Audizione CONFAPI presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Osservazioni allo schema di decreto legislativo
che istituisce l’imposta sul reddito delle società – IRES

(approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nella seduta del 12 settembre 2003)

 

La legge delega 7 aprile 2003, n. 80 "Riforma del sistema fiscale statale" ha rinviato ad uno specifico provvedimento legislativo la definizione della disciplina dell’imposta sulle società secondo i criteri ed i principi elencati all’articolo 4 della legge medesima.

Lo scorso 12 settembre 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che istituisce la nuova imposta sul reddito delle società, IRES.

Lo schema di decreto - che costituisce oggi un’attuazione solo parziale della delega, destinata in futuro ad investire altri aspetti dell’ordinamento tributario ed altre imposte - sarà sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno rendere il proprio parere entro trenta giorni, prorogabili per altri venti, dalla data di trasmissione dello schema.

L’obiettivo governativo è quello di consentire l’entrata in vigore del decreto legislativo per il 1° gennaio 2004.

La riforma del reddito d’impresa si applicherà quindi per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2004.

Per quanto attiene ai principali aspetti della nuova disciplina di imposizione delle società, essi riguardano la misura del prelievo, l’introduzione di nuovi istituti, l’abolizione di altri e le regole di determinazione della base imponibile.

L'asse portante della riforma è costituito da una diversa concezione del sistema di tassazione degli utili prodotti dalle società che prende le mosse dalla introduzione del così detto "consolidato fiscale" quale strumento di imposizione unitaria del reddito prodotto dalle società appartenenti ad un medesimo "gruppo" - la cui adozione viene, peraltro, rimessa ad una scelta delle società che vi appartengono - e si ramifica, poi, in ulteriori interventi innovativi che, in parte, sono una conseguenza diretta e necessaria del regime di imposizione consolidata del gruppo, ma che trovano, poi, applicazione nei confronti della generalità delle imprese societarie, anche al di fuori, quindi, dei rapporti di gruppo ed anche quando non è esercitata l'opzione per il consolidato fiscale. Gli effetti di tali innovazioni sono molto rilevanti e, in via generale, comportano un ampliamento delle basi imponibili delle società.

Al regime opzionale di tassazione consolidata si accompagnano altre importanti modifiche alla disciplina generale di determinazione del reddito di impresa delle società le quali, invece, trovano applicazione generalizzata, riguardano, cioè, anche soggetti che non si avvalgono della tassazione consolidata di gruppo. Tali modifiche, perfettamente coerenti in un sistema di consolidato fiscale, mal si conciliano però con i regimi di tassazione distinta dei redditi prodotti singolarmente dalle società che non optano per il regime consolidato o che non hanno i requisiti per farlo.

Si realizza quindi un sistema di tassazione che opera esclusivamente "a monte" e, cioè, sulle società che producono il reddito, rendendo pertanto neutri i passaggi del reddito prodotto da una società all'altra.

 

Le caratteristiche della nuova imposta sulle società

Con il varo del decreto legislativo, l’aliquota dell’imposta è stata fissata al 33% rispettando la previsione della legge delega, riducendosi quindi di un punto percentuale rispetto all’aliquota IRPEG applicata per l’anno 2003.

L’imposta sulle società si caratterizza oltre che per la previsione di alcuni specifici regimi di tassazione prima assenti dalla disciplina dell’imposizione sul reddito di impresa soprattutto per l’abolizione dell’istituto del credito d’imposta sui dividendi distribuiti e l’introduzione della norma di contrasto alla sottocapitalizzazione (thin capitalization).

La CONFAPI ha avuto il modo, negli scorsi mesi, di esprimere alle competenti Commissioni del Parlamento la sua valutazione al disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale.

Ha condiviso, in linea generale, l’obiettivo della riforma tendente a ridisegnare il sistema fiscale nell’ottica di una maggiore armonizzazione delle regole di tassazione con quelle vigenti nei Paesi dell’Unione europea con particolare riguardo ai Paesi integrati nell’unione monetaria.

