito ed adeguato alla realizzazione del programma
ambientale con la formalizzazione delle responsabilità ambientali a livello di
sito ed allocazione delle stesse a top manager, manager operativi, manager
ambientale, specifici gruppi operativi;
ü la sensibilizzazione, formazione e
partecipazione del personale;
ü la valutazione e la registrazione
degli effetti ambientali;
ü il controllo operativo ovvero la definizione
e l'applicazione di specifiche procedure operative, di sorveglianza e
correzione (spesso sovrapponibili a procedure già esistenti con riferimento
alla qualità o all'igiene e sicurezza sul lavoro);
ü la documentazione delle attività di
gestione ambientale (programmi, rapporti tecnici, raccolta delle procedure,
curriculum del personale, etc.);
ü l'audit, ovvero lo strumento di
primaria importanza comprendente una valutazione sistematica, documentata,
periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di
gestione, dei processi destinati alla protezione dell'ambiente al fine di
facilitare il controllo di gestione e valutarne la conformità alle politiche
aziendali.
Per gestire in modo corretto il proprio impatto
sull'ambiente e per realizzare gli obiettivi che ha definito, l'azienda deve
pianificare e gestire le attività che concorrono al conseguimento degli
obiettivi prefissati ovvero organizzarsi, programmare, informare gli operatori
(interni ed esterni), verificare come ci si sta muovendo al fine del
conseguimento degli obiettivi, correggere per adeguarsi ad essi.
Il Regolamento definisce il sistema di gestione ambientale
(SGA), come "l'insieme costituito dalla struttura organizzativa, dalle
responsabilità, dalle prassi, dalle procedure, dai processi e dalle risorse
messe in campo per attuare la politica ambientale".
Questa definizione sottolinea innanzitutto come, per
partecipare al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), non sia
sufficiente designare un responsabile aziendale per l'ambiente con tutte le
responsabilità connesse all'ambiente. L'individuazione di una funzione
aziendale che si occupi specificamente della gestione degli aspetti ambientali
dell'azienda, non solleva dalla responsabilizzazione anche delle altre funzioni
dell'azienda: chiunque svolga un'attività che possa in qualche modo avere delle
conseguenze sull'ambiente va informato sul modo più corretto per svolgerla e
sull'importanza che l'azienda attribuisce al suo contributo. E' pertanto
auspicabile che la gestione della parte ambientale venga integrata nel sistema
di gestione aziendale complessivo.
Tutti gli elementi che costituiscono l’SGA fanno già parte
della struttura aziendale: in molti casi, infatti, l'attuazione di un SGA non è
una rivoluzione della struttura aziendale, ma una riorganizzazione razionale
di una serie di elementi che finora si sono sviluppati in modo separato
all'interno dell'azienda.
La struttura organizzativa non è altro che una allocazione
delle risorse umane destinate dall'azienda al conseguimento degli obiettivi
fissati e la definizione di rapporti coerenti tra queste. Per responsabilità si
intende la definizione e l'attribuzione di funzioni e responsabilità
proporzionate alle attività da svolgere, evitando sovrapposizioni.
Le procedure definiscono le modalità per eseguire le
attività. Esse si differenziano in procedure gestionali (gestione della
documentazione, delle apparecchiature, delle macchine, ecc..) e tecniche
(modalità di esecuzione di un processo, taratura di strumenti, ecc.).
Infine, vanno considerate le risorse umane, tecniche
e finanziarie stanziate dall'azienda per la realizzazione del programma
ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi in esso definiti.
Ferma restando la piena autonomia dell'azienda nell'organizzare
la propria struttura interna secondo le proprie esigenze ed i propri
orientamenti gestionali, i requisiti che devono essere soddisfatti sono
sostanzialmente quelli riportati nel Regolamento.
Il requisito del riesame del sistema di gestione
ambientale è presente in maniera diffusa nel Regolamento, mentre trova una più
chiara definizione nella norma ISO. Al di là degli aspetti formali, si ritiene
comunque che lo spirito alla base di tale requisito sia sostanzialmente
equivalente nelle due normative.
