Confederazione italiana della piccola e media industria privata |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Progetto Sperimentale Nazionale
per la Formazione degli Apprendisti nella Piccola e Media Industria Privata |
|||||||||||||
CONFAPI |
|||||||||||||
| Il progetto sperimentale nazionale per la formazione di 2000 apprendisti nella Piccola e Media Industria Privata è stato varato, sotto l'egida del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel quadro dell'obiettivo prioritario che sta alla base dell'art. 16 della legge 196/97 per l'occupazione che disciplina il campo per l'applicazione della riforma dell'istituto dell'apprendistato già dettata dal "Patto per il Lavoro" del settembre 1996. | |||||||||||||
| Premessa | |||||||||||||
| La nuova normativa | |||||||||||||
| Ruolo delle parti sociali | |||||||||||||
| Motivazioni e modalità del progetto | |||||||||||||
| Programma Operativo | |||||||||||||
|
Il contratto di apprendistato, denominato anche di "tirocinio" dal Codice Civile, ha origini antiche: infatti, mentre il contratto di lavoro diviene oggetto di disciplina legislativa soltanto alla fine del XIX secolo, al contrario la disciplina dellapprendistato risale agli statuti delle corporazioni medioevali. Questi prevedevano la figura dellapprendista e cioè chi aspirava, attraverso il tirocinio nellarte o professione inquadrata nella corporazione, alla posizione di maestro o di socio dellartigiano che, in quanto iscritto alla corporazione, aveva diritto ad esercitare il mestiere. Lapprendistato aveva, in sostanza, la funzione di preparare lingresso delle nuove leve in una organizzazione professionale. Successivamente il moderno rapporto di apprendistato si è concretizzato invece nel ricorso, sul mercato del lavoro, allopera di giovani che hanno avuto bisogno di qualificarsi professionalmente; quindi lesigenza cui risponde oggi il rapporto di apprendistato è quella di fare conseguire al lavoratore una qualifica professionale, cioè di fare apprendere attraverso il tirocinio e laddestramento sul posto di lavoro un mestiere e, quindi, di mettere il lavoratore in condizione di vedersi assegnare una qualifica professionale adeguata. Comunque la funzione dellapprendistato ante riforma, o perché certe mansioni erano troppo industriali, o perché invece erano troppo complesse, attraversava una profonda crisi, divenendo negli anni sempre più uno strumento ad appannaggio delle aziende artigiane, mentre solo una minoranza, tra le imprese operanti nei settori industriale, distributivi e dei servizi, lo utilizzavano. Più in particolare nei settori industriali la figura dellapprendista era oramai ritenuta, fino a qualche mese fa, di scarso utilizzo rispetto al potenziale esprimibile, in quanto non vi era lesigenza di acquisire, mediante tirocinio, la conoscenza del mestiere. Daltra parte, nelle industrie ad elevata tecnologia ormai non è più possibile apprendere il mestiere con il semplice addestramento: occorrono cognizioni tecniche che pongono un problema di formazione professionale a livello teorico/pratico. LA NUOVA NORMATIVA Con lart. 16 della legge 24 giugno 1997, n° 196, c.d. "Pacchetto Treu", sono state apportate significative modifiche allistituto dellapprendistato così come erano state dettate dallAccordo Governo-Parti Sociali del mese di settembre 1996 (Patto per il lavoro), favorendo loccupazione giovanile e non considerando più semplicemente detto istituto come uno strumento per impiegare il lavoro di giovani come apprendisti, preliminarmente alla qualifica contrattuale definitiva. Le modifiche, operative dallentrata in vigore della legge, interessano il campo di applicazione, i limiti minimo e massimo di età del lavoratore per la stipula del contratto e la durata dellapprendistato. Linnovazione concerne lobbligo formativo, esterno allimpresa, quale condizione per godere dei benefici contributivi. Per quanto riguarda il campo di applicazione, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato è stata estesa a tutti i settori di attività. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro; il limite è elevato a ventisei anni nelle aree ricomprese negli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n° 2081 del 20 luglio 1993. Se lapprendista è anche portatore di handicap, i limiti di età sono ulteriormente di 2 anni. Il comma 6 dellart. 16 lascia peraltro in vita, fino alla modificazione dei limiti di età per ladempimento degli obblighi scolastici, il comma 2 dellart. 6 della legge 25/55, che consente di assumere apprendisti che abbiano compiuto 14 anni a condizione che abbiano assolto lobbligo scolastico. La formazione deve riguardare:
RUOLO DELLE PARTI SOCIALI Alla luce degli Accordi Interconfederali del 1993 e del 1995, di quelli tra Governo e Parti Sociali del 1993 e del 1996 nonché dellambizioso obiettivo della recente legge 24 giugno 1997, n°196, CONFAPI e CGIL-CISL-UIL ribadiscono la necessità di introdurre, anche in Italia, una nuova prospettiva con cui guardare i contratti a causa mista e la programmata riforma dei cicli scolastici che introduce lobbligo formativo fino a 18 anni, per caratterizzarli nel futuro anche per i loro contenuti di apprendimento professionale e non solo di minori costi per linserimento della forza lavoro giovanile. CONFAPI e CGIL-CISL-UIL, allo scopo di verificare la fattibilità dellistituzione di una forma di alternanza completamente rinnovata (ad alto tasso di componente formativa), ritengono opportuno lavvio di sperimentazioni condotte dintesa tra diversi soggetti, quali le Parti Sociali, le Regioni, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione, le Università, per la realizzazione di percorsi formativi trasversali e professionalizzanti fondati su unità formative capitalizzabili che possono portare allaccumulazione di competenze certificate, riconoscibili nellambito di percorsi scolastici, universitari e della formazione professionale, ai fini del perseguimento dei rispettivi titoli di studio o qualifiche. MOTIVAZIONI E MODALITA DEL PROGETTO Alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il Lavoro del 24 settembre 1996 e dalla legge 19 luglio 1997 n. 196 in materia di promozione delloccupazione, CONFAPI e CGIL-CISL-UIL convengono sullobiettivo di definire un piano di sperimentazione che definisca una regolamentazione quadro per la semplificazione dellingresso al lavoro nelle PMI. Con loccasione, CONFAPI e CGIL-CISL-UIL, convengono di identificare un percorso sperimentale che giunga ad individuare il nuovo modello di apprendistato e a sostenere limpegno del Governo a realizzare la semplificazione ed una disciplina organica in materia, secondo art. 16 della legge 196/97, assumendo particolare rilievo lalternanza tra la formazione teorico-pratica e linsegnamento diretto del "mestiere", il tutto finalizzato a qualificare anche i giovani privi di adeguate competenze per coprire i ruoli professionali richiesti dal mercato del lavoro. Più in particolare, i contenuti formativi ed i percorsi previsti per gli apprendisti, oltre che a consolidare conoscenze di base di carattere trasversale (linguistico-matematiche; economiche-organizzative-gestionali del sistema, del settore, dellazienda; regole di relazione con i problemi e le persone; disciplina del rapporto di lavoro; regole sindacali; garanzie di sicurezza e di salute; ecc.), devono avere una forte caratterizzazione "professionalizzante" per meglio inserire e consolidare il rapporto tra apprendista-mestiere-attività dellimpresa: Il presente progetto nazionale vuole sperimentare dei percorsi formativi per figure professionali, relative ad apprendisti delle Piccole e Medie Industrie Private, particolarmente riferiti ai settori manifatturieri (metalmeccanico, tessile, chimico, grafico, ecc.) ed anche ai Distretti Industriali e/o Aree Sistema nelle regioni dell Obiettivo 3 e dellObiettivo 1 individuando presumibilmente almeno 9 regioni del Centro-Nord e 3 regioni del Sud. |
|||||||||||||