L’adeguamento del nostro sistema normativo a quelli più flessibili e più duttili degli altri Paesi è utile ad evitare una diversa allocazione degli investimenti (azione di contrasto alla mobilità dei capitali verso l’estero) assicurandone la neutralità nella scelta dell’allocazione delle risorse da parte delle persone e delle imprese.

La riforma deve accompagnarsi però ad una reale riduzione della pressione fiscale sulle imprese per rispondere così all’esigenza di avvicinare l’aliquota formale a quella effettiva per tutte le imprese e di avvicinarla all’aliquota media europea attestata intorno al 30%.

Le preoccupazioni esposte dalla CONFAPI al momento dell’approvazione delle legge delega di riforma del sistema fiscale statale trovano infatti conferma nella Relazione tecnica di accompagnamento dello schema di decreto legislativo sull’IRES.

Lo schema di decreto, approvato dal Governo, tende a mantenere fermo il vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali esclusivamente per motivi di gettito.

Ciò significa che la riforma ridistribuisce il carico fiscale in maniera differente sulle imprese con la conseguenza che alcune di esse realizzeranno dei vantaggi mentre altre subiranno un aggravio complessivo nel prelievo dovuto alla circostanza che le diverse misure che compongono la riforma non si ripartiranno in maniera omogenea sulle stesse.

Dalla lettura della Relazione tecnica infatti è possibile evidenziare con estrema chiarezza il vantaggio di una consistente riduzione del prelievo fiscale che sarà riservato alle imprese che opteranno per il regime del consolidato nazionale e per quello mondiale. Il minore gettito, previsto per l’Erario dall’attuazione delle misure che compongono i due regimi, ammonta a –3.376 milioni di euro.

Si contrappone alla riduzione di gettito derivante da tali misure, l’aumento dello stesso derivante dall’abolizione dell’istituto del credito d’imposta sui dividendi distribuiti (+ 3.538 mln di euro) a cui andrebbe aggiunto il maggior gettito derivante dalla parziale inclusione (40%) degli stessi dividendi nel reddito personale dei soci, stimato dallo stesso Governo in 372 mln di euro, con l’applicazione di un’aliquota marginale media IRPEF del 30%, l’opzione per la trasparenza fiscale e dall’introduzione della thin capitalization (+ 409 mln di euro).

In sintesi, gli effetti della nuova imposta sulle società, considerando solo le misure sopra citate, possono così riassumersi:

Minore Irpeg consolidato

-3.376 mln

Abolizione credito d’imposta sui dividendi

+3.538 mln

Minore Irpeg mondiale

-327 mln

Inclusione parziale dividendi IRPEF

+372 mln

Trasparenza fiscale

-644 mln

Thin capitalization

+409 mln

Totali

-4.347mln

 

+4.319 mln

La Confederazione esprime quindi la propria apprensione che le imprese di piccola e media dimensione, quelle al di sopra dei 5.000.000 di euro di ricavi annui, sia il segmento economico che possa subire un maggiore aggravio e questo a causa dell’applicazione in prevalenza delle misure peggiorative rispetto a quelle migliorative: la parziale indeducibilità degli interessi passivi, l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi, il mantenimento dell’IRAP.

Tale preoccupazione è inoltre suffragata dai risultati che derivano da una recente indagine, svolta congiuntamente da Mediobanca e Unioncamere, sulla struttura delle medie imprese industriali con la quale è stato evidenziato che, nonostante performances migliori nelle medie imprese rispetto alle grandi, a causa della diversa incidenza del prelievo fiscale (Irpeg +Irap) sull’utile lordo e a causa delle poste straordinarie delle grandi imprese, l’aliquota fiscale media relativa alle medie imprese è risultata nell’anno 2000 (ultimo anno disponibile) pari al 46,5% a fronte di quella pari al 28,5% registrata a carico delle grandi imprese, favorite dall’introduzione della nuova imposta sulle società.

 

Thin capitalization

La misura sulla thin capitalization (capitalizzazione sottile) prevede la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi interverrebbe non solo nel caso di finanziamenti direttamente erogati dai soci ma anche nel caso in cui da questi ultimi siano solo garantiti.