Il vertice dell'impresa deve essere messo a conoscenza
dell'andamento del SGA, per poterlo valutare a fronte dei prefissati obiettivi
e per promuoverne il miglioramento.
L'elemento più importante del requisito è l'individuazione
nel vertice dell'impresa aziendale del livello che ha la responsabilità di
esaminare l'adeguatezza e l'efficacia del SGA. Senza un diretto interessamento
della direzione, anche le migliori intenzioni delle funzioni operative sono
destinate al fallimento;
Altro aspetto importante è che il riesame richiesto va
esteso non solo alle informazioni relative al SGA (ad esempio i risultati degli
audit interni), ma anche a quelle relative ai processi di lavoro, al personale,
al prodotto e, più in generale, agli aspetti tecnici.
I dati relativi vanno portati al riesame della direzione e
possono comprendere, analisi di tendenza dei parametri di processo e/o di
controllo, dati statistici di conformità, situazioni delle azioni di protesta
della popolazione, dati sui costi associati alla gestione ambientale, ecc.
Il riesame della direzione è pertanto opportuno venga
adeguatamente preparato e si basi su documentazione predisposta ad un adeguato
livello di sintesi, da parte o per conto del rappresentante della direzione.
L'esigenza di assicurare con continuità l'adeguatezza del
SGA implica la necessità di stabilire i criteri temporali e/o la frequenza dei
riesami della direzione, frequenza correlata anche ad altri fattori quali il
grado di sensibilizzazione del personale, le turbolenze societarie, ecc.
Una periodicità abbastanza comune può essere quella
semestrale, ma è comunque difficile pensare che tali riesami condotti con
scadenze superiori a 12 mesi risultino significativi e rispondenti agli scopi
che la norma intende prefiggersi.
Qualunque processo o attività che si prefigga di raggiungere
certi obiettivi richiede che si verifichi se ci si discosta o meno dal
raggiungimento dei risultati prefissati. Così è anche per l'SGA che, attraverso
i riscontri effettuati con le attività di audit, rende possibile questa
verifica e mette a disposizione dell'azienda gli elementi necessari per la
definizione delle azioni correttive da intraprendere al fine di adeguarsi a
quanto pianificato.
L'audit quindi è lo strumento che, una volta attuato
il SGA, consente di valutarne l'efficacia.
L'audit consta di due fasi:
ü una verifica della corretta
attuazione del sistema;
ü una valutazione dell'adeguatezza del sistema in relazione alle caratteristiche dell'impresa ed agli obiettivi fissati.
La mancanza di anche solo una di queste condizioni rende il
SGA inefficace.
L’audit assicura la conformità alle politiche aziendali,
alle leggi, alle norme; migliora le prassi e le procedure aziendali e
garantisce la verifica della riduzione dei costi; inoltre permette di disporre
di campioni significativi per misurare le prestazioni ambientali, verifica la
maggiore sensibilità e attenzione del personale verso le politiche ambientali e
le proprie responsabilità; identifica le necessità di formazione e permette di
migliorare impianti e/o processi e ottenere facilitazioni finanziarie e/o
assicurative.
Ogni azienda è quindi chiamata a pianificare e programmare
adeguate modalità di controllo interno sia per raggiungere un livello iniziale
sufficiente delle proprie prestazioni ambientali, sia per monitorare in modo
efficace i risultati prodotti dal miglioramento continuo.
L’EMAS riserva particolare importanza al ruolo insieme
gestionale e di controllo delle attività di auditing nell'attuazione del SGA.
L'audit ambientale, è uno "strumento di valutazione con
caratteristiche di indipendenza, sistematicità, documentazione, periodicità ed
obiettività".
L'attività di auditing deve essere condotta dall'azienda
sull'intero sito, e sulle attività dell'impresa, relativamente a tutti gli
aspetti ambientali pertinenti.
L'audit deve essere adeguatamente pianificato:
- definendo l'obiettivo dell'audit ed il campo di
applicazione;
- creando il team di audit e nominando il responsabile;
- predisponendo questionari e liste di contollo.
Composizione del team, obiettivi dell'audit, campo di
applicazione devono essere tra loro coerenti.
L'attività di audit tende a raccogliere una serie di
evidenze oggettive che formano la base per esprimere una valutazione critica
della efficacia del SGA.
