
FINALITÀ DELL’ECOAUDIT
Il Regolamento (CE) n 761 del 2001 introduce il sistema comunitario di
ecogestione ed audit (EMAS), che si propone l'obiettivo di favorire, su base
volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista
ambientale delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti
dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di
fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta
a svolgere i seguenti compiti:
- effettuare
l'analisi
ambientale iniziale
con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione
rispetto alle condizioni ambientali;
- stabilire
la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali
di azione rispetto all'ambiente, definendo il quadro di riferimento per
fissare obiettivi specifici e target;
- elaborare
il programma
ambientale che
contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi
specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;
- attuare
il sistema
di gestione ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione
(struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e
risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere
la politica ambientale;
- effettuare
l'auditing
cioè svolgere
una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle
prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei
processi destinati a proteggere l'ambiente;
- redigere
la dichiarazione
ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale,
una breve descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione
dell'organizzazione, degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi
e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali
dell'organizzazione.
Il
Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame
per la convalida
da parte di un
Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la
Dichiarazione ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione può chiedere
la registrazione,
da parte dell'Organismo nazionale competente, per essere inserita in un apposito
Elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono
utilizzare un apposito logo.
L'adesione
ad EMAS produce una serie di vantaggi, tra cui:
- Riorganizzazione
interna e conseguente crescita dell'efficienza
- Riduzione
dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e
nell'adozione di tecnologie più pulite
- Crescita
della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con
conseguente riduzione delle conflittualità interne
- Creazione
di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo
ambientale e con quelli che rilasciano le autorizzazioni
- Riduzione
delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente
- Maggiori
garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali
- Riconciliazione
con i cittadini che percepiscono l'impegno al miglioramento ambientale da
parte dell'organizzazione
- Crescita
delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali.
- Riequilibrio
sul territorio tra necessità di sviluppo e difesa dell'ambiente
- Maggiori
garanzie di successo nelle azioni che vengono intraprese in materia
ambientale, a seguito di una più attenta valutazione.
- Riduzione
del carico burocratico ("corsie preferenziali") per le
organizzazioni aderenti ad EMAS
- Maggiori
garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese
Incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta
gestione ambientale che ne esalta la valutazione.