Secondo la proposta governativa, la deducibilità degli interessi passivi è limitata ogni qualvolta si verifica un eccedenza dei finanziamenti, erogati o garantiti dai soci qualificati, che supera il rapporto consentito, pari a 4 a 1, tra l’indebitamento e il patrimonio netto, riferibili entrambi al socio qualificato.

Ai fini della determinazione del rapporto rilevano la quota del patrimonio netto contabile riferita alla partecipazione del socio e l’indebitamento, erogato o garantito dal socio, come mutui, depositi in danaro e ogni altro rapporto qualificabile economicamente tra i debiti finanziari.

Ai sensi della norma si intendono inoltre garantiti dal socio i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite dallo stesso anche mediante comportamenti ed atti giuridici che seppure formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

Il legislatore delegato non fa distinzione se tali interessi siano o meno tassati in capo al percettore. Con ciò andando oltre lo spirito della legge delega (articolo 4) che risulta invece molto specifica nel dettare i criteri con i quali disciplinare la nuova imposta sulle società.

L’articolo 4 della legge delega dispone infatti che la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi sarebbe dovuta intervenire nel caso in cui gli oneri finanziari dedotti dall’impresa siano direttamente o indirettamente percepiti dal socio senza che abbiano concorso alla formazione di alcun reddito imponibile o che quest’ultimo sia soggetto ad un regime fiscale migliore di quello d’impresa come nel caso di ritenute a titolo d’imposta.

La norma, mutuata dall’ordinamento tedesco, appare in contrasto con la normativa europea, in particolar modo con la libertà di stabilimento sancita all’articolo 43 del Trattato europeo. Al riguardo è stata recentemente emessa una sentenza della Corte di Giustizia europea (causa C- 324/00) proprio in merito alla normativa tedesca sulla thin capitalization.

L’analogia con la disposizione prevista dalla legge delega è evidente quando la stessa prevede che la condizione alla limitazione alla deducibilità scatta nel caso in cui tali interessi non confluiscano in un reddito imponibile tassato in modo ordinario in Italia.

La mancata realizzazione della condizione della non concorrenza di detti interessi passivi alla formazione di un reddito imponibile tassato in via ordinaria, previsto dalla legge delega, rende applicabile in maniera generalizzata sulle imprese la norma sulla thin capitalization.

La conseguenza è che gli oneri finanziari, derivanti da finanziamenti erogati da altri soggetti (sistema creditizio) - ma garantiti dal socio – sono colpiti dalla norma antielusiva. In questo caso gli interessi passivi verrebbero resi indeducibili a meno che l’impresa non dimostri che l’indebitamento eccedente è rimborsabile sulla base della capacità reddituale propria dell’impresa e non sulla base della capacità patrimoniale del socio.

In presenza di finanziamenti erogati direttamente dai soci o da loro parti correlate, gli oneri finanziari corrispondenti ai finanziamenti eccedenti sono assimilati agli utili [art. 44, co1, lett. e)]

L’introduzione della thin capitalization nel nostro sistema fiscale vuole porre un freno all'indebitamento delle imprese nei confronti dei soci, analogamente ai sistemi esteri, essenzialmente per finalità anti-elusive.

Così come invece è stata disciplinata dalla legge delega , la norma sulla thin capitalization rischiava di penalizzare indiscriminatamente le piccole e medie imprese che hanno da sempre fatto largo uso del ricorso all’indebitamento come unica fonte di finanziamento, a fronte del quale sono spesso chiamate a rilasciare garanzie da parte dei soci.

Nello schema del decreto legislativo sono state, invece, escluse dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari le imprese il cui fatturato non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore. Attualmente, la soglia corrisponde a 5.164.569 di euro, escludendo quindi dall’applicazione della Thin capitalization le imprese maggiormente esposte al fenomeno della sottocapitalizzazione e caratterizzate da un eccessivo indebitamento bancario accompagnato sovente dalle garanzie personali e reali dei soci.

Gli effetti prevedibili sono a questo punto più marcati nelle imprese dotate di minor patrimonio netto, caratteristica che si presenta con maggior frequenza nella piccola dimensione, mentre si ritiene che le aziende di media struttura, già capitalizzate e dotate di maggiore capacità contrattuale con il sistema bancario, siano meno coinvolte dall’applicazione della norma.