E’ possibile realizzare ciò attraverso interviste col
personale, visite nei luoghi di lavoro, esame delle registrazioni e revisione
dei documenti.
Va inoltre tenuto presente che l'audit, pur riguardando
tutte le attività dell'impresa, viene svolto prendendo in esame campioni
significativi dei modi e dei processi con cui tali attività vengono svolte per
valutare se esse vengono gestite in un contesto adeguatamente controllato.
Il contesto viene giudicato sotto controllo se:
- sono ben chiare le responsabilità e le interfacce;
- il lavoro da svolgere è ben specificato;
- le modalità operative sono definite e seguite;
- il processo di controllo è chiaro e definito.
E’ necessario raccogliere i risultati degli audit in
una relazione finale che viene messa a disposizione della direzione
proponendo, quando necessario, le azioni correttive e preventive da avviare.
Rileva in tale fase l’aspetto di responsabilità che il
sistema di azioni correttive comporta. Chi esegue l'audit non deve sostituirsi
al responsabile dell'area che deve apportare azioni correttive; quest'ultimo va
invece stimolato a proporre azioni correttive idonee che la direzione si
riserverà di valutare, destinando, se necessario, le opportune risorse.
Il programma e le procedure di
audit devono quindi riguardare:
- le attività e le aree oggetto degli audit;
- la frequenza degli audit;
- le responsabilità associate con la gestione e la
conduzione degli audit;
- la comunicazione dei risultati degli audit;
- la competenza degli auditor;
- le modalità di conduzione degli audit.
A seguito dell'audit la direzione deve avviare un processo di
riesame del SGA per promuoverne il miglioramento.
Oltre all'audit interno, detto di prima parte,
esistono due tipi di audit esterno:
ü l'audit di seconda parte condotto da personale esterno per
conto di un'azienda cliente che vuole accertarsi dell'effettivo funzionamento
del SGA di un suo fornitore;
ü l'audit di terza parte che viene condotto da un
verificatore ambientale accreditato per convalidare la dichiarazione ambientale
ai fini della registrazione del sito (EMAS) o da un organismo di certificazione
per certificare il SGA (ISO).
Nel caso di audit interni il cliente è la direzione
dell'azienda stessa.
Nel caso di audit esterni di seconda o di terza parte
il cliente è rispettivamente l'azienda cliente o il verificatore ambientale (o
l'organismo di certificazione).
8.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Poiché tra gli obiettivi dello schema EMAS vi è quello di
instaurare un rapporto di chiarezza e trasparenza con la comunità e di elevare
il livello della comunicazione ambientale dalle imprese verso l'esterno, la dichiarazione
ambientale, la cui elaborazione costituisce un requisito essenziale, deve
rispondere ad alcuni criteri di carattere contenutistico ed espositivo ben
precisi.
Relativamente alla forma, essa deve essere esatta e
sufficientemente dettagliata, garantendo tuttavia la semplicità ed
intelligibilità necessaria alla comprensione dei diversi soggetti cui è
destinata (amministrazioni pubbliche, organi di controllo, banche,
assicurazioni, popolazione locale, associazioni ambientaliste, organi di
comunicazione, dipendenti, etc.).
Con riferimento ai contenuti, invece, oltre
ovviamente alla denominazione e localizzazione del sito produttivo, fanno parte
della dichiarazione ambientale i seguenti aspetti:
·
attività
che si svolgono, e quindi:
1) descrizione semplificata dei processi produttivi;
2) descrizione semplificata dei prodotti e dei volumi di
produzione;
3) descrizione semplificata degli impianti;
ü
la
valutazione dei problemi ambientali significativi pertinenti il sito;
ü
il
sommario dei dati quantitativi relativi ad emissioni inquinanti, rifiuti,
consumo di materie prime, di risorse naturali e di energia, rumore ed altri
aspetti rilevanti;
ü
la presentazione
del programma ambientale e del sistema di gestione ambientale;
ü
l'evidenziazione,
in termini sia assoluti che relativi, dei risultati ottenuti nelle prestazioni
ambientali nell'arco temporale definito dalla precedente dichiarazione (se è la
seconda);
ü
nome
ed indirizzo del verificatore accreditato che ha eseguito la convalida della
dichiarazione ambientale;
ü
scadenza
per la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.