Infine sarebbe comunque necessario eliminare le disposizioni che mirano alla stessa finalità- contrasto alla sottocapitalizzazione- ma con modalità diverse e contenute nell’articolo 7 del dl. 323/96 che prevede un prelievo del 20% sui proventi derivanti dai depositi in garanzia.

 

Abolizione del credito d’imposta sui dividendi

L’introduzione dell’IRES comporta un completo cambiamento nel vigente regime del credito d’imposta sui dividendi distribuiti che viene abolito e contestualmente tali dividendi vengono assoggettati a tassazione in capo ai percettori secondo determinate regole.

Le nuove modalità di tassazione dei dividendi differiscono a seconda delle qualità soggettive del socio percipiente, con previsione di una franchigia di non imponibilità la cui funzione è quella di limitare la doppia tassazione che si determina sui dividendi per effetto dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta.

L’ampiezza della franchigia di non imponibilità dei dividendi distribuiti risulta diversa a seconda della tipologia di partecipazione al capitale sociale e della natura del percettore.

Il risultato sarà quello di tassare la società dalla quale scaturisce il reddito, di esentare di fatto i percettori intermedi che siano a loro volta società di capitali e di esentare solo parzialmente il percettore finale (persona fisica), che sarà quindi soggetto a doppia imposizione su una parte dei dividendi percepiti.

I soci – persone fisiche, con partecipazioni qualificate nel capitale sociale, subiranno in particolare un prelievo fiscale complessivo sul reddito di impresa (tassato due volte: la prima al momento della produzione, la seconda al momento della sua distribuzione), che varierà da un minimo del 39,2% ad un massimo del 45,06% a seconda dell’aliquota marginale dei soci. Il vecchio regime con l’applicazione dell’istituto del credito di imposta sui dividendi limitava la tassazione solo in capo ai soci, attraverso l’applicazione delle aliquote IRPEF, variando il carico complessivo da un minimo del 23% ad un massimo del 45%. È di tutta evidenza il disfavore del nuovo regime nei confronti dei redditi medio bassi.

Il nuovo regime produrrà l’effetto di un aumento del prelievo fiscale complessivo sul reddito d’impresa, penalizzando l’attività imprenditoriale, la redditività della stessa e quindi i consumi (intendendo la ridotta capacità di spesa).

Il nuovo sistema di tassazione dei dividendi e la conseguente eliminazione dei crediti d’imposta si applicheranno a tutti i dividendi che saranno incassati a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2004 compresi quelli che deriveranno dagli utili realizzati nel corso dell’esercizio 2003.

I soci delle società dovranno scegliere relativamente alle riserve di utili possedute ad oggi tra due possibilità:

· distribuire i dividendi entro il 31 dicembre 2003, in modo tale da sfruttare il meccanismo dei crediti di imposta, ancorché in misura ridotta per evitare la formazione di eventuali eccedenze da richiedere a rimborso;

· non distribuirli e lasciarli a riserva nel patrimonio netto con il rischio però di scontare, qualora li prelevasse in tempi successivi, una tassazione complessivamente più alta di quella attuale.

Nello schema di decreto non solo non è stata, infatti, introdotta una norma transitoria diretta a mitigare l’impatto del nuovo regime, prevedendo ad esempio il mantenimento dell’istituto del credito d’imposta sui dividendi, maturati e memorizzati in bilancio fino al 31/12/2003 e non ancora distribuiti ai soci, ma addirittura il decreto legge, varato dal Governo il 29/09/2003 unitamente alla legge finanziaria 2004, prevede l’applicazione solo del credito limitato e nel limite del 51,51% per la distribuzione degli utili accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e fino alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003.

E’ facile intuire che la scelta non è affatto banale.

I soci, che provvederanno, entro fine anno, a prelevare i dividendi precedentemente non distribuiti, avvalendosi del credito d’imposta limitato, contribuiranno ad indebolire le rispettive società, incrementando il fenomeno della sottocapitalizzazione già oggi fin troppo diffuso nelle PMI.

Infatti, sottrarre i capitali alle imprese, significa ridurre risorse finanziarie e patrimoniali alle stesse che dovranno necessariamente essere reperite altrove sotto forma di un maggiore indebitamento presso il sistema creditizio.

Il sistema bancario, attraverso Basilea II, ha dato chiare indicazioni sulla non disponibilità a finanziare imprese eccessivamente sottocapitalizzate.

Inoltre, l’imposta personale, dopo un primo intervento effettuato con la legge finanziaria 2003, non prevede ulteriori modifiche. Rimarranno pertanto invariate le aliquote previste dall’articolo 11 dell’attuale TUIR, che variano dal 23% fino al 45% per i redditi superiori a 70.000 euro.

Nel caso in cui le aliquote marginali delle persone fisiche sono inferiori al 33%, la nuova tassazione dei dividendi risulta più gravosa, dato che l’istituto del credito d’imposta garantiva la neutralità fiscale della distribuzione degli utili.

Sarebbe opportuno che il Governo, nel varare la riforma fiscale, delimitasse il più possibile gli aspetti di sovratassazione degli operatori economici, eliminando la previsione della parziale inclusione dei dividendi nella tassazione personale dei soci con partecipazioni qualificate.

 

L’opzione per la trasparenza fiscale

Per le piccole società a responsabilità limitata (SRL) è prevista l’opzione per la tassazione per trasparenza fiscale ma solo alle seguenti condizioni: che i soci siano esclusivamente persone fisiche e che il loro numero non sia superiore a 10, che i ricavi realizzati non superino la soglia prevista per l’applicazione degli Studi di settore e che non abbiano partecipazioni che fruiscono dell’esenzione sulle plusvalenze.

L’opzione consiste nell’imputare il reddito prodotto dalle SRL direttamente in capo ai soci, assoggettandolo quindi solo all’imposta sul reddito personale, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso.

L’opzione è mutuata da quella esistente per le società di persone e ripresa per applicarla inizialmente solo alle società di capitali i cui soci siano costituiti da società di capitali con una partecipazione ciascuna non inferiore al 10%.

È di tutta evidenza il disfavore a carico delle imprese di piccola e media dimensione che non potranno, per assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, avvalersi della tassazione per trasparenza e ridurre quindi il carico impositivo sui soci.

Al contrario tali condizioni di vantaggio contribuiranno a scoraggiare le imprese a superare il limite dei ricavi previsti per l’applicazione degli studi di settore, a favorire il nanismo industriale del Paese caratterizzato dalla presenza di milioni di imprese di ridottissime dimensioni economiche.

La soglia dei 5.000.000 di euro rischia quindi di rappresentare il nuovo muro che separa le imprese protette da quelle aperte al mercato.

Questo è tanto più vero considerando che anche il nuovo accordo sul capitale "Basilea II" prevede delle condizioni di favore per le imprese che presentano un fatturato inferiore ai 5.000.000 di euro. Tali condizioni consistono in "sconti patrimoniali" per le banche che si traducono direttamente in un minor costo del credito sopportato dalle imprese sopra citate.

La CONFAPI chiede quindi la previsione di una clausola di salvaguardia per le imprese che a causa dell’applicazione delle nuove regole di determinazione dell’IRES subiranno un aggravio del carico fiscale rispetto alle imposte versate con il vigente sistema.

 

Irap

Contrariamente alla promessa di abolire l’imposta sulle attività produttive questa continuerà a pesare fortemente sulla PMI considerata la scelta, fatta nel corso dell’esame della legge delega di riforma del sistema fiscale, di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

La permanenza dell’IRAP produce il fenomeno della doppia imposizione sugli interessi passivi laddove, a causa dell’introduzione del pro-rata di indeducibilità, sugli stessi graveranno sia l’imposta sul reddito delle società sia l’IRAP.

Per di più l’IRAP contribuirà a mantenere elevato il prelievo fiscale sulle imprese poiché alla prevista aliquota del 33% della nuova imposta sul reddito delle società continuerà ad affiancarsi l’aliquota Irap del 4,25%.

Roma 7 ottobre 2003