ü
società
di appartenenza (qualora si sia parte di un gruppo);
ü
dimensioni
del sito (fatturato, dipendenti, ecc.);
ü
localizzazione
(mappa del sito, contesto ambientale e sociale in cui è inserito);
ü
breve
storia del sito (incluso eventuali altre attività precedenti).
La dichiarazione ambientale è uno strumento di grande
importanza, non solo ai fini del EMAS, ma anche per la politica ambientale
della Comunità Europea sancita dal quinto programma comunitario in materia
ambientale.
La dichiarazione ambientale è infatti lo strumento con cui
instaurare una comunicazione costante, chiara e coerente tra il pubblico e le
aziende che operano sul territorio. L'obiettivo è garantire l'accesso alle
informazioni relative all'ambiente (secondo la direttiva del Consiglio
90/313/CEE) e permettere la formazione di un giudizio sull'attività reale delle
imprese localizzate su un dato territorio attraverso l'accesso a dati,
verificati e convalidati da un terzo indipendente, su emissioni, scarichi,
rifiuti e sulle altre prestazioni ambientali dell'impresa.
E’ quindi strumento di rilevanza fondamentale dato che il
successo dello sviluppo durevole e sostenibile dipende in grande misura dalle
decisioni, dalle azioni e dall'influenza dell'opinione pubblica. La
dichiarazione in quanto certificata da un ente terzo, fornisce credibilità a
ciò che l'azienda dichiara, nonché al Regolamento stesso.
Dunque, è necessario che l'impresa adotti una strategia
mirata ad informare correttamente il pubblico, le parti sociali, le autorità e
le organizzazioni non governative sugli obiettivi globali e specifici della
politica ambientale aziendale, sui risultati ottenuti, nonché sulle
responsabilità e sull'impegno profuso dall'impresa.
Nella dichiarazione ambientale non devono essere riportati
solamente i successi dell'azienda, ma anche i problemi che si sono dovuti
affrontare, come si è provveduto per risolvere tali problemi ed in che misura
si sta migliorando.
La dichiarazione ambientale, quindi, deve essere uno
strumento credibile, percepito dal pubblico come un modo per instaurare un
dialogo serio e costruttivo e che può servire anche, ma non solo, come un mezzo
di pubblicità per l'impresa.
La dichiarazione ambientale deve essere convalidata
da un verificatore ambientale accreditato in Italia o accreditato in un altro
paese della UE e notificato presso l'Organismo Competente italiano (Comitato
per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia).
Durante la convalida, il verificatore accreditato deve
verificare:
1.
se è
stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze dell'articolo
3 e le pertinenti esigenze indicate nell'Allegato I del Regolamento;
2.
se il
programma e il sistema di gestione ambientali sono stati stabiliti e sono
operativi nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze
dell'Allegato I del Regolamento;
3.
se
l'analisi e l'audit ambientali sono svolti in conformità delle pertinenti
esigenze degli Allegati I e II del Regolamento;
4.
se i
dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono
attendibili e se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti
questioni ambientali relative al sito.
Una volta convalidata, la dichiarazione ambientale deve
essere trasmessa all'Organismo Competente (Comitato per l'Ecolabel e
l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia) che, fatte le analisi di competenza, provvede
alla registrazione del sito nel registro italiano e trasmette i dati
alla Commissione Europea che inserisce il sito nel registro europeo.
Una volta ottenuta la registrazione del sito, la
dichiarazione ambientale deve essere messa a disposizione dei principali gruppi
di interesse dell'azienda: autorità locali e non; banche, assicurazioni;
popolazione circostante; clienti; fornitori; mass - media; associazioni
ambientaliste e non.
Nella dichiarazione ambientale devono essere presenti il
nome e l'indirizzo del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato
la dichiarazione, la data di convalida e la scadenza per la presentazione della
dichiarazione successiva.
La convalida della dichiarazione ambientale viene
evidenziata su tutte le pagine della stessa con un timbro e/o con una firma del
verificatore ambientale accreditato.
In seguito all’analisi del settore produttivo di
appartenenza, della tipologia dei processi utilizzati, dei prodotti, delle
dimensioni del sito, delle caratteristiche del contesto ambientale di
riferimento è possibile individuare gli impatti ambientali rilevanti.
Non è possibile affermare a priori quale sia un
"impatto ambientale rilevante".
Si ritiene comunque che questa sezione costituisca una parte
estremamente importante della dichiarazione ambientale, dato che deve fornire
al pubblico un quadro sufficientemente dettagliato degli aspetti ambientali del
sito e dei loro impatti.
E’ indispensabile specificare i criteri seguiti
durante il processo di selezione e valutazione degli impatti ambientali al fine
di rendere comprensibili le scelte effettuate dall'azienda ai fini del
miglioramento e permettere di verificarne la congruità con gli obiettivi e i
traguardi ambientali di sito contenuti nel programma ambientale.
La sezione sulla valutazione degli aspetti e degli impatti
ambientali significativi potrà dunque essere strutturata come segue:
ü
illustrazione
degli aspetti e degli impatti ambientali individuati dall'analisi ambientale e
da successive analisi periodiche;
ü
descrizione
dei criteri adottati nell'effettuazione della valutazione della significatività
dell'impatto;
ü
indicazione
conclusiva degli aspetti e degli impatti ambientali ritenuti significativi.
Nella dichiarazione ambientale deve essere riportato un
compendio dei "dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti
significative" del sito.
Le informazioni contenute devono permettere al pubblico la
valutazione del reale impatto sull'ambiente conseguente alle attività
produttive del sito. Nel caso poi di dichiarazioni ambientali successive alla
prima, i dati forniti devono permettere di verificare l'evoluzione temporale
della performance ambientale del sito al fine di evidenziare il miglioramento
continuo a cui l'azienda si è impegnata aderendo volontariamente al
Regolamento.
Questa parte della dichiarazione ambientale deve contenere dati
quantitativi sui fattori relativi a emissioni inquinanti in aria, acqua,
suolo; produzione di rifiuti; consumo di materie prime; consumo di energia e di
acqua; rumore; contaminazione del suolo; altri (odori, vibrazioni, radiazioni,
utilizzazione del suolo, ecc.).
L'uso di indicatori di prestazione ambientale appropriati
alla realtà produttiva del sito, consente un facile ed immediato confronto fra
periodi. A questo proposito può essere auspicabile raggruppare più sostanze in
gruppi omogenei (ad esempio rifiuti pericolosi e non pericolosi, composti
organici volatili (COV), sostanze pericolose per l'ozono, ecc.).
Per le dichiarazioni ambientali successive alla prima, deve
essere chiaro il confronto fra i dati di periodi differenti.
Il Regolamento richiede anche l'esplicitazione di “altri
fattori relativi all'efficienza ambientale”. Questa sezione fornisce
indicazioni sulle azioni intraprese dal sito o dall'impresa che hanno
conseguenze di qualsiasi tipo sull'ambiente evidenziando in questa sede gli
elementi che ritiene abbiano una influenza in genere sull'ambiente e la
sensibilità ambientale e sociale della comunità circostante il sito.
Possono dunque essere inserite informazioni relative alla
descrizione del ciclo di vita dei prodotti e relativi impatti; efficienza
energetica dei prodotti; responsabilità dell'impresa alla fine della vita utile
del prodotto; eventuali etichettature ecologiche e/o di risparmio energetico;
impatto visivo dello stabilimento e/o degli stoccaggi esterni; operazioni di
bonifica e risanamento ambientale; descrizione degli incidenti rilevanti;
investimenti in tecnologie pulite; numero di reclami ricevuti concernenti
questioni ambientali; numero di conflitti in corso concernenti questioni
ambientali; esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
miglioramenti nei processi produttivi; partecipazione ad accordi volontari;
azioni in favore dell'ambiente; integrazione fra diversi cicli produttivi (es.
reimpiego di reflui o scarti in altri processi).
La politica ambientale
descrive i principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente; in sede di
dichiarazione ambientale devono comunque essere presenti:
1.
data
di adozione della politica ambientale, sottoscrizione da parte della direzione,
contenuti e date di eventuali revisioni;
2.
riferimenti
della politica ai requisiti minimi previsti per la partecipazione al
Regolamento EMAS, vale a dire rispetto della legge, miglioramento continuo,
prassi di buona gestione.
Il programma ambientale
evidenzia le azioni che l'impresa intende intraprendere per attenuare l'impatto
ambientale del sito produttivo con le relative scadenze.
Nel programma ambientale devono essere presenti:
ü
i dati
relativi all’individuazione degli obiettivi e quantificazione dei target
ambientali di sito;
ü
l’illustrazione
dei piani di azione (incluse le scadenze e le risorse);
ü
l’individuazione
delle responsabilità.
Per quanto concerne le dichiarazioni ambientali successive
alla prima, deve essere reso esplicito e chiaro il confronto fra gli obiettivi
evidenziati nelle dichiarazioni precedenti e i risultati effettivamente
raggiunti dal sistema di gestione ambientale.
Il SGA adottato dall'impresa deve essere descritto in
modo sintetico mettendone in luce gli aspetti più qualificanti e significativi
nei riguardi delle prestazioni ambientali.
La descrizione deve comunque riguardare:
- presentazione della struttura organizzativa;
- descrizione semplificata del sistema (procedure,
responsabilità, risorse, formazione);
- sistemi e tecniche di monitoraggio;
- informazioni su eventuali piani di emergenza;
- pianificazione delle attività di audit;
- processo di riesame da parte della direzione.
Tale descrizione, per fornire evidenza dell'effettiva
attuazione del sistema, deve, per i punti precedentemente indicati, indicare le
relative procedure applicative (titoli e/o elementi identificativi).
Il Regolamento richiede che, negli anni intermedi tra una
dichiarazione e la successiva, l'azienda elabori annualmente una dichiarazione
ambientale semplificata nella quale compaia solo la parte relativa ai dati
quantitativi (paragrafo 3, lettera c) dell'art. 5 del Regolamento), il cui
scopo è evidenziare i cambiamenti verificatisi nelle prestazioni ambientali del
sito in riferimento a politica, obiettivi e traguardi definiti nella
dichiarazione ambientale convalidata; è dunque necessario in questa sede porre
in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione
ambientale precedente.
La dichiarazione ambientale semplificata sarà oggetto di convalida
solamente alla fine del ciclo di audit, in sede di convalida della
dichiarazione ambientale vera e propria.
E' importante sottolineare che vi sono delle eccezioni nella
elaborazione annuale delle dichiarazione ambientale semplificate, espressamente
previste dal Regolamento.
La legge del 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale) ha semplificato l’iter amministrativo e autorizzativo per le
imprese che si sottopongono al SGA-EMAS.
Per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di
un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo degli smaltitori che risultino
registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29
giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni
o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione
resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni.
Le procedure di autorizzazione sono quelle previste dalle
seguenti norme:
a)
decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione
delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in
materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b)
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
c)
decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
d)
decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
L'autocertificazione deve essere accompagnata da una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del
regolamento (CEE) n. 761, del 19 marzo 2001, e successive modificazioni, nonché
da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità
dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e
regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò
destinate, ove previste.
L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori
sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero
all'esercizio delle attività previste dalle norme sopracitate.
L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono
l'efficacia fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della
registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 761, del 19 marzo
2001.
9. L’APPLICAZIONE EMAS IN ITALIA
In Europa sono stati registrati 2537 siti (dicembre 1999)
con gran prevalenza in Germania e in Austria, mentre in Italia, in circa un
anno di attività del Comitato, i siti registrati sono 53 (aprile 2001).
L’Italia ha introdotto il regolamento EMAS in ritardo rispetto ad altri paesi
europei.
Tale ritardo (circa due anni) è stato determinato da alcuni
fattori, alcuni cronici della realtà italiana, quale il costante ritardo di
recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive o regolamenti della
Comunità Europea, altri da problemi organizzativi degli organismi incaricati
nell’individuare i membri del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit preposto alla
registrazione dei siti.